assistenza zooiatricatresana
Transcript
assistenza zooiatricatresana
PROVINCIA DI MASSA CARRARA REPERTORIO N. CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MASSA CARRARA - IL COMUNE DI TRESANA ED IL DR. BALESTRACCI NATALE VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ZOOIATRICA NEL TERRITORIO PROVINCIALE. ANNO 2012. L’ANNO 2012, IL GIORNO_____________DEL MESE DI___________________, presso la sede del Comune di TRESANA, TRA La Provincia di Massa Carrara, con sede in Massa, Palazzo Ducale, P.zza Aranci, c.f. 80000150450, rappresentata nella persona di _______________________________, in qualità di Dirigente del Settore Agricoltura e Foreste, nato/a a ______________ il ____________, domiciliato/a per la carica nella sede della stessa, autorizzata a sottoscrivere l’atto ai sensi dell’ art. 51, comma 3, L. 142/1990 e successive modificazioni, Il Comune di Tresana, con sede in Tresana, Piazzale XXV Aprile, 1, c.f. 81000810457, rappresentato dal Geom. Sandro Borrini nato a Tresana (MS) il 03.02.1953, in qualità di Responsabile Area Tecnica, domiciliato per la carica nella sede del Comune stesso, , E Il Dr. Natale Balestracci, nato a Pontremoli il 22/09/1959, residente a Sarzana in Via Variante Aurelia, n. 209, c.f. BLLNTL59P27O870A, in qualità di medico veterinario libero professionista (P.I. 00291650455), in seguito denominato “Veterinario”,telefono per reperibilità 3389764324 oppure 3332070215. PREMESSO Che, con deliberazione consiliare n. 18 in data 24.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di convenzione tra questo Comune, la Provincia di Massa Carrara e il dr. Natale Balestracci, per lo svolgimento del servizio di assistenza zooiatrica nel nell’anno 2012 SI CONVIENE E SI STIPULA la presente convenzione al fine di garantire agli allevatori residenti nel territorio comunale nell’arco delle 24 ore, con pronta reperibilità di giorno e di notte comprese le festività, il servizio di assistenza zooiatrica. La reperibilità si intende anche avvalersi di un servizio di segreteria telefonica. Gli elementi qualificanti della presente convenzione che si riferisce all’anno 2012, sono così definiti: 1° - La presente convenzione instaura un rapporto di lavoro autonomo essendo espletata nell’ambito della libera professione ed esclude qualsiasi rapporto di lavoro dipendente. Il Veterinario esonera il Comune e gli altri Enti finanziatori da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dallo svolgimento della sua opera professionale; 2°- Il Veterinario provvederà a fissare la propria residenza od un recapito fisso nel territorio del distretto sanitario in cui andrà ad operare; 3°- In caso di assenze, ferie, corsi di aggiornamento ecc., il Veterinario provvederà a sue spese per la sua sostituzione, organizzando il servizio con le medesime procedure di funzionalità oggetto di Convenzione e dandone comunicazione in tempo utile (almeno 5 giorni prima) all’Ente Comunale; 4°- Al fine di una opportuna educazione sanitaria, il Veterinario si impegna a fornire informazioni igienico-sanitarie agli allevatori e sarà obbligato, attenendosi alle disposizioni previste dai regolamenti di polizia veterinaria e dalle normative di legge, ad osservare il corretto rapporto con il Servizio Veterinario delle Unità Sanitarie Locali. 5°- Il Veterinario assicura la propria disponibilità a collaborare con il Servizio Veterinario dell’Az. U.S.L. competente per territorio per le profilassi e le terapie di epidemie zoonosiche, riguardanti il distretto di propria attività; 6°- In occasioni di particolari situazioni richiedenti indagini concernenti la caratterizzazione sotto il profilo igienico sanitario di certe produzioni animali, il Veterinario, nei limiti delle proprie capacità operative, coopererà con le strutture istituzionali in quel momento investite del problema; 7°- Il Veterinario si impegna, esclusivamente per gli allevatori del distretto di sua pertinenza, a rilasciare le ricette medico-veterinarie, così come previsto dal D.L. n. 119 del 27/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 8°- Per quel che attiene la Fecondazione Artificiale nella razza bovina, il Veterinario si impegna, per tutto il periodo di validità della convenzione, ad adottare una tariffa pari al minimo previsto dal tariffario dell'Ordine della Provincia di Massa Carrara; 9°- L’indennità di reperibilità dovuta al Dr. Natale Balestracci è fissata in euro 1.865,80, lordi annuali, comprensivi di IVA ed ENPAV e verrà erogata, previa certificazione di avvenuto regolare svolgimento del servizio da parte del Comune di Tresana; 10°- Il Comune si impegna a versare alla Provincia la quota di euro 1.865,80 come contributo per il servizio di assistenza zooiatrica nel distretto sanitario n. 1 in cui ricade il suo territorio entro e non oltre il 28 febbraio 2013. Nel caso di erogazione successiva a tale data si applicheranno automaticamente gli interessi di legge e pertanto il Comune si impegna a versare la quota suddetta maggiorata degli interessi per ritardato pagamento; 11°- La Provincia si impegna all’erogazione della quota di propria spettanza entro e non oltre il 28 febbraio 2013 ed al pagamento delle quote di competenza degli altri Enti coofinanziatori entro il 31 marzo 2013 qualora le quote di loro spettanza pervengano nei tempi stabiliti. Nel caso cui le quote degli Enti cofinanziatori vengano versate in ritardo la Provincia si impegna al pagamento entro 30 gg. da quando tali quote saranno disponibili. Nel caso insorgessero divergenze o conflittualità tra le parti contraenti, queste saranno oggetto di giudizio da parte di un collegio arbitrale composto da cinque rappresentanti designati rispettivamente dal Comune, dall’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari e dal Sindacato Italiano Veterinari Liberi professionisti della Provincia. La Convenzione viene risolta di diritto qualora una delle parti non adempia a quanto stipulato con il presente atto. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle norme del Codice Civile o alle altre norme vigenti in materia. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell’art. 16 Tab. B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i. La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 16.04.1986 n. 131 con onere a carico della parte che richiede la registrazione.