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Residenza Trasferimento all'estero e iscrizione A.I.R.E. (data ultima modifica: 29/09/15) I cittadini ITALIANI che trasferiscono all'estero la propria residenza, possono chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.). Requisiti ^top La normativa vigente prevede l'obbligo di iscrizione in Aire per i cittadini italiani che si rechino all'estero per cause di durata superiore a dodici mesi. Non sono, invece, iscritti in Aire i cittadini italiani che si recano all'estero per svolgere lavori stagionali nonché i dipendenti di ruolo dello Stato (in sostanza il personale diplomatico e consolare) in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. Modalità di richiesta Il cittadino interessato deve recarsi (munito di carta d'identità o passaporto), entro 90 giorni dalla data di espatrio, presso il Consolato Generale d'Italia nel Paese dove intende stabilirsi per rilasciare la dichiarazione di espatrio. In tale sede dovrà essere compilato un apposito modello (CONS/01), che verrà poi trasmesso dal Consolato Generale d'Italia al Comune di ultima residenza in Italia che provvederà alla cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente e alla contestuale iscrizione in Aire. Informazioni ^top L'iscrizione in Aire comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari (ad esempio, rilascio documenti - tra cui la carta d'identità - e dichiarazioni varie, passaporto, assistenza di varia natura, atti notarili e di stato civile), di ottenere certificati anagrafici e di residenza dal Comune di iscrizione Aire nonché di esercitare il diritto di voto all'estero, per corrispondenza. Link esterni • • ^top Ministero degli Affari Esteri - Ambasciate e Consolati Ministero della Giustizia Pagina 1 di 1