la tutela civile della persona in italia: il caso delle emissioni
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la tutela civile della persona in italia: il caso delle emissioni
RBMAD Revista Brasileira de Meio Ambiente Digital e Sociedade da Informação ISSN 2357-9676 Volume 1 Numero 1 Ano 2014 São Paulo, Brasil Pág. 245 - 251 LA TUTELA CIVILE DELLA PERSONA IN ITALIA: IL CASO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE CAUSATE DA ELETTRODOTTI E DA ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI Roberta Catalano docente in “Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli ASTRATTO L’evoluzione tecnologica connessa al moltiplicarsi di antenne ed elettrodotti fa insorgere una riflessione di indubbia rilevanza e meritevolezza. Si pensi allo sviluppo imprenditoriale e al progresso nelle modalità di comunicazione del pensiero. A questo genere di interessi si contrappongono esigenze primarie quali quella di tutelare l’ambiente e la salute. Parole Chiave: L’evoluzione tecnologica. l’ambiente. Salute RESUMO Os avanços tecnológicos relacionados com a proliferação de antenas e linhas de energia levantam uma reflexão de inquestionável importância. Pense no desenvolvimento de negócios e de progresso no modo de comunicação do pensamento. Neste tipo de necessidades básicas tais interesses se opõem à proteção do meio ambiente e saúde. Palavras-chave: Evolução tecnológica. Ambiente. Saúde Data de submissão: 03/04/2014 Data do aceite para publicação: 17/04/2014 La tutela civile della persona in Italia: il caso delle emissioni elettromagnetiche causate da elettrodotti e da antenne per telecomunicazioni 246 1. L’evoluzione tecnologica connessa al moltiplicarsi di antenne ed elettrodotti è funzionale alla realizzazione di numerosi interessi di indubbia rilevanza e meritevolezza. Si pensi allo sviluppo imprenditoriale ed occupazionale che ne consegue o al progresso nelle modalità di comunicazione del pensiero. E’ dato evidente però che a questo genere di interessi si contrappongono esigenze primarie quali quella di tutelare l’ambiente e la salute esposti alle onde elettromagnetiche generati da dette apparecchiature. Di conseguenza, individuare regole e principi idonei a garantire la migliore protezione di tali esigenze senza inibire più del necessario lo svolgimento di attività ed iniziative economiche meritevoli, diviene per il legislatore e per il giudice un compito complesso ma irrinunciabile. Tanto più se le ricerche scientifiche non sono ancora riuscite a dirimere i dubbi circa l’effettiva esistenza di un pericolo derivante dall’esposizione alle onde elettromagnetiche. E’ accaduto così che nell’ultimo ventennio, in Italia come in Europa, il legislatore ed i giudici si sono impegnati ad elaborare soluzioni volte a fronteggiare le rilevanti questioni appena illustrate. La complessa esperienza normativa e giurisprudenziale che ne è derivata costituisce oggi un utile punto di partenza sia per gli operatori giuridici italiani che intendono contribuire all’ulteriore sviluppo della riflessione già avviata, sia soprattutto per gli operatori giuridici dei paesi in via di sviluppo, come l’Albania, che si trovano adesso ad affrontare i problemi cui si è fatto cenno (per un’analisi circa l’esperienza giurisprudenziale e dottrinale e circa la disciplina italiana posta a protezione della salute e dell’ambiente dall’esposizione elettromagnetica sia consentito rinviare a R. CATALANO, Esposizione alle onde elettromagnetiche e tutela della persona, Napoli, 2005). Rimane il fatto, però, che le questioni sorte intorno al fenomeno dell’elettromagnetismo sono molteplici e rilevanti e qui, ovviamente, non è possibile esaminarle tutte. Occorre eleggere un profilo di indagine; e quello che si incentra sull’analisi delle tecniche più adatte ad assicurare protezione effettiva agli interessi personali di rilievo costituzionale – come la salute e l’ambiente sembra segnalarsi per la sua attualità. Ciò in quanto tutti gli ordinamenti si trovano oggi a dover fare i conti con nuovi e sempre più pressanti bisogni di protezione della persona umana (si pensi, ad esempio, all’esigenza di preservare la privacy dall’impiego delle nuove tecnologie informatiche o la dignità umana dai progressi della scienza medica) a fronte dei quali si palesa l’inadeguatezza dei tradizionali strumenti civilistici di tutela e, conseguentemente, la necessità di individuare rimedi alternativi. 2. La giurisprudenza sul fenomeno dell’elettromagnetismo, esaminata dall’angolo visuale prescelto, si segnala subito per un particolarità: moltissime pronunce, anche se di giudici RBMAD, São Paulo, volume 1, número 1, p. 245-251, jan./jun. 2014. Roberta Catalano 247 amministrativi, constano di ordinanze interinali rese su istanze urgenti (ex a. 700 c.p.c.)1; assai più esigue sono le sentenze emesse al termine di ordinari giudizi di cognizione. Dalle motivazioni di queste decisioni emerge che i giudici, con osservazioni spesso convergenti con quelle svolte dalla dottrina (A. PROTOPISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002, 632), spiegano la particolarità in esame rilevando la maggiore congruità della procedura di urgenza ex a. 700 c.p.c. a garantire una protezione effettiva agli interessi personali di rilievo costituzionale (quali, appunto, la salute e l’ambiente). Ciò in ragione del carattere preventivo ed urgente della risposta giudiziale e del contenuto atipico dell’ordinanza resa dal magistrato (in tal senso, tra le altre, v. Trib. Milano ord. 7 ottobre 1999, in Foro it., 2001, I, 141 e ss.; Trib. Catania ord. 5 maggio 2002, in Corr. giur., 2003, 220 e ss.; Trib. Roma 4 dicembre 2002, in Foro it., 2003, I, 1574 e ss.). Invero, tra i tradizionali strumenti civilistici di tutela volti ad istaurare un ordinario giudizio di cognizione, le azioni risarcitorie e ripristinatorie mettono in moto meccanismi che non consentono di recuperare, nel caso di lesioni ad interessi personali di rilievo costituzionale, l’aderenza della realtà concreta a quella normativa. Infatti, dette azioni operano in base a tecniche di tutela di carattere essenzialmente reditributivo: il patrimonio del leso viene reintegrato dall’autore dell’illecito mediante la corresponsione di utilità eguali o equivalenti a quelle danneggiate. Gli interessi personali di rilievo costituzionale riguardano però la persona e non il suo patrimonio; quindi le lesioni ad esse inferte non possono essere totalmente ripristinate da una riparazione operante sul piano – affatto diverso - del patrimonio. Tale riparazione può servire a gratificare la vittima dell’illecito, non anche ad elidere danni sottratti ad ogni valutazione di mercato (in dottrina cfr. A. DE CUPIS, Il valore economico della persona umana, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, I, 1264 e ss.; D. MESSINETTI, Personalità (diritti della), in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983, 395) . Del pari, la tutela ordinaria inibitoria non è in grado di proteggere in modo integrale ed effettivo gli interessi personali di rilievo costituzionale in quanto il contenuto di queste ultime non è sempre o soltanto negativo, ossia non si esaurisce nell’imposizione di un generale dovere di astensione, ma comprende una molteplicità di dimensioni esistenziali alcune delle quali possono sostanziarsi in pretese a comportamenti positivi (in tal senso, sul contenuto dei diritti della personalità, già F. DEGNI, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. it., diretto da F. Vassalli, Torino, 1939, 163; sia poi consentito rinviare di nuovo a R. CATALANO, Esposizione alle onde elettromagnetiche e tutela della persona, cit., 100 e ss.). 1 Ai sensi dell’art. 700 c.p.c. “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. RBMAD, São Paulo, volume 1, número 1, p. 245-251, Jan./Jun. 2014. La tutela civile della persona in Italia: il caso delle emissioni elettromagnetiche causate da elettrodotti e da antenne per telecomunicazioni 248 Diversamente la tutela offerta dalle ordinanze interinali, in quanto preventiva ed urgente, è in grado di evitare il prodursi o l’aggravarsi di lesioni sostanzialmente irreparabili e, quindi, di garantire un maggior grado di aderenza della realtà concreta a quella normativa (A. PROTOPISANI, op. loc. ult. cit). Inoltre, le ordinanze ex a. 700 c.p.c. hanno un contenuto atipico e quindi possono essere modellate dal giudice sulle istanze di tutela così da dare più congrua risposta alle esigenze di protezione di volta in volta suscitate dalle molteplici dimensioni esistenziali della persona. E difatti, nel quadro dell’esperienza formatasi sul fenomeno dell’elettromagnetismo, è molto difficile rinvenire ordinanze che si limitano a disporre la mera condanna ad un facere ovvero un puro e semplice ordine inibitorio all’installazione o alla messa in funzione di una antenna o di un elettrodotto. Nella maggior parte dei casi le decisioni hanno un contenuto complesso, risultante dalla combinazione delle varie tradizionali tecniche civilistiche di tutela (condanna, inibitoria, costitutiva) effettuata al fine di adeguare la risposta giudiziale alle concorrenti soluzioni prospettate dalle istanze delle parti. Ad esempio è frequente il caso in cui il giudice, tenendo conto delle contrapposte richieste, consente la messa in funzione dell’impianto emittente ed, al contempo, dispone l’adozione di misure ed accorgimenti idonei a minimizzare l’immissione nell’ambiente di onde elettromagnetiche (cfr., tra le altre, Trib. Como ord. 30 novembre 2001, in Foro it., 2003, I, 1608 e ss.; Trib. Como ord. 22 gennaio 2002, ivi); ovvero impone lo svolgimento, talvolta periodico, di verifiche sanitarie e/o ambientali (cfr., tra le altre, TAR Lazio ord. 18 dicembre 1996, in Arch. loc. cond., 1997, 875 e ss.; TAR Puglia ord. 6 aprile 2000, in ANPA (a cura di), Il controllo dell’inquinamento elettromagnetico, Roma, 2000, 147 e ss.); ovvero regola specificamente le modalità di installazione delle apparecchiature in luoghi e/o in modi diversi da quelli originariamente previsti (cfr., tra le altre, Trib. Venezia ord. 14 aprile 2003, inedita ma v. www.giust.it n. 4/2003). D’altronde, anche la più autorevole dottrina da tempo rileva che la variabilità del contenuto della decisione giudiziale rende le ordinanze ex a. 700 c.p.c. particolarmente adatte a soddisfare le esigenze di protezione suscitate dagli interessi personali di rilievo costituzionale (D. MESSINETTI, Personalità (diritti della), cit., 359 e 377; A. PROTOPISANI, L’attuazione dei provvedimenti di condanna, in AA.VV., Processo e tecniche di attuazione dei diritti, I, Napoli, 1989, 39 e ss.). Ciò poiché detti interessi, trovandosi in uno stato di attuazione continua e contemporanea per tutti i consociati, inevitabilmente entrano in conflitto e vanno contemperati tra loro (si pensi al diritto alla manifestazione del pensiero da un lato, e al diritto alla privacy dall’altro; oppure, per fare un esempio più vicino al tema della nostra indagine, al diritto alla salute da un lato, e all’iniziativa economica privata dall’altro). Infatti in tali conflitti nessuno di questi interessi può essere del tutto sacrificato in quanto ciascuno costituisce espressione della RBMAD, São Paulo, volume 1, número 1, p. 245-251, jan./jun. 2014. Roberta Catalano 249 personalità e della dignità umana (a. 2 Cost.); quindi il giudice potrà accogliere una istanza di tutela solo quando e nella misura in cui non ne derivino compressioni eccessive per gli interessi personali concorrenti (D. MESSINETTI, op. loc. ult. cit.). Le tradizionali tutele civilistiche si rivelano poco adatte ad effettuare tale contemperamento poiché si attuano attraverso decisioni giudiziali (di condanna, o inibitorie ovvero costitutive) strutturate in modo da far sì che uno degli interessi in conflitto prevalga in modo netto e definitivo rispetto agli altri. Invece le ordinanze interinali hanno un contenuto atipico e, come dimostra la giurisprudenza sedimentatasi sul fenomeno dell’elettromagnetismo, possono essere modellate dal giudice in modo da individuare la soluzione più idonea a contemperare i contrapposti interessi gravando ciascuno di essi di un sacrificio adeguato in relazione alle circostanze del caso concreto. Inoltre, le limitazioni inevitabilmente imposte agli interessi ritenuti soccombenti non sono definitive - e quindi non possono essere eccessive - perché le ordinanze che le impongono non acquistano efficacia di giudicato (A. PROTOPISANI, L’attuazione dei provvedimenti di condanna, cit., 60; l’Autore formula l’osservazione con specifico riguardo alla tutela inibitoria, ma non par dubbio che essa possa essere estesa a tutti gli strumenti di tutela volti a definire il rapporto controverso a mezzo di decisioni idonee a passare in giudicato). Insomma, il fatto che nel quadro della giurisprudenza sulla protezione della salute e dell’ambiente dalle emissioni elettromagnetiche siano prevalenti le ordinanze ex a. 700 c.p.c. si spiega perché tali ordinanze vantano dei caratteri che le rendono adatte a soddisfare le esigenze di tutela della persona umana assai più delle tradizionali tutele civilistiche. La complessità delle dimensioni esistenziali della persona e la loro potenziale conflittualità impongono l’impiego di tecniche di tutela capaci di mediare tra posizioni personali di rilievo primario garantendone al contempo l’effettività. I provvedimenti emessi all’esito di un giudizio sommario ed urgente si palesano più idonei di altri a rispondere a tali esigenze di protezione perché attraverso di essi possono essere disposte, anche congiuntamente, le tecniche (inibitoria, costitutiva e di condanna ad un facere) di volta in volta necessarie ad evitare lesioni irreparabili e/o la eccessiva compressione di ciascuno degli interessi concorrenti evitando, al contempo, di cristallizzare con l’efficacia del giudicato i rapporti di forza tra interessi in attuazione costante e contemporanea (avvalorano queste conclusioni gli aa. 141 e ss. del Codice per la protezione dei dati personali e negli aa. 44 del D. legisl. n. 286/98 e 4 del D.legisl. n. 215/2003 concernenti i divieti di discriminazione per motivi razziali o di origine etnica, che, per le posizioni personali considerate, predispongono forme di tutela preventiva ed urgente da realizzarsi mediante l’adozione da parte del giudice di decisioni dal contenuto atipico). RBMAD, São Paulo, volume 1, número 1, p. 245-251, Jan./Jun. 2014. La tutela civile della persona in Italia: il caso delle emissioni elettromagnetiche causate da elettrodotti e da antenne per telecomunicazioni 250 3. A fronte delle considerazioni svolte sinora, assai persuasive appaiono le conclusioni cui pervengono la giurisprudenza costituzionale e la dottrina civilistica più recente; conclusioni alla cui stregua da ogni valore personale di rilievo costituzionale promana – piuttosto che un diritto soggettivo avente ad oggetto, secondo lo schema dominicale, una determinata qualità personale – “un fascio di situazioni soggettive diversamente strutturate” e variamente tutelabili (le parole tra virgolette sono di B. CARAVITA DI TORITTO, Costituzione, principi costituzionali e tecniche di formazione per la tutela dell’ambiente, in AA.VV., Ambiente e diritto, Milano, 1999, 175; ma v. anche C. D’ARRIGO, Salute (diritto alla), in Enc. Dir., Agg., V, Milano, 2001,1038 e M. LUCIANI, Salute: I) Diritto alla salute (dir. cost.), in Enc. Giur. Treccani, XXVII, Torino, 1991, 5; per la giurisprudenza costituzionale v. C. Cost. 16 ottobre 1990, n. 455, in Giur. cost., 1990, I, 2732 e ss.; C. Cost. 15 luglio 1994, n. 302, in Giur. cost., 1994, I, 2590 e ss.; C. Cost. 26 luglio 2002, n. 407, in Giur. it., 2003, I, 1, 417 e ss.). L’esame dell’esperienza giurisprudenziale in materia di elettromagnetismo dimostra, appunto, che ciascun interesse sotteso ad un valore personale di rilievo costituzionale viene qualificato diversamente a seconda delle peculiarità del caso concreto. In alcune controversie a prevalere è l’interesse alla tutela della salute e dell’ambiente che pertanto, in quel determinato ambito, assume la veste del diritto soggettivo meritevole, in quanto tale, di protezione immediata e diretta (Pret. Pietrasanta ord. 8 novembre 1986, in Foro it., 1987, I, 3372 e ss.; Pret. Asolo ord. 29 marzo 1989, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 700 e ss.; Trib. Verona ord. 4 dicembre 2000, in Foro it., Rep., 2001, voce “Provvedimenti d’urgenza”, n. 106; Trib. Palermo ord. 20 febbraio 2004, inedita, ma v. www.reteambiente.it; Trib. Bologna ord. 31 luglio 2006, inedita ma v. www.reteambiente.it); in altre vertenze, invece, detto interesse non arriva ad assumere la veste del diritto soggettivo perché il giudice – tenuto conto delle peculiarità del caso concreto - ritiene di doverlo comprimere per consentire l’esercizio dell’iniziativa economica privata delle imprese telefoniche o di produzione dell’energia elettrica (v., tra le altre, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto ord. 29 giugno 2000, in Danno e resp., 2001, 409 e ss.; Trib. Teramo ord. 15 giugno 2006, inedita, ma in www.giuristiambientali.it). Ne discende che il profilo rilevante dei valori “salute” ed “ambiente” non necessariamente impone il totale sacrificio degli altri valori costituzionali, ma suscita piuttosto l’adozione del provvedimento (anche di rigetto) più idoneo a gravare ciascuno degli interessi concorrenti di un sacrificio adeguato in relazione alle circostanze del caso concreto. In dipendenza del tipo di qualificazione deriva una tutela più o meno intensa, ossia dotata di maggiore o minore forza nell’imporre un sacrificio agli altri interessi, giuridicamente rilevanti e di rango costituzionale, con cui si è determinato un conflitto. Sicché la persona umana, pur costituendo un valore giuridico di RBMAD, São Paulo, volume 1, número 1, p. 245-251, jan./jun. 2014. Roberta Catalano 251 rilievo costituzionale dotato di forza precettiva diretta, non si identifica a priori con nessuna situazione giuridica soggettiva ed è pertanto suscettibile di diversi gradi di tutela al fine di consentire - ex art. 2 Cost. – la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo della personalità di tutti i consociati. Ed invero, mette conto ricordare che le norme costituzionali poste a presidio della persona esprimono valori giuridici assoluti ed illimitati. L’assolutezza e l’illimitatezza comportano, evidentemente, che tali valori non possono essere compressi o sacrificati nemmeno in parte, perché ciò equivarrebbe a snaturarli. Di conseguenza il contemperamento, di cui si è discusso sinora, non può incidere direttamente sui valori, ma piuttosto sugli interessi attraverso i quali i valori stessi si concretizzano. Tali interessi, in relazione alle peculiarità del caso concreto, verranno quindi qualificati in modo di volta in volta diverso (diritto soggettivo, interesse legittimo, interesse collettivo o meramente rilevante) sì da modulare tra di loro i valori di cui costituiscono espressione e consentire la coesistenza e lo sviluppo della personalità di ciascuno (cfr. A. BALDASSARRE, Libertà, I, in Enc. Giur. Treccani, XIX, Roma, 1990, 28; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale, Padova, 1985, 8-9). RBMAD, São Paulo, volume 1, número 1, p. 245-251, Jan./Jun. 2014.