Ordinanza 61/13 Oggetto: Emissione Sonore Pubblici esercizi
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Ordinanza 61/13 Oggetto: Emissione Sonore Pubblici esercizi
Ordinanza 61/13 Oggetto: Emissione Sonore Pubblici esercizi – deroga anno 2013 IL SINDACO Premesso che: - l’inquinamento acustico si realizza con l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; - tra le sorgenti sonore fisse la legge quadro sull’inquinamento acustico inserisce le aree adibite ad attività sportive e ricreative Accertato che la Legge 447/95 e la Legge Regionale 3/02 attribuiscono al comune l'adozione di regolamentazioni per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; Atteso che l’ordinanza n. 20/12 prevede obbligo per tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di sospendere tutte le emissioni sonore entro e non oltre le ore 24,00; Viste le richieste pervenute da alcuni pubblici esercizi di derogare al limite delle ore 24.00 per le emissioni sonore, al fine di consentire piccoli intrattenimenti musicali, nei limiti previsti dalla normativa in materia; Considerato che la legge 447/95 consente di rilasciare autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della predetta legge, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso; Richiamato l’art. 4 del DPR 19/10/2011, n. 227 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” che prevede l’obbligo della documentazione di impatto acustico (ex art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 447/95), redatta da tecnico abilitato e iscritto all’Albo dei tecnici fonometrici, per gli esercizi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, restando ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2; Dato atto che il contenuto del presente atto è stato illustrato in un incontro pubblico ai titolari di pubblici esercizi; Visto l’art. 17 della Legge Regionale 3/02 che prescrive che “Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell’intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune”... “su richiesta scritta e motivata”, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, sentita la ASL competente; Visto la Legge 447/95 Visto il DPR 227/11 Visto il D.Lgs. 267/00 Visto la Legge Regionale 3/02 Visto lo Statuto Comunale ORDINA 1. E’ fatto obbligo di prevedere la documentazione di impatto acustico (ex art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 447/95), redatta da tecnico abilitato e iscritto all’Albo dei tecnici fonometrici, per gli esercizi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, restando ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2; 2. A modifica parziale dell’ Ordinanza Sindacale n. 20 del 06/02/12, dal venerdì alla domenica e tutti i giorni dal 15 giugno al 31 agosto, è derogato l’orario di effettuazione delle emissioni sonore sino alle 02.00, esclusivamente all’interno dei locali; 3. I titolari degli esercizi di cui al punto 1), al fine di poter andare in deroga con le limitazioni imposte dal presente atto, dovranno presentare istanza di autorizzazione inviandola, almeno 30 giorni prima della data superamento delle emissioni sonore, allo SUAP di questo comune, all’indirizzo di pec: [email protected], allegando la documentazione di cui al punto 1. Lo SUAP provvederà all’inoltro della richiesta alla ASL per il parere di competenza. L’autorizzazione rilasciata avrà durata per l’anno solare di riferimento. Tutte le altre disposizioni previste dall’ Ordinanza Sindacale n. 20 del 06/02/12 rimangono in vigore. AVVERTE Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali in caso di accertato disturbo alle quiete pubblica, il titolare di un esercizio di cui al punto 1 che: a. non dota il proprio esercizio, pur essendone obbligato, della documentazione prevista al punto 1), è punito con la sanzione da € 258,00 a € 10.329,00 (ex c. 3 art. 10 L. 447/95); b. in assenza di autorizzazione, protrae l’orario di emissione sonore oltre le 24.00 e/o oltre i periodi consentiti dalla presente ordinanza (pur in presenza di autorizzazione) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.600,00 (ex art. 18, c. 1 lett. a della Legge Regionale n. 3/02); c. ogni altra violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza è punita con una sanzione da € 300,00 a € 500,00, secondo le modalità previste dalla Legge 689/81; d. avverso la presente Ordinanza, in applicazione della normativa vigente, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al TAR Puglia, oppure entro 120 giorni proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato. DISPONE Il presente atto è inviato all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e per la notifica al Comando di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri. Responsabile del procedimento amministrativo: il responsabile SUAP, Dott. Michele Cassano Dalla Residenza Municipale, lì 15 maggio 2013 IL SINDACO PROF. ONOFRIO RESTA