Stampa

Transcript

Stampa
Residenza
Trasferimento all'estero e iscrizione A.I.R.E.
(data ultima modifica: 29/09/15)
I cittadini ITALIANI che trasferiscono all'estero la propria residenza, possono chiedere
l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).
Requisiti
^top
La normativa vigente prevede l'obbligo di iscrizione in Aire per i cittadini italiani che si
rechino all'estero per cause di durata superiore a dodici mesi. Non sono, invece, iscritti
in Aire i cittadini italiani che si recano all'estero per svolgere lavori stagionali nonché
i dipendenti di ruolo dello Stato (in sostanza il personale diplomatico e consolare)
in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle
autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle
relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e 1963, ratificate con legge 9 agosto
1967, n. 804.
Modalità di richiesta
Il cittadino interessato deve recarsi (munito di carta d'identità o passaporto), entro
90 giorni dalla data di espatrio, presso il Consolato Generale d'Italia nel Paese
dove intende stabilirsi per rilasciare la dichiarazione di espatrio. In tale sede dovrà
essere compilato un apposito modello (CONS/01), che verrà poi trasmesso dal
Consolato Generale d'Italia al Comune di ultima residenza in Italia che provvederà alla
cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente e alla contestuale iscrizione in
Aire.
Informazioni
^top
L'iscrizione in Aire comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi
consolari (ad esempio, rilascio documenti - tra cui la carta d'identità - e dichiarazioni
varie, passaporto, assistenza di varia natura, atti notarili e di stato civile), di ottenere
certificati anagrafici e di residenza dal Comune di iscrizione Aire nonché di esercitare il
diritto di voto all'estero, per corrispondenza.
Link esterni
•
•
^top
Ministero degli Affari Esteri - Ambasciate e Consolati
Ministero della Giustizia
Pagina 1 di 1