LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE, VENDITA E
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LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE, VENDITA E
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE, VENDITA E UTILIZZO DEI cd " PRECURSORI DI ESPLOSIVI". In distribuzione presso gli uffici di Confcommercio Udine il materiale divulgativo obbligatorio. E’ in vigore il Regolamento 98/2013 che disciplina l’uso e l'immissione sul mercato dei precursori di esplosivi. La finalità è quella di regolamentare l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. Gli allegati I e II del Regolamento contengono gli elenchi di tali sostanze che, nell'uso comune, in formula libera o in composti, possono essere facilmente reperite. Si pensi, ad esempio, alle sostanze contenute nei cosmetici, nei fertilizzanti e nei prodotti per la pulizia. Secondo l'art. 3 del Regolamento i "precursori di esplosivi soggetti a restrizioni" sono quelle sostanze elencate nell'allegato I, quando la loro concentrazione sia superiore al corrispondente valore limite ivi indicato (inclusa una miscela o altra sostanza). Per una più chiara individuazione di suddette sostanze si riporta di seguito l'all. I del Regolamento: • Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) 12 % p/p ( es: candeggina, sbiancante per capelli, disinfettante per capelli) • Nitrometano [CAS RN 75-52-5) 30 % p/p (es. Carburante per motorini da modellismo) • Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3 % p/p (es. Agente per incisioni, trattamento dei metalli) • Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) 40 % p/p (es. Kit pirotecnici) • Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) 40 % p/p (es. Kit pirotecnici) • Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40 % p/p (es. Kit pirotecnici) • Perclorato di sodio (CAS RN 760!-89-0) 40 % p/p (es.Kit pirotecnici) Non sono considerati "precursori di esplosivi", tra gli altri gli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, gli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge o dai vigili del fuoco, gli articoli pirotecnici da impiegarsi come equipaggiamento marittimo o nell'industria aerospaziale, alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli; L'art. 4 del Regolamento stabilisce che, dal 2 settembre 2014, ai privati ovvero a "qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale" è vietata la messa a disposizione, l'introduzione e l'uso dei precursori soggetti a restrizioni, nelle concentrazioni indicate nell'Allegato I. Secondo l'articolo 16 del Regolamento i soggetti privati che detengono o usano tali sostanze dovranno procedere all'esaurimento o alla distruzione delle stesse entro il 2 marzo 2016. Il Regolamento 98/2013 individua poi nell'allegato II un elenco di sostanze, di difficile controllo, che potrebbero essere utilizzate anche per fini illeciti, in quanto, oltre ad un uso professionale, esse sono ampiamente utilizzate nei prodotti di consumo comune, all'interno di un vasta filiera. Si riporta di seguito l'Allegato II al Regolamento: • Esammina (es. Carburante solido per fornelli da campo e motorini a vapore da modellismo) • Acido solforico Detergenti per tubature di scarico, acido per batterie da automobile (venduto come tale) • Acetone (es. Solventi per smalto da unghie) • Nitrato di potassio (es. Fertilizzanti, conservanti alimentari venduti come tali) • Nitrato di sodio (es. Fertilizzanti, conservanti alimentari venduti come tali) • Nitrato di calcio (es. Fertilizzanti, conservanti alimentari venduti come tali) • Calcio nitrato di ammonio ( es. Fertilizzanti) • Nitrato di ammonio (es. Fertilizzanti) Con riferimento alle sostanze indicate negli Allegati I e II, il Regolamento impone agli operatori economici di segnalare tutte le movimentazioni con carattere di "operazione sospetta", per cui vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la sostanza o la miscela sia destinata alla fabbricazione illecita dì esplosivi. Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalando la transazione o il tentativo di transazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata; devono inoltre essere segnalate sparizioni e furti significativi di tali sostanze. L'Unione Europea, nell'ambito del progetto denominato "Security of Sales High risk chemicals", ha elaborato del materiale informativo sui precursori esplosivi. Tra questi : • un "opuscolo" che contiene una guida pratica su come individuare con maggior chiarezza i luoghi in cui possono essere rinvenute le sostanze chimiche soggette a segnalazione, i passaggi necessari per una vendita responsabile, gli indicatori di comportamento sospetto. • un “poster", versione sintetica del volantino, che deve essere utilizzato dal personale predisposto alla vendita. Considerato che le attività a maggior rischio (es. quelle operanti nei settori della vendita di sostanze chimiche, i negozi di bricolage e modellismo, i Consorzi agrari ecc.) dovranno stampare su carta i due documenti per poi distribuirli al personale addetto alla vendita, Confcommercio Udine fornirà gratuitamente il materiale necessario alle imprese associate che ne faranno richiesta.