pegno di titoli e valori - BCC Gaudiano di Lavello
Transcript
pegno di titoli e valori - BCC Gaudiano di Lavello
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8 Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762 FOGLIO INFORMATIVO relativo a: PEGNO DI TITOLI O VALORI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello – Società Cooperativa Sede legale: Telefono: Fax: Email: Registro delle Imprese: Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con numero: Iscritta all’Albo delle società cooperative numero: Codice ABI Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Via Roma, 81/83 – 85024 Lavello (PZ) 0972 83626 – 0972 86404 Fax: 0972 83416 [email protected] CCIAA di Potenza n. PZ62975 4919 A166295 08554 Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Fondo Istituzionale di Garanzia Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Fondo Nazionale di Garanzia. CHE COS’E’ IL PEGNO DI TITOLI O VALORI Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori. Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.). Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l’apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF). Qualora l’impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull’oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli aggiornato al 15 Settembre 2014 1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8 Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762 strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito). Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. SPESE IMPORTO Qualora il pegno assista un finanziamento di durata superiore a 18 mesi, se la garanzia concerne beni situati in Italia, nessun onere è previsto, considerato che l’imposta sostitutiva a carico del beneficiario del finanziamento sostituisce ogni altra imposta. Qualora il pegno sia invece costituito a garanzia di qualsiasi altra operazione, gravano sul concedente tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi a ciascun atto. Oneri fiscali Spese per informativa precontrattuale: Spese per invio comunicazioni ( ex. artt. 118 e 119 del D.Lgs. 385/93) Spese per richiesta duplicato/documentazione e ricerche d’archivio € 0,00 € 5,00 Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto distinto per tipologia (oltre ad eventuali spese postali): - Contabile operazione Fino al 2° anno precedente € 5,00 Dal 3° al 10° anno precedente aggiornato al 15 Settembre 2014 2 € 10,00 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8 Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762 RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di. 10 giorni. Pubblicità e trasparenza delle condizioni La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma 81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: [email protected] La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. 1. Arbitro bancario e finanziario (ABF) • Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento. • Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. • Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253. aggiornato al 15 Settembre 2014 3 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8 Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762 Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure consultare l’apposita “Guida” disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it 2. Ombudsman – Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario),con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma. • Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest’ultima non deve superare 100.000 euro. • Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. • Controversie relative a bonifici transfrontalieri. 3. Conciliatore Bancario e Finanziario Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere come ricorrere si può consultare il “Regolamento di procedura per la conciliazione” reperibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Strumenti finanziari Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di aggiornato al 15 Settembre 2014 4 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8 Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762 Strumenti finanziari dematerializzati Gestione accentrata Realizzazione del pegno Espropriazione Terzo costituente Insolvenza Inadempimento debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tessi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza. Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili. Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato. Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca. Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. aggiornato al 15 Settembre 2014 5