Provincia di Cagliari
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Provincia di Cagliari Ord. n. 107/2015 Prot. n. 16461 del 14 Agosto 2015 Oggetto : Deroghe limiti sorgenti sonore, spettacolo e trattenimenti musicali. IL SINDACO Premesso che le attività di intrattenimento contribuiscono a rendere maggiormente piacevole la permanenza dei cittadini e dei turisti in genere, ponendosi come importante presupposto per l’ottimizzazione della proposta degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; Considerato di valorizzare il territorio nei suoi molteplici aspetti tutelando nel contempo il rispetto delle norme urbanistico-edilizie poste a difesa delle condizioni ambientali nonché la salvaguardia del bene primario rappresentato dal diritto all’integrità psico-fisica dei cittadini, oggetto di potenziali lesioni derivanti da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico; Atteso che l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , in quanto con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione ed alla valorizzazione turistica del territorio, anche attraverso l’attività di intrattenimenti musicali, quali concertini, piano-bar, Karaoke e simili, organizzati al solo scopo di attirare la clientela , senza che venga richiesto alcun compenso per l’audizione , sia sotto forma di biglietto di ingresso che di aumento del prezzo della consumazione, in assenza di pubblicità e senza la predisposizione di apposite sale e/o mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico , ovvero senza la trasformazione in attività di pubblico spettacolo; Rilevato che, ad esclusione dell’utilizzo di semplici apparecchi radio/CD, tv o altri mezzi sonori per la sola diffusione di musica di “sottofondo” ovvero di compagnia, l’effettuazione di intrattenimenti pubblici con musica dal vivo, amplificatori ed apparecchiature sonore significative, necessita di una delimitazione al fine di assicurare un accettabile limite di tollerabilità alle emissioni sonore, al fine di garantire il bene della salute pubblica che ha carattere primario ed assoluto, costituzionalmente protetto; Considerato, pertanto, che le attività di spettacolo e di intrattenimento, in quanto prevalentemente svolte in area urbana ad alta densità abitativa sia residenziale che turistica, laddove esercitate all’aperto, ovvero laddove comportanti emissione sonore all’esterno dei locali e protratte oltre certi limiti orari, possono contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo per il riposo dei residenti e più in generale della quiete pubblica, soprattutto nelle zone del territorio dove si verifica una concentrazione di pubblici esercizi; Considerato che è compito dei Comuni contemperare le primarie aspettative dei residenti al rispetto della quiete pubblica con i differenti interessi di tutela dell’attività d’impresa e di sostegno alle attività commerciali, culturali e turistiche; Ritenuto pertanto necessario procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose sia all'interno dei locali ove hanno sede i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sia nelle aree esterne, soprattutto nei mesi estivi, allo scopo di conciliare le esigenze di quiete e riposo dei residenti con la necessità di vitalizzare il paese attraverso l'intrattenimento e l'animazione; Dato atto della volontà espressa da parte dei pubblici esercizi di collaborare al fine di garantire un clima di civile e rispettosa armonia tra residenti ed operatori commerciali anche a garanzia di uno sviluppo economico e sociale del territorio che possa definirsi serio, duraturo e responsabile; Valutato come l’attività di spettacolo e di trattenimento debba considerarsi integrativa rispetto all’attività principale e quindi subordinata e complementare ad essa e che la violazione alle prescrizioni stabilite per lo svolgimento della stessa si configura quale abuso del titolo principale in relazione al quale è stata rilasciata specifica licenza di esercizio; Rilevato che la presente ordinanza è suscettibile di costituire fattore di concreta prevenzione all’inquinamento acustico ferma restando l’attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia; Visto l’art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l’autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse; Ritenuto di procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività di spettacoli e trattenimenti musicali in genere di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all’aperto e laddove comportanti emissioni sonore all’esterno; Vista la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1675900 del 14.11.1997, avente per oggetto “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.07.2008, avente per oggetto “Approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Pula”; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14 11.2008 “Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale”; Vista la L.R. 18 Maggio 2006, n. 5 recante “Disciplina generale delle attività commerciali” e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le proprie ordinanze n. 125 del 14.08.2014, come modificata dall’ordinanza n. 129 del 20.08.2014 avente per oggetto “Orari e disciplina dell’attività di diffusione della musica negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività similari e disposizioni circa attività di intrattenimento e spettacolo in aree pubbliche”; Ritenuto opportuno provvedere in merito per motivi di pubblico interesse; Visto il quadro normativo vigente di riferimento in materia caustica: - Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Delibera G.R. n. 62/9 del 14 11.2008 - D.P.R. 149.10.2011, n. 227 - D.P.C.M. 1° Marzo 1991, come modificato dal D.P.C.M. 14.11.1997 - D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 2015 Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii; Vista la Legge 7.08.1990, n. 241; Dispone Per le motivazioni e le ragioni giuridiche in narrativa espresse 1) E’ fatto obbligo in capo ai titolari e/o gestori di luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento, nonché di pubblici esercizi che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora di attenersi ed adeguarsi ai limiti imposti dalla presente Ordinanza; 2) Lo stesso obbligo permane in capo a coloro che utilizzino impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l’aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad impianti abitativi e funzionano anche in periodo notturno; 3) Per i suddetti impianti il titolare e/o gestore, ai fini dello svolgimento del trattenimento musicale o comunque per qualsiasi emissione sonora, dovrà munirsi di apposita relazione tecnica, a firma di un Tecnico competente in Acustica Ambientale (ai sensi della Legge 447/95) che attesti il rispetto, da parte dell’attività, dei limiti di rumorosità previsti dalla presente ordinanza ORDINA Allo scopo di garantire un adeguato livello acustico che possa conciliare le esigenze di quiete e di riposo dei cittadini con la necessità di vitalizzare il territorio comunale con l’intrattenimento e l’animazione, nelle more dell’approvazione del Regolamento acustico comunale (previsto dalle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con deliberazione della G.R. n. 62/9 del 14.11.2008) che disciplini in maniera puntuale la materia oggetto del presente provvedimento attraverso la fissazione di livelli acustici diversificati per le varie zone omogenee del territorio, che vengano rispettati, nello svolgimento delle attività sotto riportate, i seguenti valori di immissione concessi in deroga ai valori fissati dall’art. 2 della legge 447/95 e in relazione alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.07.2008: Spettacoli e trattenimenti musicali (piano bar, karaoke, orchestra, complesso e/o strumento musicale anche singolo, spettacolo dal vivo, luna park, cabaret) nonché l’utilizzo di sorgenti sonore fisse e mobili esercitate all’aperto e quelle comportanti emissioni sonore all’esterno periodo orario Dal 1° Maggio al 15 Settembre Fino alle ore 24,00 65 85 88 Dalle ore 24,00 alle ore 01,00 55 78 80 Dopo le ore 01,00 50 70 75 Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Dal 16 Settembre Limite in facciata (1) LAeq(dBA) Limite per il pubblico(2) LAeq (dBA) Limite per il pubblico (2) LASmax (dBA) Divieto assoluto di qualsiasi emissione sonora Rispetto dei valori limite di emissione previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica e dal D.P.C.M. 14/11/1997 (1)”In facciata” vuol dire a distanza di mt. 1 dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti); (2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica Ai fini della presente ordinanza per sorgenti sonore si intendono le apparecchiature radiofoniche e/o fonografiche e/o fono riproduttrici di qualsiasi tipo, munite o meno di impianti di amplificazione o diffusione sinora. L’orario oltre la mezzanotte, nel periodo in cui è consentito lo svolgimento delle attività sopra riportate , si intende facente parte del giorno precedente. Detti valori saranno valutati, secondo le normative vigenti, sulle facciate degli edifici con ambienti abitativi prospicienti all’area della manifestazione . L’attività dovrà inoltre essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni: v Disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 125 del 14.08.2014 e n. 129 del 20.08.2014; v Nel caso di accademie, spettacoli, trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché di utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte in stabilimenti balneari le casse acustiche dovranno essere poste rivolte verso il mare; v I proprietari ed i gestori delle attività di accademie, spettacoli e trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonchè di utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all’aperto o comportanti emissioni sonore all’esterno devono prendere tutte le misure necessarie per limitare la rumorosità dovuta all’ingresso e all’uscita della clientela. Al fine di contemperare le esigenze di tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità delle aree urbane con quelle relative alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi e delle attività in oggetto, è fatto divieto nei trattenimenti musicali all’aperto di diffondere la voce amplificata di disc-jockey o vocalist nella fascia oraria successiva alle ore 01,00. Per l’inosservanza delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 ad € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3, si procederà all’applicazione delle sanzioni accessorie e/o misure interdittive come segue: v 1^ violazione nel corso dell’anno : sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione per tre giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio; v 2^ violazione nel corso dell’anno : sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione per dieci giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio; v Eventuali ulteriori violazioni nel corso dell’anno comporteranno l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione per quindici giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio; Al trasgressore verrà comunicato avvio del procedimento di applicazione di sanzioni accessorie e contestualmente verrà predisposta l’ordinanza di applicazione della sanzione accessoria. Dalla data di adozione del presente atto cessano di avere effetto le ordinanze precedentemente emesse in materia oggetto del presente provvedimento. La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione del presente atto. Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, interesse potrà proporre: chiunque ne abbia Ø Ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. Ø Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. La presente ordinanza viene: v Inviata per conoscenza : - Al Comando Polizia Municipale - Al Comando Stazione Carabinieri di Pula - Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch - All’ARPAS – Cagliari - Al Sig. Questore – Cagliari - Al Sig. Prefetto – Cagliari - Ai gestori di attività commerciali che esercitano attività di intrattenimento musicale e sonoro v Pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune www.comune.pula.ca.it. IL SINDACO f.to Carla Medau