parasubordinati

Transcript

parasubordinati
LAVORATORI PARASUBORDINATI
1.1 INDENNITÀ UNA TANTUM A FINE CONTRATTO
Anche per il 2013 è stata prevista una indennità una tantum. Per quanti termineranno il contratto nel 2013, i
requisiti per l’accesso all’indennità sono:







Avere operato in regime di monocommittenza, ovvero per un solo committente nell’anno
precedente;
Avere un reddito imponibile in Gestione separata inferiore a 20.000 € nell’anno precedente;
Avere un contributo mensile nell’anno di richiesta, quindi avere incassato un compenso pari ad
almeno un dodicesimo del minimale INPS per gli artigiani e i commercianti (nel 2013 tale importo è
pari a 1.279,75 €);
Avere almeno due mesi di disoccupazione, ovvero essere rimasti senza contratto ed iscritti al centro
per l’impiego per almeno due mesi nell’anno precedente quello della richiesta;
Avere almeno 3 mensilità di contribuzione nell’anno precedente quello della richiesta;
Presentare la domanda entro 30 giorni (termine ordinatorio, non perentorio);
Per il 2013 l’iscrizione al collocamento non sarà obbligatoria.
L’indennità è pari al 7% del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e
quelle non coperte nell’anno precedente.
È pagata in un’unica soluzione nel caso l’importo sia inferiore a 1.000 €; in più rate mensili se l’importo è
superiore.
1.2 MATERNITÀ
Le collaboratrici coordinate e continuative, le lavoratrici a progetto, le associate in partecipazione e le libere
professioniste iscritte alla Gestione separata hanno diritto al congedo obbligatorio di maternità.
1.2.1
CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ
Le lavoratrici citate hanno diritto al congedo di maternità:

Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

Qualora il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e
quella effettiva del parto;

Durante i tre mesi dopo il parto o per un periodo superiore – fino al massimo di 4 mesi – nel caso in cui
la lavoratrice scelga il congedo di maternità flessibile, cioè inizi il congedo dall’ottavo anziché dal
settimo mese;

In caso di parto prematuro, durante i giorni non usufruiti prima del parto.

Hanno diritto, come tutte le lavoratrici, sia all’anticipo della maternità che all’eventuale proroga per
maternità fino a sette mesi dopo il parto per lavorazioni nocive (occorre autorizzazione Servizio
Ispettivo della Direzione territoriale del Lavoro)
1.2.2
OBBLIGO DI ASTENSIONE
Le collaboratrici a progetto e le associate in partecipazione non possono lavorare durante i mesi di congedo
obbligatorio, per cui i datori di lavoro, committenti ed associanti in partecipazione, non devono adibirle a
mansioni lavorative in questo periodo. Le libere professioniste invece possono continuare a lavorare durante il
periodo coincidente al congedo di maternità; tuttavia l’erogazione dell’indennità è subordinata alla
sospensione effettiva dell’attività, che deve essere certificata con apposita dichiarazione sostitutiva di
notorietà.
La durata del rapporto di lavoro è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del
contratto individuale. Tuttavia, in una risposta a un interpello il ministero del Lavoro ha affermato che se
l’assenza per gravidanza pregiudica la realizzazione del progetto di lavoro, il contratto di collaborazione non
è prorogabile e quindi non vi è l’obbligatorietà di proroga.
1.2.3
INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità se:



1.2.4
Non sono iscritte a un’altra gestione (nel qual caso potranno percepire l’indennità nell’altra gestione);
Non sono titolari di pensione;
Hanno almeno tre mensilità di contribuzione accreditata nei dodici mesi precedenti l’inizio del
periodo indennizzabile; anche se il contratto è scaduto e non si è più iscritti alla Gestione separata, si
ha comunque diritto all’indennità se si possiede il requisito delle tre mensilità di contribuzione
accreditate nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
CALCOLO DELL’INDENITÀ DI MATERNITÀ
L’indennità di maternità deve essere calcolata per ogni giornata del periodo indennizzabile, festività comprese,
in misura pari all’80% del reddito derivante da attività di collaborazione a progetto o di associazione in
partecipazione.
L’indennità è pari all’80% del reddito giornaliero percepito dalla collaboratrice o dall’associata nei dodici mesi
che precedono il periodo indennizzabile, cioè l’inizio dell’astensione obbligatoria, che ovviamente è diverso a
seconda del periodo di congedo obbligatorio richiesto dalla lavoratrice, ad esempio anticipato o flessibile.
Il reddito preso a riferimento per le collaborazioni è quello derivante dai versamenti contributivi sulla base della
dichiarazione del committente o dell’associante. Nel caso in cui si abbia un’anzianità assicurativa inferiore a 12
mesi, l’indennità di maternità verrà calcolata in relazione al reddito del solo periodo compreso tra il mese di
iscrizione alla Gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.
Per i periodi di percezione dell’indennità di maternità è prevista la copertura con contribuzione figurativa.
Per le libere professioniste l’indennità di maternità è calcolata sul reddito professionale risultante dalla
denuncia dei redditi.
1.2.5
DOMANDA
La lavoratrice prima dell’astensione obbligatoria (due mesi prima della data presunta del parto) deve
presentare il certificato medico di gravidanza sia all’INPS che al datore di lavoro.
All’INPS va presentato anche il modello di domanda per richiedere la prestazione prima dell’inizio del congedo
di maternità, ed in ogni caso entro un anno dalla fine del congedo stesso: è importante non far scadere il
termine, altrimenti il diritto si prescrive.
Entro 30 giorni dalla data del parto va presentato il certificato di nascita o l’autocertificazione della lavoratrice.
L’indennità è erogata direttamente dall’INPS.
1.2.6
CONGEDO PARENTALE
La platea dei soggetti aventi diritto al congedo parentale è più ristretta di quella degli aventi diritto al congedo
obbligatorio. Ne possono usufruire le collaboratrici coordinate e continuative, le lavoratrici a progetto, le titolari
di assegno di ricerca e le libere professioniste, ovviamente non pensionate e non iscritte ad altre forme di
assicurazione obbligatoria. Il congedo parentale, continuativo o frazionato, è di soli tre mesi nel primo anno di
vita del bambino o di ingresso in famiglia. Il periodo di congedo parentale prevede un’indennità calcolata sul
30% del reddito percepito nei dodici mesi che vengono considerati per il calcolo della maternità e paternità.
Per usufruire del congedo parentale è necessario avere una collaborazione in corso ed astenersi effettivamente
dall’attività lavorativa.
Congedo parentale per i padri
Anche i lavoratori padri hanno diritto al congedo parentale, sempre di tre mesi entro il primo anno di vita del
figlio e con lo stesso requisito contributivo previsto per le madri, alle condizioni stabilite per il diritto all’indennità
di paternità (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento
esclusivo del figlio al padre).
Accredito figurativo
I periodi di congedo parentale sono accreditati figurativamente
1.3 MALATTIA
1.3.1
Beneficiari
Dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate (collaboratori coordinati e continuativi e
professionisti privi di cassa previdenziale) è stato riconosciuto, sempre a carico dell’INPS, anche il diritto
all’indennità di malattia a ricorso domiciliare, oltre alla già prevista indennità per malattia ospedalizzata, che
spetta anche agli associati in partecipazione e ai collaboratori occasionali.
1.3.2


1.3.3



Requisiti contributivi e reddituali richiesti
Almeno 3 mensilità di contribuzione, anche non continuativa, accreditata nei 12 mesi precedenti
l’evento malattia, nella Gestione separata;
Reddito individuale del richiedente la prestazione nell’anno precedente non superiore al massimale
contributivo diminuito del 30%. Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini del diritto
all’erogazione dell’indennità corrisponde a euro 67.304,30 (70% del massimale 2012).
Indennità di malattia per degenza ospedaliera
L’indennità spetta per tutti i giorni di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, fino ad
un massimo di 180 giorni nell’anno solare. In caso di ricovero presso strutture ospedaliere estere,
l’indennità di malattia è dovuta per ogni giornata di degenza autorizzata dal Servizio Sanitario
Nazionale.
In caso di day hospital l’indennità è concessa unicamente se viene riconosciuta un’effettiva incapacità
lavorativa per l’intera giornata.
Per le degenze iniziate nell’anno 2013, l’indennità calcolata su euro 271,32 (99.034 : 365) - per ogni
giorno indennizzato è pari agli importi indicati nella tabella che segue
ANNO 2013
CONTRIBUZIONE
PROPORZIONE
INDENNITA’ GIORNALIERA
VERSATA NEI 12 MESI
PRECEDENTI
Da 3 a 4 mesi
8,00%
21,70 €
Da 5 a 8 mesi
12,00%
32,55 €
Da 9 a 12 mesi
16,00%
43,41
La domanda
Il lavoratore deve presentare domanda direttamente all’INPS, avvalendosi del modulo
DEG.OSP./MAL/GEST.SEP. (SR06), entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione
ospedaliera; alla domanda va allegata una certificazione dei compensi relativa ai redditi dell’anno
precedente rilasciata dal o dai committenti.
Indennità in caso di malattia domiciliare
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. I lavoratori hanno quindi diritto, per malattie iniziate nell’anno 2013, a un’indennità calcolata su euro
271,32, che, per ogni giorno indennizzabile, è pari agli importi indicati nella tabella che segue:
1.3.4
ANNO
2013
CONTRIBUZIONE
VERSATA NEI 12 MESI
PRECEDENTI
PROPORZIONE
INDENNITA’
GIORNALIERA
Da 3 a 4 mesi
4,00%
10,85 €
Da 5 a 8 mesi
6,00%
16,74 €
Da 9 a 12 mesi
8,00%
21,70
L’indennità è riconosciuta per un numero massimo di giornate pari a un sesto della durata complessiva del
rapporto di lavoro (numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito dei rapporti di
collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia) e, comunque, per almeno 20 giorni
nell’arco dell’anno solare e fino al massimo di 61 giorni, sempre nell’anno solare (1/6 di 365).
Sono esclusi dall’indennizzo gli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, ad eccezione di quando gli stessi si
configurano e sono certificati come continuazione o ricaduta rispetto a una precedente malattia. In questo
caso l’evento morboso viene indennizzato per l’intera durata compresi i primi tre giorni.
L’INPS indennizza il periodo di malattia solo se sussiste attività per tutto il periodo di prognosi riportato sul certificato medico, e solo se determina un’effettiva astensione lavorativa. Il diritto all’indennità termina con la
scadenza del rapporto di lavoro.
Domanda
Il lavoratore deve inviare all’INPS l’apposito modulo Mod. DEG.OSP./MAL/GEST.SEP. (SR06) entro il termine di un
anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

durata dei vari rapporti di lavoro eseguiti dal lavoratore nei 12 mesi precedenti l’evento malattia;

ammontare lordo dei compensi percepiti nell’anno di insorgenza della malattia.
Alla domanda vanno allegati copia del/i contratto/i di lavoro stipulati nei 12 mesi precedenti l’inizio della
malattia e, per velocizzare l’erogazione dell’indennità, copia delle dichiarazioni fiscali e delle dichiarazioni del
committente che attestino i compensi percepiti e la contribuzione versata.
L’indennizzo è pagato direttamente dall’INPS; l’onere di inviare la certificazione attestante la malattia è in capo
al lavoratore.
Ai fini dell’attestazione della malattia e della relativa certificazione sanitaria viene applicata ai collaboratori la
normativa dei lavoratori dipendenti compresa quella sui controlli di malattia.
Accredito figurativo
L’INPS ha escluso la copertura figurativa per i periodi di malattia indennizzati (ospedaliera e domiciliare),
chiarendo che “non è prevista la possibilità di accredito figurativo per i periodi di assenze dal lavoro per
malattia indennizzata”.
1.4 INFORTUNIO
1.4.1
Collaboratori a progetto
I collaboratori a progetto sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL se svolgono un’attività rischiosa e/o si
avvalgono, per l’esercizio delle proprie mansioni, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente
condotti. Il premio assicurativo è ripartito in misura pari a un terzo a carico del collaboratore e di due terzi a
carico del committente. Inoltre, in caso di malattia e infortunio il committente ha la facoltà di rescindere il
contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata totale del contratto (se
ha scadenza) o se l’assenza supera i 30 giorni (in caso di durata determinabile). I collaboratori hanno diritto in
caso di infortunio o malattia professionale a un’indennità di inabilità temporanea pari al 60% per i primi 90 giorni
di inabilità e 75% per i successivi.
Le prestazioni vengono liquidate in base al corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto.
Nell’ipotesi di più rapporti di lavoro con diversi committenti, la liquidazione dovrà essere effettuata in base al
totale dei corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del minimale di legge.
In caso di postumi dell’infortunio si ha diritto a un indennizzo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al 15%)
o a una rendita mensile (con grado di inabilità dal 16% al 100%).
1.4.2
Mini co.co.co.
Per quanto riguarda la tutela INAIL, valgono le stesse disposizioni degli altri lavoratori parasubordinati, pertanto
l’onere del pagamento del premio assicurativo viene ripartito per un terzo a carico del lavoratore e due terzi a
carico del committente. I collaboratori hanno diritto in caso di infortunio o malattia professionale a un’indennità
di inabilità temporanea pari al 60% corrispettivo effettivamente percepito per i primi 90 giorni di inabilità e pari
al 75% per i successivi.
In caso di postumi dell’infortunio si ha diritto ad un indennizzo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al 15%)
o ad una rendita mensile (con grado di inabilità dal 16% al 100%).
1.4.3
Associati in partecipazione
Sono assicurati all’INAIL gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale o di sovrintendenza. Il
premio assicurativo è a carico dell’associante, in quanto è colui che ha la titolarità dell’impresa. I lavoratori
parasubordinati hanno diritto in caso di infortunio o malattia professionale a un’indennità di inabilità
temporanea pari al 60% del corrispettivo effettivamente percepito per i primi 90 giorni di inabilità e pari al 75%
per i successivi.
In caso di postumi dell’infortunio si ha diritto a un indennizzo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al 15%) o
a una rendita mensile (con grado di inabilità dal 16% al 100%).
Per i liberi professionisti titolari di partita Iva non c’è l’obbligo di iscrizione all’INAIL.
1.5 ANF LAVORATORI PARASUBORDINATI
1.5.1
PREMESSA
L’articolo 4 del D.M. del 27/5/98 e il successivo D.M. del 4/4/2002 hanno stabilito che, a decorrere dal
1/1/1998, è estesa agli iscritti alla gestione separata la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla
legge 153/88.
In particolare, il D.M. 27.5.98 ha disciplinato la estensione dell'assegno per nucleo familiare ai soggetti iscritti
alla gestione separata dei lavoratori autonomi, istituita con legge 8.8.95, n. 335 (art. 2, comma 26), purché i
soggetti stessi non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati; mentre il
successivo D.M. 4.4.2002, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha rimosso le limitazioni relative alla
composizione del nucleo ed i limiti di reddito pro-capite, ed ha previsto la possibilità di considerare realizzato il
requisito del 70%, per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito con la
somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività "parasubordinata".
1.5.2
L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI PARASUBORDINATI
E' una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata,
di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non
siano pensionati.
L’importo dell’assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla
tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle
reddituali pubblicate ogni anno.
Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare e la tipologia del nucleo familiare, si rinvia alla
disciplina dell’ assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti.
1.5.3
REDDITI
I redditi da dichiarare sono, oltre quelli la cui dichiarazione è già prevista per i lavoratori dipendenti, anche
quelli derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95.
Pertanto, in questo caso, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%,
da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività di lavoro
parasubordinato indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95. In caso di nuclei a composizione reddituale mista, è data la
possibilità di considerare realizzato il requisito del 70% di redditi da lavoro dipendente ed assimilato con la
somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti da attività di lavoro parasubordinato.
1.5.4
PERIODI PER I QUALI SPETTA L’ASSEGNO
Ai lavoratori in questione l'assegno sarà corrisposto per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulti coperto
dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% (0,50% fino al
6/11/07), specificamente introdotta dalla legge 449/97, art. 59, comma 16, per il finanziamento delle
prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare.
Si precisa, a tal proposito, che, i periodi lavorati potrebbero non coincidere con i periodi coperti da
contribuzione: l’accredito dei contributi in tale gestione dell’Inps avviene, infatti, partendo dal mese di
gennaio (nel caso in cui il lavoratori risulti già iscritto) dell’anno in cui sono stati pagati i compensi cui si
riferiscono, indipendentemente da quando essi sono maturati; inoltre, la contribuzione versata potrebbe non
coprire l’intero periodo per il quale è stato corrisposto il compenso.
1.5.5
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata all’INPS in via esclusivamente telematica a decorrere dal 1° febbraio
dell’anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni.
Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti
nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).