il fondo patrimoniale:aspetti civilistici e fiscali

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il fondo patrimoniale:aspetti civilistici e fiscali
NUOVE ATTIVITA'
DIVENTARE FOTOGRAFO:
COME APRIRE UN NEGOZIO DI FOTOGRAFIA E
COME AVVIARE L’ATTIVITÀ
di Angelo Facchini (www.networkconsulenti.it)
Grazie all’avvento delle tecnologie digitali in campo fotografico una moltitudine di
persone si è improvvisata fotografo. In linea generale si tratta di amatori che si
affacciano al mondo della fotografia e si mettono in discussione sui vari social
networks per confrontarsi, imparare tecniche fotografiche, approcciarsi a questa
meravigliosa arte. La larga diffusione dello strumento fotografico (reflex, compatte,
mirroless, smartphone) sta assottigliando sempre più il limite che separa il
fotografo amatoriale da quello professionale. Spesso ci si trova a decidere se e come
fare il “grande” passo, se e come aprire una partita IVA dedicata. A questo fine è
rivolto l’approfondimento: come si apre un negozio di fotografia, come si
avvia l’attività, quali sono i passi necessari, come ci si comporta
fiscalmente.
In primo luogo è necessaria la conoscenza della tecnica e della professione,
conoscenza che si acquisisce a seguito di esperienze lavorative presso studi
fotografici, oppure grazie al possesso di un diploma pubblico di fotografo
conseguibile mediante frequentazione di corsi professionali per fotografi e grafici.
Avviamento
Prima di procedere con l’iscrizione alla CCIAA di competenza (attualmente tramite
la procedura Comunica si avvia tutta l’attività trasmettendo le relative
comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL e alla Camera di
Commercio), è prevista una comunicazione alle autorità di Polizia.
L'articolo 16 e l'articolo 164, punto 1, comma F) del Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21
aprile 98, ha abrogato l'articolo 111 del Testo Unico di Pubblica sicurezza che
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E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
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NUOVE ATTIVITA'
istituiva la licenza per l'attività fotografica. Al fine dell’avvio dell’attività è
sufficiente una lettera raccomandata di preventiva comunicazione al Questore. Non
esistendo più l’obbligo, è decaduto, naturalmente, anche quello di rinnovo annuale
della licenza. Resta, solo, l'obbligo di "tempestiva comunicazione" al Questore
dell'inizio dell'attività (come detto) e dell'eventuale trasloco di sede.
Un fotografo può essere qualificato come artigiano, commerciante o libero
professionista. Ai fini fiscali in fase di avvio di un’attività, cosi come in relazione ad
ulteriori successive modifiche operative, è necessario scegliere il codice ATECO
esatto in base alla tipologia in cui ci si vuole inquadrare.
Codici ATECO
74.20.11 Fotoreporter
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19 Altre attività di ripresa fotografica
74.20.20 Laboratori fotografici di sviluppo e stampa
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
La scelta ha ricadute in termini di:
Applicazione studi di settore
Iscrizione albo artigiani
INPS
INAIL
L’artigiano è colui che: "esercita personalmente, professionalmente e in qualità di
titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli
oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
Alcuni esempi possono aiutare: produzione di servizi fotografici, di foto tessera, di
foto scolastiche, ecc.
Il codice ATECO interessato è il 74.20.19. L’impresa artigiana deve essere iscritta
nell’albo artigiani presso la competente Camera di Commercio, all’INPS gestione
artigiani e all’INAIL.
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Se l’attività del fotografo non ha carattere d’impresa (fotoreporter per esempio)
s’inquadra in ambito libero professionale;
l’attività di fotografo libero
professionista è poco diffusa e non riguarda comunque chi ha uno studio aperto al
pubblico con, magari, abbinata la vendita di materiale fotografico.
Il codice ATECO è il 74.20.11; è prevista l’ iscrizione alla gestione separata INPS.
In modo molto riassuntivo si possono individuare come attività di libera
professione quelle attività che:
 Siano condotte in assenza di struttura;
 Siano relative a produzione di immagini prevalentemente interpretative;
 Siano basate sulla figura di un professionista che viene interpellato dal cliente il
quale cerca "proprio lui" come fotografo interprete, e non una semplice struttura di
produzione di immagini;
 Si sia dinanzi ad attività che non siano basate sull’investimento di significativi
capitali di attrezzatura;
 L’attività del fotografo non sia nella pratica rivendibile a terzi, e cioè non si
generi un "avviamento commerciale" simile a quello che può invece avere un
negozio o uno studio con una struttura riconoscibile.
In sostanza, deve trattarsi di un’attività dalla quale, tolto il professionista, non resta
sostanzialmente nulla (fatta eccezione per le attrezzature fotografiche).
Se l’oggetto dell’attività è la vendita di materiale fotografico l’attività sarà
contraddistinta dal codice ATECO 47.78.20. In questo caso trattasi di attività
commerciale con necessaria iscrizione alla CCIAA di competenza del luogo in cui ha
sede l’impresa, iscrizione all’INPS sezione commercianti, nessuna iscrizione
all’INAIL salvo che non si abbiano dipendenti.
Se l’oggetto è il laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, codice attività
74.20.20 è possibile rientrare sia nel campo dell’attività artigiana sia nel campo
dell’attività industriale (commerciale); si è nel campo dell’artigianato quando il
processo produttivo viene svolto con l’apporto prevalente del titolare, si è nel campo
industriale (commerciale) quando il processo produttivo viene svolto con una
struttura più ampia nella quale il lavoro prevalente non è del titolare (si pensi a un
grosso laboratorio con decine di dipendenti). Anche in questo caso è necessaria
l’apertura di una posizione INPS (artigiani/commercianti) e INAIL (artigiani per
titolare – dipendenti se in forza).
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Se nell’ambito di uno stesso negozio/studio fotografico si combinano più attività
(per esempio: foto da studio, servizi pubblicitari, servizi fotografici per ricorrenze
come matrimoni e fotolaboratorio per la stampa di fotografie di terzi e altre attività
accessorie) al fine dell’apertura della posizione IVA e camerale è necessario
indentificare l’attività prevalente. L’Agenzia delle Entrate precisa che è definita
attività prevalente quella da cui derivano i ricavi maggiori nel periodo d'imposta
considerato. Pertanto, se l’attività prevalente svolta è quella artigiana, come
precedentemente descritta, il negozio del fotografo sarà considerato come attività
artigiana e trattato come tale, se invece l’attività prevalente che origina i maggiori
ricavi è l’attività di commercio bisognerà considerare l’impresa come commerciale.
Per i negozi ove si vorranno vendere apparecchiature fotografiche saranno
necessarie, anche, le comunicazioni di apertura attività al Comune del luogo ove
avrà sede il negozio. Il locale dovrà rispettare tutte le norme vigenti richieste sia dal
Comune sia dall'Asl di competenza, dovrà avere regolare autorizzazione edilizia,
una corretta destinazione d'uso, essere classificato come locale commerciale a uso
artigianale e avere servizi igienici funzionali e adeguati.
Fiscalità
Ai fini fiscali il negozio/studio di fotografia osserva le regole generali di ogni
attività, quindi può rientrare nel regime dei minimi (se rispetta i requisiti previsti
dalla normativa in vigore), regime semplificato e regime ordinario. Per quanto
riguarda il regime dei minimi, il soggetto può accedervi se: nell’anno solare
precedente non ha conseguito ricavi o compensi oltre 30.000 euro; non ha
effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate; non ha sostenuto spese
per lavoro dipendente o per collaboratori; non ha erogato somme sotto forma di
utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; non ha
acquistato beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro anche
mediante contratti di appalto e di locazione.
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I vantaggi di questo regime consistono principalmente nell’esonero dall’imposizione
IRAP e nell’esclusione dall’applicazione dell’IVA e dagli studi di settore, sono
soggetti a tassazione sostitutiva del 5% invece che di quella IRPEF e relative
addizionali. Gli altri regimi contabili, invece, sono soggetti all’applicazione dell’IVA,
all’imposizione IRAP, alla tassazione IRPEF con relative addizionali,
all’applicazione degli studi di settore, che varieranno in base alla specifica attività
scelta.
10 Maggio 2014
Angelo Facchini (www.networkconsulenti.it)
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