Il Trattato di Lisbona

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Il Trattato di Lisbona
Ufficio D'Informazione in Italia
Il Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, aumenta i poteri del Parlamento
europeo e prevede diverse novità per adeguare le Istituzioni europee all'allargamento dell'UE,
che oggi conta 15 a 28 Stati membri.
Il Trattato di Lisbona: pagina con le firme dei
rappresentanti dei paesi UE
Il
Trattato di riforma, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, è composto dal Trattato dell'Unione
europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Nei primi articoli del Trattato dell'Unione Europea, sono definiti i valori e gli obiettivi dell'Unione.
Esso evidenzia le materie che sono di competenza degli Stati membri e le materie nelle quali le
decisioni sono prese direttamente dalle Istituzioni europee, in particolare dal Parlamento europeo
e dal Consiglio, inoltre accresce la responsabilità democratica dell'Unione, rafforzando la Carta
dei diritti fondamentali e consolidando lo stato di diritto.
Cosa cambia con il nuovo trattato
Con il nuovo Trattato, vengono effettuati cambiamenti significativi riguardo quella che era la
precedente organizzazione europea:
Vai alla sezione sulla Carta dei Diritti Fondamentali
Vai alla sezione sul Parlamento europeo: nuovi poteri e nuove responsabilità
Vai alla sezione sui Nuovi poteri per i Parlamenti nazionali
Vai alla sezione sul Diritto di iniziativa dei cittadini e dialogo sociale
Tra le altre novità apportate dal Trattato di Lisbona
Politica estera e di sicurezza comune
La politica estera e di sicurezza comune è in continua evoluzione; è stato istituito ora un Servizio
europeo per l'azione esterna che assiste l'Alto Rappresentante e assicurare così coerenza a tutte
le azioni esterne dell'Unione.
Politica di difesa
Gli Stati membri dell'Unione possono organizzare una politica di difesa comune, attraverso il
principio della cooperazione strutturata. Per questo motivo, è stata introdotta una clausola di
solidarietà la quale prevede che se uno Stato membro subisce un'aggressione armata, gli altri
Stati debbano aiutarlo e assisterlo con tutti i mezzi a loro disposizione.
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Le misure riguardanti la libertà, la sicurezza e la giustizia saranno attuate ricorrendo al metodo
comunitario. Saranno applicati la procedura di codecisione e il voto a maggioranza qualificata in
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seno al Consiglio. Sono possibili iniziative degli Stati membri se ritengono che i loro interessi
possano essere lesi.
Il Consiglio europeo
Un nuovo Presidente del Consiglio europeo viene eletto per due anni e mezzo dai Capi di Stato e
di Governo. Egli presiede, assicura la preparazione e la continuità del lavoro del Consiglio
europeo ed ha il compito di facilitare la coesione e il consenso all'interno di esso. Inoltre, il
Presidente del Consiglio europeo assicurerà, "al suo livello e in tale veste", la rappresentanza
esterna dell'Unione per le materie riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, tuttavia il
Trattato specifica anche che sono "fatte salve le attribuzioni dell'Alto Rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza". (Art 9,B)
L' Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
L'Alto Rappresentante per gli affari esteri ha ora, grazie al nuovo Trattato, una doppia investitura:
Presidente del Consiglio degli Esteri e Vice Presidente della Commissione, per garantire
coerenza a tutta l'azione esterna dell'Unione.
Elezione del Presidente della Commissione
Il Parlamento europeo elegge il Presidente della Commissione con una votazione a maggioranza
assoluta; il candidato è proposto dal Consiglio europeo che decide a maggioranza qualificata,
tenendo conto dei risultati delle elezioni europee.
Efficienza della Commissione
Il numero dei membri della Commissione sarà ridotto dopo il 2014 per permettere un andamento
dei lavori più efficiente; il numero di Commissari sarà pari ai due terzi del numero degli Stati
membri. L'uguaglianza tra gli Stati membri sarà garantita da un sistema di rotazione.
Corte di Giustizia
La giurisdizione della Corte di Giustizia ora è allargata a tutte le attività dell'Unione, a eccezione
della politica estera e di sicurezza comune, compreso il controllo delle misure che limitano i diritti
della persona.
Divisione di competenze
Il nuovo Trattato prevede ora una chiara e precisa divisione di competenze tra l'UE e i Paesi
membri.
Competenze dell'UE e competenze nazionali
Cittadinanza europea
La definizione di cittadinanza europea è ripresa e ribadita nel nuovo Trattato: "Chiunque sia in
possesso della nazionlità di uno Stato mambro è cittadino dell'Unione. La cittadinanza
dell'Unione è aggiuntiva rispetto alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce".
La clausola "sociale" orizzontale
Una nuova clausola "sociale" orizzontale ora assicura che, nel definire e attuare le sue politiche,
l'Unione promuova un "alto livello di occupazione", una "protezione sociale adeguata", la "lotta
all'esclusione sociale" e un "alto livello di istruzione, formazione e protezione della salute".
La clausola sociale
Applicazione del principio di sussidiarietà
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Oltre al procedimento del "cartellino giallo" (se un terzo dei Parlamenti nazionali respinge una
proposta legislativa, adducendo la violazione del principio di sussidiarietà la Commissione
europea è tenuta a riesaminarla), ora un altro meccanismo consente ai Parlamenti nazionali di
controllare l'applicazione di questo principio. Infatti, se una maggioranza semplice di Parlamenti
nazionali ritiene che una proposta non rispetta il principio di sussidiarietà, la Commissione dovrà
informare il Parlamento europeo e il Consiglio, i quali, se concordano, potranno respingere la
proposta legislativa (procedura del "cartellino arancione").
Revisione del Trattato
Il Parlamento europeo ha un ruolo più forte nella procedura di revisione del Trattato grazie al
diritto di iniziativa, e partecipa alla Convenzione istituita qualora si avvia una nuova procedura
ordinaria di revisione.
Clausole "Passerelle"
Con il trattato di Lisbona, si prevedono due tipi di clausole:
- una "Passerelle generale" che permette al Consiglio europeo di autorizzare all' unanimità l'uso
del voto a maggioranza qualificata. Si ricorre alla procedura legislativa ordinaria per ogni base
giuridica della III parte della Costituzione a condizione che nessun Parlamento nazionale, si
opponga nei sei mesi successivi.
- una "Passerelle specifica" nei settori di politica sociale, ambiente e diritto di famiglia. In questi
casi il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento, delibera all' unanimità.
La clausola di uscita
Il nuovo Trattato prevede una clausola di uscita che definisce le procedure da seguire se uno
Stato membro desidera abbandonare l'Unione. E' necessario però l'assenso del Parlamento
europeo.
Alcune immagini dalla firma del Trattato
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