Vidimazione registri-Informazioni

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Vidimazione registri-Informazioni
COMUNE DI OSTIGLIA
Vidimazione dei registri
Descrizione dell'attività
Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo
regolamento di attuazione, approvato con il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, prevedono, per lo
svolgimento di alcune attività soggette ad autorizzazione di polizia, la tenuta di registri e tariffari.
Ai sensi dell’art. 163, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alcune competenze sono
state trasferite ai Comuni, tra cui “il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo
115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività
di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni”.
A seguito di tale trasferimento, anche la vidimazione dei rispettivi registri, obbligatori ai sensi della
normativa di P.S., è stata trasferita ai Comuni. tra i quali è possibile individuare:
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registro degli affari giornalieri per agenzie di affari;
tariffario delle prestazioni per agenzie di affari;
registro dei beni antichi e usati per la vendita di cose antiche e usate;
tariffario delle prestazioni per rimesse;
registro entrata e uscita sostanze stupefacenti;
registro dei prodotti vitivinicoli previsti nel settore vitivinicolo.
Esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo per i registri di Pubblica Sicurezza
La Circolare Ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100(1)1 chiarisce che i registri citati non sono
ricompresi né tra quelli di cui all'art. 2215 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice civile", né tra
quelli indicati all'art. 16 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1982, n.
642. L'Agenzia delle entrate afferma inoltre come i registri di cui all'artt. 35 e all'art. 55 del Regio Decreto
18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", all'atto della vidimazione da parte
dell'autorità di pubblica sicurezza, non sono soggetti ad alcuna imposta.
Il registro di cui al D.L. 41/95 ora D.Lgs 446/97 "Legge Dini", per la compravendita di veicoli usati che il
concessionario si intesta e la cui tenuta è necessaria ai fini fiscali, non deve essere vidimato dal
Comune. Deve invece essere vidimato il registro dei beni antichi e usati, previsto dall'art. 126 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Vidimazione dei registri fiscali
L'obbligo di bollatura dei libri e dei registri contabili è stato soppresso dall'art. 8 della Legge n.383/2001.
La soppressione dell'obbligo della bollatura riguarda, tra gli altri, anche i registri previsti dalle norme
fiscali (quali ad es. il registro delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti) e le scritture contabili previste
ai fini delle imposte sui redditi (libro giornale e per il libro degli inventari). Rientra, inoltre, nella categoria
dei registri fiscali, per cui non ne è più prevista la vidimazione, il registro che i commercianti di veicoli
usati (intestati ai concessionari) devono tenere per ottemperare agli obblighi della legge Dini.
Per questi registri rimane confermato l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li
compongono. La numerazione deve essere eseguita direttamente dal contribuente obbligato alla tenuta
delle scritture; non deve essere necessariamente preventiva per blocchi di pagine. E' sufficiente che il
contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di usarla. In caso di bollatura
facoltativa dei libri contabili e di bollatura obbligatoria prevista da leggi speciali rimane ferma la
competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai.
COMUNE DI OSTIGLIA
Vidimazione dei registri degli zuccheri
I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), di glucosio e di
isoglucosio, anche in soluzione, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico di tali sostanze, in
cui vanno annotate tutte le introduzioni e le estrazioni nel momento in cui si verificano.
Gli utilizzatori dei prodotti stessi hanno a loro volta l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, in
cui annotare giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi di sostanze zuccherine impiegate.
Ne sono esentati gli utilizzatori che somministrano al pubblico, quelli che producono alimenti in laboratori
artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione e quelli in possesso di un
registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale
repressione frodi o dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.
Prima dell'uso, i registri di cui sopra, se tenuti in forma cartacea (è infatti prevista la possibilità di tenuta
tramite supporto informatico, con modalità stabilite dal Ministro per le politiche agricole e forestali),
devono essere progressivamente numerati in ciascun foglio, bollati e vidimati dal Comune competente in
base al luogo di detenzione (art. 28 Legge 20 febbraio 2006 n° 82)
La vidimazione dei registri degli zuccheri avviene con l’apposizione di una marca da bollo da € 14,62 per
ogni cento pagine o frazione di cento pagine.
Riferimento normativo
Legge 20 febbraio 2006 n. 82 “ Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente
l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino (art. 28 e art. 35) - (GU n.60 del 13-3-2006 - Suppl.
Ordinario n. 59 )
Vidimazione dei registri prodotti vitivinicoli
La vidimazione dei registri previsti nel settore vitivinicolo di cui al Regolamento Comunitario 26/07/1993,
n. 2238/93, come modificato dal Regolamento Comunitario 08/12/1993, n. 301/29, può essere
effettuata, oltre che dall'Ispettorato centrale Repressione Frodi, dal Comune dove ha sede lo stabilimento
o il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli. La vidimazione può essere richiesta al Comune
solamente da parte di Ditte già in possesso del numero di codice (numero di registro di imbottigliamento
- ICRF) attribuito dall'Ispettorato centrale Repressione Frodi e solamente per i seguenti registri:
carico e scarico generale prodotti e sottoprodotti vitivinicoli;
carico e scarico elaborazione vini spumanti, vini frizzanti;
elaborazione vini liquorosi;
carico e scarico elaborazione mosti concentrati;
elaborazione vini alcolizzati;
carico e scarico elaborazione succhi d'uva;
imbottigliamento vini da tavola, vini D.O.C., vini D.O.C.G. e vini spumanti;
dolcificazione;
acidificazione;
disacidificazione.
Regolamento di esecuzione (Unione europea) 8-12-1993, n. 301/29 “Rettifiche del regolamento (CEE) n. 2238/93
della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo”.
Regolamento di esecuzione (Unione europea) 26-7-1993, n. 2238/93 “Regolamento comunitario relativo ai documenti
che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo”
COMUNE DI OSTIGLIA
Vidimazione dei registri stupefacenti
Ai sensi della Circolare Ministeriale 28/11/2010, n. 0021123 e ai sensi della Circolare Regionale
04/03/2011, n. H1.2011.0007063, la vidimazione del registro di carico e scarico di sostanze stupefacenti
sono divisi tra quelli previsti dall'art. 60 e quelli previsti dall'art 42 del Decreto del Presidente della
Repubblica 09/10/1990, n. 309. I primi devono essere vidimati e firmati dall'ASL territorialmente
competente, i secondi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria competente, quindi il
Sindaco.