Guida alla legge di stabilità 2014 per l`imprenditore

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Guida alla legge di stabilità 2014 per l`imprenditore
Guida alla legge di stabilità 2014 per l’imprenditore
Il susseguirsi di norme complesse e contraddittorie è evidente a tutti. Ci sono argomenti che ormai
scoraggiano anche il commentatore più accorto, come per esempio tutta la normativa sulla casa
che è fonte di continue tribolazioni per contribuenti e professionisti.
È possibile provare però confrontarsi su alcune opportunità che la legge di stabilità 2014 (e
non solo) ci offre e questo articolo vuol essere una bozza, un canovaccio di una ipotetica
conversazione tra commercialista e imprenditore: sintetica, informale e veloce ma allo stesso
tempo ricca di rimandi ad approfondimenti e monografie presenti nella banca dati fisco e società
che gli abbonati di Cesi Multimedia potranno liberamente consultare.
Acquisto di pubblicità on line (su Google, Facebook, ecc.)
Imprese e professionisti che intendono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on
line, (link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca), sono obbligati
ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
Detta norma si applicherà a partire dal 1° luglio 2014, e non dal 1° gennaio 2014, come disposto
inizialmente.
La norma interessa imprese e professionisti che acquistano pubblicità su Google, facebook, ecc.
Politicamente è poco lungimirante limitando l’attrattività del Paese (avrebbe maggior senso se
coordinata a livello comunitario e con finalità di apertura e incentivazione dell’on line), ma
semplificherà un po’ il lavoro amministrativo, poiché le imprese riceveranno fatture da una partita
Iva italiana.
La norma è comunque da tenere monitorata anche per eventuali reazioni di Google, Facebook,
ecc., che potrebbero ribaltare gli eventuali maggiori costi sul prezzo del servizio aumentandolo.
Deducibilità canoni di leasing
Cambia ancora la disciplina della deducibilità dei canoni di leasing per imprese e lavoratori
autonomi.
La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili strumentali (escluse le autovetture)
per l’esercizio di arti e professioni è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto; in caso di beni immobili, la
deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a
prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione (per i beni mobili, escluse le
autovetture) è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (anziché 2/3) del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto, in relazione all'attività
esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo
non inferiore a 12 anni.
Le disposizioni si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal’1 gennaio 2014.
Torna la deducibilità dei canoni leasing di beni immobili per i professionisti. La norma appare mal
coordinata, ma di sicuro interesse per i professionisti anche visti i valori degli immobili.
I debiti iscritti a ruolo (cartelle) possono essere saldati senza pagare gli interessi
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e
comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito
con il pagamento:
a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute a titolo di aggio a favore degli agenti della riscossione
c) con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché degli interessi di
mora.
Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione agevolata delle cartelle
esattoriali, dovranno versare in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi di legge.
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle
operazioni relative, la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il
corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
La norma interesserà soprattutto le cartelle più datate (quindi contenenti importi per interessi
elevati). Poteva esser scritta meglio e resa più interessante da una riduzione anche parziale delle
sanzioni e accompagnata da una maggiore rateizzazione degli importi.
Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni
I soggetti Ires, le società di persone e le imprese individuali, che non adottano i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le
partecipazioni a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di
impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in
capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il
versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per
i beni non ammortizzabili.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio
la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si
ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Le imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di
interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con
scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
È una norma già proposta più volte in passato, oggi ha perso parte del suo fascino vista la
riduzione dei prezzi degli immobili. Inoltre è da valutarne con attenzione l’opportunità in caso di
imprese in difficoltà.
Andando ad aumentare il patrimonio netto della società l’operazione va effettuata con molta
prudenza per evitare responsabilità ad amministratori e sindaci. In caso di perdite consistenti la
rivalutazione dei beni potrebbe avere come effetto quello di rimandare gli obblighi relativi alla
riduzione del capitale.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Le persone fisiche non imprenditori possono adeguare il costo fiscale delle partecipazioni in
società non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti all’1 gennaio 2014 sulla base di
una perizia giurata, da redigersi entro il 30 giugno 2014.
L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2014 ed è pari al:
•
4% per terreni e partecipazioni qualificate;
•
2% per partecipazioni non qualificate.
Altra norma più volte riproposta dal legislatore, ha il grosso vantaggio del risparmio fiscale che in
caso di cessione di partecipazioni può risultare davvero considerevole.
Bisogna però ricordare che l’imposta sostitutiva deve applicarsi all’intero valore periziato e non
solo alla plusvalenza (a differenza della tassazione ordinaria). Ricordiamo inoltre che vi sono limiti
di applicabilità in caso di recesso del socio che andranno adeguatamente approfonditi
Perdite su crediti
Gli elementi certi e precisi necessari per la deducibilità delle perdite sussistono anche in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
La disposizione è certamente a favore del contribuente anche se presenta ancora degli aspetti da
chiarire. In questo periodo dell’anno (ove non sia già stato fatto) conviene cogliere l’occasione e
monitorare con attenzione la bontà dei crediti. L’azienda deve attivarsi per tempo nell’attività di
sollecito e recupero.
Compensazioni imposte dirette e Irap
Analogamente a quanto prescritto ai fini Iva, l'utilizzo in compensazione, con il Modello di Delega
«F24», dei crediti Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive, per importi superiori a
euro 15mila annui, necessita dell'apposizione del visto di conformità in sede dichiarativa; limite da
considerarsi autonomamente per ogni tipologia di credito d'imposta.
Ulteriori limiti al diritto di compensazione dei crediti di imposta. Le semplificazioni restano un
miraggio lontano. Il nuovo adempimento dovrà essere illustrato, sanzioni comprese, ai responsabili
amministrativi delle Pmi.
Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie
Per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, spetta una detrazione
dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96mila euro per
unità immobiliare. La detrazione è pari al:
a) 50%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40%, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
Non è esattamente il momento per ristrutturare casa e 10 anni sono troppi, ma resta una
agevolazione interessante sia per il contribuente persona fisica sia per imprese edili e
professionisti del settore.
Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una
detrazione dall'imposta lorda per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro.
Spesso si dimentica che sono agevolati anche i mobili e alcuni elettrodomestici, può essere
interessante soprattutto per giovani coppie e, non dimentichiamolo, per chi i mobili li produce.
Divieto di uso del contante per pagamento canoni di locazione abitativa
I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e
modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della
asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte
del locatore e del conduttore.
La norma in se ha poco senso (è difficile trovare qualcuno che, a fronte di regolare contratto, paghi
l’affitto in contanti). Vale comunque la pena ribadire che anche a fronte del redditometro conviene
a tutti i contribuenti utilizzare il canale bancario per le spese personali indipendentemente dalla
tipologia.
Prezzo delle compravendite versato al notaio
Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi,
nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in
relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare,
ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità
giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta a obbligo di annotazione nel registro delle somme e
dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di
imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre
alle somme destinate a estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri
dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della
proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o
aziende.
Una novità a tutela delle parti che era attesa da tempo.
Detrazioni fiscali per l’acquisto di libri
Nell’ambito di un piano di misure per favorire la diffusione della lettura, il Consiglio dei ministri ha
varato una norma (introdotta dal piano “Destinazione Italia”) che prevede che ogni cittadino possa
avvalersi di una detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute nel corso dell’anno solare per
l’acquisto di libri (esclusi ebook) muniti di codice Isbn, per un importo massimo di 2mila euro, di
cui 1000 euro per i libri scolastici e universitari e 1000 euro per tutte le altre pubblicazioni.
Ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale il consumatore finale dovrà essere munito di
documentazione fiscale rilasciata dal venditore.
L’agevolazione sarà fruibile solo successivamente alla sua approvazione da parte della
Commissione europea e all’emanarsi del consueto decreto di responsabilità del Ministero dello
Sviluppo Economico.
La norma tende a favorire il settore dell’editoria, rappresenta forse più una sovvenzione che una
agevolazione. Appare inoltre anacronistica la scelta di non agevolare gli ebook. Un vantaggio
comunque per grandi lettori, per chi ha figli che studiano e per chi gestisce librerie e case editrici.
Andrea Arrigo Panato
@commercialista