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Regolamento (CE) n. 889/2008 del 05/09/2013 .- “Applicazione dell’articolo 27, comma 2, lettera c)
– Uso del lievito convenzionale in prodotti biologici”.
Egregio Cliente,
in prossimità della scadenza di fine anno, con la presente si riepilogano le principali azioni che l’azienda,
inserita nello schema di certificazione del biologico, deve intraprendere in merito all’uso del lievito
convenzionale in prodotti biologici.
In applicazione dell’articolo 27, comma 2), lettera c) del RegCE n. 889/2008, dal 31/12/2013 il lievito e i
prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola; si precisa che si tratta del lievito (di
birra o altro), non degli agenti lievitanti (additivi), per i quali non cambia nulla.
In seguito al quesito posto da Federbio, la Commissione Europea, con nota interpretativa del 05/07/2013,
risponde alla richiesta di chiarimenti sull’uso del lievito convenzionale in prodotti biologici, confermando la
possibilità di utilizzare, nell’ambito del 5%, il lievito convenzionale nei prodotti biologici.
Si riporta, di seguito, il testo della risposta:
La ringrazio per la Sua lettera del 24 giugno 2013 in cui chiede chiarimenti sull'uso del lievito convenzionale in
prodotti biologici.
L'articolo 23 (4) (a) (ii) del regolamento (CE) n 834/2007 prevede che gli alimenti trasformati possono essere
etichettati come biologici (nella denominazione di vendita) quando almeno il 95% in peso degli ingredienti di
origine agricola siano biologici. Ciò significa, in altre parole, che può essere non biologico al massimo il 5%
degli ingredienti di origine agricola.
Al 31 dicembre 2013, il calcolo degli ingredienti di origine agricola dovrà tener conto del lievito e dei prodotti
del lievito [Regolamento della Commissione (CE) n 889/2008, articolo 27 (2) c)], allo stesso modo degli additivi
alimentari elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 e contrassegnati con un asterisco.
Come giustamente sottolinea, il lievito biologico non può esser contenuto in alimenti o mangimi insieme a
lievito non biologico [regolamento 834/2007, articolo 20 (2)].
Dalle suddette disposizioni consegue che, nel rispetto della legislazione biologica UE, sarà possibile utilizzare
lievito non biologico fino al 5% in peso del totale degli ingredienti di origine agricola, a condizione che l'altro
95% di ingredienti di origine agricola, che deve essere biologica, non comprenda lievito biologico.
L’articolo 27, comma 2), lettera c) del RegCE n. 889/2008, così come modificato dal RegCE n. 1254/2008, non
ha definito delle tempistiche sull'esaurimento delle scorte dei prodotti finiti preconfezionati ed etichettati
contenenti lievito non biologico in misura maggiore al 5%; pertanto i suddetti prodotti, preconfezionati ed
etichettati alla data del 31/12/2013, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte o validità del
lotto di produzione (scadenza), poiché tali prodotti sono stati realizzati in conformità ad un Regolamento che
era in vigore a quella data.
Successivamente alla data del 31/12/2013, la produzione di prodotti contenenti lievito dovrà tener conto delle
modifiche introdotte con il RegCE n. 1254/2008 e della Nota interpretativa della Commissione Europea del
05/07/2013.
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A tal proposito sembra opportuno chiarire che, in ogni caso, i produttori possono scegliere di essere sottoposti
al sistema di controllo per la produzione di lievito biologico e ottenere la certificazione della propria azienda.
Infatti l’articolo 20 del Reg(CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti di base per la produzione di lievito biologico, le
cui modalità di applicazione di tali requisiti sono state normate dal Reg(CE) n. 889/2008 (ampliando il campo
di applicazione del Reg(CE) n. 889/2008 ai lieviti utilizzati nell’alimentazione umana e animale).