massime lavoro - In Iure Praesentia

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massime lavoro - In Iure Praesentia
MASSIME LAVORO
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 29 Agosto 2012, n°14688 – (Pres. F.
Miani Canevari; Rel. A. Filabozzi)
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Assicurazione – Errore
commesso dal subagente nella stipula della polizza – Risarcimento
danni – Riduzione del TFR dell’agente assicurativo – Legittimo
Legittimo il comportamento della compagnia assicurativa che trattiene dal
TFR dell’agente il risarcimento dei danni causatole dall’errore commesso
dal subagente nell’emissione di una polizza assicurativa 1.
1
“Ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico di cui all’art. 1241
c.c., non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche
obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia
il rapporto da cui prendono origine siano “autonome”, ovvero “non legate da nesso di
sinallagmaticità”, posto che, in ogni altro caso, non vi sarebbe motivo per escludere
l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1246 c.c., che tiene conto anche delle
caratteristiche dei crediti proprio per evitare, tra l’altro, che l’operatività della
compensazione si risolva in una perdita di tutela per i creditori. In ogni caso, escludere
che, in alcune ipotesi, possa operare l’istituto della compensazione disciplinato dal
codice, non può essere un modo indiretto per poi ammettere una sorta di
“compensazione di fatto”, oltre i limiti previsti dalla disciplina codicistica e in
fattispecie in cui tale disciplina non ammetterebbe la compensazione. Le c.d.
“compensazioni atecniche”, pertanto, in mancanza di espressa previsione testuale, non
possono essere estese oltre le ipotesi in cui una compensazione non sia logicamente
configurabile, dovendo, in ogni altro caso, ritenersi applicabile l’istituto della
compensazione previsto dal codice, con i limiti e le garanzie della relativa
disciplina”(Cass. 10629/2006) .
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Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 20 Agosto 2012, n°14575 – (Pres. F.
Roselli; Rel. G. Bronzini)
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente Comportamento scorretto ed offensivo – Licenziamento – Legittimo
È legittimo, per essere venuto meno il rapporto di fiducia tra dipendente e
datore di lavoro, il licenziamento del lavoratore che tiene un
comportamento gravemente e sistematicamente scorretto ed imbarazzante
nonché poco collaborativo e talvolta offensivo nei confronti di dirigenti e
colleghi di lavoro, tanto da deteriorare il clima lavorativo.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 7 Agosto 2012, n°14197
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Datore di lavoro –
Utilizzo di investigatori privati per l’accertamento di fatti illeciti del
lavoratore – Legittimo
Legittimo il ricorso, ad opera del datore di lavoro, ad investigatori privati
quando si tratta di accertare non il mero inadempimento dell’obbligazione
lavorativa ma l’esistenza di atti illeciti compiuti dal lavoratore.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 6 Agosto 2012, n°14157
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Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Sciopero – Sostituzione
dei lavoratori in sciopero con altri aventi mansioni superiori –
Condotta antisindacale
È antisindacale la condotta del datore di lavoro che procede alla
sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri aventi qualifiche superiori.
Il datore di lavoro che fa ricadere sui lavoratori non scioperanti le
conseguenze negative di uno sciopero attraverso il compimenti di atti
illegittimi lede l’interesse collettivo del sindacato nella capacità di tutelare i
diritti dei dipendenti mediante la coalizione solidale, in quanto fa derivare
dallo sciopero conseguenze illegittime per altri lavoratori, dividendone gli
interessi e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 2 Agosto 2012, n°13884 – (Pres. De
Renzis, Rel. Maisano)
Lavoro
(rapporto
di)
–
Licenziamento
–
Qualificazione
del
licenziamento collettivo
Ai fini della qualificazione del licenziamento collettivo (art. 24, l.
223/1991) è determinante il dato numerico e temporale 2.
2
“Il licenziamento collettivo, a seguito della L. 223/1991, costituisce un istituto
autonomo caratterizzato, con riferimento alle imprese con una determinata base
occupazionale, soprattutto dalla presenza di requisiti quantitativi e spaziali, oltre che per
la finalizzazione della procedura, attraverso il controllo preventivo di soggetti pubblici e
collettivi, ad un equilibrato contemperamento tra la tutela dell’occupazione e il
soddisfacimento dell’esigenza che le imprese possano dimensionare la struttura
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Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 31 Luglio 2012, n°13701
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Infortunio – Assenza del
nesso causale tra evento e condotta del datore di lavoro – Inail –
Rimborso delle somme erogate dall’Istituto – Escluso
È escluso il rimborso da parte del datore di lavoro all’Inail delle somme
pagate dall’Istituto in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso al
dipendente, in assenza del nesso causale tra la verificazione dell’evento e la
condotta omissiva del datore di lavoro (colpa in eligendo e in vigilando nei
riguardi del lavoratore).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro non è
responsabile dell’infortunio quando sono presenti i caratteri dell’abnormità,
inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle
direttive ricevute, così come dell’atipicità ed eccezionalità, tanto da porsi
come causa esclusiva dell’evento.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 30 Luglio 2012, n°13594 – (Pres. La
Terza; Rel. Curzio)
aziendale in termini compatibili con la necessità della sopravvivenza e della crescita”
(Cass., n. 5794/2004; Cass., n. 14638/2006).
“Inoltre l’autonomia del licenziamento collettivo, anche in punto di sanzioni, rende, da
un lato, del tutto irrilevante il numero dei licenziamenti realmente posti in essere, al
posto di quelli programmati, laddove, anzi, è scopo ben preciso della gestione collettiva
della procedura la negoziazione degli esuberi ed il loro eventuale contenimento, nella
logica di un equilibrato contemperamento fra le esigenze delle ristrutturazioni aziendali
e quelle dell’occupazione; dall’altro esclude, in presenza di vizi della procedura, alcuna
ipotesi di conversione dei licenziamenti collettivi in licenziamenti individuali” (Cass., n.
5662/1999; Cass., n. 9045/2000).
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Lavoro (rapporto di) – Lavoro da casa con l’ausilio di autovettura,
cellulare e fax aziendale – Rapporto di dipendenza aziendale – Non
sussiste
Il concetto di dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore deve
essere
interpretato
in
senso
estensivo
come
articolazione
della
organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora
(addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di
strumenti di supporto dell’attività lavorativa.
Tale interpretazione, però, non può spingersi fino a identificare la
dipendenza con un luogo in ragione del fatto che al lavoratore siano stati
assegnati un’autovettura aziendale, un cellulare ed un fax, in quanto la
prima e la seconda trascurano il collegamento con un dato luogo, mentre il
fax, da solo, è dotazione troppo esigua per poter identificare nell’abitazione
del lavoratore una dipendenza aziendale.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 23 Luglio 2012, n°12774
Lavoro (rapporto di) – Lavoro Subordinato – Cure termali coperte da
permessi retribuiti – Assenza – Licenziamento – Illegittimo
È illegittimo il licenziamento del lavoratore per mancate cure termali in
alcuni dei giorni coperti da permessi retribuiti per effettuare tali cure.
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L’infrazione, di cui il datore di lavoro ha l’onere di provare l’esistenza,
consiste in un parziale inadempimento degli obblighi lavorativi del
dipendente, situazione del tutto diversa dall’atto doloso o gravemente
colpevole con danno per la società.
Dott.ssa Sciotto Fortunata Serena
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