Lavoro accessorio – circolari ministeriali

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Lavoro accessorio – circolari ministeriali
Lavoro accessorio – circolari ministeriali
Sintetizziamo i testi delle due circolari emanate recentemente dal Ministero del Lavoro
relativamente all’applicazione delle novità in materia di lavoro accessorio contenute nella legge
n.92/2012 (riforma del lavoro).
Con l’occasione ricordiamo che le novità previste dalla legge n.92/2012 per questa tipologia
contrattuale sono, in sintesi:
• il campo di applicazione viene esteso a tutti i settori, ma con limite di 5000 euro annui
per la totalità dei committenti, e di 2000 euro per ciascun committente, se è
imprenditore;
• i compensi concorrono al reddito necessario per il rilascio/rinnovo del permesso di
soggiorno;
• i voucher diventano orari, numerati progressivamente e datati, con valore nominale
stabilito con decreto dopo confronto con le parti sociali;
• viene prorogata al 2013 la possibilità, per i percettori di ammortizzatori sociali, di
svolgere lavoro accessorio entro 3000 euro di corrispettivo, con possibilità di cumulo
dei redditi;
• vengono dettati limiti specifici per il settore agricolo.
La circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 interviene innanzitutto sul campo di applicazione,
ribadendo che il limite di € 5.000 va riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio
può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.
Fermo restando tale limite, la legge stabilisce che nei confronti dei committenti imprenditori
commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun
committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Su questo punto la circolare torna a
chiarire che l’espressione “imprenditore commerciale” vuole intendere qualsiasi soggetto
imprenditore, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere
l’attività di impresa.
Per quanto riguarda il settore agricolo, vengono ribaditi i limiti specifici dettati dalla legge:
• attività stagionali effettuate da pensionati e studenti con meno di 25 anni
•
attività a favore di soggetti con fatturato inferiore a 7000 euro
•
divieto per gli iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In ragione della specialità del settore agricolo, la circolare ritiene che non trovi applicazione
l’ulteriore limite di € 2.000 per le prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e
professionisti.
Quanto alla utilizzabilità del lavoro accessorio in caso di appalti, viene confermato
l’orientamento per il quale il lavoro accessorio è utilizzabile solo per prestazioni rivolte
direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, restando escluso che una
impresa possa usare lavoro accessorio per prestazioni a favore di terzi come nel caso
dell’appalto e della somministrazione.
Tra le novità della legge n.92 vi è la computabilità dei compensi da lavoro accessorio ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno. La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, il
lavoratore extra europeo deve dimostrare di disporre di un reddito annuo di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
Quanto al valore orario del voucher, una delle novità di maggior rilievo voluta dalla Cisl, la
circolare ribadisce l“ancoraggio” del valore nominale del voucher, attualmente pari a € 10, ad
una ora di lavoro, così da evitare che un solo voucher possa essere utilizzato per remunerare
più ore di lavoro, precisando che resta ferma la possibilità di remunerare una prestazione
lavorativa in misura superiore, corrispondendo, ad esempio, per un’ora di lavoro anche più
voucher.
Infine, la nuova normativa stabilisce la datazione dei voucher. Per la circolare il riferimento
alla data non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo
del voucher, individuato in 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.
Quanto alla disciplina sanzionatoria, va segnalato che tra le possibili violazioni vi è quella
relativa al superamento dei limiti quantitativi. Nelle more del completamento del sistema
informatizzato di monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore
dell’accredito di voucher, il committente potrà richiedere al lavoratore una dichiarazione in
ordine al non superamento dell’importo massimo di 5000 euro.
Il ministero del lavoro è intervenuto nuovamente sul lavoro accessorio con circolare del 18
febbraio 2013, per precisare che la previsione dell’utilizzabilità del voucher entro un arco
temporale di 30 giorni dall’acquisto potrà trovare applicazione solo dopo la modifica delle
procedure di rilascio dei voucher da parte dell’Inps. Fino ad allora si ritiene possibile
utilizzare i voucher, anche se acquistati in seguito all’entrata in vigore delle novità legislative,
senza limiti temporali. La stessa circolare fornisce una seconda indicazione stabilendo che, in
attesa della nuova determinazione dell’importo orario del voucher, per il solo settore agricolo
si possa derogare alla corrispondenza tra un buono ed un’ora di lavoro. Si tratta di uno
stravolgimento, in via amministrativa, di una norma di legge, che rischia produrre un aumento
del numero di lavoratori non tutelati e non contrattualizzati. Con lettera unitaria di Cgil, Cisl.
Uil e delle tre federazioni dell’agricoltura, abbiamo chiesto il ritiro di tale nota.