Registri dematerializzati prodotti vitivinicoli

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Registri dematerializzati prodotti vitivinicoli
Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo
DM 20 marzo 2015
n. 293
Disposizioni per la tenuta in
forma dematerializzata dei
registri nel settore vitivinicolo
TORRAZZA COSTE
8 giugno 2016
Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo
Il decreto 293/2015
Il Decreto Ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 stabilisce, in
conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei
registri in forma telematica nel settore vitivinicolo
In particolare viene recepito quanto
previsto dall’articolo 1-bis, comma 5 del DL
n. 91/2014 che prevede “In
di cui
attuazione delle disposizioni
38 ….. del Reg (CE) n.
all’articolo
436/2009,
i registri
dei
prodotti
vitivinicoli
sono
dematerializzati
e
nell’ambito
del
Sistema
realizzati
informativo agricolo nazionale (SIAN)”… si
prevedono
modalità
ulteriormente
semplificate...…..per
le
aziende
vitivinicole che producono meno di mille
ettolitri di vino l’anno, prevalentemente con
uve di produzione aziendale.
… omissis…
Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo
I soggetti esenti innovazioni
operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente
uve di propria produzione senza procedere all’ acquisto di altri prodotti, a
condizione che non effettuino alcuna pratica enologica ed operazione di
imbottigliamento. In tal caso l’ obbligo della registrazione delle operazioni è
assolto con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve e produzione
vitivinicola e con l’ annotazione delle entrate e delle uscite nel verso della
dichiarazione
I soggetti che detengono esclusivamente prodotti vitivinicoli
confezionati da terzi, che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da
terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati.
Dematerializzazione registri nel settore vitivinicolo
I rivenditori al minuto di piccoli quantitativi di vini, mpf, mc, mcr,
anche confezionati dal rivenditore stesso;
chi effettua vendite:
a) di vini e di mpf, anche procedendo al loro confezionamento, in recipienti di
volume nominale non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni
singole non superiori a 3 hl ed a condizione che nello stesso esercizio non
si detengano quantità superiori a 50 hl di vino escludendo i vini confezionati
in recipienti fino a 5 litri;
b) mc e mcr regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola
cessione, a 5 l oppure a 5 kg.