Stefano Ceccanti

Transcript

Stefano Ceccanti
!
DAL BLOG DI STEFANO CECCANTI
!
La nuova proposta di legge elettorale toscana: una soluzione innovativa ed equilibrata, senz’altro
costituzionale
La Toscana sembra aver trovato la quadra di una nuova legge elettorale regionale che si presenta
come equilibrata, ma anche innovativa per alcuni profili significativi.
Anche se le osservazioni della Corte costituzionale nella sentenza 1/2014 per la legge elettorale
nazionale non si prestano ad essere trasposte meccanicamente sul piano regionale (le esigenze di
equilibrio sono maggiori sul piano del Parlamento nazionale che elegge organi di garanzia e che ha
compiti di revisione costituzionale) le soluzioni adottate per la governabilità appaiono
particolarmente garantiste. Infatti per la prima volta in una Regione si stabilisce un secondo turno
eventuale se nessun candidato al primo turno superi il 40%. Le altre Regioni, sin qui, o hanno
privilegiato la logica della governabilità dando comunque la maggioranza garantita al primo turno
o, come in Sicilia, hanno ridotto il premio spingendo però il Presidente eletto, in caso di successo
limitato, a governare a vista, con maggioranze incerte. Opportuno anche il dosaggio del premio: dal
57,5 al 60% dei seggi a seconda dei consensi ottenuti (60% solo in caso di successo al primo turno
con più del 45% dei voti). Appezzabile anche il tetto massimo del 65% dei seggi alla lista o
coalizione vincente, cosa che potrebbe persino trasformarsi in una sorta di premio alle minoranze.
Ragionevole anche la differenza tra le soglie, che appare in continuità con la legislazione elettorale
post 1993: 10 per le coalizioni, 5 per le liste non coalizzate e 3 per le coalizzate. La differenza è
discutibile solo quando si allarga eccessivamente la forbice, col rischio di favorire coalizioni
eterogenee, come oggi alla Camera dei deputati, dove troppo forte è lo scarto tra il 4 dei non
coalizzati e il 2 con addirittura il recupero della prima lista sotto soglia per i coalizzati.
Ragionevole anche la soluzione flessibile adottata nel dilemma liste bloccate/preferenze, che la
sentenza 1/2014 ha rinviato per intero alla responsabilità del legislatore, ponendo solo un limite alle
liste bloccate eccessivamente lunghe, che spersonalizzano il rapporto tra eletti ed elettori. Il sistema
prevede che ogni lista, se lo desidera, preveda un listino regionale fino a un massimo di tre nomi,
che sarebbero i primi degli eletti e gli altri su base circoscrizionale provinciale con la possibilità di
preferenza doppia di genere e la provincia di Firenze suddivisa in quattro circoscrizioni, in modo da
evitare i problemi maggiori che pongono la preferenze quando sono applicate in circoscrizioni
molto grandi. Stupisce che l’ufficio legislativo della Regione tacci di incostituzionalità quella che è
peraltro una mera facoltà e non un obbligo per le liste regionali, smentendo la lettera della sentenza
1/2014 in cui si spiega che le liste bloccate lunghe erano censurate, ma che si giudica “la disciplina
in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei
seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte,
nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva
conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto
accade nel caso dei collegi uninominali).”