La certificazione di qualità quale requisito tecnico per partecipare
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La certificazione di qualità quale requisito tecnico per partecipare
diritto e pratica amministrativa APPALTI IL SOLE 24 ORE UNITEL La certificazione di qualità quale requisito tecnico per partecipare alle gare Problemi interpretativi e recenti orientamenti dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici. di M. CRISTINA COLOMBO Avvocato in Milano Il tema del possesso della certificazione di qualità, quale requisito di qualificazio ne ai fini della partecipazione alle proce dure di gara, è disciplinato dal Dlgs n. 163/2006 (il codice dei contratti) e dal Dpr n. 207/2010 (il suo Regolamento attuativo), e presenta differenti angoli di impostazione normativa e interpretati va, di cui occorre tener conto nell’im postazione e nella successiva gestione di una procedura di gara. A tal fine, occorre differenziare anzitut to appalti di lavori e appalti di servizi e forniture. Nell’ambito dei primi poi lo scenario di riferimento muta a seconda del valore economico dell’appalto e dalla classifica di riferimento. La certificazione di qualità nell’ambito degli appalti di lavori pubblici Nell’ipotesi di lavori pubblici ricadenti nella classifica III o superiore, il posses so della certificazione di qualità è ele mento che rileva nell’ambito della pro cedura di rilascio dell’attestazione Soa. Difatti, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del Regolamento, ai fini dell’ottenimen to dell’attestazione di qualificazione Soa, “le imprese devono possedere il siste ma di qualità aziendale conforme alle nor me europee della serie Uni En Iso 9000”. Inoltre, come previsto espressamente sempre dall’art. 63, comma 2, del mede simo Regolamento, la certificazione di qualità riguarda, nel suo complesso, l’in tera organizzazione di impresa ed è rife GENNAIO 2013 ribile “alla globalità delle categorie e clas sifiche” per cui un operatore economico ottiene l’attenzione Soa. Sul punto, l’Avcp, già con riferimento alla previgente disciplina (rimasta in proposito immutata dopo l’entrata in vigore del Regolamento), ha sottolinea to che “il possesso del certificato del siste ma di qualità Uni En Iso 9000 per singole e specifiche lavorazioni (indagini geotecni che e geognostiche, cat. Os21, e progetta zione e fornitura di sistemi di monitoraggio, cat. Os19). Nel caso di specie, il possesso della certificazione relativa all’intero siste ma di qualità, conforme alle norme euro pee della serie Uni En Iso 9000, è suffi ciente per la partecipazione alla gara, per tanto la clausola del disciplinare che richie de il possesso del certificato del sistema di qualità Uni En Iso 9000 per singole e spe cifiche lavorazioni è da ritenersi non con forme all’art. 4 del Dpr 34/2000” (cfr. Avcp, parere n. 136 del 13 dicembre 2007). Nello stesso senso s’è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale “la cer tificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli ele menti significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si riferiscono a tutte le categorie oggetto di attestazione. In assenza di specifiche limitazioni conte nute nella certificazione stessa, quest’ulti ma comprende tutte le lavorazioni che l’im presa esegue nell’espletamento della pro pria attività e per le quali ha conseguito l’attestazione Soa. Di contro, nel caso in cui la certificazione identifica espressamente 61 diritto e pratica amministrativa APPALTI IL SOLE 24 ORE UNITEL talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione attesta la capacità organiz zativa e operativa dell’impresa limitata mente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione di qualità” (cfr. Tar Sarde gna, sez. I, sent. n. 987 del 18 ottobre 2011; Cons. Stato, sez. V, n. 4225 del 25 luglio 2012). In termini generali dunque, “il possesso del sistema di qualità deve risultare dall’at testazione Soa” (cfr. Avcp, deliberazione n. 198 del 14 giugno 2007). Tuttavia, possono verificarsi situazioni nelle quali l’attestazione Soa riporti il riferimento a un certificato di qualità scaduto. Si è posto il tema della legittimità o meno dell’esclusione da procedure di gara di operatori economici la cui atte stazione Soa presentasse tale criticità. Sul punto, l’Avcp ha dapprima sostenuto che, in tali situazioni, “l’operatore econo mico deve dimostrare, pena l’esclusione dalla gara, di aver conseguito la certifica zione di qualità dopo il rilascio dell’attesta zione e di avere in itinere l’adeguamento dell’attestazione” (cfr. Avcp, deliberazio ne n. 198 del 14 giugno 2007). Successi vamente però l’Avcp sembra aver mu tato orientamento, giungendo a soste nere che “solo in presenza di un certifica to Iso in corso di validità e solo per il periodo di validità dello stesso è possibile ritenere sussistente il relativo requisito in capo a un concorrente nell’ambito di una procedura di gara, non potendosi ritenere equivalente una dichiarazione attestante l’avvenuto svolgimento delle attività prope deutiche all’emissione dello stesso” (cfr. Avcp, parere n. 55 del 14 aprile 2012). E, da ultimo, con la recedente determi nazione n. 4 del 10 ottobre 2012 ha affermato che “è ammissibile consentire al concorrente d integrare la documenta zione attestante il possesso della certifica zione [n.d.r., di qualità], qualora questa sia stata segnalata [n.d.r., in sede di gara e tempestivamente], purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/doman da di partecipazione”. Un panorama interpretativo dunque in 62 continua evoluzione che rischia di crea re incertezze tra gli operatori. Quanto detto con riferimento ai lavori di classifica rilevante, dalla III in su. La certificazione di qualità assume inve ce una diversa connotazione allorché un determinato lavoro pubblico abbia un valore ricadente nelle classifiche I o II. In tal caso, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del Regolamento, per la qualificazione degli operatori economici per le sud dette due classifiche non è necessario il possesso della certificazione di qualità. Si pone, rispetto a tale previsione, il tema della legittimità di una previsione del bando che richieda, a pena di esclu sione, il possesso anche della certifica zione del sistema di qualità aziendale. Ai sensi dell’art. 40 del codice dei con tratti e dell’art. 60 del Regolamento, il possesso dell’attestazione Soa è condi zione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnica per l’af fidamento di lavori pubblici. In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, può dirsi dunque illegittima la pretesa da parte della stazione appal tante che i concorrenti dimostrino, ol tre al possesso dell’attestazione Soa in classifica I o II per categorie indicate dal bando di gara, anche il possesso della certificazione di qualità (cfr. in tal senso Avcp, parere n. 220 del 25 settembre 2008; Avcp, deliberazione n. 190 del 14 giugno 2007). Infine, analoghe considerazioni valgono con riferimento agli appalti di lavori aventi importi inferiori a euro 150.000 per i quali i requisiti di qualificazio ne sono stabiliti dall’art. 90 del Regola mento. Sul punto, ancora l’Avcp, con determi nazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha affermato che “per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all’art. 90 del Regolamento, fermo restando che, qua lora il concorrente sia comunque in posses so della attestazione Soa per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il pos sesso dei requisiti”. Quindi, per gli appalti GENNAIO 2013 diritto e pratica amministrativa APPALTI IL SOLE 24 ORE UNITEL di lavori pubblici di importo pari o infe riore a 150.000 euro, la stazione appal tante deve prevedere nel bando di gara i requisiti di ordine tecnicoorganizzativo indicati dall’art. 90, commi 1 e 3 del Regolamento. La certificazione di qualità nell’ambito degli appalti di forniture e servizi Analogamente a quanto accade nel set tore dei lavori pubblici, la certificazione di qualità nell’ambito degli appalti di ser vizi e forniture è qualificata come requi sito di capacità tecnica degli operatori economici e, dunque, requisito di am missione alle procedure di gara ai sensi degli artt. 42 e 43 del codice dei con tratti. È stato infatti espressamente evi denziato che “le previsioni di certificazioni di qualità, come risulta dagli articoli 42 e 43 del Dlgs n. 163/2006, rientrano nei requisiti tecnici che l’Amministrazione può richiedere in sede di gara. In mancanza di tali requisiti è legittima la esclusione” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 2113 del 2 marzo 2009). Si tratta tuttavia di una conclusione non certo scontata: l’Avcp, in un passaggio di una recente determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, ha rilevato che “la certi ficazione di qualità non è compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economi cofinanziario né tra quelli concernenti la capacità tecnicoorganizzativa dell’opera tore economico di cui agli artt. 41 e 42 del codice, ma risulta disciplinata da un altro articolo del codice, l’art. 43”. Dunque, la possibilità di richiedere ai concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il possesso della certificazione di qualità appare possibile alla luce della disposizione dell’art. 43 del codice. L’avvalimento della certificazione di qualità Infine, un tema assai dibattuto negli ulti mi tempi è quello della possibilità di ricorso all’avvalimento anche con riferi mento alla certificazione di qualità. In proposito, vi sono allo stato ben tre diversi orientamenti interpretativi: GENNAIO 2013 Un primo considera il requisito del possesso della certificazione di qualità sempre suscettibile di avvalimento; la sezione V del Consiglio di Stato ha ade rito a tale orientamento con sentenza n. 5408 del 23 ottobre 2012, affermando che “poiché la certificazione di qualità è attestata dalla Soa, ed essendo espressa mente prevista la possibilità di avvalersi della Soa di altra impresa, deve ritenersi ammesso implicitamente l’avvalimento an che per la certificazione di qualità, che costituisce elemento indispensabile della Soa, almeno con riferimento alla classifica III”. Un secondo esclude, in maniera radi cale, la possibilità di ricorso all’avvali mento in quanto requisito che attiene in maniera inscindibile all’organizzazione propria di un’impresa, con conseguente impossibilità di configurarne un “presti to”: A tale indirizzo ha aderito anche l’Avcp che con determinazione n. 2 del 1° ago sto 2012 ha sottolineato che “si ritiene che l’art. 49 del codice vada interpretato nel senso che lo stesso non consente l’avva limento della certificazione di qualità, tran ne nell’ipotesi in cui la stessa sia compresa nella attestazione Soa; tale conclusione tie ne conto sia della natura sostanziale della certificazione in questione, come sopra ri costruita, sia del dato formaletestuale, emergente dal diritto comunitario e nazio nale, che disciplina la certificazione di qua lità in un articolo distinto e separato rispet to a quelli dedicati ai requisiti speciali pro prio al fine di sottolinearne la differenza”. Un terzo ammette la possibilità di ri corso all’avvalimento, purché il contrat to di avvalimento tra impresa ausiliaria e ausiliata sia specifico con riferimento al l’identificazione di ciò che viene presta to (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2344 del 18 aprile 2011; Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 4769 del 13 ottobre 2011). A ben vedere dunque l’intera tematica della certificazione di qualità e della sua rilevanza ai fini della partecipazione alle gare è argomento tutt’altro che pacifico nell’attuale dibattito interpretativo e giurisprudenziale e richiede grande at tenzione da parte degli operatori. 63