Provincia di Cagliari

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Ord. n. 107/2015
Prot. n. 16461 del 14 Agosto 2015
Oggetto : Deroghe limiti sorgenti sonore, spettacolo e trattenimenti musicali.
IL SINDACO
Premesso
che le attività di intrattenimento contribuiscono a rendere
maggiormente piacevole la permanenza dei cittadini e dei turisti in genere,
ponendosi come importante presupposto per l’ottimizzazione della proposta degli
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Considerato di valorizzare il territorio nei suoi molteplici aspetti tutelando nel
contempo il rispetto delle norme urbanistico-edilizie poste a difesa delle condizioni
ambientali nonché la salvaguardia del bene primario rappresentato dal diritto
all’integrità psico-fisica dei cittadini, oggetto di potenziali lesioni derivanti da un
eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico;
Atteso che l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed
economico svolto dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande , in quanto con la loro presenza, contribuiscono efficacemente
all’animazione ed alla valorizzazione turistica del territorio, anche attraverso
l’attività di intrattenimenti musicali, quali concertini, piano-bar, Karaoke e simili,
organizzati al solo scopo di attirare la clientela , senza che venga richiesto alcun
compenso per l’audizione , sia sotto forma di biglietto di ingresso che di aumento
del prezzo della consumazione, in assenza di pubblicità e senza la predisposizione
di apposite sale e/o mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico , ovvero
senza la trasformazione in attività di pubblico spettacolo;
Rilevato che, ad esclusione dell’utilizzo di semplici apparecchi radio/CD, tv o altri
mezzi sonori per la sola diffusione di musica di “sottofondo” ovvero di compagnia,
l’effettuazione di intrattenimenti pubblici con musica dal vivo, amplificatori ed
apparecchiature sonore significative, necessita di una delimitazione al fine di
assicurare un accettabile limite di tollerabilità alle emissioni sonore, al fine di
garantire il bene della salute pubblica che ha carattere primario ed assoluto,
costituzionalmente protetto;
Considerato, pertanto, che le attività di spettacolo e di intrattenimento, in
quanto prevalentemente svolte in area urbana ad alta densità abitativa sia
residenziale che turistica, laddove esercitate all’aperto, ovvero laddove
comportanti emissione sonore all’esterno dei locali e protratte oltre certi limiti
orari, possono contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo per il riposo dei
residenti e più in generale della quiete pubblica, soprattutto nelle zone del
territorio dove si verifica una concentrazione di pubblici esercizi;
Considerato che è compito dei Comuni contemperare le primarie aspettative dei
residenti al rispetto della quiete pubblica con i differenti interessi di tutela
dell’attività d’impresa e di sostegno alle attività commerciali, culturali e turistiche;
Ritenuto pertanto necessario procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività
rumorose sia all'interno dei locali ove hanno sede i pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande, sia nelle aree esterne, soprattutto nei
mesi estivi, allo scopo di conciliare le esigenze di quiete e riposo dei residenti con
la necessità di vitalizzare il paese attraverso l'intrattenimento e l'animazione;
Dato atto della volontà espressa da parte dei pubblici esercizi di collaborare al
fine di garantire un clima di civile e rispettosa armonia tra residenti ed operatori
commerciali anche a garanzia di uno sviluppo economico e sociale del territorio
che possa definirsi serio, duraturo e responsabile;
Valutato come l’attività di spettacolo e di trattenimento debba considerarsi
integrativa rispetto all’attività principale e quindi subordinata e complementare ad
essa e che la violazione alle prescrizioni stabilite per lo svolgimento della stessa si
configura quale abuso del titolo principale in relazione al quale è stata rilasciata
specifica licenza di esercizio;
Rilevato che la presente ordinanza è suscettibile di costituire fattore di concreta
prevenzione all’inquinamento acustico ferma restando l’attività di vigilanza
prevista dalla specifica legislazione in materia;
Visto l’art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l’autorità può imporre prescrizioni
per motivi di pubblico interesse;
Ritenuto di procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle
attività di spettacoli e trattenimenti musicali in genere di cui agli artt. 68 e 69 del
T.U.L.P.S. nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all’aperto e laddove
comportanti emissioni sonore all’esterno;
Vista la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1675900 del
14.11.1997, avente per oggetto “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.07.2008, avente per
oggetto “Approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio
comunale di Pula”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14 11.2008 “Direttive
Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia
di acustica ambientale”;
Vista la L.R. 18 Maggio 2006, n. 5 recante “Disciplina generale delle attività
commerciali” e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le proprie ordinanze n. 125 del 14.08.2014, come modificata dall’ordinanza
n. 129 del 20.08.2014 avente per oggetto “Orari e disciplina dell’attività di
diffusione della musica negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e
attività similari e disposizioni circa attività di intrattenimento e spettacolo in aree
pubbliche”;
Ritenuto opportuno provvedere in merito per motivi di pubblico interesse;
Visto il quadro normativo vigente di riferimento in materia caustica:
-
Legge 26 Ottobre 1995, n. 447
-
Delibera G.R. n. 62/9 del 14 11.2008
-
D.P.R. 149.10.2011, n. 227
-
D.P.C.M. 1° Marzo 1991, come modificato dal D.P.C.M. 14.11.1997
-
D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 2015
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Vista la Legge 7.08.1990, n. 241;
Dispone
Per le motivazioni e le ragioni giuridiche in narrativa espresse
1) E’ fatto obbligo in capo ai titolari e/o gestori di luoghi di pubblico spettacolo
o di intrattenimento, nonché di pubblici esercizi che utilizzino impianti
elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora di attenersi ed
adeguarsi ai limiti imposti dalla presente Ordinanza;
2) Lo stesso obbligo permane in capo a coloro che utilizzino impianti o
apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l’aspirazione e
la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano
strutturalmente connessi ad impianti abitativi e funzionano anche in periodo
notturno;
3) Per i suddetti impianti il titolare e/o gestore, ai fini dello svolgimento del
trattenimento musicale o comunque per qualsiasi emissione sonora, dovrà
munirsi di apposita relazione tecnica, a firma di un Tecnico
competente in Acustica Ambientale (ai sensi della Legge 447/95) che
attesti il rispetto, da parte dell’attività, dei limiti di rumorosità previsti dalla
presente ordinanza
ORDINA
Allo scopo di garantire un adeguato livello acustico che possa conciliare le
esigenze di quiete e di riposo dei cittadini con la necessità di vitalizzare il
territorio comunale
con l’intrattenimento e l’animazione, nelle more
dell’approvazione del Regolamento acustico comunale (previsto dalle direttive
regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con
deliberazione della G.R. n. 62/9 del 14.11.2008) che disciplini in maniera
puntuale la materia oggetto del presente provvedimento attraverso la
fissazione di livelli acustici diversificati per le varie zone omogenee del
territorio, che vengano rispettati, nello svolgimento delle attività sotto
riportate, i seguenti valori di immissione concessi in deroga ai valori fissati
dall’art. 2 della legge 447/95 e in relazione alla Classificazione acustica del
territorio comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26
del 23.07.2008:
Spettacoli e trattenimenti musicali (piano bar, karaoke, orchestra, complesso e/o
strumento musicale anche singolo, spettacolo dal vivo, luna park, cabaret) nonché
l’utilizzo di sorgenti sonore fisse e mobili esercitate all’aperto e quelle comportanti
emissioni sonore all’esterno
periodo
orario
Dal 1° Maggio
al 15
Settembre
Fino alle ore
24,00
65
85
88
Dalle ore
24,00 alle ore
01,00
55
78
80
Dopo le ore
01,00
50
70
75
Dalle ore
15,00 alle ore
17,00
Dal 16
Settembre
Limite in
facciata (1)
LAeq(dBA)
Limite per il
pubblico(2)
LAeq (dBA)
Limite per il
pubblico (2)
LASmax (dBA)
Divieto assoluto di qualsiasi emissione sonora
Rispetto dei valori limite di emissione previsti dal Piano
Comunale di Zonizzazione acustica e dal D.P.C.M. 14/11/1997
(1)”In facciata” vuol dire a distanza di mt. 1 dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m. dal piano di
calpestio (relativamente agli edifici più esposti);
(2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la
diffusione della musica
Ai fini della presente ordinanza per sorgenti sonore si intendono le apparecchiature
radiofoniche e/o fonografiche e/o fono riproduttrici di qualsiasi tipo, munite o
meno di impianti di amplificazione o diffusione sinora.
L’orario oltre la mezzanotte, nel periodo in cui è consentito lo svolgimento delle
attività sopra riportate , si intende facente parte del giorno precedente.
Detti valori saranno valutati, secondo le normative vigenti, sulle facciate degli
edifici con ambienti abitativi prospicienti all’area della manifestazione .
L’attività dovrà inoltre essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
v Disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 125 del 14.08.2014 e n.
129 del 20.08.2014;
v Nel caso di accademie, spettacoli, trattenimenti ed audizioni di musica e
canto, nonché di utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte in stabilimenti
balneari le casse acustiche dovranno essere poste rivolte verso il mare;
v I proprietari ed i gestori delle attività di accademie, spettacoli e
trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonchè di utilizzo di fonti
sonore, fisse e mobili svolte all’aperto o comportanti emissioni sonore
all’esterno devono prendere tutte le misure necessarie per limitare la
rumorosità dovuta all’ingresso e all’uscita della clientela.
Al fine di contemperare le esigenze di tutela della quiete dei cittadini e della
vivibilità delle aree urbane con quelle relative alla liberalizzazione degli orari di
apertura e chiusura degli esercizi e delle attività in oggetto, è fatto divieto nei
trattenimenti musicali all’aperto di diffondere la voce amplificata di disc-jockey o
vocalist nella fascia oraria successiva alle ore 01,00.
Per l’inosservanza delle
prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, oltre
all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
258,00 ad € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447,
art. 10, comma 3, si procederà all’applicazione delle sanzioni accessorie e/o
misure interdittive come segue:
v 1^ violazione nel corso dell’anno : sospensione dell’autorizzazione per
l’attività di somministrazione per tre giorni lavorativi decorrenti dal
decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento
inibitorio;
v 2^ violazione nel corso dell’anno : sospensione dell’autorizzazione per
l’attività di somministrazione per dieci giorni lavorativi decorrenti dal
decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento
inibitorio;
v Eventuali ulteriori violazioni nel corso dell’anno comporteranno l’applicazione
della sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione per l’attività
di somministrazione per quindici giorni lavorativi decorrenti dal decimo
giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;
Al trasgressore verrà comunicato avvio del procedimento di applicazione di
sanzioni accessorie e contestualmente verrà predisposta l’ordinanza di
applicazione della sanzione accessoria.
Dalla data di adozione del presente atto cessano di avere effetto le ordinanze
precedentemente emesse in materia oggetto del presente provvedimento.
La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione del
presente atto.
Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo,
interesse potrà proporre:
chiunque ne abbia
Ø Ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
Ø Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune.
La presente ordinanza viene:
v Inviata per conoscenza :
- Al Comando Polizia Municipale
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pula
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch
- All’ARPAS – Cagliari
- Al Sig. Questore – Cagliari
- Al Sig. Prefetto – Cagliari
- Ai gestori di attività commerciali che esercitano attività di intrattenimento
musicale e sonoro
v Pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito
internet del Comune www.comune.pula.ca.it.
IL SINDACO
f.to Carla Medau