Attività Produttive - Comune di Passirano

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Attività Produttive - Comune di Passirano
Attività Produttive
Vidimazione registri › Vidimazione registri
Descrizione
VIDIMAZIONE REGISTRI AFFARI GIORNALIERI DELLE AGENZIE DI AFFARI E REGISTRI
DEI BENI ANTICHI E USATI
L’esercizio di alcune attività contempla l’obbligo della tenuta di registri (es. registro
affari giornalieri).
L’art. 163 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 ha trasferito ai Comuni l’esercizio
delle funzioni e dei compiti relativi al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui
all’art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ad esclusione di quelle relative
all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.
Rientra, pertanto, nelle competenze del Comune la vidimazione dei registri con riferimento a tali
attività.
tipologia dei registri
Competenza vidimazione
Registro degli affari giornalieri delle agenzie di affari riportante le indicazioniSportello Unico Attività Prod
di cui all'art. 219 del R.D. 6/05/1940, n. 635.
Registro dei beni antichi e usati
Sportello Unico Attività Prod
(Registro di carico e scarico dei beni numerato e riportante le indicazioni di
cui all'art. 219 R.D. 6/05/1940, n. 635)
VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI CONTABILI
L'obbligo di bollatura dei libri e dei registri contabili è stato soppresso dall'art. 8 della Legge
18/19/2001, n. 383.
La soppressione dell'obbligo della bollatura riguarda, tra gli altri, anche i registri previsti dalle
norme fiscali (quali ad esempio il registro delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti) e le
scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi (libro giornale e per il libro degli
inventari). Rientra, inoltre, nella categoria dei registri fiscali, per cui non ne è più prevista la
vidimazione, il registro che i commercianti di veicoli usati (intestati ai concessionari) devono
tenere per ottemperare agli obblighi della "Legge Dini".
Per questi registri rimane confermato l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li
compongono. La numerazione deve essere eseguita direttamente dal contribuente obbligato
alla tenuta delle scritture; non deve essere necessariamente preventiva per blocchi di pagine. E'
sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di
usarla. In caso di bollatura facoltativa dei libri contabili e di bollatura obbligatoria prevista da
leggi speciali rimane ferma la competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai.
VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DEGLI ZUCCHERI
I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), di glucosio e
di isoglucosio, anche in soluzione, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico di
tali sostanze, in cui vanno annotate tutte le introduzioni e le estrazioni nel momento in cui si
verificano.
Gli utilizzatori dei prodotti stessi hanno a loro volta l'obbligo di tenere un registro di carico e
scarico, in cui annotare giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi di sostanze zuccherine
impiegate. Ne sono esentati gli utilizzatori che somministrano al pubblico, quelli che producono
alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione
e quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi o dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane
competente per territorio.
Prima dell'uso, i registri di cui sopra, se tenuti in forma cartacea (è infatti prevista la possibilità di
tenuta tramite supporto informatico, con modalità stabilite dal Ministro per le politiche agricole e
forestali), devono essere progressivamente numerati in ciascun foglio, bollati e vidimati dal
Comune competente in base al luogo di detenzione.
REGISTRI VITIVINICOLI
E' affidato ai Comuni l'adempimento relativo alla vidimazione dei registri vitivinicoli obbligatori,
limitatamente alle aziende già in possesso del numero di codice assegnato dall'Ufficio
Repressione e Frodi competente per territorio.
Rimane a carico dell'Ufficio Repressione e Frodi competente per territorio la vidimazione dei
registri nei seguenti casi:
1) Attribuzione alla Ditta richiedente del numero di codice come previsto all'art. 1 comma 5
lettera b) del Decreto Interministeriale n. 768/94;
2) Richiesta la vidimazione dei registri da tenersi negli stabilimenti o nei depositi autorizzati
ovvero riconosciuti per:
a) La produzione e l'imbottigliamento dell'aceto;
b) La raccolta dei sottoprodotti della vinificazione;
c) La trasformazione delle uve appartenenti a varietà diverse da quelle che figurano in via
esclusiva come varietà di uve da vino nonché dei prodotti
ottenuti dalle uve medesime;
d) La produzione di mosto concentrato rettificato;
e) La preparazione del vinello.
3) La ditta richiedente sia stata sottoposta alle misure prese dagli uffici periferici dell'Ispettorato
Centrale Repressione Frodi in applicazione dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento Comunità
Economica Europea n. 2238/93;
4) La richiesta di vidimazione riguarda un tabulato meccanografico relativo a diverse tipologie di
registrazione da parte di più operatori e sia presentata da un'impresa specializzata nella tenuta
della contabilità per conto degli operatori facenti capo all'impresa stessa.
Requisiti
Non presenti
Adempimenti
Attenzione:
L'art. 1bis, comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che "in attuazione delle disposizioni di cui all'art.
38 del Reg. (CE) n. 436/2009, i registri dei prodotti vitivinicili sono dematerializzati e realizzati
nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo nazionale (SIAN)".
Il Decreto Ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 stabilisce, in conformità con la normativa
europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo.
La tenuta in forma telematica dei registri di cantina sarà effettiva dall'1 gennaio 2017 e
pertanto da tale data non potranno più essere vidimati i tradizionali registri cartacei da
parte delle ditte operanti nel settore enologico.
Detta vidimazione sarà comunque effettuata fino alla fine del 2016 dagli organi preposti, ovvero
lìICQRF e i comuni competenti.
Normativa
D.M. 20 marzo 2015, n. 293
Proroga DM 293/2015
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