pegno di titoli e valori - BCC Gaudiano di Lavello

Transcript

pegno di titoli e valori - BCC Gaudiano di Lavello
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
PEGNO DI TITOLI O VALORI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello – Società Cooperativa
Sede legale:
Telefono:
Fax:
Email:
Registro delle Imprese:
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con numero:
Iscritta all’Albo delle società cooperative numero:
Codice ABI
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:
Via Roma, 81/83 – 85024 Lavello (PZ)
0972 83626 – 0972 86404
Fax: 0972 83416
[email protected]
CCIAA di Potenza n. PZ62975
4919
A166295
08554
Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo
Fondo Istituzionale di Garanzia
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del
Credito Cooperativo
Fondo Nazionale di Garanzia.
CHE COS’E’ IL PEGNO DI TITOLI O VALORI
Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene
ovvero su titoli, documenti o valori.
Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è
debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con
preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).
Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni,
obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce
con l’apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti
presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d.
Decreto Euro e art. 87 TUF).
Qualora l’impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha
diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull’oggetto del pegno, qualora si tratti di
somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul
netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli
aggiornato al 15 Settembre 2014
1
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca
fino al soddisfacimento del proprio credito).
Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito
concesso. Infatti in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede alla
vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
SPESE
IMPORTO
Qualora il pegno assista un finanziamento
di durata superiore a 18 mesi, se la garanzia
concerne beni situati in Italia, nessun onere
è previsto, considerato che l’imposta
sostitutiva a carico del beneficiario del
finanziamento sostituisce ogni altra
imposta.
Qualora il pegno sia invece costituito a
garanzia di qualsiasi altra operazione,
gravano sul concedente tutti gli oneri
fiscali, anche futuri, connessi a ciascun atto.
Oneri fiscali
Spese per informativa precontrattuale:
Spese per invio comunicazioni ( ex. artt. 118
e 119 del D.Lgs. 385/93)
Spese per richiesta duplicato/documentazione
e ricerche d’archivio
€ 0,00
€ 5,00
Spese amministrative commisurate ai costi di
produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di
documento richiesto distinto per tipologia (oltre ad
eventuali spese postali):
- Contabile operazione
Fino al 2° anno precedente
€ 5,00
Dal 3° al 10° anno precedente
aggiornato al 15 Settembre 2014
2
€ 10,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto
indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna
facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale
soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e
messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di. 10 giorni.
Pubblicità e trasparenza delle condizioni
La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla
trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed
applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità
di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi.
Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami
disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma
81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: [email protected]
La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l’autorità
giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei
successivi commi.
1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)
• Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore
non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.
• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà
indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
• Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.
13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.
aggiornato al 15 Settembre 2014
3
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure consultare l’apposita “Guida” disponibile
presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it
2. Ombudsman – Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario),con sede in Via
delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma.
• Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una
somma di denaro, quest’ultima non deve superare 100.000 euro.
• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà
indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
• Controversie relative a bonifici transfrontalieri.
3. Conciliatore Bancario e Finanziario
Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e
finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al
Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero
della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it.
Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere
come ricorrere si può consultare il “Regolamento di procedura per la conciliazione” reperibile
presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di
rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione
si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce
il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente,
pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5,
comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al
comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la
procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso
dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Strumenti finanziari
Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili
sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di
aggiornato al 15 Settembre 2014
4
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762
Strumenti finanziari
dematerializzati
Gestione accentrata
Realizzazione del pegno
Espropriazione
Terzo costituente
Insolvenza
Inadempimento
debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente
negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente
negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza
e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi
d’interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di
interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tessi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare
o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di
contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con
mere scritturazioni contabili.
Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari,
dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio
favore e si soddisfa sul ricavato.
Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di
quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
aggiornato al 15 Settembre 2014
5