Marcatura CE

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Marcatura CE
2013
Marcatura CE
ASTER s.r.l. – Società di Ingegneria – ing. FABIO MOSCA
Progettazione strutturale – ingegneria degli esplosivi
Via E. Molina, 13 – 10025 Pino Torinese (TO)
Tel. 011843000 – Fax 0118118069 – mail: [email protected]
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Sommario
1.
MARCATURA CE GIOCHI PIROTECNICI ...............................................................................................3
CLASSIFICAZIONE ITALIANA ........................................................................................................................5
8.
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RICHIESTA INFORMAZIONI .......................................................................................................................8
1 MARCATURA CE GIOCHI PIROTECNICI
Con il D.L.vo del 4 aprile 2010 n. 58, viene recepita la direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul
mercato di prodotti pirotecnici.
Tale decreto, tra l’altro, indica a quali tipologie di artifici non si applicano tali disposizioni, le varie
categorie, limitazioni di vendita ecc.
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Le principali indicazioni riportate nel decreto sono le seguenti:
V gruppo E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di Almeno 14 anni
Cat. 1 EU
2,5mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici
realizzati esclusivamente con tale carica)
V gruppo D
Fuochi d’artificio
V gruppo C
Maggiorenni
V gruppo D (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti
Cat. 2 EU
con una carica di effetto non superiore a mg 150; se singoli
artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non
superiore a gr 120 (se singoli coni non superiore a 60 gr)
Cat. 3 EU
IV
In
possesso
di
porto d’Armi
IV
Cat. 4 EU
Abilitazione
allo
sparo
101
(Art.
Re-TULPS)
Teatrali
Articoli
T1
V gruppo C
Maggiorenni
IV
Abilitazione
allo
sparo
101
T2
(Art.
Re-TULPS)
Altri articoli pirotecnici
V gruppo E (air bag, pretensionatori, generatori di gas, attuatori Maggiorenni
P1
pirotecnici, tagliacavi)
V gruppo D (dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano)
V gruppo C (dispositivi illuminanti di superficie)
P2
V gruppo B (ritardi pirotecnici, accenditori elettrici e non, miccia a Abilitazione
allo
lenta e rapida combustione, miccia istantanea non detonante e sparo
101
miccia di accensione a rivestimento)
IV (petardi per ferrovia, semilavorati per fuochi pirotecnici,
dispositivi illuminanti di superficie
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(Art.
Re-TULPS)
Il D.L.vo del 4 aprile 2010 n. 58 riporta inoltre, nell’articolo 5 secondo comma, che le disposizioni di cui
all’articolo 55 del decreto 18 giugno 1931 n. 773 non si applicano per gli articoli appartenenti alle categorie
1, 2, P1 e T1. Tali disposizioni sono relative ai registri di carico e scarico. Pertanto per i prodotti delle
categorie 1, 2, P1 e T1 non è più necessaria la registrazione.
La marcatura CE deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici
o su di una piastrina di identificazione fissata su di essi o sulla confezione avente caratteristiche tali da non
poter essere riutilizzata.
Le disposizioni del D.L.vo del 4 aprile 2010 n. 58 si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi artificiali delle
categorie 1,2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per i fuochi d’artificio appartenenti alle categorie 4 e per quelli teatrali.
I prodotti pirotecnici NON marchiati CE possono continuare a circolare in Italia fino al 3 luglio 2017 al
fine di permettere lo smaltimento delle scorte.
Per i prodotti non marchiati CE della V categoria gruppo C, D ed E devono essere venduti a maggiorenni.
1.1 CLASSIFICAZIONE ITALIANA
Negli ultimi mesi stanno circolando nel territorio nazionale alcuni prodotti pirotecnici con ESCLUSIVA
classificazione europea.
Secondo le indicazioni decreto legislativo del 25 settembre 2012 n.177 che aggiornano il D.L.vo del 4 aprile
2010 n. 58 gli articoli pirotecnici marchiati CE devono comunque avere i dati identificativi dei prodotti.
Tali dati sono costituiti dai seguenti elementi:

Il nome, il tipo dell’articolo e la categoria europea assegnata;

La categoria di appartenenza ex art. 82 del Re-TULPS per l’individuazione dei corretti siti di
deposito;

I quantitativi delle masse attive dei prodotti, ai fini della verifica della compatibilità della capienza
dei siti di deposito.
Inoltre il paragrafo 4 dell’art. 6 del D.L.vo del 4 aprile 2010 n. 58 recita:
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“É fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibilisul mercato riportino,
oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di
conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari
di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti
autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di
esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.”
L’art. 83 del Re-TULPS primo comma dice:
“…I prodotti esplodenti marcali CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui ai
precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A del presente regolamento, ai soli fini
dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di
esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.”
La categorizzazione europea indica dei limiti di età e di competenze per il cliente che acquista i giocattoli
pirici stessi, non specifica invece il quantitativo che può essere venduto ad ogni singola persona.
Infatti per determinare quali siano i limiti di vendita bisogna far riferimento all’art. 97 del Re-TULPS il
quale specifica:
“Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in
quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a
chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento
cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed
un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed
impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria
5), gruppo E, in quantità illimitata.”
Risulta pertanto evidente che è necessario conoscere, oltre alla categoria europea, a quale categoria italiana
il prodotto appartiene. In particolare quando un prodotto di cat. 2 europea può corrispondere ad un
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prodotti di V categoria gruppo D o V categoria gruppo C. Questa differenza di appartenenza fa una grossa
differenza di comportamento riguardo ai seguenti punti di vista:
-
Limiti di vendita al privato (25 kg lordi se appartenenti alla V categoria gruppo C o 5 kg netti se
apparteneti alla V categoria gruppo D)
-
Denuncia secondo art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Secondo tale articolo se i
prodotti sono di V categoria gruppo C deve essere denunciato, invece se di V categoria gruppo D
(nel limite di 5 kg netto) non deve essere denunciato.
-
Deposito di stoccaggio. Se appartenenti alla V gruppo C deve stare nel locale adibito al deposito di
materiale esplodente, se di V categoria gruppo D può essere depositato anche nel locale accesso al
pubblico;
-
Negozio con o senza licenza prefettizia. I prodotti di V categoria gruppo D possono essere venduti
anche da negozi senza licenza di vendita di prodotti esplodenti, mentre per trattare i prodotti di V
gruppo C BISOGNA avere la licenza prefettizia.
Risulta pertanto evidente che tutti i giochi pirotecnici che circolano in Italia al fine della detenzione e
vendita devono avere, oltre alla classificazione CE , la classificazione secondo l’art. 82 del Re-TULPS. Tale
indicazione non deve essere necessariamente riportata nello stesso spazio in cui sono riportati tutti gli
elementi della marcatura CE, ma deve comunque seguire il prodotto lungo tutta la filiera. La classificazione
di tali prodotti è in carico ai distributori nazionali, agli importatori o fabbricanti italiani.
Tutte le minute vendite sono pertanto tenute a richiedere ai loro fornitori la classificazione secondo l’art. 82
del Re-TULPS dei giocattoli pirotecnici acquistati al fine di poterli immagazzinare nel deposito adeguato e
vendere nei limiti e secondo le indicazioni di legge.
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2 RICHIESTA INFORMAZIONI
L’ing. Fabio Mosca della Aster Srl è a completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o consulenze in
merito all’attività di minuta vendita.
Astetr S.r.l.
Via E. Molina, 13 – 10025 Pino Torinese (TO)
Tel. 011843000 – Fax 0118118069 – Cell 335 7628800
e- Mail: [email protected]
La società di ingegneria Aster Srl è specializzata nella progettazione strutturale, architettonica impiantistica,
antincendio, direzione lavori e collaudi.
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