I termini di pagamento

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I termini di pagamento
Transazioni commerciali Ritardi nei pagamenti
Federica Bonafaccia
Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
• Decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 di recepimento della Direttiva 2000/35/CE
• Decreto legislativo 9.10.2012 n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Campo di applicazione
• Il provvedimento disciplina i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
• Si definiscono “transazioni commerciali” i contratti, comunque denominati, tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Responsabilità del debitore
• Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile • il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. • Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento
del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Decorrenza degli interessi moratori
• Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. • Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, a condizione che non risulti gravemente iniquo per il creditore.
Termini di pagamento
Ai fini della decorrenza degli interessi moratori, si applicano i seguenti termini:
a)30 gg dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento equivalente;
b)30 gg dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento:
c)30 gg dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione di servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d)30 gg dalla data dell’accettazione o della verifica, nel caso in cui questa sia prevista per legge o per contratto, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Deroghe nei rapporti tra imprese
Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire anche un termine superiore, fino ad un massimo di 60 giorni.
Potranno tuttavia essere concordati termini di pagamento superiori a 60 giorni a condizione che siano espressamente pattuiti (e provati per iscritto) e che non siano gravemente iniqui per il creditore.
Deroghe nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il termine legale è di 30 giorni, derogabile fino ad un limite massimo di 60 giorni, ma solo a condizione che tale deroga sia giustificata dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Pagamenti rateizzati
Le parti possono concordare pagamenti rateizzati nel qual caso, qualora una delle rate non sia pagata alla scadenza, gli interessi e il risarcimento potranno essere calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
Contratti della filiera agroalimentare
Art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27):
•disciplina dei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
La nuova disciplina è entrata in vigore a decorrere dal 24 ottobre 2012.
Campo di applicazione Rientrano nel campo di applicazione:
•I contratti e le relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.
Sono esclusi dal campo d’applicazione:
•i contratti conclusi con il consumatore finale
•le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.
Forma scritta
• I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati in forma scritta. • Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti in oggetto.
Elementi essenziali del contratto
I contratti devono riportare i seguenti elementi essenziali a pena di nullità:
•durata;
•quantità;
•caratteristiche del prodotto venduto;
•prezzo;
•modalità di consegna e di pagamento.
Perfezionamento del contratto
Gli elementi essenziali possono essere indicati:
a) nei contratti quadro, negli accordi quadro, nei contratti di base o negli accordi interprofessionali stipulati tra le parti,
oppure
b) nei contratti di cessione, nei documenti di trasporto o di consegna, nella fattura o negli ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti, a condizione che questi riportino gli estremi e il riferimento ai corrispondenti accordi o contratti di cui alla lettera a). Scambio di ordini e accettazione
Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini intercorsi prima della consegna, ammesso che questi possano essere riferiti con certezza alle parti.
Ordine scritto o verbale
• Gli obblighi relativi alla forma scritta ed agli elementi essenziali potranno considerarsi validamente adempiuti quando gli elementi essenziali richiesti siano riportati nei documenti di trasporto, di consegna, o anche nelle sole fatture, in sostituzione di un vero e proprio contratto scritto.
• In queste ipotesi, i suddetti documenti dovranno tuttavia riportare obbligatoriamente la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Sottoscrizione dei contratti
La sottoscrizione dei contratti può considerarsi superflua “solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto”.
Pratiche commerciali sleali I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e
alimentari devono essere informati a principi generali di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. Termini di pagamento
E’ previsto un termine legale per il pagamento di:
•
30 giorni per le merci deteriorabili;
•
60 giorni per tutte le altre merci.
Decorrenza dei termini di pagamento
I termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di:
•consegna della fattura a mano;
•invio a mezzo di raccomandata A.R.;
•posta elettronica certificata (PEC);
•impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
Mancanza di data certa del ricevimento della fattura
In mancanza di una data certa, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.
Il cedente ha l’obbligo di emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
Interessi di mora
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
•il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
•il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. Gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese (purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore) maggiorato di ulteriori due punti percentuali (norma inderogabile).
Poteri dell’AGCM
Il compito di vigilare sull’applicazione delle disposizioni in esame e di irrogare le sanzioni ivi previste viene attribuito all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che, a tal fine, può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando il potere di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. L’AGCM può procedere all’accertamento delle violazioni d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (ivi incluse le associazioni di categoria nell’interesse dei propri associati).
Sanzioni
La violazione degli obblighi relativi ai requisiti del contratto, oltre alla nullità del contratto, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 20.000, a seconda del valore dei beni oggetto di cessione.
Sanzioni
Il contraente che contravviene al divieto di imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti.
Sanzioni
Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti dalla norma è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
Entrata in vigore
Contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012: •dovranno rispettare fin da subito tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina.
Contratti stipulati prima del 24 ottobre 2012: •i requisiti della forma scritta e l’indicazione di tutti gli elementi essenziali a pena di nullità devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012; •le disposizioni riguardanti le condotte commerciali sleali e i termini di pagamento si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali.