Divieto di Fumo - Istituto Comprensivo Statale G. XXIII Melissa (Kr)

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Divieto di Fumo - Istituto Comprensivo Statale G. XXIII Melissa (Kr)
KRIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003415 - 24/09/2016 - A13 - Sicurezza - E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIOVANNI XXIII”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO
Via Provinciale 88817 MELISSA (KR)
Tel. e Fax: 0962/1900530 – Cod. Fisc. 9102 1440796 – cod. mecc. KRIC 818006
Sito Web: www.icmelissa.it
Prot.N..3681/A13
Melissa,12/10/2016
,Ai Docenti
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
AI Collaboratori scolastici
Loro sedi
Oggetto: Divieto di Fumo
ll divieto di fumo è vigente nelle istituzioni scolastiche già ai sensi dell´art.1
della Legge n.584/1985 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14/12/1995, che ha individuato i locali scolastici in cui vige tale divieto nelle
aule, i corridoi, le segreterie, le biblioteche, le sale di lettura, i bagni, ecc. con
nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR fornisce indicazioni e precisazioni in
applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito
all´entrata in vigore in data 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell´art. 51
della legge 16/01/2003, n.3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in
quelli privati aperti ad utenti o al pubblico. La normativa "persegue il fine
primario della tutela della salute dei non fumatori con l'obbiettivo della
massima estensione possibile del divieto di fumare che, come tale, deve essere
ritenuto di portata generale".
Pertanto è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell´Istituto e precisamente:
atri, ingressi, corridoi, scale antincendio, aule, uffici, archivi, biblioteche, sale di
lettura, sale per riunioni, bagni ecc.
Con il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, art.4, (Tutela della salute
nelle scuole) sono state approvate le disposizioni contenute nel disegno di
legge Lorenzin in materia di divieto di fumo negli ambienti chiusi e aperti, di
pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare è vietato fumare
anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza della scuola.
E´ altresì vietato l´uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle
istituzioni scolastiche.
In tali locali e, in particolare, nelle aree esterne saranno apposti cartelli con l
´indicazione del divieto di fumo.
KRIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003415 - 24/09/2016 - A13 - Sicurezza - E
A titolo informativo si riporta l'articolo relativo alla tutela alla salute del Decreto
Legge del 12 settembre, n. 104, art.4, (Tutela della salute nelle scuole):
• All'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
• "1bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle
aree all´aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie."
• E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole
operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni,
nonché presso i centri per l´impiego e i centri di formazione
professionale.
• Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al
comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all
´articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive
modificazioni;
• I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3
del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all´entrata del
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro dell´Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del
Ministero della salute, per il potenziamento dell´attività di monitoraggio
sugli effetti derivanti dall´uso di sigarette elettroniche, nonché per la
realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio
di induzione al tabagismo.
Si ricorda l'esigenza del rispetto della norma da parte di tutti.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque
sia occasionalmente presente nei locali dell´Istituto) che non osservassero il
divieto di fumo laddove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di
multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nel caso di trasgressori minorenni, alla prima inosservanza verranno contattate
le famiglie, alla seconda segnalazione la trasgressione sarà sanzionata col
pagamento della multa secondo la normativa vigente.
RSPP
Ins. Francesco MONTONE)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Franco RIZZUTI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3- comma 2- D. Lgs. N. 39/93