L`indennità di maternità delle lavoratrici cococo, a progetto

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L`indennità di maternità delle lavoratrici cococo, a progetto
L'indennità di maternità delle lavoratrici cococo, a progetto, parasubordinate
REQUISITI, IMPORTO, DOMANDA, NOTE
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata versano all'Inps, dal 1° gennaio 2004, il
contributo del 17,80% comprensivo dello 0,50%, quota utilizzata a finanziare la maternità,
gli assegni per il nucleo familiare e la malattia. Tali lavoratrici possono fruire
dell'astensione obbligatoria per maternità per la durata di due mesi prima della data
presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino.
I REQUISITI
Per ottenere l'indennità di maternità è necessario che risultino accreditate almeno tre
mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità.
Nel caso in cui la lavoratrice risulti cancellata dalla Gestione separata, ma sia in possesso
del requisito minimo contributivo, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità, salvo
che abbia diritto ad un diverso e migliore trattamento economico a carico di un’altra
gestione pensionistica, non abbia altre forme di copertura previdenziale obbligatoria,non
sia titolare di pensione diretta o di reversibilità.
Adozioni e affidamenti
L'indennità spetta anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo, per i tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, il quale al momento dell'adozione o
dell'affidamento non abbia superato i sei anni di età.
In caso di adozione internazionale l'indennità spetta per i tre mesi successivi all'effettivo
ingresso in famiglia, anche se il bambino abbia superato i sei anni di età e fino al
compimento della maggiore età. L'Ente che cura la procedura di adozione certifica la data
di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale delle procedure di conferma della
validità dell'adozione e dell'affidamento.
Il padre
L'indennità spetta al padre lavoratore, a partire dal 1° gennaio 1998, per i tre mesi
successivi alla data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, in
caso:
·di morte della madre;
·di grave infermità della madre;
·di abbandono da parte della madre;
·di adozione o di affidamento esclusivo del bambino al padre o, quando la madre non ne
faccia richiesta.
L'IMPORTO
L'indennità spetta nella misura dell'80% del reddito derivante da collaborazione coordinata
e continuativa o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei 12 mesi precedenti
l'astensione per maternità. Per calcolare l'indennità il reddito viene diviso per 365 giornate
e sull’importo di una giornata si applica l'80%.
1/365 del reddito degli ultimi 12 mesi= valore giornaliero
80% del valore giornaliero X 151 (giornate da indennizzare comprese festività)= assegno
spettante
LA DOMANDA
L'indennità è corrisposta dall'INPS a domanda dell'interessato corredata dalla certificazione
richiesta a seconda della categoria degli iscritti. I lavoratori possono presentare domanda
per ricevere l'indennità per i periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto.
La disciplina qui illustrata sostituisce quella che è stata inizialmente introdotta e che è
stata applicata dal gennaio 1998 ad oggi.
Le vecchie regole non valgono più. Perciò gli uffici INPS sono tenuti a riliquidare le
prestazioni già riconosciute applicando l'attuale normativa.
La domanda deve essere presentata alla sede Inps competente, entro un anno dalla fine
del periodo indennizzabile.
ALTRE NOTE
Legge n. 388/2000
dlgs. 26 marzo 2001, n. 151
L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180 giorno dall’inizio della gestazione,
è considerata parto a tutti gli effettI (anche nel caso di morte del bambino durante il parto
o subito dopo)
L’Inps non eroga l’assegno di aborto per le collaboratrici.
Le lavoratrici possono avere l’integrazione con l’assegno di maternità a carico dello Stato,
qualora l’indennità di maternità risulti inferiore per l’anno 2003 a 1671,76 Euro.
Tale integrazione spetta, però, a condizione che le collaboratrici possano far valere 3 mesi
di contribuzione nel periodo che va dal 18 al 9 mese antecedente il parto.
L'Inps ritiene che non sussista l’obbligo di astensione dal lavoro nei 2 mesi precedenti e
nei 3 mesi successivi al parto, inoltre, non sono ipotizzabili indennità per “maternità
anticipata”.
Per le collaboratrici a progetto, il decreto 276/2003 prevede 180 giorni di sospensione dal
lavoro, con proroga del contratto