i pagamenti tardivi delle fatture e gli interessi di

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i pagamenti tardivi delle fatture e gli interessi di
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CIRCOLARE N. 13
27.11.2002
Oggetto:
I PAGAMENTI TARDIVI DELLE FATTURE E GLI INTERESSI DI MORA
“AUTOMATICI”: NOVITÀ
Riferimenti:
D.Lgs. 9.10.2002, n. 231
Dal 7.11.2002, il mancato pagamento, alla scadenza prevista, del corrispettivo di un’operazione
commerciale comporta automaticamente l’obbligo per il debitore di corrispondere, oltre alla
somma dovuta, gli interessi di mora, nonché delle eventuali spese di recupero del credito.
La maturazione degli interessi decorre dal giorno successivo a quello stabilito per il pagamento,
senza alcuna necessità, da parte del creditore, di provvedere alla costituzione in mora del
debitore.
Il creditore potrà altresì ottenere con maggiore celerità il recupero dei crediti in sede giudiziaria.
Le nuove disposizioni, che interessano anche i professionisti, si applicano esclusivamente ai
contratti stipulati dall’8.8.2002.
Sulla G.U. 23.10.2002, n. 249, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 231/2002 contenente alcune novità in
tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da operazioni commerciali.
Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva comunitaria n. 35/2000, introduce nell’ordinamento
giuridico italiano importanti principi di tutela del creditore contro gli eccessivi ritardi
nell’effettuazione dei pagamenti da parte del debitore.
La nuova disciplina, che fa comunque salve le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali
qualora più favorevoli per il creditore, prevede:
♦ il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti in ritardo, determinati al
saggio stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali;
♦ il diritto al risarcimento delle spese sostenute per il recupero del credito nonché
dell’eventuale maggior danno subito a causa del ritardo;
♦ la nullità degli accordi stabiliti dalle parti relativamente ai termini di pagamento e alle
conseguenze del ritardo nell’effettuazione dello stesso qualora risultino gravemente iniqui a
danno del creditore;
♦ la possibilità di intervento delle associazioni di categoria degli imprenditori/professionisti
per la tutela degli interessi collettivi;
♦ alcune interessanti modifiche riguardanti gli aspetti processuali (ingiunzione di
pagamento).
La previsione della maturazione automatica degli interessi sulle somme non corrisposte alla
scadenza (senza quindi necessità di intervento da parte del creditore) e l’applicazione di un tasso
di interesse particolarmente elevato dovrebbe disincentivare il ritardo nei pagamenti da parte
dei debitori allo scopo di ottenere una sorta di finanziamento a spese del creditore.
L’AMBITO OGGETTIVO
Interessate dal provvedimento sono tutte le operazioni commerciali che hanno ad oggetto, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso.
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Sono espressamente esclusi:
♦ i pagamenti di debiti oggetto di procedure concorsuali;
♦ gli interessi di ammontare inferiore a € 5;
♦ i pagamenti a titolo di risarcimento danni compresi quelli effettuati dalle assicurazioni.
Inoltre, non sono soggette alla nuova disciplina le operazioni di permuta.
N.B.
Il decreto in esame si applica esclusivamente ai contratti stipulati dall’8.8.2002.
Di conseguenza, per i contratti stipulati antecedentemente continueranno a trovare
applicazione le “vecchie” disposizioni, tra le quali la conseguente necessità per il creditore di
procedere alla costituzione in mora del debitore tramite lettera raccomandata o altro atto di
intimazione al pagamento contenente l’invito ad adempiere entro un congruo termine.
L’AMBITO SOGGETTIVO
I contratti che beneficiano delle nuove disposizioni sono quelli stipulati tra:
♦ imprese/professionisti;
♦ imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni.
Rimangono pertanto esclusi i rapporti che le imprese o i professionisti intrattengono con i clienti
soggetti privati.
Rapporto contrattuale
Fornitore bene/servizio
IMPRESA
IMPRESA
IMPRESA
IMPRESA
PROFESSIONISTA
PROFESSIONISTA
PROFESSIONISTA
PROFESSIONISTA
Cliente
Applicazione D.Lgs.
n. 231/2002
IMPRESA
PROFESSIONISTA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SOGGETTO PRIVATO
PROFESSIONISTA
IMPRESA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SOGGETTO PRIVATO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
Va sottolineata la presenza dei professionisti tra i soggetti interessati dalle nuove disposizioni in
tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Pertanto anche al professionista che non
riceve, alla scadenza, il pagamento dal proprio cliente (impresa, altro professionista o pubblica
amministrazione) sono dovuti gli interessi di mora.
LA DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI
Come già accennato, nell’ipotesi di ritardato pagamento delle somme dovute da parte del debitore,
il fornitore del bene o del servizio ha diritto a percepire gli interessi di mora, che maturano
automaticamente.
Cessione bene
SOGGETTO A
SOGGETTO B
(non privato)
Prestazione servizio
INTERESSI DI MORA
“AUTOMATICI”
INADEMPIMENTO
CIRCOLARE n. 13 - pagina 3 di 4
N.B.
Il debitore non è tenuto a corrispondere gli interessi di mora nel caso in cui sia in grado
di dimostrare che il mancato pagamento alla scadenza sia stato determinato da cause a
lui non imputabili (ad esempio, nel caso in cui l’acquirente abbia dato ordine ad una banca
di eseguire il pagamento ad una certa data e questa non abbia rispettato il termine).
La maturazione degli interessi decorre dal giorno successivo a quello previsto per il
pagamento. A tal fine è necessario verificare se la scadenza di pagamento sia stata o meno
stabilita nel contratto; infatti, nel primo caso gli interessi decorrono dal giorno successivo alla
data di pagamento fissata dalle parti, nel secondo caso dallo spirare del termine espressamente
previsto dal decreto in esame, come di seguito sintetizzato.
TERMINE PAGAMENTO
MATURAZIONE INTERESSI
Previsto dalle parti
Dal giorno successivo alla scadenza stabilita (ad esempio, pagamento a 60
giorni data fattura, ecc.)
Decorsi 30 giorni dalla data:
•
di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente
contenuto equivalente (ad esempio, avviso di parcella emesso da un
professionista, fattura pro-forma);
•
di ricevimento del bene o di prestazione del servizio qualora:
Non previsto dalle parti
•
non sia certa la data di ricevimento della fattura o del documento di
richiesta di pagamento equivalente;
il debitore abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima
del ricevimento del bene o della prestazione;
di accettazione o di verifica della conformità del bene o del servizio
alle previsioni contrattuali qualora il debitore abbia ricevuto la fattura o la
richiesta di pagamento prima della data stabilita dalla legge o dal
contratto per l’accettazione / verifica.
Limitatamente ai soli p r o d o t t i a l i m e n t a r i d e t e r i o r a b i l i (così come individuati dal
Decreto Ministero della Sanità 16.12.1993), gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla
consegna o dal ritiro dei beni (non assume rilevanza la data di ricevimento della fattura). Anche
in tale caso le parti possono stabilire un maggior termine, purché nel rispetto di quanto previsto
dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni rappresentative a livello nazionale della produzione,
trasformazione e distribuzione dei prodotti deteriorabili.
Per il calcolo degli interessi, deve essere utilizzato, salvo diverso accordo delle parti, il tasso di
interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali (9 nel
caso di prodotti deteriorabili).
La percentuale del tasso BCE è resa nota mediante pubblicazione della stessa in Gazzetta
Ufficiale ed è soggetta a revisione ogni semestre.
RIFLESSI FISCALI
L’automatica maturazione degli interessi di mora si riflette anche ai fini fiscali. Infatti, gli interessi di
mora costituiscono dei proventi che l’impresa dovrà contabilizzare per competenza (art. 75,
comma 3, TUIR).
Tuttavia, si rammenta che l’impresa potrà comunque procedere, in sede di chiusura di bilancio,
alla totale svalutazione del credito riferito agli interessi di mora che, in base all’art. 71, comma 6,
TUIR, è interamente deducibile.
Per i lavoratori autonomi gli interessi di mora sono assimilati ai compensi professionali la cui
tassazione segue il principio di cassa. Anche su tali importi il committente dovrà applicare la
ritenuta d’acconto.
Relativamente all’IVA la somma riscossa a titolo di interessi di mora costituisce operazione non
rilevante ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), DPR n. 633/72.
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IL RIMBORSO DELLE SPESE DI RECUPERO CREDITI
Oltre alla corresponsione degli interessi di mora, il debitore è obbligato a rimborsare i costi
sostenuti per il recupero del credito (spese postali, onorario corrisposto al legale, ecc.) nonché
quelli connessi all’eventuale maggior danno subito (ad esempio, interessi bancari corrisposti per
la richiesta di un fido a seguito di liquidità insufficiente dovuta a ritardi nella riscossione).
L’ammontare di detti costi, che deve rispondere a principi di trasparenza e proporzionalità, può
essere determinato anche sulla base di elementi presuntivi e delle tariffe forensi in materia
stragiudiziale.
Il rimborso non è dovuto se il debitore dimostra che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabille.
L’ACCORDO DELLE PARTI – TUTELA DEL CREDITORE
Come già accennato l’acquirente e il fornitore possono accordarsi per stabilire un diverso termine
di pagamento e le conseguenze connesse al ritardo nell’effettuazione dello stesso, fissando ad
esempio un tasso di mora diverso da quello legale (tale possibilità non è ammessa nel caso di
cessioni di prodotti alimentari deteriorabili: il tasso legale è inderogabile dalle parti).
Poiché l’accordo deve necessariamente risultare da atto scritto, si ritiene comunque sufficiente
uno scambio di lettera commerciale o l’indicazione in fattura dei termini di pagamento.
La libertà delle parti è tuttavia limitata; infatti, le clausole contrattuali sono nulle se risultano
gravemente inique a danno del creditore. La valutazione si basa su parametri discrezionali che
vanno individuati “avuto riguardo alla corretta prassi negoziale, alla natura della merce o dei servizi
oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi”. Così
è considerato gravemente iniquo l’accordo che, senza giustificato motivo, abbia come finalità
quella di procurare liquidità al debitore a spese del creditore realizzando una forma di
finanziamento “indiretto”.
La nullità parziale è dichiarata dal giudice, oltre che su iniziativa dell’impresa o del professionista
creditore, anche d’Ufficio. Il giudice riconduce il contratto ai termini legali o comunque ad equità.
La tutela del creditore è altresì garantita attraverso la previsione, nell’ambito delle nuove
disposizioni normative, della possibilità di intervento delle associazioni di categoria presenti nel
CNEL (associazioni degli artigiani e dei commercianti, ordini professionali) che possono ricorrere
al giudice, anche in via d’urgenza, per richiedere la verifica dell’iniquità delle clausole contrattuali
e la conseguente inibizione all’utilizzo delle stesse. In caso di inosservanza, da parte del debitore,
di quanto stabilito dal giudice, è applicabile una penale di importo compreso tra € 500 e € 1.100, a
seconda della gravità del fatto, per ogni giorno di ritardo.
IL RECUPERO GIUDIZIARIO DEI CREDITI
Il D.Lgs. n. 231/2002 prevede anche alcune importanti novità in tema di recupero dei crediti in
sede giudiziaria.
Il creditore infatti, in caso di inadempimento del debitore, per ottenere il pagamento di quanto
spettante può rivolgersi al giudice per l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento qualora
disponga di una prova scritta dell’esistenza della propria pretesa (ad esempio, fattura).
In base alle nuove disposizioni normative:
⇒ il decreto ingiuntivo può essere emesso anche nei confronti di soggetti non residenti;
⇒ il decreto ingiuntivo deve essere emesso entro il termine ordinatorio di 30 giorni dal
deposito del ricorso (in precedenza non era previsto alcun termine);
⇒ il debitore deve adempiere o presentare opposizione (a pena di assoggettamento ad esecuzione
forzata) a quanto disposto con il decreto ingiuntivo entro il termine di 40 giorni se residente in
Italia, 50 giorni (che possono essere ridotti a 20) se residente in uno Stato UE; 60 giorni (e
comunque non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni) se residente in altro Stato.
Dott. Bonvicini