Divieto di Fumo - Istituto Comprensivo Statale G. XXIII Melissa (Kr)
Transcript
Divieto di Fumo - Istituto Comprensivo Statale G. XXIII Melissa (Kr)
KRIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003415 - 24/09/2016 - A13 - Sicurezza - E ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII” SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO Via Provinciale 88817 MELISSA (KR) Tel. e Fax: 0962/1900530 – Cod. Fisc. 9102 1440796 – cod. mecc. KRIC 818006 Sito Web: www.icmelissa.it Prot.N..3681/A13 Melissa,12/10/2016 ,Ai Docenti Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado AI Collaboratori scolastici Loro sedi Oggetto: Divieto di Fumo ll divieto di fumo è vigente nelle istituzioni scolastiche già ai sensi dell´art.1 della Legge n.584/1985 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, che ha individuato i locali scolastici in cui vige tale divieto nelle aule, i corridoi, le segreterie, le biblioteche, le sale di lettura, i bagni, ecc. con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR fornisce indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all´entrata in vigore in data 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell´art. 51 della legge 16/01/2003, n.3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico. La normativa "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori con l'obbiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale". Pertanto è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell´Istituto e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale antincendio, aule, uffici, archivi, biblioteche, sale di lettura, sale per riunioni, bagni ecc. Con il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, art.4, (Tutela della salute nelle scuole) sono state approvate le disposizioni contenute nel disegno di legge Lorenzin in materia di divieto di fumo negli ambienti chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare è vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza della scuola. E´ altresì vietato l´uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche. In tali locali e, in particolare, nelle aree esterne saranno apposti cartelli con l ´indicazione del divieto di fumo. KRIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003415 - 24/09/2016 - A13 - Sicurezza - E A titolo informativo si riporta l'articolo relativo alla tutela alla salute del Decreto Legge del 12 settembre, n. 104, art.4, (Tutela della salute nelle scuole): • All'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: • "1bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all´aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." • E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l´impiego e i centri di formazione professionale. • Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all ´articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni; • I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all´entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell´attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall´uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. Si ricorda l'esigenza del rispetto della norma da parte di tutti. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell´Istituto) che non osservassero il divieto di fumo laddove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di trasgressori minorenni, alla prima inosservanza verranno contattate le famiglie, alla seconda segnalazione la trasgressione sarà sanzionata col pagamento della multa secondo la normativa vigente. RSPP Ins. Francesco MONTONE) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott. Franco RIZZUTI) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3- comma 2- D. Lgs. N. 39/93