Format Qds per Internet

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VARIATO L’INTERESSE LEGALE
di Matteo Caradonna*
Pubblicato sul
dell’ 07 marzo 2008
Cambia il tasso di interesse legale. Dal primo gennaio del 2008 lo stesso è fissato al 3%
dal 2.50% precedente. Questo stabilisce il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze
del 12 dicembre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2007.
La modifica produce delle ripercussioni relativamente ad alcuni adempimenti tributari dei
contribuenti ai quali il tasso di interesse legale è connesso.
Un primo riflesso si ha sugli adempimenti previsti dall’art. 13 del D.lgs. 472/97,
comunemente noto come ravvedimento operoso. La norma in oggetto consente di sanare
(ravvedere), entro un definito arco temporale - di solito un anno dalla violazione determinati errori che i contribuenti commettono, in totale buona fede, prima che l’Agenzia
delle Entrate possa contestarlo, con una sostanziale riduzione delle sanzioni: il
contribuente è tenuto ad adempiere all’obbligo tributario non effettuato corrispondendo
una sanzione che nella peggiore delle ipotesi è pari ad 1/5 di quella minima prevista dal
sistema sanzionatorio tributario.
Nel caso di tardivi od omessi pagamenti delle imposte dovute, per ravvedersi, è
necessario versare l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi di mora pari agli
interessi legali, rapportati ad anno, per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza
dell’obbligo tributario e la data di effettivo pagamento. Di conseguenza, per i giorni di
ritardo a partire dal primo gennaio, il calcolo del ravvedimento deve tener conto del nuovo
tasso del 3%.
Un beneficio reale il nuovo tasso di interesse legale lo dà nel caso dei pagamenti in
un’unica soluzione dell’imposta di registro sui contratti di locazione di durata pluriennale. I
contribuenti conseguiranno un vantaggio d’imposta pari allo 0,25% annuo rispetto alla
situazione precedente. Infatti, l’imposta di registro dovuta viene diminuita di una
percentuale pari al numero di anni di durata del contratto moltiplicato per la metà del
nuovo tasso d’interesse legale: per es. nel caso di contratto di locazione di 4 anni, lo
sconto d’imposta sarà di 4x½x3,00% = 6%, contro il 5% quando il tasso era nella misura
del 2.50%.
Altro campo nel quale va applicato il tasso di interesse legale sono i pagamenti rateali
previsti in materia di accertamento con adesione ex art.1 D.lgs. 218/97 e conciliazione
giudiziale ex art. 48 del D.lgs. 546/92. Con tali strumenti l’Agenzia delle Entrate ed il
contribuente patteggiano imposte e tasse nelle controversie tributarie. Per le rate da
versare dopo il primo gennaio 2008, gli interessi di rateazione sono da calcolare al nuovo
tasso del 3%.
In ultimo, il nuovo tasso di interesse legale ha modificato, per gli atti formati dopo il 1°
gennaio, i coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni
vitalizie ai fini delle imposte di registro, successione e donazione,. Le nuove modalità di
determinazione dei coefficienti sono stabiliti dal decreto del Ministero delle Finanze del
7/01/2008. Il nuovo prospetto è allegato al Dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di
registro.
* Funzionario dell’Area Servizi - Ufficio di Marsala - Agenzia delle Entrate