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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO LE NUOVE PROCEDURE NEL DIRITTO FALLIMENTARE Torino, 6 dicembre 2013 Il Decreto Sviluppo Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, (c.d. Decreto Sviluppo) ha significativamente modificato la disciplina concorsuale, intervenendo su quattro fronti principali: la figura dell’attestatore, con la previsione che deve essere designato dal debitore in stato di crisi e dotato di particolari, e più stringenti, requisiti professionali; - segue- il concordato preventivo, con l’introduzione, tra l’altro, della possibilità di presentare una domanda con riserva e d’adempiere gli obblighi concordatari in continuità aziendale; l’accordo di ristrutturazione, con l’adeguamento della sua disciplina a quella del concordato preventivo ed il recepimento dell’interpretazione giurisprudenziale formatasi con decorrenza dall’anno 2005; - segue - la normativa penale, con l’estensione dell’esonero da responsabilità per i reati di bancarotta (preferenziale e semplice) ai pagamenti ed alle operazioni di finanziamento autorizzate dal Giudice e con la configurazione, al nuovo art. 236bis legge fall., d’una fattispecie di reato proprio, riservata al professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di un piano. La ratio dell’intervento riformatore Contenere il ricorso a soluzioni liquidatorie agevolando l’adozione di strumenti in grado di valorizzare la continuità aziendale. • Proteggere l’impresa in stato di crisi mediante l’intensificazione delle misure atte a conservare il patrimonio aziendale, ad evitare azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori, ad incentivare la partecipazione di soggetti terzi (specie finanziatori, anche bancari) a partecipare alla ristrutturazione dell’impresa e a consentirne il salvataggio in continuità aziendale. Incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi piuttosto, come si legge nella relazione al Decreto Sviluppo, che “assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino”, con l’espresso invito a fare ricorso alla procedura di concordato preventivo. INSOLVENZA E CRISI L’insolvenza è definita, all’art. 5 legge fall., come insieme di inadempimenti o di altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni La crisi non è definita nella legge fallimentare, anche se è posta quale presupposto oggettivo da cui dipende la possibilità d’accesso alla procedura di concordato preventivo oppure di sottoscrizione d’un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure ancora di sottoscrizione d’una convenzione collegata ad un piano di risanamento • crisi e insolvenza – i due concetti si pongono in rapporto di genere a specie, nel senso che l’insolvenza costituisce una delle forme di manifestazione della crisi – l’art. 160, comma 3, legge fall., stabilisce infatti che per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza Crisi non significa temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, costituendo, semmai, questa temporanea difficoltà uno dei possibili presupposti della crisi d’impresa. non significa, soltanto, illiquidità, che può conseguire ad una situazione di sbilancio tra attivo e passivo che non si tramuta ancora in carenza di cassa, perché, ad esempio, l’imprenditore continua a beneficiare di merito creditizio presso il sistema bancario. - segue- significa manifestazione di ogni malessere economico, finanziario e patrimoniale dell’imprenditore, inclusa anche la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale coincide solo eventualmente con lo stato di dissesto, potendo al contrario limitarsi ad integrare la diversa situazione di difficoltà finanziaria non necessariamente prodromica allo stato di insolvenza deve essere superabile e non destinata a tramutarsi, in un arco temporale breve, in insolvenza (c.d. insolvenza prospettica) Tipi di crisi: congiunturale, che dipende da fattori esogeni atti ad incidere sulla capacità competitiva dell’impresa e sulla tenuta del settore merceologico di riferimento finanziaria, che si manifesta in caso di sovradimensionamento dei debiti rispetto alle liquidità generate dalla gestione patrimoniale e strutturale, che combina le ipotesi summenzionate Le fasi della crisi: 1. Incubazione: segnali di decadenza e di squilibrio economico-finanziario. 2. Maturazione: perdite reddituali e diminuzione del valore del capitale economico 3. Ripercussione: perdite sui flussi di cassa che prima si attenuano e poi diventano negativi e conseguente diminuzione della fiducia e dell’affidabilità dell’impresa 4. Esplosione: situazione di insolvenza, cioè l’incapacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni, in questa fase si ledono gli interessi di tutti gli stakeholders Le cause della crisi (esogene): 1. Motivi macro-economici: carenze del sistema paese, debolezza dei mercati finanziari, inadeguatezza del sistema bancario, ecc. 2. Movimenti culturali: il movimento no global (come ad es. nel caso di Nike o di McDonald’s), l’ecologismo, ecc. 3. Eventi catastrofici: guerra, attacchi terroristici (es. 11 settembre 2001 per le compagnie aeree), disastri ecologici (es. Cernobyl per l’industria nucleare) 4. Dinamiche settoriali: aumento dell’intensità della concorrenza, calo della domanda, overcapacity, spostamento della competizione sul prezzo, affievolimento delle barriere all’entrata, ecc. Le cause della crisi (endogene): 1. Strategiche: errori nella pianificazione degli investimenti, entrata in nuovi business senza le competenze e la vocazione necessaria, avvio di fasi di sviluppo non supportate adeguatamente dal punto di vista finanziario o non sufficientemente pianificate, carenze nell’innovazione, incapacità a programmare con il consolidamento di un orientamento di breve termine, ecc. - segue - 2. Declino da posizionamento competitivo e da decadimento dei prodotti: errori nella scelta dei mercati o dei segmenti da servire, caduta d’immagine del brand, errori nella composizione del mix di prodotto, carenze nell’apparato distributivo, il mix di prodotto potrebbe non essere più in grado di reggere la concorrenza a causa di scarse capacità innovative o della maggiore efficienza dei concorrenti, ecc. 3. Declino dimensionale ossia eccessi di potenzialità organizzative e di capacità produttiva: eccessiva capacità produttiva che genera costi fissi che vanno perduti in quanto non adattabili nel breve termine. 4. Declino da inefficienze: l’impresa opera a costi maggiori rispetto ai concorrenti (i.e. inefficienza organizzativa, produttiva, dell’aerea commerciale, amministrativa, finanziaria) 5. Declino da squilibrio finanziario e patrimoniale: eccessivo leverage, mancanza della correlazione temporale tra fonti e impieghi, insufficienza della riserva di liquidità, ritardi nelle scadenze di pagamento ecc. 6. Crescita eccessiva: non adeguatamente pianificata e che quindi non avviene secondo una logica di fondo o che non è supportata da sufficienti risorse. AFFRONTARE LA CRISI: IL DECALOGO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Continuità aziendale si o no? Quantificazione delle risorse disponibili per l’impresa Mappatura delle garanzie prestate Organizzazione del periodo interinale Predisposizione del piano industriale Coinvolgimento dei diversi attori (banche, fornitori, investitori) dell’operazione di ristrutturazione 7. Definizione delle richieste da sottoporre alle banche ed eventualmente ai fornitori 8. Tempestività degli interventi ristrutturativi 9. Monitoraggio dei flussi di cassa 10. Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie aziendali Continuità aziendale sì o no? È la decisione di base per capire se ha senso pensare a una ristrutturazione finanziaria dell’azienda. In questa fase l’imprenditore deve valutare, con l’eventuale ausilio di advisor, la sussistenza delle condizioni oggettive per la continuità aziendale (stima delle reali prospettive di mercato dell’azienda, valutazione degli asset e dei costi impliciti sia in relazione allo scenario liquidatorio sia a quello di continuazione dell’impresa, per valutare le possibilità di successo delle richieste di finanziamento al sistema bancario e le condizioni perché vengano accolte. Quantificazione delle risorse disponibili per l’impresa L’imprenditore deve eseguire un ricognizione delle risorse personali da investire per il rilancio dell’impresa La disponibilità dell’imprenditore ad immettere risorse personali nella ristrutturazione dell’impresa rassicura gli altri soggetti chiamati ad intervenire nella ristrutturazione circa la serietà della complessiva operazione. Mappatura delle garanzie A complemento della fase 2, è necessario rilevare quali e quante garanzie sono state prestate dall’imprenditore, da terzi o dall’azienda stessa alle banche, ai fornitori, ai clienti e quali altri condizionamenti gravano sui rapporti con questi ultimi. Questa attività è fondamentale per due motivi: stimare quanto del patrimonio dell’imprenditore è effettivamente disponibile e capire quanto i creditori dell’azienda (le banche in primis) sono motivati alla sua sopravvivenza per recuperare il loro credito. Organizzazione del periodo interinale – L’impresa deve adottare le misure necessarie per gestire la propria attività fino all’adozione di uno degli strumenti ristrutturativi previsti nella legge fallimentare: • revisione della gestione finanziaria dell’impresa compatibilmente con la situazione di credito e di mercato attuale; • riduzione dei costi; • gestione attiva dei rapporti con i fornitori; • gestione dei rapporti con gli istituti di credito (i.e. evitare sconfinamenti prolungati con la stessa banca, gestione continuativa del cash-flow; gestione anticipata del credito commerciale). Predisposizione del piano industriale – La definizione del business plan ha lo scopo di individuare le linee guida della futura operazione di ristrutturazione che dovranno condivise tra l’imprenditore e gli altri soggetti coinvolti. – Un business plan deve essere: • credibile: gli obiettivi fissati devono essere raggiungibili; • sostenibile: finanziariamente, ma anche sotto il profilo della gestione manageriale degli obiettivi; • verificabile: il grado di dettaglio dei fattori determinanti (driver) dei ricavi e dei costi deve essere sufficiente per rendere comprensibili le variazioni di alcuni parametri rispetto agli anni precedenti; • motivato: il raggiungimento degli obiettivi fissati deve essere conseguente ad azioni chiaramente identificate. Coinvolgimento dei diversi attori (banche, fornitori, investitori) dell’operazione di ristrutturazione – Dopo aver predisposto il business plan, l’imprenditore ne dovrà condividere i contenuti con gli altri soggetti coinvolti nell’operazione. E’ fondamentale, a tal punto, che i principali termini e condizioni del piano siano dagli ritenuti credibili ed accettabili dagli interlocutori (banche, clienti, fornitori). Definizione delle richieste da sottoporre alle banche ed eventualmente ai fornitori – Dopo aver condiviso il business plan con i soggetti attivamente interessati dalla ristrutturazione, l’imprenditore deve definire le richieste da rivolgere a questi ultimi. In questa fase è opportuno valutare con estrema precisione la portata degli interventi richiesti, in quanto potrebbe rivelarsi particolarmente lungo e faticoso ottenere variazioni in corso di piano, senza giustificati motivi. Tempestività degli interventi ristrutturativi – La tempestività dell’azione di ristrutturazione dell’azienda e del debito è un elemento chiave. – Dal momento della decisione a quello della “messa in moto” del meccanismo di ristrutturazione del debito prevista dal piano non devono passare più di tre mesi. Perché aspettare significa deteriorare ulteriormente la situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa. Monitoraggio dei flussi di cassa – Generalmente gli istituti di credito finanziano il piano a condizione che i parametri aziendali non subiscano peggioramenti che possano astrattamente compromettere il buon esito dell’operazione. Per tale ragione l’imprenditore deve monitorare costantemente i flussi di cassa, al fine di intervenire prima che l’impresa possa registrare sbilanci “pericolosi”. Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie aziendali – La gestione delle risorse finanziarie, soprattutto con riferimento all’indebitamento di breve termine, è un’attività cruciale durante la gestione della crisi. Solo a fronte di un’oculata gestione della finanza aziendale l’imprenditore può scongiurare il rischio di trovarsi privo delle risorse necessarie al buon esito della ristrutturazione e della salvaguardia della continuità aziendale. IL PROCESSO DI RISANAMENTO LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI: UNO SGUARDO D’INSIEME • Le diverse figure di «procedure di composizione negoziale delle crisi». • Presupposti soggettivi ed oggettivi. • Struttura della procedura. • Incentivi. • Natura delle procedure di composizione negoziale delle crisi: la «consecuzione» di procedure concorsuali (art. 69-bis, co. 2, l.fall). • Procedure negoziali delle crisi d’impresa e disciplina della «insolvenza civile». IL PIANO DI RISANAMENTO ATTESTATO • Normativa di riferimento – – – – Art. 67, co. 3, lett. d), l. fall. Art. 217-bis, l.fall. Art. 236-bis, l.fall. Art. 88, co. 4, D.P.R. n. 917/1986 • Presupposti oggettivi e soggettivi • Definizione dell’istituto • Incentivi – «esenzione» della revocatoria – «esimenti» penali – agevolazione fiscale per il debitore • Struttura del procedimento GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI • – – – – Normativa di riferimento Art. 67, co. 3, lett e), l. fall. Art. 217-bis, l.fall. Art. 236-bis, l.fall. Art. 88, co. 4, D.P.R. n. 917/1986 – Art. 101, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 • Art. 182 – bis l. fall. • Presupposti oggettivi e soggettivi • Definizione dell’istituto • – – – – – – – – Incentivi «esenzione» dalla revocatoria «esimenti» penali Agevolazione fiscale per il debitore Agevolazioni fiscali per i creditori «Prededuzione» Effetti protettivi per il debitore Possibile anticipazione degli effetti protettivi (Possibile autorizzazione ad effettuare pagamenti «preferenziali» - art. 182-quinquies -) – Sospensione delle disposizioni a tutela dell’integrità del capitale sociale delle società di capitali (art. 182-sexies) • L’incentivo della «prededuzione» – La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda di omologazione – La prededuzione per i finanziamenti effettuati in esecuzione dell’Accordo – I finanziamenti-soci – La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 182-quinquies, l.fall.) – Il coordinamento tra la prededuzione ex art. 182quater l.fall. e la prededuzione ex art. 182-quinquies L’incentivo della «prededuzione» negli Accordi di Ristrutturazione I) FINANZIAMENTI ANTERIORI ALLA DOMANDA – La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda di omologazione (art. 182quater, co. 2) II) FINANZIAMENTI COMPRESI TRA LA DOMANDA E L’OMOLOGAZIONE - La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 182-quinquies, l.fall.) III) FINANZIAMENTI SUCCESSIVI ALL’OMOLOGAZIONE – La prededuzione per i finanziamenti effettuati in esecuzione dell’Accordo (art. 182- quater, co. 1) – Il coordinamento tra la prededuzione ex art. 182-quater l.fall. e la prededuzione ex art. 182-quinquies – I finanziamenti-soci • L’incentivo degli «effetti protettivi» – Art. 182-bis, co. 3, l. fall. • La anticipazione degli «effetti protettivi» alla fase delle «trattative» (art. 182-bis, co. 6, l. fall.) – – – – – – Decorrenza degli effetti protettivi anticipati Procedimento di «istanza di sospensione» Caratteristiche del «pre-accordo» La «autocertificazione» dell’imprenditore La «dichiarazione» dell’esperto Caratteristiche degli «effetti protettivi»: il divieto di acquisire titoli di prelazione «non concordati». Ipoteche giudiziali, ipoteche volontarie, pegni e cessioni di credito • La struttura del procedimento – La sorte delle ipoteche giudiziali iscritte dopo la «istanza di sospensione» in caso di mancato deposito dell’Accordo definitivo IL CONCORDATO PREVENTIVO • Normativa di riferimento – – – – – – – – – Art. 67, co. 3, lett. e), l. fall. Art. 217-bis, l. fall. Art. 236-bis, l.fall. Art. 88, co. 4, D.P.R. n. 917/1986 Art. 101, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 Art. 111, l.fall. Art. 182-quater, l.fall. Art. 182-quinquies, l.fall. Art. 182-sexies – Art. 160 ss. l .fall. • Presupposti oggettivi e soggettivi • Definizione dell’istituto • Incentivi – – – – – – – – – – – – – – – – «esenzione» dalla revocatoria «esimenti» penali Agevolazione fiscale per il debitore Agevolazioni fiscali per i creditori «Prededuzione» Effetti protettivi per il debitore Possibile anticipazione degli effetti della procedura Possibile autorizzazione ad effettuare pagamenti «preferenziali» (art. 182quinquies) Sospensione delle disposizione a tutela dell’integrità del capitale sociale delle società di capitali (art. 182-sexies) Accentuazione della «Prededuzione» Accentuazione degli «Effetti protettivi» Accentuazione della anticipazione degli «Effetti protettivi» (il «Concordato con Riserva») Possibile autorizzazione allo scioglimento di contratti pendenti (art. 169bis, l. fall) Esclusione dello scioglimento dei contratti pendenti per iniziativa del contraente in bonis (art. 186-bis, l.fall.) Disciplina speciale dei contratti con la P.A. (art. 186-bis, l.fall.) Efficacia vincolante della maggioranza dei creditori rispetto ai creditori dissenzienti • L’accentuazione dell’incentivo della «prededuzione» – La «prededuzione» in generale (art. 111, l. fall) – Le «prededuzioni» speciali: art. 182-quater, l. fall. – art. 182-quinquies, l. fall. – La «prededuzione» dei crediti derivanti da «atti legalmente compiuti» (art. 161, co. 7, l. fall) • La domanda di concordato • Il concordato «con riserva» – Procedimento (art. 161, co. 6, l. fall.) – Presupposti – «Obblighi informativi periodici» • La disciplina degli atti di disposizione del debitore tra la domanda e la ammissione al concordato (art. 161, co. 7, l. fall.) – – – – Atti di ordinaria amministrazione Atti di straordinaria amministrazione, urgenti e non urgenti Prededucibilità dei crediti derivanti da «atti legalmente compiuti» Prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti autorizzati (art. 161, co.7) – Esenzione da revocatoria dei pagamenti dei crediti derivanti da «atti legalmente compiuti» • Gli effetti dell’ammissione al concordato – Effetti protettivi (art. 168, co. 1, l. fall.) – Inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 giorni anteriori (art. 168, co. 3, l. fall.) – Rinvio agli effetti del fallimento (art. 169, l.fall.) • La disciplina dei contratti pendenti (art. 169-bis, l. fall.) • La disciplina della votazione del Concordato Preventivo (art. 178, l. fall.) • Il cambiamento delle condizioni di «fattibilità» del «Piano» di Concordato (art. 179 l.fall.) • L’incentivo della «prededuzione» nel Concordato Preventivo. Le prededuzioni «speciali» dei crediti bancari • I) FINANZIAMENTI ANTERIORI ALLA DOMANDA – La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda di Concordato (art. 182-quater, co. 2) • II) FINANZIAMENTI COMPRESI TRA LA DOMANDA E L’AMMISSIONE - La prededuzione per i finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 182-quinquies, l.fall.) • IV) FINANZIAMENTI EFFETTUATI TRA L’AMMISSIONE E L’OMOLOGAZIONE (art. 167 l. fall.) • – IV) FINANZIAMENTI SUCCESSIVI ALL’OMOLOGAZIONE La prededuzione per i finanziamenti effettuati in esecuzione del Concordato (art. 182- quater, co. 1) Il coordinamento tra la prededuzione ex art. 182-quater l.fall. e la prededuzione ex art. 182-quinquies – LA CONTINUITA’ AZIENDALE A) Accordi di ristrutturazione e Concordati Preventivi «con continuità aziendale» (art. 182-quinquies) 1) Finanziamenti prededucibili: art. 182-quinquies, co. 1, co. 2, co. 3 2) Accordi di Ristrutturazione e «fornitori strategici: co. 5 («esenzione da revocatoria») 3) Concordato Preventivo» con continuità aziendale» e «fornitori strategici»: co. 4 • B) Concordato Preventivo (art. 186-bis) 1) Definizione 2) Disciplina dei contratti pendenti (art. 169-bis; art. 186- bis, co. 3) 3) Moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati (art. 186- bis, co. 2, lett.c) 4) Rapporti con la P.A. 5) Revoca del Concordato «con continuità aziendale e se lo stesso non è mai stato legalmente interdetto? COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Cos’è ? I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Normativa di riferimento • Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942 e s.m. e i. art. 28 (R.D. 267 del 16 marzo 1942 e succ. modifiche artt.1 e 28) • Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II Sezione I, come integrata e modificata con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (modifiche entrate in vigore il 18 gennaio 2013) (Legge n.3 del 271-2012 con successive modifiche) Chi può farne richiesta ? Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) quale disciplinato dal regio decreto 16/03/1942 numero 267 (legge fallimentare). Come si svolge ? Il debitore presenta istanza al Presidente del Tribunale di Torino per la nomina di un Professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito. L'accordo può essere chiesto da tutti i soggetti di cui sopra e richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti. Le procedure sono: • l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore; • il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori. • Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore. • La procedura intesa all'accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza, comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. Analogo scopo ha la procedura di composizione consistente nel piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del tribunale. • Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia fattibile (cioè realizzabile). Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l’indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione. • Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori). • Il procedimento ha connotazioni diverse per la proposta di accordo e per il piano del consumatore. • La proposta di accordo comporta che il tribunale ordini determinate forme di pubblicità. Il tribunale provvede quindi all'interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti. • L'omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso. Il giudice omologa il piano quando: • verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.); • esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere; • esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore. NOTA BENE Il piano è riservato ai consumatori (chi è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione). Sono previsti vari casi in cui gli effetti dell'accordo o della omologazione cessano ed in alcuni di questi casi la conseguenza può essere la conversione automatica della procedura di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione o piano del consumatore) nella più grave procedura di liquidazione dei beni del debitore. Le ipotesi principali sono le seguenti: • Cessazione di diritto degli effetti dell'accordo e della efficacia della omologazione del piano del consumatore: quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. In questo caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni. • Revoca dell'accordo e della omologazione del piano del consumatore, nel caso in cui risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Anche in questo caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni. • Annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore pronunciati dal giudice, su istanza di alcuno dei creditori, quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti. Anche in tal caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni. • Risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, pronunciati dal giudice, su richiesta di alcuno dei creditori, quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l'esecuzione dell'accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso. In tali casi la conversione in procedura di liquidazione dei beni ha luogo solo qualora le pronunce siano state determinate da cause imputabili al debitore. Grazie per l’attenzione e arrivederci!