bis

Transcript

bis
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI TORINO
LE NUOVE PROCEDURE NEL DIRITTO
FALLIMENTARE
Torino, 6 dicembre 2013
Il Decreto Sviluppo
Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, (c.d. Decreto Sviluppo) ha significativamente
modificato la disciplina concorsuale, intervenendo
su quattro fronti principali:
la figura dell’attestatore, con la previsione che
deve essere designato dal debitore in stato di crisi
e dotato di particolari, e più stringenti, requisiti
professionali;
- segue-
il concordato preventivo, con l’introduzione,
tra l’altro, della possibilità di presentare una
domanda con riserva e d’adempiere gli
obblighi concordatari in continuità aziendale;
l’accordo di ristrutturazione, con
l’adeguamento della sua disciplina a quella del
concordato preventivo ed il recepimento
dell’interpretazione giurisprudenziale
formatasi con decorrenza dall’anno 2005;
- segue -
la normativa penale, con l’estensione dell’esonero
da responsabilità per i reati di bancarotta
(preferenziale e semplice) ai pagamenti ed alle
operazioni di finanziamento autorizzate dal
Giudice e con la configurazione, al nuovo art. 236bis legge fall., d’una fattispecie di reato proprio,
riservata al professionista incaricato di attestare la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di un
piano.
La ratio dell’intervento riformatore
Contenere il ricorso a soluzioni liquidatorie agevolando
l’adozione di strumenti in grado di valorizzare la
continuità aziendale.
• Proteggere l’impresa in stato di crisi mediante
l’intensificazione delle misure atte a conservare il
patrimonio aziendale, ad evitare azioni esecutive o
cautelari da parte dei creditori, ad incentivare la
partecipazione di soggetti terzi (specie finanziatori,
anche bancari) a partecipare alla ristrutturazione
dell’impresa e a consentirne il salvataggio in continuità
aziendale.
Incentivare l’impresa a denunciare per tempo la
propria situazione di crisi piuttosto, come si legge
nella relazione al Decreto Sviluppo, che
“assoggettarla a misure di controllo esterno che la
rilevino”, con l’espresso invito a fare ricorso alla
procedura di concordato preventivo.
INSOLVENZA E CRISI
L’insolvenza è definita, all’art. 5 legge fall., come insieme
di inadempimenti o di altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni
La crisi non è definita nella legge fallimentare, anche se è
posta quale presupposto oggettivo da cui dipende la
possibilità d’accesso alla procedura di concordato
preventivo oppure di sottoscrizione d’un accordo di
ristrutturazione dei debiti oppure ancora di sottoscrizione
d’una convenzione collegata ad un piano di risanamento
• crisi e insolvenza
– i due concetti si pongono in rapporto di genere a
specie, nel senso che l’insolvenza costituisce una
delle forme di manifestazione della crisi
– l’art. 160, comma 3, legge fall., stabilisce infatti
che per stato di crisi si intende anche lo stato di
insolvenza
Crisi
non significa temporanea difficoltà ad adempiere
le proprie obbligazioni, costituendo, semmai,
questa temporanea difficoltà uno dei possibili
presupposti della crisi d’impresa.
non significa, soltanto, illiquidità, che può
conseguire ad una situazione di sbilancio tra attivo
e passivo che non si tramuta ancora in carenza di
cassa, perché, ad esempio, l’imprenditore
continua a beneficiare di merito creditizio presso il
sistema bancario.
- segue-
significa manifestazione di ogni malessere
economico, finanziario e patrimoniale
dell’imprenditore, inclusa anche la riduzione del
capitale al di sotto del minimo legale
coincide solo eventualmente con lo stato di dissesto,
potendo al contrario limitarsi ad integrare la diversa
situazione di difficoltà finanziaria non necessariamente
prodromica allo stato di insolvenza
deve essere superabile e non destinata a tramutarsi, in
un arco temporale breve, in insolvenza (c.d. insolvenza
prospettica)
Tipi di crisi:
congiunturale, che dipende da fattori esogeni
atti ad incidere sulla capacità competitiva
dell’impresa e sulla tenuta del settore
merceologico di riferimento
finanziaria, che si manifesta in caso di
sovradimensionamento dei debiti rispetto alle
liquidità generate dalla gestione
patrimoniale e strutturale, che combina le
ipotesi summenzionate
Le fasi della crisi:
1. Incubazione: segnali di decadenza e di squilibrio
economico-finanziario.
2. Maturazione: perdite reddituali e diminuzione del
valore del capitale economico
3. Ripercussione: perdite sui flussi di cassa che prima
si attenuano e poi diventano negativi e
conseguente diminuzione della fiducia e
dell’affidabilità dell’impresa
4. Esplosione: situazione di insolvenza, cioè
l’incapacità dell’impresa di adempiere alle proprie
obbligazioni, in questa fase si ledono gli interessi di
tutti gli stakeholders
Le cause della crisi (esogene):
1. Motivi macro-economici: carenze del sistema
paese, debolezza dei mercati finanziari,
inadeguatezza del sistema bancario, ecc.
2. Movimenti culturali: il movimento no global (come
ad es. nel caso di Nike o di McDonald’s),
l’ecologismo, ecc.
3. Eventi catastrofici: guerra, attacchi terroristici (es.
11 settembre 2001 per le compagnie aeree),
disastri ecologici (es. Cernobyl per l’industria
nucleare)
4. Dinamiche settoriali: aumento dell’intensità della
concorrenza, calo della domanda, overcapacity,
spostamento della competizione sul prezzo,
affievolimento delle barriere all’entrata, ecc.
Le cause della crisi (endogene):
1. Strategiche: errori nella pianificazione degli
investimenti, entrata in nuovi business senza
le competenze e la vocazione necessaria,
avvio di fasi di sviluppo non supportate
adeguatamente dal punto di vista finanziario
o non sufficientemente pianificate, carenze
nell’innovazione, incapacità a programmare
con il consolidamento di un orientamento di
breve termine, ecc.
- segue -
2. Declino da posizionamento competitivo e da decadimento
dei prodotti: errori nella scelta dei mercati o dei segmenti
da servire, caduta d’immagine del brand, errori nella
composizione del mix di prodotto, carenze nell’apparato
distributivo, il mix di prodotto potrebbe non essere più in
grado di reggere la concorrenza a causa di scarse capacità
innovative o della maggiore efficienza dei concorrenti, ecc.
3. Declino dimensionale ossia eccessi di potenzialità
organizzative e di capacità produttiva: eccessiva capacità
produttiva che genera costi fissi che vanno perduti in quanto
non adattabili nel breve termine.
4. Declino da inefficienze: l’impresa opera a costi
maggiori rispetto ai concorrenti (i.e. inefficienza
organizzativa, produttiva, dell’aerea commerciale,
amministrativa, finanziaria)
5. Declino da squilibrio finanziario e patrimoniale:
eccessivo leverage, mancanza della correlazione
temporale tra fonti e impieghi, insufficienza della
riserva di liquidità, ritardi nelle scadenze di
pagamento ecc.
6. Crescita eccessiva: non adeguatamente pianificata
e che quindi non avviene secondo una logica di
fondo o che non è supportata da sufficienti risorse.
AFFRONTARE LA CRISI: IL DECALOGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Continuità aziendale si o no?
Quantificazione delle risorse disponibili per l’impresa
Mappatura delle garanzie prestate
Organizzazione del periodo interinale
Predisposizione del piano industriale
Coinvolgimento dei diversi attori (banche, fornitori, investitori)
dell’operazione di ristrutturazione
7. Definizione delle richieste da sottoporre alle banche ed
eventualmente ai fornitori
8. Tempestività degli interventi ristrutturativi
9. Monitoraggio dei flussi di cassa
10. Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie aziendali
Continuità aziendale sì o no?
È la decisione di base per capire se ha senso pensare a
una ristrutturazione finanziaria dell’azienda.
In questa fase l’imprenditore deve valutare, con
l’eventuale ausilio di advisor, la sussistenza delle
condizioni oggettive per la continuità aziendale (stima
delle reali prospettive di mercato dell’azienda,
valutazione degli asset e dei costi impliciti sia in
relazione allo scenario liquidatorio sia a quello di
continuazione dell’impresa, per valutare le possibilità
di successo delle richieste di finanziamento al sistema
bancario e le condizioni perché vengano accolte.
Quantificazione delle risorse disponibili per l’impresa
L’imprenditore deve eseguire un ricognizione delle
risorse personali da investire per il rilancio dell’impresa
La disponibilità dell’imprenditore ad immettere risorse
personali nella ristrutturazione dell’impresa rassicura
gli altri soggetti chiamati ad intervenire nella
ristrutturazione circa la serietà della complessiva
operazione.
Mappatura delle garanzie
A complemento della fase 2, è necessario rilevare quali
e quante garanzie sono state prestate
dall’imprenditore, da terzi o dall’azienda stessa alle
banche, ai fornitori, ai clienti e quali altri
condizionamenti gravano sui rapporti con questi
ultimi.
Questa attività è fondamentale per due motivi: stimare
quanto del patrimonio dell’imprenditore è
effettivamente disponibile e capire quanto i creditori
dell’azienda (le banche in primis) sono motivati alla
sua sopravvivenza per recuperare il loro credito.
Organizzazione del periodo interinale
– L’impresa deve adottare le misure necessarie per
gestire la propria attività fino all’adozione di uno
degli strumenti ristrutturativi previsti nella legge
fallimentare:
• revisione della gestione finanziaria dell’impresa compatibilmente
con la situazione di credito e di mercato attuale;
• riduzione dei costi;
• gestione attiva dei rapporti con i fornitori;
• gestione dei rapporti con gli istituti di credito (i.e. evitare
sconfinamenti prolungati con la stessa banca, gestione
continuativa del cash-flow; gestione anticipata del credito
commerciale).
Predisposizione del piano industriale
– La definizione del business plan ha lo scopo di
individuare le linee guida della futura operazione di
ristrutturazione che dovranno condivise tra
l’imprenditore e gli altri soggetti coinvolti.
– Un business plan deve essere:
• credibile: gli obiettivi fissati devono essere raggiungibili;
• sostenibile: finanziariamente, ma anche sotto il profilo della
gestione manageriale degli obiettivi;
• verificabile: il grado di dettaglio dei fattori determinanti (driver) dei
ricavi e dei costi deve essere sufficiente per rendere comprensibili le
variazioni di alcuni parametri rispetto agli anni precedenti;
• motivato: il raggiungimento degli obiettivi fissati deve essere
conseguente ad azioni chiaramente identificate.
Coinvolgimento dei diversi attori (banche, fornitori,
investitori) dell’operazione di ristrutturazione
– Dopo aver predisposto il business plan,
l’imprenditore ne dovrà condividere i contenuti
con gli altri soggetti coinvolti nell’operazione. E’
fondamentale, a tal punto, che i principali termini
e condizioni del piano siano dagli ritenuti credibili
ed accettabili dagli interlocutori (banche, clienti,
fornitori).
Definizione delle richieste da sottoporre alle banche
ed eventualmente ai fornitori
– Dopo aver condiviso il business plan con i soggetti
attivamente interessati dalla ristrutturazione,
l’imprenditore deve definire le richieste da
rivolgere a questi ultimi. In questa fase è
opportuno valutare con estrema precisione la
portata degli interventi richiesti, in quanto
potrebbe rivelarsi particolarmente lungo e
faticoso ottenere variazioni in corso di piano,
senza giustificati motivi.
Tempestività degli interventi ristrutturativi
– La tempestività dell’azione di ristrutturazione
dell’azienda e del debito è un elemento chiave.
– Dal momento della decisione a quello della
“messa in moto” del meccanismo di
ristrutturazione del debito prevista dal piano non
devono passare più di tre mesi. Perché aspettare
significa deteriorare ulteriormente la situazione
finanziaria e patrimoniale dell’impresa.
Monitoraggio dei flussi di cassa
– Generalmente gli istituti di credito finanziano il
piano a condizione che i parametri aziendali non
subiscano peggioramenti che possano
astrattamente compromettere il buon esito
dell’operazione. Per tale ragione l’imprenditore
deve monitorare costantemente i flussi di cassa, al
fine di intervenire prima che l’impresa possa
registrare sbilanci “pericolosi”.
Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie
aziendali
– La gestione delle risorse finanziarie, soprattutto
con riferimento all’indebitamento di breve
termine, è un’attività cruciale durante la gestione
della crisi. Solo a fronte di un’oculata gestione
della finanza aziendale l’imprenditore può
scongiurare il rischio di trovarsi privo delle risorse
necessarie al buon esito della ristrutturazione e
della salvaguardia della continuità aziendale.
IL PROCESSO DI RISANAMENTO
LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE
DELLA CRISI: UNO SGUARDO D’INSIEME
•
Le diverse figure di «procedure di composizione negoziale delle crisi».
•
Presupposti soggettivi ed oggettivi.
•
Struttura della procedura.
•
Incentivi.
•
Natura delle procedure di composizione negoziale delle crisi: la «consecuzione» di
procedure concorsuali (art. 69-bis, co. 2, l.fall).
•
Procedure negoziali delle crisi d’impresa e disciplina della «insolvenza civile».
IL PIANO DI RISANAMENTO ATTESTATO
• Normativa di riferimento
–
–
–
–
Art. 67, co. 3, lett. d), l. fall.
Art. 217-bis, l.fall.
Art. 236-bis, l.fall.
Art. 88, co. 4, D.P.R. n. 917/1986
• Presupposti oggettivi e soggettivi
• Definizione dell’istituto
• Incentivi
– «esenzione» della revocatoria
– «esimenti» penali
– agevolazione fiscale per il debitore
• Struttura del procedimento
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
•
–
–
–
–
Normativa di riferimento
Art. 67, co. 3, lett e), l. fall.
Art. 217-bis, l.fall.
Art. 236-bis, l.fall.
Art. 88, co. 4, D.P.R. n. 917/1986
– Art. 101, co. 5, D.P.R. n. 917/1986
• Art. 182 – bis l. fall.
• Presupposti oggettivi e soggettivi
• Definizione dell’istituto
•
–
–
–
–
–
–
–
–
Incentivi
«esenzione» dalla revocatoria
«esimenti» penali
Agevolazione fiscale per il debitore
Agevolazioni fiscali per i creditori
«Prededuzione»
Effetti protettivi per il debitore
Possibile anticipazione degli effetti protettivi
(Possibile
autorizzazione
ad
effettuare
pagamenti
«preferenziali» - art. 182-quinquies -)
– Sospensione delle disposizioni a tutela dell’integrità del
capitale sociale delle società di capitali (art. 182-sexies)
• L’incentivo della «prededuzione»
– La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla
presentazione della domanda di omologazione
– La prededuzione per i finanziamenti effettuati in
esecuzione dell’Accordo
– I finanziamenti-soci
– La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori (art. 182-quinquies,
l.fall.)
– Il coordinamento tra la prededuzione ex art. 182quater l.fall. e la prededuzione ex art. 182-quinquies
L’incentivo della «prededuzione» negli Accordi di Ristrutturazione
I) FINANZIAMENTI ANTERIORI ALLA DOMANDA
– La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla
presentazione della domanda di omologazione (art. 182quater, co. 2)
II)
FINANZIAMENTI COMPRESI TRA LA DOMANDA E
L’OMOLOGAZIONE
- La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla migliore
soddisfazione dei creditori (art. 182-quinquies, l.fall.)
III) FINANZIAMENTI SUCCESSIVI ALL’OMOLOGAZIONE
– La prededuzione per i finanziamenti effettuati in esecuzione
dell’Accordo (art. 182- quater, co. 1)
– Il coordinamento tra la prededuzione ex art. 182-quater l.fall.
e la prededuzione ex art. 182-quinquies
– I finanziamenti-soci
• L’incentivo degli «effetti protettivi»
– Art. 182-bis, co. 3, l. fall.
• La anticipazione degli «effetti protettivi» alla fase
delle «trattative» (art. 182-bis, co. 6, l. fall.)
–
–
–
–
–
–
Decorrenza degli effetti protettivi anticipati
Procedimento di «istanza di sospensione»
Caratteristiche del «pre-accordo»
La «autocertificazione» dell’imprenditore
La «dichiarazione» dell’esperto
Caratteristiche degli «effetti protettivi»: il divieto di
acquisire titoli di prelazione «non concordati». Ipoteche
giudiziali, ipoteche volontarie, pegni e cessioni di credito
• La struttura del procedimento
– La sorte delle ipoteche giudiziali iscritte dopo la «istanza
di sospensione» in caso di mancato deposito dell’Accordo
definitivo
IL CONCORDATO PREVENTIVO
• Normativa di riferimento
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Art. 67, co. 3, lett. e), l. fall.
Art. 217-bis, l. fall.
Art. 236-bis, l.fall.
Art. 88, co. 4, D.P.R. n. 917/1986
Art. 101, co. 5, D.P.R. n. 917/1986
Art. 111, l.fall.
Art. 182-quater, l.fall.
Art. 182-quinquies, l.fall.
Art. 182-sexies
– Art. 160 ss. l .fall.
• Presupposti oggettivi e soggettivi
• Definizione dell’istituto
• Incentivi
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
«esenzione» dalla revocatoria
«esimenti» penali
Agevolazione fiscale per il debitore
Agevolazioni fiscali per i creditori
«Prededuzione»
Effetti protettivi per il debitore
Possibile anticipazione degli effetti della procedura
Possibile autorizzazione ad effettuare pagamenti «preferenziali» (art. 182quinquies)
Sospensione delle disposizione a tutela dell’integrità del capitale sociale
delle società di capitali (art. 182-sexies)
Accentuazione della «Prededuzione»
Accentuazione degli «Effetti protettivi»
Accentuazione della anticipazione degli «Effetti protettivi» (il «Concordato
con Riserva»)
Possibile autorizzazione allo scioglimento di contratti pendenti (art. 169bis, l. fall)
Esclusione dello scioglimento dei contratti pendenti per iniziativa del
contraente in bonis (art. 186-bis, l.fall.)
Disciplina speciale dei contratti con la P.A. (art. 186-bis, l.fall.)
Efficacia vincolante della maggioranza dei creditori rispetto ai creditori
dissenzienti
• L’accentuazione dell’incentivo della «prededuzione»
– La «prededuzione» in generale (art. 111, l. fall)
– Le «prededuzioni» speciali: art. 182-quater, l. fall. – art. 182-quinquies, l. fall.
– La «prededuzione» dei crediti derivanti da «atti legalmente compiuti» (art.
161, co. 7, l. fall)
• La domanda di concordato
• Il concordato «con riserva»
– Procedimento (art. 161, co. 6, l. fall.)
– Presupposti
– «Obblighi informativi periodici»
• La disciplina degli atti di disposizione del debitore tra la
domanda e la ammissione al concordato (art. 161, co. 7, l. fall.)
–
–
–
–
Atti di ordinaria amministrazione
Atti di straordinaria amministrazione, urgenti e non urgenti
Prededucibilità dei crediti derivanti da «atti legalmente compiuti»
Prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti autorizzati (art. 161,
co.7)
– Esenzione da revocatoria dei pagamenti dei crediti derivanti da «atti
legalmente compiuti»
• Gli effetti dell’ammissione al concordato
– Effetti protettivi (art. 168, co. 1, l. fall.)
– Inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 giorni anteriori (art. 168, co. 3, l.
fall.)
– Rinvio agli effetti del fallimento (art. 169, l.fall.)
• La disciplina dei contratti pendenti (art. 169-bis, l. fall.)
• La disciplina della votazione del Concordato Preventivo (art. 178, l. fall.)
• Il cambiamento delle condizioni di «fattibilità» del «Piano» di
Concordato (art. 179 l.fall.)
•
L’incentivo della «prededuzione» nel Concordato Preventivo. Le prededuzioni
«speciali» dei crediti bancari
•
I) FINANZIAMENTI ANTERIORI ALLA DOMANDA
– La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda
di Concordato (art. 182-quater, co. 2)
• II) FINANZIAMENTI COMPRESI TRA LA DOMANDA E L’AMMISSIONE
- La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei
creditori (art. 182-quinquies, l.fall.)
•
IV) FINANZIAMENTI EFFETTUATI TRA L’AMMISSIONE E L’OMOLOGAZIONE (art.
167 l. fall.)
•
–
IV) FINANZIAMENTI SUCCESSIVI ALL’OMOLOGAZIONE
La prededuzione per i finanziamenti effettuati in esecuzione del Concordato (art.
182- quater, co. 1)
Il coordinamento tra la prededuzione ex art. 182-quater l.fall. e la prededuzione ex
art. 182-quinquies
–
LA CONTINUITA’ AZIENDALE
A) Accordi di ristrutturazione e Concordati Preventivi «con continuità aziendale» (art. 182-quinquies)
1) Finanziamenti prededucibili: art. 182-quinquies, co. 1, co. 2, co. 3
2) Accordi di Ristrutturazione e «fornitori strategici: co. 5 («esenzione da
revocatoria»)
3) Concordato Preventivo» con continuità aziendale» e «fornitori strategici»:
co. 4
• B) Concordato Preventivo (art. 186-bis)
1) Definizione
2) Disciplina dei contratti pendenti (art. 169-bis; art. 186- bis, co. 3)
3) Moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati (art. 186- bis, co. 2,
lett.c)
4) Rapporti con la P.A.
5) Revoca del Concordato «con continuità aziendale e se lo stesso non è mai
stato legalmente interdetto?
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Cos’è ?
I soggetti in perdurante squilibrio economico tra
le obbligazioni assunte (pagamenti da
effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con
impossibilità di far fronte ai propri impegni,
possono
accedere
alle
procedure
di
composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Normativa di riferimento
• Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942 e s.m. e i.
art. 28
(R.D. 267 del 16 marzo 1942 e succ. modifiche
artt.1 e 28)
• Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II Sezione I, come integrata e modificata con legge
n. 221 del 17 dicembre 2012 (modifiche entrate
in vigore il 18 gennaio 2013) (Legge n.3 del 271-2012 con successive modifiche)
Chi può farne richiesta ?
Le procedure riguardano i debitori non soggetti
al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti,
privati in genere, ecc.) quale disciplinato dal
regio decreto 16/03/1942 numero 267 (legge
fallimentare).
Come si svolge ?
Il debitore presenta istanza al Presidente del
Tribunale di Torino per la nomina di un
Professionista abilitato, che cura la proposta di
accordo o il piano di rientro del debito.
L'accordo può essere chiesto da tutti i soggetti di
cui sopra e richiede il voto favorevole dei titolari
di almeno il 60% dei crediti.
Le procedure sono:
• l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti sulla base di un piano
proposto dal debitore;
• il piano del consumatore, inteso al medesimo
risultato senza necessità di accordo con i
creditori.
• Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del
consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione
dell'intero patrimonio del debitore.
• La procedura intesa all'accordo con i creditori, che si esprimeranno a
maggioranza, comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare
i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni
e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.
Analogo scopo ha la procedura di composizione consistente nel piano
del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario
l'accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso
efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del
tribunale.
• Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri
debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo,
anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri.
Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria
consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da
far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia
fattibile (cioè realizzabile). Qualora sia necessario a tal
fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre
acquisire il loro consenso scritto con l’indicazione dei
redditi o beni che essi mettono a disposizione.
• Dopo il deposito della richiesta ha luogo un
procedimento inteso a verificare se sussistono le
condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che
rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).
• Il procedimento ha connotazioni diverse per la proposta
di accordo e per il piano del consumatore.
• La proposta di accordo comporta che il
tribunale ordini determinate forme di
pubblicità. Il tribunale provvede quindi
all'interpello di tutti i creditori e occorre che vi
sia il consenso di tanti creditori che
rappresentino almeno il 60% dell'ammontare
dei crediti.
• L'omologazione del piano del consumatore è
più semplice, ma comporta anch'essa la
convocazione dei creditori per la loro
audizione, ma non per la raccolta di un voto o
consenso.
Il giudice omologa il piano quando:
• verifica la sua idoneità ad assicurare il
pagamento dei crediti che devono essere
necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
• esclude che il consumatore abbia assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di
potervi adempiere;
• esclude che il consumatore abbia colposamente
determinato il proprio sovraindebitamento
anche per mezzo di un ricorso al credito non
proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore
non consenziente può sollevare delle contestazioni
circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal
caso il giudice provvede alla omologazione solo se
ritiene che il credito di chi solleva la contestazione
possa essere soddisfatto dall’esecuzione
dell’accordo o del piano in misura non inferiore a
quella che deriverebbe dalla liquidazione
dell'intero patrimonio del debitore.
NOTA BENE
Il piano è riservato ai consumatori (chi è gravato da debiti non
derivanti
da
attività
di
impresa
o
professione).
Sono previsti vari casi in cui gli effetti dell'accordo o della
omologazione cessano ed in alcuni di questi casi la conseguenza può
essere la conversione automatica della procedura di composizione
della crisi (accordo di ristrutturazione o piano del consumatore) nella
più grave procedura di liquidazione dei beni del debitore.
Le ipotesi principali sono le seguenti:
• Cessazione di diritto degli effetti dell'accordo e
della efficacia della omologazione del piano del
consumatore: quando il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze
previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle
amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatoria. In
questo caso è prevista la conversione in
procedura di liquidazione dei beni.
• Revoca dell'accordo e della omologazione del
piano del consumatore, nel caso in cui
risultino compiuti durante la procedura atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori. Anche
in questo caso è prevista la conversione in
procedura di liquidazione dei beni.
• Annullamento dell'accordo o cessazione degli
effetti della omologazione del piano del
consumatore pronunciati dal giudice, su istanza
di alcuno dei creditori, quando con dolo o con
colpa grave è stato aumentato o diminuito il
passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell'attivo ovvero siano state
dolosamente simulate attività inesistenti. Anche
in tal caso è prevista la conversione in procedura
di liquidazione dei beni.
• Risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti
della omologazione del piano del consumatore,
pronunciati dal giudice, su richiesta di alcuno dei
creditori, quando il debitore non adempie agli
obblighi derivanti dall'accordo o dal piano, le
garanzie promesse non vengono costituite o
l'esecuzione dell'accordo o del piano diviene
impossibile anche per ragioni non imputabili al
debitore stesso. In tali casi la conversione in
procedura di liquidazione dei beni ha luogo solo
qualora le pronunce siano state determinate da
cause imputabili al debitore.
Grazie per l’attenzione
e arrivederci!