Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto

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Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto
Rassegna di giurisprudenza
processuale societario ‫٭‬
sul
nuovo
diritto
a cura di Paolo Flavio Mondini
Assegnista di ricerca di Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
INDICE SOMMARIO
1. Le questioni di legittimità costituzionale……………………………………………………………….....
p. 1
2. L’ambito di applicazione del nuovo rito societario. La conversione del rito……………………………..
p. 4
3. Il procedimento societario in genere. Il rito ordinario: termini, forme degli atti, notifiche…………….…
p. 8
4. L’istanza e il decreto di fissazione d’udienza……………………………………………………………..
p. 14
5. Il procedimento sommario di cognizione………………………………………………………………….
p. 20
6. Il procedimento cautelare e l’istanza di sospensione ex art. 2378. Il giudizio abbreviato………...............
p. 23
7. Il procedimento in camera di consiglio……………………………………………………………………
p. 25
8. La clausola compromissoria e l’arbitrato………………………………………………………………….
p. 27
1. Le questioni di legittimità costituzionale
Trib. Agrigento (ord.), 3-17 giugno 2004, in Giur. merito, 2005, 100, e in Società, 2005, 509,
che solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, d.lgs. 5/2003 nella parte in cui
individua il giudice territorialmente competente solo in base al luogo della sede legale della
società e non in base a quello della sede effettiva
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Desidero ringraziare per la cortese collaborazione alla precedente edizione di questa rassegna la dott.ssa Costanza
Russo, dottoranda di ricerca in “Economics, Markets, Institutions” presso l’Institute for Advanced Studies di Lucca.
Si avverte che la sintetica descrizione dell’oggetto, che compare per ciascun provvedimento accanto alla
indicazione dell’autorità giudicante, della data e del luogo di pubblicazione, ha mero carattere informativo e non
vuole affatto costituire una massima della questione di diritto ivi considerata. Tra riquadri sono segnalati i
provvedimenti che sono stati aggiunti rispetto alla precedente edizione di questa rassegna.
Sono gradite le segnalazioni di nuove pronunce al seguente indirizzo di posta elettronica:
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Trib. Tivoli (ord.), 23 giugno 2004, in Giur. merito, 2004, 2475, che ritiene non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale (per eccesso di delega) dell’art. 24, commi 27, d.lgs. 5/2003 in materia di giudizio abbreviato
Trib. Lamezia Terme (ord.), 30 giugno 2004, in Giur. it., 2005, I, 2, 569, e Corr. giur., 2006, 91,
il quale solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 d.lgs. 5/2003 nella parte in cui
prevede preclusioni assertorie e istruttorie a seguito della notificazione dell’istanza di fissazione
d’udienza, anche quando sia pendente il termine per il deposito a cura di parte attrice della
memoria di replica di cui all’art. 6
Trib. Torino (ord.), 1° ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 87, in Società, 2005, 399, che ritiene
non manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale della disciplina del
procedimento societario nel caso di giudizio pendente con pluralità di parti
Trib. Brescia (ord.), 18 ottobre/4 novembre 2004, in Società, 2005, 85, che ritiene non
manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale per eccesso di delega (nonché
per violazione degli artt. 97 e 111 l. cost) degli artt. 2-17, d.lgs. 5/2003, relativi al procedimento
di primo grado davanti al tribunale
Trib. Napoli (ord.), 4 maggio 2005, in Società, 2005, 911 (solo massima): non è manifestamente
infondata l’eccezione di legittimità costituzionale per eccesso di delega degli artt. 2-17, d.lgs.
5/2003, relativi al procedimento di primo grado davanti al tribunale
Corte Cost. 10 maggio 2005, n. 194: non è fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 25, comma 1, d.lgs. 5/2003 «nella parte in cui individua il giudice territorialmente
competente solo in base al luogo in cui la società ha la sede legale, anziché secondo le regole
generali»
Trib. Monza, 4 luglio 2005, in Giur. merito, 2007, 2321: non è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, co. 7, e 7 d.lgs. 5/03, in relazione all’art. 24
Cost., nella parte in cui non prevede che in caso di mutamento del rito siano comunque
applicabili i termini di cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. 5/2003
Trib. Alba (ord.), 7 dicembre 2005, in www.judicium.it: è rilevante e non manifestamente
infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, lett. c), in
relazione agli artt. 3, 24, 76, 111 Cost., nella misura in cui gli effetti preclusivi determinati dalla
presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza da parte del convenuto violano il principio del
contraddittorio e il diritto dell’attore di esercitare il suo diritto di difesa con riguardo alle
affermazioni proposte da controparte nella comparsa di risposta
Trib. Napoli (ord.), 12 aprile 2006, in www.associazionepreite.it è rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1°,
c.p.i. nella parte in cui dispone l’applicazione del rito societario alle controversie devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale
Trib. Napoli (ord.), 19 aprile 2006, in Società, 2006, 1538: non è fondata l’eccezione di
legittimità costituzionale per eccesso di delega degli artt. 2-17, d. lgs. 5/2003, avendo il
legislatore ordinario dato implicita ratifica all’operato del legislatore delegato, mettendo a
disposizione delle parti tale rito con l’art. 70-ter disp. att. c.p.c.
Corte cost. (ord.), 26 maggio 2006, n. 209: sono manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 76 cost. e agli artt. 2-17 d.lgs. 5/2003
per la mancanza di adeguata motivazione delle ordinanze di remissione
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Trib. Trento (ord.), 27 ottobre 2006, in Società, 2007, 1523: è manifestamente infondata la
questione di costituzionalità, in relazione al principio di uguaglianza, dell’art. 23, comma 5,
d.lgs. 5/2003, nella parte in cui prevede per la proposizione del reclamo nei procedimenti
cautelari societari un termine più breve rispetto a quello applicabile ai restanti procedimenti
cautelari; né può considerarsi lesivo del diritto di difesa ex art. 24 cost. il termine di dieci giorni
previto per il primo
Cort cost. (ord.), 7 novembre 2006, n. 360: sono manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 76 cost. e agli artt. 2-17 d.lgs. 5/2003
per difetto di motivazione delle ordinanze di remissione
Corte Cost. (ord.), 14 dicembre 2006, n. 415: è manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10, co. 1 e 2, D. Lgs. 5/03, per carenza di motivazione delle
ordinanze di remissione
Corte Cost. (ord.), 19 dicembre 2006, n. 435: è manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10, co. 1 e 2, D. Lgs. 5/03, per carenza di motivazione
dell’ordinanza di remissione
Corte Cost., 7-23 febbraio 2007, n. 54: non è fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 24, d.lgs. 5/2003, sollevata con riferimento agli artt. 76 e 77 cost., non avendo il
legislatore previsto con il c.d. giudizio abbreviato un tipo autonomo di procedimento, quanto
piuttosto una modalità di svolgimento del giudizio di merito
Corte Cost. (ord.), 9 marzo 2007, n. 70: è manifestamente inammissibile per carenza di
motivazione delle ordinanze di remissione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 l.
366/2001 e per derivazione degli artt. 2-17 d. lgs. 5/2003 sollevata con riferimento all’art. 76
cost.
Corte cost., 17 maggio 2007, n. 170: è costituzionalmente illegittimo l’art. 134 c.p.i. nella parte
in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari davanti alle sezioni specializzate di proprietà
industriale si applicano le disposizioni del d.lgs. 5/2003
Corte Cost., 11 luglio 2007, n. 321: è costituzionalmente illegittimo l’art. 8, co. 2, lett. a), d.
Lgs. 5/03, nella parte in cui non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese
dalle quali sorge l’esigenza dell’esercizio del diritto di replica da parte dell’attore; è infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, co.2, lett. c) d. Lgs. 5/03 in riferimento agli
artt. 3, 24, e 111 Cost.
Corte Cost., 12 ottobre 2007, n. 340, che dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 13, co.
2, d.lgs. 5/2003, in riferimento agli artt. 76 Cost., nella parte in cui considera come non
contestati i fatti affermati dall’attore nel caso di tardiva costituzione del convenuto
Trib. Milano (ord.), 22 gennaio 2008, in www.ilcaso.it: non è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, d. lgs. 5/2003 nella parte in cui
prevede l’estinzione del processo e non la cancellazione della causa dal ruolo per «la mancata
notifica dell’istanza di fissazione d’udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini
di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del
convenuto di cui all’art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’art.
7, comma 3»
Corte Cost. (ord.), 8 febbraio 2008, nn. 21, 22 e 23: è manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 12 l. 366/2001 e per
derivazione degli artt. 2-17 del d.lgs 5/2003
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Corte Cost., 28 marzo 2008, n. 71: è costituzionalmente illegittimo in riferimento all’art. 76
cost. l’art. 1, comma 1, d.lgs. 5/2003 limitatamente alle parole «incluse quelle connesse a norma
degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile»
Corte Cost. (ord.), 13 giugno 2008, nn. 207 e 208: è manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 12 l. 366/2001 e per derivazione degli
artt. 2-17 del d.lgs 5/2003
Corte Cost, 20 giugno 2008, n. 221: è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
8, comma 4, d.lgs. 5/2003 nella parte in cui stabilisce che la mancata notifica dell’istanza di
fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per legge
determina l’estinzione del processo anziché l’effetto della cancellazione della causa dal ruolo
Corte Cost. (ord.), 30 luglio 2008, n. 313: è manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 12 l. 366/2001 e per derivazione degli
artt. 2-17 del d.lgs 5/2003
2. L’ambito di applicazione del nuovo rito societario. La conversione del rito
Trib. Napoli (ord.), 23 febbraio 2004, in Società, 2005, 244, per il quale, quando una causa sia
erroneamente instaurata nelle forme del rito ordinario, il giudice istruttore può disporre il
mutamento di rito solo a seguito della prima udienza di comparizione
Trib. L’Aquila (ord.), 16 aprile 2004, in Giur. merito, 2004, 1690, e in Società, 2005, 103:
l’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ai rapporti di cui all’art. 1 d.lgs. 5/2003, anche
emesso in data precedente al 1° gennaio 2004, deve essere introdotto con la notificazione
dell’atto di citazione nelle forme del rito societario; l’eventuale designazione del giudice
istruttore ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c. da parte del presidente del tribunale deve intendersi
anche come designazione dello stesso quale magistrato che, disposto il mutamento del rito,
provveda su eventuali istanze ex artt. 649 e 649 c.p.c. avanzate dalle parti
Trib. Roma (ord.), 1° giugno 2004, in Giur. merito, 2004, 2243: il rito societario è applicabile
anche quando la materia societaria costituisca solo uno degli accertamenti devoluti alla
cognizione del giudice
Trib. Roma, 14 luglio 2004, in Giur. merito, 2004, 2243, che afferma la competenza del
tribunale in composizione collegiale anche per le domande cautelari proposte ai sensi del
combinato disposto degli artt. 24 e 41 d.lgs. 5/2003 nell’ambito di un procedimento pendente
alla data del 1° gennaio 2004
Trib. Vicenza (ord.), 2 agosto 2004, in Società, 2005, 231: l’opposizione a decreto ingiuntivo
deve essere proposta secondo il rito societario, quando ha ad oggetto principale o accessorio una
controversia nelle materie indicate all’art. 1, comma 1, d.lgs. 5/2003
Trib. Bari (ord.), 24 settembre 2004, in Foro it., 2005, 1633: ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett.
f), d.lgs. 5/2003, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo processo societario le sole
controversie relative al credito per le opere pubbliche di cui all’art. 42 t.u.b., non le controversie
aventi genericamente a oggetto crediti dell’appaltatore nei confronti dell’appaltante
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Tribunale L’Aquila (decr.), 2 ottobre 2004, in www.judicium.it, che afferma l’applicazione del
novo rito societario anche nel caso in cui la controversia oggetto di esame sia regolata dalla
normativa sostanziale previgente
Trib. Verona, 7 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 594: l’opposizione a decreto ingiuntivo
deve essere proposta secondo il rito societario, quando ha ad oggetto principale o accessorio una
controversia nelle materie indicate all’art. 1, comma 1, d.lgs. 5/2003
Trib. Trento, 11 ottobre 2004, in www.ilcaso.it: nel caso di conversione del rito ordinario in
societario l’attore può riassumere il processo, solo notificando memoria di replica, non essendo
a tal fine sufficiente la notifica dell’istanza di fissazione di udienza
Trib. Bari (ord.), 2 febbraio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso di conversione da rito ordinario a
societario il processo può essere riassunto anche a mezzo di notificazione di istanza di fissazione
di udienza
Trib. Trento (decr.), 7 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: il processo erroneamente
instaurato nelle forme ordinarie, per il quale il G.I. abbia emesso ordinanza di mutamento del
rito e di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.lgs. 5/2003, può
essere proseguito dall’attore con la semplice notifica della memoria di replica, senza obbligo di
nuova costituzione
Tribunale Catania (ord.), 18 febbraio 2005, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it, che esclude
l’applicazione del rito societario all’azione promossa dall’amministratore di una s.r.l. e volta a
ottenere il risarcimento del danno patito per la revoca dall’incarico senza giusta causa
Trib. L’Aquila (ord.), 21 febbraio 2005, in Società, 2006, 360: si applica il rito societario anche
nell’ipotesi in cui l’attore deduca l’inesistenza e non solo la nullità di un contratto di
investimento con un istituto di credito
Trib. Bologna (ord.), 22 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: l’art. 1, comma 1, lett. b),
d.lgs. 5/2003, deve essere interpretato nel senso che il rito societario si applica alle sole
controversie inerenti a contrasti circa la titolarità di partecipazioni sociali e/o l’esercizio dei
diritti connessi alla qualità di socio (nella specie il giudice esclude l’applicazione del rito
societario per una controversia avente ad oggetto il patto di non concorrenza stipulato in sede di
cessione di quote di s.r.l.)
Trib. Ivrea (ord.), 11 marzo 2005, in www.adusbef.veneto.it e in www.ilcaso.it: la conversione
del rito societario in ordinario in un momento successivo all’istanza di fissazione di udienza
esclude la possibilità per le parti di formulare nuove istanze istruttorie e di produrre nuovi
documenti
Trib. Verona (ord.), 21 marzo 2005, in www.associazionepreite.it : l’art. 1 d.lgs. 5/2003
consente la trattazione congiunta di cause sottoposte al rito societario e di cause sottoposte al
rito ordinario solo in ipotesi di connessione oggettiva
Trib. Milano (ord.), 14 aprile 2005, in www.judicium.it : quando dispone il mutamento dal rito
ordinario a quello societario, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo solo per il
caso di provvedimento emesso prima dell’udienza
Trib. Milano (ord.), 21 aprile 2005, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it: quando dispone il
mutamento dal rito ordinario a quello societario, il giudice ordina la cancellazione della causa
dal ruolo solo per il caso di provvedimento emesso prima dell’udienza
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Trib. Milano (ord.), 23 aprile 2005, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it : una causa per la
quale il giudice abbia disposto il mutamento dal rito ordinario a quello societario e la
cancellazione dal ruolo può essere riassunta dall’attore mediante notifica (anche a mezzo fax)
della memoria di replica
Trib. L'Aquila (ord.), 27 aprile 2005, in Giur. merito, 2007, 1028: nel caso di mutamento di rito
l'applicazione analogica dell'art. 307 c.p.c. co. 1, porta a ritenere che la mancata riassunzione
della causa con memoria di replica ex art. 6 d.lgs. 5/03 entro 30 giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza di mutamento, determina l'estinzione del processo. Non vi può essere
applicazione analogica dell'art. 307 c.p.c. in caso di riassunzione, sia pur tardiva, della causa
secondo il nuovo rito societario con la notifica della memoria di replica, in quanto questa
rappresenta presupposto idoneo a configurare il mutamento del rito
Trib. Lucca (ord.), 24 giugno 2005, in www.ilcaso.it: il rito societario si applica anche alle
controversie relative alla liquidazione della quota sociale
Trib. L’Aquila (ord.), 1° luglio 2005, in www.associazionepreite.it: l’erronea individuazione del
rito da parte dell’opponente ingiunto non determina l’improcedibilità dell’istanza di sospensione
della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. che tale parte abbia chiesto nelle forme
proprie del rito (societario) con cui il processo è stato erroneamente iniziato
Trib. Alba (ord.), 6 luglio 2005, in www.judicium.it: quando vi sia connessione ai sensi del c.p.c.
è possibile la riunione tra procedimenti iniziati prima del 31 dicembre 2003 con il rito ordinario
e procedimenti iniziati dopo il 1° gennaio 2004 con il rito societario con applicazione e
prevalenza di quest’ultimo
Trib. Firenze (ord.), 14 luglio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la citazione in opposizione,
ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per la riassunzione dopo la conversione
del rito
Trib. S.Maria Capua Vetere (ord.), 19 luglio 2005, in Società, 2006, 905: in caso di conversione
del rito da ordinario a societario la memoria di riassunzione deve essere notificata anche a parte
dichiarata contumace nella precedente fase
Trib. Milano, 4 novembre 2005, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 63: qualora il giudice
disponga la conversione dal rito ordinario a societario, ordinando la cancellazione della causa
dal ruolo, l’attore non è tenuto a notificare memoria ex art. 6, ma può legittimamente notificare
istanza di fissazione di udienza (senza incorrere nell’estinzione del processo)
Trib. Mantova (ord.), 16 novembre 2005, in www.ilcaso.it: le controversie aventi ad oggetto la
validità della sottoscrizione di prodotti assicurativi, benchè collegati al valore di fondi e
comportanti rischi finanziari, non rientrano nell’ambito di applicazione del rito societario
Trib. Mantova (ord.), 17 novembre 2005, in www.ilcaso.it: le controversie aventi ad oggetto le
vicende che investono i rapporti consortili con riguardo a consorzi non costituiti in forma
societaria non rientrano nell’ambito di applicazione del rito societario
Trib. Biella, 25 novembre 2005, in Società, 2006, 1429: deve applicarsi il rito societario anche
alla opposizione alla dichiarazione di fallimento, se rispetto a tale controversia risulti
pregiudiziale la soluzione di una questione assoggetta a tale rito (nella specie la cessione delle
quote di una società di persone)
Trib. Bari, 28 novembre 2005, in Società, 2007, 223: il rito societario si applica ai sensi dell’art.
1, lett. b), anche alle controversie inerenti la costituzione di pegno su quote
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Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), 13 dicembre 2005, in Società, 2006, 1033: in caso di
conversione del rito da ordinario a societario la memoria di riassunzione deve essere notificata
anche a parte rimasta contumace nella precedente fase
Trib. Nocera Inferiore (ord.), 17 marzo 2006, in www.associazionepreite.it: non rientra
nell’ambito di applicazione del rito societario, ma spetta alla competenza funzionale del giudice
dell’esecuzione nelle forme del rito ordinario il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo
Trib. Viterbo (ord.), 30 marzo 2006, in www.ilcaso.it: rientrano nell’ambito di applicazione del
rito societario le controversie realtive alla restituzione di somme corrisposte quali conferimenti
in vista della costituzione di una società, non rilevando la circostanza che la società non si sia
successivamente costituita
Trib. L’Aquila, 14 aprile 2006, in Giur. it., 2007, 958: rientrano nell’ambito di applicazione del
rito societario e non di quello del lavoro le controversie in tema di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, poiché nessun vincolo di subordinazione è ravvisabile tra i componenti del
cda e la società; si applica il rito societario anche nei procedimenti in cui solo le domande
riconvenzionali proposte dal convenuto e non le domande attoree rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 5/2003
Trib. Udine (ord.), 30 maggio 2006, in www.associazionepreite.it: rientrano nell’ambito di
applicazione del rito societario e non di quello del lavoro le controversie in tema di
remunerazione dell’amministratore unico, poiché la qualifica di amministratore unico non è
compatibile con una posizione di subordinazione, né di parasubordinazione
Trib. Palermo (ord.), 21 luglio 2006, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la
notifica della comparsa di risposta, ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per
la riassunzione dopo la conversione del rito
Trib. St. Angelo dei Lombardi, 7 novembre 2006, in Giur. merito, 2007, 1979: in caso di
conversione del rito da ordinario a societario, l’attore può avvalersi delle facoltà previste
dall’art. 7, co. 2, d. Lgs. 5/03, solo se il convenuto abbia notificato memoria difensiva ai sensi
del co. 1. In caso contrario l’attore potrà solo promuovere istanza di fissazione dell’udienza nel
rispetto dei termini di legge.
Cass. Civ., 9 novembre 2006, n. 23891, in Giust. civ., 2007, 69: è improponibile il regolamento
di competenza contro l’ordinanza con la quale il giudice ordini il mutamento del rito, da
ordinario in societario, e ordini la cancellazione della causa dal ruolo, trattandosi solo di una
questione attinente alla ripartizione degli affari interni all’ufficio e non di riparto di competenze.
Trib. Roma, sez. lav., 14 giugno 2007, in Giur. Merito, 2008, 1346: sono soggette al rito
societario le controversie in materia di rapporti tra amministratori e società, e quindi di
compensi degli amministratori
Trib. Torino (ord.), 4 luglio 2007, in Giur. merito, 2008, 1057: nel caso di conversione del rito
da ordinario a societario il convenuto ha facoltà di notificare l’istanza di fissazione d’udienza,
con ciò provvedendo alla riassunzione del processo, anche quando l’attore abbia omesso di
notificare la memoria di replica ex art. 6;
Trib. Venezia (ord.), 21 agosto-13 settembre 2007, in www.ilcaso.it: la declaratoria
d’illegittimità costituzionale dell’art. 134 c.p.i. non rimette in termini le parti sulle questioni per
le quali siano già maturate preclusioni o decadenze (nella specie erano maturate preclusioni per
la deduzione delle questioni di fatto e di diritto e per l’offerta delle richieste istruttorie)
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Trib. Catania (ord.), 5 marzo 2008, in Società, 2009, 1544: nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo in materia societaria la dimidiazione, che concerne tutti i termini processuali, non
opera automaticamente, ma è rimessa alla scelta facoltativa ascritta all’opponente
Trib. Aqui Terme (ord.), 2 aprile 2008, in Giur. merito, 2009, 422: non è soggetta al rito
societario la domanda ex art. 119 d.lgs. 385/93 volta ad ottenere la consegna di documentazione
bancaria
Trib. Salerno (ord.), 26 settembre 2008, in Corr. merito, 2009, 258: rientrano nell’ambito di
applicazione del rito societario le controversie inerenti i contratti di Interest Rate Swap, in
quanto materia di intermediazione mobiliare
Trib. Milano, 8 gennaio 2009, in Giur. it., 2009, 902: sono soggette al rito societario le
controversie in materia di rapporti tra fiduciante e fiduciario di una quota di s.r.l. per la pretesa
violazione dei doveri di quest’ultimo
3. Il procedimento societario in genere. Il rito ordinario: termini, forme degli atti,
notifiche.
Trib. Sulmona (ord.), 24 marzo 2004, in Società, 2004, 1558, in Giur. merito, 2004, 1953: il
giudice, se la domanda cautelare in corso di causa e quella di merito non richiedono
l’espletamento di attività istruttoria, può disporre d’ufficio la prosecuzione del giudizio nelle
forme del rito abbreviato
Trib. L’Aquila (ord.), 2 luglio 2004, in Società, 2005, 241: il procedimento volto ad ottenere
pronuncia giudiziale di esclusione di un socio di società di persone deve essere introdotto nelle
forme del processo ordinario societario e, pertanto, la domanda deve essere proposta con atto di
citazione e non con ricorso
Trib. Roma (ord.), 28 settembre 2004, in www.judicium.it, che afferma la facoltà del Collegio di
disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario con contestuale revoca
dell’ordinanza del giudice designato, che aveva invece ritenuto la causa matura per la decisione
ai sensi dell’art. 24 d. lgs. 5/2003
Trib. Bergamo (ord.), 8 ottobre 2004, in Società, 2005, 645: l’opposizione proposta dai creditori
in caso di riduzione di capitale di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2482, comma 2, introduce un
giudizio di cognizione, da promuoversi, a pena di inammissibilità, con atto di citazione
Trib. Monza (ord.), 4 novembre 2004, in Diritto internet, 2005, 252: ai sensi dell’art. 17 d.lgs.
5/2003 i legali delle parti possono eseguire notificazioni e comunicazioni a mezzo fax e posta
elettronica solo se effettuate nel rispetto delle formalità previste dalla vigente normativa
Trib. Siracusa, 18 novembre 2004, in Società, 2005, 1303: nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo tutti i termini processuali, ai sensi dell’art. 2, comma 3°, d.lgs.5/2003, devono
intendersi ridotti a metà, ivi incluso il termine per la costituzione dell’opponente (pari, quindi, a
cinque giorni dalla notificazione della citazione)
Trib. Ivrea (ord.), 18 novembre - 1 dicembre 2004, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it, che
nega al giudice, in caso di nullità dell’atto di citazione per difetto dell’editio actionis, il potere di
ordinare l’integrazione dell’atto nullo
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Trib. Monza (ord.), 30 dicembre 2004, in Società, 2006, 115: la notifica degli atti processuali
può avvenire a mezzo fax o posta elettronica solo a condizione che siano rispettate le
disposizioni concernenti la sottoscrizione e trasmissione dei documenti informatici e
teletrasmessi
Trib. Milano (ord.), 4 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: l’omesso deposito della memoria di
replica dell’attore comporta che il giudice non possa tenere conto delle eventuali modificazioni e
integrazioni della domanda in essa contenute, anche se esse possano essere desunte dalla
successiva replica del convenuto
Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in www.judicium.it : deve ritenersi tempestivamente sollevata
l’eccezione proposta dal convenuto in un atto successivo alla comparsa di risposta, purchè
anteriormente alla notificazione dell’istanza di fissazione di udienza
Trib. Trento (decr.), 7 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: la nullità delle notifiche
effettuate via fax senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario è in ogni caso sanata ai sensi
dell’art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo di tali attività
Trib. L’Aquila (decr.), 25-30 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 2330, e in Società, 2006, 113: la
nullità delle notifiche effettuate via fax o posta elettronica direttamente dagli avvocati delle parti
senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario è sanata dalla mancanza di eccezione di parte, che
deve essere formulata nel primo atto successivo alla notificazione; dopo la comparsa di
costituzione del convenuto l’attore con la memoria di replica può soltanto esercitare un limitato
ius poenitendi modificatorio delle conclusioni già assunte e formulare nuove domande o
eccezione e nuove richieste istruttorie soltanto in sede di stretto esercizio del diritto di
contraddire alle difese del convenuto, restando preclusa ogni altra attività difensiva
Trib. L’Aquila (decr.), 25 marzo 2005, in www.ilcaso.it: nel processo con pluralità di parti il
convenuto non deve necessariamente notificare i propri atti anche agli altri convenuti
Trib. L'Aquila (ord.), 27 aprile 2005, in Giur. merito, 2007, 1028: l'eccezione di estinzione della
causa per mancato rispetto del termine di riassunzione con memoria ex art. 6 d. lgs 5/03 deve
essere eccepita, per il convenuto, con la seconda memoria difensiva ex art. 7, d.lgs. 5/03 ovvero
con la notifica dell'istanza di fissazione d'udienza, non con comparsa di risposta. Nel caso di
notifica tardiva di tale memoria, l'estinzione è dichiarata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 12 co.5 e 13 co. 4, d. lgs. 5/03, a differenza di quella disciplinata dall'art. 8 co. 4 stesso
decreto che è rilevabile d'ufficio
Trib. Roma, 23 maggio 2005, in Società, 2006, 112: è nulla la notifica della memoria di replica
inviata a mezzo posta elettronica senza il rispetto della normativa regolamentare concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi; sono inammissibili le
domande nuove proposte dall’attore per la prima volta nella memoria di replica ex art. 6, d. lgs.
5/2003
Trib. Firenze (ord.), 14 luglio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la citazione in opposizione,
ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per la riassunzione dopo la conversione
del rito
Trib. Bari (ord.), 2 giugno 2005, in Giur. it., 2005, 2330, in Foro it., 2006, 1552, in Società,
2006, 110: la notificazione degli atti processuali può essere effettuata a mezzo di fax o posta
elettronica, a pena di inesistenza (per amncanza di corrispondenza al tipo legale) solo qualora il
procuratore destinatario dell’atto notificando abbia precedentemente dichiarato di volersi
avvalere di uno di quegli strumenti di comunicazione; in caso di mutamento dal rito ordinario a
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quello societario l’omissione della memoria di replica da parte dell’attore non determina
l’estinzione del processo
Trib. Terni (ord.), 1 agosto 2005, in www.diritto.it: la dizione di "nuovi documenti" di cui
all’art. 6, d.lgs. 5/03, ricomprende sia i documenti necessitati dalla costituzione del convenuto,
sia tutti quelli necessari alla modifica e/o precisazione delle domande. La preclusione
documentale nel rito societario è quindi spostata alla memoria di replica dell'attore (art. 6 D.
Lgs. 5/2003), e non anticipata all'atto di citazione.
Trib. Milano (ord.), 21 settembre 2005, in www.judicium.it: l’istanza di fissazione di udienza
deve essere notificato a tutte le parti, anche se precedentemente dichiarate contumaci; la
mancanza determina l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 4°, d.lgs. 5/2003
Trib. Mantova (ord.), 27 ottobre 2005, in Società, 2006, 1290: la notifica degli atti processuali a
mezzo fax, avvenuta in violazione delle disposizioni normative e regolamentari, deve ritenersi
nulla e non inesistente, sicchè il vizio può essere sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Trib. Ivrea (ord.), 8 novembre 2005, in www.ilcaso.it: la sospensione dei termini per il periodo
feriale trova applicazione anche per il rito societario
Trib. Brescia (ord.), 6 dicembre 2005, in Società, 2006, 1289: la notifica degli atti processuali
effettuata dalla parte a mezzo fax, in violazione delle disposizioni normative e regolamentari,
deve ritenersi inesistente, in quanto proveniente da soggetto non legittimato a procedere alla
notifica degli atti processuali
Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), 13 dicembre 2005, in Società, 2006, 1033: nell’ipotesi di
cause scindibili, il giudice dispone la separazione qualora si verifichi un’ipotesi istintiva nei
confronti di una sola delle parti (mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei
termini di legge)
Trib. Milano, 14 dicembre 2005, in Società, 2007, 105: la notifica a mezzo fax effettuata
all’indirizzo indicato negli atti processuali non presuppone il rispetto delle forme generali per le
notifiche a mezzo fax, né l’intervento dell’ufficiale giudiziario
Trib. Milano, 8 febbraio 2006, in www.associazionepreite.it: la notifica a mezzo fax effettuata
direttamente dal difensore e non dall’ufficiale giudiziario deve ritenersi nulla e non inesistente,
sicchè il vizio può essere sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Trib. Tivoli, 13 febbraio 2006, in Giur. merito, 2007, 1041: quando l'attore decide di non
replicare ad uno scritto processuale del convenuto, alla scadenza dei 20 giorni dalla notifica
dell'atto di controparte, inizia a decorrere l'ulteriore termine di 20 giorni entro il quale il
convenuto può notificare l'istanza di fissazione dell'udienza. In assenza di tale richiesta il
processo si estingue.
Trib. L’Aquila (ord.), 22 febbraio 2006, in Giur. merito, 2007, 382: è valida la notificazione
effettuata a mezzo fax se la parte dichiara di voler ricevere ad un numero di fax specificamente
indicato, la notificazione degli atti processuali, pur in mancanza del rispetto della disciplina
normativa di cui all’art. 17, co. 2, d. Lgs.5/2003; in caso di incertezza assoluta sulla data della
notificazione laddove nessuna delle parti abbia tempestivamente dedotto alcunchè e/o abbia a
sua volta posto in essere l’atto processuale immediatamente successivo, non potrà essere
dichiarata la nullità della notificazione con ogni conseguenza di legge
Trib. L’Aquila (ord.), 22 febbraio 2006, in Foro it., 2006, 1552: la notifica a mezzo fax
effettuata direttamente dai difensori in mancanza del rispetto della normativa di cui all’art. 17,
comma 2°, d.lgs. 5/2003, deve ritenersi nulla e non inesistente, sicchè il vizio deve ritenersi
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sanato se risulta dal comportamento processuale delle parti che l’atto ha raggiunto lo scopo cui è
destinato
Trib. Milano (ord.), 1 marzo 2006, in www.ilcaso.it: la notificazione della comparsa di risposta
effettuata mediante semplice trasmissione del file in formato pdf a mezzo posta elettronica
all’indirizzo indicato dal procuratore avversario, dunque senza il rispetto della disciplina in
materia di documento informatico, firma elettronica e posta certificata, deve ritenersi affetta da
nullità e non da inesistenza, restando, tuttavia, non operante la sanatoria prevista dell’art. 156,
comma 3, c.p.c. qualora controparte abbia tempestivamente contestato la ricezione dell’atto;
nell’ipotesi di mancata notifica della comparsa di risposta ex art. 13 il giudizio di concludenza
dei fatti costitutivi allegati dall’attore involge le circostanze fattuali e non la domanda nel suo
complesso, restando quindi compito del giudice valutare eventuali eccezioni rilevabili d’ufficio
ed emergenti dagli atti, come anche la congruenza dei fatti rispetto alle richieste
Trib. Milano, 15 marzo 2006, in NGCC, 2007, 337: la nullità delle notifiche di atti effettuate a
mezzo fax e senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, deve ritenersi sanata (in virtù del
principio conservativo di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c.) in caso di mancata contestazione da parte
del destinatario circa la ricezione dell’atto
Trib. Mantova (ord.), 15 marzo 2006, in www.ilcaso.it: il disconoscimento di documenti prodotti
dal convenuto nella comparsa di risposta deve avvenire con la memoria di replica dell’attore ex
art. 6 e deve ritenersi invece inammissibile se proposto nell’istanza di fissazione di udienza
Trib. Biella, 22 marzo 2006, in Giur. merito, 2007, 1692: la nullità della notificazione a mezzo
fax o posta elettronica dovuta al mancato intervento dell’ufficiale giudiziario o al mancato
rispetto delle norme regolamentari è sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. nel caso in cui chi
sarebbe potenzialmente interessato a farla valere non lo faccia rilevare
Trib. Bari, 23 marzo 2006, in Corr. merito, 2006, 841: si considerano come non contestati i fatti
dedotti dall’attore in caso di contumacia ovvero tardiva notifica della comparsa di risposta del
convenuto.
Trib. Roma (decr.), 11 aprile 2006, in Giur. merito, 2007, 2915: la notifica telematica di un atto
relativo a processo societario effettuata senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve ritenersi
affetta da vizio di nullità sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c. nel caso in cui non sia leso il diritto
di difesa della controparte
Trib. Torino (ord.), 18 aprile 2006, in Giur. merito, 2007, 1691: è valida la notificazione a
mezzo fax e posta elettronica della comparsa di risposta se la posta elettronica è certificata e vi è
attestazione di conformità al numero di fax indicato dall’attore
Trib. Foggia, 21 aprile 2006, in www.ilcaso.it: la notifica a mezzo fax effettuata senza
l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve ritenersi nulla e non inesistente, sicchè il vizio deve
ritenersi sanato se risulta dal comportamento processuale delle parti che l’atto ha raggiunto lo
scopo cui è destinato
Trib. Tolmezzo, 2 maggio 2006, in Giur. it., 2007, 1220: la notifica a mezzo fax effettuata senza
l’intervento dell’ufficiale giudiziario e senza rispettare la normativa speciale per la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici è da considerarsi inesistente, nulla
rilevando in contrario la ricevuta spontaneamente rilasciata da controparte a conferma
dell’avvenuto ricevimento
Trib. Napoli (ord.), 8 maggio 2006, in Società, 2008, 361: la notifica a mezzo fax effettuata
senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario e senza il rispetto della disciplina prevista dalla legge
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183/1993 deve ritenersi nulla e non inesistente, sicchè il vizio deve ritenersi sanato se risulta che
l’atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato
Trib. Trani, 10 maggio 2006, in NGCC, 2007, 462: la notifica a mezzo fax effettuata senza
l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve ritenersi nulla e non inesistente
Trib. Modena (decr.), 30 giugno 2006, in www.ilcaso.it: nel rito societario deve ritenersi
legittima la notifica degli atti effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore al numero
indicato nell’atto introduttivo di controparte
Trib. Palermo (ord.), 21 luglio 2006, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la
notifica della comparsa di risposta, ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per
la riassunzione dopo la conversione del rito
Trib. Bologna (decr.), 25 luglio 2006, in www.ilcaso.it: la notifica effettuata a mezzo fax degli
atti processuali tra difensori senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve ritenersi nulla e
non inesistente, sicchè il vizio deve ritenersi sanato se risulta dal comportamento processuale
delle parti che l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato
Trib. Torino, 29 settembre 2006, in Giur. merito, 2007, 1392: è da considerarsi inesistente la
notificazione a mezzo fax quando vi sia assoluta incerezza sull’identità di colui che avrebbe
provveduto alla notifica e sull’atto asseritamente notificato
Trib. Napoli, 12 ottobre 2006, in Corr. giur., 2008, 412: la proroga del termine fino al
sessantesimo giorno successivo all’iscrizione a ruolo in caso di pluralità di convenuti prevista
dall’art. 3, comma 2, d.lgs 5/03, deve intendersi riferita al solo termine legale e non
all’eventuale maggiore termine fissato arbitrariamente dall’attore
Trib. Torino, 13 ottobre 2006, in Giur. merito, 2007, 1394: ai fini della validità delle
notificazioni effettuate per via telematica o a mezzo fax non è sufficiente la produzione del
rapporto di trasmissione del fax, nè è equiparabile alla notificazione a mezzo posta quella
effettuata tramite posta elettronica non certificata.
Trib. Bologna (ord.), 7 novembre 2006, in www.filodiritto.it: nel rito societario le notifiche
effettuate direttamente dal difensore a mezzo fax o posta elettronica senza il rispetto della
normativa regolamentare speciale devono ritenersi radicalmente inesistenti, e dunque non
suscettibili di sanatoria ex art. 156 c.p.c. o convalida per acquiescenza
Trib. Palermo (ord.), 10 novembre 2006, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà non solo i termini per la
notifica della comparsa di risposta, ma tutti i termini del procedimento, ivi compreso quello per
la memoria di replica dell’attore ex art. 6
Trib. Mantova (ord.), 24 novembre 2006, in www.ilcaso.it: la sospensione feriale dei termini si
applica anche al processo societario
Trib. Monza, 12 dicembre 2006, in www.ilcaso.it: la nullità delle notifiche di atti effettuate a
mezzo fax e senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, deve ritenersi sanata, in virtù del
principio conservativo di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c., in caso di mancata contestazione da parte
del destinatario circa la ricezione dell’atto o circa la difformità dall’originale
App. Trento, 27 dicembre 2006, in Società, 2008, 470: il giudizio di secondo grado in materia
societaria si svolge secondo le norme del processo ordinario, salve le indicazioni contenute
nell’art. 20 in ordine alla specificità dei motivi di appello
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Trib. Mantova, 31 gennaio 2007, in www.ilcaso.it: nell’ambito del procedimento incidentale ex
art. 14 l’esame da parte del Giudice relatore deve essere limitato alla sola ritualità e tempestività
dell’intervento del terzo, mentre la verifica della sussistenza degli altri presupposti processuali è
deferita al vaglio del tribunale in composizione collegiale
Trib. Pavia, 20 febbraio 2007, in www.ilcaso.it: la nullità delle notifiche di atti effettuate a
mezzo fax e senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, deve ritenersi sanata, in virtù del
principio conservativo di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c., in caso di mancata contestazione da parte
del destinatario circa la ricezione dell’atto o circa la difformità dall’originale; la disposizione di
cui all’art. 184-bis per la rimessione in termini deve ritnersi applicabile anche al processo
societario fino all’udienza di discussione davanti al collegio ex art. 16, comma 5
Trib. Milano (decr.), 19 marzo 2007, in Corr. giur., 2007, 1437: la memoria di replica di cui
all’art. 6 d.lgs. 5/2003, che l’attore abbia regolarmente e tempestivamente notificato al
convenuto, ma abbia omesso di depositare in cancelleria può essere successivamente depositata
nel termine fissato dal giudice nel decreto di fissazione di udienza, senza che da tale
inadempimento derivi per l’attore alcuna conseguenza procedimentale o altra preclusione
Trib. Mantova (ord.), 4 maggio 2007, in www.ilcaso.it: nel rito societario deve ritenersi
pienamente valida la notifica degli atti effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore al
numero indicato nell’atto introduttivo di controparte
Trib. Oristano, 12 giugno 2007, in www.ilcaso.it: sono inammissibili le domande nuove
proposte dall’attore per la prima volta nell’atto di replica ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs.
5/2003
Trib. Torino (ord.), 9 luglio 2007, in www.ilcaso.it: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo
in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà solo i termini per la notificazione della
comparsa di risposta, immodificati tutti gli altri termini del procedimento
Trib. Mantova, 20 dicembre 2007, in www.ilcaso.it: a pena di decadenza il convenuto che voglia
chiamare in causa un terzo deve notificare l’atto di citazione al terzo entro il termine previsto
per la sua tempestiva costituzione in giudizio
Trib. Palermo, 5 marzo 2008, in Società, 2009, 517: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo
in materia societaria devono intendersi ridotti alla metà tutti i termini del procedimento, esclusi
quelli concessi da una parte all’altra nel corso dello scambio dei rispettivi atti
Trib. Cuneo, 18 aprile 2008, in Società, 2009, 1135: il termine perentorio per il deposito degli
atti difensivi, regolarmente e tempestivamente notificati alle controparti, opera esclusivamente
in relazione alla costituzione delle parti, e pertanto può avvenire sino all’intervento del giudice
relatore senza determinare l’effetto dell’estinzione del processo
Trib. Pisa, 6 maggio 2008, in www.ilcaso.it: nel rito societario l’atto di citazione che risulti
viziato per la mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda non può essere rinnovato ai sensi dell’art. 164 c.p.c., in quanto si tratta di disposizioni
inapplicabile al rito speciale
Trib. Pavia, 9 maggio 2008, in www.ilcaso.it : deve ritenersi correttamente eseguita la notifica
effettuata a mezzo fax al numero indicato dalla controparte nel proprio atto iniziale, di cui consti
la ricevuta di corretto inoltro
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4. L’istanza e il decreto di fissazione di udienza
Trib. Genova (ord.), 28 giugno 2004, in www.ilcaso.it e www.judicium.it: la richiesta di
inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza può essere inserita anche nella nota di
precisazione delle conclusioni purché tempestivamente depositata e secondo il quale in caso di
litisconsorzio passivo non è ammissibile l’istanza di fissazione di udienza proposta da uno dei
convenuti se altri convenuti abbiano proposto nei termini loro concessi domanda
riconvenzionale e/o chiamata di terzo
Trib. Trento (decr.), 28 luglio 2004, in www.ilcaso.it: l’inammissibilità delle nuove domande
proposte dall’attore nell’istanza di fissazione di udienza non può essere eccepita dal convenuto
che abbia notificato tardivamente (o abbia omesso di notificare) la comparsa di risposta
Trib. Milano (ord.), 16 settembre 2004, in www.ilcaso.it e www.judicium.it : in caso di inattività
dell’attore seguente alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto, quest’ultimo può
proporre istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza del termine per
la notifica della memoria di controparte
Trib. Bergamo (ord.), 1° ottobre 2004, in www.ilcaso.it: rientra tra i poteri del giudice relatore la
separazione dei giudizi ai sensi dell’art. 103 c.p.c.
Trib. Trento (decr.), 1° ottobre 2004, in www.ilcaso.it : con il decreto di fissazione dell’udienza
ex art. 12 d. lgs. 5/2003 il giudice relatore può ammettere mezzi istruttori, riservando al collegio
la nomina del ctu e la determinazione delle modalità di assunzione delle prove testimoniali
Trib. Trento, 16 ottobre 2004, in www.ilcaso.it: nell’istanza di fissazione dell’udienza non
possono essere formulate nuove istanze istruttorie, ivi compresi nuovi capitoli di prova
testimoniale o richiesta di ctu
Trib. Lucca (ord.), 18 ottobre 2004, in www.ilcaso.it e www.judicium.it : il processo si estingue
se l’istanza di fissazione d’udienza regolarmente notificata non viene depositata nel termine di
dieci giorni dalla data dell’ultima notifica
Trib. Napoli (decr.), 21 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 305 : deve ritenersi perentorio, a
pena di decadenza, il termine di dieci giorni dalla notifica dell’istanza di fissazione di udienza
entro il quale la parte interessata può eccepirne l’inammissibilità ai sensi dell’art. 8, comma 5,
d.lgs. 5/2003
Trib. Ivrea (ord.), 11 novembre 2004, in Foro it., 2006, I, 936: nel caso di mancata replica
dell’attore alla memoria di parte convenuta, l’istanza di fissazione d’udienza proposta da
quest’ultima deve essere notificata a pena di estinzione del processo nei venti giorni dalla
scadenza del termine assegnato alla controparte per l’eventuale replica
Trib. Roma (ord.), 18 novembre 2004, in www.ilcaso.it e www.judicium.it : l’attore, se non
intende replicare alla memoria del convenuto, deve proporre istanza di fissazione d’udienza, a
pena di estinzione del processo, entro il termine di venti giorni decorrente dalla notifica di tale
memoria
Trib. Milano (ord.), 2 dicembre 2004, in Giur. merito, 2005, 591, in Società, 2005, 1563, e in
Foro it., 2006, I, 610: nel caso di mancata replica dell’attore alla memoria di parte convenuta,
l’istanza di fissazione d’udienza proposta da parte attrice deve essere notificata a pena di
estinzione del processo nel termine di venti giorni dalla data di notifica dell’atto avversario
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Trib. Udine (ord.), 17 dicembre 2004, in Giur. merito, 2005, 1146: l’istanza di emissione di
ordinanza di pagamento ex art. 186-bis non può essere proposta successivamente alla notifica
dell’istanza di fissazione di udienza
Trib. S.Maria Capua Vetere (ord.), 4 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso di litisconsorzio
facoltativo l’attore che non intende notificare ad uno dei convenuti la memoria prevista dall’art.
6 deve notificare l’istanza di fissazione di udienza entro 20 giorni dalla data della notifica della
comparsa di risposta (o altro termine ex art. 8, comma 1, lett. a), incorrendo altrimenti nella
sanzione della estinzione parziale del processo, non potendo avvalersi del termine invece
calcolato sulla base degli scambi processuali con gli altri convenuti; diversamente, nel caso di
litisconsorzio necessario, il termine ultimo per la notifica della istanza di fissazione dell’udienza
a pena di estinzione del processo decorre per tutti secondo quanto previsto dall’art. 8, anche se
gli scambi processuali non sono proseguiti con tutti i convenuti
Trib. Milano (ord.), 11 gennaio 2005, in Società, 2006, 241, e in Corr. giur., 2006, 90, che
ritiene inammissibile l’istanza di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello
spirare del termine per la replica dell’attore, se il convenuto non si è limitato a una generica
contestazione del fatto e non ha espressamente dichiarato la volontà di chiedere immediata
fissazione dell’udienza
Trib. Napoli (ord.), 11 gennaio 2005, in www.ilcaso.it e www.judicium.it: se nell’istanza di
fissazione di udienza non sono ritrascritte le istanze istruttorie già formulate in precedenti atti
difensivi, queste possono essere desunte dal giudice non solo con riferimento al primo atto
dell’istante (come espressamente previsto per il caso di mancata indicazione delle conclusioni di
rito e di merito), ma anche con riferimento ai successivi
Trib. Verona (ord.), 14 genaio 2005, in Foro it., 2006, 936: il potere del rilievo d’ufficio
dell’estinzione del processo per mancata tempestiva notifica dell’istanza di fissazione d’udienza
non è precluso dalla partecipazione di una parte all’udienza che il giudice relatore abbia fissato
ai sensi dell’art. 12, comma 5°, d.lgs 5/2003
Trib. Brindisi (decr.), 17 gennaio 2005, in www.judicium.it: con il decreto di fissazione
dell’udienza ex art. 12 d. lgs. 5/2003 il giudice relatore può autorizzare le parti a citare i
testimoni ammessi non per la medesima udienza, ma per un’udienza successiva e in caso di
conferma del decreto da parte del Collegio
Trib. Milano (ord.), 21 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: nel processo con pluralità di parti
l’istanza di fissazione dell’udienza notificata a una di esse perde efficacia qualora un’altra parte
notifichi tempestivamente una memoria e il potere presidenziale non può estendersi alla
separazione di posizioni processuali
Trib. Brescia (ord.), 25 gennaio 2005, in Società, 2005, 1051: nel processo con pluralità di parti
è inammissibile l’istanza di fissazione d’udienza presentata in pendenza del termine per la
notifica di una memoria di replica di una delle parti
Trib. Milano (ord.), 27 gennaio 2005, in Foro it., 2006, I, 1955, che ritiene inammissibile
l’istanza di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la
replica dell’attore, se il convenuto non si è limitato a una generica contestazione del fatto
Trib. Napoli (ord.), 2 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: la mancata produzione delle
notifiche dell’istanza di fissazione d’udienza depositata dall’attore in cancelleria determina
l’estinzione del processo rilevabile d’ufficio dal giudice
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Trib. Milano (ord.), 8 febbraio 2005, in Giur. it., 2005, I, 2, 1890, che ritiene legittima l’istanza
di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica
dell’attore, nel caso in cui la comparsa di risposta non contenga domande riconvenzionali,
eccezioni non rilevabili d’ufficio e non fissi termini per l’attore
Trib. Milano (ord.), 14 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: ai sensi dell’art. 5, comma
2, d.lgs. 5/2003 il giudice può dichiarare la contumacia del convenuto solo dopo che siano
decorsi 10 giorni dalla notifica dell’istanza di fissazione d’udienza (di cui l’attore deve fornire
prova in giudizio)
Trib. Milano (ord.), 15 febbraio 2005, in Società, 2006, 241, che ritiene inammissibile l’istanza
di fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica
dell’attore, nel caso in cui la comparsa di risposta, pur non contenendo domande
riconvenzionali, né eccezioni non rilevabili d’ufficio, fissi termini per la replica dell’attore
Trib. Napoli, 16 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: se nell’istanza di fissazione di
udienza (o per le altre parti nelle note di precisazione delle conclusioni di cui all’art. 10 d.lgs
5/2003) non sono ritrascritte le conclusioni di rito e di merito già formulate in precedenti atti
difensivi, queste possono essere desunte dal giudice solo con riferimento al primo atto
dell’istante (o delle altre parti) o comunque al primo atto successivo a quello in cui la difesa può
essere effettivamente svolta
Trib. Milano (ord.), 21 febbraio 2005, in Corr. giur., 2006, 88, che ritiene legittima l’istanza di
fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica
dell’attore, nel caso in cui la comparsa di risposta non contenga domande riconvenzionali,
eccezioni non rilevabili d’ufficio e non fissi termini per l’attore [ivi è reperibile altra ord. emessa
dal medesimo giudice in pari data con motivazione analoga]
Trib. Trento (ord.), 24 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: è inammissibile nell’ambito
di un procedimento societario a cognizione piena l’istanza del convenuto proposta al fine di
ottenere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter
Trib. Terni (ord.), 28 febbraio 2005, in Foro it, 2006, 936: il potere del rilievo d’ufficio
dell’estinzione del processo per mancata tempestiva notifica dell’istanza di fissazione d’udienza
non è precluso dalla partecipazione di una parte all’udienza che il giudice relatore abbia fissato
ai sensi dell’art. 12, comma 5°, d.lgs 5/2003
Trib. L’Aquila (decr.), 30 marzo 2005, in www.associazionepreite.it: la notifica dell’istanza di
fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti che non siano stati specificamente
contestati; il decreto di fissazione d’udienza deve contenere non solo l’ammissione della ctu, ma
anche la nomina del consulente
Trib. Milano, 6 aprile 2005, in www.ilcaso.it: nell’istanza di fissazion di udienza non possono
essere formulate nuove istanze istruttorie, ivi compresi nuovi capitoli di prova e ordini di
esibizioni
Trib. Viterbo, 6 aprile 2005, in Foro it., 2006, 936: in caso di pluralità di convenuti l’estinzione
del procedimento nei confronti dell’unico convenuto costituito per tardività della notifica
dell’istanza di fissazione d’udienza non preclude il proseguimento del giudizio nei confronti
degli altri convenuti rimasti contumaci
Trib. Milano (ord.), 15 aprile 2005, in Corr. giur., 2006, 87, e in Giur. it., 2005, I, 2, 1890: è
inammissibile l’istanza di fissazione d’udienza presentata da parte del convenuto con atto
successivo alla comparsa di risposta, se in tale comparsa il convenuto, pur non avendo proposto
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domande riconvenzionali, né sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio, né chiamato in causa
terzi, non abbia espressamente dichiarato l’intenzione di avvalersi del diritto di cui all’art. 8, co.
2, lett. c), d.lgs. 5/2003 (il giudice ritiene doversi altrimenti applicare l’art. 4, co. 2, per il caso di
omessa indicazione del termine per la memoria di replica dell’attore)
Trib. S.Maria Capua Vetere, 20 maggio 2005, in www.ilcaso.it: nel caso in cui sia stata
notificata memoria di controreplica del convenuto ai sensi dell’art. 7, comma 2, è ammesso lo
scambio di ulteriori memorie entro un termine massimo di ottanta giorni, decorso il quale deve
essere proposta istanza di fissazione d’udienza nel termine perentorio di venti giorni
Trib. L’Aquila (ord.), 23 maggio 2005, in www.associazionepreite.it: nell’ipotesi in cui non
venga depositata la documentazione della notificazione degli atti difensivi, il giudice emette
decreto di fissazione d’udienza senza verificare d’ufficio l’eventuale estinzione della causa ai
sensi dell’art. 8, comma 5, d.lgs. 5/2003, se non è contestata dalle parti la tempestività della
notificazione; se nell’istanza di fissazione di udienza non sono ritrascritte le istanze istruttorie
già formulate in precedenti atti difensivi, queste possono essere desunte dal giudice solo con
riferimento al primo atto dell’istante (come espressamente previsto per il caso di mancata
indicazione delle conclusioni di rito e di merito ai sensi dell’art. 9, comma 1), e non anche con
riferimento ai successivi
Trib. Milano, 24 maggio 2005, in www.associazionepreite.it: nel caso di pluralità di convenuti,
la preclusione di cui all’art. 10 derivante dalla notifica dell’istanza di fissazione di udienza da
parte di un convenuto impedisce anche la proposizione di nuove domande, istanze ed eccezioni
da parte dell’attore nei confronti degli altri convenuti
Trib. Napoli (ord.), 13 giugno 2005, in www.associazionepreite.it: l’estinzione del processo per
la mancata o intempestiva notificazione dell’istanza di fissazione d’udienza può essere eccepita
dal giudice d’ufficio anche quando l’istanza sia stata notificata ad una delle parti costituite;
l’estinzione del processo può essere evitata dalla parte che abbia interesse alla sua continuazione
notificando tempestivamente e ritualmente alle altre parti una propria istanza o altro scritto
difensivo
Trib. Brescia, 10 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: l’immediata istanza di fissazione di udienza da
parte del convenuto è ammissibile solo se questi si sia limitato nella comparsa di costituzione
alla pura e semplice contestazione dei fatti e degli argomenti dedotti in citazione, senza
prospettare circostanze e rapporti diversi, e non abbia effettuato produzioni documentali o svolto
istanze istruttorie, suscettibili di estendere il thema decidendum
Trib. Milano, 9 novembre 2005, in www.ilcaso.it: non può eccepire la nullità dell’istanza di
fissazione di udienza del convenuto l’attore che abbia presentato note conclusive ex art. 10
senza formulare opposizione a detta istanza né chiedere la rimessione in termini ex art. 13,
comma 5
Trib. Napoli (ord.), 21 novembre 2005, in Società, 2007, 613: nel procedimento societario con
pluralità di parti l’attore, che abbia deciso di notificare al convenuto contumace una memoria ex
art. 6, non è esonerato dal notificare successivamente l’istanza di fissazione di udienza nei
termini previsti dal’art. 8
Trib. S. Maria Capua Vetere (ord.), 29 novembre 2005, in www.ilcaso.it: con la notifica
dell’istanza di fissazione di udienza la parte istante, insieme alle altre parti, decade ex art. 10 dal
potere di proporre una nuova istanza di fissazione
Trib. Milano (ord.), 2 dicembre 2005, in www.associazionepreite.it: anche nel processo con
pluralità di parti l’inefficacia dell’istanza di fissazione d’udienza deve essere accertata nel
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contraddittorio delle parti su istanza di una di esse e deve essere dichiarata dal giudice con
ordinanza
Trib. S. Maria Capua Vetere (ord.), 13 dicembre 2005, in Società, 2006, 1033: si verifica
l’estinzione parziale del processo quando nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo l’attore abbia
omesso di notificare tempestivemente istanza di fissazione di udienza ad uno dei convenuti
Trib. Palermo (ord.), 15-22 dicembre 2005, in Società, 2007, 332: l’istanza di fissazione
dell’udienza prima che sia spirato il primo termine per la replica dell’attore, deve ritenersi
consentita al convenuto solo quando lo stesso si sia limitato nella sua comparsa di risposta alla
semplice negazione dei fatti allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici
spesi dall’attore e non abbia invece prospettato circostanze di fatto diverse, sollevato eccezioni
rilevabili d’ufficio, prodotto documenti o chiesto prove costituende diverse dalla c.d.
controprova
Trib. Napoli, 31 gennaio 2006, in Dir. fall., 2009, II, 125: nell’ipotesi di mancata notifica nei
termini dell’istanza di fissazione di udienza, il giudice relatore, ove lo rilevi, provvede d’ufficio
a dichiarare l’estinzione del processo, dopo aver convocato le parti costituite, onde consentire
l’esercizio del diritto di difesa sul punto; l’istanza di fissazione dell’udienza deve essere
notificata a tutte le parti, anche contumaci
Trib. Catania (ord.), 14 marzo 2006, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II, 744: l’istanza di
fissazione dell’udienza prima che sia spirato il primo termine per la replica dell’attore, deve
ritenersi consentita al convenuto solo quando lo stesso si sia limitato nella sua comparsa di
risposta alla semplice negazione dei fatti allegati ex adverso ed alla confutazione degli
argomenti giuridici spesi dall’attore e non abbia invece formulato domanda riconvenzionale,
prospettato circostanze di fatto diverse, sollevato eccezioni ancorchè rilevabili d’ufficio,
prodotto documenti o chiesto prove costituende diverse dalla c.d. controprova
Trib. Mantova (ord.), 15 marzo 2006, in www.ilcaso.it: il disconoscimento di documenti non
può essere effettuato per la prima volta nell’istanza di fissazione dell’udienza
Trib. Pavia (ord.), 8 maggio 2006, in www.ilcaso.it : l’istanza di fissazione dell’udienza prima
che sia spirato il primo termine per la replica dell’attore, deve ritenersi consentita al convenuto
solo quando lo stesso si sia limitato nella sua comparsa di risposta alla mera contestazione dei
fatti allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici dedotti dall’attore e non
abbia invece sollevato eccezioni in senso lato e prodotto documenti o chiesto prove costituende
Trib. Bologna (ord.), 9 maggio 2006, in www.judicium.it: a pena di estinzione del processo
l’attore deve notificare l’istanza di fissazione di udienza nei termini indicati dall’art. 8, comma
1, e non può avvalersi dell’ulteriore termine di 20 giorni concesso ai sensi del comma 4 alle altre
parti eventualmente interessate
Trib. Roma, 15 maggio 2006, in Giur. merito, 2007, 1968: l’estinzione del giudizio per notifica
della data di fissazione dell’udienza oltre i termini stabiliti dall’art. 8 d. Lgs.5/03, è rilevabile
d’ufficio in caso di inerzia imputabile a tutte le parti e perdurante per un periodo di giorni 20,
riferibile a ciascuna di esse.
Trib. Milano, 17 maggio 2006, in www.ilcaso.it: l’onere dell’attore di notificare l’istanza di
fissazione dell’udienza nel termine di 20 giorni dalla notifica della comparsa di risposta sussiste
anche quando il convenuto abbia concesso ad altro convenuto termine per replica alla domanda
riconvenzionale svolta nei confronti di quest’ultimo
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Trib. Brescia, 26 maggio 2006, in Corr. merito, 2006, 989: il terzo chiamato in causa che non
abbia proposto domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma si sia limitato a
chiedere l’inammissibilità della chiamata in causa, può notificare l’istanza di fissazione
dell’udienza contestualmente alla propria comparsa di risposta
Trib. Foggia (ord.), 20 luglio 2006, in www.judicium.it: la sanzione dell’estinzione del processo
per tardiva o mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza consegue al decorso del
termine previsto dai commi 1-3 dell’art. 8 e dall’ulteriore decorso del termine di 20 giorni
previsto dal comma 4 del medesimo articolo
Trib. Chieti (ord.), 6 novembre 2006, in www.ilcaso.it: l’attore che non notifica istanza di
fissazione di udienza nel termine di 20 giorni indicato dall’art. 8, comma 1, non può poi
effettuare tale attività processuale avvalendosi dell’ulteriore termine di 20 giorni previsto dal
comma 4 del medesimo articolo
Trib. Mantova (ord.), 28 dicembre 2006, in www.ilcaso.it: l’attore che lamenta la compressione
dei propri diritti difensivi per avere il convenuto proposto immediata istanza di fissazione di
udienza non può eccepire l’inammissibilità di detta istanza ai sensi dell’art. 8, comma 5, ma può
al più invocare il rimedio della rimessione in termini di cui all’art. 13, comma 5
Trib. Milano, 12 gennaio 2007, in www.ilcaso.it e in www.judicium.it : con la notifica
dell’istanza di fissazione di udienza la parte istante, insieme alle altre parti, decade ex art. 10 dal
potere di proporre una nuova istanza di fissazione; l’omesso deposito dell’istanza di fissazione
non comporta l’estinzione del giudizio, ma il sorgere di una fase di quiescenza di un anno ex art.
307 c.p.c., durante il quale il processo potrà essere riassunto
Trib. Modena, 22 gennaio 2007, in www.ilcaso.it: dopo la notifica della comparsa di risposta il
convenuto può legittimamente proporre l’istanza di fissazione d’udienza senza con ciò violare
alcun diritto difensivo dell’attore
Trib. Lanciano (ord.), 12 febbraio 2007, in www.ilcaso.it: deve ritenersi legittima l’istanza di
fissazione d’udienza proposta dal convenuto prima dello spirare del termine per la replica
dell’attore nella sola ipotesi in cui la comparsa di risposta contenga solo mera contestazione in
fatto e in diritto delle posizioni difensive dell’attore
Trib. Reggio Calabria (ord.), 16 aprile 2007, in Riv. dir. soc., 3/2007, 78: il mancato tempestivo
deposito dell’istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.lgs. 5/03 determina
l’estinzione del processo, anche se l’istanza stessa viene per altre ragioni dichiarata
inammissibile
Trib. Palermo (ord.), 30 aprile 2007, in www.ilcaso.it e www.filodiritto.it : l’istanza di fissazione
dell’udienza prima che sia spirato il primo termine per la replica dell’attore, deve ritenersi
consentita al convenuto solo quando lo stesso si sia limitato nella sua comparsa di risposta alla
semplice negazione dei fatti allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici
spesi dall’attore e non abbia invece prospettato circostanze di fatto diverse, sollevato eccezioni
rilevabili d’ufficio, prodotto documenti o chiesto prove costituende diverse dalla c.d.
controprova
Trib. Venezia (ord.), 8 giugno 2007, in www.ilcaso.it: deve considerarsi inesistente l’istanza di
fissazione di udienza contenuta nella comparsa di risposta notificata all’attore, in quanto
effettuata prima della costituzione in giudizio del convenuto
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Trib. Torino (ord.), 22 giugno 2007, in www.ilcaso.it: l’eccezione di estinzione del processo ai
sensi dell’art. 8, comma 4, deve considerarsi tardiva, se essa non viene sollevata dalle parti
interessate nella prima udienza successiva al verificarsi dei presupposti dell’estinzione
Trib. Torino (ord.), 4 luglio 2007, in www.ilcaso.it: nel caso di conversione del rito da ordinario
a societario il convenuto ha facoltà di notificare l’istanza di fissazione d’udienza, con ciò
provvedendo alla riassunzione del processo, anche quando l’attore abbia omesso di notificare la
memoria di replica ex art. 6; in sede di udienza ex art. 8, comma 5, non rientra nelle attribuzioni
del presidente la valutazione della inammissibilità delle domande attrici per mancata tempestiva
riassunzione dle processo
Trib. Rovereto, 8 novembre 2007, in Giur. Merito, 2008, 2266: l’omesso deposito dell’istanza di
fissazione d’udienza regolarmente notificata non comporta l’estinzione del giudizio, ma il
sorgere di una fase di quiescenza di un anno ex art. 307 c.p.c., durante il quale il processo potrà
essere riassunto
Trib. Grosseto, 21 dicembre 2007, in Società, 2008, 1037: anche nell’ipotesi di cause scindibili
il termine per proporre istanza di fissazione di udienza decorre per tutti unitariamente secondo
quanto previsto dall’art. 8, anche se gli scambi processuali non sono proseguiti con tutti i
convenuti
Trib. Bologna, 22 gennaio 2008, in www.ilcaso.it: la nozione di eccezione non rilevabile
d’ufficio di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), d.lgs. 5/2003, che preclude al convenuto la
presentazione di istanza di fissazione di udienza contestualmente al deposito della comparsa di
risposta, non si riferisce solo alle eccezioni in senso stretto ma comprende tutte le difese che
presuppongono una allegazione di fatti ad opera della parte
Trib. Bari (ord.), 1° febbraio 2008, in Foro it., 2008, 957: se in un processo con pluralità di parti
l’attore notifica tempestivamente l’istanza di fissazione di udienza a decorrere dall’ultima delle
notificazioni effettuate, l’eventuale non tempestività della notifica della memoria di replica ex
art. 6 nei confronti di una parte è irrilevante e non determina estinzione parziale posto che
istanza ex art. 8 suscettibile di conservare efficacia è solo quella notificata tempestivamente in
relazione all’ultima notifica ovvero in relazione alla scadenza del termine per la notifica
dell’atto
Trib. Grosseto, 21 febbraio 2008, in www.ilcaso.it: l’attore che non notifica istanza di fissazione
di udienza nel termine di 20 giorni indicato dall’art. 8, comma 1, non può poi effettuare tale
attività processuale avvalendosi dell’ulteriore termine di 20 giorni previsto dal comma 4 del
medesimo articolo
5. Il procedimento sommario di cognizione
Trib. Milano (ord.), 13 maggio 2004, in Società, 2005, 517; in Giur. merito, 2005, 600: se la
pretesa del ricorrente promossa nelle forme del rito sommario è manifestamente infondata il
giudice può pronunciare direttamente ordinanza di rigetto senza disporre il mutamento del rito ai
sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003
Trib. Milano (ord.), 7 ottobre 2004, in Società, 2005, 650: nel procedimento sommario
societario è ammissibile domanda riconvenzionale del convenuto se connessa oggettivamente
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con la domanda dell’attore, purchè compatibile con il rito speciale; in caso di pluralità di
domande, il giudice può accogliere parzialmente il ricorso per alcune e disporre per le altre la
conversione del rito
Trib. Verona (decr.), 25 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 1134: nel procedimento sommario
è ammissibile una attività istruttoria nell’ipotesi in cui riguardi aspetti limitati della controversia
o comunque sia agevolmente esperibile sotto il profilo temporale
Trib. Salerno (ord.), 26 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 1133: il procedimento sommario
non è compatibile con l’espletamento di alcuna attività istruttoria; quando il giudice
monocratico rileva che l’oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedono una
cognizione non sommaria, assegna al ricorrente termini e dispone la cancellazione della causa
dal ruolo, in applicazione analogica dell’art. 1, comma 5°, d.lgs. 5/2003
Trib. Roma (ord.), 15 dicembre 2004, in www.judicium.it : può essere oggetto di procedimento
sommario di cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 l’azione di responsabilità contrattuale
nei confronti di una banca per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza
degli intermediari di cui agli artt. 21 e 23 t.u.f.
Trib. Verona (ord.), 23 gennaio 2005, in Giur. merito, 2005, 1133, in Foro it., 2005, 2893: il
procedimento sommario di cognizione non è incompatibile con l’espletamento di attività
istruttoria, seppure tale fase debba essere assolutamente limitata (ivi anche una esemplificazione
degli atti istruttori ammissibili)
Trib. Brindisi, 21 febbraio 2005, in www.ilcaso.it: può essere oggetto di procedimento
sommario di cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 l’azione di nullità di contratti di
intermediazione finanziaria
Trib. S.Maria Capua Vetere (ord.), 1 marzo 2005, in www.ilcaso.it: il procedimento sommario di
cognizione previsto dall’art. 19 d.lgs 5/2003 trova applicazione anche nel caso di una domanda
avente ad oggetto la consegna di documenti da utilizzare come prova in un successivo giudizio
Trib. Milano (ord.), 17 marzo 2005, in www.ilcaso.it e www.judicium.it: all’udienza per lo
svolgimento del processo di cognizione in via sommaria ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 il
giudice non può disporre l’integrazione del contraddittorio
Trib. Lucca (ord.), 24 giugno 2005, in www.judicium.it e in www.ilcaso.it : la domanda di
pagamento della quota di liquidazione di un socio receduto può essere proposta nelle forme del
processo sommario di cognizione
Trib. Brindisi (ord.), 22 luglio 2005, in www.ilcaso.it: può essere oggetto di procedimento
sommario di cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 l’azione di nullità del contratto di
acquisto di obbligazioni argentine per la violazione delle norme sui servizi di investimento di
prodotti finanziari
Trib. Milano (ord.), 26 settembre 2005, in www.ilcaso.it: non possono essere oggetto di
procedimento sommario ex art. 19 d.lgs. 5/2003 le controversie in cui sia necessario un
accertamento seppure incidentale di nullità, annullabilità, inadempimento contrattuale (nella
specie si trattava di operazioni di sottoscrizione di obbligazioni argentine)
Trib. Parma (ord.), 10 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: deve essere disposto il mutamento del rito
da sommario ad ordinario quando le difese della parte convenuta non sono fondate su argomenti
meramente pretestuosi o irragionevoli (nella specie il giudice ha ritenuto che la pronuncia di
nullità o annullamento di operazioni di sottoscrizione di obbligazioni argentine non potessero
essere oggetto di cognizione sommaria)
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Trib. Pavia, 21 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: possono essere oggetto di procedimento
sommario anche le azioni di accertamento, che costituiscano un mero presupposto della richiesta
di condanna (nella fattispecie: nullità degli ordini di negoziazione e conseguente condanna alla
restituzione delle somme indebitamente versate)
Trib. Cuneo (ord.), 24 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: non può essere oggetto del procedimento
sommario di cognizione previsto dall’art. 19 d.lgs 5/2003 una domanda di condanna al
pagamento di una somma di danaro conseguente alla declaratoria di nullità dei contratti bancari
intercorsi tra le parti
Trib. Torino, 16 gennaio 2006, in www.ilcaso.it: non possono essere oggetto di procedimento
sommario ex art. 19, ma solo di procedimento ordinario, le domande di accertamento e
declaratoria di nullità e/o invalidità di rapporti di intermediazione finanziaria
Trib. Milano, 25 marzo 2006, in www.ilcaso.it: possono essere oggetto di procedimento
sommario anche le azioni di accertamento, purchè la contestazione del convenuto non risulti non
manifestamente infondata e necessiti di una cognizione non sommaria
Trib. Bari (ord.), 15-29 giugno 2006, in Giur. it., 2007, 680: un’istanza cautelare può essere
proposta anche nell’ambito di un procedimento sommario di cognizione
Trib. Vigevano, 7 agosto 2006, in www.ilcaso.it: possono essere oggetto di procedimento
sommario le azioni di mero accertamento e le azioni costitutive e non solo le azioni di mera
condanna
Trib. Venezia (ord.), 12 dicembre 2006, in Corr. giur., 2008, 72: non deve essere disposto il
mutamento del rito da sommario a ordinario quando sia stata proposta un’istanza di
verificazione, che il giudice valuti inammissibile per mancata produzione dell’originale e
irrilevante ai fini della decisione della controversia
Trib. Nocera Inf., 23 febbraio 2007, in Giur. it., 2007, 2783: può essere oggetto di procedimento
sommario di cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 la domanda volta a ottenere la
liquidazione della quota da parte del socio recedente; la domanda rivolta nelle forme del rito
sommario può essere solo oggetto di accoglimento pieno o di conversione del rito ordinario,
non invece avere l’esito dell’accoglimento parziale
Trib. Ferrara, 4 giugno 2007, in www.ilcaso.it : può essere oggetto di procedimento sommario di
cognizione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 5/2003 la domanda volta ad ottenere la consegna di
documenti da utilizzare quale prova in altro giudizio
Trib. Padova (ord.), 9 ottobre 2007, in www.ilcaso.it: deve essere disposto il mutamento del rito
da sommario ad ordinario quando il convenuto proponga domanda riconvenzionale che risulti
connessa ai sensi dell’art. 36 c.p.c. con la domanda principale
Trib. Napoli (ord.), 10 ottobre 2007, in Corr. Merito, 2008, 11, e in Società, 2009, 249: deve
essere disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario quando il convenuto proponga
contestazioni non manifestamente infondate
Trib. Torino, 26 ottobre 2007, in www.ilcaso.it: possono essere oggetto di procedimento
sommario anche le azioni di accertamento, che costituiscano un presupposto logico-giuridico
della richiesta di condanna di pagamento delle somme contestate (nella fattispecie: nullità degli
ordini di negoziazione e conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente
versate)
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Trib. Aqui Terme (ord.), 2 aprile 2008, in Giur. merito, 2009, 422: per ragioni di economia
processuale può essere dichiarato direttamente inammissibile il ricorso per procedimento
sommario proposto in materia non soggetta al rito societario
Cass., 11 luglio 2008, n. 19238, in Giur. it., 2009, 1216: il giudice d’appello, avanti al quale è
stata impugnata ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata nell’ambito di un
procedimento ex art. 19 d.lgs. 5/03, può conoscere della causa nel merito senza rinvio, se ritiene
il giudice di prime cure territorialmente competente
6. Il procedimento cautelare e l’istanza di sospensione ex art. 2378. Il giudizio
abbreviato
Trib. Roma (ord.), 28 aprile 2004, in Giur. merito, 2005, 338 : nel caso di estinzione del
processo per cessazione della materia del contendere spetta al giudice della fase cautelare
decidere in ordine alla ripartizione delle spese sulla base del principio della «soccombenza
virtuale»
Trib. Rovereto (ord.), 14 giugno 2004, in Giur. merito, 2004, 2481: anche il ricorso cautelare
proposto ante causam secondo il rito societario deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione
delle future domande di merito
Trib. Avezzano (ord.), 18 giugno 2004, in Giur. merito, 2004, 1685: la domanda cautelare in
corso di causa non deve essere necessariamente formulata con un autonomo ricorso, ma può
essere proposta anche in qualsiasi atto difensivo o nei verbali di causa
Trib. Roma (ord.), 28 settembre 2004, in www.ilcaso.it: se all’esito dell’udienza di discussione
fissata ai sensi dell’art. 24, comma 5, d.lgs 5/03, il collegio ritenga che la causa necessiti di
ulteriore approfondimento istruttorio, deve essere revocata l’ordinanza emessa dal giudice
designato e disposta la prosecuzione del procedimento secondo le disposizioni degli artt. 2 ss.
Trib. Brindisi (ord.), 3 novembre 2004, in Giur. comm., 2006, 341: la domanda cautelare di
sospensione dell’esecuzione di delibere assembleari non è viziata da nullità se presentata
nell’ambito di un giudizio ordinario, ma è soggetta solo all’obbligo di mutamento del rito.
Trib. Bari (ord.), 24 gennaio 2005, in www.associazionepreite.it: nell’ipotesi di domanda
cautelare in corso di causa, se il giudice non è ancora designato, il ricorso cautelare deve essere
proposto al presidente, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del
procedimento cautelare
Trib. Verona (ord.), 15 febbraio 2005, in Società, 2006, 1149: l’erroneità del rito con cui è stata
introdotta la causa (nella specie: con rito ordinario) non preclude la possibilità di un intervento
cautelare nelle forme dell’art. 24 d.lgs. 5/2003 nella fase processuale precedente la
trasformazione del rito
Trib. Milano (ord.), 23 marzo 2005, in www.associazionepreite.it: quando per motivi
sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno il giudice può disporre la sospensione della
esecuzione di un provvedimento cautelare ante causam ai sensi dell’art. 669-terdecies; quando
poi si verifichino mutamenti nelle circostanze, il provvedimento può essere modificato o
revocato
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Trib. Bologna (ord.), 31 marzo 2005, in Foro it., 2005, 1567, e in Fall., 2006, 187: il termine
per il reclamo contro un provvedimento cautelare del giudice delegato deve desumersi dalla
nuova disciplina processuale societaria e, quindi, consiste ai sensi dell’art. 23, comma 5, d.lgs.
5/2003 nel termine di dieci giorni dalla comunicazione – anche a mezzo fax – del biglietto di
cancelleria; con il provvedimento cautelare il giudice deve inoltre provvedere sulle spese ai
sensi dell’art. 23, comma 2
Trib. Verona (ord.), 12 aprile 2005, in Giur. it., 2006, 1475: in caso di rimessione a un collegio
arbitrale del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, il giudice ordinario deve
ritenersi competente almeno fino alla formazione del collegio in relazione all’istanza cautelare
di sospensione della delibera ex art. 2378
Trib. Napoli (ord.), 6 maggio 2005, in www.associazionepreite.it: anche nel procedimento
cautelare societario disciplinato dall’art. 23 d.lgs. 5/2003 è ammissibile il reclamo incidentale
tardivo ed esso deve essere proposto nel termine massimo di dieci giorni dalla data della notifica
del reclamo principale
Trib. Marsala (ord.), 15-18 maggio 2005, in Società, 2005, 1427: il reclamo contro i
provvedimenti cautelari ex art. 24 d.lgs. 5/2003 (: in corso di causa) deve essere proposto nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, come previsto con
norma di carattere generale dall’art. 669-terdecies c.p.c.
Trib. Tolmezzo (ord.), 25 luglio 2005, in Fall., 2006, 65: a seguito della riforma dei
procedimenti societari il giudice delegato al fallimento può disporre le misure cautelari previste
dall’art. 146, comma 3, l.fall. solo se il provvedimento viene assunto al momento in cui egli
autorizza l’azione di responsabilità; diversamente la curatela deve esperire l’azione cautelare
nelle forme e nelle sedi previste dagli artt. 23 e 24 d.lgs. 5/2003
Trib. L’Aquila (ord.), 27 luglio 2005, in www.associazionepreite.it: il giudice delegato al
fallimento non può disporre sulle spese ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 5/2003 nell’ordinanza con cui
conferma le misure cautelari disposte ai sensi dell’art. 146 l.fall.
Trib. Bologna, (ord.), 18 agosto 2005, in Società, 2006, 505: la liquidazione delle spese deve
accompagnare tutti i provvedimenti cautelari di accoglimento o di rigetto, sia nel merito che nel
rito, sia anticipatori che conservativi
Trib. Napoli, 30 settembre 2005, in Corr. merito, 2005, 1138: in caso di clausola
compromissoria, l’arbitro è competente a conoscere il ricorso per la sospensione dell’esecuzione
di una delibera assembleare che la parte ricorrente assume annullabile per vizio di eccesso di
potere
Trib. Milano (ord.), 4 ottobre 2005, in www.associazionepreite.it: l’autorità giudiziaria ordinaria
non è competente a conoscere l’istanza di sospensione cautelare di una delibera assembleare,
quando la controversia di merito debba essere devoluta ad un collegio arbitrale per la presenza
nello statuto sociale di una valida clausola compromissoria
Trib. Catania (decr.), 14 ottobre 2005, in Giur. it., 2006, 1475: in caso di clausola
compromissoria il giudice ordinario non può conoscere della domanda cautelare di sospensiva di
una delibera del cda, sia essa proposta ex art. 700 c.p.c. sia ex art. 2378 c.c.
Trib. Roma, 27 gennaio 2006, in Dir. fall., 2007, 465: anche dopo la riforma del diritto
societario il giudice delegato può disporre le misure cautelari nelle forme e nei modi previsti
dall’art. 146, comma 3°, l.fall.
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Trib. Mantova, 10 marzo 2006, in www.ilcaso.it: l’esclusione di un socio ai sensi dell’art. 2287
può essere richiesta con provvedimento d’urgenza anticipatorio degli effetti di una decisione di
merito secondo il procedimento degli artt. 700 c.p.c. e 23 d.lgs. 5/03
Trib. Mantova, 30 marzo 2006, in www.ilcaso.it: la società non è legittimata a reclamare il
provvedimento del tribunale di nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 2437-ter, ult.comma, c.c.
Trib. Trento (ord.), 27 ottobre 2006, in Società, 2007, 1523: deve essere proposto nel termine di
dieci giorni previsto dall’art. 23, comma 5, d.lgs. 5/2003 e non nell’ordinario termine di quindici
giorni dell’art. 669-terdecies c.p.c. il reclamo avverso il provvedimento cautelare concesso ai
sensi del combinato disposto dell’art. 700 c.p.c.e 2476 c.c. a riconoscimento del diritto del socio
di s.r.l. di consultare la documentazione sociale
Trib. Torino (ord.), 3 novembre 2006, in Giur. merito, 2007, 2315: atteso che il nuovo rito
societario non ha innovato in materia di competenza territoriale, devono applicarsi le
disposizioni del codice di procedura civile in materia di inderogabilità del foro quanto ai
procedimenti cautelari
Trib. Catania (ord.), 13 dicembre 2006, in www.ilcaso.it: ai fini del giudizio di sospensione di
una delibera assembleare il giudice deve valutare comparativamente gli interessi del ricorrente e
quelli della società resistente
Cass., 7 giugno 2007, n. 13360, in www.ilcaso.it: non è ammissibile ricorso straordinario per
cassazione avverso l’ordinanza cautelare di reclamo, pur se dotata del carattere di relativa
decisorietà e definitività proprio del rito societario (nella specie sospensione dell’esecuzione di
delibera assembleare)
Trib. Milano, 19 settembre 2007, in Riv. dir. soc., 1/2009, 174: in caso di rimessione a un
collegio arbitrale del giudizio di impugnazione di una delibera consiliare, il giudice ordinario
deve ritenersi competente in relazione all’istanza cautelare di sospensione della delibera ex art.
2378 c.c.
Trib. Bologna (ord.), 9 aprile 2008, in Giur. it., 2008, 2496: in caso di rimessione a un collegio
arbitrale del giudizio di impugnazione di una delibera consiliare, il giudice ordinario deve
ritenersi competente almeno fino alla formazione del collegio in relazione all’istanza cautelare
di sospensione della delibera ex art. 2378 c.c.
7. Il procedimento in camera di consiglio
Trib. Udine (decr.), 6 aprile 2004, in Società, 2004, 1002: l’istanza di revoca per giusta causa
del liquidatore di una società di persone è trattata nelle forme del procedimento camerale ai
sensi dell’art. 33
App. Bologna, (decr.), 16 aprile 2004, in Società, 2005, 1297: il reclamo proposto per far valere
il vizio di erronea composizione del giudice di primo grado, collegiale anziché monocratico,
deve essere proposto ai sensi dell’art. 27 mediante reclamo nei confronti dell’organo collegiale
dello stesso tribunale e non della corte d’appello
Trib. L’Aquila (decr.), 2 luglio 2004, in www.associazionepreite.it: la domanda del socio
accomandante volta a ottenere l’esclusione del socio accomandatario (e dunque un
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provvedimento idoneo a incidere sullo status di socio) non può essere trattata nelle forme del
rito camerale, ma solo in quelle del processo dichiarativo societario; al fine di consentire la
costituzione di controparte e di disporre il mutamento del rito è comunque necessario
provvedere alla fissazione di udienza innanzi al collegio in camera di consiglio
Trib. L’Aquila (decr.), 2 ottobre 2004, in www.judicium.it: il ricorso per la convocazione
giudiziale dell’assemblea dei soci per la sostituzione del liquidatore decaduto dalla carica deve
essere trattato nelle forme del procedimento camerale nei confronti di una sola parte ex art. 28
d.lgs. 5/2003, poiché manca una contrapposizione di interessi che renda necessario il
procedimento nei confronti di più parti ex art. 30
Trib. Udine (decr.), 3 dicembre 2004, in www.judicium.it e www.ilcaso.it: l’accertamento dei
presupposti della liquidazione e l’eventuale nomina del liquidatore deve avvenire, anche quando
vi è controversia tra le parti sulla sussistenza della causa di scioglimento, nelle forme del
procedimento camerale nei confronti di più parti, a meno che una delle parti non chieda ai sensi
dell’art. 32 d.lgs. 5/2003 la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario
Trib. Milano (decr.), 25 febbraio 2005, in Società, 2005, 1151: in caso di richiesta di un
accertamento pregiudiziale nell’ambito di un procedimento camerale il giudice provvede con
decreto motivato sul ricorso e rinvia la prosecuzione del procedimento nelle forme contenziose
fissando termine all’istante per la notifica della citazione
Trib. Milano (decr.), 25 febbraio 2005, in Società, 2005, 1149: in mancanza di accordo tra i soci
sulla nomina del liquidatore, il tribunale può essere adito solo dopo che sia stata iscritta presso il
R.I. la causa di scioglimento e dopo che l’assemblea a tal fine convocata non sia riuscita a
deliberare
Trib. Milano (decr.), 25 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: l’opposizione dei creditori
alla fusione ai sensi dell’art. 2503 non può essere presentata nelle forme del ricorso per
procedimento camerale
Trib. L’Aquila (decr.), 9 marzo 2005, in www.associazionepreite.it e www.ilcaso.it: il
procedimento di cui all’art. 2473, co. 3, che si instaura in caso di disaccordo sulla
determinazione del valore della quota del socio recedente, ha ad oggetto esclusivamente la
nomina dell’esperto e conseguentemente deve essere svolto nelle forme del procedimento
camerale nei confronti di una parte sola e le spese, su cui secondo tale disposizione il giudice
deve statuire, riguardano la liquidazione del compenso spettante all’esperto e devono essere
poste a carico della società e del socio
Trib. Napoli (decr.), 17 marzo 2005, in Società, 2005, 752: ai sensi dell’art. 33 d.lgs 5/2003 si
applica il procedimento camerale in caso di reclamo avverso un provvedimento del Presidente
del tribunale, con il quale viene dichiarata estinta la procedura di liquidazione e autorizzata la
cancellazione della società dal R.I.
Trib. Milano (decr.), 22 marzo 2005, in www.associazionepreite.it: non può essere addotto a
fondamento della eccezionale e motivata urgenza per la concessione di un provvedimento ai
sensi dell’art. 31 d.lgs. 5/2003 la prevedibile impossibilità di pervenire alla nomina assembleare
di un liquidatore per disaccordo tra i soci
Trib. Milano (decr.), 22 marzo 2005, in www.associazionepreite.it (v. anche della stessa a.g.
analogo provvedimento emesso in stessa data in www.associazionepreite.it): nell’ambito di un
procedimento ex art. 2409 c.c. il presidente del tribunale non può emettere inaudita altera parte
un decreto ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 5/2003 che abbia ad oggetto la revoca degli organi sociali e
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la nomina di un amministratore giudiziario (può disporre solo i provvedimenti provvisori di cui
all’art. 2409, comma 4);
Trib. Verona, 24 ottobre 2005, in www.associazionepreite.it: nel procedimento camerale ex art.
2409 possono stare in giudizio anche gli amministratori e sindaci già sostituiti
Trib. Salerno (decr.), 21 novembre 2006, in Società, 2008, 99, e ivi, 635: quando sussiste
controversia tra le parti sulla giusta causa di revoca del liquidatore il Tribunale non può decidere
nella forma del procedimento in camera di consiglio, ma solo nelle forme del procedimento di
cognizione
App. Salerno (decr.), 14 giugno 2007, in Società, 2008, 97, e ivi, 633: il Tribunale decide nelle
forme del procedimento in camera di consiglio anche quando sussiste controversia tra le parti
sulla giusta causa di revoca del liquidatore
Trib. Firenze (decr.), 11 luglio 2007, in Società, 2008, 615: il ricorso ex art. 2409 c.c. deve
essere presentato ai sensi degli artt. 25 e 33 d.lgs. 5/03 con il necessario patrocinio di un
difensore legalmente abilitato e non può essere proposto dal collegio sindacale in proprio
8. La clausola compromissoria e l’arbitrato
Trib. Trento (ord.), 11 febbraio 2004, in Giur. merito, 2004, 1699: la disciplina dell’arbitrato
societario si estende anche alle società di persone e deve, pertanto, ritenersi nulla la clausola
compromissoria che non affida il potere di nomina degli arbitri a un terzo estraneo; inoltre, non
è applicabile alle decisioni dei soci delle società di persone l’art. 35, comma 5°, che attribuisce
agli arbitri il potere di sospendere l’efficacia delle delibere assembleari
Trib. Trento (ord.), 8 aprile 2004, in Società, 2004, 996, in Giur. merito, 2004, 1699, e in Riv.
not., 2005, II, 378: la disciplina dell’arbitrato societario si estende anche alle società di persone e
deve, pertanto, ritenersi nulla la clausola compromissoria che non affida il potere di nomina
degli arbitri a un terzo estraneo
Trib. Modena (decr.), 12 maggio 2004, in Società, 2004, 1270: la controversia inerente alla
nomina del liquidatore, trattandosi di materia indisponibile, non può essere devoluta agli arbitri
Trib. Latina, 22 giugno 2004, in dircomm.it, 2004, n. 9, in Riv. not., 2005, II, 603, in Società,
2005, 93 e in Notariato, 2005, 258: deve ritenersi nulla a partire dal 1° gennaio 2004 la clausola
compromissoria che non sia stata adeguata alle nuove disposizioni del d.lgs. 5/2003
Trib. Verona (decr.), 27 settembre 2004, in Giur. merito, 2005, 91 : l’art. 34, comma 6 – che
prevede una maggioranza qualificata per l’introduzione o la soppressione di clausole
compromissorie –, trova applicazione anche per le società cooperative, anche qualora la
modifica sia intervenuta nel periodo transitorio di adeguamento degli statuti
Trib. Torino (ord.), 27 settembre 2004, in Società, 2005, 899: sono compromettibili in arbitri le
controversie inerenti all’impugnazione delle delibere assembleari per il mancato raggiungimento
del quorum deliberativo; le clausole compromissorie statutarie, che prevedono meccanismi di
nomina degli arbitri in violazione dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003, devono comunque
ritenersi perfettamente valide ed efficaci con riguardo a rapporti giuridici insorti anteriormente
al 30 settembre 2004
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Trib. Udine (ord.), 4 novembre 2004, in Società, 2005, 777: le clausole compromissorie
statutarie, che prevedono meccanismi di nomina degli arbitri in violazione dell’art. 34, comma
2°, d.lgs. 5/2003, devono comunque ritenersi perfettamente valide ed efficaci se tali erano
anteriormente al 1° gennaio 2004
Trib. Catania, 26 novembre 2004, in www.judicium.it e www.ilcaso.it: deve ritenersi
radicalmente nulla la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri
non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d. lgs. 5/2003
Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in www.judicium.it e www.ilcaso.it, che nega la compromittibilità
in arbitri delle controversie inerenti la validità delle delibere assembleari
Trib. Biella (ord.), 15 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: non sono compromettibili in arbitri le
controversie inerenti l’annullamento di delibere assembleari che hanno deliberato un
ingiustificato aumento dei compensi degli amministratori
Trib. Bari (ord.), 24 gennaio 2005, in www.associazionepreite.it : è affetta da nullità la clausola
compromissoria non adeguata alla disciplina imperativa sopravvenuta
Trib. Genova, 7 marzo 2005, in Giur. merito, 2005, 759: la clausola compromissoria di uno
statuto che rimetta la risoluzione di alcune controversie ad un collegio arbitrale di diritto
comune resta valida anche dopo la riforma, la quale ha previsto un arbitrato rituale speciale
Trib. Verona (ord.), 12 aprile 2005, in www.associazionepreite.it : v. supra, sez. 1; spetta il
diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti non solo nell’ipotesi di modifica dell’atto
costitutivo introduttiva di una clausola compromissoria (art. 34, co. 6°, d.lgs. 5/2203), ma anche
nell’ipotesi in cui venga significativamente ampliato l’oggetto di una clausola compromissoria
già esistente
Trib. Milano, 4 maggio 2005, in Giur. it., 2005, 1653: è affetta da nullità la clausola arbitrale di
una s.r.l. non adeguata alle nuove disposizioni normative
Trib. Bologna, 25 maggio 2005, in Giur. it., 2006, 1640: sono compromettibili in arbitri le
controversie inerenti le azioni di responsabilità sociale verso gli amministratori; dopo la riforma
del diritto societario il mancato adeguamento delle clausole compromissorie alle previsioni
dell’art. 34, d.lgs. 5/2003, non comporta la nullità delle stesse, ma l’applicazione della disciplina
formale e sostanziale dell’arbitrato di tipo “tradizionale” nei limiti di efficacia riconosciuti dal
regime previgente
Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Società, 2006, 750, e in Giur. it., 2006, 1639: anche se
introdotta in un periodo precedente alla riforma, deve ritenersi nulla la clausola compromissoria
contenuta in uno statuto di una società di capitali che prevede un meccanismo di nomina degli
arbitri non conforme all’art. 34 d.lgs. 5/2003,
Trib. Imperia, 27 giugno 2005, in Società, 2006, 235: le controversie relative all’esclusione del
socio di una società di persone sono deferibili agli arbitri
Trib. Milano, 7 luglio 2005, in Società, 2006, 1155, e in Giur. it., 2006, 313: il concetto di
estraneità del designatore non deve essere dilatato al punto da escludere la nomina di soggetti
che abbiano qualsivoglia rapporto, anche di mera vicinanza, con la società e pertanto deve
ritenersi legittima l’indicazione del presidente del sindacato di categoria cui la società è iscritta
Trib. Pordenone, 19 luglio 2005, in www.judicium.it: deve ritenersi affetta da nullità
sopravvenuta la clausola compromissoria di una società di persone che prevede un meccanismo
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di nomina degli arbitri non conforme all’art. 34 d.lgs. 5/2003, anche se la domanda sia stata
proposta al giudice anteriormente all’entrata in vigore della riforma
Trib. Belluno, 26 ottobre 2005, in Giur. comm., 2006, 502: ai sensi dell’art. 41, co. 2, d. lgs.
5/2003, l’art. 34 stesso decreto si applica solo ai procedimenti instaurati successivamente alla
sua entrata in vigore
Trib. Forlì, 4 novembre 2005, in Società, 2006, 749, e in Giur. it., 2007, 398: le clausole
compromissorie statutarie, che prevedono meccanismi di nomina degli arbitri in violazione
dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003, devono ritenersi comunque valide ed efficaci fino alla
delibera di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni o, in mancanza, fino al termine del
periodo transitorio del 30 settembre 2004
Trib. Milano, 9 novembre 2005, in Società, 2006, 750: è nulla la clausola arbitrale contenuta in
uno statuto di una società di capitali non adeguata alla nuova disciplina societaria
Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. fall., 2007, 159: è legittima la delibera assembleare che
introduca una clausola compromissoria per la risoluzione di tutti i conflitti societari, purchè la
controversia non abbia ad oggetto diritti indisponibili dei soci e la delibera sia adottata con il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.
Trib. Milano, 18 gennaio 2006, in www.associazionepreite.it: deve ritenersi nulla la clausola
compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni
dell’art. 34, comma 2°, d. lgs. 5/2003
Trib. Ravenna (ord.), 3 febbraio 2006, in Società, 2007, 607, in Giur. it., 2006, 1876, e in Giur.
comm., 2007, II, 1088: non sono compromettibili e devolvibili al giudizio degli arbitri le
controversie riguardanti lo scioglimento della società
Trib. Bologna, 9 febbraio 2006, in Riv. dir. soc., 3/2007, 95: dopo la riforma del diritto
societario il mancato adeguamento delle clausole compromissorie alle previsioni dell’art. 34,
d.lgs. 5/2003, non comporta la nullità delle stesse, ma l’applicazione della disciplina formale e
sostanziale dell’arbitrato di tipo “tradizionale” nei limiti di efficacia riconosciuti dal regime
previgente
App. Torino, 4 agosto 2006, in Giur. it., 2007, 398, e in Corr. merito, 2006, 1259: è nulla a
decorrere dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina
degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003
Trib. Milano, 22 settembre 2006, in Giur. it., 2007, 399: non è affetta da nullità sopravvenuta la
clausola compromissoria che preveda, anche solo in via residuale, un meccanismo di nomina
degli arbitri conforme alle nuove disposizioni
Trib. Como, 29 settembre 2006, in Società, 2007, 1277: possono essere devolute al giudizio
degli arbitri tutte le impugnazioni di delibere assembleari
Trib. Bari, 2 novembre 2006, in Giur. it., 2007, 2237: anche dopo la riforma societaria è
possibile prevedere clausole compromissorie per arbitrato irrituale, per il quale non sono
applicabili le norme del d.lgs. 5/2003 e dunque i meccanismi di nomina ivi indicati
Trib. Bologna (decr.), 13 novembre 2006, in Riv. dir. soc., 3/2007, 95: dopo la riforma del
diritto societario il mancato adeguamento delle clausole compromissorie alle previsioni dell’art.
34, d.lgs. 5/2003, non comporta la nullità delle stesse, ma l’applicazione della disciplina formale
e sostanziale dell’arbitrato di tipo “tradizionale” nei limiti di efficacia riconosciuti dal regime
previgente
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App. Torino, 8 marzo 2007, in Giur. it., 2007, 906: anche dopo la riforma societaria è possibile
prevedere clausole compromissorie di arbitrato rituale di diritto comune, per il quale non sono
applicabili le norme del d.lgs. 5/2003 e dunque i meccanismi di nomina ivi indicati
App. Torino, 29 marzo 2007, in Giur. it., 2007, 2237: i meccanismi di nomina degli arbitri
indicati all’art. 34 d.lgs 5/2003 non sono vincolanti per le clausole compromissorie per arbitrato
di diritto comune e arbitrato irrituale
Lodo arbitrale Siracusa, 31 marzo 2007, in Società, 2007, 1417: possono essere devolute al
giudizio arbitrale le controversie inerenti le delibere di approvazione del bilancio di esercizio, se
i vizi, anche di nullità, eccepiti concernono il procedimento e non l’oggetto della deliberazione
App. Torino, 4 aprile 2007, in Giur. it., 2007, 2238: i meccanismi di nomina degli arbitri
indicati all’art. 34 d.lgs 5/2003 non sono vincolanti per le clausole compromissorie per arbitrato
di diritto comune e arbitrato irrituale
Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Giur. comm., 2008, II, 865: la disciplina dell’arbitrato
societario è applicabile anche alle società di persone; non sono compromettibili in arbitri le
controversie concernenti lo scioglimento delle società
Trib. Bari, 21 giugno 2007, in Società, 2008, 235: non sono compromettibili in arbitri le
controversie che hanno per oggetto diritti indisponibili inerenti al rapporto societario, ivi
comprese pertanto le controversie inerenti la legittimità di un bilancio di esercizio
Trib. Roma, 27 giugno - 4 luglio 2007, in Riv. not., 2008, 928, in Giur. comm., 2008, II, 900, in
RDS, 4/2008, 802, e in Società, 2008, 762: la disciplina dell’arbitrato societario non si applica
alle società semplici, ma solo alle società commerciali
App. Torino, 4 settembre 2007, in Riv. dir. proc., 2008, 546: i meccanismi di nomina degli
arbitri indicati all’art. 34 d.lgs 5/2003 non sono vincolanti per le clausole compromissorie per
arbitrato di diritto comune
Trib. Velletri (ord.), 15 ottobre 2007, in Riv. dir. comm., 2007, II, 237: non sono
compromettibili in arbitri le controversie inerenti diritti indisponibili, ivi comprese le norme
dirette a garantire la chiarezza e la veridicità del bilancio
Trib. Campobasso (ord.), 31 ottobre 2007, in Società, 2008, 1138: in presenza di una clausola
compromissoria per arbitrato rituale o irrituale secondo le norme del codice di rito spetta al
giudice ordinario la cognizione delle domande cautelari (nella specie: sospensione di una
delibera consiliare)
Trib. Reggio Emilia, 5 febbraio 2008, in www.ilcaso.it: non sono compromettibili e devolvibili
al giudizio degli arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società
Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Giur. it., 2009, 1446: non sono compromettibili e devolvibili in
arbitri le controversie che attengono alla nullità del bilancio di una società per azioni per
violazione del principio di chiarezza
Trib. Belluno, 8 maggio 2008, in Giur. Merito, 2008, 2252: sono compromettibili in arbitri tutte
le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto societario, ivi incluse
le azioni di impugnativa di delibere assembleari a prescindere dalla natura, individuale o
generale, dell’interesse coinvolto
Trib. Milano, 18 settembre 2008, in RDS, 2/2009, 322: sono inefficaci a decorrere dal 1°
gennaio 2004 le clausole compromissorie che prevedono meccanismi di nomina degli arbitri non
conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003
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Trib. Trani, 15 ottobre 2008, in Corr. Merito, 2009, 27 (s.m.): è nulla a decorrere dal 1° gennaio
2004 la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi
alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003
Trib. Milano, 13 febbraio 2009, in Giur. it., 2009, 2723: ai fini dell’individuazione dell’ambito
di applicazione della clausola compromissoria si deve ritenere che attenga al rapporto sociale
anche la domanda del socio fideiussore che lamenti di aver subito un’ingiusta escussione della
garanzia prestata per l’insufficienza del patrimonio sociale provocato dall’amministratore con
atti di mala gestio
Trib. Milano, 12 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2224: è inefficace, e non può formare oggetto di
integrazione parziale, la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli
arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003
Trib. Milano, 18 giugno 2009, in Giur. it., 2009, 2717: è nulla la clausola compromissoria che
prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma
2°, d.lgs. 5/2003
Trib. Pescara, 19 ottobre 2009, in www.ilcaso.it: le disposizioni dell’art. 34, comma 2, d.lgs.
5/2003 sulle modalità di nomina degli arbitri non si applicano alle convenzioni parasociali
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