sala per il gioco del bingo
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sala per il gioco del bingo
Attività: SALA PER IL GIOCO DEL BINGO Codice: 059 Descrizione: Ai sensi dell’art.4 del Decreto Ministeriale n. 29 del 2000 (Regolamento recante norme per l’istituzione del gioco Bingo ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133), il gioco del bingo consiste nell’estrazione di 90 numeri dall’1 al 90, ambedue inclusi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati 15 numeri diversi, distribuiti su 3 file orizzontali di 5 numeri ciascuna e su 9 colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero. La disciplina relativa alle modalità ed agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all’uso delle cartelle, alle apparecchiature per l’estrazione delle palline, alle caratteristiche e all’uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco, è fissata dal decreto della direzione generale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di stato del 16/11/2000 (Approvazione del regolamento di gioco). Il numero di licenze disponibili ai fini dell’esercizio dell’attività di cui alla presente scheda è limitato ed è stabilito dal decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (incaricata del controllo centralizzato del gioco del bingo ai sensi della direttiva del ministero delle finanze del 12/09/2000) del 16/11/2000 per ciascuna provincia d’Italia. I criteri di limitazione numerica delle concessioni sono stati definiti in base al disposto del D.M. 29/00, in particolare ai sensi dell’art.2, c. 1, l. b) con il quale si prevede che la rete di sale destinate alla gestione del gioco sia effettuata sulla base di criteri che ne assicurino la razionale e bilanciata distribuzione nel territorio, secondo parametri programmati e controllabili. La possibilità di gestire una sala da gioco per il Bingo è subordinata all’ottenimento di una apposita concessione. Occorre presentare istanza alla questura al fine dell’ottenimento del titolo abilitativo per l'esercizio delle scommesse di cui all’art. 88 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza Tipologia di procedimento Efficacia immediata: 0gg Procedimento in immediato avvio: 20gg Conferenza di servizi: 7 + 15gg lavorativi Classificazione: TRATTENIMENTO ATTIVITÀ ATTINENTI Descrizione Sala giochi Locale di pubblico trattenimento e svago Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ITER Vengono evidenziati in questa scheda i singoli procedimenti previsti dall'iter amministrativo della pratica. Per ciascun procedimento indicato deve essere compilato ed allegato alla DUAAP il MODULO corrispondente, corredato dagli eventuali documenti previsti in ciascuna scheda dell’endoprocedimento. Gli endoprocedimenti sono i singoli passi dell'iter e sono anch'essi dotati di una ulteriore scheda informativa di dettaglio, scaricabile nella cartella “Singoli Endoprocedimenti” nel sito. Ulteriori adempimenti potranno essere P A G rilevati dall’esame del modello check list correttamente compilato, obbligatorio per tutti i procedimenti di natura edilizia e per quelli relativi ad attività imprenditoriali complesse (a giudizio del SUAP). Elenco endoprocedimenti Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di lavori edilizi Dichiarazione di agibilità Notifica Sanitaria per Alimenti (Reg CE 852/04) Insegne e Cartelli Pubblicitari: installazione Sale Giochi: esercizio dell'attività Giochi Leciti: installazione Scommesse (TULPS art. 88): esercizio dell'attività Pubblici Esercizi - esercizi non soggetti a programmazione: esercizio dell'attività Verifiche connesse all'impatto acustico Prevenzione incendi VV.F.: Verifiche su progetto Prevenzione incendi VV.F.: Rilascio CPI REQUISITI SOGGETTIVI Qui di seguito trovi i requisiti soggettivi necessari per l'avvio della pratica Descrizione 1 2 3 4 Ai fini dell'ottenimento della concessione per la gestione del gioco del bingo in apposite sale da parte del ministero delle finanze occorre essere persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria Non aver subito alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, né misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 55/90 Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/ 65 (legge antimafia), per tutti i soggetti indicati nel DPR 252/1998 Possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92, 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773/1931 e s.m.i. REQUISITI OGGETTIVI Qui di seguito trovi i requisiti oggettivi necessari per l'avvio della pratica Descrizione 1 Disponibilità di un locale avente destinazione d’uso compatibile con l’impianto da realizzare 2 Conformità urbanistico-edilizia dell’immobile 3 Agibilità dei locali 4 Conformità di tutti gli impianti installati nell’edificio 5 Per le attività di cui al DM 16/02/1982, possesso del certificato di prevenzione incendi 6 Rispondenza del locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività 7 Compatibilità acustica ed ambientale dell’insediamento NORMATIVA Qui di seguito trovi la normativa contenente le leggi di riferimento del settore, nazionali, regionali e comunitarie Classe Descrizione STATO D.M. 21/11po per l’affidamento della concessione della gestione del gioco del Bingo. D.M. 21/11/2000 Approvazione della Convenzione tipo per l’affidamento della concessione della gestione del gioco del bingo. STATO D.Dirett.16/11/2000 Piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del bingo STATO Dir. Min. Fin. 12/09/2000 controllo centralizzato del gioco del bingo STATO D.M. 31/01/2000 nr. 29 regolamento recante norme per l’istituzione del gioco del bingo STATO R.D. 18/06/1931 nr. 773 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza P A G STATO RD 06.05.1940 n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza artt. 194 e 195 STATO L. 31-5-1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia”, art. 10. STATO D.P.R. 3-6-1998 n. 252 “Regolamento D.P.R. 3-6-1998 n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia REGIONE L.R. 05.03.2008 N. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” e s.m.i. REGIONE . G.R. 11 aprile 2008 n. 22/1 Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi. Dettaglio Delibera n. 22/1 del 2008 All. 1 e 2 D.GR. 22/1 DOCUMENTI Qui di seguito trovi i documenti da allegare alla pratica. Descrizione 1 Copia dell'intera documentazione su supporto digitale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione G.R. n° 22/1 del 11/04/2008 2 Copia di un documento d'identità personale in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni 3 Gli ulteriori documenti sono indicati nelle schede degli endoprocedimenti MODULISTICA Qui di seguito trovi i moduli da presentare Progressivo d'ordine 1 DUAAP 2 Check list (se necessario) 3 Gli ulteriori modelli sono indicati nelle schede dei singoli endoprocedimenti PROMEMORIA Qui di seguito trovi i promemoria utili da conoscere per questa attività Descrizione - Nessun promemoria per il documento selezionato ANNOTAZIONI Qui di seguito trovi le annotazioni interessanti da sapere per questa attività Descrizione La sala da gioco deve assicurare almeno 300 posti a sedere ed avere una superficie minima determinata moltiplicando il parametro di 1,5 mq per il numero delle postazioni di gioco (art. 12 del decreto della direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 16/11/2000). La sala dovrà inoltre essere dotata di adeguati uffici e servizi ricettivi per una superficie di almeno 150 mq. Le sale devono avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità ed accesso, anche per soggetti portatori di handicap, previste dalle norme vigenti. Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati. La sala potrà essere integrata con altre sale attigue che assicurino ciascuna le condizioni minime predette, alle quali si dovrà accedere solo dalla sala principale e dopo l'esaurimento dei posti di quest'ultima. Tutti i percorsi di accesso alle sale dovranno essere tali da garantire il normale funzionamento del gioco e la migliore circolazione del personale. Nelle sale attigue dovrà essere sempre assicurata la massima visibilità delle fasi del gioco mediante strumenti informatici e multimediali collegati, in unico circuito, a quelli della sala dove avviene l'estrazione. Le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta. Con D.M. del 21/11/2000 è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione del gioco del bingo. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa. P A G Il trasferimento dei locali, invece, non potrà avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che il concessionario abbia perduto la disponibilità della sede originaria della sala, per provvedimento di espropriazione, per cause di forza maggiore, per comprovata grave diseconomia della sala o per fatti allo stesso non imputabili. ADEMPIMENTI Qui di seguito trovi una sintesi dei principali adempimenti amministrativi necessari per l’avvio dell’attività Descrizione 1 Presentazione della DUAAP al SUAP competente per territorio (art. 1 comma 20 bis) 2 Per tutti i procedimenti di cui all’art. 1, comma 20 bis, l’attività potrà essere avviata immediatamente. 3 Per tutti i procedimenti di cui all’art. 1, comma 21 della LR 3/2008, l’avvio dell’attività potrà essere effettuato decorsi venti giorni dalla presentazione della DUAAP, qualora non siano giunte dal Comune comunicazioni contrarie. 4 Per tutti i casi rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 24 della LR 3/2008, l’avvio dell’attività potrà avvenire solo a seguito dell’emissione del provvedimento unico finale da parte del SUAP, al termine dei lavori della conferenza di servizi. 5 In caso di interventi edilizi, al termine dei lavori e prima dell’avvio dell’attività dovrà essere inoltrata la dichiarazione di agibilità di cui all’art. 1, comma 27 della L.R. n° 3/2008. P A G