Contratti tipici - Spedizione
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Contratti tipici - Spedizione
Contratti - Percorso operativo Ciaccafava Federico , Scavonetto Luciano , Avv. Cusmai Raffaele Contratti singoli - Contratti tipici - Spedizione di Avv. Cusmai Raffaele Sommario Nozioni 1. Differenze con il contratto di trasporto. 2. Le obbligazioni dello spedizioniere. 3. I diritti dello spedizioniere. 4. Lo spedizioniere-vettore. 5. La prescrizione. 6. Questioni varie. Nozioni Con il contratto di spedizione una parte, spedizioniere, assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (imballaggio, assicurazione, sdoganamento, ecc.). Lo spedizioniere può anche assumere di persona l'esecuzione del trasporto, ed in tal caso acquista nei confronti del committente la qualità di vettore assumendo i relativi diritti ed obblighi. Lo spedizioniere deve osservare le istruzioni del committente ed in mancanza operare sempre nel miglior interesse di costui. Custodisce le merci temporaneamente in attesa della conclusione del contratto di trasporto. Ha diritto al pagamento della retribuzione oltre al rimborso delle spese anticipate ed ai compensi per le prestazioni accessorie eseguite. Il committente può revocare l'ordine di spedizione fin quando non è stato concluso il contratto di trasporto tra spedizioniere e vettore, ma in tal caso lo spedizioniere ha diritto ad un equo compenso per le prestazioni eseguite, nonché al rimborso delle spese già sostenute. Limitatamente alla natura giuridica del contratto de quo precisiamo che si tratta di un mandato senza rappresentanza, consensuale, caratterizzato dalla specificità dell'oggetto e dalla normale onerosità. Riferimenti normativi: - codice civile, articoli 1737 e seguenti. (Sommario) 1. Differenze con il contratto di trasporto. Una prima questione più volte affrontata dalla giurisprudenza è quella della distinzione fra spedizione e trasporto. Focus giurisprudenziale Pacifici sono in giurisprudenza i principi di diritto di seguito riprodotti. Mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l'incaricato assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. Per determinare se le parti abbiano inteso concludere un contratto di spedizione ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma lo stesso non è decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato che l'art. 1740 secondo comma, cod. civ. prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche la specifica retribuzione dello spedizioniere. Mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo all'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo. Ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il committente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione. § Trasporto: Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 19.08.2003, n. 12125 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Differenze Con Il Contratto Di Trasporto - Trasporto - Contratto Di Trasporto (Diritto Civile) - Di Cose - In Genere Mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l'incaricato assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. Nel caso di dubbio, ed in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 06.03.1997, n. 1994 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Differenze Con Il Contratto Di Trasporto - Trasporto - Contratto Di Spedizione Accertamento Tipo Contrattuale Voluto Dalle Parti - Compenso Forfettario Globale Per determinare se le parti abbiano inteso concludere un contratto di spedizione ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma lo stesso non è decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato che l'art. 1740 secondo comma, cod. civ. prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche la specifica retribuzione dello spedizioniere. (Nella specie, la S.C. ha confermato, relativamente al capo in questione la sentenza impugnata che aveva ritenuto essere stato stipulato un contratto di "subspedizione", rilevando che, se non era stato del tutto adeguato l'esame del giudice di merito relativo al corrispettivo, tale difetto non poteva ritenersi decisivo, poiché gli altri elementi - quali il contenuto del poi concluso contratto di trasporto marittimo e le consultazioni intervenute in ordine alla scelta del vettore, ai costi, all'itinerario, ecc. - deponevano nel senso della stipulazione di un mero contratto di spedizione). Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 17.05.1991, n. 5568 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Differenze Con Il Contratto Di Trasporto - Trasporto - Contratto Di Trasporto (Diritto Civile) - Di Cose - In Genere - Differenza Con Il Contratto Di Spedizione La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto. Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo all'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo. Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 11.10.1990, n. 9993 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Differenze Con Il Contratto Di Trasporto - Trasporto - Contratto Di Trasporto (Diritto Civile) - In Genere - Peculiarità Del Contratto (Obbligo Del Trasferimento "Di Persone O Cose Da Un Luogo All'altro" E "Lettera Di Vettura" Rilasciata Dal Mittente) - Contratto Di Spedizione Il contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione che è una sottospecie del mandato, avente quale causa specifica l'organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto, è caratterizzato dal compimento dello "opus perfectum" del trasferimento "di persone o cose da un luogo ad un altro" a carico di un soggetto determinato. Elemento caratteristico ne è la "lettera di vettura" - cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l'indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, a natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto - la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto, il quale non può essere escluso solo per il fatto che il vettore originario si sia servito di un subvettore. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 29.03.1989, n. 1489 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Differenze Con Il Contratto Di Trasporto - Trasporto - La Differenza Tra Il Contratto Di Trasporto e quello di Spedizione La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto. ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dello eventuale inadempimento del'obbligo di concluderlo. § Trasporto con rispedizione Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 07.02.2006, n. 2529 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Differenze Con Il Contratto Di Trasporto - Trasporto Con Rispedizione - Trasporto Con Rispedizione Della Merce - Trasporto Con Subtrasporto - Trasporto Con Rispedizione - Nozione - Obblighi Del Vettore - Individuazione Ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il committente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione (Sommario). 2. Le obbligazioni dello spedizioniere. Oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza sono questioni attinenti all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali da parte dello spedizioniere, ed in particolare quelle relative alle operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto Focus giurisprudenziale Anche sull'argomento in esame la giurisprudenza è sostanzialmente univoca nell'accoglimento dei seguenti principi di diritto. In tema di contratto di spedizione, le istruzioni del committente servono a specificare le modalità del comportamento dovuto, trasformando l'obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e, benché prive di natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà. Lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del mandato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpretazioni degli uffici doganali. Lo spedizioniere che abbia assunto l'incarico di provvedere (nella specie curando l'esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto - operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1737 cod. civ. sul contenuto del contratto di spedizione - risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell'incarico. L'attività di imballaggio della merce consegnata allo spedizioniere è da considerare operazione accessoria a quella ordinaria di concludere il contratto di trasporto, derivandone la responsabilità dello spedizioniere stesso per i danni alle merci spedite con imballaggio inadeguato. La prestazione di temporanea custodia cui è tenuto lo spedizioniere, in attesa della stipula del contratto di trasporto per conto del mandante, è comunque soggetta alla disciplina degli artt. 1766 c.c. e seguenti, con la conseguenza che lo spedizioniere stesso risponde dell'avaria e della perdita della merce, durante tale temporanea custodia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile verificatosi malgrado l'uso della diligenza di buon padre di famiglia. Tra le prestazioni accessorie dello spedizioniere sono comprese non solo la custodia della merce, le verifiche doganali, l'imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, ma anche tutte le operazioni necessarie utili al trasporto, tra le quali il ritiro e la consegna della merce. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 18.06.2003, n. 9697 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Le Obbligazioni Dello Spedizioniere - In Genere In tema di contratto di spedizione, le istruzioni del committente servono a specificare le modalità del comportamento dovuto, trasformando l'obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e, benché prive di natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà. Ne deriva che, avendo il committente l'obbligo di anticipazione delle spese, deve escludersi che la consegna allo spedizioniere di denaro e, a maggior ragione, di assegni equivalga di per sé ad impartirgli l'istruzione di pagare i diritti doganali in contanti, precludendogli la facoltà di avvalersi o di consentire che altri si avvalga del sistema del pagamento differito. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 24.02.2004, n. 3650 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Le Obbligazioni Dello Spedizioniere - In Genere Lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del mandato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpretazioni degli uffici doganali; se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, risponde dei danni che quest'ultimo subisce; tutto ciò salvo che sia mancata la possibilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realizzare l'interesse del committente. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 16.12.2005, n. 27716 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Le Obbligazioni Dello Spedizioniere - In Genere - Riscossione Del Prezzo - Assunzione Dell'incarico - Operazione accessoria al trasporto ex art. 1737 cod. civ. - Configurabilità - Responsabilità nei confronti del committente Sussistenza - Fattispecie di pagamento contro documenti Lo spedizioniere che abbia assunto l'incarico di provvedere (nella specie curando l'esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto - operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1737 cod. civ. sul contenuto del contratto di spedizione - risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell'incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell'art. 1717 cod. civ. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 15.11.2002, n. 16069 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Le Obbligazioni Dello Spedizioniere - In Genere Nel contratto di spedizione, l'incarico di provvedere che la consegna della merce sia effettuata previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario della stessa, non è "ex se" riconducibile tra le "operazioni accessorie" previste dall'art. 1737 cod. civ., del cui inadempimento lo spedizioniere risponde nei confronti del mandante. La responsabilità dello spedizioniere sussiste, infatti, soltanto qualora, interpretando il mandato conferito allo spedizioniere, si accerti che spetta a quest'ultimo verificare l'osservanza delle condizioni cui è subordinata la consegna della merce e che egli non è stato autorizzato dal mandante a sostituire a sé il vettore nell'adempimento dell'incarico. Tribunale di Milano, Sezione 11 Civile, Sentenza 06.06.2002, n. 7354 Contratti singoli - contratti tipici - spedizione - le obbligazioni dello spedizioniere - obbligazioni e contratti contratto di spedizione mancate istruzioni allo spedizioniere in merito all'imballaggio della merce - danni alla merce a seguito di inadeguato imballaggio responsabilità dello spedizioniere - sussiste. (cc, articolo 1737) Nel contratto di spedizione, l'attività di imballaggio della merce consegnata allo spedizioniere è da considerare operazione accessoria a quella ordinaria di concludere il contratto di trasporto, derivandone la responsabilità dello spedizioniere stesso per i danni alle merci spedite con imballaggio inadeguato, e ciò anche in assenza di istruzioni da parte del mittente. Tribunale di Genova, Sezione 3 Civile, Sentenza 01.07.2004 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Le obbligazioni dello spedizioniere - Oggetto del contratto - Obbligo di concludere un contratto di trasporto - Prestazione di temporanea custodia Il contratto di spedizione, secondo il disposto dell'art. 1737 c.c., ha per oggetto essenziale la conclusione di un contratto di trasporto, a nome dello spedizioniere e per conto del mandante ed esclusivamente in linea accessoria il compimento di altre operazioni relative al trasporto quali ad es. l'imballaggio e la custodia. La prestazione di temporanea custodia cui è tenuto lo spedizioniere, in attesa della stipula del contratto di trasporto per conto del mandante, è comunque soggetta alla disciplina degli artt. 1766 c.c. e seguenti. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 22.05.1997, n. 4567 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Le obbligazioni dello spedizioniere - Ritiro e consegna della merce Tra le prestazioni accessorie dello spedizioniere sono comprese non solo la custodia della merce, le verifiche doganali, l'imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, ma anche tutte le operazioni necessarie utili al trasporto, tra le quali il ritiro e la consegna della merce. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 17.11.1995, n. 11915 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Le obbligazioni dello spedizioniere - Riscossione del prezzo - Assunzione dell'incarico Responsabilità nei confronti del committente Lo spedizioniere che abbia assunto l'incarico di provvedere (nella specie, curando l'esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto - operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1737 cod. civ. sul contenuto del contratto di spedizione - risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell'incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell'art. 1717 cod. civ. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 18.10.1991, n. 11010 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Le obbligazioni dello spedizioniere - In genere Nel contratto di spedizione la custodia delle cose da trasportare, affidata allo spedizioniere, rientra tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto alle quali egli si obbliga, ai sensi dell'art. 1737 cod. civ. Pertanto, la prestazione di temporanea custodia, cui è tenuto lo spedizioniere in attesa della stipula del contratto di trasporto per conto del mandante, è soggetta alla disciplina degli artt. 1768 e 1780 cod. civ., in tema di deposito, con la conseguenza che lo spedizioniere stesso risponde dell'avaria e della perdita della merce, durante tale temporanea custodia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile verificatosi malgrado l'uso della diligenza di buon padre di famiglia. § Sulla conclusione di altro contratto di spedizione in luogo di quello di trasporto: Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 11.02.2009, n. 3354 Contratti singoli - contratti tipici - spedizione - le obbligazioni dello spedizioniere - sulla conclusione di altro contratto di spedizione in luogo di quello di trasporto - omessa conclusione di contratto di trasporto - omessa conclusione del contrattodi trasporto e conclusione di altro contratto di spedizione, senza autorizzazione del mandante e senza necessità per la natura dell'incarico conferito - inadempimento dell'obbligazione assunta nei confronti del mandante - sussistenza - conseguenze - assunzione, da parte dello spedizioniere, del rischio dell'inadempimento del sostituto - limiti - prova contraria - contenuto Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e che, senza autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell'incarico ricevuto, concluda, in luogo del predetto contratto, un altro contratto di spedizione, non adempie l'obbligazione assunta verso il mandante, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell'operato del sostituto pregiudizievoli per il committente; tale spedizioniere risponde, pertanto, dell'inadempimento della persona sostituita anche se il fatto dannoso si verifichi durante l'esecuzione del contratto di trasporto dalla medesima o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe comunque prodotto, pur se egli avesse adempiuto la propria obbligazione (Sommario). 3. I diritti dello spedizioniere. Solamente due sentenze invece si rinvengono su questioni relative ai diritti spettanti allo spedizioniere. Focus giurisprudenziale L'esiguità della produzione giurisprudenziale sul punto non consente di ritenere consolidati i seguenti principi di diritto. I rimborsi effettuati dal mandante in favore dello spedizioniere ex art. 1740 cod. civ., attesone il carattere indiscutibilmente solutorio, sono assoggettabili a revoca ex art. 67 legge fall. nella ipotesi di fallimento, medio tempore, del mandante stesso. Non costituisce prestazione accessoria al contratto l'attività giudiziale svolta dal mandatario - attività in concreto non concertata o autorizzata dal mandante - per affrontare un giudizio in proprio, in relazione ad una garanzia assunta dallo stesso, con l'autorizzazione della mandante. Consegue che le spese di tale attività sopportate dallo spedizioniere non soggiacciono alla regola della ripetizione ai sensi degli artt. 1720, primo comma e 1740 cod. civ. Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 10.12.1999, n. 13839 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - I Diritti dello Spedizioniere - Rimborso delle Spese dal Mandante Il contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, con la conseguenza che i rimborsi effettuati dal mandante in favore dello spedizioniere ex art. 1740 cod. civ., attesone il carattere indiscutibilmente solutorio, sono assoggettabili a revoca ex art. 67 legge fall. nella ipotesi di fallimento, "medio tempore", del mandante stesso. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 20.05.1998, n. 5030 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - I Diritti dello Spedizioniere - Spese Anticipate e Compensi Accessori Il contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Non costituisce prestazione accessoria al contratto l'attività giudiziale svolta dal mandatario - attività in concreto non concertata o autorizzata dal mandante - per affrontare un giudizio in proprio, in relazione ad una garanzia assunta dallo stesso, con l'autorizzazione della mandante. Consegue che le spese di tale attività sopportate dallo spedizioniere non soggiacciono alla regola della ripetizione ai sensi degli artt. 1720, primo comma e 1740 cod. civ (Sommario). 4. Lo spedizioniere-vettore. Alcune pronunce della giurisprudenza attengono anche all'ipotesi in cui lo spedizioniere assume in proprio l'esecuzione del trasporto e, quindi, anche la qualifica di vettore, con i relativi diritti ed obblighi. Focus giurisprudenziale La consolidata giurisprudenza accoglie il seguente principio di diritto. Affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere - vettore a norma dell'art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 14.02.2005, n. 2898 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Lo spedizioniere-vettore - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni - Relativo accertamento del giudice di merito - Incensurabilità - Condizioni - Fattispecie Affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere - vettore a norma dell'art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento dell'avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente a giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base delle espresse dichiarazioni delle parti, aveva qualificato il contratto come di spedizione semplice, non attribuendo rilievo decisivo ai fini della qualificazione in termini di spedizione -trasporto, all'elemento indiziario costituito dal compenso forfettario). Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 06.08.2004, n. 15186 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Lo spedizioniere-vettore - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Criteri In tema di contratto di spedizione, affinché lo spedizioniere - soggetto normalmente obbligato a concludere un contratto in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, acquisti anche la qualità di vettore, occorre provare che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì assunto l'obbligo dell'esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente; nell'accertare se lo spedizioniere abbia assunto anche le obbligazioni del vettore il giudice di merito (cui la relativa indagine è devoluta, trattandosi di indagine in fatto) deve fare ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss. cod. civ., tenendo conto, in particolare, del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del contratto. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 13.08.1997, n. 7556 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Lo spedizioniere-vettore - Assunzione della qualità di vettore Da parte dello spedizioniere Affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere con altri in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico il contratto di trasporto, acquisti la veste di spedizioniere - vettore a norma dell'art. 1741 cod. civ., è necessario che esso assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente a giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che, al fine di escludere la ricorrenza della fattispecie di cui al cit. all'art. 1741 cod. civ., il giudice di merito avesse correttamente valorizzato il mancato rilascio da parte dello spedizioniere di documenti di trasporto, atteso che il rilascio degli stessi, sebbene non essenziale al perfezionamento del relativo contratto, è tuttavia elemento significativo della sua conclusione, e che altrettanto corretta fosse la ritenuta compatibilità della previsione di un compenso forfettario per lo spedizioniere con la possibilità di convenire preventivamente in una somma unitaria globale il rimborso delle spese e i compensi spettanti allo spedizioniere, comprensivi della provvigione) (Sommario). 5. La prescrizione. Due sentenze si rinvengono anche in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione. Focus giurisprudenziale La giurisprudenza aderisce unanimemente alla previsione della prescrizione annuale fissata dall'art. 2951 cod. civ. Nel contratto di trasporto o in quello di spedizione, ove la cosa da trasportare sia stata rubata, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire. Al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell'art. 2951 cod. civ., ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell'articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa. Nel caso di un contratto di spedizione, le clausole vessatorie che escludono in ogni caso la responsabilità dello spedizioniere, o ne limitano la risarcibilità per danni, ovvero ne escludono qualsivoglia responsabilità, anche se dovuta a negligenza, pur se specificamente approvate per iscritto, devono comunque considerarsi nulle. Per beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ovverosia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti (cosiddetto"triangolazioni"), la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 31.07.2006, n. 17444 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - La Prescrizione - Prescrizione Civile - Termine - Prescrizioni Brevi - Spedizione e Trasporto - Trasporto aereo di persone e bagagli - Termine di prescrizione applicabile - Prescrizione breve semestrale Al contratto con cui un vettore aereo si obbliga a trasportare da un luogo ad un altro una persona ed i suoi bagagli si applica il termine speciale di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell'arrivo, previsto dall'art. 418, primo comma, cod. nav., ed esteso al trasporto aereo dall'art. 949 dello stesso codice, relativo al contratto di trasporto di persone (registrate) accompagnate da bagagli non registrati, e non il termine di prescrizione annuale previsto in generale dall'art. 2951 cod. civ. in materia di spedizione e trasporto. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 02.08.2000, n. 10129 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - La Prescrizione - Prescrizione Civile - Termine - Prescrizioni Brevi - Spedizione e Trasporto Nel contratto di trasporto o in quello di spedizione, ove la cosa da trasportare sia stata rubata, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire. Il secondo comma dell'art. 2951 cod. civ., che prevede quale decorrenza della prescrizione il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa, si riferisce non solo al contratto di trasporto, ma anche a quello di spedizione. Al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell'art. 2951 cod. civ., ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell'articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa (Sommario). 6. Questioni varie. Oltre alle questioni già esposte la giurisprudenza si è pronunciata con decisioni rimaste isolate anche su altre questioni attinenti alla spedizione. Focus giurisprudenziale Per completezza di trattazione del contratto de quo riportiamo di seguito le massime di due isolate pronunce giurisprudenziali afferenti alla spedizione. § Sulle clausole vessatorie: Tribunale di Milano, Sezione Civile, Sentenza 03.07.2000 Contratti Singoli - Contratti Tipici - Spedizione - Sulle Clausole vessatorie - Totale esclusione della responsabilità del debitore - Nullità delle stesse Nel caso di un contratto di spedizione, le clausole vessatorie che escludono in ogni caso la responsabilità dello spedizioniere, o ne limitano la risarcibilità per danni, ovvero ne escludono qualsivoglia responsabilità, anche se dovuta a negligenza, pur se specificamente approvate per iscritto, devono comunque considerarsi nulle, in quanto determinano una preventiva e pressoché totale esclusione della responsabilità del debitore, oltre il limite consentito della colpa lieve. § Profili tributari: Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Sentenza 19.10.2007, n. 21946 Contratti singoli - contratti tipici - spedizione - profili tributari - tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi - Operazioni triangolari - Destinazione della merce all'esportazione - Prova - Vidimazione dell'Ufficio Doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inapplicabilità dell'esenzione d'imposta Per beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ovverosia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti (cosiddetto"triangolazioni"), la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, e non da altri e diversi documenti (Sommario).