LE ADR PER I CONSUMATORI
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LE ADR PER I CONSUMATORI
LE ADR PER I CONSUMATORI A cura dell’Avv. Marisa F.Costelli Oltre alla mediazione disciplinata dal D.Lgs 28/2010 e successive modifiche, che è uno strumento utilizzabile indifferentemente sia da consumatori che da aziende e professionisti, vi sono degli altri strumenti di risoluzione di controversie alternativi alla procedura giudiziale (cosiddetti ADR – acronimo di Alternative Dispute Risolution). Di questi strumenti ADR alcuni – di cui ci occuperemo in questa sede – sono dedicati ai consumatori, cioè la procedura tendente a risolvere una controversia tra due o più parti deve riguardare un rapporto civile dove una delle parti è un imprenditore e l’altra deve essere un privato che non ha agito per scopi aziendali i professionali. Prima di affrontare la disamina dei principali tipi di ADR dei consumatori è importante fare alcune premesse e ricordare alcune norme europee che saranno determinanti per disciplinare nel prossimo futuro questo genere di procedure. IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO Il dibattito sull'Alternative Dispute Resolution è giunto in Europa sulla scia dell'esperienza americana. Nel corso del tempo, l'interesse Comunitario per l'ADR è cresciuto nel solco della tendenza generale della politica comunitaria all'incentivazione degli strumenti di soft law: fra questi, in particolare, i codici di condotta, di cui la UE ha iniziato da tempo a promuovere la diffusione. Nell'ottica comunitaria, la materia consumeristica ben si presta ad incentivare il ricorso all'ADR, poiché diversi sono i benefici per i consumatori. In primo luogo in termini di riduzione dei costi e della durata della lite e, in una prospettiva che guarda allo sviluppo del mercato interno, la possibilità di superare le difficoltà di all'iniziativa giudiziale del consumatore nei rapporti transfrontalieri, dovuta alla mancata conoscenza o all'incertezza circa la giurisdizione ed il diritto applicabile. Oltre al Libro verde relativo ai modi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, la CE ha prodotto due Raccomandazioni in tema di ADR. 1 La Raccomandazione 98/257/CE, sui principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, enuncia i seguenti principi: indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà, rappresentanza. In merito al diritto applicabile, si specifica che gli organi di risoluzione alternativa delle controversie possono decidere non solo secondo le disposizioni di legge, ma anche secondo equità e sulla base dei codici di condotta, purché ciò non comporti una diminuzione del livello di tutela garantito dall'applicazione del diritto. A questa ha fatto seguito la Raccomandazione 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo. Sul sito Internet della Commissione UE si trovano elencati gli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie rispondenti ai requisiti della raccomandazione 98/257 e notificati dagli Stati Membri, con sintetica indicazione del settore di pertinenza , della procedura e del grado di vincolatività della decisione, nonché quelli rispondenti ai requisiti di cui alla raccomandazione 2001/310/CE. E' attualmente in corso una profonda revisione delle politiche europee in tema di ADR. Sul sito della Commissione Europea (DG Sanco) sono disponibili documenti programmatici, consultazioni pubbliche e atti normativi. La situazione di sviluppo dell'ADR nei paesi europei è piuttosto varia e non omogenea, soprattutto con riguardo al numero degli organismi operanti, al tipo di procedura utilizzata (arbitrato, conciliazione ecc.), all'eventuale obbligatorietà di adire l'ADR in taluni casi, al grado di coercitività della soluzione adottata, ai costi per le parti in lite. Al riguardo è utile segnalare che gli organismi italiani notificati sono: l'Ombudsman bancario, la Camera di Commercio di Milano e di Roma, le Commissioni di Conciliazione e di Arbitrato di Telecom Italia. Nel 2008 il Centro Europeo Consumatori ha sottoscritto un protocollo di intesa con il servizio di conciliazione on-line offerto dalla Camera Arbitrale di Milano (Risolvionline), condividendo il comune obiettivo della promozione dei meccanismi alternativi di soluzione delle controversie, in particolare quelli disponibili on-line (ODR), maggiormente pratici ed efficaci nelle controversie transfrontaliere. Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità di avvio della procedura visitare il sito web www.risolvionline.com. 2 La nuova Direttiva Ue sulle procedure ADR tra imprese e consumatori. Il 18 giugno 2013 l’Ue ha adottato una nuova delibera in tema di ADR in generale (la n. 11/2013), ma riservata esclusivamente alle controversie dei consumatori. Da una parte, quindi, si amplia l’ambito delle procedure (le ADR in generale), mentre dall’altro si limita l’applicazione alle vertenze tra consumatori e imprese, e non tra impresa e impresa. La Direttiva, infatti, parla espressamente di “procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione”. Un sistema, quindi, destinato a questo tipo di controversie, ma che potrà riguardare un ampio numero di procedure, dalla mediazione all’arbitrato, fino alle negoziazioni paritetiche. La sua attuazione è prevista al massimo per il 9 luglio 2015, e obbligherà il legislatore nazionale ad intervenire pesantemente per regolamentare tutte le procedure, sfruttando magari l’impianto già in essere grazie alla rete degli organismi di mediazione. Il nuovo regolamento UE sull’ODR nei rapporti con i consumatori. Nello stesso giorno in cui veniva approvata la Direttiva 11/2013, cioè il 21 maggio, è stato emanato il Regolamento Ue n. 514/2013 sull’ODR (Online Dispute Resolution), sempre a proposito di consumatori, poi pubblicato sulla GUUE il 18 giugno, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori). Si tratta del Regolamento che disciplina l’operatività della piattaforma online, già istituita dall’UE, e che riguarda la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online, tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR inserito in elenco a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE e che comporta necessariamente l’utilizzo della piattaforma ODR. Il regolamento prevede che la legislazione dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, autorizzi la risoluzione di tali controversie attraverso l’intervento di un organismo ADR. Come previsto dal Regolamento, l’ODR offre una soluzione extragiudiziale facile, efficace, rapida e a basso costo per le controversie derivanti da operazioni online. Lo scopo del provvedimento è di garantire un alto livello elevato di protezione dei consumatori, grazie alla piattaforma ODR europea, che dovrà aiutare a trovare 3 la risoluzione extragiudiziale, in modo rapido e indipendente, delle controversie suddette. Secondo il Regolamento, infatti, il mercato interno è una realtà di vita quotidiana per i consumatori quando viaggiano, fanno acquisti e effettuano pagamenti. I consumatori sono i principali soggetti del mercato interno e quindi dovrebbero essere anche la sua priorità principale. La dimensione digitale del mercato interno sta diventando essenziale sia per i consumatori che per i professionisti. Continua ad aumentare il numero di acquisti che i consumatori fanno online, nonché il numero di professionisti che vendono online. È opportuno, pertanto, secondo la norma che stiamo osservando, che i consumatori e i professionisti si sentano sicuri quando effettuano operazioni online ed è quindi essenziale abbattere le barriere esistenti e rafforzare la fiducia dei consumatori. La disponibilità di un sistema di risoluzione delle controversie online (ODR) affidabile ed efficiente potrebbe contribuire ampiamente al raggiungimento La piattaforma ODR, che consisterà in un sito web interattivo con accesso gratuito e in tutte le lingue dell’UE, sarà l’unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del Regolamento. L’UE verificherà la funzionalità tecnica e la facilità d’uso della piattaforma ODR e del modulo di reclamo, anche per quanto riguarda la traduzione. Ai sensi del Regolamento, la piattaforma dovrò garantire le seguenti funzioni: a) mettere a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente conformemente all’articolo 8; b) informare del reclamo la parte convenuta; c) individuare l’organismo o gli organismi ADR competenti e trasmettere il reclamo all’organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi, a norma dell’articolo 9; d) proporre uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta alle parti e all’organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia mediante la piattaforma ODR; e) fornire alle parti e all’organismo ADR la traduzione delle informazioni che sono necessarie per la risoluzione della controversia e che sono scambiate tramite la piattaforma ODR; 4 f) mettere a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all’articolo 10, lettera c); g) mettere a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consenta alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della piattaforma ODR e sull’organismo h) rendere pubblico quanto segue: i) informazioni generali sull’ADR quale mezzo extragiudiziale di risoluzione delle controversie; ii) informazioni sugli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE che sono competenti a trattare le controversie oggetto del presente regolamento; iii) una guida online sulle modalità di presentazione dei reclami tramite la piattaforma ODR; iv) informazioni, incluse le modalità di contatto, sui punti di contatto ODR designati dagli Stati membri conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento; v) dati statistici sui risultati delle controversie trasmesse agli organismi ADR tramite la piattaforma ODR. In conclusione, ove ben attuato, si tratta di uno strumento di risoluzione delle controversie che dovrebbe garantire celerità ed efficienza. IL PANORAMA DELLE ADR DEI CONSUMATORI IN ITALIA LE CONCILIAZIONI TELEFONICHE Una delle prime importanti forme di tentativo di risoluzione stragiudiziale di controversie tra aziende e consumatori in Italia ha riguardato la materia della telefonia, dove esiste in effetti contenzioso numericamente molto rilevante, ancorchè di importi singolarmente modesti. Per risolvere le controversie con i gestori di telefonia esiste la procedura di conciliazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche se bisogna ricordare che da anni Telecom Italia e TIM hanno costituito con le 5 Associazioni dei consumatori appositi organi di conciliazione riconosciuti dall'Autorità stessa (vedi Accordi Paritetici). Gli utenti (che possono essere non solo consumatori ma anche aziende e professionisti) che lamentano la violazione di un proprio diritto o interesse devono indirizzare la propria domanda di conciliazione al Corecom competente per territorio, utilizzando il formulario UG. La procedura al Corecom è completamente gratuita. In Lombardia il Corecom è stato costituito con la legge regionale 28 ottobre 2003, n.20, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1997, n.249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni La sede è a Milano. La procedura di conciliazione al Corecom non necessita di alcuna assistenza professionale (l’avvocato è facoltativo) e il consumatore può farsi assistere da una associazione di consumatori. Per attivare la procedura il cliente deve innanzitutto reclamare con il gestore gli importi contestati secondo le modalità indicate dalle Condizioni di abbonamento e/o la carta dei servizi di cui dovrebbe avere copia o comunque scaricabili dai siti internet dei diversi operatori. Al fine di evitare la sospensione del servizio, gli importi che ritiene siano dovuti devono essere pagati (nel loro totale comprensivo di IVA) entro la data di scadenza della fattura, con bollettino postale o bonifico, dandone comunicazione al gestore e trattenendo copia del versamento, e avendo cura di indicare in causale gli estremi della fattura pagata parzialmente. Trascorso il tempo indicato per permettere al gestore di evadere il suo reclamo senza che questo abbia risposto in maniera soddisfacente (o non abbia risposto affatto) potrà proporre istanza di conciliazione al Corecom. Se nel frattempo il gestore ha sospeso il servizio, l'utente può chiedere l'intervento dell'Autorità per la riattivazione del servizio stesso, inviando il formulario GU5 al Dipartimento garanzie e contenzioso della medesima Autorità. E' possibile poi richiedere la definizione della controversia da parte dell'Autorità qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, presentando apposita istanza mediante il formulario GU13. 6 Per segnalare le violazioni delle norme di settore da parte delle società telefoniche è necessario utilizzare il formulario S, inviandolo mediante raccomandata A.R. all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E’opportuno chiarire che anche se spese e risarcimento danni vengono spesso richieste alla procedura presso il Corecom nessun operatore riconosce in questa sede il rimborso delle spese sostenute né il riconoscimento dei danni di nessuna natura ( patrimoniali, morali.). L’udienza di conciliazione è, di fatto, un incontro molto informale e poco burocratico tra le parti, con la mediazione di un conciliatore, che è terzo rispetto ad essa. Dopo una breve introduzione del conciliatore che illustra la procedura, il ricorrente è invitato ad esporre i fatti e ad avanzare eventuali richieste a chiusura della controversia. Nei casi più semplici il gestore riconosce i fatti e fa la propria proposta, nelle situazioni più complesse è necessaria una discussione per fare luce sui fatti stessi. L’incontro si conclude con la stesura del verbale di accordo e la sua sottoscrizione da parte dei presenti e del conciliatore. Il verbale, quindi, può essere positivo (verbale di conciliazione), negativo (verbale di mancato accordo) o, nel caso in cui il conciliatore lo ritenga necessario al fine di acquisire nuovi elementi, di rinvio a nuova udienza. Se il gestore telefonico non rispetta l’impegno concordato nel verbale sottoscritto presso il Corecom ed è scaduto il termine previsto, l’accordo può essere messo in esecuzione rivolgendosi ad un legale. Infatti, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ex lege ( non è necessaria l’apposizione della formula di esecutorietà), per cui, scaduti i termini previsti dall’accordo, è possibile rivolgersi al giudice, tramite un avvocato, per far eseguire coattivamente gli impegni assunti dalla controparte. Il Corecom non è quindi competente circa il mancato adempimento del verbale. *** In alternativa, gli utenti hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, e sono tenuti a farlo nel caso in cui il Co.Re.Com. territorialmente competente non rientri tra quelli provvisti di delega, presso: le Camere di Commercio territorialmente competenti ovvero gli organismi di conciliazione in materia di consumo individuati ai sensi dell’articolo 141 del Codice del consumo, come previsto dall’articolo 13, comma 1, della delibera n. 173/07/CONS. 7 L’elenco di questi ultimi organismi di conciliazione è disponibile sul sito web del Ministero di Giustizia; gli organismi istituiti con accordi tra le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e gli operatori di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della delibera 173/07/CONS. Allo stato gli organismi iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 della delibera n.173/07/CONS, previa presentazione della relativa istanza di inserimento e conseguente verifica di conformità e aderenza ai principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE, sono i seguenti: H3G S.P.A. TELECOM ITALIA SpA, TIM SpA (Telecom Italia Mobile). LE CONCILIAZIONI NELL’AMBITO DELL’ENERGIA Per risolvere le controversie con operatori per la fornitura di energia (gas ed elettricità) è attivo il servizio conciliazione clienti energia che è stato introdotto dall'Autorità per l'energia. Il servizio prevede l'intervento di un conciliatore appositamente formato che aiuta le parti a trovare un accordo senza ricorrere a vie giudiziarie. Il servizio, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è volontario, gratuito e si svolge interamente on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa della controversie (ADR). Per avere più informazioni e per utilizzare la procedura. Sul sito dell’Autorità per l’energia sono disponibili informazioni per l’accesso al servizio, domande e risposte e può essere scaricata la brochure in formato pdf. Il cliente finale può partecipare direttamente alla conciliazione via web, oppure può farsi rappresentare da un proprio delegato anche appartenente ad una Associazione dei consumatori o di categoria che possa sottoscrivere l'accordo di definizione della controversia per suo conto, mediante una piena delega a trattare e chiudere la controversia stessa. Fra gli strumenti alternativi per risolvere le controversie nei settori dell'energia, vi sono anche le Conciliazioni paritetiche, realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori o di piccole e medie imprese (protocolli o accordi paritetici). 8 Per informazioni sul Servizio di conciliazione dell'Autorità e sulle Conciliazioni paritetiche, ci si può rivolgere anche allo Sportello per il Consumatore al numero 800166654 presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Altri metodi di risoluzione delle controversie sono le procedure di mediazione, istituite ai sensi del Dlgs 28 del 2010 e non concepite specificamente per i settori dell'energia, che si attivano presso le Camere di Commercio o altri Organismi di mediazione. L'Autorità ha reso disponibile un elenco di procedure di conciliazione per i settori energetici. L'iscrizione è volontaria e l'operatore che aderisce, indicando il Servizio conciliazione dell'Autorità, si impegna a partecipare alla procedura per 24 mesi. Gli operatori non iscritti o iscritti senza indicare il Servizio, decideranno volta per volta se partecipare alla procedura o meno. Sul sito dell’Autorità è possibile verificare l’elenco dei distributori e i venditori che aderiscono alle procedure di conciliazione. LE CONCILIAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE Nel nostro Paese, raccogliendo anche le raccomandazioni della Commissione Europea, esistono, per quanto concerne le controversie in materia finanziaria e bancaria, alcuni sistemi di risoluzione extragiudiziale, attivati sulla base di leggi o frutto di iniziative di autodisciplina. Ad esempio, in occasione della riforma del diritto societario, è stata definita una disciplina speciale dell'arbitrato e della conciliazione stragiudiziale relativi a rapporti societari, partecipazioni sociali, patti parasociali, servizi di investimento e materie disciplinate dal TUB, qualora la controversia sia promossa da una banca nei confronti di un'altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o Camere di Commercio1. La legge sul risparmio (L.262/2005), ha istituito due nuovi sistemi prevedendo: 1. procedure di conciliazione e arbitrato dinanzi alla Consob relative a controversie insorte tra i risparmiatori o gli investitori (esclusi quelli professionali) e gli intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza stabiliti dal Testo unico della finanza (TUF); 9 2. riferimenti sul funzionamento di questo sistema sono disponibili sul sito della Consob; che gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale per la soluzione di controversie con i clienti relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. La disciplina deve assicurare l'imparzialità dell'organo decidente e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. Per dare attuazione alla previsione del secondo punto, stato disciplinato un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (ABF - Arbitro Bancario Finanziario). Il sistema prevede che gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti. All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari che non siano anteriori al 1° gennaio 2009 né già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente composto da cinque membri (il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia; un membro designato dalle associazioni degli intermediari; un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti) e articolato in tre collegi su base territoriale (Milano, Roma e Napoli). Per ciascuno dei collegi l'attività di segreteria tecnica è svolta da una struttura all'uopo dedicata presso le Sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli. LE CLAUSOLE VESSATORIE E LE CAMERE DI COMMERCIO Già la legge 580/93 aveva individuato in tali istituzioni (le varie camere di commercio presenti sul territorio) l'organo ideale per la risoluzione amichevole di controversie commerciali tra consumatori e imprese. Molte competenze che erano state stabilite ex lege sono venute meno con l’introduzione del D.Lgs 28/2010. 10 La Camera di Commercio e' ancora protagonista per le mediazioni (sia quelle facoltative che obbligatorie) inoltre presso la CCIAA possono farsi valere le procedure attivabili dal consumatore per le materie del Codice del Consumo (d.lgs.206/05. art.141), il quale ha stabilito - tra l'altro - che non sono considerabili vessatorie le clausole contrattuali che prevedessero il ricorso agli organi conciliativi. La procedura di conciliazione camerale e' disciplinata a livello nazionale dal d.lgs.28/2010 e dal regolamento di UNIONCAMERE, emesso allo scopo di uniformare il piu' possibile le regole. Ogni Camera poi adotta, con delibera del consiglio camerale, un proprio regolamento specifico che e' quello di riferimento per i soggetti che vogliono usufruire della procedura. Nel rispetto delle regole generali ogni camera di commercio, trattandosi di organi autonomi, ha facolta' di personalizzare le procedure e prevedere condizioni particolari, magari migliorative (si pensi alle agevolazioni riservate ai consumatori e agli utenti). LE CONCILIAZIONI PARITETICHE La conciliazione paritetica è frutto di un accordo realizzato fra Associazioni dei Consumatori riconosciute su base nazionale o regionale ed Aziende, sulla base di specifici Accordi (Protocolli di Intesa) sottoscritti dalle Parti. Tali Accordi - nei settori in cui è previsto - sono anche riconosciuti dalle Authority (come ad es. quello dell’Energia di cui sopra si è parlato). I Regolamenti attuativi dei Protocolli prevedono un procedimento di conciliazione in cui il consumatore è rappresentato da un conciliatore dell’associazione che lo assiste e l'azienda da un proprio conciliatore. Per attivare la conciliazione paritetica, il consumatore deve avere inviato un reclamo e poi deve presentare una domanda, scritta o on line a seconda delle tipologie di procedura. La segreteria dell’organismo di conciliazione paritetica elabora le domande per valutare la loro ammissibilità, e poi assegna le pratiche ai conciliatori che le esaminano, le valutano secondo il regolamento della conciliazione condiviso tra Associazioni dei Consumatori e l’Azienda. 11 Negli incontri, che possono avvenire anche on line, i conciliatori delle due parti cercano di individuare un accordo che - se raggiunto - viene inserito in un verbale il quale è vincolante per l'azienda, Il consumatore può invece aderire entro un certo periodo di tempo, ponendo così fine alla controversia. Se l'accordo non viene raggiunto viene ugualmente redatto apposito verbale che consente al cliente di proseguire il reclamo nelle opportune sedi giudiziarie, che oggi in molti casi prevedono il ricorso preventivo alla mediazione. La procedura di conciliazione paritetica ha carattere completamente gratuito per il consumatore, è rapida e non comporta la partecipazione della parte. Inoltre, consente di definire una massa di casi omogenei, tale da evitare spesso la proposizione o la conclusione di azioni di classe. È bene sapere che, la percentuale di buon esito delle conciliazioni paritetiche è molto alto (in alcuni settori, ben il 96% delle conciliazioni paritetiche va a buon fine). Sul sito di ADUSBEF Lombardia (www.adusbef.lombardia.it) possono essere verificati e scaricati i principali protocolli di conciliazione paritetica tra Associazioni Consumatori e Aziende. 12