Cittadini di uno Stato membro dell`Unione Europea residenti in Italia

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Cittadini di uno Stato membro dell`Unione Europea residenti in Italia
Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
Il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione
Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini
dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di
candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale
dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista
elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'Ufficio
Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere
iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime
modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo
esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della
tessera elettorale.
Sono elettori tutti i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti in Italia che
abbiano compiuto il 18esimo anno di età e che godono in Italia e nel loro paese di origine del diritto
di voto.
I cittadini dell’Unione residenti in Italia sono eleggibili alla carica di consigliere comunale e
circoscrizionale.
I cittadini dell’Unione residenti in Italia possono partecipare alle elezioni dei sindaci, del consiglio
comunale e dei consigli circoscrizionali del luogo di residenza.
Coloro che intendono votare devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non
oltre il trentacinquesimo giorno anteriore alla data fissata per la votazione, una domanda di
iscrizione nell'apposita lista aggiunta, istituita presso il comune.
Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la cittadinanza;
b) l'attuale residenza nonchè l’indirizzo nello Stato membro di origine;
c) la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione, semprechè non siano già iscritto;
d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell’Unione
europea per le elezioni comunali.
Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di documento d’identità valido.
Gli elettori iscritti nella lista aggiunta, votano presso il seggio nella cui circoscrizione resiedono.
L'iscrizione nella lista aggiunta rimane valida sino alla richiesta di cancellazione da parte
dell'interessato oppuro sino alla cancellazione d'ufficio.
Entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il sindaco deve avere provveduto alla
consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d’iscrizione nelle liste elettorali. Gli elettori,
nei tre giorni precedenti la elezioni possono personalmente ritirare presso l’Ufficio comunale i
certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.
Le liste elettorali sono sottoposte a due revisioni semestrali. Entro l'11 aprile ed l'11 ottobre di
ciascun anno il sindaco invita i cittadini a prendere visione delle liste elettorali, con manifesto
affisso all'albo comunale e, entro 10 giorni, a ricorrere presso la commissione elettorale
circondariale contro un diniego di iscrizione, erronea iscrizione o omessa cancellazione. Nei 10
giorni successivi all'approvazione definitiva delle liste elettorali, il sindaco notifica le decisioni
della commissione elettorale ai cittadini comunitari che hanno richiesto l'iscrizione nelle liste
aggiunte ed invia, in occasione delle consultazioni, il certificato elettorale. Coloro che sono
cancellati dalle liste, la cui domanda di iscrizione non sia stata accolta o sia stata erroneamente
effettuata possono impugnare la decisioni della commissione elettorale circondariale con semplice
ricorso davanti alla Corte di appello territorialmente competente. Il presidente della Corte fissa con
decreto il giorno in cui avrà luogo l'udienza di discussione della causa, in via d'urgenza. Sotto pena
di nullità, l'interessato deve provvedere a notificare il decreto ed il ricorso alla commissione
elettorale circondariale ed in seguito depositare lo stesso presso la cancelleria della Corte d'appello
competente insieme ai relativi documenti. La sentenza della Corte di appello può essere impugnata
col ricorso in Cassazione.
I cittadini dell’Unione possono presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale
con la possibilità di essere nominati componenti della giunta del comune. È esclusa la candidatura
alle cariche di sindaco e la nomina a vice-sindaco.
Le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori che varia in base alla popolazione del
comune, debbono essere presentate presso la segreteria del comune stesso tra il 29°ed il 30° giorno
antencedente alle elezioni. Ciascun candidato cittadino di altro Stato dell’Unione Europea deve
presentare all’atto di deposito della propria candidatura, una dichiarazione che indichi:il nome ed il
cognome, la cittadinanza e l’attuale residenza in Italia e l’indirizzo nello Stato membro di origine.
Debbono essere allegati a tale dichiarazione: un certificato, rilasciato dall'autorità competente dello
Stato di origine attestante il godimento dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto
da tale diritto; qualora non siano ancora stati iscritti, un’attestato del comune circa l’avvenuta
presentazione della domande del candidato di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte entro i termini
prescritti.
Come tutti i candidati italiani, i cittadini comunitari sono tenuti a presentare una dichiarazione
autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione del candidato di non essere
in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n° 55.
La Commissione elettorale circondariale procede, immediatamente dopo la presentazione delle liste,
all’esame di legittimità delle medesime ed informa l'interessato della decisione relativa
all'ammissibilità della candidatura. In caso di ricusazione della candidatura, l'interessato beneficia
della stessa tutela accordata ai candidati italiani. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti,
chiunque ne abbia interesse, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale avverso le
decisioni della Commissione Elettorale Circondariale.