il fondo patrimoniale:aspetti civilistici e fiscali
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il fondo patrimoniale:aspetti civilistici e fiscali
NUOVE ATTIVITA' DIVENTARE FOTOGRAFO: COME APRIRE UN NEGOZIO DI FOTOGRAFIA E COME AVVIARE L’ATTIVITÀ di Angelo Facchini (www.networkconsulenti.it) Grazie all’avvento delle tecnologie digitali in campo fotografico una moltitudine di persone si è improvvisata fotografo. In linea generale si tratta di amatori che si affacciano al mondo della fotografia e si mettono in discussione sui vari social networks per confrontarsi, imparare tecniche fotografiche, approcciarsi a questa meravigliosa arte. La larga diffusione dello strumento fotografico (reflex, compatte, mirroless, smartphone) sta assottigliando sempre più il limite che separa il fotografo amatoriale da quello professionale. Spesso ci si trova a decidere se e come fare il “grande” passo, se e come aprire una partita IVA dedicata. A questo fine è rivolto l’approfondimento: come si apre un negozio di fotografia, come si avvia l’attività, quali sono i passi necessari, come ci si comporta fiscalmente. In primo luogo è necessaria la conoscenza della tecnica e della professione, conoscenza che si acquisisce a seguito di esperienze lavorative presso studi fotografici, oppure grazie al possesso di un diploma pubblico di fotografo conseguibile mediante frequentazione di corsi professionali per fotografi e grafici. Avviamento Prima di procedere con l’iscrizione alla CCIAA di competenza (attualmente tramite la procedura Comunica si avvia tutta l’attività trasmettendo le relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL e alla Camera di Commercio), è prevista una comunicazione alle autorità di Polizia. L'articolo 16 e l'articolo 164, punto 1, comma F) del Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 98, ha abrogato l'articolo 111 del Testo Unico di Pubblica sicurezza che www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 1 NUOVE ATTIVITA' istituiva la licenza per l'attività fotografica. Al fine dell’avvio dell’attività è sufficiente una lettera raccomandata di preventiva comunicazione al Questore. Non esistendo più l’obbligo, è decaduto, naturalmente, anche quello di rinnovo annuale della licenza. Resta, solo, l'obbligo di "tempestiva comunicazione" al Questore dell'inizio dell'attività (come detto) e dell'eventuale trasloco di sede. Un fotografo può essere qualificato come artigiano, commerciante o libero professionista. Ai fini fiscali in fase di avvio di un’attività, cosi come in relazione ad ulteriori successive modifiche operative, è necessario scegliere il codice ATECO esatto in base alla tipologia in cui ci si vuole inquadrare. Codici ATECO 74.20.11 Fotoreporter 74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 74.20.19 Altre attività di ripresa fotografica 74.20.20 Laboratori fotografici di sviluppo e stampa 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia La scelta ha ricadute in termini di: Applicazione studi di settore Iscrizione albo artigiani INPS INAIL L’artigiano è colui che: "esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”. Alcuni esempi possono aiutare: produzione di servizi fotografici, di foto tessera, di foto scolastiche, ecc. Il codice ATECO interessato è il 74.20.19. L’impresa artigiana deve essere iscritta nell’albo artigiani presso la competente Camera di Commercio, all’INPS gestione artigiani e all’INAIL. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 2 NUOVE ATTIVITA' Se l’attività del fotografo non ha carattere d’impresa (fotoreporter per esempio) s’inquadra in ambito libero professionale; l’attività di fotografo libero professionista è poco diffusa e non riguarda comunque chi ha uno studio aperto al pubblico con, magari, abbinata la vendita di materiale fotografico. Il codice ATECO è il 74.20.11; è prevista l’ iscrizione alla gestione separata INPS. In modo molto riassuntivo si possono individuare come attività di libera professione quelle attività che: Siano condotte in assenza di struttura; Siano relative a produzione di immagini prevalentemente interpretative; Siano basate sulla figura di un professionista che viene interpellato dal cliente il quale cerca "proprio lui" come fotografo interprete, e non una semplice struttura di produzione di immagini; Si sia dinanzi ad attività che non siano basate sull’investimento di significativi capitali di attrezzatura; L’attività del fotografo non sia nella pratica rivendibile a terzi, e cioè non si generi un "avviamento commerciale" simile a quello che può invece avere un negozio o uno studio con una struttura riconoscibile. In sostanza, deve trattarsi di un’attività dalla quale, tolto il professionista, non resta sostanzialmente nulla (fatta eccezione per le attrezzature fotografiche). Se l’oggetto dell’attività è la vendita di materiale fotografico l’attività sarà contraddistinta dal codice ATECO 47.78.20. In questo caso trattasi di attività commerciale con necessaria iscrizione alla CCIAA di competenza del luogo in cui ha sede l’impresa, iscrizione all’INPS sezione commercianti, nessuna iscrizione all’INAIL salvo che non si abbiano dipendenti. Se l’oggetto è il laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, codice attività 74.20.20 è possibile rientrare sia nel campo dell’attività artigiana sia nel campo dell’attività industriale (commerciale); si è nel campo dell’artigianato quando il processo produttivo viene svolto con l’apporto prevalente del titolare, si è nel campo industriale (commerciale) quando il processo produttivo viene svolto con una struttura più ampia nella quale il lavoro prevalente non è del titolare (si pensi a un grosso laboratorio con decine di dipendenti). Anche in questo caso è necessaria l’apertura di una posizione INPS (artigiani/commercianti) e INAIL (artigiani per titolare – dipendenti se in forza). www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 3 NUOVE ATTIVITA' Se nell’ambito di uno stesso negozio/studio fotografico si combinano più attività (per esempio: foto da studio, servizi pubblicitari, servizi fotografici per ricorrenze come matrimoni e fotolaboratorio per la stampa di fotografie di terzi e altre attività accessorie) al fine dell’apertura della posizione IVA e camerale è necessario indentificare l’attività prevalente. L’Agenzia delle Entrate precisa che è definita attività prevalente quella da cui derivano i ricavi maggiori nel periodo d'imposta considerato. Pertanto, se l’attività prevalente svolta è quella artigiana, come precedentemente descritta, il negozio del fotografo sarà considerato come attività artigiana e trattato come tale, se invece l’attività prevalente che origina i maggiori ricavi è l’attività di commercio bisognerà considerare l’impresa come commerciale. Per i negozi ove si vorranno vendere apparecchiature fotografiche saranno necessarie, anche, le comunicazioni di apertura attività al Comune del luogo ove avrà sede il negozio. Il locale dovrà rispettare tutte le norme vigenti richieste sia dal Comune sia dall'Asl di competenza, dovrà avere regolare autorizzazione edilizia, una corretta destinazione d'uso, essere classificato come locale commerciale a uso artigianale e avere servizi igienici funzionali e adeguati. Fiscalità Ai fini fiscali il negozio/studio di fotografia osserva le regole generali di ogni attività, quindi può rientrare nel regime dei minimi (se rispetta i requisiti previsti dalla normativa in vigore), regime semplificato e regime ordinario. Per quanto riguarda il regime dei minimi, il soggetto può accedervi se: nell’anno solare precedente non ha conseguito ricavi o compensi oltre 30.000 euro; non ha effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate; non ha sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori; non ha erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; non ha acquistato beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro anche mediante contratti di appalto e di locazione. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 4 NUOVE ATTIVITA' I vantaggi di questo regime consistono principalmente nell’esonero dall’imposizione IRAP e nell’esclusione dall’applicazione dell’IVA e dagli studi di settore, sono soggetti a tassazione sostitutiva del 5% invece che di quella IRPEF e relative addizionali. Gli altri regimi contabili, invece, sono soggetti all’applicazione dell’IVA, all’imposizione IRAP, alla tassazione IRPEF con relative addizionali, all’applicazione degli studi di settore, che varieranno in base alla specifica attività scelta. 10 Maggio 2014 Angelo Facchini (www.networkconsulenti.it) www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 5