Mamma deve risarcire il figlio: non gli ha permesso di stare col padre

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Mamma deve risarcire il figlio: non gli ha permesso di stare col padre
Se il coniuge nega all’altro genitore di stare col minore, deve risarcirli entrambi
Mamma deve risarcire il figlio: non gli ha permesso di stare col padre
Rilevante applicazione dell’art. 709 ter del codice di procedura civile alla Corte di Appello di
Firenze
La madre non permette all’ex marito di tenere con sé il figlio minorenne? Deve pagare sia l’ex
coniuge che il ragazzo, nonché una somma a favore dello Stato.
La Corte di Appello di Firenze, dietro istanza degli avvocati Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini
dello studio legale Cnttv, ha condannato la mamma a pagare 650 euro al figlio (da depositare
con libretto vincolato a favore del ragazzo) e 350 euro di euro all’ex marito e l’ha ammonita al
rispetto del provvedimento che statuiva i rapporti genitori/figlio. La donna è colpevole, secondo
il giudice, perché ha impedito al ragazzo e al padre di trascorrere dei giorni assieme come stabilito
dalla sentenza di divorzio.
Il provvedimento della Corte di Appello è chiaro: la condotta della donna costituisce violazione
delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita
della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio.
Per la prima volta la Corte ha applicato l’articolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto
nel 2006 dalla legge sull’affidamento condiviso. Prevede che il genitore che non rispetta i
provvedimenti del Giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di
risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell’altro genitore, oltre che condannato ad una
pena pecuniaria a favore dello Stato.
“L’art. 709 ter c.p.c. – spiegano Tozzi e Vallini - si applica sia quando uno dei due genitori
impedisce all’altro di stare con il figlio, sia là dove il genitore non convivente con il ragazzo non lo
frequenta quantomeno per i tempi e modalità stabilite dal Giudice. In altre parole, ogni volta che
non viene rispettato dai genitori il provvedimento del Giudice, può intervenire il 709 ter c.p.c.”.
Un provvedimento che cambia i rapporti spesso conflittuali tra ex coniugi: ora impedire all’altro
genitore di vedere il figlio, strumentalizzando il minore per fare ‘dispetto’ all’ex consorte, oppure
non tenerlo presso di sé quando è previsto dal Tribunale, può significare ogni volta essere sanzionati
al pagamento di una somma a favore del figlio, dell’ex coniuge e dello Stato, oltre che subire un
ammonimento.
Danno per il padre, danno per il figlio, dunque. E risarcimento per entrambi, come prevede la 709
ter: in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, (il giudice) può modificare i
provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente; disporre
il risarcimento dei danni … nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni a carico di
uno dei genitori nei confronti dell’altro; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore
della Cassa delle ammende.
“La Corte di Appello di Firenze – continuano i legali dello studio Cnttv – ha deciso di applicare in
pieno la legge riconoscendo un risarcimento per il figlio danneggiato dalla privazione della
frequentazione del padre e dell’altro genitore, danneggiato perché gli è stata interdetta la possibilità
di frequentare il ragazzo”. Situazione questa, secondo la Legge, idonea di per sé a creare un danno
monetizzabile a favore delle vittime del comportamento.