Ordinanza N. 172 del 29/12/2015
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Ordinanza N. 172 del 29/12/2015
Comune di Palmi 89015 Provincia di Reggio Calabria ORDINANZA Nr. 172 del 29/12/2015 Prot. N 26787 del 29/12/2015 ________________ Oggetto: ORARI DIFFUSIONE MUSICA FINO AL 6 GENNAIO 2016 - DEROGA PARZIALE ART.24 REGOLAMENTO DI P.U. IL SINDACO Letta l'istanza pervenuta dagli imprenditori del settore ristorazione in data 22/12/2015 ed assunta al protocollo nr.26596 dell'ente, con la quale chiedono una deroga agli orari di propagazione della musica nel periodo delle festività natalizie; Letto l'art.24 del Regolamento di Polizia Urbana così come aggiornato con Deliberazione C.C. nr.97 del 26.11.2015, il quale prevede che …. “ ……….. Art.24 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo 1 - I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 3 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. 2 - L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei pubblici esercizi, nelle attività di artigianato operanti nel settore alimentare, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, considerato che l'ente non è dotato del piano di classificazione acustica, è soggetta a presentazione della documentazione d'impatto acustico ai sensi del D.P.R. 227/2011. L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestando che le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14.11.1997, che dovrà essere validata da un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale ed iscritto nell'apposito albo, nonché redatto su apposito modello predisposto dall'ente. 3 - Sono escluse dall'applicazione della presente norma le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune. 4 - La diffusione della musica da ascolto (musica di sottofondo) all'interno del locale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l'anno dall'apertura alla chiusura dell'esercizio, anche in assenza di documentazione dell'impatto acustico, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale e purché la musica non sia avvertita all'esterno né dai residenti dello stabile, se l'esercizio è allocato in un più ampio complesso immobiliare. 5 - La diffusione della musica con percezione esterna al locale, nel rispetto della procedura prevista dal comma 2, è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. Nel periodo compreso tra il 15 giugno e l'01 agosto gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00. Nel periodo compreso tra l'01 ed il 31 agosto, considerata la vocazione turistica del territorio, gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 01,00. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica. La limitazione oraria pomeridiana (13:00 - 16:00) non si intende operante per le attività commerciali allocate nelle zone balneari, durante la stagione estiva, che diffondano musica da ascolto (di sottofondo) purché le emissioni si mantengano sulla normale soglia di tollerabilità e non siano avvertite come moleste dalle abitazioni vicine. 6 - Su specifica istanza motivata e previa documentazione previsionale d'impatto acustico resa mediante dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni in deroga in via straordinaria. 7 - E' comunque ammessa la diffusione di musica ed emissioni sonore in orari diversi se sono garantiti, mediante l'adozione di impianti speciali di insonorizzazione, il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla vigente normativa, certificati con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo. L'esercente, in questo caso, si impegnerà a fornire periodicamente, ovvero a richiesta dell'ente, attestazione del tecnico che gli impianti mantengono le caratteristiche di cui alla dichiarazione asseverata. 8 - Il Sindaco, per obiettive esigenze d'interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti e/o del rispetto delle emissioni sonore, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti. Preso atto che, in base alla riforma dell'art. 69 T.U.L.P.S. e dell'art. 124 comma 2 del reg. es. T.U.L.P.S, non è richiesta alcuna autorizzazione per lo svolgimento di piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e che non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo; Ritenuto, in considerazione della vocazione turistica della città e dell'attrattiva costituita dalla musica che anima le serate nei locali pubblici, che offre ai giovani e meno giovani la possibilità di trattenersi nel nostro centro e godere dei servizi offerti dalle realtà imprenditoriali cittadine; Visto l'art.13 della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34 il quale prevede che le emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, ma prevede altresì che il comune interessato possa autorizzare deroghe temporanee prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo; Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico la quale attribuisce ai comuni la facoltà di autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso; Ai sensi del comma 6 dell'art.24 del Regolamento di P.U.; ORDINA In deroga temporanea e parziale al comma 5 dell'art.24 del Regolamento di P.U. la diffusione della musica con percezione esterna al locale, nel periodo compreso dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 6 gennaio 2016, è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 01,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e previa presentazione al SUAP, unitamente alla C.I.A., della documentazione previsionale d'impatto acustico resa mediante dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo; Restano ferme le norme in materia di impatto acustico di cui alla legge quadro 447/1995 e legge Regionale 34/2009, relativamente al livello delle emissioni sonore; SANZIONI Ferme restando le eventuali responsabilità penali in materia di superamento delle soglie di cui alla legge 447/1995, nei casi di trasgressione della presente ordinanza si applicherà la sanzione prevista dagli artt.24 e 42 del Regolamento di P.U. (da € 80,00 a € 500,00 P.M.R. € 160,00), Ai sensi dell'art.41 comma 4 del predetto Regolamento, l'Autorità competente ai sensi della legge 689/1981 è individuata nel Comandante della Polizia Locale; Ai sensi dell'art.24 comma 8 del Regolamento di P.U., in caso di violazione della presente Ordinanza segnalata dagli organi di polizia giudiziaria, oltre alla sanzione pecuniaria principale si procederà, per i responsabili, alla sospensione di ogni attività di trattenimento musicale; La presente viene notificata alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine per l'immediata esecuzione e la rigorosa osservanza, allo Sportello Attività Produttive e resa pubblica attraverso i siti istituzionali. A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria, al T.A.R. della Regione Calabria ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. Il Sindaco - Dr.Giovanni Barone -