Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto
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Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto
Rassegna di giurisprudenza processuale societario ٭ sul nuovo diritto a cura di Paolo Flavio Mondini Assegnista di ricerca di Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano INDICE SOMMARIO 1. Le questioni di legittimità costituzionale………………………………………………………………..... p. 1 2. L’ambito di applicazione del nuovo rito societario. La conversione del rito…………………………….. p. 4 3. Il procedimento societario in genere. Il rito ordinario: termini, forme degli atti, notifiche…………….… p. 8 4. L’istanza e il decreto di fissazione d’udienza…………………………………………………………….. p. 14 5. Il procedimento sommario di cognizione…………………………………………………………………. p. 20 6. Il procedimento cautelare e l’istanza di sospensione ex art. 2378. Il giudizio abbreviato………............... p. 23 7. Il procedimento in camera di consiglio…………………………………………………………………… p. 25 8. La clausola compromissoria e l’arbitrato…………………………………………………………………. p. 27 1. Le questioni di legittimità costituzionale Trib. Agrigento (ord.), 3-17 giugno 2004, in Giur. merito, 2005, 100, e in Società, 2005, 509, che solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, d.lgs. 5/2003 nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente solo in base al luogo della sede legale della società e non in base a quello della sede effettiva * Desidero ringraziare per la cortese collaborazione alla precedente edizione di questa rassegna la dott.ssa Costanza Russo, dottoranda di ricerca in “Economics, Markets, Institutions” presso l’Institute for Advanced Studies di Lucca. Si avverte che la sintetica descrizione dell’oggetto, che compare per ciascun provvedimento accanto alla indicazione dell’autorità giudicante, della data e del luogo di pubblicazione, ha mero carattere informativo e non vuole affatto costituire una massima della questione di diritto ivi considerata. Tra riquadri sono segnalati i provvedimenti che sono stati aggiunti rispetto alla precedente edizione di questa rassegna. Sono gradite le segnalazioni di nuove pronunce al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] Copyright © 2009 Associazione Disiano Preite. Tutti i diritti riservati. Aggiornamento: dicembre 2009 2 Trib. Tivoli (ord.), 23 giugno 2004, in Giur. merito, 2004, 2475, che ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (per eccesso di delega) dell’art. 24, commi 27, d.lgs. 5/2003 in materia di giudizio abbreviato Trib. Lamezia Terme (ord.), 30 giugno 2004, in Giur. it., 2005, I, 2, 569, e Corr. giur., 2006, 91, il quale solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 d.lgs. 5/2003 nella parte in cui prevede preclusioni assertorie e istruttorie a seguito della notificazione dell’istanza di fissazione d’udienza, anche quando sia pendente il termine per il deposito a cura di parte attrice della memoria di replica di cui all’art. 6 Trib. Torino (ord.), 1° ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 87, in Società, 2005, 399, che ritiene non manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale della disciplina del procedimento societario nel caso di giudizio pendente con pluralità di parti Trib. Brescia (ord.), 18 ottobre/4 novembre 2004, in Società, 2005, 85, che ritiene non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale per eccesso di delega (nonché per violazione degli artt. 97 e 111 l. cost) degli artt. 2-17, d.lgs. 5/2003, relativi al procedimento di primo grado davanti al tribunale Trib. Napoli (ord.), 4 maggio 2005, in Società, 2005, 911 (solo massima): non è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale per eccesso di delega degli artt. 2-17, d.lgs. 5/2003, relativi al procedimento di primo grado davanti al tribunale Corte Cost. 10 maggio 2005, n. 194: non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 5/2003 «nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente solo in base al luogo in cui la società ha la sede legale, anziché secondo le regole generali» Trib. Monza, 4 luglio 2005, in Giur. merito, 2007, 2321: non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, co. 7, e 7 d.lgs. 5/03, in relazione all’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che in caso di mutamento del rito siano comunque applicabili i termini di cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. 5/2003 Trib. Alba (ord.), 7 dicembre 2005, in www.judicium.it: è rilevante e non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, lett. c), in relazione agli artt. 3, 24, 76, 111 Cost., nella misura in cui gli effetti preclusivi determinati dalla presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza da parte del convenuto violano il principio del contraddittorio e il diritto dell’attore di esercitare il suo diritto di difesa con riguardo alle affermazioni proposte da controparte nella comparsa di risposta Trib. Napoli (ord.), 12 aprile 2006, in www.associazionepreite.it è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1°, c.p.i. nella parte in cui dispone l’applicazione del rito societario alle controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale Trib. Napoli (ord.), 19 aprile 2006, in Società, 2006, 1538: non è fondata l’eccezione di legittimità costituzionale per eccesso di delega degli artt. 2-17, d. lgs. 5/2003, avendo il legislatore ordinario dato implicita ratifica all’operato del legislatore delegato, mettendo a disposizione delle parti tale rito con l’art. 70-ter disp. att. c.p.c. Corte cost. (ord.), 26 maggio 2006, n. 209: sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 76 cost. e agli artt. 2-17 d.lgs. 5/2003 per la mancanza di adeguata motivazione delle ordinanze di remissione Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 3 Trib. Trento (ord.), 27 ottobre 2006, in Società, 2007, 1523: è manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in relazione al principio di uguaglianza, dell’art. 23, comma 5, d.lgs. 5/2003, nella parte in cui prevede per la proposizione del reclamo nei procedimenti cautelari societari un termine più breve rispetto a quello applicabile ai restanti procedimenti cautelari; né può considerarsi lesivo del diritto di difesa ex art. 24 cost. il termine di dieci giorni previto per il primo Cort cost. (ord.), 7 novembre 2006, n. 360: sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 76 cost. e agli artt. 2-17 d.lgs. 5/2003 per difetto di motivazione delle ordinanze di remissione Corte Cost. (ord.), 14 dicembre 2006, n. 415: è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, co. 1 e 2, D. Lgs. 5/03, per carenza di motivazione delle ordinanze di remissione Corte Cost. (ord.), 19 dicembre 2006, n. 435: è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, co. 1 e 2, D. Lgs. 5/03, per carenza di motivazione dell’ordinanza di remissione Corte Cost., 7-23 febbraio 2007, n. 54: non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, d.lgs. 5/2003, sollevata con riferimento agli artt. 76 e 77 cost., non avendo il legislatore previsto con il c.d. giudizio abbreviato un tipo autonomo di procedimento, quanto piuttosto una modalità di svolgimento del giudizio di merito Corte Cost. (ord.), 9 marzo 2007, n. 70: è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione delle ordinanze di remissione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 l. 366/2001 e per derivazione degli artt. 2-17 d. lgs. 5/2003 sollevata con riferimento all’art. 76 cost. Corte cost., 17 maggio 2007, n. 170: è costituzionalmente illegittimo l’art. 134 c.p.i. nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari davanti alle sezioni specializzate di proprietà industriale si applicano le disposizioni del d.lgs. 5/2003 Corte Cost., 11 luglio 2007, n. 321: è costituzionalmente illegittimo l’art. 8, co. 2, lett. a), d. Lgs. 5/03, nella parte in cui non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorge l’esigenza dell’esercizio del diritto di replica da parte dell’attore; è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, co.2, lett. c) d. Lgs. 5/03 in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 Cost. Corte Cost., 12 ottobre 2007, n. 340, che dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 13, co. 2, d.lgs. 5/2003, in riferimento agli artt. 76 Cost., nella parte in cui considera come non contestati i fatti affermati dall’attore nel caso di tardiva costituzione del convenuto Trib. Milano (ord.), 22 gennaio 2008, in www.ilcaso.it: non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, d. lgs. 5/2003 nella parte in cui prevede l’estinzione del processo e non la cancellazione della causa dal ruolo per «la mancata notifica dell’istanza di fissazione d’udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’art. 7, comma 3» Corte Cost. (ord.), 8 febbraio 2008, nn. 21, 22 e 23: è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 12 l. 366/2001 e per derivazione degli artt. 2-17 del d.lgs 5/2003 Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it 4 Aggiornamento: dicembre 2009 Corte Cost., 28 marzo 2008, n. 71: è costituzionalmente illegittimo in riferimento all’art. 76 cost. l’art. 1, comma 1, d.lgs. 5/2003 limitatamente alle parole «incluse quelle connesse a norma degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile» Corte Cost. (ord.), 13 giugno 2008, nn. 207 e 208: è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 12 l. 366/2001 e per derivazione degli artt. 2-17 del d.lgs 5/2003 Corte Cost, 20 giugno 2008, n. 221: è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, d.lgs. 5/2003 nella parte in cui stabilisce che la mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per legge determina l’estinzione del processo anziché l’effetto della cancellazione della causa dal ruolo Corte Cost. (ord.), 30 luglio 2008, n. 313: è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 12 l. 366/2001 e per derivazione degli artt. 2-17 del d.lgs 5/2003 2. L’ambito di applicazione del nuovo rito societario. La conversione del rito Trib. Napoli (ord.), 23 febbraio 2004, in Società, 2005, 244, per il quale, quando una causa sia erroneamente instaurata nelle forme del rito ordinario, il giudice istruttore può disporre il mutamento di rito solo a seguito della prima udienza di comparizione Trib. L’Aquila (ord.), 16 aprile 2004, in Giur. merito, 2004, 1690, e in Società, 2005, 103: l’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ai rapporti di cui all’art. 1 d.lgs. 5/2003, anche emesso in data precedente al 1° gennaio 2004, deve essere introdotto con la notificazione dell’atto di citazione nelle forme del rito societario; l’eventuale designazione del giudice istruttore ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c. da parte del presidente del tribunale deve intendersi anche come designazione dello stesso quale magistrato che, disposto il mutamento del rito, provveda su eventuali istanze ex artt. 649 e 649 c.p.c. avanzate dalle parti Trib. Roma (ord.), 1° giugno 2004, in Giur. merito, 2004, 2243: il rito societario è applicabile anche quando la materia societaria costituisca solo uno degli accertamenti devoluti alla cognizione del giudice Trib. Roma, 14 luglio 2004, in Giur. merito, 2004, 2243, che afferma la competenza del tribunale in composizione collegiale anche per le domande cautelari proposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 41 d.lgs. 5/2003 nell’ambito di un procedimento pendente alla data del 1° gennaio 2004 Trib. Vicenza (ord.), 2 agosto 2004, in Società, 2005, 231: l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta secondo il rito societario, quando ha ad oggetto principale o accessorio una controversia nelle materie indicate all’art. 1, comma 1, d.lgs. 5/2003 Trib. Bari (ord.), 24 settembre 2004, in Foro it., 2005, 1633: ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. f), d.lgs. 5/2003, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo processo societario le sole controversie relative al credito per le opere pubbliche di cui all’art. 42 t.u.b., non le controversie aventi genericamente a oggetto crediti dell’appaltatore nei confronti dell’appaltante Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 5 Tribunale L’Aquila (decr.), 2 ottobre 2004, in www.judicium.it, che afferma l’applicazione del novo rito societario anche nel caso in cui la controversia oggetto di esame sia regolata dalla normativa sostanziale previgente Trib. Verona, 7 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 594: l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta secondo il rito societario, quando ha ad oggetto principale o accessorio una controversia nelle materie indicate all’art. 1, comma 1, d.lgs. 5/2003 Trib. Trento, 11 ottobre 2004, in www.ilcaso.it: nel caso di conversione del rito ordinario in societario l’attore può riassumere il processo, solo notificando memoria di replica, non essendo a tal fine sufficiente la notifica dell’istanza di fissazione di udienza Trib. Bari (ord.), 2 febbraio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso di conversione da rito ordinario a societario il processo può essere riassunto anche a mezzo di notificazione di istanza di fissazione di udienza Trib. Trento (decr.), 7 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: il processo erroneamente instaurato nelle forme ordinarie, per il quale il G.I. abbia emesso ordinanza di mutamento del rito e di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.lgs. 5/2003, può essere proseguito dall’attore con la semplice notifica della memoria di replica, senza obbligo di nuova costituzione Tribunale Catania (ord.), 18 febbraio 2005, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it, che esclude l’applicazione del rito societario all’azione promossa dall’amministratore di una s.r.l. e volta a ottenere il risarcimento del danno patito per la revoca dall’incarico senza giusta causa Trib. L’Aquila (ord.), 21 febbraio 2005, in Società, 2006, 360: si applica il rito societario anche nell’ipotesi in cui l’attore deduca l’inesistenza e non solo la nullità di un contratto di investimento con un istituto di credito Trib. Bologna (ord.), 22 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: l’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 5/2003, deve essere interpretato nel senso che il rito societario si applica alle sole controversie inerenti a contrasti circa la titolarità di partecipazioni sociali e/o l’esercizio dei diritti connessi alla qualità di socio (nella specie il giudice esclude l’applicazione del rito societario per una controversia avente ad oggetto il patto di non concorrenza stipulato in sede di cessione di quote di s.r.l.) Trib. Ivrea (ord.), 11 marzo 2005, in www.adusbef.veneto.it e in www.ilcaso.it: la conversione del rito societario in ordinario in un momento successivo all’istanza di fissazione di udienza esclude la possibilità per le parti di formulare nuove istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti Trib. Verona (ord.), 21 marzo 2005, in www.associazionepreite.it : l’art. 1 d.lgs. 5/2003 consente la trattazione congiunta di cause sottoposte al rito societario e di cause sottoposte al rito ordinario solo in ipotesi di connessione oggettiva Trib. Milano (ord.), 14 aprile 2005, in www.judicium.it : quando dispone il mutamento dal rito ordinario a quello societario, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo solo per il caso di provvedimento emesso prima dell’udienza Trib. Milano (ord.), 21 aprile 2005, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it: quando dispone il mutamento dal rito ordinario a quello societario, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo solo per il caso di provvedimento emesso prima dell’udienza Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 6 Trib. Milano (ord.), 23 aprile 2005, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it : una causa per la quale il giudice abbia disposto il mutamento dal rito ordinario a quello societario e la cancellazione dal ruolo può essere riassunta dall’attore mediante notifica (anche a mezzo fax) della memoria di replica Trib. L'Aquila (ord.), 27 aprile 2005, in Giur. merito, 2007, 1028: nel caso di mutamento di rito l'applicazione analogica dell'art. 307 c.p.c. co. 1, porta a ritenere che la mancata riassunzione della causa con memoria di replica ex art. 6 d.lgs. 5/03 entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di mutamento, determina l'estinzione del processo. Non vi può essere applicazione analogica dell'art. 307 c.p.c. in caso di riassunzione, sia pur tardiva, della causa secondo il nuovo rito societario con la notifica della memoria di replica, in quanto questa rappresenta presupposto idoneo a configurare il mutamento del rito Trib. Lucca (ord.), 24 giugno 2005, in www.ilcaso.it: il rito societario si applica anche alle controversie relative alla liquidazione della quota sociale Trib. L’Aquila (ord.), 1° luglio 2005, in www.associazionepreite.it: l’erronea individuazione del rito da parte dell’opponente ingiunto non determina l’improcedibilità dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. che tale parte abbia chiesto nelle forme proprie del rito (societario) con cui il processo è stato erroneamente iniziato Trib. Alba (ord.), 6 luglio 2005, in www.judicium.it: quando vi sia connessione ai sensi del c.p.c. è possibile la riunione tra procedimenti iniziati prima del 31 dicembre 2003 con il rito ordinario e procedimenti iniziati dopo il 1° gennaio 2004 con il rito societario con applicazione e prevalenza di quest’ultimo Trib. Firenze (ord.), 14 luglio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la citazione in opposizione, ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per la riassunzione dopo la conversione del rito Trib. S.Maria Capua Vetere (ord.), 19 luglio 2005, in Società, 2006, 905: in caso di conversione del rito da ordinario a societario la memoria di riassunzione deve essere notificata anche a parte dichiarata contumace nella precedente fase Trib. Milano, 4 novembre 2005, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 63: qualora il giudice disponga la conversione dal rito ordinario a societario, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, l’attore non è tenuto a notificare memoria ex art. 6, ma può legittimamente notificare istanza di fissazione di udienza (senza incorrere nell’estinzione del processo) Trib. Mantova (ord.), 16 novembre 2005, in www.ilcaso.it: le controversie aventi ad oggetto la validità della sottoscrizione di prodotti assicurativi, benchè collegati al valore di fondi e comportanti rischi finanziari, non rientrano nell’ambito di applicazione del rito societario Trib. Mantova (ord.), 17 novembre 2005, in www.ilcaso.it: le controversie aventi ad oggetto le vicende che investono i rapporti consortili con riguardo a consorzi non costituiti in forma societaria non rientrano nell’ambito di applicazione del rito societario Trib. Biella, 25 novembre 2005, in Società, 2006, 1429: deve applicarsi il rito societario anche alla opposizione alla dichiarazione di fallimento, se rispetto a tale controversia risulti pregiudiziale la soluzione di una questione assoggetta a tale rito (nella specie la cessione delle quote di una società di persone) Trib. Bari, 28 novembre 2005, in Società, 2007, 223: il rito societario si applica ai sensi dell’art. 1, lett. b), anche alle controversie inerenti la costituzione di pegno su quote Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 7 Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), 13 dicembre 2005, in Società, 2006, 1033: in caso di conversione del rito da ordinario a societario la memoria di riassunzione deve essere notificata anche a parte rimasta contumace nella precedente fase Trib. Nocera Inferiore (ord.), 17 marzo 2006, in www.associazionepreite.it: non rientra nell’ambito di applicazione del rito societario, ma spetta alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione nelle forme del rito ordinario il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo Trib. Viterbo (ord.), 30 marzo 2006, in www.ilcaso.it: rientrano nell’ambito di applicazione del rito societario le controversie realtive alla restituzione di somme corrisposte quali conferimenti in vista della costituzione di una società, non rilevando la circostanza che la società non si sia successivamente costituita Trib. L’Aquila, 14 aprile 2006, in Giur. it., 2007, 958: rientrano nell’ambito di applicazione del rito societario e non di quello del lavoro le controversie in tema di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, poiché nessun vincolo di subordinazione è ravvisabile tra i componenti del cda e la società; si applica il rito societario anche nei procedimenti in cui solo le domande riconvenzionali proposte dal convenuto e non le domande attoree rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 5/2003 Trib. Udine (ord.), 30 maggio 2006, in www.associazionepreite.it: rientrano nell’ambito di applicazione del rito societario e non di quello del lavoro le controversie in tema di remunerazione dell’amministratore unico, poiché la qualifica di amministratore unico non è compatibile con una posizione di subordinazione, né di parasubordinazione Trib. Palermo (ord.), 21 luglio 2006, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la notifica della comparsa di risposta, ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per la riassunzione dopo la conversione del rito Trib. St. Angelo dei Lombardi, 7 novembre 2006, in Giur. merito, 2007, 1979: in caso di conversione del rito da ordinario a societario, l’attore può avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, co. 2, d. Lgs. 5/03, solo se il convenuto abbia notificato memoria difensiva ai sensi del co. 1. In caso contrario l’attore potrà solo promuovere istanza di fissazione dell’udienza nel rispetto dei termini di legge. Cass. Civ., 9 novembre 2006, n. 23891, in Giust. civ., 2007, 69: è improponibile il regolamento di competenza contro l’ordinanza con la quale il giudice ordini il mutamento del rito, da ordinario in societario, e ordini la cancellazione della causa dal ruolo, trattandosi solo di una questione attinente alla ripartizione degli affari interni all’ufficio e non di riparto di competenze. Trib. Roma, sez. lav., 14 giugno 2007, in Giur. Merito, 2008, 1346: sono soggette al rito societario le controversie in materia di rapporti tra amministratori e società, e quindi di compensi degli amministratori Trib. Torino (ord.), 4 luglio 2007, in Giur. merito, 2008, 1057: nel caso di conversione del rito da ordinario a societario il convenuto ha facoltà di notificare l’istanza di fissazione d’udienza, con ciò provvedendo alla riassunzione del processo, anche quando l’attore abbia omesso di notificare la memoria di replica ex art. 6; Trib. Venezia (ord.), 21 agosto-13 settembre 2007, in www.ilcaso.it: la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 134 c.p.i. non rimette in termini le parti sulle questioni per le quali siano già maturate preclusioni o decadenze (nella specie erano maturate preclusioni per la deduzione delle questioni di fatto e di diritto e per l’offerta delle richieste istruttorie) Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 8 Trib. Catania (ord.), 5 marzo 2008, in Società, 2009, 1544: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria la dimidiazione, che concerne tutti i termini processuali, non opera automaticamente, ma è rimessa alla scelta facoltativa ascritta all’opponente Trib. Aqui Terme (ord.), 2 aprile 2008, in Giur. merito, 2009, 422: non è soggetta al rito societario la domanda ex art. 119 d.lgs. 385/93 volta ad ottenere la consegna di documentazione bancaria Trib. Salerno (ord.), 26 settembre 2008, in Corr. merito, 2009, 258: rientrano nell’ambito di applicazione del rito societario le controversie inerenti i contratti di Interest Rate Swap, in quanto materia di intermediazione mobiliare Trib. Milano, 8 gennaio 2009, in Giur. it., 2009, 902: sono soggette al rito societario le controversie in materia di rapporti tra fiduciante e fiduciario di una quota di s.r.l. per la pretesa violazione dei doveri di quest’ultimo 3. Il procedimento societario in genere. Il rito ordinario: termini, forme degli atti, notifiche. Trib. Sulmona (ord.), 24 marzo 2004, in Società, 2004, 1558, in Giur. merito, 2004, 1953: il giudice, se la domanda cautelare in corso di causa e quella di merito non richiedono l’espletamento di attività istruttoria, può disporre d’ufficio la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito abbreviato Trib. L’Aquila (ord.), 2 luglio 2004, in Società, 2005, 241: il procedimento volto ad ottenere pronuncia giudiziale di esclusione di un socio di società di persone deve essere introdotto nelle forme del processo ordinario societario e, pertanto, la domanda deve essere proposta con atto di citazione e non con ricorso Trib. Roma (ord.), 28 settembre 2004, in www.judicium.it, che afferma la facoltà del Collegio di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario con contestuale revoca dell’ordinanza del giudice designato, che aveva invece ritenuto la causa matura per la decisione ai sensi dell’art. 24 d. lgs. 5/2003 Trib. Bergamo (ord.), 8 ottobre 2004, in Società, 2005, 645: l’opposizione proposta dai creditori in caso di riduzione di capitale di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2482, comma 2, introduce un giudizio di cognizione, da promuoversi, a pena di inammissibilità, con atto di citazione Trib. Monza (ord.), 4 novembre 2004, in Diritto internet, 2005, 252: ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 5/2003 i legali delle parti possono eseguire notificazioni e comunicazioni a mezzo fax e posta elettronica solo se effettuate nel rispetto delle formalità previste dalla vigente normativa Trib. Siracusa, 18 novembre 2004, in Società, 2005, 1303: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo tutti i termini processuali, ai sensi dell’art. 2, comma 3°, d.lgs.5/2003, devono intendersi ridotti a metà, ivi incluso il termine per la costituzione dell’opponente (pari, quindi, a cinque giorni dalla notificazione della citazione) Trib. Ivrea (ord.), 18 novembre - 1 dicembre 2004, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it, che nega al giudice, in caso di nullità dell’atto di citazione per difetto dell’editio actionis, il potere di ordinare l’integrazione dell’atto nullo Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 9 Trib. Monza (ord.), 30 dicembre 2004, in Società, 2006, 115: la notifica degli atti processuali può avvenire a mezzo fax o posta elettronica solo a condizione che siano rispettate le disposizioni concernenti la sottoscrizione e trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi Trib. Milano (ord.), 4 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: l’omesso deposito della memoria di replica dell’attore comporta che il giudice non possa tenere conto delle eventuali modificazioni e integrazioni della domanda in essa contenute, anche se esse possano essere desunte dalla successiva replica del convenuto Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in www.judicium.it : deve ritenersi tempestivamente sollevata l’eccezione proposta dal convenuto in un atto successivo alla comparsa di risposta, purchè anteriormente alla notificazione dell’istanza di fissazione di udienza Trib. Trento (decr.), 7 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: la nullità delle notifiche effettuate via fax senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario è in ogni caso sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo di tali attività Trib. L’Aquila (decr.), 25-30 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 2330, e in Società, 2006, 113: la nullità delle notifiche effettuate via fax o posta elettronica direttamente dagli avvocati delle parti senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario è sanata dalla mancanza di eccezione di parte, che deve essere formulata nel primo atto successivo alla notificazione; dopo la comparsa di costituzione del convenuto l’attore con la memoria di replica può soltanto esercitare un limitato ius poenitendi modificatorio delle conclusioni già assunte e formulare nuove domande o eccezione e nuove richieste istruttorie soltanto in sede di stretto esercizio del diritto di contraddire alle difese del convenuto, restando preclusa ogni altra attività difensiva Trib. L’Aquila (decr.), 25 marzo 2005, in www.ilcaso.it: nel processo con pluralità di parti il convenuto non deve necessariamente notificare i propri atti anche agli altri convenuti Trib. L'Aquila (ord.), 27 aprile 2005, in Giur. merito, 2007, 1028: l'eccezione di estinzione della causa per mancato rispetto del termine di riassunzione con memoria ex art. 6 d. lgs 5/03 deve essere eccepita, per il convenuto, con la seconda memoria difensiva ex art. 7, d.lgs. 5/03 ovvero con la notifica dell'istanza di fissazione d'udienza, non con comparsa di risposta. Nel caso di notifica tardiva di tale memoria, l'estinzione è dichiarata ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 co.5 e 13 co. 4, d. lgs. 5/03, a differenza di quella disciplinata dall'art. 8 co. 4 stesso decreto che è rilevabile d'ufficio Trib. Roma, 23 maggio 2005, in Società, 2006, 112: è nulla la notifica della memoria di replica inviata a mezzo posta elettronica senza il rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi; sono inammissibili le domande nuove proposte dall’attore per la prima volta nella memoria di replica ex art. 6, d. lgs. 5/2003 Trib. Firenze (ord.), 14 luglio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la citazione in opposizione, ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per la riassunzione dopo la conversione del rito Trib. Bari (ord.), 2 giugno 2005, in Giur. it., 2005, 2330, in Foro it., 2006, 1552, in Società, 2006, 110: la notificazione degli atti processuali può essere effettuata a mezzo di fax o posta elettronica, a pena di inesistenza (per amncanza di corrispondenza al tipo legale) solo qualora il procuratore destinatario dell’atto notificando abbia precedentemente dichiarato di volersi avvalere di uno di quegli strumenti di comunicazione; in caso di mutamento dal rito ordinario a Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 10 quello societario l’omissione della memoria di replica da parte dell’attore non determina l’estinzione del processo Trib. Terni (ord.), 1 agosto 2005, in www.diritto.it: la dizione di "nuovi documenti" di cui all’art. 6, d.lgs. 5/03, ricomprende sia i documenti necessitati dalla costituzione del convenuto, sia tutti quelli necessari alla modifica e/o precisazione delle domande. La preclusione documentale nel rito societario è quindi spostata alla memoria di replica dell'attore (art. 6 D. Lgs. 5/2003), e non anticipata all'atto di citazione. Trib. Milano (ord.), 21 settembre 2005, in www.judicium.it: l’istanza di fissazione di udienza deve essere notificato a tutte le parti, anche se precedentemente dichiarate contumaci; la mancanza determina l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 4°, d.lgs. 5/2003 Trib. Mantova (ord.), 27 ottobre 2005, in Società, 2006, 1290: la notifica degli atti processuali a mezzo fax, avvenuta in violazione delle disposizioni normative e regolamentari, deve ritenersi nulla e non inesistente, sicchè il vizio può essere sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Trib. Ivrea (ord.), 8 novembre 2005, in www.ilcaso.it: la sospensione dei termini per il periodo feriale trova applicazione anche per il rito societario Trib. Brescia (ord.), 6 dicembre 2005, in Società, 2006, 1289: la notifica degli atti processuali effettuata dalla parte a mezzo fax, in violazione delle disposizioni normative e regolamentari, deve ritenersi inesistente, in quanto proveniente da soggetto non legittimato a procedere alla notifica degli atti processuali Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), 13 dicembre 2005, in Società, 2006, 1033: nell’ipotesi di cause scindibili, il giudice dispone la separazione qualora si verifichi un’ipotesi istintiva nei confronti di una sola delle parti (mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei termini di legge) Trib. Milano, 14 dicembre 2005, in Società, 2007, 105: la notifica a mezzo fax effettuata all’indirizzo indicato negli atti processuali non presuppone il rispetto delle forme generali per le notifiche a mezzo fax, né l’intervento dell’ufficiale giudiziario Trib. Milano, 8 febbraio 2006, in www.associazionepreite.it: la notifica a mezzo fax effettuata direttamente dal difensore e non dall’ufficiale giudiziario deve ritenersi nulla e non inesistente, sicchè il vizio può essere sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Trib. Tivoli, 13 febbraio 2006, in Giur. merito, 2007, 1041: quando l'attore decide di non replicare ad uno scritto processuale del convenuto, alla scadenza dei 20 giorni dalla notifica dell'atto di controparte, inizia a decorrere l'ulteriore termine di 20 giorni entro il quale il convenuto può notificare l'istanza di fissazione dell'udienza. In assenza di tale richiesta il processo si estingue. Trib. L’Aquila (ord.), 22 febbraio 2006, in Giur. merito, 2007, 382: è valida la notificazione effettuata a mezzo fax se la parte dichiara di voler ricevere ad un numero di fax specificamente indicato, la notificazione degli atti processuali, pur in mancanza del rispetto della disciplina normativa di cui all’art. 17, co. 2, d. Lgs.5/2003; in caso di incertezza assoluta sulla data della notificazione laddove nessuna delle parti abbia tempestivamente dedotto alcunchè e/o abbia a sua volta posto in essere l’atto processuale immediatamente successivo, non potrà essere dichiarata la nullità della notificazione con ogni conseguenza di legge Trib. L’Aquila (ord.), 22 febbraio 2006, in Foro it., 2006, 1552: la notifica a mezzo fax effettuata direttamente dai difensori in mancanza del rispetto della normativa di cui all’art. 17, comma 2°, d.lgs. 5/2003, deve ritenersi nulla e non inesistente, sicchè il vizio deve ritenersi Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 11 sanato se risulta dal comportamento processuale delle parti che l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato Trib. Milano (ord.), 1 marzo 2006, in www.ilcaso.it: la notificazione della comparsa di risposta effettuata mediante semplice trasmissione del file in formato pdf a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato dal procuratore avversario, dunque senza il rispetto della disciplina in materia di documento informatico, firma elettronica e posta certificata, deve ritenersi affetta da nullità e non da inesistenza, restando, tuttavia, non operante la sanatoria prevista dell’art. 156, comma 3, c.p.c. qualora controparte abbia tempestivamente contestato la ricezione dell’atto; nell’ipotesi di mancata notifica della comparsa di risposta ex art. 13 il giudizio di concludenza dei fatti costitutivi allegati dall’attore involge le circostanze fattuali e non la domanda nel suo complesso, restando quindi compito del giudice valutare eventuali eccezioni rilevabili d’ufficio ed emergenti dagli atti, come anche la congruenza dei fatti rispetto alle richieste Trib. Milano, 15 marzo 2006, in NGCC, 2007, 337: la nullità delle notifiche di atti effettuate a mezzo fax e senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, deve ritenersi sanata (in virtù del principio conservativo di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c.) in caso di mancata contestazione da parte del destinatario circa la ricezione dell’atto Trib. Mantova (ord.), 15 marzo 2006, in www.ilcaso.it: il disconoscimento di documenti prodotti dal convenuto nella comparsa di risposta deve avvenire con la memoria di replica dell’attore ex art. 6 e deve ritenersi invece inammissibile se proposto nell’istanza di fissazione di udienza Trib. Biella, 22 marzo 2006, in Giur. merito, 2007, 1692: la nullità della notificazione a mezzo fax o posta elettronica dovuta al mancato intervento dell’ufficiale giudiziario o al mancato rispetto delle norme regolamentari è sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. nel caso in cui chi sarebbe potenzialmente interessato a farla valere non lo faccia rilevare Trib. Bari, 23 marzo 2006, in Corr. merito, 2006, 841: si considerano come non contestati i fatti dedotti dall’attore in caso di contumacia ovvero tardiva notifica della comparsa di risposta del convenuto. Trib. Roma (decr.), 11 aprile 2006, in Giur. merito, 2007, 2915: la notifica telematica di un atto relativo a processo societario effettuata senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve ritenersi affetta da vizio di nullità sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c. nel caso in cui non sia leso il diritto di difesa della controparte Trib. Torino (ord.), 18 aprile 2006, in Giur. merito, 2007, 1691: è valida la notificazione a mezzo fax e posta elettronica della comparsa di risposta se la posta elettronica è certificata e vi è attestazione di conformità al numero di fax indicato dall’attore Trib. Foggia, 21 aprile 2006, in www.ilcaso.it: la notifica a mezzo fax effettuata senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve ritenersi nulla e non inesistente, sicchè il vizio deve ritenersi sanato se risulta dal comportamento processuale delle parti che l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato Trib. Tolmezzo, 2 maggio 2006, in Giur. it., 2007, 1220: la notifica a mezzo fax effettuata senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario e senza rispettare la normativa speciale per la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici è da considerarsi inesistente, nulla rilevando in contrario la ricevuta spontaneamente rilasciata da controparte a conferma dell’avvenuto ricevimento Trib. Napoli (ord.), 8 maggio 2006, in Società, 2008, 361: la notifica a mezzo fax effettuata senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario e senza il rispetto della disciplina prevista dalla legge Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 12 183/1993 deve ritenersi nulla e non inesistente, sicchè il vizio deve ritenersi sanato se risulta che l’atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato Trib. Trani, 10 maggio 2006, in NGCC, 2007, 462: la notifica a mezzo fax effettuata senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve ritenersi nulla e non inesistente Trib. Modena (decr.), 30 giugno 2006, in www.ilcaso.it: nel rito societario deve ritenersi legittima la notifica degli atti effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore al numero indicato nell’atto introduttivo di controparte Trib. Palermo (ord.), 21 luglio 2006, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la notifica della comparsa di risposta, ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per la riassunzione dopo la conversione del rito Trib. Bologna (decr.), 25 luglio 2006, in www.ilcaso.it: la notifica effettuata a mezzo fax degli atti processuali tra difensori senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve ritenersi nulla e non inesistente, sicchè il vizio deve ritenersi sanato se risulta dal comportamento processuale delle parti che l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato Trib. Torino, 29 settembre 2006, in Giur. merito, 2007, 1392: è da considerarsi inesistente la notificazione a mezzo fax quando vi sia assoluta incerezza sull’identità di colui che avrebbe provveduto alla notifica e sull’atto asseritamente notificato Trib. Napoli, 12 ottobre 2006, in Corr. giur., 2008, 412: la proroga del termine fino al sessantesimo giorno successivo all’iscrizione a ruolo in caso di pluralità di convenuti prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs 5/03, deve intendersi riferita al solo termine legale e non all’eventuale maggiore termine fissato arbitrariamente dall’attore Trib. Torino, 13 ottobre 2006, in Giur. merito, 2007, 1394: ai fini della validità delle notificazioni effettuate per via telematica o a mezzo fax non è sufficiente la produzione del rapporto di trasmissione del fax, nè è equiparabile alla notificazione a mezzo posta quella effettuata tramite posta elettronica non certificata. Trib. Bologna (ord.), 7 novembre 2006, in www.filodiritto.it: nel rito societario le notifiche effettuate direttamente dal difensore a mezzo fax o posta elettronica senza il rispetto della normativa regolamentare speciale devono ritenersi radicalmente inesistenti, e dunque non suscettibili di sanatoria ex art. 156 c.p.c. o convalida per acquiescenza Trib. Palermo (ord.), 10 novembre 2006, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la notifica della comparsa di risposta, ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per la memoria di replica dell’attore ex art. 6 Trib. Mantova (ord.), 24 novembre 2006, in www.ilcaso.it: la sospensione feriale dei termini si applica anche al processo societario Trib. Monza, 12 dicembre 2006, in www.ilcaso.it: la nullità delle notifiche di atti effettuate a mezzo fax e senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, deve ritenersi sanata, in virtù del principio conservativo di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c., in caso di mancata contestazione da parte del destinatario circa la ricezione dell’atto o circa la difformità dall’originale App. Trento, 27 dicembre 2006, in Società, 2008, 470: il giudizio di secondo grado in materia societaria si svolge secondo le norme del processo ordinario, salve le indicazioni contenute nell’art. 20 in ordine alla specificità dei motivi di appello Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 13 Trib. Mantova, 31 gennaio 2007, in www.ilcaso.it: nell’ambito del procedimento incidentale ex art. 14 l’esame da parte del Giudice relatore deve essere limitato alla sola ritualità e tempestività dell’intervento del terzo, mentre la verifica della sussistenza degli altri presupposti processuali è deferita al vaglio del tribunale in composizione collegiale Trib. Pavia, 20 febbraio 2007, in www.ilcaso.it: la nullità delle notifiche di atti effettuate a mezzo fax e senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, deve ritenersi sanata, in virtù del principio conservativo di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c., in caso di mancata contestazione da parte del destinatario circa la ricezione dell’atto o circa la difformità dall’originale; la disposizione di cui all’art. 184-bis per la rimessione in termini deve ritnersi applicabile anche al processo societario fino all’udienza di discussione davanti al collegio ex art. 16, comma 5 Trib. Milano (decr.), 19 marzo 2007, in Corr. giur., 2007, 1437: la memoria di replica di cui all’art. 6 d.lgs. 5/2003, che l’attore abbia regolarmente e tempestivamente notificato al convenuto, ma abbia omesso di depositare in cancelleria può essere successivamente depositata nel termine fissato dal giudice nel decreto di fissazione di udienza, senza che da tale inadempimento derivi per l’attore alcuna conseguenza procedimentale o altra preclusione Trib. Mantova (ord.), 4 maggio 2007, in www.ilcaso.it: nel rito societario deve ritenersi pienamente valida la notifica degli atti effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore al numero indicato nell’atto introduttivo di controparte Trib. Oristano, 12 giugno 2007, in www.ilcaso.it: sono inammissibili le domande nuove proposte dall’attore per la prima volta nell’atto di replica ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 5/2003 Trib. Torino (ord.), 9 luglio 2007, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà solo i termini per la notificazione della comparsa di risposta, immodificati tutti gli altri termini del procedimento Trib. Mantova, 20 dicembre 2007, in www.ilcaso.it: a pena di decadenza il convenuto che voglia chiamare in causa un terzo deve notificare l’atto di citazione al terzo entro il termine previsto per la sua tempestiva costituzione in giudizio Trib. Palermo, 5 marzo 2008, in Società, 2009, 517: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà tutti i termini del procedimento, esclusi quelli concessi da una parte all’altra nel corso dello scambio dei rispettivi atti Trib. Cuneo, 18 aprile 2008, in Società, 2009, 1135: il termine perentorio per il deposito degli atti difensivi, regolarmente e tempestivamente notificati alle controparti, opera esclusivamente in relazione alla costituzione delle parti, e pertanto può avvenire sino all’intervento del giudice relatore senza determinare l’effetto dell’estinzione del processo Trib. Pisa, 6 maggio 2008, in www.ilcaso.it: nel rito societario l’atto di citazione che risulti viziato per la mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda non può essere rinnovato ai sensi dell’art. 164 c.p.c., in quanto si tratta di disposizioni inapplicabile al rito speciale Trib. Pavia, 9 maggio 2008, in www.ilcaso.it : deve ritenersi correttamente eseguita la notifica effettuata a mezzo fax al numero indicato dalla controparte nel proprio atto iniziale, di cui consti la ricevuta di corretto inoltro Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 14 4. L’istanza e il decreto di fissazione di udienza Trib. Genova (ord.), 28 giugno 2004, in www.ilcaso.it e www.judicium.it: la richiesta di inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza può essere inserita anche nella nota di precisazione delle conclusioni purché tempestivamente depositata e secondo il quale in caso di litisconsorzio passivo non è ammissibile l’istanza di fissazione di udienza proposta da uno dei convenuti se altri convenuti abbiano proposto nei termini loro concessi domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo Trib. Trento (decr.), 28 luglio 2004, in www.ilcaso.it: l’inammissibilità delle nuove domande proposte dall’attore nell’istanza di fissazione di udienza non può essere eccepita dal convenuto che abbia notificato tardivamente (o abbia omesso di notificare) la comparsa di risposta Trib. Milano (ord.), 16 settembre 2004, in www.ilcaso.it e www.judicium.it : in caso di inattività dell’attore seguente alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto, quest’ultimo può proporre istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza del termine per la notifica della memoria di controparte Trib. Bergamo (ord.), 1° ottobre 2004, in www.ilcaso.it: rientra tra i poteri del giudice relatore la separazione dei giudizi ai sensi dell’art. 103 c.p.c. Trib. Trento (decr.), 1° ottobre 2004, in www.ilcaso.it : con il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 12 d. lgs. 5/2003 il giudice relatore può ammettere mezzi istruttori, riservando al collegio la nomina del ctu e la determinazione delle modalità di assunzione delle prove testimoniali Trib. Trento, 16 ottobre 2004, in www.ilcaso.it: nell’istanza di fissazione dell’udienza non possono essere formulate nuove istanze istruttorie, ivi compresi nuovi capitoli di prova testimoniale o richiesta di ctu Trib. Lucca (ord.), 18 ottobre 2004, in www.ilcaso.it e www.judicium.it : il processo si estingue se l’istanza di fissazione d’udienza regolarmente notificata non viene depositata nel termine di dieci giorni dalla data dell’ultima notifica Trib. Napoli (decr.), 21 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 305 : deve ritenersi perentorio, a pena di decadenza, il termine di dieci giorni dalla notifica dell’istanza di fissazione di udienza entro il quale la parte interessata può eccepirne l’inammissibilità ai sensi dell’art. 8, comma 5, d.lgs. 5/2003 Trib. Ivrea (ord.), 11 novembre 2004, in Foro it., 2006, I, 936: nel caso di mancata replica dell’attore alla memoria di parte convenuta, l’istanza di fissazione d’udienza proposta da quest’ultima deve essere notificata a pena di estinzione del processo nei venti giorni dalla scadenza del termine assegnato alla controparte per l’eventuale replica Trib. Roma (ord.), 18 novembre 2004, in www.ilcaso.it e www.judicium.it : l’attore, se non intende replicare alla memoria del convenuto, deve proporre istanza di fissazione d’udienza, a pena di estinzione del processo, entro il termine di venti giorni decorrente dalla notifica di tale memoria Trib. Milano (ord.), 2 dicembre 2004, in Giur. merito, 2005, 591, in Società, 2005, 1563, e in Foro it., 2006, I, 610: nel caso di mancata replica dell’attore alla memoria di parte convenuta, l’istanza di fissazione d’udienza proposta da parte attrice deve essere notificata a pena di estinzione del processo nel termine di venti giorni dalla data di notifica dell’atto avversario Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 15 Trib. Udine (ord.), 17 dicembre 2004, in Giur. merito, 2005, 1146: l’istanza di emissione di ordinanza di pagamento ex art. 186-bis non può essere proposta successivamente alla notifica dell’istanza di fissazione di udienza Trib. S.Maria Capua Vetere (ord.), 4 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso di litisconsorzio facoltativo l’attore che non intende notificare ad uno dei convenuti la memoria prevista dall’art. 6 deve notificare l’istanza di fissazione di udienza entro 20 giorni dalla data della notifica della comparsa di risposta (o altro termine ex art. 8, comma 1, lett. a), incorrendo altrimenti nella sanzione della estinzione parziale del processo, non potendo avvalersi del termine invece calcolato sulla base degli scambi processuali con gli altri convenuti; diversamente, nel caso di litisconsorzio necessario, il termine ultimo per la notifica della istanza di fissazione dell’udienza a pena di estinzione del processo decorre per tutti secondo quanto previsto dall’art. 8, anche se gli scambi processuali non sono proseguiti con tutti i convenuti Trib. Milano (ord.), 11 gennaio 2005, in Società, 2006, 241, e in Corr. giur., 2006, 90, che ritiene inammissibile l’istanza di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica dell’attore, se il convenuto non si è limitato a una generica contestazione del fatto e non ha espressamente dichiarato la volontà di chiedere immediata fissazione dell’udienza Trib. Napoli (ord.), 11 gennaio 2005, in www.ilcaso.it e www.judicium.it: se nell’istanza di fissazione di udienza non sono ritrascritte le istanze istruttorie già formulate in precedenti atti difensivi, queste possono essere desunte dal giudice non solo con riferimento al primo atto dell’istante (come espressamente previsto per il caso di mancata indicazione delle conclusioni di rito e di merito), ma anche con riferimento ai successivi Trib. Verona (ord.), 14 genaio 2005, in Foro it., 2006, 936: il potere del rilievo d’ufficio dell’estinzione del processo per mancata tempestiva notifica dell’istanza di fissazione d’udienza non è precluso dalla partecipazione di una parte all’udienza che il giudice relatore abbia fissato ai sensi dell’art. 12, comma 5°, d.lgs 5/2003 Trib. Brindisi (decr.), 17 gennaio 2005, in www.judicium.it: con il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 12 d. lgs. 5/2003 il giudice relatore può autorizzare le parti a citare i testimoni ammessi non per la medesima udienza, ma per un’udienza successiva e in caso di conferma del decreto da parte del Collegio Trib. Milano (ord.), 21 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: nel processo con pluralità di parti l’istanza di fissazione dell’udienza notificata a una di esse perde efficacia qualora un’altra parte notifichi tempestivamente una memoria e il potere presidenziale non può estendersi alla separazione di posizioni processuali Trib. Brescia (ord.), 25 gennaio 2005, in Società, 2005, 1051: nel processo con pluralità di parti è inammissibile l’istanza di fissazione d’udienza presentata in pendenza del termine per la notifica di una memoria di replica di una delle parti Trib. Milano (ord.), 27 gennaio 2005, in Foro it., 2006, I, 1955, che ritiene inammissibile l’istanza di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica dell’attore, se il convenuto non si è limitato a una generica contestazione del fatto Trib. Napoli (ord.), 2 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: la mancata produzione delle notifiche dell’istanza di fissazione d’udienza depositata dall’attore in cancelleria determina l’estinzione del processo rilevabile d’ufficio dal giudice Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 16 Trib. Milano (ord.), 8 febbraio 2005, in Giur. it., 2005, I, 2, 1890, che ritiene legittima l’istanza di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica dell’attore, nel caso in cui la comparsa di risposta non contenga domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d’ufficio e non fissi termini per l’attore Trib. Milano (ord.), 14 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 5/2003 il giudice può dichiarare la contumacia del convenuto solo dopo che siano decorsi 10 giorni dalla notifica dell’istanza di fissazione d’udienza (di cui l’attore deve fornire prova in giudizio) Trib. Milano (ord.), 15 febbraio 2005, in Società, 2006, 241, che ritiene inammissibile l’istanza di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica dell’attore, nel caso in cui la comparsa di risposta, pur non contenendo domande riconvenzionali, né eccezioni non rilevabili d’ufficio, fissi termini per la replica dell’attore Trib. Napoli, 16 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: se nell’istanza di fissazione di udienza (o per le altre parti nelle note di precisazione delle conclusioni di cui all’art. 10 d.lgs 5/2003) non sono ritrascritte le conclusioni di rito e di merito già formulate in precedenti atti difensivi, queste possono essere desunte dal giudice solo con riferimento al primo atto dell’istante (o delle altre parti) o comunque al primo atto successivo a quello in cui la difesa può essere effettivamente svolta Trib. Milano (ord.), 21 febbraio 2005, in Corr. giur., 2006, 88, che ritiene legittima l’istanza di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica dell’attore, nel caso in cui la comparsa di risposta non contenga domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d’ufficio e non fissi termini per l’attore [ivi è reperibile altra ord. emessa dal medesimo giudice in pari data con motivazione analoga] Trib. Trento (ord.), 24 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: è inammissibile nell’ambito di un procedimento societario a cognizione piena l’istanza del convenuto proposta al fine di ottenere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter Trib. Terni (ord.), 28 febbraio 2005, in Foro it, 2006, 936: il potere del rilievo d’ufficio dell’estinzione del processo per mancata tempestiva notifica dell’istanza di fissazione d’udienza non è precluso dalla partecipazione di una parte all’udienza che il giudice relatore abbia fissato ai sensi dell’art. 12, comma 5°, d.lgs 5/2003 Trib. L’Aquila (decr.), 30 marzo 2005, in www.associazionepreite.it: la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti che non siano stati specificamente contestati; il decreto di fissazione d’udienza deve contenere non solo l’ammissione della ctu, ma anche la nomina del consulente Trib. Milano, 6 aprile 2005, in www.ilcaso.it: nell’istanza di fissazion di udienza non possono essere formulate nuove istanze istruttorie, ivi compresi nuovi capitoli di prova e ordini di esibizioni Trib. Viterbo, 6 aprile 2005, in Foro it., 2006, 936: in caso di pluralità di convenuti l’estinzione del procedimento nei confronti dell’unico convenuto costituito per tardività della notifica dell’istanza di fissazione d’udienza non preclude il proseguimento del giudizio nei confronti degli altri convenuti rimasti contumaci Trib. Milano (ord.), 15 aprile 2005, in Corr. giur., 2006, 87, e in Giur. it., 2005, I, 2, 1890: è inammissibile l’istanza di fissazione d’udienza presentata da parte del convenuto con atto successivo alla comparsa di risposta, se in tale comparsa il convenuto, pur non avendo proposto Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 17 domande riconvenzionali, né sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio, né chiamato in causa terzi, non abbia espressamente dichiarato l’intenzione di avvalersi del diritto di cui all’art. 8, co. 2, lett. c), d.lgs. 5/2003 (il giudice ritiene doversi altrimenti applicare l’art. 4, co. 2, per il caso di omessa indicazione del termine per la memoria di replica dell’attore) Trib. S.Maria Capua Vetere, 20 maggio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso in cui sia stata notificata memoria di controreplica del convenuto ai sensi dell’art. 7, comma 2, è ammesso lo scambio di ulteriori memorie entro un termine massimo di ottanta giorni, decorso il quale deve essere proposta istanza di fissazione d’udienza nel termine perentorio di venti giorni Trib. L’Aquila (ord.), 23 maggio 2005, in www.associazionepreite.it: nell’ipotesi in cui non venga depositata la documentazione della notificazione degli atti difensivi, il giudice emette decreto di fissazione d’udienza senza verificare d’ufficio l’eventuale estinzione della causa ai sensi dell’art. 8, comma 5, d.lgs. 5/2003, se non è contestata dalle parti la tempestività della notificazione; se nell’istanza di fissazione di udienza non sono ritrascritte le istanze istruttorie già formulate in precedenti atti difensivi, queste possono essere desunte dal giudice solo con riferimento al primo atto dell’istante (come espressamente previsto per il caso di mancata indicazione delle conclusioni di rito e di merito ai sensi dell’art. 9, comma 1), e non anche con riferimento ai successivi Trib. Milano, 24 maggio 2005, in www.associazionepreite.it: nel caso di pluralità di convenuti, la preclusione di cui all’art. 10 derivante dalla notifica dell’istanza di fissazione di udienza da parte di un convenuto impedisce anche la proposizione di nuove domande, istanze ed eccezioni da parte dell’attore nei confronti degli altri convenuti Trib. Napoli (ord.), 13 giugno 2005, in www.associazionepreite.it: l’estinzione del processo per la mancata o intempestiva notificazione dell’istanza di fissazione d’udienza può essere eccepita dal giudice d’ufficio anche quando l’istanza sia stata notificata ad una delle parti costituite; l’estinzione del processo può essere evitata dalla parte che abbia interesse alla sua continuazione notificando tempestivamente e ritualmente alle altre parti una propria istanza o altro scritto difensivo Trib. Brescia, 10 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: l’immediata istanza di fissazione di udienza da parte del convenuto è ammissibile solo se questi si sia limitato nella comparsa di costituzione alla pura e semplice contestazione dei fatti e degli argomenti dedotti in citazione, senza prospettare circostanze e rapporti diversi, e non abbia effettuato produzioni documentali o svolto istanze istruttorie, suscettibili di estendere il thema decidendum Trib. Milano, 9 novembre 2005, in www.ilcaso.it: non può eccepire la nullità dell’istanza di fissazione di udienza del convenuto l’attore che abbia presentato note conclusive ex art. 10 senza formulare opposizione a detta istanza né chiedere la rimessione in termini ex art. 13, comma 5 Trib. Napoli (ord.), 21 novembre 2005, in Società, 2007, 613: nel procedimento societario con pluralità di parti l’attore, che abbia deciso di notificare al convenuto contumace una memoria ex art. 6, non è esonerato dal notificare successivamente l’istanza di fissazione di udienza nei termini previsti dal’art. 8 Trib. S. Maria Capua Vetere (ord.), 29 novembre 2005, in www.ilcaso.it: con la notifica dell’istanza di fissazione di udienza la parte istante, insieme alle altre parti, decade ex art. 10 dal potere di proporre una nuova istanza di fissazione Trib. Milano (ord.), 2 dicembre 2005, in www.associazionepreite.it: anche nel processo con pluralità di parti l’inefficacia dell’istanza di fissazione d’udienza deve essere accertata nel Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 18 contraddittorio delle parti su istanza di una di esse e deve essere dichiarata dal giudice con ordinanza Trib. S. Maria Capua Vetere (ord.), 13 dicembre 2005, in Società, 2006, 1033: si verifica l’estinzione parziale del processo quando nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo l’attore abbia omesso di notificare tempestivemente istanza di fissazione di udienza ad uno dei convenuti Trib. Palermo (ord.), 15-22 dicembre 2005, in Società, 2007, 332: l’istanza di fissazione dell’udienza prima che sia spirato il primo termine per la replica dell’attore, deve ritenersi consentita al convenuto solo quando lo stesso si sia limitato nella sua comparsa di risposta alla semplice negazione dei fatti allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici spesi dall’attore e non abbia invece prospettato circostanze di fatto diverse, sollevato eccezioni rilevabili d’ufficio, prodotto documenti o chiesto prove costituende diverse dalla c.d. controprova Trib. Napoli, 31 gennaio 2006, in Dir. fall., 2009, II, 125: nell’ipotesi di mancata notifica nei termini dell’istanza di fissazione di udienza, il giudice relatore, ove lo rilevi, provvede d’ufficio a dichiarare l’estinzione del processo, dopo aver convocato le parti costituite, onde consentire l’esercizio del diritto di difesa sul punto; l’istanza di fissazione dell’udienza deve essere notificata a tutte le parti, anche contumaci Trib. Catania (ord.), 14 marzo 2006, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II, 744: l’istanza di fissazione dell’udienza prima che sia spirato il primo termine per la replica dell’attore, deve ritenersi consentita al convenuto solo quando lo stesso si sia limitato nella sua comparsa di risposta alla semplice negazione dei fatti allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici spesi dall’attore e non abbia invece formulato domanda riconvenzionale, prospettato circostanze di fatto diverse, sollevato eccezioni ancorchè rilevabili d’ufficio, prodotto documenti o chiesto prove costituende diverse dalla c.d. controprova Trib. Mantova (ord.), 15 marzo 2006, in www.ilcaso.it: il disconoscimento di documenti non può essere effettuato per la prima volta nell’istanza di fissazione dell’udienza Trib. Pavia (ord.), 8 maggio 2006, in www.ilcaso.it : l’istanza di fissazione dell’udienza prima che sia spirato il primo termine per la replica dell’attore, deve ritenersi consentita al convenuto solo quando lo stesso si sia limitato nella sua comparsa di risposta alla mera contestazione dei fatti allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici dedotti dall’attore e non abbia invece sollevato eccezioni in senso lato e prodotto documenti o chiesto prove costituende Trib. Bologna (ord.), 9 maggio 2006, in www.judicium.it: a pena di estinzione del processo l’attore deve notificare l’istanza di fissazione di udienza nei termini indicati dall’art. 8, comma 1, e non può avvalersi dell’ulteriore termine di 20 giorni concesso ai sensi del comma 4 alle altre parti eventualmente interessate Trib. Roma, 15 maggio 2006, in Giur. merito, 2007, 1968: l’estinzione del giudizio per notifica della data di fissazione dell’udienza oltre i termini stabiliti dall’art. 8 d. Lgs.5/03, è rilevabile d’ufficio in caso di inerzia imputabile a tutte le parti e perdurante per un periodo di giorni 20, riferibile a ciascuna di esse. Trib. Milano, 17 maggio 2006, in www.ilcaso.it: l’onere dell’attore di notificare l’istanza di fissazione dell’udienza nel termine di 20 giorni dalla notifica della comparsa di risposta sussiste anche quando il convenuto abbia concesso ad altro convenuto termine per replica alla domanda riconvenzionale svolta nei confronti di quest’ultimo Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 19 Trib. Brescia, 26 maggio 2006, in Corr. merito, 2006, 989: il terzo chiamato in causa che non abbia proposto domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma si sia limitato a chiedere l’inammissibilità della chiamata in causa, può notificare l’istanza di fissazione dell’udienza contestualmente alla propria comparsa di risposta Trib. Foggia (ord.), 20 luglio 2006, in www.judicium.it: la sanzione dell’estinzione del processo per tardiva o mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza consegue al decorso del termine previsto dai commi 1-3 dell’art. 8 e dall’ulteriore decorso del termine di 20 giorni previsto dal comma 4 del medesimo articolo Trib. Chieti (ord.), 6 novembre 2006, in www.ilcaso.it: l’attore che non notifica istanza di fissazione di udienza nel termine di 20 giorni indicato dall’art. 8, comma 1, non può poi effettuare tale attività processuale avvalendosi dell’ulteriore termine di 20 giorni previsto dal comma 4 del medesimo articolo Trib. Mantova (ord.), 28 dicembre 2006, in www.ilcaso.it: l’attore che lamenta la compressione dei propri diritti difensivi per avere il convenuto proposto immediata istanza di fissazione di udienza non può eccepire l’inammissibilità di detta istanza ai sensi dell’art. 8, comma 5, ma può al più invocare il rimedio della rimessione in termini di cui all’art. 13, comma 5 Trib. Milano, 12 gennaio 2007, in www.ilcaso.it e in www.judicium.it : con la notifica dell’istanza di fissazione di udienza la parte istante, insieme alle altre parti, decade ex art. 10 dal potere di proporre una nuova istanza di fissazione; l’omesso deposito dell’istanza di fissazione non comporta l’estinzione del giudizio, ma il sorgere di una fase di quiescenza di un anno ex art. 307 c.p.c., durante il quale il processo potrà essere riassunto Trib. Modena, 22 gennaio 2007, in www.ilcaso.it: dopo la notifica della comparsa di risposta il convenuto può legittimamente proporre l’istanza di fissazione d’udienza senza con ciò violare alcun diritto difensivo dell’attore Trib. Lanciano (ord.), 12 febbraio 2007, in www.ilcaso.it: deve ritenersi legittima l’istanza di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica dell’attore nella sola ipotesi in cui la comparsa di risposta contenga solo mera contestazione in fatto e in diritto delle posizioni difensive dell’attore Trib. Reggio Calabria (ord.), 16 aprile 2007, in Riv. dir. soc., 3/2007, 78: il mancato tempestivo deposito dell’istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.lgs. 5/03 determina l’estinzione del processo, anche se l’istanza stessa viene per altre ragioni dichiarata inammissibile Trib. Palermo (ord.), 30 aprile 2007, in www.ilcaso.it e www.filodiritto.it : l’istanza di fissazione dell’udienza prima che sia spirato il primo termine per la replica dell’attore, deve ritenersi consentita al convenuto solo quando lo stesso si sia limitato nella sua comparsa di risposta alla semplice negazione dei fatti allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici spesi dall’attore e non abbia invece prospettato circostanze di fatto diverse, sollevato eccezioni rilevabili d’ufficio, prodotto documenti o chiesto prove costituende diverse dalla c.d. controprova Trib. Venezia (ord.), 8 giugno 2007, in www.ilcaso.it: deve considerarsi inesistente l’istanza di fissazione di udienza contenuta nella comparsa di risposta notificata all’attore, in quanto effettuata prima della costituzione in giudizio del convenuto Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 20 Trib. Torino (ord.), 22 giugno 2007, in www.ilcaso.it: l’eccezione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 8, comma 4, deve considerarsi tardiva, se essa non viene sollevata dalle parti interessate nella prima udienza successiva al verificarsi dei presupposti dell’estinzione Trib. Torino (ord.), 4 luglio 2007, in www.ilcaso.it: nel caso di conversione del rito da ordinario a societario il convenuto ha facoltà di notificare l’istanza di fissazione d’udienza, con ciò provvedendo alla riassunzione del processo, anche quando l’attore abbia omesso di notificare la memoria di replica ex art. 6; in sede di udienza ex art. 8, comma 5, non rientra nelle attribuzioni del presidente la valutazione della inammissibilità delle domande attrici per mancata tempestiva riassunzione dle processo Trib. Rovereto, 8 novembre 2007, in Giur. Merito, 2008, 2266: l’omesso deposito dell’istanza di fissazione d’udienza regolarmente notificata non comporta l’estinzione del giudizio, ma il sorgere di una fase di quiescenza di un anno ex art. 307 c.p.c., durante il quale il processo potrà essere riassunto Trib. Grosseto, 21 dicembre 2007, in Società, 2008, 1037: anche nell’ipotesi di cause scindibili il termine per proporre istanza di fissazione di udienza decorre per tutti unitariamente secondo quanto previsto dall’art. 8, anche se gli scambi processuali non sono proseguiti con tutti i convenuti Trib. Bologna, 22 gennaio 2008, in www.ilcaso.it: la nozione di eccezione non rilevabile d’ufficio di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), d.lgs. 5/2003, che preclude al convenuto la presentazione di istanza di fissazione di udienza contestualmente al deposito della comparsa di risposta, non si riferisce solo alle eccezioni in senso stretto ma comprende tutte le difese che presuppongono una allegazione di fatti ad opera della parte Trib. Bari (ord.), 1° febbraio 2008, in Foro it., 2008, 957: se in un processo con pluralità di parti l’attore notifica tempestivamente l’istanza di fissazione di udienza a decorrere dall’ultima delle notificazioni effettuate, l’eventuale non tempestività della notifica della memoria di replica ex art. 6 nei confronti di una parte è irrilevante e non determina estinzione parziale posto che istanza ex art. 8 suscettibile di conservare efficacia è solo quella notificata tempestivamente in relazione all’ultima notifica ovvero in relazione alla scadenza del termine per la notifica dell’atto Trib. Grosseto, 21 febbraio 2008, in www.ilcaso.it: l’attore che non notifica istanza di fissazione di udienza nel termine di 20 giorni indicato dall’art. 8, comma 1, non può poi effettuare tale attività processuale avvalendosi dell’ulteriore termine di 20 giorni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 5. Il procedimento sommario di cognizione Trib. Milano (ord.), 13 maggio 2004, in Società, 2005, 517; in Giur. merito, 2005, 600: se la pretesa del ricorrente promossa nelle forme del rito sommario è manifestamente infondata il giudice può pronunciare direttamente ordinanza di rigetto senza disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 Trib. Milano (ord.), 7 ottobre 2004, in Società, 2005, 650: nel procedimento sommario societario è ammissibile domanda riconvenzionale del convenuto se connessa oggettivamente Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 21 con la domanda dell’attore, purchè compatibile con il rito speciale; in caso di pluralità di domande, il giudice può accogliere parzialmente il ricorso per alcune e disporre per le altre la conversione del rito Trib. Verona (decr.), 25 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 1134: nel procedimento sommario è ammissibile una attività istruttoria nell’ipotesi in cui riguardi aspetti limitati della controversia o comunque sia agevolmente esperibile sotto il profilo temporale Trib. Salerno (ord.), 26 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 1133: il procedimento sommario non è compatibile con l’espletamento di alcuna attività istruttoria; quando il giudice monocratico rileva che l’oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedono una cognizione non sommaria, assegna al ricorrente termini e dispone la cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione analogica dell’art. 1, comma 5°, d.lgs. 5/2003 Trib. Roma (ord.), 15 dicembre 2004, in www.judicium.it : può essere oggetto di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti di una banca per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza degli intermediari di cui agli artt. 21 e 23 t.u.f. Trib. Verona (ord.), 23 gennaio 2005, in Giur. merito, 2005, 1133, in Foro it., 2005, 2893: il procedimento sommario di cognizione non è incompatibile con l’espletamento di attività istruttoria, seppure tale fase debba essere assolutamente limitata (ivi anche una esemplificazione degli atti istruttori ammissibili) Trib. Brindisi, 21 febbraio 2005, in www.ilcaso.it: può essere oggetto di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 l’azione di nullità di contratti di intermediazione finanziaria Trib. S.Maria Capua Vetere (ord.), 1 marzo 2005, in www.ilcaso.it: il procedimento sommario di cognizione previsto dall’art. 19 d.lgs 5/2003 trova applicazione anche nel caso di una domanda avente ad oggetto la consegna di documenti da utilizzare come prova in un successivo giudizio Trib. Milano (ord.), 17 marzo 2005, in www.ilcaso.it e www.judicium.it: all’udienza per lo svolgimento del processo di cognizione in via sommaria ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 il giudice non può disporre l’integrazione del contraddittorio Trib. Lucca (ord.), 24 giugno 2005, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it : la domanda di pagamento della quota di liquidazione di un socio receduto può essere proposta nelle forme del processo sommario di cognizione Trib. Brindisi (ord.), 22 luglio 2005, in www.ilcaso.it: può essere oggetto di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 l’azione di nullità del contratto di acquisto di obbligazioni argentine per la violazione delle norme sui servizi di investimento di prodotti finanziari Trib. Milano (ord.), 26 settembre 2005, in www.ilcaso.it: non possono essere oggetto di procedimento sommario ex art. 19 d.lgs. 5/2003 le controversie in cui sia necessario un accertamento seppure incidentale di nullità, annullabilità, inadempimento contrattuale (nella specie si trattava di operazioni di sottoscrizione di obbligazioni argentine) Trib. Parma (ord.), 10 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: deve essere disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario quando le difese della parte convenuta non sono fondate su argomenti meramente pretestuosi o irragionevoli (nella specie il giudice ha ritenuto che la pronuncia di nullità o annullamento di operazioni di sottoscrizione di obbligazioni argentine non potessero essere oggetto di cognizione sommaria) Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 22 Trib. Pavia, 21 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: possono essere oggetto di procedimento sommario anche le azioni di accertamento, che costituiscano un mero presupposto della richiesta di condanna (nella fattispecie: nullità degli ordini di negoziazione e conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate) Trib. Cuneo (ord.), 24 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: non può essere oggetto del procedimento sommario di cognizione previsto dall’art. 19 d.lgs 5/2003 una domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro conseguente alla declaratoria di nullità dei contratti bancari intercorsi tra le parti Trib. Torino, 16 gennaio 2006, in www.ilcaso.it: non possono essere oggetto di procedimento sommario ex art. 19, ma solo di procedimento ordinario, le domande di accertamento e declaratoria di nullità e/o invalidità di rapporti di intermediazione finanziaria Trib. Milano, 25 marzo 2006, in www.ilcaso.it: possono essere oggetto di procedimento sommario anche le azioni di accertamento, purchè la contestazione del convenuto non risulti non manifestamente infondata e necessiti di una cognizione non sommaria Trib. Bari (ord.), 15-29 giugno 2006, in Giur. it., 2007, 680: un’istanza cautelare può essere proposta anche nell’ambito di un procedimento sommario di cognizione Trib. Vigevano, 7 agosto 2006, in www.ilcaso.it: possono essere oggetto di procedimento sommario le azioni di mero accertamento e le azioni costitutive e non solo le azioni di mera condanna Trib. Venezia (ord.), 12 dicembre 2006, in Corr. giur., 2008, 72: non deve essere disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario quando sia stata proposta un’istanza di verificazione, che il giudice valuti inammissibile per mancata produzione dell’originale e irrilevante ai fini della decisione della controversia Trib. Nocera Inf., 23 febbraio 2007, in Giur. it., 2007, 2783: può essere oggetto di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 la domanda volta a ottenere la liquidazione della quota da parte del socio recedente; la domanda rivolta nelle forme del rito sommario può essere solo oggetto di accoglimento pieno o di conversione del rito ordinario, non invece avere l’esito dell’accoglimento parziale Trib. Ferrara, 4 giugno 2007, in www.ilcaso.it : può essere oggetto di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 la domanda volta ad ottenere la consegna di documenti da utilizzare quale prova in altro giudizio Trib. Padova (ord.), 9 ottobre 2007, in www.ilcaso.it: deve essere disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario quando il convenuto proponga domanda riconvenzionale che risulti connessa ai sensi dell’art. 36 c.p.c. con la domanda principale Trib. Napoli (ord.), 10 ottobre 2007, in Corr. Merito, 2008, 11, e in Società, 2009, 249: deve essere disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario quando il convenuto proponga contestazioni non manifestamente infondate Trib. Torino, 26 ottobre 2007, in www.ilcaso.it: possono essere oggetto di procedimento sommario anche le azioni di accertamento, che costituiscano un presupposto logico-giuridico della richiesta di condanna di pagamento delle somme contestate (nella fattispecie: nullità degli ordini di negoziazione e conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate) Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 23 Trib. Aqui Terme (ord.), 2 aprile 2008, in Giur. merito, 2009, 422: per ragioni di economia processuale può essere dichiarato direttamente inammissibile il ricorso per procedimento sommario proposto in materia non soggetta al rito societario Cass., 11 luglio 2008, n. 19238, in Giur. it., 2009, 1216: il giudice d’appello, avanti al quale è stata impugnata ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata nell’ambito di un procedimento ex art. 19 d.lgs. 5/03, può conoscere della causa nel merito senza rinvio, se ritiene il giudice di prime cure territorialmente competente 6. Il procedimento cautelare e l’istanza di sospensione ex art. 2378. Il giudizio abbreviato Trib. Roma (ord.), 28 aprile 2004, in Giur. merito, 2005, 338 : nel caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere spetta al giudice della fase cautelare decidere in ordine alla ripartizione delle spese sulla base del principio della «soccombenza virtuale» Trib. Rovereto (ord.), 14 giugno 2004, in Giur. merito, 2004, 2481: anche il ricorso cautelare proposto ante causam secondo il rito societario deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle future domande di merito Trib. Avezzano (ord.), 18 giugno 2004, in Giur. merito, 2004, 1685: la domanda cautelare in corso di causa non deve essere necessariamente formulata con un autonomo ricorso, ma può essere proposta anche in qualsiasi atto difensivo o nei verbali di causa Trib. Roma (ord.), 28 settembre 2004, in www.ilcaso.it: se all’esito dell’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 24, comma 5, d.lgs 5/03, il collegio ritenga che la causa necessiti di ulteriore approfondimento istruttorio, deve essere revocata l’ordinanza emessa dal giudice designato e disposta la prosecuzione del procedimento secondo le disposizioni degli artt. 2 ss. Trib. Brindisi (ord.), 3 novembre 2004, in Giur. comm., 2006, 341: la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione di delibere assembleari non è viziata da nullità se presentata nell’ambito di un giudizio ordinario, ma è soggetta solo all’obbligo di mutamento del rito. Trib. Bari (ord.), 24 gennaio 2005, in www.associazionepreite.it: nell’ipotesi di domanda cautelare in corso di causa, se il giudice non è ancora designato, il ricorso cautelare deve essere proposto al presidente, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento cautelare Trib. Verona (ord.), 15 febbraio 2005, in Società, 2006, 1149: l’erroneità del rito con cui è stata introdotta la causa (nella specie: con rito ordinario) non preclude la possibilità di un intervento cautelare nelle forme dell’art. 24 d.lgs. 5/2003 nella fase processuale precedente la trasformazione del rito Trib. Milano (ord.), 23 marzo 2005, in www.associazionepreite.it: quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno il giudice può disporre la sospensione della esecuzione di un provvedimento cautelare ante causam ai sensi dell’art. 669-terdecies; quando poi si verifichino mutamenti nelle circostanze, il provvedimento può essere modificato o revocato Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 24 Trib. Bologna (ord.), 31 marzo 2005, in Foro it., 2005, 1567, e in Fall., 2006, 187: il termine per il reclamo contro un provvedimento cautelare del giudice delegato deve desumersi dalla nuova disciplina processuale societaria e, quindi, consiste ai sensi dell’art. 23, comma 5, d.lgs. 5/2003 nel termine di dieci giorni dalla comunicazione – anche a mezzo fax – del biglietto di cancelleria; con il provvedimento cautelare il giudice deve inoltre provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 23, comma 2 Trib. Verona (ord.), 12 aprile 2005, in Giur. it., 2006, 1475: in caso di rimessione a un collegio arbitrale del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, il giudice ordinario deve ritenersi competente almeno fino alla formazione del collegio in relazione all’istanza cautelare di sospensione della delibera ex art. 2378 Trib. Napoli (ord.), 6 maggio 2005, in www.associazionepreite.it: anche nel procedimento cautelare societario disciplinato dall’art. 23 d.lgs. 5/2003 è ammissibile il reclamo incidentale tardivo ed esso deve essere proposto nel termine massimo di dieci giorni dalla data della notifica del reclamo principale Trib. Marsala (ord.), 15-18 maggio 2005, in Società, 2005, 1427: il reclamo contro i provvedimenti cautelari ex art. 24 d.lgs. 5/2003 (: in corso di causa) deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, come previsto con norma di carattere generale dall’art. 669-terdecies c.p.c. Trib. Tolmezzo (ord.), 25 luglio 2005, in Fall., 2006, 65: a seguito della riforma dei procedimenti societari il giudice delegato al fallimento può disporre le misure cautelari previste dall’art. 146, comma 3, l.fall. solo se il provvedimento viene assunto al momento in cui egli autorizza l’azione di responsabilità; diversamente la curatela deve esperire l’azione cautelare nelle forme e nelle sedi previste dagli artt. 23 e 24 d.lgs. 5/2003 Trib. L’Aquila (ord.), 27 luglio 2005, in www.associazionepreite.it: il giudice delegato al fallimento non può disporre sulle spese ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 5/2003 nell’ordinanza con cui conferma le misure cautelari disposte ai sensi dell’art. 146 l.fall. Trib. Bologna, (ord.), 18 agosto 2005, in Società, 2006, 505: la liquidazione delle spese deve accompagnare tutti i provvedimenti cautelari di accoglimento o di rigetto, sia nel merito che nel rito, sia anticipatori che conservativi Trib. Napoli, 30 settembre 2005, in Corr. merito, 2005, 1138: in caso di clausola compromissoria, l’arbitro è competente a conoscere il ricorso per la sospensione dell’esecuzione di una delibera assembleare che la parte ricorrente assume annullabile per vizio di eccesso di potere Trib. Milano (ord.), 4 ottobre 2005, in www.associazionepreite.it: l’autorità giudiziaria ordinaria non è competente a conoscere l’istanza di sospensione cautelare di una delibera assembleare, quando la controversia di merito debba essere devoluta ad un collegio arbitrale per la presenza nello statuto sociale di una valida clausola compromissoria Trib. Catania (decr.), 14 ottobre 2005, in Giur. it., 2006, 1475: in caso di clausola compromissoria il giudice ordinario non può conoscere della domanda cautelare di sospensiva di una delibera del cda, sia essa proposta ex art. 700 c.p.c. sia ex art. 2378 c.c. Trib. Roma, 27 gennaio 2006, in Dir. fall., 2007, 465: anche dopo la riforma del diritto societario il giudice delegato può disporre le misure cautelari nelle forme e nei modi previsti dall’art. 146, comma 3°, l.fall. Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 25 Trib. Mantova, 10 marzo 2006, in www.ilcaso.it: l’esclusione di un socio ai sensi dell’art. 2287 può essere richiesta con provvedimento d’urgenza anticipatorio degli effetti di una decisione di merito secondo il procedimento degli artt. 700 c.p.c. e 23 d.lgs. 5/03 Trib. Mantova, 30 marzo 2006, in www.ilcaso.it: la società non è legittimata a reclamare il provvedimento del tribunale di nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 2437-ter, ult.comma, c.c. Trib. Trento (ord.), 27 ottobre 2006, in Società, 2007, 1523: deve essere proposto nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 23, comma 5, d.lgs. 5/2003 e non nell’ordinario termine di quindici giorni dell’art. 669-terdecies c.p.c. il reclamo avverso il provvedimento cautelare concesso ai sensi del combinato disposto dell’art. 700 c.p.c.e 2476 c.c. a riconoscimento del diritto del socio di s.r.l. di consultare la documentazione sociale Trib. Torino (ord.), 3 novembre 2006, in Giur. merito, 2007, 2315: atteso che il nuovo rito societario non ha innovato in materia di competenza territoriale, devono applicarsi le disposizioni del codice di procedura civile in materia di inderogabilità del foro quanto ai procedimenti cautelari Trib. Catania (ord.), 13 dicembre 2006, in www.ilcaso.it: ai fini del giudizio di sospensione di una delibera assembleare il giudice deve valutare comparativamente gli interessi del ricorrente e quelli della società resistente Cass., 7 giugno 2007, n. 13360, in www.ilcaso.it: non è ammissibile ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza cautelare di reclamo, pur se dotata del carattere di relativa decisorietà e definitività proprio del rito societario (nella specie sospensione dell’esecuzione di delibera assembleare) Trib. Milano, 19 settembre 2007, in Riv. dir. soc., 1/2009, 174: in caso di rimessione a un collegio arbitrale del giudizio di impugnazione di una delibera consiliare, il giudice ordinario deve ritenersi competente in relazione all’istanza cautelare di sospensione della delibera ex art. 2378 c.c. Trib. Bologna (ord.), 9 aprile 2008, in Giur. it., 2008, 2496: in caso di rimessione a un collegio arbitrale del giudizio di impugnazione di una delibera consiliare, il giudice ordinario deve ritenersi competente almeno fino alla formazione del collegio in relazione all’istanza cautelare di sospensione della delibera ex art. 2378 c.c. 7. Il procedimento in camera di consiglio Trib. Udine (decr.), 6 aprile 2004, in Società, 2004, 1002: l’istanza di revoca per giusta causa del liquidatore di una società di persone è trattata nelle forme del procedimento camerale ai sensi dell’art. 33 App. Bologna, (decr.), 16 aprile 2004, in Società, 2005, 1297: il reclamo proposto per far valere il vizio di erronea composizione del giudice di primo grado, collegiale anziché monocratico, deve essere proposto ai sensi dell’art. 27 mediante reclamo nei confronti dell’organo collegiale dello stesso tribunale e non della corte d’appello Trib. L’Aquila (decr.), 2 luglio 2004, in www.associazionepreite.it: la domanda del socio accomandante volta a ottenere l’esclusione del socio accomandatario (e dunque un Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 26 provvedimento idoneo a incidere sullo status di socio) non può essere trattata nelle forme del rito camerale, ma solo in quelle del processo dichiarativo societario; al fine di consentire la costituzione di controparte e di disporre il mutamento del rito è comunque necessario provvedere alla fissazione di udienza innanzi al collegio in camera di consiglio Trib. L’Aquila (decr.), 2 ottobre 2004, in www.judicium.it: il ricorso per la convocazione giudiziale dell’assemblea dei soci per la sostituzione del liquidatore decaduto dalla carica deve essere trattato nelle forme del procedimento camerale nei confronti di una sola parte ex art. 28 d.lgs. 5/2003, poiché manca una contrapposizione di interessi che renda necessario il procedimento nei confronti di più parti ex art. 30 Trib. Udine (decr.), 3 dicembre 2004, in www.judicium.it e www.ilcaso.it: l’accertamento dei presupposti della liquidazione e l’eventuale nomina del liquidatore deve avvenire, anche quando vi è controversia tra le parti sulla sussistenza della causa di scioglimento, nelle forme del procedimento camerale nei confronti di più parti, a meno che una delle parti non chieda ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 5/2003 la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario Trib. Milano (decr.), 25 febbraio 2005, in Società, 2005, 1151: in caso di richiesta di un accertamento pregiudiziale nell’ambito di un procedimento camerale il giudice provvede con decreto motivato sul ricorso e rinvia la prosecuzione del procedimento nelle forme contenziose fissando termine all’istante per la notifica della citazione Trib. Milano (decr.), 25 febbraio 2005, in Società, 2005, 1149: in mancanza di accordo tra i soci sulla nomina del liquidatore, il tribunale può essere adito solo dopo che sia stata iscritta presso il R.I. la causa di scioglimento e dopo che l’assemblea a tal fine convocata non sia riuscita a deliberare Trib. Milano (decr.), 25 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: l’opposizione dei creditori alla fusione ai sensi dell’art. 2503 non può essere presentata nelle forme del ricorso per procedimento camerale Trib. L’Aquila (decr.), 9 marzo 2005, in www.associazionepreite.it e www.ilcaso.it: il procedimento di cui all’art. 2473, co. 3, che si instaura in caso di disaccordo sulla determinazione del valore della quota del socio recedente, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’esperto e conseguentemente deve essere svolto nelle forme del procedimento camerale nei confronti di una parte sola e le spese, su cui secondo tale disposizione il giudice deve statuire, riguardano la liquidazione del compenso spettante all’esperto e devono essere poste a carico della società e del socio Trib. Napoli (decr.), 17 marzo 2005, in Società, 2005, 752: ai sensi dell’art. 33 d.lgs 5/2003 si applica il procedimento camerale in caso di reclamo avverso un provvedimento del Presidente del tribunale, con il quale viene dichiarata estinta la procedura di liquidazione e autorizzata la cancellazione della società dal R.I. Trib. Milano (decr.), 22 marzo 2005, in www.associazionepreite.it: non può essere addotto a fondamento della eccezionale e motivata urgenza per la concessione di un provvedimento ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 5/2003 la prevedibile impossibilità di pervenire alla nomina assembleare di un liquidatore per disaccordo tra i soci Trib. Milano (decr.), 22 marzo 2005, in www.associazionepreite.it (v. anche della stessa a.g. analogo provvedimento emesso in stessa data in www.associazionepreite.it): nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. il presidente del tribunale non può emettere inaudita altera parte un decreto ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 5/2003 che abbia ad oggetto la revoca degli organi sociali e Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 27 la nomina di un amministratore giudiziario (può disporre solo i provvedimenti provvisori di cui all’art. 2409, comma 4); Trib. Verona, 24 ottobre 2005, in www.associazionepreite.it: nel procedimento camerale ex art. 2409 possono stare in giudizio anche gli amministratori e sindaci già sostituiti Trib. Salerno (decr.), 21 novembre 2006, in Società, 2008, 99, e ivi, 635: quando sussiste controversia tra le parti sulla giusta causa di revoca del liquidatore il Tribunale non può decidere nella forma del procedimento in camera di consiglio, ma solo nelle forme del procedimento di cognizione App. Salerno (decr.), 14 giugno 2007, in Società, 2008, 97, e ivi, 633: il Tribunale decide nelle forme del procedimento in camera di consiglio anche quando sussiste controversia tra le parti sulla giusta causa di revoca del liquidatore Trib. Firenze (decr.), 11 luglio 2007, in Società, 2008, 615: il ricorso ex art. 2409 c.c. deve essere presentato ai sensi degli artt. 25 e 33 d.lgs. 5/03 con il necessario patrocinio di un difensore legalmente abilitato e non può essere proposto dal collegio sindacale in proprio 8. La clausola compromissoria e l’arbitrato Trib. Trento (ord.), 11 febbraio 2004, in Giur. merito, 2004, 1699: la disciplina dell’arbitrato societario si estende anche alle società di persone e deve, pertanto, ritenersi nulla la clausola compromissoria che non affida il potere di nomina degli arbitri a un terzo estraneo; inoltre, non è applicabile alle decisioni dei soci delle società di persone l’art. 35, comma 5°, che attribuisce agli arbitri il potere di sospendere l’efficacia delle delibere assembleari Trib. Trento (ord.), 8 aprile 2004, in Società, 2004, 996, in Giur. merito, 2004, 1699, e in Riv. not., 2005, II, 378: la disciplina dell’arbitrato societario si estende anche alle società di persone e deve, pertanto, ritenersi nulla la clausola compromissoria che non affida il potere di nomina degli arbitri a un terzo estraneo Trib. Modena (decr.), 12 maggio 2004, in Società, 2004, 1270: la controversia inerente alla nomina del liquidatore, trattandosi di materia indisponibile, non può essere devoluta agli arbitri Trib. Latina, 22 giugno 2004, in dircomm.it, 2004, n. 9, in Riv. not., 2005, II, 603, in Società, 2005, 93 e in Notariato, 2005, 258: deve ritenersi nulla a partire dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria che non sia stata adeguata alle nuove disposizioni del d.lgs. 5/2003 Trib. Verona (decr.), 27 settembre 2004, in Giur. merito, 2005, 91 : l’art. 34, comma 6 – che prevede una maggioranza qualificata per l’introduzione o la soppressione di clausole compromissorie –, trova applicazione anche per le società cooperative, anche qualora la modifica sia intervenuta nel periodo transitorio di adeguamento degli statuti Trib. Torino (ord.), 27 settembre 2004, in Società, 2005, 899: sono compromettibili in arbitri le controversie inerenti all’impugnazione delle delibere assembleari per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo; le clausole compromissorie statutarie, che prevedono meccanismi di nomina degli arbitri in violazione dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003, devono comunque ritenersi perfettamente valide ed efficaci con riguardo a rapporti giuridici insorti anteriormente al 30 settembre 2004 Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 28 Trib. Udine (ord.), 4 novembre 2004, in Società, 2005, 777: le clausole compromissorie statutarie, che prevedono meccanismi di nomina degli arbitri in violazione dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003, devono comunque ritenersi perfettamente valide ed efficaci se tali erano anteriormente al 1° gennaio 2004 Trib. Catania, 26 novembre 2004, in www.judicium.it e www.ilcaso.it: deve ritenersi radicalmente nulla la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d. lgs. 5/2003 Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in www.judicium.it e www.ilcaso.it, che nega la compromittibilità in arbitri delle controversie inerenti la validità delle delibere assembleari Trib. Biella (ord.), 15 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: non sono compromettibili in arbitri le controversie inerenti l’annullamento di delibere assembleari che hanno deliberato un ingiustificato aumento dei compensi degli amministratori Trib. Bari (ord.), 24 gennaio 2005, in www.associazionepreite.it : è affetta da nullità la clausola compromissoria non adeguata alla disciplina imperativa sopravvenuta Trib. Genova, 7 marzo 2005, in Giur. merito, 2005, 759: la clausola compromissoria di uno statuto che rimetta la risoluzione di alcune controversie ad un collegio arbitrale di diritto comune resta valida anche dopo la riforma, la quale ha previsto un arbitrato rituale speciale Trib. Verona (ord.), 12 aprile 2005, in www.associazionepreite.it : v. supra, sez. 1; spetta il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti non solo nell’ipotesi di modifica dell’atto costitutivo introduttiva di una clausola compromissoria (art. 34, co. 6°, d.lgs. 5/2203), ma anche nell’ipotesi in cui venga significativamente ampliato l’oggetto di una clausola compromissoria già esistente Trib. Milano, 4 maggio 2005, in Giur. it., 2005, 1653: è affetta da nullità la clausola arbitrale di una s.r.l. non adeguata alle nuove disposizioni normative Trib. Bologna, 25 maggio 2005, in Giur. it., 2006, 1640: sono compromettibili in arbitri le controversie inerenti le azioni di responsabilità sociale verso gli amministratori; dopo la riforma del diritto societario il mancato adeguamento delle clausole compromissorie alle previsioni dell’art. 34, d.lgs. 5/2003, non comporta la nullità delle stesse, ma l’applicazione della disciplina formale e sostanziale dell’arbitrato di tipo “tradizionale” nei limiti di efficacia riconosciuti dal regime previgente Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Società, 2006, 750, e in Giur. it., 2006, 1639: anche se introdotta in un periodo precedente alla riforma, deve ritenersi nulla la clausola compromissoria contenuta in uno statuto di una società di capitali che prevede un meccanismo di nomina degli arbitri non conforme all’art. 34 d.lgs. 5/2003, Trib. Imperia, 27 giugno 2005, in Società, 2006, 235: le controversie relative all’esclusione del socio di una società di persone sono deferibili agli arbitri Trib. Milano, 7 luglio 2005, in Società, 2006, 1155, e in Giur. it., 2006, 313: il concetto di estraneità del designatore non deve essere dilatato al punto da escludere la nomina di soggetti che abbiano qualsivoglia rapporto, anche di mera vicinanza, con la società e pertanto deve ritenersi legittima l’indicazione del presidente del sindacato di categoria cui la società è iscritta Trib. Pordenone, 19 luglio 2005, in www.judicium.it: deve ritenersi affetta da nullità sopravvenuta la clausola compromissoria di una società di persone che prevede un meccanismo Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 29 di nomina degli arbitri non conforme all’art. 34 d.lgs. 5/2003, anche se la domanda sia stata proposta al giudice anteriormente all’entrata in vigore della riforma Trib. Belluno, 26 ottobre 2005, in Giur. comm., 2006, 502: ai sensi dell’art. 41, co. 2, d. lgs. 5/2003, l’art. 34 stesso decreto si applica solo ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore Trib. Forlì, 4 novembre 2005, in Società, 2006, 749, e in Giur. it., 2007, 398: le clausole compromissorie statutarie, che prevedono meccanismi di nomina degli arbitri in violazione dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003, devono ritenersi comunque valide ed efficaci fino alla delibera di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni o, in mancanza, fino al termine del periodo transitorio del 30 settembre 2004 Trib. Milano, 9 novembre 2005, in Società, 2006, 750: è nulla la clausola arbitrale contenuta in uno statuto di una società di capitali non adeguata alla nuova disciplina societaria Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. fall., 2007, 159: è legittima la delibera assembleare che introduca una clausola compromissoria per la risoluzione di tutti i conflitti societari, purchè la controversia non abbia ad oggetto diritti indisponibili dei soci e la delibera sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. Trib. Milano, 18 gennaio 2006, in www.associazionepreite.it: deve ritenersi nulla la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d. lgs. 5/2003 Trib. Ravenna (ord.), 3 febbraio 2006, in Società, 2007, 607, in Giur. it., 2006, 1876, e in Giur. comm., 2007, II, 1088: non sono compromettibili e devolvibili al giudizio degli arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società Trib. Bologna, 9 febbraio 2006, in Riv. dir. soc., 3/2007, 95: dopo la riforma del diritto societario il mancato adeguamento delle clausole compromissorie alle previsioni dell’art. 34, d.lgs. 5/2003, non comporta la nullità delle stesse, ma l’applicazione della disciplina formale e sostanziale dell’arbitrato di tipo “tradizionale” nei limiti di efficacia riconosciuti dal regime previgente App. Torino, 4 agosto 2006, in Giur. it., 2007, 398, e in Corr. merito, 2006, 1259: è nulla a decorrere dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003 Trib. Milano, 22 settembre 2006, in Giur. it., 2007, 399: non è affetta da nullità sopravvenuta la clausola compromissoria che preveda, anche solo in via residuale, un meccanismo di nomina degli arbitri conforme alle nuove disposizioni Trib. Como, 29 settembre 2006, in Società, 2007, 1277: possono essere devolute al giudizio degli arbitri tutte le impugnazioni di delibere assembleari Trib. Bari, 2 novembre 2006, in Giur. it., 2007, 2237: anche dopo la riforma societaria è possibile prevedere clausole compromissorie per arbitrato irrituale, per il quale non sono applicabili le norme del d.lgs. 5/2003 e dunque i meccanismi di nomina ivi indicati Trib. Bologna (decr.), 13 novembre 2006, in Riv. dir. soc., 3/2007, 95: dopo la riforma del diritto societario il mancato adeguamento delle clausole compromissorie alle previsioni dell’art. 34, d.lgs. 5/2003, non comporta la nullità delle stesse, ma l’applicazione della disciplina formale e sostanziale dell’arbitrato di tipo “tradizionale” nei limiti di efficacia riconosciuti dal regime previgente Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 30 App. Torino, 8 marzo 2007, in Giur. it., 2007, 906: anche dopo la riforma societaria è possibile prevedere clausole compromissorie di arbitrato rituale di diritto comune, per il quale non sono applicabili le norme del d.lgs. 5/2003 e dunque i meccanismi di nomina ivi indicati App. Torino, 29 marzo 2007, in Giur. it., 2007, 2237: i meccanismi di nomina degli arbitri indicati all’art. 34 d.lgs 5/2003 non sono vincolanti per le clausole compromissorie per arbitrato di diritto comune e arbitrato irrituale Lodo arbitrale Siracusa, 31 marzo 2007, in Società, 2007, 1417: possono essere devolute al giudizio arbitrale le controversie inerenti le delibere di approvazione del bilancio di esercizio, se i vizi, anche di nullità, eccepiti concernono il procedimento e non l’oggetto della deliberazione App. Torino, 4 aprile 2007, in Giur. it., 2007, 2238: i meccanismi di nomina degli arbitri indicati all’art. 34 d.lgs 5/2003 non sono vincolanti per le clausole compromissorie per arbitrato di diritto comune e arbitrato irrituale Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Giur. comm., 2008, II, 865: la disciplina dell’arbitrato societario è applicabile anche alle società di persone; non sono compromettibili in arbitri le controversie concernenti lo scioglimento delle società Trib. Bari, 21 giugno 2007, in Società, 2008, 235: non sono compromettibili in arbitri le controversie che hanno per oggetto diritti indisponibili inerenti al rapporto societario, ivi comprese pertanto le controversie inerenti la legittimità di un bilancio di esercizio Trib. Roma, 27 giugno - 4 luglio 2007, in Riv. not., 2008, 928, in Giur. comm., 2008, II, 900, in RDS, 4/2008, 802, e in Società, 2008, 762: la disciplina dell’arbitrato societario non si applica alle società semplici, ma solo alle società commerciali App. Torino, 4 settembre 2007, in Riv. dir. proc., 2008, 546: i meccanismi di nomina degli arbitri indicati all’art. 34 d.lgs 5/2003 non sono vincolanti per le clausole compromissorie per arbitrato di diritto comune Trib. Velletri (ord.), 15 ottobre 2007, in Riv. dir. comm., 2007, II, 237: non sono compromettibili in arbitri le controversie inerenti diritti indisponibili, ivi comprese le norme dirette a garantire la chiarezza e la veridicità del bilancio Trib. Campobasso (ord.), 31 ottobre 2007, in Società, 2008, 1138: in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale secondo le norme del codice di rito spetta al giudice ordinario la cognizione delle domande cautelari (nella specie: sospensione di una delibera consiliare) Trib. Reggio Emilia, 5 febbraio 2008, in www.ilcaso.it: non sono compromettibili e devolvibili al giudizio degli arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Giur. it., 2009, 1446: non sono compromettibili e devolvibili in arbitri le controversie che attengono alla nullità del bilancio di una società per azioni per violazione del principio di chiarezza Trib. Belluno, 8 maggio 2008, in Giur. Merito, 2008, 2252: sono compromettibili in arbitri tutte le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto societario, ivi incluse le azioni di impugnativa di delibere assembleari a prescindere dalla natura, individuale o generale, dell’interesse coinvolto Trib. Milano, 18 settembre 2008, in RDS, 2/2009, 322: sono inefficaci a decorrere dal 1° gennaio 2004 le clausole compromissorie che prevedono meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003 Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 31 Trib. Trani, 15 ottobre 2008, in Corr. Merito, 2009, 27 (s.m.): è nulla a decorrere dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003 Trib. Milano, 13 febbraio 2009, in Giur. it., 2009, 2723: ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione della clausola compromissoria si deve ritenere che attenga al rapporto sociale anche la domanda del socio fideiussore che lamenti di aver subito un’ingiusta escussione della garanzia prestata per l’insufficienza del patrimonio sociale provocato dall’amministratore con atti di mala gestio Trib. Milano, 12 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2224: è inefficace, e non può formare oggetto di integrazione parziale, la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003 Trib. Milano, 18 giugno 2009, in Giur. it., 2009, 2717: è nulla la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003 Trib. Pescara, 19 ottobre 2009, in www.ilcaso.it: le disposizioni dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003 sulle modalità di nomina degli arbitri non si applicano alle convenzioni parasociali Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it