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Anno V
Numero 9
Settembre 2003
GLI INTERVENTI
Le liste elettorali aggiunte
di Vincenzo Spera
1
Identificazione straniero
di Patrizia Lupino
1
I Successi di Cantieri: Comune di Serra Riccò
di Ileana Macagno 11
Ancora sui flussi documentali
di Marco Raso 13
Accesso dei privati
Redazionale 16
Rapporto annuale ISTAT
Redazionale 19
Bastiancontrario
37
LEGISLAZIONE
ANAGRAFE
Identificazione straniero
10
INA/SAIA
Attività dei Comuni
20
Le liste elettorali aggiunte (parte prima)
di Vincenzo Spera
L’
esercizio del diritto di voto
(elettorato attivo), così come
configurato nel nostro ordinamento,
è disciplinato da una procedura complessa, rigida e, nelle sue varie fasi,
improntata al massimo delle garanzie per il cittadino.
Il diritto di voto è tutelato dall’art. 48
della Costituzione, che, come è noto,
fa parte di quelle norme con le quali il
Costituente ha voluto tutelare uno dei
“diritti fondamentali dell’uomo” : quello
di “partecipare liberamente e senza
condizionamenti alla vita politica”.
L’articolo così recita:
AIRE
Aggiornamento Backbone 22
STATO CIVILE
Archivio informatico
indagine conoscitiva
1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini
e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
3. Il suo esercizio è dovere civico.
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile
o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
La nostra Carta Costituzionale attribuisce, quindi, a “tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
(Continua a pagina 2)
La corretta identificazione dello straniero
che vuol risiedere in Italia
di Patrizia Lupino
26
E
Modulistica
Convenzione con i privati
17
d ancora una direttiva ministeriale per sgomberare il campo da
qualsiasi dubbio in merito all'individuazione della corretta identità degli
stranieri.
La circolare del Ministero dell'Interno
n. 17/2003 ribadisce l'onere da parte
del cittadino straniero di comprovare
la propria identità quando, proveniendo da uno Stato estero, lo stesso richieda la residenza in un Comune
italiano.
Infatti il Regolamento anagrafico prevede all'art. 14 che la persona che si tra-
Le scadenze di ottobre
I quesiti
41
42
Spedizione in A.P. - art. 2 comma 20/B L. 662/96 - Aut. n. 1052 del 29/01/2003 - PISA - Aut. Trib. di PISA n. 6/03 del Reg. Periodici
ELETTORALE
Presidenti di seggio
28
SERVIZIO CIVILE
Attività ispettiva
29
C.I.E.
Regole tecniche
32
PRIVACY
Voto all’estero
33
GIURISPRUDENZA
Figlio non riconosciuto
Diritto della madre alla
riservatezza
34
I SERVIZI
sferisca in Italia con provenienza dall'estero, richiedendo l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale, debba comprovare la propria identità mediante esibizione di passaporto o di altro documento equipollente
Il passaporto permette di identificare la
persona richiedente ed, in assenza di
esso, la norma (art. 14 cit.) indica la
possibilità di identificare il richiedente
con altro documento equipollente.
Per verificare la corretta identità dei
cittadini stranieri occorre far riferi(Continua a pagina 8)
Pagina 2
LISTE AGGIUNTE
Vincenzo Spera
“Poiché l’iscrizione nelle
liste elettorali viene effettuata d’ufficio, si precisa
che eventuali domande
da chi tenda a non essere
iscritto nelle liste medesime, pur essendo cittadino
italiano, ovvero abbia acquistato o riacquistato la
cittadinanza italiana, vanno senz’altro respinte…”
Anno V
(Continua da pagina 1)
maggiore età” la titolarità della potestà elettorale, lo ius suffragi.
L’insieme dei cittadini che godono
dell’elettorato attivo (dello ius suffragi
appunto) costituisce il corpo elettorale.
La capacità di votare, cioè di esprimere la propria volontà politica attraverso il voto, si definisce “elettorato
attivo” e, data l’importanza del voto
nelle moderne democrazie, la nostra
Costituzione, ha voluto individuare il
titolare del diritto di voto, e stabilire le
modalità di esercizio di tale diritto.
In virtù della disposizione dell’art. 48,
per esercitare tale diritto, il cittadino,
che non si trovi in una delle condizioni che precludono tale esercizio, deve possedere due requisiti positivi:
a) la cittadinanza italiana (lo status
civitatis)
b) la maggiore età, cioè l’aver compiuto il 18° anno di età (per il Senato tale requisito è elevato a 25
anni)
Le modalità di esercizio del diritto di
voto sono stabilite nella legge ordinaria, che come abbiamo accennato,
ha previsto una procedura complessa per consentire ai cittadini un corretto e democratico esercizio
dell’elettorato attivo.
Per esercitare il diritto di voto i cittadini devono essere iscritti nelle liste e-
Numero 9
lettorali istituite presso ogni comune
della Repubblica. L’iscrizione nelle
liste elettorali avviene normalmente
d’ufficio e l’elettore, in possesso dei
prescritti requisiti, viene iscritto nelle
liste elettorali del Comune, nella cui
anagrafe (APR o AIRE), è compreso.
In proposito, l’art. 4 del T.U. 20 marzo 1967, n° 223, come modificato
dalla legge n. 15/1992, prescrive:
“Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva
o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell’anagrafe della popolazione residente o
nell’anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE)”.
Poiché l’iscrizione nelle liste elettorali
viene effettuata d’ufficio, si precisa
che eventuali domande da chi tenda a
non essere iscritto nelle liste medesime, pur essendo cittadino italiano, ovvero abbia acquistato o riacquistato la
cittadinanza italiana, vanno senz’altro
respinte, nella considerazione che
l’iscrizione in parola non è subordinata all’assenso degli interessati, ma va
effettuata anche contro la loro volontà
al verificarsi delle condizioni previste
dalle vigenti norme sull’elettorato attivo (circ. n° 2600/L § 23).
(Continua a pagina 3)
ANNO V - Numero 9 - SETTEMBRE 2003 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile.
Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli
Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Osvaldo Ciaponi, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso.
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, V. Spera.
Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - (Spedizione in abb. postale art. 2 c. 20/b, L. 662/96 - Aut.
N. 1052 del 29/01/2002 - Pisa). Stampato da Pacini Editore spa (PI).
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Questo periodico è associato
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all’Unione Stampa Periodica Italiana
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(Continua da pagina 2)
Le liste elettorali istituite in ogni Comune si distinguono in:
Liste generali: comprendono tutto il
corpo elettorale del Comune
Liste sezionali: comprendono gli
elettori assegnati a ciascuna delle sezioni elettorali in cui è ripartito il territorio comunale.
Pertanto, di regola, il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune nelle
cui liste elettorali è iscritto, che, in linea generale, coincide con il Comune di iscrizione anagrafica.
Ma, come tutte le regole che si rispettino, anche questa ha le sue eccezioni.
Infatti, ci sono delle situazioni particolari per le quali il nostro legislatore ha
stabilito una disciplina diversa per
l’esercizio del diritto di voto, prevedendo che, per alcune consultazioni,
l’elettore possa votare in un comune
diverso da quello di iscrizione anagrafica; oppure che, in occasioni delle consultazioni comunali, possa votare anche l’elettore privo della cittadinanza italiana, che, come abbiamo
detto, è uno dei requisiti fondamentali
dell’elettorato attivo.
In questi casi, per esercitare il diritto
di voto, oltre alle liste generali e sezionali, in ogni Comune sono istituite
anche delle liste speciali le cosiddette
liste aggiunte che, secondo i casi, si
distinguono in:
♦ Liste aggiunte per i cittadini
dell’Unione Europea che chiedono
di partecipare alle votazioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune;
♦ Liste aggiunte per i cittadini emigrati nella Provincia di Trento;
♦ Liste aggiunte peri cittadini emigrati
nella Provincia di Bolzano;
♦ Liste aggiunte per i cittadini emigrati nella Regione Valle d’Aosta;
Di seguito ci occuperemo di queste
situazioni particolari, con riferimento
alla normativa che disciplina le varie
fattispecie e alle modalità per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali aggiunte.
LISTE AGGIUNTE
di Vincenzo Spera
LISTE ELETTORALI AGGIUNTE
PER I CITTADINI DELL’UNIONE
EUROPEA
La fattispecie è disciplinata dal Decreto legislativo 12 Aprile 1996, n.
197, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 Aprile 1996, con il
quale è stata data attuazione in Italia
alla Direttiva europea n. 94/80/CE,
concernente le modalità di esercizio
del diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali per i cittadini
dell’Unione Europea che risiedono in
uno Stato membro di cui non hanno
la cittadinanza.
A tal proposito appare utile aprire una
parentesi e fare una breve riflessione
sul concetto di “cittadini dell’Unione
Europea” e sulle ripercussioni che tale principio ha avuto sul piano del riconoscimento dei diritti fondamentali
dei cittadini dell’Unione.
La Direttiva europea n° 94/80/CE è
stata emanata per dare concreta
attuazione a quanto disposto dal
Trattato sull’Unione Europea sottoscritto il 7 Febbraio 1992 (Trattato
di Maastricht), con il quale sono stati
sanciti alcuni diritti fondamentali per i
cittadini dell’Unione ed è stata istituita
la cittadinanza europea.
Il trattato sull'Unione europea dandosi come obiettivo, nel suo articolo B
(attuale articolo 2) quello di
''rafforzare la tutela dei diritti e degli
(Continua a pagina 4)
“...ci sono delle situazioni
particolari per le quali il
nostro legislatore ha stabilito una disciplina diversa per l’esercizio del diritto di voto, prevedendo
che, per alcune consultazioni... possa votare anche l’elettore privo della
cittadinanza italiana...”
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LISTE AGGIUNTE
di Vincenzo Spera
“...la cittadinanza
dell’Unione...mira a rafforzare il legame fra il cittadino e l'Europa favorendo lo
sviluppo di un'opinione
pubblica europea e di un'identità politica
dell'Europa.”
Anno V
(Continua da pagina 3)
interessi dei cittadini dei suoi Stati
membri mediante l'istituzione di una
cittadinanza dell'Unione" accorda a
tale tema una particolare importanza
(articoli da 17 a 22 CE).
L’art. 17 del Trattato, nell’attuale formulazione, istituisce la cittadinanza
europea, stabilendo:
"È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque
abbia la cittadinanza di uno Stato
membro. La cittadinanza dell'Unione
costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce
quest'ultima."
Da ciò consegue che la cittadinanza
dell'Unione è subordinata alla cittadinanza di uno Stato membro. È quindi
considerato cittadino dell'Unione
chiunque abbia la cittadinanza di uno
Stato membro.
Rispetto alla cittadinanza legata a
uno Stato, la cittadinanza dell'Unione
è caratterizzata da diritti e doveri e
dalla partecipazione alla vita politica.
Essa mira a rafforzare il legame fra il
cittadino e l'Europa favorendo lo sviluppo di un'opinione pubblica europea
e di un'identità politica dell'Europa.
Oltre ai diritti e doveri previsti dal trattato istitutivo della Comunità europea,
la cittadinanza dell'Unione comporta
quattro diritti specifici:
1) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri (articolo 18 CE);
2) il diritto di voto e di eleggibilità al-
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le elezioni del Parlamento europeo e
alle elezioni comunali nello Stato
membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
(articolo 19 CE);
3) il diritto di godere nel territorio di
un paese terzo di una tutela diplomatica o consolare da parte delle autorità di un altro Stato membro, se il proprio paese non vi è rappresentato,
alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato (articolo 20 CE);
4) il diritto di petizione davanti al
Parlamento europeo (articolo 21 CE)
e il diritto di rivolgersi al mediatore
(articolo 21 CE), per portare a sua
conoscenza i casi di cattiva amministrazione ad opera delle istituzioni e
degli organismi comunitari, ad eccezione degli organi giudiziari.
Inoltre, dopo l'entrata in vigore del
Trattato di Amsterdam:
- il diritto di rivolgersi alle istituzioni
europee in una delle lingue ufficiali e
di ricevere una risposta nella stessa
lingua (articolo 22 CE);
- il diritto di accedere ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a certe
condizioni (articolo 255 CE).
Tali principi sono stati integralmente
recepiti nel testo del Trattato che istituisce una Costituzione Europea, adottato dalla Convenzione Europea il
13 giugno e 10 luglio 2003 e inviato il
18 luglio successivo alla Presidenza
(Continua a pagina 5)
Pagina 5
(Continua da pagina 4)
italiana del Consiglio Europeo.
La Costituzione Europea, dopo aver
elencato all’art. 4 le libertà fondamentali e il principio della non discriminazione (nota 1), e dopo aver sancito all’art. 7 i diritti fondamentali
(nota 2), all’art. 8 definisce la Cittadinanza dell’Unione, recependo in toto
quanto già era stato stabilito nel Trattato di Maastricht, come integrato dal
successivo Trattato di Amsterdam
(nota 3).
Merita sottolineare in proposito che il
concetto di cittadinanza dell'Unione,
come definito nel Trattato e nel testo
della bozza di Costituzione, non sostituisce ma si aggiunge a quello di
cittadinanza nazionale. Questa complementarità renderà più tangibile il
sentimento di appartenenza del cittadino all'Unione.
Per assicurare il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza,
sono stata emanate due direttive, recepite da tutti gli Stati membri, con le
quali vengono fissati i principi ai quali
gli Stati devono attenersi per assicurare l’esercizio del diritto di voto e di
eleggibilità, previsti dall’art. 19 del
Trattato: la direttiva 93/109/CE e la
direttiva 94/80/CE.
La direttiva 93/109/CE sulle modalità
del diritto di voto e di eleggibilità al
Parlamento europeo dà ad ogni cittadino dell'Unione la possibilità di scegliere se partecipare alle elezioni del
Parlamento Europeo (diritto di voto e
di eleggibilità) nel suo Stato di origine
o nel suo Stato di residenza, sempre
nell'ambito dell'Unione, qualora essi
non coincidano.
La direttiva 94/80/CE sulle leggi elet-
torali nelle elezioni comunali concede
a ogni cittadino il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza
però sostituire tale diritto al diritto di
voto e di eleggibilità nello Stato
membro di origine, ampliando in tal
modo le possibilità d'azione dei cittadini dell'Unione. A tutela dei propri
interessi sovrani, gli Stati membri
possono stabilire che solo i propri cittadini siano eleggibili alle funzioni
dell'organo esecutivo dell'ente locale
di base. Secondo alcune leggi elettorali nazionali rientrano in tale partecipazione agli organi esecutivi anche
le votazioni di singole decisioni cittadine, da distinguere rispetto alle elezioni comunali generali. Non si deve
tuttavia limitare all'estremo la possibilità dei cittadini di altri Stati membri di
esercitare il diritto di eleggibilità. Trattandosi dell'accesso alle elezioni comunali, sempre in virtù di tale direttiva, tutti i cittadini dell'Unione sono
considerati fondamentalmente come
cittadini nazionali. Possono adottare
disposizioni derogatorie - vale a dire
un periodo minimo di residenza più
elevato quale condizione per l'accesso all'elezione comunale - quegli Stati membri in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che in essi risiedano senza averne la cittadinanza e
possiedano i requisiti per essere elettori superi il 20% del corpo elettorale:
è attualmente il caso del Lussemburgo, nonché del Belgio per un numero
limitato di comuni (per tener conto di
talune specificità e dell'equilibrio dei
vari gruppi della popolazione di tale
nazione).
Dopo questa parentesi, vediamo co(Continua a pagina 6)
LISTE AGGIUNTE
di Vincenzo Spera
“Per assicurare il diritto di
voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento
europeo e alle elezioni
comunali nello Stato
membro di residenza,
sono stata emanate due
direttive...”
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LISTE AGGIUNTE
di Vincenzo Spera
“i cittadini dell’Unione,
inclusi nella lista aggiunta, vi restano iscritti fino a
quando non chiedono di
essere cancellati o fino a
che non siano cancellati
d’ufficio”
Anno V
(Continua da pagina 5)
me in Italia sono state recepite le disposizioni contenute nella direttiva
94/80/CE, esaminando le disposizioni
contenute nel Decreto legislativo 12
aprile 1996, n. 197:
articolo 1
- i cittadini dell’Unione che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della
circoscrizione in cui sono residenti,
devono inoltrare al Sindaco domanda
di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune (1° comma);
- l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini
dell’Unione l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del Sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti,
l’eleggibilità a consigliere e
l’eventuale nomina a componente
della giunta del comune in cui sono
eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco (5° comma);
articolo 2
- la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta è presentata
all’ufficio comunale competente che
provvede alla iscrizione nelle predette liste con la prima revisione dinamica utile (1° comma);
- acquisite le certificazioni di rito
(casellario giudiziale e autorità di
P.S.) e compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di cause
ostative, l’ufficio provvede ad iscrivere i cittadini dell’Unione nell’apposita
lista aggiunta, che deve essere inviata per il controllo e l’approvazione
alla competente Commissione Elettorale Circondariale. L’ufficio, inoltre,
Numero 9
provvede a notificare agli interessati
l’avvenuta iscrizione ovvero la mancata iscrizione, indicando, in
quest’ultimo caso, i termini, le modalità e l’organo al quale può essere
proposto il ricorso (2° e 3° comma);
articolo 3
- in occasione delle consultazioni
elettorali comunali, la domanda di iscrizione deve essere presentata non
oltre il quinto giorno successivo
all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. La conseguente iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede
di revisione disposta ai sensi
dell’art. 32, 4° comma, del D.P.R. n.
223/1967, e cioè entro il trentesimo
giorno antecedente quello della votazione, quando l’Ufficiale Elettorale
deve provvedere alla iscrizione nelle
liste elettorali per motivi diversi dal
compimento del 18° anno di età oppure per il riacquisto del diritto per
cessazione di cause ostative (1°
comma);
- l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comporta l’immediata iscrizione in APR del cittadino dell’Unione
(2° comma);
articolo 4
- i cittadini dell’Unione, inclusi nella
lista aggiunta, vi restano iscritti fino a
quando non chiedono di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio (1° comma);
articolo 5
- detta le disposizioni per
l’esercizio dell’elettorato passivo da
parte dei cittadini dell’Unione, stabi(Continua a pagina 7)
Pagina 7
(Continua da pagina 6)
lendo le modalità e i requisiti per la
candidatura a consigliere comunale.
Alla luce di quanto previsto dalla normativa, notiamo che l’iscrizione nella
lista aggiunta avviene sempre a domanda dell’interessato; domanda che
può essere presentata in ogni momento, come prescrive l’art. 1, oppure “non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali” in caso di elezioni, come stabilito dall’art. 3.
In ogni caso, l’iscrizione nella lista
elettorale aggiunta comporterà (se
l’interessato non è già iscritto)
l’immediata iscrizione nell’Anagrafe
della Popolazione Residente.
Per quanto riguarda la cancellazione
dalla lista elettorale aggiunta di un
cittadino dell’Unione essa avviene su
richiesta dell’interessato oppure
d’ufficio, come stabilito dall’ art. 4 del
Decreto legislativo n. 197/1996.
Merita sottolineare che:
a) al di fuori dei casi espressamente
previsti dall’art. 4, non sussistono altri
motivi per procedere alla cancellazione dalle liste aggiunte;
b) alla cancellazione d’ufficio si può
procedere qualora si verifichino le
condizioni previste dal DPR 20 Marzo
1967, n. 223 e con le modalità e nei
termini stabiliti nel medesimo DPR.
Un’ultima annotazione in ordine alla
terminologia utilizzata dal legislatore
all’art. 2, che prevede le modalità della presentazione della domanda e
della relativa iscrizione nelle liste.
Il comma 1 stabilisce che “la domanda…è presentata all’ufficio comunale
competente che provvede
all’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile”. Mentre il comma 3 prevede
che “il comune, compiuta l’istruttoria
necessaria a verificare l’assenza di
cause ostative, provvede a…iscrivere
i cittadini dell’Unione nell’apposita lista aggiunta…”.
In entrambi i casi il riferimento è da
intendersi all’Ufficiale Elettorale, al
quale la legge ha attribuito la competenza in materia d’iscrizione e di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali.
(la seconda parte sul numero di ottobre)
LISTE AGGIUNTE
di Vincenzo Spera
Vincenzo Spera
Responsabile Servizi Demografici
Comune di Vallelunga Pratameno (CL)
Note:
(1) Articolo 4: Libertà fondamentali e
non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone,
delle merci, dei servizi e dei capitali e la
libertà di stabilimento sono garantite
all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni
particolari da essa previste, è vietata
qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità.
(2) Articolo 7: Diritti fondamentali
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e
i principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali che costituisce la parte II
della Costituzione.
2. L'Unione persegue l'adesione alla
Convenzione europea di salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le
competenze dell'Unione definite nella
Costituzione.
(Continua a pagina 8)
“...la cancellazione dalla
lista elettorale aggiunta di
un cittadino dell’Unione
avviene su richiesta
dell’interessato oppure
d’ufficio, come stabilito
dall’ art. 4 del Decreto
legislativo n. 197/1996.”
Pagina 8
LISTE AGGIUNTE
di Vincenzo Spera
Anno V
(Continua da pagina 7)
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla
Convenzione europea di salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto
principi generali.
(3) Articolo 8: Cittadinanza dell'Unione
1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e
non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti
nella Costituzione. Tali diritti comprendono:
il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati
membri;
(Continua da pagina 1)
IDENTIFICAZIONE
STRANIERO
Patrizia Lupino
mento anche alla Legge n. 218/95 di
riforma del sistema di diritto internazionale privato e alle Convenzioni sottoscritte dal nostro Stato con le nazioni estere.
L'art. 24 di questa normativa tutela i
diritti della personalità (es cognome,
nome e generalità complete) stabilendo che sia la legislazione dello Stato di
appartenenza a regolarne la materia.
La stessa Convenzione di Monaco
del 5/9/1980, sulla legge applicabile
ai cognomi ed ai nomi, ratificata dal
nostro Stato con Legge 19/11/1984 n.
950, già prevedeva all'art. 1 che "i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello
Stato di cui è cittadino. A questo solo
scopo, le situazioni da cui dipendono i
cognomi ed i nomi vengono valutate
secondo la legge di detto Stato. In ca-
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il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo e alle
elezioni comunali nello Stato membro
in cui risiedono, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato;
il diritto di godere, nel territorio di un
paese terzo nel quale lo Stato membro
di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle
autorità diplomatiche e consolari di
qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato;
il diritto di presentare petizioni al
Parlamento europeo, di ricorrere al
mediatore europeo, di rivolgersi alle
istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta
nella stessa lingua.
3. Tali diritti sono esercitati secondo le
condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle disposizioni adottate per
la sua applicazione.
so di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello stato della
nuova nazionalità" .
Peraltro l'art. 2 precisava che "la legge
indicata dalla presente Convenzione
viene applicata anche se si tratta della
Legge di uno stato non contraente".
Ne consegue che la Convenzione era
ed è applicabile nei riguardi dei cittadini di tutti i Paesi del mondo.
Così il Ministero si è espresso ed ha
rafforzato ciò che i nostri docenti
(DeA) ai corsi di formazione hanno
sempre sostenuto, cioè che i dati utilizzabili per l'identificazione del soggetto e per il completamento del modello APR/4 di iscrizione anagrafica
dovranno essere desunti dal passaporto o da altra documentazione rilasciata dalle autorità competenti dello
Stato estero di provenienza, tradotta
(Continua a pagina 9)
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(Continua da pagina 8)
e, ove occorre, legalizzata.
I dati necessari per identificare la persona e da rilevare sul passaporto sono: generalità (nome, cognome, luogo
e data di nascita, cittadinanza) e fotografia.
Anche il documento equipollente dovrà pertanto avere caratteristiche similari e precisamente:
♦ Contenere le generalità
♦ Contenere la fotografia
♦ Essere rilasciato dall’autorità straniera
In caso di discordanza con i dati riportati sul permesso di soggiorno, come
purtroppo spesso avviene, al fine di
garantire la corretta identificazione e
l'utilizzo uniforme dei medesimi dati
all'interno della Pubblica Amministrazione, all'ufficiale di anagrafe è dato
di interpellare la Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno per
chiarire ed eventualmente far rettificare il dato sul titolo amministrativo.
Dovrà anche essere accolta la richiesta di iscrizione anagrafica per il cittadino straniero quando, oltre a presentare regolare permesso di soggiorno,
esibisca un attestato di identità, munito di foto, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica straniera in Italia.
Patrizia Lupino
Note:
Legge n. 218/95 - Articolo 24 - Diritti
della personalità
1. L`esistenza ed il contenuto dei diritti
della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei
diritti di cui al comma 1 sono regolate
dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
IDENTIFICAZIONE
STRANIERO
di Patrizia Lupino
Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi ed ai nomi adottate a
Monaco il 5 settembre 1980 - Legge
19/11/1984 n. 950 – Articolo 1
1. I cognomi e i nomi di una persona
vengono determinati dalla legge dello
Stato di cui è cittadino. A questo solo
scopo, le situazioni da cui dipendono i
cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato.
2. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato
della nuova nazionalità.
D.P.R. n. 223/1989 - Articolo 14 - Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero
Chi trasferisce la residenza dall'estero
deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera
a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento
concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle
autorità consolari se cittadino italiano.
D.P.R. n. 445/2000 - Articolo 3 commi
2, 3, 4 e 5 - Legalizzazione di firme di
atti da e per l'estero
2. I cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione
(Continua a pagina 10)
“In caso di discordanza
con i dati riportati sul permesso di soggiorno...
all'ufficiale di anagrafe è
dato di interpellare la
Questura che ha rilasciato
il permesso di soggiorno
per chiarire ed eventualmente far rettificare il dato
sul titolo amministrativo.”
P a g i n a 10
IDENTIFICAZIONE
STRANIERO
di Patrizia Lupino
Anno V
(Continua da pagina 9)
e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma
2, i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione
di convenzioni internazionali fra l'Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e
3 gli stati, le qualità personali e i fatti,
sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all'originale, dopo
aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti
o documenti non veritieri.
Numero 9
mi 2, 3, 4 e 5 - Legalizzazione di firme
di atti da e per l'estero
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero…..
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente redatti in lingua straniera deve allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello
Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
D.P.R. n. 445/2000 - Articolo 33 com-
IDENTIFICAZIONE
STRANIERO
La circolare
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare 17/2003
Iscrizione anagrafica cittadini stranieri
Pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimento in ordine di generalità con cui procedere
all’iscrizione anagrafica degli stranieri
in possesso di un titolo di soggiorno.
Al riguardo è da premettere che l’art.
14 del D.P.R. 223/1989, ai fini
dell’iscrizione anagrafica, prevede tra
l’altro che: “...chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare,
all’atto della dichiarazione di cui
all’art. 13, comma 1 lett. a), la propria
identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipol-
lente...”. Pertanto, ai fini
dell’individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario
fare riferimento al cennato art. 14
del D.P.R. 223/89, all’art. 24 della
legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato e alle convenzioni sottoscritte dello Stato italiano e dei
vari stati esteri.
In particolare, l’Ufficiale di Anagrafe
dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome,
(Continua a pagina 11)
P a g i n a 11
(Continua da pagina 10)
nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle
competenti autorità dello stato di provenienza, tradotti e legalizzati con
forme e modalità previste per vigente
normativa.
Nell’evenienza in cui emergano discordanze fra i dati riportati in tali ultimi atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantire
l’uniformità degli atti che consentono
di individuare lo straniero, si renderà
necessario interpellare la Questura
che ha rilasciato il titolo di soggiorno
per acquisire i necessari chiarimenti
ed eventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di
soggiorno stesso.
Si prega di portare a conoscenza dei
Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, fornendo, altresì, un
cortese cenno di assicurazione.
IDENTIFICAZIONE
STRANIERO
La circolare
Roma, 28 luglio 2003
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
I Successi di Cantieri: Comune di Serra Riccò
di Ileana Macagno
I
l Piano di Cambiamento del Comune di Serra Riccò, in provincia di
Genova, premiato nell'ambito dell'iniziativa "I Successi di Cantieri", è ispirato al tema della comunicazione tra
P.A. e cittadino come agente di innovazione e di adeguamento dei servizi
ai bisogni e alle esigenze provenienti
dal territorio.
Serra Riccò è un comune di circa
8.000 abitanti con un territorio che va
dai 78 ai 780 metri sul livello del mare; è composto da otto frazioni disposte su due valli alle pendici dell'Appennino Ligure: ancor più significativo
quindi, in un contesto territoriale particolare, non caratterizzato da una forte urbanizzazione, creare un servizio
nuovo e porre diversa attenzione ai
bisogni della gente.
La partecipazione del Comune di
Serra Riccò all'iniziativa "I Successi
di Cantieri" si è collocata in un progetto più vasto, intrapreso dall'attuale
Amministrazione sin dal 1999, mirante a raggiungere per il 2004 l'otteni-
mento della certificazione di qualità
per uno o più servizi comunali.
La ricerca di un percorso verso la
Qualità ha comportato un'attenta analisi delle problematicità dell'Ente e
lo studio di soluzioni per raggiungere
alcuni qualificanti obiettivi.
L'Idea Strategica è riassunta in una
formula di tipo matematico che sta a
simboleggiare il punto di arrivo desiderato: A=AB+AE e cioè Azione=Ascolto Bisogni+Anticipazione
Esigenze.
I cinque progetti del Piano Integrato
di Cambiamento infatti, in sinergia ed
integrazione tra loro, tendono a realizzare all'interno ed all'esterno dell'Ente la massima soddisfazione del
cliente soprattutto attraverso il miglioramento della comunicazione bidirezionale e il controllo dei flussi di informazione.
In particolare il Progetto 2 "Gestione
reclami e informazioni di sportello"
(Continua a pagina 12)
Ileana Macagno
P a g i n a 12
I SUCCESSI
DI CANTIERI
di Ileana Macagno
“Gli altri tre Progetti sono
essenzialmente rivolti all'interno dell'Ente, alla
predisposizione del necessario terreno fertile per
poter meglio realizzare
quelli verso l'esterno e
cioè tenderanno a fornire
un'adeguata formazione
al personale, a migliorare
il clima lavorativo ed a
monitorare i bisogni e le
esigenze per superare
una gestione basata sugli
eventi contingenti.”
Anno V
(Continua da pagina 11)
costituisce un grosso sforzo per ottenere, in assenza di un vero e proprio
ufficio URP e di un piano di comunicazione interna, un "punto di primo
contatto" per il cittadino, completo ed
esauriente di tutte le informazioni ottenibili dall'amministrazione comunale sgravando nel contempo gli uffici
dall'incombenza di effettuare attività
informativa non specialistica.
A regime quest'ufficio, con personale
opportunamente e intensamente formato sia sulle tecniche di comunicazione che sulle competenze informatiche, sarà in grado di fornire al cittadino: tutta la modulistica aggiornata
occorrente nei rapporti con l'Ente;
supporto alla compilazione;
gestione dei flussi di reclami;
gestione della postazione internet a
disposizione del cittadino.
Vuole essere quindi il punto nodale di
un comune di piccole dimensioni per
un rapporto trasparente e aperto con
la cittadinanza.
Il Progetto 3, sempre nell'ambito delle
procedure di comunicazione, parte
dalla criticità rilevata all'interno dell'Ente inerente la difficoltà di comunicare al cittadino le iniziative e i servizi
che la stessa Amministrazione è in
condizione di offrire. Il Comune ha
necessità di far conoscere la propria
attività e le proprie "offerte" di servizio
in modo rapido e chiaro; a questo
proposito saranno sviluppati i canali
comunicativi tradizionali (carta stampata) e i canali comunicativi telematici (miglioramento del sito internet, attuazione di un servizio sms dal Com une, comunicazione mediante
display luminosi).
Si ritiene di sviluppare ancora la comunicazione mediante carta stampa-
Numero 9
ta, e in particolare si diffonderà un
"Giornale del Comune", in considerazione della presenza di un'ampia fascia di popolazione anziana rispetto a
quella giovanile più avvezze alle nuove tecnologie informatiche. L'organizzazione di una comunicazione integrata, che si avvalga di tutti i canali
disponibili e che privilegi, di volta in
volta, le modalità di comunicazione
più opportune per il messaggio da
trasmettere, è l'obiettivo finale del
Progetto.
Gli altri tre Progetti sono essenzialmente rivolti all'interno dell'Ente, alla
predisposizione del necessario terreno fertile per poter meglio realizzare
quelli verso l'esterno e cioè tenderanno a fornire un'adeguata formazione
al personale, a migliorare il clima lavorativo ed a monitorare i bisogni e le
esigenze per superare una gestione
basata sugli eventi contingenti.
Saranno utilizzati strumenti di programmazione e di miglioramento continuo nell'ottica e con le tecniche dei
Sistemi di Qualità.
Responsabile dei Progetti è il Direttore Generale Dr. Salvemini in collaborazione con l'assessore delegato il
Dr. Monteverde il quale ci ha dichiarato la sua soddisfazione per l'andamento dei percorsi formativi e dei
gruppi di lavoro condotti dal Consulente esterno che si chiuderanno entro l'anno; per quanto riguarda i risultati visibili al pubblico si prevede l'uscita del numero "zero" del giornale
del Comune per il mese di ottobre e
l'apertura dello sportello informativo
per novembre 2003.
Per maggior dettagli sul progetto:
www.comune.serraricco.ge.it
Ileana Macagno
P a g i n a 13
Ancora sui flussi documentali
di Marco Raso
A
bbiamo pubblicato nello scorso
numero della rivista la Direttiva
del 9 dicembre 2002 avente per oggetto: “Trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei
flussi documentali”.
Ci sembra interessante esaminarne
taluni aspetti di particolare importanza
anche per i nostri servizi.
Nella premessa viene innanzitutto ribadito il carattere di “direttiva” di indirizzo generale, in particolare nei riguardi degli enti locali e territoriali per
i quali “costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto
della loro autonomia amministrativa”.
Importante è il richiamo ai termini
stabiliti dal DPR 445/2000 per la realizzazione dei sistemi finalizzati alla
gestione del protocollo informatico e
dei procedimenti amministrativi
(gennaio 2004).
Viene ribadito il grande impatto che
queste innovazioni avranno
sull’organizzazione delle amministrazioni, e la conseguente urgenza di
provvedere alla realizzazione o
all’adeguamento dei sistemi attualmente in uso.
Ma va sottolineato, soprattutto, il
grande rilievo dato alla trasparenza
dell’azione amministrativa, obiettivo
che si consegue anche attraverso la
gestione corretta e – appunto – trasparente dei flussi documentali, ossia
dello scambio di atti tra amministrazioni e tra queste ed i loro interlocutori, cittadini o aziende che siano.
Il protocollo, già ora, in qualsiasi modo sia gestito, è la “chiave” di accesso
a tutte le informazioni. Tanto più lo
sarà in una logica di gestione
“digitale” dei documenti; di qui la necessità, pur nel rispetto
dell’autonomia delle singole amministrazioni, di uniformare, per quanto
possibile, le procedure ed i sistemi di
gestione.
A chiusura delle premesse, il richiamo
al principio secondo cui “l’azione delle
amministrazioni deve essere guidata
dalle esigenze degli utenti” è davvero
un principio d’importanza capitale,
troppo spesso dimenticato.
Proseguendo nella lettura della Direttiva, troviamo l’indicazione del suo obiettivo primario: promuovere in tutte
le amministrazioni e gli enti pubblici la
realizzazione di sistemi informativi per
la gestione elettronica dei flussi documentali.
Ciò in vista di una migliore efficienza
interna mediante l’eliminazione dei
registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione
dei flussi documentali.
Su questi tre punti vale la pena di annotare qualche commento:
per quanto riguarda l’eliminazione dei
registri cartacei (in questo caso con
riferimento allo Stato Civile, materia di
nostro interesse), siamo sempre in
attesa della reale attuazione di quanto previsto dal DPR 396/2000 in materia di “archivi informatici”. Non se
n’è più saputo nulla...
D’accordo sulla riduzione degli uffici
di protocollo... nella maggioranza però dei Comuni italiani ce n’è uno solo
e spesso fa anche altri lavori..
E’ invece indubitabile la necessità di
una razionalizzazione nei flussi documentali. E’ sotto gli occhi di chiunque
(Continua a pagina 14)
Marco Raso
“per quanto riguarda
l’eliminazione dei registri
cartacei (in questo caso
con riferimento allo Stato
Civile, materia di nostro
interesse), siamo sempre
in attesa della reale attuazione di quanto previsto
dal DPR 396/2000 in materia di “archivi informatici”. Non se n’è più saputo
nulla…”
P a g i n a 14
FLUSSI DOCUMENTALI
di Marco Raso
“Dovrà poi essere predisposto un piano operativo per la progressiva
messa in opera di sistemi
di protocollo informatico
integrato con la posta elettronica certificata e la
firma elettronica...”
Anno V
(Continua da pagina 13)
si trovi a lavorare nella pubblica amministrazione la difformità di comportamenti, di procedure, di sistemi informatici nelle varie realtà.
Si possono rilevare lodevoli eccezioni, spesso dovute più alla buona volontà delle singole amministrazioni od
anche dei singoli dipendenti, ma in
generale siamo ben lontani da
un’uniformità di procedure e di comportamenti.
Sarebbe invece necessario un
“inquadramento” di carattere generale. Poco importa poi che il software
venga acquistato dalla ditta A piuttosto che dalla B; è necessario invece
stabilire a priori quali caratteristiche e
prestazioni debba avere. E questo
può ben essere fatto in sede normativa od anche regolamentare.
In quest’ottica un primo passo è
senz’altro rappresentato dalle successive indicazioni della Direttiva, laddove si tratta di realizzazione di un indice delle pubbliche amministrazioni
(IPA) e della realizzazione di un sistema di posta elettronica certificata,
strumento in grado di offrire maggior
sicurezza alle amministrazioni e maggiore facilità d’accesso al cittadinoutente.
Successivamente viene trattata
l’interoperabilità dei vari sistemi, di cui
sopra si diceva. Si ritiene garantita
tale caratteristica quando il sistema
ricevente sia in grado di trattare automaticamente le informazioni trasmesse dal sistema mittente, anche se tra
loro diversi.
Su tale materia si possono rinvenire utili informazioni nel testo emanato dall’AIPA e disponibile su
http://protocollo.gov.it.
Di particolare interesse le “indicazioni
Numero 9
operative per le amministrazioni”. Per
quanto riguarda i sistemi di gestione
elettronica dei documenti è prevista,
innanzitutto, l’individuazione delle
“aree organizzative omogenee” (AOO)
ed i relativi uffici di riferimento (come
previsto dal DPR 445/2000, art. 50
comma 4); successivamente si dovrà
comunicare al Centro tecnico la casella ufficiale di posta elettronica per
l’iscrizione delle AOO nell’IPA; analoga comunicazione dovrà essere fatta
per il nominativo dei responsabili dei
vari servizi.
Indicazioni tecniche in tal senso sono
reperibili su http://indicepa.gov.it.
Dovrà anche essere adottato, per
ogni AOO, il manuale di gestione, così come previsto dall’art. 5 del DPCM
31.12.2000; lo stesso dovrà essere
pubblicato tramite Internet. Nel manuale dovranno essere riportate tutte
le indicazioni e istruzioni necessarie
per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico.
Dovrà poi essere predisposto un piano operativo per la progressiva messa in opera di sistemi di protocollo informatico integrato con la posta elettronica certificata e la firma elettronica, oltre all’attivazione di iniziative di
formazione, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Tali attività, secondo quanto previsto
dalla Direttiva, avrebbero dovuto essere ultimate entro il 31 maggio 2003;
non ci risulta sia stato rispettato tale
termine.
Viene poi trattato il tema della trasparenza amministrativa, riguardo al quale avrebbero dovuto essere svolte,
entro il 28 febbraio 2003, le azioni seguenti:
(Continua a pagina 15)
P a g i n a 15
(Continua da pagina 14)
comunicazione del nominativo di un
referente al Centro Tecnico;
individuazione dei servizi di propria
competenza erogati sia con modalità
tradizionali che in rete;
pianificazione dell’attuazione della
trasparenza amministrativa;
miglioramento della comunicazione
tra uffici ed URP;
compilazione di una scheda informativa per ogni progetto.
Non sembra, anche qui, che le scadenze (per quanto non perentorie)
siano state rispettate.
Il Centro tecnico di cui sopra si diceva, continuando le attività svolte fin
qui dall’AIPA, ha istituito un centro di
competenza con funzioni di indirizzo
e coordinamento.
I contatti con il Centro Tecnico possono essere effettuati all’indirizzo:
[email protected].
Ci auguriamo, come sempre, che alle
dichiarazioni d’intenti ed alle “buone
intenzioni” facciano seguito atti e fatti
concreti, nell’interesse primario, certo, del cittadino, ma anche
dell’operatore che, sommerso da mille adempimenti, ha almeno diritto a
qualche certezza nel suo non facile
compito.
FLUSSI DOCUMENTALI
di Marco Raso
Marco Raso
LO STATO CIVILE: MANUALE PRATICO PER L’OPERATORE - Pagine: 220
Con il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è stato introdotto il nuovo ordinamento dello stato
civile. Il Regolamento sostituisce interamente il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, introducendo importanti semplificazioni per i cittadini e per le stesse amministrazioni in una materia delicata, che tocca la vita dei singoli di fronte ad eventi
fondamentali della vita come la nascita, il matrimonio e la morte.
Il D.P.R. 396 si presenta come una riforma organica dell’ordinamento di stato civile che pone immediati problemi di interpretazione e di coordinamento con altre norme.
Applicare, quindi, una normativa di tale portata e farla funzionare adeguatamente, significa non soltanto porre in essere comportamenti dettagliatamente descritti e vincolati, ma anche, e soprattutto, svolgere una continua attività di interpretazione.
Il manuale è stato curato da Mauro Parducci, Presidente dell’associazione DeA, e considerato uno dei maggiori esperti
nel settore dei Servizi Demografici. Hanno collaborato alla realizzazione dell’opera i maggiori esperti di stato Civile
dell’associazione DeA: Maria Luisa Calligaro (Responsabile Servizi Demografici del Comune di Buja - UD), Osvaldo
Ciaponi (Responsabile Servizi Demografici del Comune di Santa Croce sull’Arno - PI), Luigi Loffredo (Responsabile dei
Servizi Demografici del Comune di Santa Margherita Ligure - GE), Ida Peressotti (Responsabile del Servizi di Stato Civile
del Comune di Udine) e Luciano Pignatelli (Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Monte Argentario - GR).
L’opera affronta, in modo estremamente pratico e concreto, le problematiche, i casi concreti, che si presentano quotidianamente all’ufficiale di stato civile. Sono così trattate le tematiche relative alle nascite, ai riconoscimenti, alla cittadinanza, alle
pubblicazioni ed alla celebrazione del matrimonio, alle trascrizioni degli atti, all’attribuzione e cambiamento dei nomi e dei
cognomi, alle annotazioni, al diritto internazionale privato ed ai decessi.
Un volume pratico, un manuale da “sfogliare” giorno dopo giorno, arricchito da moltissimi esempi e casi pratici, dalle fonti
normative, dalla modulistica di riferimento, dalla soluzione di quesiti. - Euro 27,00
novità
GLI STRANIERI: LE PROCEDURE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagine: 180
Da alcuni anni l’immigrazione straniera in Italia rappresenta un fenomeno significativo. Il Legislatore, a più riprese, è dovuto
intervenire con provvedimenti che, nel pieno rispetti dei diritti della persona, hanno cercato di disciplinare e razionalizzare
l’immigrazione straniera. Naturalmente ciò ha comportato notevoli problemi di aggiustamento e raccordo di discipline legislative diverse.
Gli operatori dei servizi demografici dei Comuni hanno dovuto implementare la loro professionalità in ragione di casi concreti
che, sempre più si presentano nell’agire quotidiano.
Il manuale è stato curato da Mauro Parducci, Presidente dell’associazione DeA, e considerato uno dei maggiori esperti nel
settore dei Servizi Demografici. Hanno collaborato alla realizzazione dell’opera Patrizia Lupino, Direttore della Rivista specializzata “Semplice” e responsabile del Servizio Anagrafe del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) e Patrizia Strano, Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Rovereto (TN).
L’opera affronta, in modo estremamente pratico e concreto, le problematiche ed i casi che si presentano quotidianamente
all’operatore dei servizi Demografici dei Comuni nel rapporto con gli stranieri. L’iscrizione e la cancellazione anagrafica, la
cancellazione per irreperibilità, la nascita, il matrimonio ed il decesso degli stranieri in Italia, i diritti di elettorato attivo e passivo
per gli stranieri comunitari rappresentano alcuni dei punti salienti del volume.
Un’opera pratica, un manuale da “sfogliare” giorno dopo giorno, arricchito da moltissimi esempi e casi pratici, dalle fonti normative, dalla modulistica di riferimento, dalla soluzione di quesiti. - Euro 17,00
P a g i n a 16
Anno V
ANAGRAFE
I privati e le autocertificazioni
Accesso dei privati
I
“Gli operatori dei Servizi
Demografici potrebbero
promuovere ed incentivare intese con i soggetti
privati affinché questi ultimi accettino di ricevere le
autocertificazioni. Questo, oltre a ridurre ulteriormente la certificazione, potrebbe aiutare anche a risolvere
l’annoso problema
dell’applicazione
dell’imposta di bollo sui
certificati richiesti
dai privati”
Numero 9
l Testo unico sulla documentazione
amministrativa (D.P.R. 445/2000) ha
sicuramente dato nuovo impulso al
processo di decertificazione che si era
avviato sul finire degli anni 90 con le
“leggi Bassanini”. In particolare si è
rivelata importante la prescrizione contenuta nell’art. 43 che ha imposto a
tutte le pubbliche amministrazioni ed
ai gestori di servizi pubblici il divieto
assoluto di richiedere le certificazioni
ai cittadini.
Sul tema della decertificazione non ha
ancora trovato pieno sviluppo il principio, del tutto nuovo, richiamato dall’art.
2, circa la possibilità di estendere le
normative sulla semplificazione anche
ai privati. Questi ultimi, molto spesso,
non sanno che potrebbero tranquillamente accettare le autocertificazioni
ed effettuare i controlli presso le pubbliche amministrazioni. Questo permetterebbe di snellire ulteriormente
molti procedimenti di natura privatistica. Notai, istituti bancari, società di assicurazione, istituti finanziari ed altri
soggetti privati potrebbero evitare di
chiedere ai cittadini le certificazioni e,
accettando le autocertificazioni o
l’esibizione di documenti di riconoscimento, procedere successivamente ai
controlli presso gli uffici pubblici evitando così ai loro clienti inutili perdite
di tempo.
In questo caso i soggetti privati dovrebbero sottoscrivere appositi accordi
con le pubbliche amministrazioni presso le quali effettueranno i controlli sulle autocertificazioni.
Naturalmente, in attesa di poter effettuare i controlli esclusivamente in forma telematica, si potrebbe pensare ad
effettuarli in forma indiretta tramite fax,
e mail, ecc.
L’accordo tra il soggetto privato e la
pubblica amministrazione (nelle pagi-
ne seguenti pubblichiamo uno schema
tipo) dovrebbe contenere regole e principi di semplice applicazione.
Tra questi preme evidenziare:
1 - Il soggetto privato trasmetterà, ai
fini del controllo, esclusivamente copia
della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal cittadino: ciò per evitare un accesso indiscriminato da parte del privato agli atti di anagrafe e di
stato civile;
2 - la dichiarazione sostitutiva di certificazione da sottoporre a controllo dovrà contenere l’esplicita autorizzazione/consenso dell’interessato all’utilizzo
dei propri dati nel pieno rispetto delle
norme sulla privacy;
3 - il soggetto pubblico in tempi certi e
definiti effettuerà il controllo sulle dichiarazioni rese verificandone la veridicità e limitandosi a certificare
“l’esattezza delle dichiarazioni rese”
mentre nel caso di dati autocertificati
riscontrati falsi o errati si limiterà ad
evidenziarli;
4 - il soggetto privato dovrà concordare con il soggetto pubblico un’apposita
modulistica per le dichiarazioni sostitutive di certificazione che saranno successivamente sottoposte a controllo.
Come si può constatare sono sufficienti poche regole per dare impulso
ad un ulteriore e significativo passo in
avanti sul tema della semplificazione.
Gli operatori dei Servizi Demografici
potrebbero promuovere ed incentivare
intese con i soggetti privati affinché
questi ultimi accettino di ricevere le
autocertificazioni. Questo, oltre a ridurre ulteriormente la certificazione, potrebbe aiutare anche a risolvere
l’annoso problema dell’applicazione
dell’imposta di bollo sui certificati richiesti dai privati.
Perché non provarci?
La redazione
P a g i n a 17
Schema di protocollo d’intesa per il controllo delle dichiarazioni sostitutive
ricevute da un soggetto privato ai sensi dell’art. 71, c. 4 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, nel caso non sia possibile una interconnessione telematica
L’anno ______ addì _____ del mese
di _____, in _______ presso _____
sono presenti i Sigg.ri:
♦ ___________, nato a _______ il
___________, che interviene non in
proprio ma in nome e per conto e
nell’interesse del Comune di _______
in qualità di Responsabile dei Servizi
Demografici che detiene nei propri archivi atti di certezza pubblica, qui di
seguito denominata, amministrazione
certificante;
♦ ___________, nato a _________ il
___________, che interviene non in
proprio ma in nome e per conto di
_____________ (d’ora in poi denominato “soggetto privato procedente”),
con sede in ________ che rappresenta in qualità di ________, il quale elegge il proprio domicilio presso la sede
dell’Ente sopra indicata. (C.F. e P.IVA
____________);
zione e alla dichiarazione;
♦ Art. 5 la rappresentanza legale;
♦ Art. 19 le modalità alternative
all’autenticazione di copie;
♦ Art. 21 la presentazione di istanze e
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
♦ Art. 35 la possibilità di presentazione di documenti di riconoscimento equipollenti alla carta di identità;
♦ Art. 37 esenzioni fiscali;
♦ Art. 45 l’acquisizione di dati mediante esibizione di documenti di identità o
di riconoscimento;
♦ Art. 46 la casistica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione stati;
♦ Art. 47 le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà;
♦ Art. 49 il limite di utilizzo delle misure di semplificazione;
♦ Art. 59 accesso esterno;
CONSIDERATO
VISTO
♦ che ai sensi dell’art. 71, c. 4 del pre-
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445 “Testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare i seguenti articoli che disciplinano:
♦ Art. 2 la produzione di atti e documenti ai privati che vi consentono;
♦ Art. 3 l’applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico nei confronti sia dei cittadini italiani e
dell’Unione europea che dei cittadini
non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia e limitatamente agli stati, alle qualità personali
e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani;
♦ Art. 4 l’impedimento alla sottoscri-
citato Testo unico, l’amministrazione
certificante per il rilascio della relativa
documentazione è tenuta a fornire, su
richiesta del soggetto privato corredata del consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di
strumenti informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custodita;
♦ che ai sensi dell’art. 43 c. 6, della
normativa in discorso, i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax o con altro
mezzo telematico o informatico idoneo
ad accertare la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma
(Continua a pagina 18)
MODULISTICA
Convenzione con i
soggetti privati
P a g i n a 18
MODULISTICA
Convenzione con i
soggetti privati
Anno V
(Continua da pagina 17)
scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale;
♦ che allo stato attuale non è ammessa l’interconnessione telematica tra
amministrazione certificante e soggetto procedente privato;
♦ che risulta comunque fondamentale
attivare controlli indiretti attraverso la
creazione di canali di comunicazione
dedicati a tali finalità;
♦ che in caso di mancata risposta alla
richiesta di controllo il responsabile del
procedimento incorre nella violazione
dei doveri d’ufficio;
SI CONVIENE
1) che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) che lo scambio delle informazioni
avvenga attraverso le seguenti modalità:
a) l’amministrazione certificante riceverà le richieste di controllo delle dichiarazioni sostitutive da parte del
soggetto privato procedente attraverso
una apposita linea fax o all’indirizzo di
posta elettronica _____ ;
b) per gli adempimenti di cui alla lettera
a) il soggetto privato trasmetterà direttamente ed esclusivamente copia delle
autocertificazioni prodotte
dall’interessato al solo fine del controllo;
c) l’amministrazione certificante individua al suo interno il responsabile dei
procedimenti di controllo, anche al fine
di prestare appropriato ausilio e consulenza al soggetto privato procedente, nella persona del funzionario comunale ____________;
d) le comunicazioni di risposta devono
contenere l’indicazione dei soli dati di
cui è necessario acquisire la certezza
o verificarne l’esattezza e comunque
strettamente necessarie per il perse-
Numero 9
guimento delle finalità per le quali vengono acquisite;
e) l’amministrazione certificante, nel
caso tutti i dati autocertificati corrispondano a verità, si limiterà a certificare “l’esattezza delle dichiarazioni rese”; nel caso di dati autocertificati riscontrati
falsi
o
errati
l’amministrazione certificante evidenzierà detti dati distinguendoli da
quelli esatti;
f) l’amministrazione certificante si obbliga a rispondere alle richieste di controllo entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione della richiesta;
3) che il soggetto privato procedente
sarà tenuto ad effettuare:
a) l’informativa ex art. 10 legge
31.12.1996, n. 675;
b) il trattamento dei dati nel pieno rispetto sia della legge 31.12.1996, n. 675 e
successive modificazioni ed integrazioni
che dal D.P.R. 318/99 per quanto concerne le misure di sicurezza;
c) l’acquisizione dei dati presso
l’amministrazione certificante esclusivamente per le finalità relative al controllo delle dichiarazioni sostitutive sia
di certificazione che dell’atto di notorietà presentate dall’utenza nei propri
procedimenti;
d) la predisposizione di appositi modelli, da concordare con
l’amministrazione certificante, ove sia
espressamente previsto il richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
e) la richiesta di verifica dei dati autocertificati soltanto in presenza del consenso del dichiarante;
4) che il presente atto sia trasmesso al
Difensore Civico e al locale Ufficio
Territoriale del Governo.
Data
Firma Soggetto privato procedente
Firma Amministrazione certificante
P a g i n a 19
L'Italia è il paese più vecchio del mondo:
la Liguria batte ogni record
Rapporto ISTAT Annuale 2002
S
i è svolta a Genova, prima della
pausa estiva, presso la Camera
di Commercio, la giornata di presentazione del resoconto statistico annuale riferito all'anno 2002 per la Regione Liguria.
Il Presidente Nazionale dell'ISTAT,
Prof. Luigi Biggeri, a capo dell'Istituto
dal giugno 2001, attraverso l'esame
dei numeri contenuti nel rapporto annuale 2002 ha sottolineato l'esigenza
di una svolta innovativa che coinvolga
la regione ligure.
In Liguria è prevalente il “piccolo” che
non sempre è sinonimo di “bello”: le
strutture produttive sono troppo polverizzate e quindi comportano alti costi del lavoro; c'è poi poca propensione all'adozione delle nuove tecnologie, basso utilizzo e applicazione delle nuove forme contrattuali; il tasso
d’occupazione è in crescita ma comunque rimane sotto il trend del
Nord-Ovest; il tasso di permanenza
nello stato di disoccupazione rimane
elevato, fatta eccezione per l’export.
Sul fronte demografico, poi, è un disastro. «Se l’Italia è già il Paese più
vecchio del mondo, con 133 “over 65”
su 100 giovani a livello nazionale, la
Liguria con i suoi 241 “over 65” batte
ogni record. In pratica quasi 2,5 anziani ogni giovane». Purtroppo questa
media che in Italia si prefigurerà tra
dieci-vent’anni, in Liguria è già una
realtà.
Nell'approfondire l'analisi relativa ai
comportamenti demografici degli italiani, il Prof. Biggeri ha sottolineato
che i guadagni nella sopravvivenza
unitamente alla fortissima riduzione
della fecondità stanno modificando i
comportamenti e le strutture della popolazione del paese. La speranza di
vita è straordinariamente cresciuta,
sfiora i 77 anni per gli uomini e gli 83
per le donne, si riduce, quindi, il divario tra i sessi e il divario tra le varie
regioni d'Italia.
La longevità cresce di circa un anno
ogni decennio ed è un aumento anche qualitativo in quanto nella maggioranza dei casi la vecchiaia non si
accompagna a fenomeni di disabilità.
In Italia i comportamenti familiari sviluppano una struttura più snella con
una media di 2.6 componenti a famiglia ed un elevato numero di strutture
familiari, quasi 22 milioni.
La popolazione straniera residente è
ancora in percentuale ridotta rispetto
a quella presente nei paesi europei,
nel nostro Paese si attesta al 2,5%
contro il 5,2% della media europea.
La popolazione straniera proviene
principalmente dall'Europa dell'Est e
dall'Africa, paesi a forte pressione migratoria.
Il quadro statistico ligure non corrisponde a quello a rilevanza nazionale
che l'Istat ha presentato il 21 maggio
u.s. a Montecitorio.
Per quanto concerne le attività economiche, in Liguria, quasi il 70% degli
addetti è occupato in aziende con
meno di 20 persone, che rappresentano i due terzi del fatturato e del valore aggiunto regionale.
Questa realtà si evidenzia con dieci
punti percentuali sopra la media nazionale. Questo comporta un costo
(Continua a pagina 20)
RAPPORTO ISTAT
“La speranza di vita è
straordinariamente cresciuta, sfiora i 77 anni per
gli uomini e gli 83 per le
donne, si riduce, quindi,
il divario tra i sessi e il
divario tra le varie regioni
d'Italia.”
Luigi Biggeri
P a g i n a 20
RAPPORTO ISTAT
Anno V
(Continua da pagina 19)
del lavoro più alto rispetto allo standard italiano. Solo il 20% del valore
aggiunto scaturisce da imprese oltre
la soglia dei cento addetti.
Anche in Liguria esiste un terziario di
servizi a bassa tecnologia, scarsa ricerca, limitato investimento e soprattutto non ancora “maturo” per i rapporti di collaborazione con altre imprese. In una parola, non ancora
pronto a far sorgere i ben noti distretti
industriali, motore da sempre dell'economia italiana. Le aziende liguri utilizzano il part-time in sintonia con la media nazionale (8,5%) mentre sono ancora “scettiche” sull'utilizzo del lavoro
a tempo determinato (7,1% contro il
INA/SAIA
Attività dei Comuni
Numero 9
9,9% nazionale).
Passando poi all'aspetto demografico
la regione ha perso in “attrattività“ sia
nelle migrazioni di lavoratori dal Sud
al Nord, sia nella presenza straniera.
La Liguria è una regione che non ottiene grandi incrementi demografici
dalla ripresa delle migrazioni, addirittura rispetto al passato si registra un
ulteriore calo.
Il quadro viene completato dai dati
sulla fecondità che è
“tradizionalmente” la più bassa del
Paese ed anche l’età media al parto è
da record: si diventa mamme alla soglia dei 32 anni!
La redazione
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare n. 15/2003
Progetto INA/SAIA - Attività dei Comuni
Si fa seguito a precedente corrispondenza sull'argomento e, segnatamente, a quanto rappresentato con lettera
circolare n. 25 in data 12.11.2002.
Al riguardo, in vista del coinvolgimento, graduale, di tutti i Comuni al sistema INA-SAIA di questo Ministero, si
ravvisa l'opportunità di predisporre,
da parte di codeste Prefetture, schede riassuntive concernenti:
1) il numero dei Comuni aderenti al
b/bone INA-SAIA (per ciascuna Provincia) con l'indicazione dei Comuni
che sperimentano il progetto C.I.E.;
2) lo stato dell'allineamento dell'anagrafe comunale con le operazioni dell'ultimo censimento;
3) l'allineamento delle anagrafi comunali con l'anagrafe tributaria
(percentuali di disallineamento, con
specificazione delle casistiche);
4) l'allegata descrizione tecnica di
dettaglio dell'attuale implementazione, presso il Comune, del SAIA e del
relativo programma di accesso (di
particolare rilevanza, attesa l'esigenza di verificare l'eventuale esistenza
di banche dati anagrafiche
"delocalizzate");
5) l'individuazione dei servizi/progetti
comunali attualmente in corso (livello
di attuazione/erogazione);
6) l'individuazione dei servizi/UTG
che potrebbero essere erogati, sulla
base della connessione al b/bone
INA-SAIA del Ministero (ad es. depenalizzazione, notifiche provvedimenti
d'urgenza, elettorale, etc…).
(Continua a pagina 21)
P a g i n a 21
(Continua da pagina 20)
Si ringrazia e si rimane in attesa di
riscontro.
Roma, 3 luglio 2003
Vedi All. n. 1
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
Allegato 1
DESCRIZIONE TECNICA DI DETTAGLIO IMPLEMENTAZIONE SAIA
Ai fini dell’attivazione del Backbone di
certificazione INA-SAIA per l’accesso
al sistema di servizi anagrafici nazionali del CNSD, si richiede a codesto
Comune di fornire una descrizione
tecnica di dettaglio dell’attuale implementazione presso il Comune, del sistema di accesso ai servizi di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA)
e del relativo programma di accesso
PCCSA.
Nello specifico si richiedono le seguenti informazioni:
ticamente i dati di variazione ed attiva
automaticamente l’applicativo PCCSA
per l’invio delle variazioni.
c) Integrazione di tipo applicativo.
L’Anagrafe comunale genera automaticamente i dati di variazione ed, utilizzando il protocollo del SAIA direttamente implementato dal Comune, invia le variazioni al Ministero dell'Interno.
2) Descrizione delle reti e dei flussi
informativi utilizzati per l’invio degli
aggiornamenti anagrafici. Si allegano
esempi di risposta e si prega di arricchire tali esempi di risposta con il
maggior numero di informazioni possibile:
a) Si utilizza un personal computer
connesso ad Internet attraverso un
modem;
b) Si utilizza un personal computer
connesso alla rete regionale attraverso un modem. Tramite la rete regionale si accede poi alla rete Internet.
c) Si utilizza direttamente la rete comunale che è connessa attraverso un
server provider nazionale, ad internet.
d) Si utilizza direttamente la rete comunale che è connessa alla rete regionale. La rete regionale consente
poi di andare in rete internet.
e) Si utilizza direttamente una connessione alla rete RUPA.
f) L’accesso ad internet è inoltre effettuato attraverso un proxy direttamente gestito dal Comune.
g) L’accesso ad internet è effettuato
attraverso un proxy non gestito dal
comune.
1) Descrizione dell’integrazione esistente tra sistema informativo comunale e l’applicativo PCCSA di invio
delle variazioni anagrafiche al Ministero dell'Interno. Si allegano esempi
di risposta e si prega di arricchire tali
esempi di risposta con il maggior numero di informazioni possibile:
a) Integrazione tramite scambio di
floppy. L’Anagrafe comunale scrive su
floppy disk le variazioni anagrafiche e,
su un personal Computer collegato
ad Internet si attiva il programma 3) Descrizione dell’architettura appliPCCSA che effettua l’invio dei dati.
cativa utilizzata per l’invio delle variab) Integrazione di tipo applicativo. zioni anagrafiche al Ministero dell'In(Continua a pagina 22)
L’Anagrafe comunale genera automa-
INA/SAIA
Attività dei Comuni
P a g i n a 22
INA/SAIA
Attività dei Comuni
Anno V
(Continua da pagina 21)
terno. Si allegano esempi di risposta
e si prega di arricchire tali esempi di
risposta con il maggior numero di informazioni possibile:
a) L’anagrafe comunale invia le variazioni anagrafiche a diversi enti: Anagrafe, Ministero dell'Interno, INPS,
Regione, …, utilizzando i programmi
messi a disposizione del Comune da
questi enti;
b) L’anagrafe comunale invia le variazioni anagrafiche ad una società/ente
che, dal punto di vista tecnico, ha
Numero 9
l’incarico di prendere in carico le variazioni e di inviarle agli enti interessati;
c) L’anagrafe comunale è gestita in
outsourcing da una società/ente.
L’architettura applicativa utilizzata è
direttamente gestita da questa società/ente di cui si allegano i riferimenti
per ottenere maggiori delucidazioni.
d) L’architettura applicativa è completamente separata. Il server anagrafico
genera un floppy. Da un personal
computer collegato ad internet i dati
del floppy sono inviati al Ministero dell'Interno.
A.I.R.E.
MINISTERO DELL’INTERNO
Aggiornamento
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare n. 21/2003
Aggiornamento dell’AIRE centrale con l’utilizzo delle nuove tecnologie
Anag-Aire e Backbone Aire
Di seguito alle circolari n. 29/2002 e n.
7/2003, concernenti i programmi applicativi in oggetto indicati, si comunica quanto segue:
1) PROSEGUIMENTO AGGIORNAMENTO AIRE
Nel corso del prossimo mese di settembre verrà trasmessa a codesti Uffici Territoriali del Governo la situazione
aggiornata concernente lo stato di attuazione delle direttive già impartite
circa la trasmissione dei dati Aire a
questo Ministero (in particolare,
l’indicazione dei Comuni certificati che
non hanno inviato dati via web-mail e
dei Comuni non certificati).
Sulla base di tali informazioni, si pregano le SS.LL. di voler proseguire nelle attività di vigilanza in materia, invitando i Sigg.ri Sindaci a:
- continuare ad aggiornare le proprie
anagrafi con la procedura Anag-Aire o
con quella prevista nei propri sistemi
informativi per i Comuni che ne dispongono, verificando che siano stati
effettuati tutti gli aggiornamenti
(cancellazioni, modifiche ed inserimenti) apportati per le consultazioni
referendarie, comunque pertinenti alla
stessa anagrafe;
- inviare periodicamente gli archivi aggiornati via web-mail (da postazioni
certificate con il prodotto BackboneAire), seguendo le indicazioni fornite
con le circolari già emanate e le precisazioni e raccomandazioni di seguito evidenziate.
Al riguardo, si precisa che tutti i Comuni devono effettuare l’aggiornamento
della procedura Anag-Aire scaricando
la relativa patch, ultimamente realizzata,
dal
sito
Internet
dell’Amministrazione (vedi punto 2).
I Comuni che dispongono di un proprio
sistema informativo, prima di ogni invio
(Continua a pagina 23)
P a g i n a 23
(Continua da pagina 22)
dei loro dati via web-mail, devono:
- esportare dal proprio sistema i dati
su un file TXT secondo il tracciato già
indicato;
- importare il file TXT nella procedura
Anag-Aire verificando gli errori segnalati (ed in particolare quelli bloccanti)
per i quali le correzioni non devono
essere effettuate con il programma
Anag-Aire, ma eseguite sul proprio sistema informativo rieffettuando poi le
operatività indicate. Al riguardo si
rammenta, infatti, che all’atto dell’invio
dei dati via web-mail tramite l’apposita
funzione prevista in Anag-Aire, vengono trasmesse all’Aire centrale le sole
posizioni prive di errori bloccanti, con
perdita, quindi, delle posizioni non
corrette.
Si rammenta che, per entrambe le
dette modalità gestionali, l’invio dei
dati deve avvenire via web-mail mediante il sofware Backbone-Aire, la cui
ultima versione può essere scaricata
dal sito Internet dell’Amministrazione
o da quello dell’Università di TOR
VERGATA di Roma (vedi punto 2).
Per quanto riguarda, inoltre, le codifiche di varie informazioni (territori, codici relazione, pensioni, ecc.) ed, in
particolare, di quelle concernenti i territori, si ribadisce che i Comuni con
autonomo sistema elaborativo devono
attenersi alle codifiche già comunicate
e periodicamente aggiornate, pubblicate nel sito Internet
dell’Amministrazione, per evitare scarti di posizioni e quindi disallineamenti
con l’Aire centrale.
In relazione alle informazioni relative
all’indirizzo estero di residenza acquisite dal Ministero degli Affari Esteri in
occasione dell’ultimo allineamento
dell’Aire centrale con i dati degli schedari consolari, si fa presente che le
stesse sono state utilizzate esclusivamente a fini elettorali, ma non sono
state riportate automaticamente
nell’Aire centrale per evitare che si sovrapponessero ad eventuali, successivi aggiornamenti comunicati dagli Uffici consolari direttamente ai Comuni.
Al riguardo, si ribadisce che qualunque variazione di indirizzo nelle anagrafi comunali deve essere effettuata
solo a seguito della ricezione di apposita comunicazione da parte degli Uffici consolari.
Analogamente, l’iscrizione all’Aire di
cittadini italiani nati all’estero o di cittadini stranieri che hanno acquisito la
cittadinanza italiana deve essere effettuata a seguito della comunicazione
pervenuta dall’ufficiale dello stato civile che ha effettuato la trascrizione dei
relativi atti negli appositi registri solo
dopo aver acquisito dall’Ufficio consolare anche l’indicazione dell’indirizzo
all’estero.
Circa l’indirizzo, si rammenta altresì
che i componenti della medesima famiglia anagrafica non possono avere
indirizzi diversi. Pertanto, qualora pervenissero dagli Uffici consolari indicazioni relative a variazioni di indirizzo di
parte dei componenti di una famiglia
anagrafica, prima di procedere
all’aggiornamento dell’anagrafe, dovranno essere richieste informazioni
più dettagliate riguardanti i componenti della famiglia non menzionati.
I Comuni che non fossero ancora in
condizione di trasmettere i dati via
web-mail, potranno temporaneamente continuare ad inviarli su supporto
informatico, comunicando i motivi che
sono di ostacolo all’utilizzo delle nuove
applicazioni (vedi successivo punto 3).
(Continua a pagina 24)
A.I.R.E.
Aggiornamento
“Al riguardo, si ribadisce
che qualunque variazione
di indirizzo nelle anagrafi
comunali deve essere
effettuata solo a seguito
della ricezione di apposita comunicazione da parte degli Uffici consolari. ”
Il Direttore Centrale
Mario Ciclosi
P a g i n a 24
A.I.R.E.
Aggiornamento
Anno V
(Continua da pagina 23)
2) - AGGIORNAMENTO PRODOTTI
SOFTWARE BACKBONE-AIRE E
ANAG- AIRE
Circa il necessario aggiornamento dei
prodotti software - di certificazione Backbone e gestionale Anag-Aire - si
precisa quanto segue.
“L’ulteriore aggiornamento software realizzato
(patch) permette anche di
stampare e storicizzare i
singoli invii effettuati via
web-mail, che saranno
evidenziati con un numero di protocollo ...”
Prodotto di certificazione Backbone-Aire
Si deve scaricare l’ultima versione
5.0.5. o dal sito Internet
dell’Amministrazione http://cedweb.
mininterno.it:9898 o da quello
dell’Università di TOR VERGATA di
Roma http://213.203.147.28/
download.htm.
Per l’installazione di tale nuova versione sulle postazioni già registrate non
è necessario annullare l’esistente registrazione e riacquisirla ex novo richiedendo nuove password; tali operatività sono necessarie solo in caso
di aggiornamento dell’hardware della
postazione utente o di sostituzione di
quest’ultima.
Per eventuali problematiche o chiarimenti ci si può rivolgere al personale
tecnico via telefono, e-mail o fax (vedi
successivo punto 3).
Prodotto Anag-Aire per la gestione
locale dell’Aire
D a l
s i t o
I n t e r n e t
dell’Amministrazione - http://cedweb.
mininterno.it:9898 deve essere scaric a t a l ’ u l t i m a p a t c h A n a g a ire_luglio_2003, che comprende tutti i
precedenti aggiornamenti, operando
come già fatto in precedenti, analoghe
occasioni; si ricorda che gli utenti che
utilizzano i sistemi operativi WIN 2000,
WIN XP, WIN NT4 devono eseguire la
patch con le impostazioni di ammini-
Numero 9
stratore.
L’ulteriore aggiornamento software realizzato (patch) permette anche di
stampare e storicizzare i singoli invii
effettuati via web-mail, che saranno
evidenziati con un numero di protocollo formato da codice ISTAT del comune, anno dell’operazione e numero
progressivo assegnato automaticamente a partire da uno
(ES.086006.2003.1); per ogni invio,
oltre al protocollo, sarà possibile
stampare o visualizzare la data e l’ora
dell’invio, l’utente e il numero delle famiglie e delle persone trattate, con eventuali messaggi di errori.
L’elenco dei singoli invii sarà comunque visualizzabile con apposita funzione (bottone gestione dati per Ministero e all’interno cliccare su protocollo invii).
Per eventuali problematiche o chiarimenti ci si può rivolgere al personale
tecnico via telefono, e-mail o fax (vedi
successivo punto 3).
3) - CALL-CENTER
Per quanto riguarda la possibilità di
chiedere informazioni o chiarimenti, si
precisa che:
- per problematiche concernenti il Backbone il personale tecnico può essere contattato ai numeri telefonici 0646527770 - 0646548111 - 0646538300
o via e-mail
salaced@cedelett.
mininterno.it o via fax 0646549694;
- per problematiche concernenti
l’applicazione Anag-aire il personale tecnico può essere contattato
ai numeri telefonici 0646527770 0646548111 - 0646538300 o via email [email protected] o
via fax 0646548005;
(Continua a pagina 25)
P a g i n a 25
(Continua da pagina 24)
- Per problematiche di tipo amministrativo, si deve contattare il personale della Direzione Centrale per i Servizi Demografici ai numeri telefonici
06/46525176 - 06/46525064, o via email [email protected] o
via fax 0646549502.
(i numeri telefonici sono così rettificati come da circolare telegrafica n.
22/2003 - n.d.r.)
4) CONSULTAZIONE AIRE CENTRALE CON UTILIZZO DELLA
NUOVA PROCEDURA CENTRALIZZATA E-AIRE.
Dal 15 settembre p.v., i Comuni,
tramite la procedura centralizzata
E-AIRE, potranno consultare l’Aire
centrale via Internet, accedendo
all’indirizzo http://webaire.interno.it/
aire/eAire.jsp
Tale consultazione sarà possibile dalla stessa postazione certificata o da
altra postazione da certificare, unicamente per tale funzionalità, previa apposita richiesta da formularsi ai riferimenti telefonici, fax, e-mail relativi al
programma Backbone (vedi precedente punto 3).
Circa le possibilità di consultazione, si
precisa che ogni Comune potrà effettuare ricerche nell’ambito della propria
anagrafe operando con le seguenti
funzionalità, che saranno illustrate con
apposite pagine di help in linea:
♦ consultazione per dati anagrafici;
♦ consultazione per codice famiglia;
♦ consultazione per codice persona
(numero distintivo iscrizione anagrafica Aire).
E' inoltre possibile la ricerca sull’intera
anagrafe (ricerca su archivio completo) che permette, tramite il completo
inserimento dei dati anagrafici, di ri-
cercare la persona in tutta l’anagrafe
(tra i risultati della ricerca potrebbero
comparire anche eventuali iscritti aventi nome e data di nascita corrispondenti ai dati indicati con cognome
corrispondente, invece, a quello del
coniuge).
Tramite la funzionalità Statistica, sarà
possibile infine visualizzare il numero
delle famiglie Aire ed il numero degli
iscritti Aire risultanti al momento della
ricerca, nonché la data dell’ultimo aggiornamento effettuato con informazioni sul numero degli iscritti trattati.
Nello stesso mese di settembre, tale
possibilità di consultazione sarà resa
attiva anche per codesti Uffici Territoriali del Governo, con l’utilizzo dello
stesso Backbone-Aire, previo invio di
detto pacchetto applicativo e relative
password.
5) - AGGIORNAMENTI CODICI FISCALI
A seguito di opportune e definitive decisioni in corso con l’Agenzia delle Entrate circa il completamento
dell’acquisizione dei codici fiscali delle
posizioni Aire e dei successivi aggiornamenti, si comunicheranno le soluzioni da adottare.
Si pregano le SS.LL. di voler provvedere tempestivamente alla trasmissione delle presenti disposizioni ai Sigg.ri
Sindaci, esercitando la necessaria vigilanza sull’esatto adempimento delle
indicazioni fornite.
Ringraziando sin d’ora per la consueta, fattiva collaborazione, si resta in
attesa di cortese cenno di assicurazione.
Roma, 31 luglio 2003
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
A.I.R.E.
Aggiornamento
“... i Comuni... potranno
consultare l’Aire centrale... previa apposita richiesta da formularsi ai
riferimenti telefonici, fax,
e-mail relativi al programma Backbone .”
P a g i n a 26
STATO CIVILE
Archivio informatico
Anno V
Numero 9
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare telegrafica
Art. 10 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Archivio unico informatico
degli atti di stato civile presso i Comuni – indagine conoscitiva.
Si fa riferimento alla circolare di questa direzione n. 18 del 17 luglio u.s.,
concernente l’indagine conoscitiva avviata per la piena conoscenza delle
fenomenologie informatiche in atto
negli archivi comunali di stato civile al
fine di realizzare la previsione della
soppressione dei registri cartacei e
della loro sostituzione con archivi informatici ai sensi dell’art. 10, commi 1
e 2, del D.P.R. 396/2000, fornendo al
comitato tecnico costituito in base al
medesimo D.P.R., gli ulteriori elementi indispensabili per la definizione e la
sperimentazione del relativo progetto
informatico. Poiché detto comitato inizierà a breve i suoi lavori, si chiede
alle SS.LL. di voler cortesemente sensibilizzare gli enti sulla necessità di
completare, con stretta urgenza, detta
rilevazione e di trasmettere, ove non
ancora provveduto. I dati richiesti.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 27 agosto 2003
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA
Art. 10 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Archivio unico informatico
degli atti di stato civile presso i Comuni – indagine conoscitiva.
Come noto, una delle innovazione introdotte dal D.P.R. n. 396/2000, recante il nuovo ordinamento di stato
civile, è la previsione della soppressione dei registri cartacei e della loro
sostituzione con archivi informatici.
Infatti l’art. 10, commi 1 e 2, del suindicato D.P.R. prevede la creazione
dell’archivio unico informatico degli
atti di stato civile presso i comuni; la
definizione, con apposito D.P.C.M.,
delle modalità tecniche per
l’iscrizione, la trascrizione,
l’annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti di stato civile conservati negli archivi informatici e
l’istituzione di un Centro Nazionale di
raccolta dei supporti informatici contenenti tutti i dati registrati negli archi-
vi informatici comunali, per assicurarne la conservazione in caso di eventi
dannosi o calamitosi.
All’art. 12, comma 1, dello stesso
D.P.R., è prevista, inoltre,
l’emanazione di un decreto con il
quale il Ministro dell’Interno stabilisce
le formule e le modalità di redazione
degli atti di stato civile, le cui disposizioni dovranno entrare in vigore contemporaneamente a quelle relative
all’introduzione degli archivi informatici. E’ ovvio che, data la complessità
del progetto informatico e delle problematiche ad esso collegate che ha
fatto prevedere tempi non brevi per la
definizione delle relative attività, è
stato necessario prevedere una ge(Continua a pagina 27)
P a g i n a 27
(Continua da pagina 26)
stione transitoria durante la quale si
continuano ad usare i registri cartacei.
Per questo motivo si è già provveduto
all’emanazione del D.M. 27 febbraio
2001, recante disposizioni per la tenuta dei registri cartacei nel periodo
transitorio.
Successivamente si è anche provveduto, al fine di venire incontro alle esigenze operative degli ufficiali di stato civile, ad emanare il D.M. 5 aprile
2002, con il quale sono state disciplinate le nuove formule per la redazione
degli atti dello stato civile, in vista della
loro successiva informatizzazione.
Considerata, nel frattempo, la complessità delle problematiche collegate
alla definizione ed alla sperimentazione del progetto informatico, indispensabile per la piena attuazione delle
norme suindicate, si è ritenuto opportuno avvalersi, nella materia di che
trattasi, della consulenza di un apposito Comitato tecnico formato da un
rappresentante del Ministero
dell’Interno, un rappresentate del Ministero delle Innovazioni Tecnologiche, un rappresentante del Ministero
degli Affari Esteri, un rappresentante
dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, un rappresentate dell’Associazione Nazionale
dei Comuni d’Italia, un rappresentante dell’Associazione Nazionale degli
ufficiali di stato civile e d’anagrafe, un
docente universitario esperto in
scienza dell’organizzazione, un tecnico informatico esperto in sistemi di
rete e programmazione e dal presidente della sezione italiana della
“Commission Internationale de l’Etat
Civile”.
Al fine, poi, di consentire a detto Comitato, che inizierà a breve i suoi lavori, la piena conoscenza delle fenomenologie in atto negli archivi comunali di stato civile, si è ritenuto di dover fornire allo stesso, oltre ai risultati
dell’indagine condotta a suo tempo,
con la cortese collaborazione di questa Prefettura e dell’Anci/Ancitel, sullo
stato
del
personale
e
dell’informatizzazione negli Uffici demografici comunali, anche gli elementi di conoscenza di cui all’allegato
prospetto n. 1 (non pubblicato in questo numero della rivista ndr).
Il prospetto, di facile e veloce compilazione, comprende un questionario
con risposte già prestabilite: pertanto
occorrerà semplicemente barrare il
quadratino corrispondente alla risposta che s’intende fornire alla singola
domanda.
Le SS.LL. sono pregate di compilare il
prospetto in questione secondo le indicazioni sopra riportate e di restituirlo
entro e non oltre il 20 agosto p.v.
Pisa, 31 luglio 2003
IL PREFETTO
(Scandura)
STATO CIVILE
Archivio informatico
“Successivamente si è
anche provveduto, al fine
di venire incontro alle esigenze operative degli ufficiali di stato civile, ad
emanare il D.M. 5 aprile
2002, con il quale sono
state disciplinate le nuove formule per la redazione degli atti dello stato
civile, in vista della loro
successiva informatizzazione..”
P a g i n a 28
ELETTORALE
Presidenti di seggio
Anno V
Numero 9
Pubblichiamo l’interessante circolare emanata il 5 agosto scorso dall’UTG di
Avellino sull’Albo dei Presidenti di seggio. In base ad una interpretazione estensiva della norma viene dato ai Sindaci un sostanziale potere di intervento
nella scelta dei Presidenti di seggio al fine di garantire una maggiore efficienza ed imparzialità del procedimento elettorale.
Si riporta l’art. 1 lettera e) dell’art. 1 della Legge 53/1990:
“Il Presidente della Corte d’Appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall’albo…
e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli
uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.”
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO
Cancellazione dall'albo dei presidenti di seggio - Art. 1, comma 4, lett. e),
della legge 21 marzo 1990, n. 53.
“...si manifesta, con tutta
evidenza, l'imprescindibile necessità di mantenere
l'iscrizione nell'albo dei
presidenti di seggio solo
di coloro che sono assolutamente idonei ad espletare tale funzione...”
Com'è noto, nell'ambito del procedimento elettorale, notevolmente complessa e delicata è la fase delle operazioni degli uffici elettorali di sezione,
con particolare riferimento alle attività
di riscontro dei votanti, scrutinio e verbalizzazione dei voti espressi, soprattutto in caso di più schede da scrutinare per il concomitante svolgimento delle diverse consultazioni.
Ciò premesso, si manifesta, con tutta
evidenza, l'imprescindibile necessità di
mantenere l'iscrizione nell'albo dei
presidenti di seggio solo di coloro che
sono assolutamente idonei ad espletare tale funzione, depennando, viceversa, chi è incorso in uno dei motivi di
cancellazione previsti dall'articolo 1,
comma 4, della legge 53/90.
Con particolare riferimento alla lettera
e) del suddetto articolo 1, comma 4,
sembrerebbe che possano ritenersi
"gravi inadempienze" non solo i casi di
mancato completamento dello scrutinio, ma anche la commissione di errori
nella compilazione del verbale del
seggio, il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni stesse nonché
l'inosservanza di prescrizioni di legge
o di circolari ministeriali.
Si sensibilizzano, pertanto, le SS.LL.
perché provvedano a segnalare puntualmente alla cancelleria della Corte di
Appello tutti i nominativi dei presidenti
di seggio da depennare dall'albo per le
cause contemplate da citato articolo 1,
comma 4, della legge n. 53/ 90.
Quanto alle proposte di nuove iscrizioni, si richiama la particolare attenzione
dei sigg. Sindaci e Commissari sulla
necessità di indicare esclusivamente
cittadini che risultino idonei alla funzione per avere già svolto diligentemente
le funzioni di vicepresidente di seggio,
segretario o scrutatore o perché si sono distinti nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile per notevoli doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità, equilibrio e precisione.
Tali adempimenti, pur nel doveroso
rispetto delle autonome valutazioni e
determinazioni degli organi giudiziari
competenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, risultano strettamente
necessari ad assicurare la regolarità
delle prossime consultazioni elettorali.
Il Vice Prefetto Vicario
Napolitano
P a g i n a 29
Approvato il Codice in materia di protezione dei dati personali
C.I.E.
Linee guida sicurezza
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, che
(in base alla legge–delega n. 127/2001) approva il “Codice in materia di protezione dei dati personali” le
cui disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio 2004.
Il “Codice della Privacy” abroga e sostituisce in pratica tutte le previgenti disposizioni in materia (a cominciare dalla legge 675/1996) e razionalizza la materia, con notevoli semplificazioni, ad esempio, sul fronte
delle “notificazioni” al Garante, che divengono ora molto più snelle, nei pochi casi in cui ancora si debbono effettuare: è prevista infatti la forma elettronica con applicazione della firma digitale.
Novità importanti anche nello specifico settore dei Servizi Demografici: all’art. 177 sono stabilite, tra l’altro,
norme in materia di accesso agli atti anagrafici, di rilascio degli estratti “per copia integrale” degli atti di
Stato Civile, di rilascio di copia delle liste elettorali, che verrà consentito solo per finalità elettorali, di studio o di ricerca, o per il perseguimento di interessi collettivi o diffusi. Torneremo senz’altro sull’argomento
in materia esauriente nei prossimi numeri della rivista.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
SERVIZIO CIVILE
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
Attività ispettiva
Modalità procedurali per l’attività ispettiva nei confronti degli Enti convenzionati per l’impiego di giovani che svolgono il servizio civile.
1. Premessa
La presente circolare disciplina, a norma del DPCM del 7 febbraio 2003, relativo al programma delle verifiche per
il 2003, le modalità procedurali
dell’attività ispettiva nei confronti degli
Enti convenzionati che impiegano i
giovani che svolgono il servizio civile
in Italia e all’estero.
L’attività ispettiva si prefigge di accertare la qualità e l’efficacia del servizio
civile, il rispetto delle disposizioni normative, delle convenzioni e dei progetti d’impiego (con riferimento, altresì, al
raggiungimento degli obiettivi cui i progetti sono finalizzati), la consistenza e
le modalità della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonché la correttezza della gestione amministrativo - contabile da parte degli
Enti convenzionati.
Le modalità procedurali per l’attività
ispettiva, delineate nella Circolare
UNSC n. 10063/ II. 3 del 27 maggio
2002 ed adottate nel corso delle verifi-
che effettuate nel 2002, si sono rivelate efficaci e funzionali agli scopi prefissati. Tali modalità di seguito richiamate ed integrate sulla base degli ammaestramenti tratti, conservano pertanto
validità anche per il 2003.
2. Svolgimento delle attività di verifica
L’ispettore incaricato della verifica si
presenta presso l’Ente nella data fissata ed esibisce la lettera d’incarico al
responsabile degli obiettori della sede
da ispezionare. In caso di ispezioni
programmate (periodiche e a campione), il servizio ispettivo dell’Ufficio Nazionale o l’ispettore designato comunicano preventivamente all’Ente la data
di inizio dell’attività di controllo. Vengono svolte, invece, ispezioni senza preavviso qualora l’Ufficio venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformità nel comportamento di enti o dei giovani in servizio
(Continua a pagina 30)
P a g i n a 30
SERVIZIO CIVILE
Attività ispettiva
“Le verifiche sono condotte, nei limiti delle esigenze connesse con
l’espletamento dell’attività
ispettiva, con modalità
tali da arrecare la minor
turbativa possibile al regolare svolgimento
dell’attività dell’Ente”
Anno V
(Continua da pagina 29)
civile a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle
convenzioni in vigore.
Le verifiche sono condotte, nei limiti
delle esigenze connesse con
l’espletamento dell’attività ispettiva,
con modalità tali da arrecare la minor
turbativa possibile al regolare svolgimento dell’attività dell’Ente.
Le azioni di controllo sono effettuate
mediante verifica su atti e documenti,
scelti a scandaglio, vertenti sulla gestione operativa degli obiettori di coscienza e sugli aspetti amministrativocontabili nonché mediante colloqui con
i giovani e con i responsabili dell’Ente.
Tali colloqui, funzionali anche a favorire momenti d’incontro con i giovani in
servizio, possono essere completati
con l’ausilio di appositi questionari.
Le citate azioni di controllo sono finalizzate ad accertare, tra l’ altro:
- la regolare presenza in servizio degli
obiettori, il sistema di controllo delle
presenze (registro delle presenze o
altro sistema di rilevamento),
l’esistenza e la regolarità della documentazione attestante i servizi (vitto e
alloggio o solo vitto) forniti dall’Ente;
- la corrispondenza tra la situazione
risultante agli atti dell’Ufficio e la situazione di fatto, con particolare riguardo
ai luoghi di realizzazione dei progetti, ai
centri operativi afferenti le diverse sedi
periferiche, ai progetti ivi realizzati;
- l’effettivo impiego degli obiettori, secondo i piani / progetti approvati, in affiancamento e a supporto del personale dipendente o volontario dell’Ente e
non in sostituzione di personale che
l’Ente sarebbe tenuto ad assumere
per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell’Ente stesso;
- la regolarità procedurale di eventuali
Numero 9
provvedimenti di distacco di obiettori
adottati dall’Ente presso proprie sedi
periferiche o presso altro Ente convenzionato;
- l’avvenuta attività informativa, a favore degli obiettori all’atto
dell’assunzione in servizio, relativamente ai progetti d’impiego, ai centri
operativi presso i quali sono realizzati,
all’orario di servizio, alle modalità di
modifica dell’orario settimanale, alle
condizioni di fruizione del vitto e
dell’alloggio se previsti, alle modalità
della formazione e dell’addestramento
nonché l’avvenuta consegna di:
- copia del nuovo testo delle
“Prescrizioni per la gestione del Servizio Civile” (prot. n. UNSC 14991/II/4
del 26 febbraio 2003) pubblicato sul
sito dell’Ufficio Nazionale in data 25
giugno 2003;
- copia della Convenzione in vigore;
- copia del Piano/Progetto d’Impiego;
- l’effettuazione della formazione generale a tutti gli obiettori in servizio secondo i criteri ed i contenuti minimi indicati nella Circolare UNSC/15314/III/1
del 25 luglio 2002;
- la realizzazione della formazione
specifica mediante la partecipazione
degli obiettori a corsi di addestramento
speciale in relazione ai rispettivi progetti d’impiego;
- la corretta tenuta della documentazione personale degli obiettori con
particolare riferimento alla predisposizione ed al costante aggiornamento
della scheda riassuntiva dello stato di
servizio;
- la regolarità dell’orario di servizio settimanale osservato dagli obiettori,
compreso tra un minimo di 36 ed un
massimo di 40 ore ed articolato su cinque o sei giorni settimanali;
(Continua a pagina 31)
P a g i n a 31
(Continua da pagina 30)
- l’avvenuto rilascio della dichiarazione
di accettazione da parte degli obiettori
adibiti alla guida di automezzi di proprietà o comunque a disposizione
dell’Ente e l’accertamento della stipula
di apposita polizza assicurativa che
copra tutti i rischi compresi quelli relativi al conducente;
- la stipula (o meno) di apposita copertura del rischio contro gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi (ciò,
anche, alla luce dei contenuti della Circolare UNSC/15320/III/4 del 25 luglio
2002 in tema di assicurazione per gli
obiettori in servizio civile). La polizza
stipulata deve essere posta in visione
all’obiettore;
- l’idoneità delle strutture utilizzate dagli enti per l’alloggio degli obiettori che
devono essere in regola con la normativa vigente e, di norma, non devono
essere condivise da utenti, assistiti e
frequentatori dell’Ente;
- la correttezza della gestione contabile amministrativa con particolare riferimento alla:
- regolare erogazione delle somme
spettanti agli obiettori (per gli Enti tenuti ad anticipare la paga);
- conservazione agli atti dell’Ente di
tutta la documentazione giustificativa
delle richieste di rimborsi inoltrate
all’UNSC e da questi liquidate:firma di
presenza degli obiettori, firma per
quietanza delle somme percepite dagli
obiettori, giorni dei servizi effettivamente forniti (vitto e alloggio) certificati
con firma degli obiettori;
- puntualità di inoltro all’UNSC dei prospetti mensili delle presenze;
- esatta corrispondenza tra i dati contenuti nel prospetto mensile delle presenze
inviato all’UNSC e la documentazione
giustificativa agli atti dell’Ente.
3. Varie
SERVIZIO CIVILE
Attività ispettiva
Nel corso dell’attività di verifica,
l’ispettore ha facoltà di richiedere
all’Ente l’esibizione di qualsiasi atto o
documento che possa avere, a diverso
titolo, connessioni con il rapporto convenzionale e la gestione del servizio
civile e, se necessario ai fini istruttori,
di chiederne, nel rispetto delle procedure previste, copia.
Qualora sia necessario acquisire in
modo formale le dichiarazioni rese dal
responsabile del servizio civile
dell’Ente o dai suoi collaboratori ovvero far constatare fatti materiali,
l’ispettore può verbalizzare quanto riferitogli o quanto da esso direttamente
constatato.
Nel caso che l’ispettore accerti fatti
che possano avere rilevanza penale,
fermo restando l’obbligo di denuncia
previsto dall’art. 331 del codice di procedura penale, si astiene da ulteriori
attività che possano interferire con le
indagini di competenza dell’Autorità
Giudiziaria.
4. Relazione conclusiva
Sulla base delle indicazioni risultanti
dal sopralluogo e tenuto conto delle
eventuali dichiarazioni rilasciate dal
responsabile dell’Ente e dagli obiettori
in servizio, l’ispettore redige una relazione conclusiva che l’Ufficio provvede
a trasmettere all’Ente ispezionato o,
nel caso di Ente nazionale, alla sede
centrale. Con la trasmissione di detta
relazione possono essere richieste delucidazioni, chiarimenti o controdeduzioni, qualora ciò sia ritenuto utile al
fine del completamento dell’iter procedimentale.
F.to Massimo Palombi
“Nel caso che l’ispettore
accerti fatti che possano
avere rilevanza penale,
fermo restando l’obbligo
di denuncia previsto
dall’art. 331 del codice di
procedura penale, si astiene da ulteriori attività
che possano interferire
con le indagini di competenza dell’Autorità Giudiziaria”
P a g i n a 32
Anno V
C.I.E.
MINISTERO DELL’INTERNO
Regole tecniche
Decreto 14 maggio 2003
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003
Numero 9
Modifiche al decreto del Ministero dell'Interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento d'identità elettronici.
“I numeri non attribuiti non
possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale
nella Gazzetta Ufficiale
con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'Interno.”
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2,
comma 4, della legge 16 giugno 1998,
n. 191;
Visti il regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 ed il regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno
in data 19 luglio 2000 concernente regole tecniche e di sicurezza relative
alla carta d'identità e al documento
d'identità elettronici;
Ritenuta l'esigenza di apportare talune
modifiche al decreto predetto in relazione all'avvio della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identità elettronica;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha
espresso il proprio parere nell'adunanza del 3 aprile 2003;
Sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, che ha espresso il
proprio avviso nella seduta del 31
marzo 2003;
Decreta:
Il decreto del Ministro dell'Interno 19
luglio 2000 è modificato come segue:
«Art. 9 (Inizializzazione e numerazione del documento).
1. (Omissis).
2. I supporti fisici prodotti nella prima
fase di sperimentazione fino all'entrata in vigore del presente decreto reca-
no la numerazione da AA0000001 a
AA0155940.
I supporti fisici prodotti dall'entrata in
vigore del presente decreto saranno
numerati in progressione a partire da
0000001AA.
I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati
con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'Interno.
L'allegato A al decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 2000 si intende modificato, relativamente ai punti b) ed e)
recanti l'indicazione del numero assegnato al documento in bianco, con le
modalità specificate all'art. 9, comma 2.
L'allegato B del decreto del Ministro
dell'Interno 19 luglio 2000 - sezione 5,
punto 5.1.1. "Elementi di sicurezza
grafici e di stampa" e punto
5.1.2."Inchiostri" - è modificato come
segue:
5.1.1. Elementi di sicurezza grafici e
di stampa.
E' previsto l'uso dei seguenti elementi
di sicurezza tipici delle carte valori:
motivi grafici ad elementi variabili;
elementi grafici diffrattivi;
microprint;
processo di masterizzazione photomask con stampa ad alta risoluzione
di immagini direttamente su film ottico;
Embedded hologram (incisione grafica
su banda laser).
5.1.2. Inchiostri.
Per la stampa è previsto l'impiego di
(Continua a pagina 33)
P a g i n a 33
(Continua da pagina 32)
inchiostri dotati di speciali caratteristiche, come quelli fluorescenti (visibili
all'ultravioletto) e otticamente variabili
(OVI - Optical variable ink).».
Roma, 14 maggio 2003
Il Ministro: Pisanu
Voto degli italiani all’estero: più tutela per i loro dati
Dal sito internet del Garante
L’elenco degli aventi diritto al voto
non può essere usato per comunicazioni commerciali.
L’elenco provvisorio dei residenti
all’estero aventi diritto al voto è liberamente consultabile, ma può essere
utilizzato esclusivamente per usi legati alle consultazioni politicoelettorali e referendarie alle quali sono chiamati di volta in volta ad esprimersi i cittadini residenti all’estero.
Non è consentito, quindi, usare i loro
dati per l’invio di pubblicità e messaggi promozionali, essendo tali dati utilizzabili solo per le attività di predisposizione delle liste e per quelle relative allo svolgimento della campagna elettorale, anche tramite l’invio di
comunicazioni propagandistiche.
Questo in sintesi il parere che
l’Autorità garante ha inviato in riposta
ad un quesito del Ministero degli Affari Esteri, in merito al regime di pubblicità ed alle modalità di consultazione
dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto previsto dal recente regolamento attuativo (D.P.R. n. 104/2003)
della legge sull’esercizio del diritto di
voto degli italiani all’estero (legge n.
459/2001). In particolare il Ministero,
in occasione della recente consultazione referendaria, chiedeva di conoscere se l’elenco dei residenti avesse
carattere pubblico e in caso affermativo se le rappresentanze diplomatico consolari dovessero limitarsi a consentirne la visione o potessero anche rilasciarne copia a chi ne faces-
se richiesta.
L’elenco provvisorio, nonostante sia
formato sulla base di informazioni riportate negli archivi anagrafici già esistenti - ha precisato il Garante contiene solo informazioni espressamente indicate nel regolamento
(nome, cognome, luogo e data di
nascita, sesso, indirizzo, comune di
iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero) e che risultano sostanzialmente coincidenti con le informazioni presenti nelle liste elettorali.
All’elenco provvisorio distribuito agli
uffici consolari può dunque applicarsi,
per analogia, il regime di pubblicità
previsto per le liste elettorali (D.P.R.
n. 223/1967).
Tuttavia - come ha sottolineato il Garante - tale regime, in base al quale
viene consentito a chiunque di copiare stampare o mettere in vendita le
liste elettorali, trova un limite specifico nell’art. 5 del regolamento n.
104/2003, che vieta la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori
residenti all’estero salvo che per le
finalità politico-elettorali sancite dalla
legge sul diritto di voto degli italiani
all’estero, in particolare per quelle legate alla predisposizione delle liste e
allo svolgimento della campagna elettorale.
Secondo dati resi noti dal Ministero
dell’interno sono più di due milioni e
trecentomila gli italiani residenti
all’estero che votano per posta.
C.I.E.
Regole tecniche
PRIVACY
Elenchi elettori
“...l’art. 5 del regolamento
n. 104/2003, che vieta la
comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori residenti all’estero salvo che per le finalità politico-elettorali sancite dalla legge sul diritto di voto
degli italiani all’estero, in
particolare per quelle legate alla predisposizione
delle liste e allo svolgimento della campagna
elettorale.”
Stefano Rodotà
P a g i n a 34
GIURISPRUDENZA
Figlio non riconosciuto
“Il Consiglio di Stato ...ha
sancito...che il diritto
all’anonimato della madre,
nei confronti del figlio non
riconosciuto, prevalga sul
diritto del figlio stesso a
conoscere le generalità
dei propri genitori.”
Anno V
Numero 9
Il diritto alla riservatezza prevale sul diritto del figlio a conoscere il
nome della madre che non lo ha riconosciuto
A cura di Luciano Pignatelli
Il Consiglio di Stato con sentenza n.
3402 del 17/6/2003 ha sancito, anche per fatti antecedenti all’entrata in
vigore della legge n. 184/83 e successive modificazioni e alla riforma
dell’art. 70 R.D. n. 1238/39, che il diritto all’anonimato della madre, nei
confronti del figlio non riconosciuto,
prevalga sul diritto del figlio stesso a
conoscere le generalità dei propri genitori.
La ricorrente fu registrata alla nascita
come figlia di ignoti, poi successivamente adottata (anno 1961).
La stessa ricorreva al Tribunale dei
Minorenni per conoscere l’identità
della madre. Il Tribunale dei minorenni si dichiarava incompetente perché
all’epoca dell’adozione il provvedimento fu emesso, ai sensi degli artt.
312 e 313 del Codice Civile, dalla
Corte di Appello in quanto non vi era
alcuna differenza tra adozione di minorenne e maggiorenne affermando,
inoltre, che all’epoca non vi erano
norme che impedivano di riconoscere l’identità dei genitori biologici.
Sulla scorta di tale provvedimento fu
inoltrata formale richiesta, sotto forma di accesso agli atti, all’Istituto nel
quale nacque la ricorrente e formatosi il silenzio-rifiuto fu proposto dalla
stessa ricorso al TAR Veneto.
Il preteso diritto di accesso era fondato sul presupposto che l’art. 269
Codice Civile attribuisca al figlio naturale il diritto di provare con ogni
mezzo la paternità e la maternità.
L’istituto si costituiva in giudizio sostenendo il diritto della madre
all’anonimato
derivante
dall’applicazione dell’art. 70 R.D. n.
1238/39 modificato dalla Legge n.
127/97 e della Legge n. 184/83. Il
TAR Veneto rigettava il ricorso sostenendo il diritto alla riservatezza della
madre.
La ricorrente proponeva appello al
Consiglio di Stato argomentando
che:
1) Il diritto alla riservatezza non esisteva al tempo dei fatti ma vi era solo
il dovere dell’Istituto a non divulgare
notizia. Che pertanto era interesse
dell’appellante visionare gli atti per
tutelare e/o curare un proprio interesse giuridico. (art. 24 comma 2 legge
n. 241/90).
L’interesse giuridico in capo alla ricorrente consisteva nella possibilità
della stessa di poter agire in giudizio
contro la madre per il risarcimento
del danno per abbandono e per
un’eventuale azione successoria,
nonché per poter eventualmente
giungere a conoscere anche l’identità
del padre onde esperire nei suoi confronti le stesse azioni giudiziarie; che
l’Istituto non era legittimato a stare in
giudizio per difendere il diritto
all’anonimato della madre.
2) Differenza tra mancato riconoscimento e volontà della madre a non
essere nominata.
Potendo, nel vecchio regime codicistico, la dichiarazione di nascita essere resa da soggetto diverso dalla
madre il non presenziare all’atto pro(Continua a pagina 35)
P a g i n a 35
(Continua da pagina 34)
duceva un atteggiamento negativo
dal quale discende il mancato riconoscimento, per cui non esisteva una
manifestazione diretta della volontà
della madre di non essere nominata
(istituto quest’ultimo introdotto con la
Riforma del 1997) e non avendo
l’Istituto provato la manifestazione di
volontà della madre a non essere nominata, non si può attribuire al silenzio sull’identità il significato di non
farsi riconoscere.
3) La controversia non verte sullo
Stato Civile per cui ne discende la
non applicabilità dell’art. 70 R.D. n.
1238/39 in quanto chi non riconosce
un figlio ha diritto a non essere inserito in un pubblico registro ma non ha
nulla a che fare nei rapporti tra genitori e figlio.
4) Al momento dell’adozione (anno
1961) l’adottato non perdeva
(secondo la normativa vigente
all’epoca) i propri diritti con la famiglia di origine e pertanto il diritto alla
riservatezza, introdotto dalla nuova
normativa, non riguarda la presente
fattispecie.
L’Istituto si costituiva in giudizio sostenendo che:
1) il diritto alla riservatezza è tutelato
costituzionalmente nonché dalla
Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo;
2) che a norma dell’art. 24 comma 1
Legge n. 241/90 il diritto di accesso è
escluso ogni qualvolta vi sia un divieto di divulgazione di notizie o dati
previsto dall’Ordinamento;
3) che le norme del R.D. n. 1238/39,
della Legge n. 127/97, della Legge n.
149/01 e R.D.L. n. 798/27 contemplano disposizioni atte al divieto di
divulgazione dei dati relativi alla maternità;
4) E’ da escludersi che il diritto
all’anonimato valga solo
nell’Ordinamento di Stato Civile restando escluso negli altri; ne deriverebbe, se così fosse, lo svuotamento
dell’istituto stesso.
Il Consiglio di Stato a fronte delle
argomentazioni delle parti sopra esposte, ha rigettato l’appello riconoscendo legittimo il rifiuto manifestato
dall’Istituto e riconoscendo preliminarmente la legittimazione a resistere in giudizio dell’Istituto stesso.
Il Consiglio di Stato ha argomentato
come segue il suo giudizio. L’Istituto
è legittimato a stare in giudizio in
quanto è destinatario di una norma
(art. 9 R.D.L. n. 798/27) che pone a
suo carico il divieto di divulgazione
(Continua a pagina 36)
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GIURISPRUDENZA
Figlio non riconosciuto
Luciano Pignatelli
“L’Istituto si costituiva in
giudizio sostenendo che:
il diritto alla riservatezza
è tutelato costituzionalmente nonché dalla Convenzione Europea dei
diritti dell’uomo”
P a g i n a 36
GIURISPRUDENZA
Figlio non riconosciuto
“Il Consiglio di Stato...
riconosceva che la vecchia normativa pur non
affermando chiaramente
un divieto di conoscenza
dell’adottato delle proprie
origini di fatto imponeva la
divulgazione delle generalità dei genitori che non
avevano riconosciuto i
propri figli.”
Anno V
(Continua da pagina 35)
dei dati contenuti in documenti di cui
è custode.
Infatti l’Istituto difende un proprio diritto: quello di gestire la custodia dei
documenti in suo possesso secondo
le regole poste dalla legge. Quindi
non difende il diritto del terzo
(madre) all’anonimato ma bensì il
proprio interesse a non divulgare notizie o documenti protetti
dall’anonimato.
Esaminata la suddetta pregiudiziale
il Consiglio di Stato è passato ad esaminare nel merito il contenzioso.
Il punto di domanda consiste nello
stabilire se le norme in vigore
all’epoca dell’adozione precludessero la possibilità di fornire i dati sulla
generalità della madre che intendeva mantenere l’anonimato, per cui
anche oggi è applicabile l’art. 24 L.
241/90 che vieta l’accesso oppure
tale preclusione può essere superata in base alle norme del Codice
Civile di allora che prevedevano
che l’adottato mantenesse tutti i
diritti e i doveri verso la famiglia
d’origine (art. 300).
Infatti, non si interrompevano i
rapporti giuridici con la famiglia di
origine (nel caso di adozione) al
contrario di ciò che accade oggi in
applicazione della legge n. 184/83
come modificata anche dalla legge
n. 149/01.
Il Consiglio di Stato partendo
dall’esame:
1) dell’art. 73 R.D. n. 1238/39 che
affermava che nel caso di unioni illegittime le indicazioni dei genitori dovevano essere ricevute solo nel caso si presentassero personalmente
Numero 9
o venisse, a mezzo atto pubblico,
espresso il proprio consenso ad essere nominati;
2) della normativa del Regio Decreto
Legge n. 798/27 art. 9 che vietava
rigorosamente agli Istituti di rivelare i
dati dei genitori biologici quando
questi erano rimasti anonimi,
riconosceva che la vecchia normativa pur non affermando chiaramente
un divieto di conoscenza
dell’adottato delle proprie origini di
fatto imponeva la divulgazione delle
generalità dei genitori che non avevano riconosciuto i propri figli.
Ne consegue che il Consiglio di Stato afferma che all’epoca
dell’adozione esisteva un divieto di
accesso alla informazioni relative ai
dati dei genitori biologici che non riconobbero i propri figli fondato da un
lato dalla tutela all’anonimato (art. 73
R.D. n. 1238/39) e dall’altro dal divieto di divulgazione da parte degli
Istituti dei dati in loro possesso sui
genitori (art. 9 R.D.L. n. 798/27).
Ne consegue che la presente fattispecie rientra nei casi previsti
dall’art. 24 comma 1 L. n. 241/90
che ne esclude il diritto di accesso.
Il Consiglio di Stato infine evidenzia,
a latere, come oggi tale ambiguità
sia superata dalle norme del nuovo
Ordinamento di Stato Civile nonché
dalle norme sull’adozione che stabiliscono che la stessa spezza ogni legame tra adottato e la sua famiglia
di origine.
(il testo della sentenza è reperibile
all’indirizzo www.semplicesemplice.
it/banchedati/all_visual.asp?ID=847).
P a g i n a 37
BASTIANCONTRARIO
Semplificare è facile...
L’
altro giorno, o meglio: …correva
una calda e afosa giornata di luglio dell’anno 2003… ed io ero tutto
intento a cercare, tra un mare di carte
e scartoffie, la circolare Prefettizia che
assegna i fondi al Comune per le operazioni Referendarie del 15 giugno,
quella che comunica anche
l’accreditamento dell’acconto del 90%
dei fondi medesimi…. Ma è possibile
che dopo oltre un mese dalla data dei
REFERENDUM, i Comuni ancora non
sappiano la somma loro assegnata
dallo Stato? Cioè per semplificare,
quanto possono spendere? Ma è possibile che dopo oltre un mese i Comuni non abbiano ancora ricevuto
l’acconto sulla somma medesima? No,
non è certo possibile, quindi sono io
che l’ho perduta nel caos che regna
tra le mie carte. Bisogna solo armarsi
di pazienza e cercarla, cercarla, cercarla…. L’ho cercata per tre giorni di
fila, poi ho telefonato alla Prefettura
e…l’amara realtà! Questa circolare
NON ESISTE ANCORA!!!!! Stento
crederlo: ad un mese dalla consultazione! Eppure è così! E dire che, chi ci
governa, voleva SEMPLIFICARE,
SNELLIRE, DARE EFFICIENZA,
CREDIBILITA’, ecc. ecc. alla Pubblica
Amministrazione…. O forse la risposta
è proprio la più SEMPLICE: chi ha
speso i soldi? Ma il Comune, naturalmente! Allora va bene così, le spese
sono a carico del Comune! Oppure
tutti quei concetti e specialmente la
semplificazione sono idee fumose,
contorsioni mentali, paradossi….
E in effetti, non ho trovato la circolare
che cercavo ma in compenso, ho trovato una rivista per noi addetti ai lavori
e sfogliandola ho trovato scritto così a
proposito di semplificazione: “La legge
di semplificazione (?) innesca (?) forme più incisive (?) di tutela dei cittadin i .
A T T I ,
A C C E S S O
ALL’OMBUDSMAN (?) (Ma quante sono le persone che sanno cos’è
l’OMBUDSMAN? L’ho chiesto ad un
“amministratore” per esempio e questi
mi ha risposto “sarà il fratello di SUPERMAN” quando ero ragazzo lo leggevo, sai … NEMBO KID…”
Il difensore civico (ecco chi è il famigerato ombudsman) con poteri cogenti
(?) verso l’Ente”. Più chiaro di così!!!
Ma le chiarificazioni vere sono nel rigo
sottostante:
“Le disposizioni fanno fare un salto di
qualità all’ Ombudsman che CESSA
DI ESSERE SOLO UNA FUNZIONE
CON RUOLO PROPULSIVO O DI
SOLLECITO”. Incredibile, dice proprio
così! A voi ogni altro commento. Io
continuo nella mia dimostrazione che
semplificare è facile.
Ad esempio: guardiamo alla legge 16
aprile 2002, n. 42 “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale”. Siamo
nuovamente alle solite: anziché al linguaggio della 1^ Repubblica – cosiddetta – siamo arretrati al linguaggio
della Repubblica sotto lo zero! Altro
che semplificazione!
Sentite questa: Punto 5. All’articolo
67, primo comma, alinea (?????) del
citato testo unico di cui al Decreto del
Presidente delle Repubblica n. 361 del
1957, come modificato dall’art. 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le
parole: “ai sensi dell’art. 64, il Presidente”, sono sostituite dalle seguenti:
(Continua a pagina 38)
Bastiancontrario
Semplificare
è facile...
P a g i n a 38
Anno V
(Continua da pagina 37)
Bastiancontrario
Semplificare
è facile...
“ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il
Presidente”.
Bisognerebbe che qualcuno riuscisse
a tradurre in italiano questa frase dal
dialetto cinese!!!!! A proposito, la parola alinea, sembra buttata là per dare
un tocco di “classe” un che di “esotico”
a tutto il guazzabuglio. Se prendete un
vocabolario di Italiano, “alinea” viene
definita così: “formula usata nella dettatura per dire di andare a capo” e a
seguire: “ognuna delle suddivisioni interne di un singolo comma”… bè, ora
abbiamo compreso tutto. Basta prendere tre o quattro fra leggi e decreti,
andare agli articoli menzionati, aggiungere un pizzico di “alinea” e … mescolare tutto prima dell’uso!
Continuiamo e, per favore, non disturbatemi con le vostre risa, che queste
sono cose serie!
Vediamo come, il nostro Ministero dell’
Interni, si figura ciò che ha definito un
“Seggio Ideale”: un nuovo modo di votare all’insegna della semplificazione.
Il Servizio Elettorale del Ministero
dell’Interno ha progettato un nuovo
percorso per rendere più snelle le operazioni di voto.
E giù dai: come si voterà. Le n° 7 fasi
delle modalità usate sino ad adesso
(secondo il Ministero….), sono state
ridotte a sole… 5 fasi. La circolare riporta anche il disegnino per far vedere
come deve essere organizzato un
seggio elettorale. (A proposito: ma
l’estensore della circolare, c’è mai stato in un seggio per votare?) Intanto le
presunte 4 cabine: tutte attaccate una
all’altra, senza spazi che le dividono!
Lascio a voi ogni commento. Poi…
l’elettore entra dall’ingresso (e se no
da dove???) segue le freccine dritte e
si reca ad un tavolo nel quale vi è un
Presidente e 3 (dico 3 scrutatori). Se-
Numero 9
guendo le freccine – in senso orario,
ben s’intende – va in una cabina a votare. Indi poscia, sempre seguendo le
freccine in senso orario si reca ad un
tavolo ove è sistemata l’urna di voto e,
reggetevi forte, ben 2 scrutatori!!!! Sogno o sono desto? 3 scrutatori + 2
scrutatori non fanno 5 scrutatori – almeno nella matematica “classica”? Io,
o sono rincitrullito o mi pare di ricordare che ai Referendum gli scrutatori sono 3 per seggio mentre a tutte le altre
votazioni sono 4! Forse, per il Ministero 3 + 2 fa 4? Oppure il Segretario del
Seggio è stato ribattezzato
“Scrutatore”…. Ma non si arriva lo
stesso al numero giusto. A proposito
del Segretario del Seggio: dove andrebbe collocato? La circolare questo
non lo spiega. E noi gli canteremo la
canzoncina: “Il vecchietto, il vecchietto, dove lo metto? Non c’è posto per
lui nemmeno nell’Aldilà…”. “Il Segretario dove lo metto, dove lo metto…non
c’è posto…”
NO! Fermi tutti. Un certo schiarimento
ci viene dato dal disegnino n° 2 della
Circolare: Come si votava (Così era
tutto sbagliato, tutto da rifare….)
Solo tre cabine elettorali, (sob, gasp,
gulp.) poi un solo tavolo ma ben fornito: 1 Presidente e…5 scrutatori!!!! Voilà. Les jeux sont faits…. Allora è proprio vero: sanno fare i conti anche al
Ministero… 3 + 2 fa 5, non 4 o 3!!!! Allora sorge spontanea una domandina:
ma in quale consultazione elettorale,
almeno negli ultimi 15 (ripeto 15) anni,
abbiamo mai avuto 5 scrutatori ai seggi?????
Gradirei una risposta SEMPLICE e
GRATUITA per favore.
E dire che la suddetta circolare è stata
anche diramata a tutti,…. Non era coperta da segreti di Stato….
(Continua a pagina 39)
P a g i n a 39
(Continua da pagina 38)
Un’altra circolare semplice semplice e
chiara, sempre a proposito dei Referendum del 15 giugno 2003, ha pensato bene di diramarla la Questura di Pisa. A proposito dell’ubicazione delle
forze di polizia per la sicurezza dei
seggi e a proposito delle consultazioni
presenti e future … “si pregano le Signorie loro di assicurare anche la rispondenza degli alloggi e del materiale lettereccio ai requisiti di igiene e decoro”. Eppure diceva proprio così….
Ora, tralasciamo pure il fatto che le
forze di polizia che assicurano i servizi
ai seggi vadano trattati con decoro…
con i guanti…. Ma i soldi ai Comuni
chi dovrebbe rimborsarglieli, visto che
le spese di che trattasi NON SONO
TRA QUELLE SOGGETTE A CONTRIBUTO ERARIALE??? Insomma
vanno trattati benino…ma a spese del
Comune. Allora sappiate. In precedenti consultazioni elettorali, molti Comuni
avevano provveduto con zelo e pignoleria alla sistemazione anche del materiale “lettereccio” per le forze
dell’ordine ai seggi, spendendo anche
qualche lira. Qualche lira che è stata
tagliata dalle Prefetture e/o dai centri
regionali di riscontro amministrativo
perché, a detta di loro, i letti non servivano, in quanto … gli agenti avrebbero
dovuto passare la notte in piedi a fare
la guardia e non … a letto a riposare….
Anche al nostro Ente furono tagliate le
spese per la “lavatura dei lenzuoli e
delle coperte” per la suddetta motivazione…
Insomma, a parte tutto questo, ma
qualcuno di voi sapeva che esisteva la
parola “lettereccio” nella lingua italiana? Che se prendete il solito vocabolario di italiano dice: “lettereccio – di
letto – attinente al letto”. Toh, esiste,
ma è “bruttina” lo stesso (A volte viene
usato dagli Enti Militari dove gli
“intellettuali” e gli “stilisti” della lingua
italiana non si sprecano di certo….)
E meno male che non hanno emanato
una circolare riguardo i … servizi igienici, quale WC – carta igienica, e affini, altrimenti avrebbero dovuto usare
la parola “materiale per la cachessia…”. Fermi tutti! State buoni! Non è
una parolaccia o una volgarità ma è
un termine “MEDICO” che fa parte del
linguaggio tecnico e della deontologia
professionale dei medici…. Così starete più calmi! Solo a rammentare i medici…si santifica tutto…anche le parole brutte…
Avete mai visto – forse gli addetti allo
stato civile senz’altro – un certificato
necroscopico? Quante volte vi avete
trovato scritto come causa ultima del
decesso: “cachessia senile”? quindi,
se riprendete il solito vocabolario di
italiano trovate: “cachessia - latino tardo cachexia - cattiva disposizione –
stato di grave deperimento organico”.
Vedete che è tutto regolare, bello e
scientifico e soprattutto… attinente alla
medicina, alla salute … alla vita … così va bene tutto no? Che cosa credevate, che il vostro Bastiancontrario,
invecchiando, fosse diventato un
“volgaraccio”? Del resto, la nostra beneamata lingua italiana, ha nel suo
DNA molte parole, come si sa, derivate dal latino, dal greco, (tra pochi anni
anche…dall’Albanese) e che sono cadute in disuso, data la loro bruttezza e
arcaicità, quindi bisognerebbe evitare
di usarle. Altrimenti…terminerò arcaicamente dicendo:
“Imperocché, stavvi intra li nostri uffici,
lo nostro inferno …(eppure è italiano
anche questo!!)
Bastiancontrario
Semplificare
è facile...
P a g i n a 40
Anno V
Numero 9
P a g i n a 41
Le scadenze del mese di Ottobre 2003
1 Mercoledì
ANAGRAFE - Trasmettere all'Ufficio del Registro l'elenco dei deceduti nel trimestre luglio-settembre
2003 allegando gli stati di famiglia alla data del decesso.
2 Giovedì
A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il
continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolare n. 29/2002)
3 Venerdì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le
variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di
quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica.
10 Venerdì
LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg.
3.4.1912 n. 346).
10 Venerdì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo per provvedere (da parte della C.E.
Com.le o dell'ufficiale elettorale) alla formazione di un elenco, distinto per sesso e in duplice copia: a)
di coloro che vengono proposti per l'iscrizione, risultando in possesso dei requisiti richiesti; b) di coloro che vengono proposti per la cancellazione, risultando cancellati dal registro di popolazione per irreperibilità. Deve provvedersi inoltre alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali,
della circoscrizione delle sezioni e del logo di riunione di ciascuna di esse; inoltre si deve provvedere
all'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste
per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste per ogni nuova sezione.
11 Sabato
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE affissione del manifesto con cui il Sindaco avvisa il pubblico del deposito delle liste generali rettificate e degli elenchi approvati dalla C.E. Circ.le. Primo giorno di deposito delle liste ed elenchi di cui sopra.
13 Lunedì
ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE).
14 Martedì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via
telematica).
15 Mercoledì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE TERMINE ULTIMO da parte del Sindaco per notificare
(per iscritto) le decisioni della C.E. Com.le (o dell'Ufficiale Elettorale) a coloro che non sono stati compresi nell'elenco degli iscrivendi od a coloro che sono stati proposti per la cancellazione dalle liste.
15 Mercoledì
STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente tramite ISIISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 per decessi, ISTAT D7A
e D7B per movimento naturale e per calcolo della popolazione residente. Inoltre deve essere inviata
una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4 (iscrizioni anagrafiche per nascita).
19 Domenica
ELETTORALE - Affissione del manifesto con cui il Sindaco invita gli elettori che intendono essere iscritti nell'Albo degli Scrutatori a farne domanda entro il mese di novembre. Entro la fine di ottobre i
cittadini in possesso dei requisiti possono chiedere l'iscrizione nell'Albo dei Presidenti di Seggio elettorale.
20 Lunedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Scade il termine per il deposito presso l'Ufficio Comunale degli atti ed elenchi relativi alla revisione in corso e delle liste generali e di sezione. Scade il termine per la presentazione di eventuali ricorsi alla C.E. Circondariale.
23 Giovedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Il Sindaco trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale gli elenchi, gli atti ed i verbali relativi alla revisione semestrale, nonché i ricorsi presentati.
Entro tre giorni dalla data di ricezione, il Presidente della Commissione invia ricevuta degli atti al Sindaco. In caso di mancata ricezione, segnala al Prefetto i Comuni inadempienti. Entro 5 giorni dalla
ricezione, si riunisce la C.E. Circondariale.
29 Mercoledì
STATO CIVILE - Inviare i registri da utilizzare nell'anno successivo al Prefetto per la vidimazione.
31 Venerdì
ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute
sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951).
31 Venerdì
ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e
la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile.
P a g i n a 42
Anno V
Numero 9
Tutti gli abbonati hanno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno.
Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX 050 719381 oppure, in
posta elettronica all’indirizzo: [email protected]
I nostri esperti risolveranno il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta
verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati
sulla rivista.
Ai Lettori
Quesiti
STATO CIVILE - Adozione maggio- lett. B) della legge 5 febbraio 1992, n.
renne straniero
91. Fino ad allora l’adottata maggiorenne è da ritenersi straniera e come
D. Ho ricevuto dal Tribunale una sen- tale per essere iscritta all’anagrafe
tenza di adozione da parte di un citta- deve esibire un regolare permesso di
dino italiano residente in questo Co- soggiorno, passaporto, ecc..
mune nei confronti di una cittadina ru- L’ufficiale dello stato civile trascrive
mena maggiorenne attualmente non nella Parte II Serie B dei registri di naiscritta nell’A.P.R.. Si chiede gentil- scita, la sentenza di adozione pervemente quale sia la prassi da seguire nuta dal Tribunale. Per quanto riguarsecondo la normativa vigente. In par- da l’atto di nascita, trattandosi appunticolare si domanda se, dopo aver tra- to di cittadina straniera, potrà essere
scritto nel registro di nascita la sen- trascritto ai sensi dell’art. 19 del D.P.R
tenza, occorre richiedere all’adottata 396/2000 (se debitamente tradotto e
(anche se non acquisisce la cittadi- l e g a l i z z a t o ) , s o l a m e n t e s e
nanza italiana) la produzione dell’atto l’interessata risiede in Italia. Il citato
di nascita tradotto e legalizzato ai fini art. 19, infatti, prevede che “Su richiedella trascrizione e per l’apposizione sta dei cittadini stranieri residenti in
dell’annotazione di adozione? Occor- Italia possono essere trascritti nel core attendere che la stessa inoltri ri- mune dove essi risiedono, gli atti di
chiesta di iscrizione anagrafica con la stato civile che li riguardano formati
presentazione della documentazione all’estero…”.
necessaria (permesso di soggiorno, Nel caso in esame si ritiene che
ecc) prima di procedere agli adempi- l’interessata, se effettivamente dimomenti sopra indicati? Come si proce- rante in Italia, proceda con la richiesta
de relativamente all’applicazione di iscrizione nel registro della popoladell’art. 299 del Codice Civile e zione residente e successivamente riall’indicazione dei genitori in caso di chieda la trascrizione del suo atto di naiscrizione anagrafica?
scita sul quale, l’ufficiale dello stato civile annoterà la sentenza di adozione.
R.
Per quanto riguarda l’applicazione
La cittadina rumena, adottata durante dell’art. 299 del codice civile e cioè
la maggiore età, non acquisisce auto- l ’ a t t r i b u z i o n e d e l c o g n o m e
maticamente la cittadinanza italiana dell’adottata va premesso che – salva
come nel caso dei minori stranieri a- una diversa disposizione nella sendottati da cittadini italiani. Solo dopo 5 tenza di adozione circa l’assunzione
anni di residenza legale (cioè di resi- del cognome - la regola generale è
denza ininterrotta fino al momento quella di anteporre al cognome
della presentazione della domanda di dell’adottata quello dell’adottante.
cittadinanza) successiva all’adozione, L’adottata, quindi, mantiene il proprio
l’interessata potrà presentare la do- cognome (es. A) ma gli(Continua
vieneaantepopagina 43)
manda per l’acquisto della cittadinanza italiana in base all’art. 9, 1° comma
P a g i n a 43
(Continua da pagina 42)
sto quello dell’adottante (es. B) assumendo con ciò il cognome: B A.
Soltanto nel caso in cui l’adottata
stessa non sia stata riconosciuta da
entrambi i genitori (intesi quelli naturali), assumerà esclusivamente il cognome dell’adottante.
Infine, nella scheda anagrafica,
l’adottata sarà indicata come figlia
di…. (indicazione dei genitori naturali
che l’ hanno riconosciuta) adottata da
…. (indicazione dei genitori adottivi).
STATO CIVILE - Annotazione a
margine degli atti - utilizzazione
formule
D. Per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di nascita
del coniuge, dell'atto di nascita dei figli, ho sempre usato la formula 164bis. Alcuni colleghi usano le formule
161 e 187, anche se gli atti previsti
dall'art. 36, a mio avviso, non sono
PROVVEDIMENTI di cambiamento di
prenome; chiedo pertanto un'indicazione al riguardo.
R.
Con riferimento al quesito posto si ritiene corretto il modo di agire di codesto ufficio. In effetti l'applicazione dell'art. 36 non produce alcun cambiamento di prenome ma, semplicemente, una possibilità consentita all'interessato di essere indicato, nei documenti e certificati, con gli elementi del
prenome che, secondo la volontà dello stesso, abbia scelto.
Le formule 161 e 187 riguardano casi
per i quali un soggetto abbia chiesto
(ed ottenuto) un provvedimento
(discrezionale) di cambiamento del
prenome o cognome.
ELETTORALE - Ufficiale elettorale Organo collegiale o monocratico?
D. In data 26 e 27 maggio 2002 in
questo Comune si sono svolte le elezioni comunali con il metodo proporzionale in quanto la popolazione residente
al Censimento 1991 era di 15.089 abitanti. Nella prima seduta del Consiglio
Comunale è stata nominata la Commissione Elettorale Comunale. In seguito al Censimento 2001, i cui dati
sono stati pubblicati sulla G.U. n. 87
del 07.04.2003, la popolazione residente di questo Comune è scesa a
13.917 abitanti. Per quanto sopra si
chiede se la Commissione Elettorale
Comunale nominata a seguito delle
elezioni amministrative del 2002 resti
ancora in carico o decada e quindi si
debba procedere alla nomina
dell’Ufficiale Elettorale (Sindaco o suo
delegato).
R.
L’articolo 26 della legge n. 340/2000
stabilisce che alla tenuta e
all’aggiornamento delle liste elettorali
provvede l’Ufficiale Elettorale. La norma stabilisce che nei Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti le funzioni di Ufficiale Elettorale
(organo monocratico) siano attribuite
al Sindaco, mentre nei Comuni con
popolazione pari o superiore a 15.000
l’Ufficiale Elettorale (organo collegiale) è la Commissione Elettorale Comunale.
La legge ha statuito che le stesse funzioni, le stesse mansioni, gli stessi
procedimenti devono essere trattati
da organi diversi a seconda della popolazione residente nel Comune!
Il discrimine circa l’ampiezza demografica del Comune, ai(Continua
fini elettorali,
è
a pagina 44)
Pagine curate da
Mauro Parducci,
Osvaldo Ciaponi e
Luciano Pignatelli
P a g i n a 44
I QUESITI
Anno V
(Continua da pagina 43)
dato dalla popolazione legale determinatasi con l’ultimo censimento della popolazione.
Nel caso di specie la popolazione legale, al momento del rinnovo del Consiglio Comunale (maggio 2002), era
ancora quella del Censimento 1991 in
quanto i dati relativi al Censimento
svoltosi nell’ottobre del 2001 non erano ancora ufficiali e quindi, per codesto Comune, non si era ancora determinata la “nuova” popolazione legale.
In ragione di ciò le elezioni si sono
svolte con il metodo previsto per i
Comuni superiori a 15.000 abitanti e,
conseguentemente, il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta ha
nominato la Commissione Elettorale
che si è costituita in Ufficiale Elettorale (organo collegiale). La Commissione Elettorale svolgerà pertanto le sue
attività fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale anche se
nel frattempo si è determinata una
nuova popolazione legale. Anche nel
caso di dimissioni o decadenza di tutti
i membri effettivi e supplenti si procederà alla nomina di una nuova Commissione Elettorale così come previsto dall’art. 15 comma 2 del D.P.R.
223/67 secondo i criteri e le modalità
stabilite dagli artt. 12 e 13 del citato
decreto.
STATO CIVILE - Pubblicazione di
matrimonio per rifugiato politico
D. Devo procedere alla pubblicazione
di matrimonio e di seguito al matrimonio civile di un rifugiato politico residente in questo Comune con cittadina
di nazionalità serbo-montenegrina residente all’estero e attualmente domiciliata in Italia con permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici.
Numero 9
Lo sposo ha un’attestazione provvisoria di rifugiato rilasciata dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Non
può recarsi presso il proprio Consolato in Italia.
La sposa ha un estratto dell’atto di
nascita su modello plurilingue completo di apostille, un certificato attestante lo stato libero ed un altro certificato attestante la cittadinanza completi di apostille ma privi di traduzione
in lingua italiana.
Come mi devo comportare?
R.
La condizione di rifugiato politico è
riconosciuta da una apposita Commissione Centrale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministero
dell’Interno e degli Affari Esteri, ai
sensi della Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722) ed è sottoposta, limitatamente per quanto riguarda lo status dello straniero e la
sua capacità nei rapporti di famiglia,
alla legge dello Stato di domicilio o, in
mancanza, della residenza. Ai fini
matrimoniali, quindi, è assoggettato
alla normativa italiana.
Ciò premesso lo sposo dovrà farsi
rilasciare un nulla osta, contenente i
dati e le indicazioni circa la libertà di
stato o capacità matrimoniale, dalla
Commissione Centrale.
Solo quando sia in grado di produrre
detto documento potrà richiedere le
pubblicazioni di matrimonio. Qualora
non riesca ad ottenere il documento
di cui sopra codesto Ufficio di Stato
Civile dovrà opporre rifiuto scritto alla
pubblicazione indicando, nella motivazione del provvedimento,
man(Continua ala
pagina
45)
P a g i n a 45
(Continua da pagina 44)
canza del nulla osta previsto dall’art.
116 del codice civile. A questo punto
lo sposo potrà rivolgersi al Tribunale
per richiedere l’autorizzazione alla
celebrazione del matrimonio.
Per quanto attiene la sposa si ritiene
che i documenti presentati siano sufficienti per la richiesta di pubblicazione purché vi sia il nulla osta, secondo
le leggi dello Stato di appartenenza, a
contrarre matrimonio. Il fatto che per
alcuni di essi manchi la traduzione
non deve costituire problema in quanto la traduzione potrà essere fatta o
presso la Cancelleria del Tribunale
oppure di fronte all’Ufficiale di Stato
Civile nei modi previsti dall’art. 22 del
nuovo Ordinamento di Stato Civile.
STATO CIVILE - Cittadino italiano
nato in Svizzera riconosciuto solo
dalla madre italiana - imposizione
cognome ex marito.
D. Chiediamo un parere in merito al
seguente caso particolare di Stato
Civile riguardante la nascita, in Svizzera, di un cittadino italiano riconosciuto dalla sola madre cittadina italiana, al quale è stato imposto il cognome dell'ex marito della madre.
Il Sig. V. P. ha contratto matrimonio
in data 05.10.1990 con R. M., cittadina mauriziana, in seguito diventata
cittadina italiana con decreto ministeriale.
Con sentenza del Tribunale di
Bienne-Nidau, passata in giudicato
il 29.07.2002, è intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle persone in parola
con la precisazione che la sig.ra R.
era in attesa di un figlio da altro uomo
e la pronuncia del divorzio prima della nascita del bambino avrebbe evita-
to, secondo la legge svizzera, una
procedura di disconoscimento di paternità.
In data 01.08.2002 è nata dalla signora R. una bambina, riconosciuta dalla
sola madre che sull'atto figura come
cittadina mauriziana e italiana, alla
quale è stato imposto il nome di V. A..
L'atto di nascita della bambina, pervenuto a questi uffici per la trascrizione, è stato restituito al Consolato,
sottolineando l'errata attribuzione del
cognome rispetto alle leggi italiane
(V. è il cognome dell'ex marito della
madre che non figura nell'atto come
padre) e chiedendo al Consolato
stesso di intervenire presso le autorità svizzere per la rettifica degli atti.
In data 04.06.2003 il Consolato Italiano in Berna ha trasmesso nuovamente l'atto di nascita sul quale figura il
cognome V. rispondendo alle nostre
osservazioni in questi termini:
- La madre della bambina ha mantenuto anche dopo il divorzio il cognome dell'ex marito ai sensi del codice
svizzero in quanto non ha fatto richiesta di perdita del cognome “anche
perché tale procedura costa una certa cifra”;
- La bambina è stata riconosciuta unicamente dalla madre che le ha trasmesso il suo cognome e la sua cittadinanza;
- La richiesta alle autorità svizzere di
una “rettifica” non avrebbe esito poiché le stesse hanno semplicemente
applicato la normativa vigente.
A parere di questo ufficio l'atto di nascita in parola non può essere trascritto per le seguenti motivazioni:
- La Legge 31.05.1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, all'art. 19 comma 2
recita: “Se la persona(Continua
ha piùa pagina
cittadi46)
Pagine curate da
Mauro Parducci,
Osvaldo Ciaponi e
Luciano Pignatelli
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I QUESITI
Osvaldo Ciaponi
Anno V
(Continua da pagina 45)
nanze, si applica la legge di quello tra
gli stati di appartenenza con il quale
essa ha il collegamento più stretto.
Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.”;
- L'art. 5 della Convenzione di Vienna del 24.04.1963 pone in capo al
Consolato la funzione di
“proteggere nello stato di residenza
gli interessi dello Stato d'invio e dei
suoi cittadini…nei limiti ammessi dal
diritto internazionale.”;
- La legge sul divorzio n. 898/1970
come modificata dall'art. 9 della L. n.
74/87 stabilisce che con la cessazione degli effetti civili del matrimonio la
donna perde il cognome che aveva
aggiunto al proprio a seguito del matrimonio e può essere eventualmente
autorizzata dal Tribunale sulla stessa
sentenza a farne uso qualora lo richieda (non risulta che questo sia avvenuto).
- Il Codice Civile all'art. 262 stabilisce
che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto.
Alla luce delle disposizioni di Legge
sopra annoverate si ritiene che, essendo madre e figlia cittadine italiane,
il Consolato debba intervenire presso
le autorità svizzere affinché venga applicata non la legge svizzera bensì
quella dello stato di appartenenza,
attribuendo alla figlia il cognome di
nascita della madre in quanto quello
dell'ex marito è stato perso in seguito
alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Considerato il fatto che i contatti diretti con il Consolato non hanno dato esito positivo si chiede quale sia,
secondo il Vostro autorevole parere, la prassi da seguire per venire a
capo della questione ed in particola-
Numero 9
re a quali autorità sia corretto segnalare il caso.
R.
Si deve preliminarmente osservare
che l’autorità italiana non può mai entrare nel merito dell’applicazione di
una legge da parte di altro Stato sul
proprio territorio.
L’applicazione della legge straniera
può configgere con principi e precetti
del nostro ordinamento giuridico
quando il provvedimento straniero
debba trovare efficacia in Italia.
Sotto questo profilo si possono verificare due situazioni:
Il provvedimento straniero non può
dispiegare effetti nel nostro ordinamento in quanto incontra un limite di
ordine pubblico;
il provvedimento straniero, una volta che sia applicato in Italia, deve
soggiacere ai principi del nostro ordinamento.
Proviamo a fare alcuni esempi.
Per il caso n. 1. Due cittadini (di cui
uno italiano) dello stesso sesso contraggono matrimonio in Olanda secondo la legge vigente in quel paese.
L’atto di matrimonio non potrà mai essere trascritto in Italia in quanto incontra un limite inderogabile di ordine
pubblico secondo il quale, per il nostro ordinamento, il matrimonio può
basarsi unicamente sull’unione di due
soggetti appartenenti a sesso diverso.
Per il caso n. 2. Un soggetto nasce
all’estero ed il padre attribuisce al figlio il suo stesso prenome secondo le
regole (leggi) vigenti nel paese ove è
nato il bambino. In questo caso
l’Ufficiale di Stato Civile potrà trascrivere l’atto di nascita ma dovrà chiedere al Tribunale la rettifica per violazione dell’art. 34 del D.P.R.
396/2000.
(Continua
a pagina 47)
P a g i n a 47
(Continua da pagina 46)
Il problema posto con il quesito è
senz’altro da inquadrare nel secondo
caso.
In effetti la legge svizzera prevede
che la donna divorziata (ma anche
quella vedova) mantenga il cognome
acquistato a seguito del matrimonio.
Pertanto secondo la legge svizzera la
bambina nata dalla Signora R., che
con il matrimonio ha acquistato il cognome V.I, porterà il cognome V..
Naturalmente, secondo la legge italiana la bambina dovrà assumere
(essendo figlia naturale riconosciuta
dalla sola madre) il cognome da nubile della madre: R..
Il nuovo Ordinamento recepisce
quanto stabilito dall'art. 19, comma
2°, Legge 31/05/1995 n. 218, in base
al quale, tra l'altro, si afferma il principio che il cognome di colui che è in
possesso della cittadinanza italiana
sia regolato dalla legge italiana.
La circostanza che il cittadino italiano
possieda anche altre cittadinanze
non lo sottrae all'applicazione della
legislazione italiana, così come del
resto già stabiliva la Convenzione di
Monaco del 5 settembre 1980
(ratificata con legge 19.11.1984 n.
950) sulla legge applicabile, tra i paesi contraenti, in materia di nome e cognome. In conseguenza di tale principio, va da sé che il cittadino italiano,
bi o tripolide, possa avere generalità
diverse, a seconda delle leggi nazionali applicabili al suo status civitatis.
L’art. 98 del nuovo ordinamento di
Stato Civile, al comma 2, ha ben disciplinato la fattispecie oggetto del
quesito stabilendo che “l'ufficiale dello
stato civile … provvede con le stesse
modalità di cui al comma 1 (mediante
il sistema della correzione) nel caso
in cui riceva, per la registrazione, un
atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero
relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice
civile, al quale sia stato imposto un
cognome diverso da quello ad esso
spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.”
In conseguenza di quanto affermato
codesto Ufficio di Stato Civile dovrà
procedere, senza indugio, alla trascrizione dell’atto e, di seguito, effettuare
l’annotazione di correzione del cognome prevista dall’art. 98 del D.P.R.
396/2000.
L’annotazione potrebbe essere del
seguente tenore:
Il presente atto viene corretto secondo il disposto dell’articolo 98, comma
secondo, del D.P.R. 396/2000 nel
senso che il cognome spettante, per
la legge italiana, alla persona cui esso si riferisce è il seguente: R.
Si ricorda che nel caso la bambina
abbia, oltre la cittadinanza italiana,
anche altra cittadinanza e, a seguito
di ciò, nei due diversi Stati sia indicata con due diversi cognomi, potrà essere rilasciato un certificato sulla diversità dei cognomi così come stabilito dalla Convenzione dell’Aja del 8
settembre 1982 (ratificata con legge
11.02.1989 n. 71) secondo la quale
detto certificato, rilasciabile anche da
codesto Ufficio di Stato Civile, è destinato a facilitare la dimostrazione
dell’identità a seguito di differenze esistenti nelle legislazioni di Stati diversi.
AIRE - Decorrenza iscrizione
(Continua a pagina 48)
Pagine curate da
Mauro Parducci,
Osvaldo Ciaponi e
Luciano Pignatelli
I QUESITI
Mauro Parducci
323/89 dispone tassativamente che
D. In data 10.06.02 un cittadino è sta- "gli effetti della dichiarazione resa alto cancellato per irreperibilità al censi- l'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6,
mento.
commi 1 e 2, della Legge 470/88,
Nel mese di maggio c.a. per lo stesso hanno decorrenza dalla data di riceè pervenuta dal Consolato la richiesta zione della stessa da parte dell'uffidi iscrizione aire: la richiesta è datata ciale di anagrafe, qualora non sia sta16.05.03 ma come data di arrivo ta già resa la dichiarazione di trasferinella circoscrizione estera è indica- mento di residenza all'estero presso il
ta 26.04.01. Attualmente l'interessato Comune di ultima residenza, a norma
è dipendente Nato.
della vigente legislazione anagrafica".
L'iscrizione è stata perfezionata con Ciò deve significare, senza ombra di
decorrenza 16.05.03.
dubbio, che l'iscrizione in AIRE dovrà deL'interessato ha contattato questo uffi- correre dalla data di arrivo all'ufficio procio lamentando che tale data non coin- tocollo del Comune del mod. Cons/01 e
cide con l'effettivo arrivo all'estero NON dalla data in cui il cittadino ha
(26.04.01), dallo stesso prontamente reso la dichiarazione all'ufficio Consodichiarato, e con le date indicate in tut- lare, giammai dalla data in cui il cittate le autocertificazioni da lui compilate. dino ha denunciato il suo arrivo nella
Il ritardo con cui il Consolato ha invia- Circoscrizione Consolare.
to la pratica è dovuto al fatto D'altra parte, qualora il cittadino avesche attendeva un chiarimento se avuto un interesse particolare a far
dal Ministero dell'Interno circa la pos- decorrere la sua iscrizione in AIRE
sibilità di iscrivere nell'aire il persona- dalla data di effettivo espatrio, avreble Nato (ora pare sia possibile).
be potuto effettuare la richiesta di iIl cittadino chiede che la decorrenza scrizione AIRE rivolgendosi direttadi iscrizione aire sia 26.04.2001 (onde mente al Comune prima di emigrare
evitare di incorrere in false dichiara- così come dispone il già citato art. 7.;
zioni), ma come si può conciliare con in tal modo, oltre ad ottenere quanto
il fatto che è stato cancellato per irre- desiderato, non sarebbe neppure inperibilità in data 10.06.2002?
corso nella cancellazione per irreperibilità al censimento.
R.
Stante la situazione descritta al cittaIl caso che ci proponi deve essere valu- dino in oggetto non potrà comunque
tato in relazione alla normativa A.I.R.E. essere riconosciuta una decorrenza
(Legge 470/88 e D.P.R. 323/89) ed giuridica di iscrizione AIRE antecealle sue precise disposizioni.
dente alla data in cui il mod. Cons/01
In particolare l'art. 7 del D.P.R. è giunto a codesto Comune.
(Continua da pagina 47)
Prezzo del fascicolo € 6,38