LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE, VENDITA E

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LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE, VENDITA E
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE, VENDITA E UTILIZZO DEI cd "
PRECURSORI DI ESPLOSIVI".
In distribuzione presso gli uffici di Confcommercio Udine il materiale
divulgativo obbligatorio.
E’ in vigore il Regolamento 98/2013 che disciplina l’uso e
l'immissione sul mercato dei precursori di esplosivi. La finalità è
quella di regolamentare l'introduzione, la detenzione e l'uso di
sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per
la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la
disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di
transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.
Gli allegati I e II del Regolamento contengono gli elenchi di tali
sostanze che, nell'uso comune, in formula libera o in composti,
possono essere facilmente reperite. Si pensi, ad esempio, alle
sostanze contenute nei cosmetici, nei fertilizzanti e nei prodotti per
la pulizia.
Secondo l'art. 3 del Regolamento i "precursori di esplosivi soggetti a
restrizioni" sono quelle sostanze elencate nell'allegato I, quando la
loro concentrazione sia superiore al corrispondente valore limite ivi
indicato (inclusa una miscela o altra sostanza). Per una più chiara
individuazione di suddette sostanze si riporta di seguito l'all. I del
Regolamento:
•
Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) 12 % p/p ( es: candeggina,
sbiancante per capelli, disinfettante per capelli)
•
Nitrometano [CAS RN 75-52-5) 30 % p/p (es. Carburante per motorini
da modellismo)
•
Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3 % p/p (es. Agente per incisioni,
trattamento dei metalli)
•
Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) 40 % p/p (es. Kit pirotecnici)
•
Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) 40 % p/p (es. Kit pirotecnici)
•
Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40 % p/p (es. Kit pirotecnici)
•
Perclorato di sodio (CAS RN 760!-89-0) 40 % p/p (es.Kit pirotecnici)
Non sono considerati "precursori di esplosivi", tra gli altri gli
articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della
direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
maggio 2007, gli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini
non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze
armate, dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge o dai
vigili del fuoco, gli articoli pirotecnici da impiegarsi come
equipaggiamento marittimo o nell'industria aerospaziale, alle capsule
a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
L'art. 4 del Regolamento stabilisce che, dal 2 settembre 2014, ai
privati ovvero a "qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non
sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o
professionale" è vietata la messa a disposizione, l'introduzione e
l'uso dei precursori soggetti a restrizioni, nelle concentrazioni
indicate nell'Allegato I. Secondo l'articolo 16 del Regolamento i
soggetti privati che detengono o usano tali sostanze dovranno
procedere all'esaurimento o alla distruzione delle stesse entro il 2
marzo 2016.
Il Regolamento 98/2013 individua poi nell'allegato II un elenco di
sostanze, di difficile controllo, che potrebbero essere utilizzate
anche per fini illeciti, in quanto, oltre ad un uso professionale,
esse sono ampiamente utilizzate nei prodotti di consumo comune,
all'interno di un vasta filiera.
Si riporta di seguito l'Allegato II al Regolamento:
•
Esammina (es. Carburante solido per fornelli da campo e motorini a
vapore da modellismo)
•
Acido solforico Detergenti per tubature di scarico, acido per
batterie da automobile (venduto come tale)
•
Acetone (es. Solventi per smalto da unghie)
•
Nitrato di potassio (es. Fertilizzanti, conservanti alimentari
venduti come tali)
•
Nitrato di sodio (es. Fertilizzanti, conservanti alimentari venduti come tali)
•
Nitrato di calcio (es. Fertilizzanti, conservanti alimentari venduti
come tali)
•
Calcio nitrato di ammonio ( es. Fertilizzanti)
•
Nitrato di ammonio (es. Fertilizzanti)
Con riferimento alle sostanze indicate negli Allegati I e II, il
Regolamento impone agli operatori economici di segnalare tutte le
movimentazioni con carattere di "operazione sospetta", per cui vi
sono ragionevoli motivi per ritenere che la sostanza o la miscela sia
destinata alla fabbricazione illecita dì esplosivi.
Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la
transazione sospetta e segnalando la transazione o il tentativo di
transazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui
la transazione è stata conclusa o tentata; devono inoltre essere
segnalate sparizioni e furti significativi di tali sostanze.
L'Unione Europea, nell'ambito del progetto denominato "Security of
Sales High risk chemicals", ha elaborato del materiale informativo
sui precursori esplosivi. Tra questi :
•
un "opuscolo" che contiene una guida pratica su come individuare con
maggior chiarezza i luoghi in cui possono essere rinvenute le sostanze
chimiche soggette a segnalazione, i passaggi necessari per una vendita
responsabile, gli indicatori di comportamento sospetto.
•
un “poster", versione sintetica del volantino, che deve essere
utilizzato dal personale predisposto alla vendita.
Considerato che le attività a maggior rischio (es. quelle operanti nei
settori della vendita di sostanze chimiche, i negozi di bricolage e
modellismo, i Consorzi agrari ecc.) dovranno stampare su carta i due
documenti per poi distribuirli al personale addetto alla vendita,
Confcommercio Udine fornirà gratuitamente il materiale necessario alle
imprese associate che ne faranno richiesta.