Pegno saldo cc - Banca di Anghiari e Stia
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Pegno saldo cc - Banca di Anghiari e Stia
FOGLIO INFORMATIVO relativo a PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE, DI CONTO DEPOSITO O DI DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C. Via Mazzini 17 - 52031 - Anghiari (AR) Tel. : 057578761 - Fax: 0575789889 Email: [email protected] - Sito internet: http://www.bancadianghiariestia.it Registro delle Imprese della CCIAA di Arezzo n. 01622460515 Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5407 - cod. ABI 08345 Iscritta all'Albo delle società cooperative n.A161109 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del Credito Cooperativo. CHE COS’È IL PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE, DI CONTO DEPOSITO O DI DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori. Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.). La banca, in ipotesi di inadempienza del cliente/debitore, ha diritto di riscuotere e portare in decurtazione delle obbligazioni garantite il saldo annotato sul libretto o sul conto corrente o sul conto deposito fino alla concorrenza di quanto dovuto (art. 1851 cod. civ.). Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C. - Via Mazzini 17 - 52031 - Anghiari (AR) - [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Finanziamento Realizzazione del pegno Espropriazione Terzo costituente Insolvenza Inadempimento Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente. Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato. Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca. Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Foglio Informativo relativo al PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE, DI CONTO DEPOSITO O DI DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO - Aggiornamento n. 1 del 01/01/2016 - Pag. 1 di 1