Foglio Informativo - Servizio di richiesta documenti e ricerche di
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Foglio Informativo - Servizio di richiesta documenti e ricerche di
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8 Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762 FOGLIO INFORMATIVO relativo a: SERVIZIO DI RILASCIO CERTIFICAZIONI COPIA DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI, INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello – Società Cooperativa Sede legale: Telefono: Fax: Email: Registro delle Imprese: Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con numero: Iscritta all’Albo delle società cooperative numero: Codice ABI Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: CHE COS’È IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI Via Roma, 81/83 – 85024 Lavello (PZ) 0972 83626 – 0972 86404 Fax: 0972 83416 [email protected] CCIAA di Potenza n. PZ62975 4919 A166295 08554 Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Fondo Istituzionale di Garanzia Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Fondo Nazionale di Garanzia. RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE, I servizi riportati nel presente foglio informativo sono a sé stanti, non fanno parte di prodotti specifici e non risultano regolati da alcun contratto o accordo scritto, ma rivengono da richieste che il cliente può avanzare alla Banca direttamente allo sportello o che nascono in conseguenza della prestazione di altri servizi. Il servizio di richiesta di copia di documentazione prevede che la Banca fornisca, entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni, al cliente che lo richieda o agli aventi diritto (ad es. eredi) copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il servizio prevede che al cliente possano essere addebitati solo i costi di produzione della documentazione richiesta. In ogni caso, al momento della richiesta, verrà fornito al cliente un preventivo del costo che dovrà sostenere per ottenere la documentazione richiesta. Il preventivo deve essere accettato per iscritto dal cliente. aggiornato al 15 Settembre 2014 1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8 Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762 IMPORTI MASSIMI VOCI DI COSTO Richiesta documenti e ricerche di archivio: 1 Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto distinto per tipologia (oltre ad eventuali spese postali) sia in forma cartacea che elettronica: Copia di estratti conto anno in corso allo sportello Gratuita Copia di estratti conto anni precedenti € 5,00 per estratto Copia contabili archiviate nella documentazione di cassa - Contabile operazione Fino al 2° anno precedente Dal 3° al 10° anno precedente € 5,00 € 10,00 Fotocopie assegni € 5,00 Spese per copia documentazione € 10,00 per ciascun documento Dichiarazioni Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori € 10,00 Rilascio certificazioni, dichiarazioni bancarie in genere - importo pari ai costi sostenuti € 10,00 Certificazioni Certificazione interessi passivi Gratuita Rilascio Referenze Bancarie € 20,00 Altro Spese di informativa precontrattuale Gratuita Possono venire a determinarsi eventuali ulteriori costi connessi all’intervento di soggetti terzi, Poiché taluni costi dei soggetti terzi non sono quantificabili, viene sottolineato che, alla presenza di oneri richiesti da corrispondenti (ad esempio Banche corrispondenti, Confidi e Consorzi di garanzia, Archivio Esternalizzato, si tratta di oneri quantificabili solo al momento della richiesta del cliente. aggiornato al 15 Settembre 2014 2 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8 Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762 RECESSO E RECLAMI Pubblicità e trasparenza delle condizioni La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente servizio, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma 81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: [email protected] La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. 1. Arbitro bancario e finanziario (ABF) • Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento. • Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. • Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure consultare l’apposita “Guida” disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it 2. Ombudsman – Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario),con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma. • Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest’ultima non deve superare 100.000 euro. • Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. • Controversie relative a bonifici transfrontalieri. 3. Conciliatore Bancario e Finanziario Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di aggiornato al 15 Settembre 2014 3 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8 Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762 conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere come ricorrere si può consultare il “Regolamento di procedura per la conciliazione” reperibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Costo per documento Il costo “per documento” si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono. Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento aggiornato al 15 Settembre 2014 4