Ordinanza N. 172 del 29/12/2015

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Ordinanza N. 172 del 29/12/2015
Comune di Palmi
89015 Provincia di Reggio Calabria
ORDINANZA
Nr.
172
del
29/12/2015
Prot. N 26787 del 29/12/2015
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Oggetto: ORARI DIFFUSIONE MUSICA FINO AL 6 GENNAIO 2016 - DEROGA
PARZIALE ART.24 REGOLAMENTO DI P.U.
IL SINDACO
Letta l'istanza pervenuta dagli imprenditori del settore ristorazione in data 22/12/2015 ed assunta
al protocollo nr.26596 dell'ente, con la quale chiedono una deroga agli orari di propagazione della
musica nel periodo delle festività natalizie;
Letto l'art.24 del Regolamento di Polizia Urbana così come aggiornato con Deliberazione C.C.
nr.97 del 26.11.2015, il quale prevede che …. “ ………..
Art.24 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
1 - I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 3 sono altresì
tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che
causano schiamazzi e rumori.
2 - L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed
elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei pubblici esercizi, nelle attività di
artigianato operanti nel settore alimentare, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, considerato
che l'ente non è dotato del piano di classificazione acustica, è soggetta a presentazione della
documentazione d'impatto acustico ai sensi del D.P.R. 227/2011. L'interessato può far ricorso alla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
attestando che le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14.11.1997, che dovrà essere validata da un tecnico
abilitato esperto in acustica ambientale ed iscritto nell'apposito albo, nonché redatto su apposito
modello predisposto dall'ente.
3 - Sono escluse dall'applicazione della presente norma le attività di diffusione di musica
nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate e/o
patrocinate dal Comune.
4 - La diffusione della musica da ascolto (musica di sottofondo) all'interno del locale, nel rispetto
dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l'anno
dall'apertura alla chiusura dell'esercizio, anche in assenza di documentazione dell'impatto
acustico, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori
aperture comunicanti con l'esterno del locale e purché la musica non sia avvertita all'esterno né
dai residenti dello stabile, se l'esercizio è allocato in un più ampio complesso immobiliare.
5 - La diffusione della musica con percezione esterna al locale, nel rispetto della procedura
prevista dal comma 2, è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 16,00 alle ore 23,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti
in materia. Nel periodo compreso tra il 15 giugno e l'01 agosto gli orari da rispettare sono i
seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00. Nel periodo compreso tra
l'01 ed il 31 agosto, considerata la vocazione turistica del territorio, gli orari da rispettare sono i
seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 01,00. In nessun caso deve
essere arrecato disturbo alla quiete pubblica. La limitazione oraria pomeridiana (13:00 - 16:00)
non si intende operante per le attività commerciali allocate nelle zone balneari, durante la stagione
estiva, che diffondano musica da ascolto (di sottofondo) purché le emissioni si mantengano sulla
normale soglia di tollerabilità e non siano avvertite come moleste dalle abitazioni vicine.
6 - Su specifica istanza motivata e previa documentazione previsionale d'impatto acustico resa
mediante dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto
nell'apposito albo, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni in deroga in
via straordinaria.
7 - E' comunque ammessa la diffusione di musica ed emissioni sonore in orari diversi se sono
garantiti, mediante l'adozione di impianti speciali di insonorizzazione, il rispetto dei limiti di
emissione previsti dalla vigente normativa, certificati con dichiarazione asseverata da un tecnico
abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo. L'esercente, in questo caso, si
impegnerà a fornire periodicamente, ovvero a richiesta dell'ente, attestazione del tecnico che gli
impianti mantengono le caratteristiche di cui alla dichiarazione asseverata.
8 - Il Sindaco, per obiettive esigenze d'interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento
acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti e/o del rispetto delle
emissioni sonore, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.
Preso atto che, in base alla riforma dell'art. 69 T.U.L.P.S. e dell'art. 124 comma 2 del reg. es.
T.U.L.P.S, non è richiesta alcuna autorizzazione per lo svolgimento di piccoli trattenimenti nei
pubblici esercizi purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso
diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e che non assumano le caratteristiche
di pubblico spettacolo;
Ritenuto, in considerazione della vocazione turistica della città e dell'attrattiva costituita dalla
musica che anima le serate nei locali pubblici, che offre ai giovani e meno giovani la possibilità di
trattenersi nel nostro centro e godere dei servizi offerti dalle realtà imprenditoriali cittadine;
Visto l'art.13 della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34 il quale prevede che le
emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, ma prevede altresì che il comune
interessato possa autorizzare deroghe temporanee prescrivendo comunque che siano adottate
tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo;
Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico la quale attribuisce ai comuni la facoltà di
autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, lo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
Ai sensi del comma 6 dell'art.24 del Regolamento di P.U.;
ORDINA
 In deroga temporanea e parziale al comma 5 dell'art.24 del Regolamento di P.U. la diffusione
della musica con percezione esterna al locale, nel periodo compreso dalla data di pubblicazione
della presente Ordinanza e fino al 6 gennaio 2016, è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 16,00 alle ore 01,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle
norme vigenti in materia e previa presentazione al SUAP, unitamente alla C.I.A., della
documentazione previsionale d'impatto acustico resa mediante dichiarazione asseverata di un
tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo;
 Restano ferme le norme in materia di impatto acustico di cui alla legge quadro 447/1995 e
legge Regionale 34/2009, relativamente al livello delle emissioni sonore;
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SANZIONI
Ferme restando le eventuali responsabilità penali in materia di superamento delle soglie di cui
alla legge 447/1995, nei casi di trasgressione della presente ordinanza si applicherà la
sanzione prevista dagli artt.24 e 42 del Regolamento di P.U. (da € 80,00 a € 500,00 P.M.R. €
160,00),
Ai sensi dell'art.41 comma 4 del predetto Regolamento, l'Autorità competente ai sensi della
legge 689/1981 è individuata nel Comandante della Polizia Locale;
Ai sensi dell'art.24 comma 8 del Regolamento di P.U., in caso di violazione della presente
Ordinanza segnalata dagli organi di polizia giudiziaria, oltre alla sanzione pecuniaria principale
si procederà, per i responsabili, alla sospensione di ogni attività di trattenimento musicale;
La presente viene notificata alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine per l'immediata esecuzione
e la rigorosa osservanza, allo Sportello Attività Produttive e resa pubblica attraverso i siti
istituzionali.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di
Reggio Calabria, al T.A.R. della Regione Calabria ovvero entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.
Il Sindaco
- Dr.Giovanni Barone -