Indennità di maternità L`iscrizione all`Enpacl dà diritto, a domanda

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Indennità di maternità L`iscrizione all`Enpacl dà diritto, a domanda
ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
Indennità di maternità
L'iscrizione all'Enpacl dà diritto, a domanda, alla corresponsione della indennità di maternità per i periodi di
gravidanza e puerperio.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 6° mese di gravidanza e/o entro il termine
perentorio di 180 giorni dal parto.
L'indennità compete per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi la data
effettiva del parto e spetta anche in caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del
terzo mese di gravidanza. L'indennità spetta anche per l'ingresso in famiglia di un bambino adottato o
affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i 6 anni di età per le adozioni nazionali e fino
alla maggiore età per le adozioni internazionali.
Per l'anno 2015 l'importo minimo relativo all'indennità di maternità è pari a € 4.958,20.
L'importo massimo erogabile è corrispondente a cinque volte l'importo minimo stabilito; ne consegue che
l'indennità di maternità per l'anno 2015 non può essere superiore a € 24.791,00.
Documentazione utile per ottenere la corresponsione dell’indennità di maternità:

in caso di domanda presentata prima del parto, certificato del ginecologo attestante lo stato di
gravidanza, il numero delle settimane e la data presunta del parto;

copia del certificato di assistenza al parto o autocertificazione nascita;

copia cartella clinica (in caso di aborto ed entro 180 gg. dall'evento);

in caso di adozione o di affidamento, copia del provvedimento di adozione o di affidamento (entro
180 gg. dall'ingresso del bambino/a in famiglia);

autocertificazione stato di famiglia aggiornato;

copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente a quello nel quale si verifica
l'evento.
L’indennità di maternità è regolamentata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La legge 15
ottobre 2003 n. 289 ne ha modificato l’art. 70 relativo a “indennità di maternità per le libere
professioniste”