la tutela civile della persona in italia: il caso delle emissioni

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la tutela civile della persona in italia: il caso delle emissioni
RBMAD
Revista Brasileira de Meio Ambiente Digital e Sociedade da Informação
ISSN 2357-9676
Volume 1 Numero 1 Ano 2014
São Paulo, Brasil
Pág. 245 - 251
LA TUTELA CIVILE DELLA PERSONA IN ITALIA: IL CASO DELLE EMISSIONI
ELETTROMAGNETICHE CAUSATE DA ELETTRODOTTI E DA ANTENNE PER
TELECOMUNICAZIONI
Roberta Catalano
docente in “Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie”
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli
ASTRATTO
L’evoluzione tecnologica connessa al moltiplicarsi di antenne ed elettrodotti fa insorgere una
riflessione di indubbia rilevanza e meritevolezza. Si pensi allo sviluppo imprenditoriale e al
progresso nelle modalità di comunicazione del pensiero.
A questo genere di interessi si contrappongono esigenze primarie quali quella di tutelare
l’ambiente e la salute.
Parole Chiave: L’evoluzione tecnologica. l’ambiente. Salute
RESUMO
Os avanços tecnológicos relacionados com a proliferação de antenas e linhas de energia levantam
uma reflexão de inquestionável importância. Pense no desenvolvimento de negócios e de
progresso no modo de comunicação do pensamento.
Neste tipo de necessidades básicas tais interesses se opõem à proteção do meio ambiente e
saúde.
Palavras-chave: Evolução tecnológica. Ambiente. Saúde
Data de submissão: 03/04/2014
Data do aceite para publicação: 17/04/2014
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causate da elettrodotti e da antenne per telecomunicazioni
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1. L’evoluzione tecnologica connessa al moltiplicarsi di antenne ed elettrodotti è funzionale
alla realizzazione di numerosi interessi di indubbia rilevanza e meritevolezza. Si pensi allo sviluppo
imprenditoriale ed occupazionale che ne consegue o al progresso nelle modalità di comunicazione
del pensiero.
E’ dato evidente però che a questo genere di interessi si contrappongono esigenze primarie
quali quella di tutelare l’ambiente e la salute esposti alle onde elettromagnetiche generati da
dette apparecchiature. Di conseguenza, individuare regole e principi idonei a garantire la migliore
protezione di tali esigenze senza inibire più del necessario lo svolgimento di attività ed iniziative
economiche meritevoli, diviene per il legislatore e per il giudice un compito complesso ma
irrinunciabile. Tanto più se le ricerche scientifiche non sono ancora riuscite a dirimere i dubbi circa
l’effettiva esistenza di un pericolo derivante dall’esposizione alle onde elettromagnetiche.
E’ accaduto così che nell’ultimo ventennio, in Italia come in Europa, il legislatore ed i giudici
si sono impegnati ad elaborare soluzioni volte a fronteggiare le rilevanti questioni appena
illustrate. La complessa esperienza normativa e giurisprudenziale che ne è derivata costituisce oggi
un utile punto di partenza sia per gli operatori giuridici italiani che intendono contribuire
all’ulteriore sviluppo della riflessione già avviata, sia soprattutto per gli operatori giuridici dei paesi
in via di sviluppo, come l’Albania, che si trovano adesso ad affrontare i problemi cui si è fatto
cenno (per un’analisi circa l’esperienza giurisprudenziale e dottrinale e circa la disciplina italiana
posta a protezione della salute e dell’ambiente dall’esposizione elettromagnetica sia consentito
rinviare a R. CATALANO, Esposizione alle onde elettromagnetiche e tutela della persona, Napoli,
2005).
Rimane il fatto, però, che le questioni sorte intorno al fenomeno dell’elettromagnetismo
sono molteplici e rilevanti e qui, ovviamente, non è possibile esaminarle tutte. Occorre eleggere
un profilo di indagine; e quello che si incentra sull’analisi delle tecniche più adatte ad assicurare
protezione effettiva agli interessi personali di rilievo costituzionale – come la salute e l’ambiente sembra segnalarsi per la sua attualità. Ciò in quanto tutti gli ordinamenti si trovano oggi a dover
fare i conti con nuovi e sempre più pressanti bisogni di protezione della persona umana (si pensi,
ad esempio, all’esigenza di preservare la privacy dall’impiego delle nuove tecnologie informatiche
o la dignità umana dai progressi della scienza medica) a fronte dei quali si palesa l’inadeguatezza
dei tradizionali strumenti civilistici di tutela e, conseguentemente, la necessità di individuare
rimedi alternativi.
2. La giurisprudenza sul fenomeno dell’elettromagnetismo, esaminata dall’angolo visuale
prescelto, si segnala subito per un particolarità: moltissime pronunce, anche se di giudici
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amministrativi, constano di ordinanze interinali rese su istanze urgenti (ex a. 700 c.p.c.)1; assai più
esigue sono le sentenze emesse al termine di ordinari giudizi di cognizione. Dalle motivazioni di
queste decisioni emerge che i giudici, con osservazioni spesso convergenti con quelle svolte dalla
dottrina (A. PROTOPISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002, 632), spiegano la
particolarità in esame rilevando la maggiore congruità della procedura di urgenza ex a. 700 c.p.c. a
garantire una protezione effettiva agli interessi personali di rilievo costituzionale (quali, appunto,
la salute e l’ambiente). Ciò in ragione del carattere preventivo ed urgente della risposta giudiziale
e del contenuto atipico dell’ordinanza resa dal magistrato (in tal senso, tra le altre, v. Trib. Milano
ord. 7 ottobre 1999, in Foro it., 2001, I, 141 e ss.; Trib. Catania ord. 5 maggio 2002, in Corr. giur.,
2003, 220 e ss.; Trib. Roma 4 dicembre 2002, in Foro it., 2003, I, 1574 e ss.).
Invero, tra i tradizionali strumenti civilistici di tutela volti ad istaurare un ordinario giudizio
di cognizione, le azioni risarcitorie e ripristinatorie mettono in moto meccanismi che non
consentono di recuperare, nel caso di lesioni ad interessi personali di rilievo costituzionale,
l’aderenza della realtà concreta a quella normativa. Infatti, dette azioni operano in base a tecniche
di tutela di carattere essenzialmente reditributivo: il patrimonio del leso viene reintegrato
dall’autore dell’illecito mediante la corresponsione di utilità eguali o equivalenti a quelle
danneggiate. Gli interessi personali di rilievo costituzionale riguardano però la persona e non il suo
patrimonio; quindi le lesioni ad esse inferte non possono essere totalmente ripristinate da una
riparazione operante sul piano – affatto diverso - del patrimonio. Tale riparazione può servire a
gratificare la vittima dell’illecito, non anche ad elidere danni sottratti ad ogni valutazione di
mercato (in dottrina cfr. A. DE CUPIS, Il valore economico della persona umana, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1956, I, 1264 e ss.; D. MESSINETTI, Personalità (diritti della), in Enc. Dir., XXXIII, Milano,
1983, 395) .
Del pari, la tutela ordinaria inibitoria non è in grado di proteggere in modo integrale ed
effettivo gli interessi personali di rilievo costituzionale in quanto il contenuto di queste ultime non
è sempre o soltanto negativo, ossia non si esaurisce nell’imposizione di un generale dovere di
astensione, ma comprende una molteplicità di dimensioni esistenziali alcune delle quali possono
sostanziarsi in pretese a comportamenti positivi (in tal senso, sul contenuto dei diritti della
personalità, già F. DEGNI, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. it., diretto
da F. Vassalli, Torino, 1939, 163; sia poi consentito rinviare di nuovo a R. CATALANO, Esposizione
alle onde elettromagnetiche e tutela della persona, cit., 100 e ss.).
1
Ai sensi dell’art. 700 c.p.c. “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo
diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al
giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli
effetti della decisione sul merito”.
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Diversamente la tutela offerta dalle ordinanze interinali, in quanto preventiva ed urgente, è
in grado di evitare il prodursi o l’aggravarsi di lesioni sostanzialmente irreparabili e, quindi, di
garantire un maggior grado di aderenza della realtà concreta a quella normativa (A. PROTOPISANI,
op. loc. ult. cit). Inoltre, le ordinanze ex a. 700 c.p.c. hanno un contenuto atipico e quindi possono
essere modellate dal giudice sulle istanze di tutela così da dare più congrua risposta alle esigenze
di protezione di volta in volta suscitate dalle molteplici dimensioni esistenziali della persona.
E difatti, nel quadro dell’esperienza formatasi sul fenomeno dell’elettromagnetismo, è
molto difficile rinvenire ordinanze che si limitano a disporre la mera condanna ad un facere ovvero
un puro e semplice ordine inibitorio all’installazione o alla messa in funzione di una antenna o di
un elettrodotto. Nella maggior parte dei casi le decisioni hanno un contenuto complesso,
risultante dalla combinazione delle varie tradizionali tecniche civilistiche di tutela (condanna,
inibitoria, costitutiva) effettuata al fine di adeguare la risposta giudiziale alle concorrenti soluzioni
prospettate dalle istanze delle parti. Ad esempio è frequente il caso in cui il giudice, tenendo conto
delle contrapposte richieste, consente la messa in funzione dell’impianto emittente ed, al
contempo, dispone l’adozione di misure ed accorgimenti idonei a minimizzare l’immissione
nell’ambiente di onde elettromagnetiche (cfr., tra le altre, Trib. Como ord. 30 novembre 2001, in
Foro it., 2003, I, 1608 e ss.; Trib. Como ord. 22 gennaio 2002, ivi); ovvero impone lo svolgimento,
talvolta periodico, di verifiche sanitarie e/o ambientali (cfr., tra le altre, TAR Lazio ord. 18 dicembre
1996, in Arch. loc. cond., 1997, 875 e ss.; TAR Puglia ord. 6 aprile 2000, in ANPA (a cura di), Il
controllo dell’inquinamento elettromagnetico, Roma, 2000, 147 e ss.); ovvero regola
specificamente le modalità di installazione delle apparecchiature in luoghi e/o in modi diversi da
quelli originariamente previsti (cfr., tra le altre, Trib. Venezia ord. 14 aprile 2003, inedita ma v.
www.giust.it n. 4/2003).
D’altronde, anche la più autorevole dottrina da tempo rileva che la variabilità del
contenuto della decisione giudiziale rende le ordinanze ex a. 700 c.p.c. particolarmente adatte a
soddisfare le esigenze di protezione suscitate dagli interessi personali di rilievo costituzionale (D.
MESSINETTI, Personalità (diritti della), cit., 359 e 377; A. PROTOPISANI, L’attuazione dei
provvedimenti di condanna, in AA.VV., Processo e tecniche di attuazione dei diritti, I, Napoli, 1989,
39 e ss.). Ciò poiché detti interessi, trovandosi in uno stato di attuazione continua e
contemporanea per tutti i consociati, inevitabilmente entrano in conflitto e vanno contemperati
tra loro (si pensi al diritto alla manifestazione del pensiero da un lato, e al diritto alla privacy
dall’altro; oppure, per fare un esempio più vicino al tema della nostra indagine, al diritto alla salute
da un lato, e all’iniziativa economica privata dall’altro). Infatti in tali conflitti nessuno di questi
interessi può essere del tutto sacrificato in quanto ciascuno costituisce espressione della
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personalità e della dignità umana (a. 2 Cost.); quindi il giudice potrà accogliere una istanza di
tutela solo quando e nella misura in cui non ne derivino compressioni eccessive per gli interessi
personali concorrenti (D. MESSINETTI, op. loc. ult. cit.).
Le tradizionali tutele civilistiche si rivelano poco adatte ad effettuare tale
contemperamento poiché si attuano attraverso decisioni giudiziali (di condanna, o inibitorie
ovvero costitutive) strutturate in modo da far sì che uno degli interessi in conflitto prevalga in
modo netto e definitivo rispetto agli altri. Invece le ordinanze interinali hanno un contenuto
atipico e, come dimostra la giurisprudenza sedimentatasi sul fenomeno dell’elettromagnetismo,
possono essere modellate dal giudice in modo da individuare la soluzione più idonea a
contemperare i contrapposti interessi gravando ciascuno di essi di un sacrificio adeguato in
relazione alle circostanze del caso concreto. Inoltre, le limitazioni inevitabilmente imposte agli
interessi ritenuti soccombenti non sono definitive - e quindi non possono essere eccessive - perché
le ordinanze che le impongono non acquistano efficacia di giudicato (A. PROTOPISANI,
L’attuazione dei provvedimenti di condanna, cit., 60; l’Autore formula l’osservazione con specifico
riguardo alla tutela inibitoria, ma non par dubbio che essa possa essere estesa a tutti gli strumenti
di tutela volti a definire il rapporto controverso a mezzo di decisioni idonee a passare in giudicato).
Insomma, il fatto che nel quadro della giurisprudenza sulla protezione della salute e
dell’ambiente dalle emissioni elettromagnetiche siano prevalenti le ordinanze ex a. 700 c.p.c. si
spiega perché tali ordinanze vantano dei caratteri che le rendono adatte a soddisfare le esigenze
di tutela della persona umana assai più delle tradizionali tutele civilistiche. La complessità delle
dimensioni esistenziali della persona e la loro potenziale conflittualità impongono l’impiego di
tecniche di tutela capaci di mediare tra posizioni personali di rilievo primario garantendone al
contempo l’effettività. I provvedimenti emessi all’esito di un giudizio sommario ed urgente si
palesano più idonei di altri a rispondere a tali esigenze di protezione perché attraverso di essi
possono essere disposte, anche congiuntamente, le tecniche (inibitoria, costitutiva e di condanna
ad un facere) di volta in volta necessarie ad evitare lesioni irreparabili e/o la eccessiva
compressione di ciascuno degli interessi concorrenti evitando, al contempo, di cristallizzare con
l’efficacia del giudicato i rapporti di forza tra interessi in attuazione costante e contemporanea
(avvalorano queste conclusioni gli aa. 141 e ss. del Codice per la protezione dei dati personali e
negli aa. 44 del D. legisl. n. 286/98 e 4 del D.legisl. n. 215/2003 concernenti i divieti di
discriminazione per motivi razziali o di origine etnica, che, per le posizioni personali considerate,
predispongono forme di tutela preventiva ed urgente da realizzarsi mediante l’adozione da parte
del giudice di decisioni dal contenuto atipico).
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3. A fronte delle considerazioni svolte sinora, assai persuasive appaiono le conclusioni cui
pervengono la giurisprudenza costituzionale e la dottrina civilistica più recente; conclusioni alla cui
stregua da ogni valore personale di rilievo costituzionale promana – piuttosto che un diritto
soggettivo avente ad oggetto, secondo lo schema dominicale, una determinata qualità personale –
“un fascio di situazioni soggettive diversamente strutturate” e variamente tutelabili (le parole tra
virgolette sono di B. CARAVITA DI TORITTO, Costituzione, principi costituzionali e tecniche di
formazione per la tutela dell’ambiente, in AA.VV., Ambiente e diritto, Milano, 1999, 175; ma v.
anche C. D’ARRIGO, Salute (diritto alla), in Enc. Dir., Agg., V, Milano, 2001,1038 e M. LUCIANI,
Salute: I) Diritto alla salute (dir. cost.), in Enc. Giur. Treccani, XXVII, Torino, 1991, 5; per la
giurisprudenza costituzionale v. C. Cost. 16 ottobre 1990, n. 455, in Giur. cost., 1990, I, 2732 e ss.;
C. Cost. 15 luglio 1994, n. 302, in Giur. cost., 1994, I, 2590 e ss.; C. Cost. 26 luglio 2002, n. 407, in
Giur. it., 2003, I, 1, 417 e ss.).
L’esame dell’esperienza giurisprudenziale in materia di elettromagnetismo dimostra,
appunto, che ciascun interesse sotteso ad un valore personale di rilievo costituzionale viene
qualificato diversamente a seconda delle peculiarità del caso concreto. In alcune controversie a
prevalere è l’interesse alla tutela della salute e dell’ambiente che pertanto, in quel determinato
ambito, assume la veste del diritto soggettivo meritevole, in quanto tale, di protezione immediata
e diretta (Pret. Pietrasanta ord. 8 novembre 1986, in Foro it., 1987, I, 3372 e ss.; Pret. Asolo ord. 29
marzo 1989, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 700 e ss.; Trib. Verona ord. 4 dicembre 2000, in
Foro it., Rep., 2001, voce “Provvedimenti d’urgenza”, n. 106; Trib. Palermo ord. 20 febbraio 2004,
inedita, ma v. www.reteambiente.it; Trib. Bologna ord. 31 luglio 2006, inedita ma v.
www.reteambiente.it); in altre vertenze, invece, detto interesse non arriva ad assumere la veste
del diritto soggettivo perché il giudice – tenuto conto delle peculiarità del caso concreto - ritiene di
doverlo comprimere per consentire l’esercizio dell’iniziativa economica privata delle imprese
telefoniche o di produzione dell’energia elettrica (v., tra le altre, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
ord. 29 giugno 2000, in Danno e resp., 2001, 409 e ss.; Trib. Teramo ord. 15 giugno 2006, inedita,
ma in www.giuristiambientali.it).
Ne discende che il profilo rilevante dei valori “salute” ed “ambiente” non necessariamente
impone il totale sacrificio degli altri valori costituzionali, ma suscita piuttosto l’adozione del
provvedimento (anche di rigetto) più idoneo a gravare ciascuno degli interessi concorrenti di un
sacrificio adeguato in relazione alle circostanze del caso concreto. In dipendenza del tipo di
qualificazione deriva una tutela più o meno intensa, ossia dotata di maggiore o minore forza
nell’imporre un sacrificio agli altri interessi, giuridicamente rilevanti e di rango costituzionale, con
cui si è determinato un conflitto. Sicché la persona umana, pur costituendo un valore giuridico di
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rilievo costituzionale dotato di forza precettiva diretta, non si identifica a priori con nessuna
situazione giuridica soggettiva ed è pertanto suscettibile di diversi gradi di tutela al fine di
consentire - ex art. 2 Cost. – la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo della personalità
di tutti i consociati.
Ed invero, mette conto ricordare che le norme costituzionali poste a presidio della persona
esprimono valori giuridici assoluti ed illimitati. L’assolutezza e l’illimitatezza comportano,
evidentemente, che tali valori non possono essere compressi o sacrificati nemmeno in parte,
perché ciò equivarrebbe a snaturarli. Di conseguenza il contemperamento, di cui si è discusso
sinora, non può incidere direttamente sui valori, ma piuttosto sugli interessi attraverso i quali i
valori stessi si concretizzano. Tali interessi, in relazione alle peculiarità del caso concreto, verranno
quindi qualificati in modo di volta in volta diverso (diritto soggettivo, interesse legittimo, interesse
collettivo o meramente rilevante) sì da modulare tra di loro i valori di cui costituiscono espressione
e consentire la coesistenza e lo sviluppo della personalità di ciascuno (cfr. A. BALDASSARRE,
Libertà, I, in Enc. Giur. Treccani, XIX, Roma, 1990, 28; A. PACE, Problematica delle libertà
costituzionali, Parte generale, Padova, 1985, 8-9).
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