Cassella - Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico
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Cassella - Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico
INCONTRO DI STUDIO “Parlamenti nazionali e processi decisionali dell’Unione Europea” (Intervento del prof. Fabrizio Cassella -Università degli studi di Torino) Regno Unito: Westminster e la sua supremazia. Cronaca dell’impatto che il trattato di Lisbona (nei suoi aspetti organizzativi relativi ai processi decisionali) ha avuto sul funzionamento legislativo britannico. Il trattato di Lisbona riconosce e rafforza il ruolo dei Parlamenti nazionali che, nel rispetto delle competenze accordate alle istituzioni europee, possono partecipare maggiormente all’attività dell’UE. Questo rappresenta un elemento di novità dato che l’Unione Europea chiede agli Stati membri di considerare i loro assetti costituzionali in funzione delle esigenze comunitarie. L’Inghilterra dimostra una forte sensibilità nei confronti di Lisbona dovuta in parte al carattere organizzativo della sua forma di governo – assenza di un rapporto fiduciario che si formalizza tra esecutivo e legislativo – e in parte a quello che viene considerato l’elemento fondante del modello Westminister, la sovranità del Parlamento. La presa di posizione è netta, non sarà apportata nessuna scalfittura al modello organizzativo originario, ci si adegua partendo da questo presupposto. La regolamentazione/implementazione delle norme comunitarie viene così disciplinata dall’European Union Amendment Act del 2008, un documento redatto dalla camera dei Lords. Il testo consta di un quadro di precisazioni - prive di una definizione legislativa - e tre articoli precettivi. QUADRO DI PUNTUALIZZAZIONI Vengono riconosciute oggetto d’intensa analisi sia problematiche di carattere generale sia esegesi linguistiche. La prima riguarda la questione dei soggetti coinvolti nel Trattato di Lisbona vale a dire i Parlamenti nazionali; nel Regno Unito esistono diverse rappresentanze nazionali oltre a quell’inglese, quella scozzese, quella gallese e quella irlandese. Il documento comunitario si rivolge a Westminster come Parlamento di riferimento escludendo così le tre Assemblee legislative locali ma la questione è più complessa; difatti lascia irrisolto il problema della devolution. Nel testo ci si interroga su quale definizione procedurale debba essere adottata tra Westminster e i diversi Parlamenti nazionali nel caso in cui esistano specifiche politiche devolute alla conoscenza degli altri corpi legislativi del paese come ad esempio l’intera sezione del diritto e la politica giudiziaria in materia penale, devoluta interamente al Parlamento scozzese che ha approvato un proprio codice. Una questione tutt’altro che marginale visto che il trattato di Lisbona prevede un accrescimento dei poteri del Parlamento Europeo proprio in materia di politiche di sicurezza. L’altra tematica riguarda il rapporto tra le diverse Assemblee legislative nazionali britanniche all’attivazione della cosiddetta procedura di cartellino giallo (early warning). Le maggiori novità apportate dal trattato di Lisbona riguardano il controllo del principio di sussidiarietà. Secondo tale principio, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, l’Unione Europea interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale. Ogni Parlamento nazionale può segnalare alla Commissione Europea perché, a suo avviso, una proposta non rispetta tale principio. Prende il via allora un meccanismo in due fasi: Se un terzo delle assemblee legislative nazionali dei ritiene che una proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà, la Commissione è tenuta a riesaminare la sua proposta e può decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla; se la maggioranza dei Parlamenti nazionali condivide questa opinione e la Commissione ritiene in ogni caso di mantenere la propria proposta, viene avviata una procedura specifica. La Commissione deve esporre le sue motivazioni e spetta quindi al Parlamento Europeo e al Consiglio decidere se proseguire o meno la procedura legislativa. Il modello Westminster con il suo “bicameralismo ereditario” prevede che tra le due Camere non vi sia un rapporto paritario sia in termini di coinvolgimento legislativo sia in termini di peso politico. Entrambe le camere (Comuni e Lords) devono lo stesso esprimersi in termini d’approvazione o riserva - in caso di materie non devolute - l’ipotesi di non conformità delle posizioni tra i due rami del Parlamento è tollerata, ma cosa accade laddove si attivi una procedura di cartellino giallo se le due Camere danno parere difforme? La parola può passare all’Esecutivo che propenderà per una delle due posizioni, motivando la sua scelta in termini d’approvazione o riserva. Per quello che riguarda la delicata questione della vincolatività o meno dell’art. 12 del trattato di Lisbona viene segnalata una differenza linguistica tra il documento originale redatto in lingua inglese e la traduzione ufficiale in lingua francese. National Parliaments shall contribute - carattere d’obbligatorietà - i parlamenti nazionali devono contribuire all’attuazione delle norme; nella traduzione francese l’obbligatorietà viene meno – les Parlements nationaux contribute. A difesa della supremazia del Parlamento, la lettura fornita attraverso un documento ufficiale della Camera dei Lords, ritiene valide entrambe le versioni linguistiche, ma prevalente dal punto di vista contenutistico quella meno pregnante. Viene eliminato il riferimento all’obbligatorietà - il verbo shall – che rimane in uno dei due protocolli in relazione alla collaborazione tra Parlamenti, come risposta ad un’esigenza organizzativa del Parlamento Europeo di operare in un clima cooperativo. Viene altresì ribadito che non esiste alcun obbligo giuridico (sul piano della sanzionabilità) che preveda che i Parlamenti nazionali contribuiscano all’attuazione delle norme, bensì un forte impegno politico considerato come opportunità nell’ambito di un progetto di carattere sovranazionale. TRE ARTICOLI PRECETTIVI Dal punto di vista normativo il trattato di Lisbona entra nel sistema britannico con l’European Union Amendment act del 2008. 1. Individuazione dello strumento normativo da utilizzare L’introduzione di posizioni estensive delle competenze del Parlamento europeo previste dal trattato di Lisbona art. 12 è conforme alle disposizioni previste dall’European Parliamentary Elections Act risalente al 2002. E’ prevista altresì una riserva di legge assoluta che esclude la possibilità di approvare trattati che prevedano l’ulteriore ampliamento dei poteri a disposizione del Parlamento europeo senza una legge del Parlamento britannico. 2. Riserva di legge Art. 5 Amendment of founding treaties Riserva di legge prevista per qualsiasi modifica apportata ai trattati fondanti dell’Unione (Treaty on European Union –Maastricht ‘92, the European Economic Community – Roma ‘57, Treaty establishing the European Atomic Energy Community – Roma ’57) 3. Individuazione delle competenze Art. 6 -Parliamentary control of decisions Rapporto specifico sulle procedure interne adottate delle Camere per l’adeguamento dei regolamenti comunitari nelle seguenti materie: procedimento revisione semplificata dei trattati UE utilizzo della maggioranza qualificata per la revisione di regolamenti UE politiche in materia di sicurezza politiche sociali diritto di famiglia politiche ambientali politiche di sviluppo e cooperazione L’approvazione rispetto all’iniziativa legislativa europea deve essere accordata da entrambe le camere su precisa proposta del governo e senza possibilità d’introdurre emendamenti. Ne consegue il profilarsi di una procedura di decision making che prevede il giudizio all’ unanimità degli organi, a cui viene richiesta uniformità nell’indirizzo, un iter di non facile attuazione. ALCUNE CONSIDERAZIONI Per quello che riguarda le relazioni tra le Camere e l’Esecutivo notiamo l’esistenza di un rapporto di collaborazione, ma, allo stesso tempo, di forte limitazione del governo al di fuori del contesto nazionale. In sede comunitaria difatti se i rappresentanti al Consiglio Europeo fossero chiamati ad esprimersi su provvedimenti riguardanti la parte terza del trattato di Lisbona (competenze ed estensione ) i rappresentanti del governo britannico non potrebbero esprimere voto favorevole senza la previa consultazione delle Camere; in questo modo il Parlamento esercita un controllo forte sull’Esecutivo. La ratio che sottostà a questa procedura si spiega con la necessità di ribadire che il trattato di Lisbona non può in alcun modo alterare gli equilibri esistenti tra Parlamento ed Esecutivo in materia comunitaria. Esempio virtuoso di dialogo tra le due camere (Comuni e Lords) e all’interno delle stesse, il tentativo di disciplinare - da un punto di vista normativo - i rapporti nell’ambito organizzativo costituzionale. La Camera dei Lords riconosce una sorta di superiorità d’indirizzo alla Camera dei Comuni che possiede una maggiore disponibilità di risorse; di fatti senza considerarsi una Camera subordinata la Camera dei Pari investe la Camera bassa (House of Commons) del potere di decidere in merito alla minore o maggiore attuazione dei provvedimenti contenuti all’interno del trattato di Lisbona. Questa collaborazione tra le Camere, questo desiderio di un funzionamento all’unisono delle stesse, rappresenta un importante superamento delle logiche di maggioranza dettato dalla necessità di un rapido scambio d’informazioni per poter esprimere valutazioni a livello europeo. Rimane importante segnalare un’ ulteriore novità per il Regno Unito, vale a dire l’intensificarsi dell’utilizzo della reportistica interna alle commissioni, come strumento utile per valutazioni riguardanti le leggi comunitarie. Sino al 1993, anno della sentenza Pepper vs Hart, il dibattito parlamentare non veniva considerato in grado di dare indicazioni sulla portata della legge, non esisteva neanche un resoconto ufficiale delle sedute parlamentari in osservanza del principio dell’ interna corporis acta. Attualmente la Camera dei Lords consente alle corti di utilizzare -a fini interpretativi- un’ampia selezione di documenti facenti capo a sedute parlamentari.