B02 Legislazione federale 2016

Transcript

B02 Legislazione federale 2016
Pirotecnica FWB
Legislazione federale
Legislazione sugli esplosivi
§
Versione: 10.02.2016
Copyright © 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB
Pirotecnica FWB
Legislazione federale
Indice
1 Introduzione
2
2 Le basi più importanti per la legislazione esplosivi
3
Validità della Legge sugli esplosivi (articolo 1 e articolo 3 LEspl) .................................... 3
2.1 Prescrizioni di protezione e di sicurezza (articolo 17 LEspl) ...................................... 3
2.2 Definizioni (articolo 7a OEspl) ........................................................................................ 3
2.3 Responsabilità ................................................................................................................. 3
3 Estratti legge federale sugli esplosivi (LEspl; SR 941.41)
4
3.1 Art. 7 Pezzi pirotecnici ...................................................................................................... 4
3.2 Art. 8a Principio di commercializzazione .................................................................... 4
3.3 Art. 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera ............................................................. 4
3.4 Art. 15 Commercio vietato ............................................................................................ 4
3.5 Art. 22 Sicurezza ............................................................................................................ 4
3.6 Art. 23 Protezione dei lavoratori .................................................................................. 4
3.7 Art. 26 Restituzione / Distruzione ................................................................................ 5
3.8 Art. 27 Responsabilità civile ......................................................................................... 5
3.9 Art. 30 Perdita, infortuni ................................................................................................ 5
3.10 Art. 31 Obbligo d’informare ........................................................................................ 5
3.11 Art. 32 Organi d’esecuzione ....................................................................................... 5
3.12 Art. 37 Disposizioni penali "Commercio non autorizzato" ...................................... 5
3.13 Art. 38 Disposizioni penali "Altre infrazioni" ............................................................ 5
3.14 Art. 42 Esecuzione ....................................................................................................... 5
4. Estratti ordinanza sugli esplosivi (OEspl; SR 941.411)
6
4.1 Art. 5 Pezzi pirotecnici ...................................................................................................... 6
4.2 Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali ............................................................. 6
4.3 Art. 7 Fuochi d’artificio (allegato 1 dell'ordinanza) ........................................................ 6
4.4 Art. 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni .......................................................... 6
4.5 Art. 31 Autorizzazione d’importazione ........................................................................ 6
4.6 Art. 47 Permesso per l’acquisto di pezzi pirotecnici ................................................. 7
4.7 Art. 58 Durata della validità del permesso d'uso........................................................ 7
4.8 Art. 87 Deposito ............................................................................................................. 7
4.9 Art. 88 Prescrizioni d’esercizio per depositi ............................................................... 7
4.10 Art. 105 Tempi d'attesa ............................................................................................... 8
4.11 Art. 110 Registri ........................................................................................................... 8
Copyright © 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB
1
Pirotecnica FWB
1
Legislazione federale
Introduzione
Le basi giuridiche rilevanti per i temi pirotecnici si formano in Svizzera,
- Legge federale sulle sostanze esplosive
(Legge federale sugli esplosivi LEspl SR 941.41)
come pure
- Norme sulle sostanze esplosive
(Ordinanza sugli esplosivi Espl; SR 941.411)
Suggerimento:
Nelle pagine seguenti vengono spiegati i principali articoli della legge sugli esplosivi (LEspl) e la rispettiva ordinanza (Oespl) per pirotecnici. Le prescrizioni di legge sono riportate in parte nei contenuti e non nella loro formulazione originaria. Ai fini legali è valido solo
il testo originario.
Come futuro titolare di un permesso deve conoscere le disposizioni di legge e applicarle correttamente.
L'annotazione FWB abilita:
a)
alla pianificazione e all'accensione autonoma di fuochi d'artificio all'aperto secondo
le regole generali riconosciute dalla tecnica;
b)
al trasporto di fuochi d'artificio e pezzi pirotecnici in conformità alle prescrizioni
ADR/SDR oltre il limite libero, per l'utilizzo in fuochi d'artificio.
I titolari del permesso sono in grado di valutare il luogo dell'accensione all'aperto, stimare
correttamente i rischi e adottare le misure necessarie in modo da escludere una situazione
di pericolo per le persone e le cose.
Copyright © 2016 by UCEP
2
Pirotecnica FWB
Legislazione federale
2 Le basi più importanti per la legislazione esplosivi
Attenzione : La seguente discussione mette in risalto le più rilevanti norme di legge , con
particolare attenzione alle regole per la pirotecnica in relazione al permesso FWB . Le
disposizioni di legge riportate sono solo per analogia e non vengono riprodotte nella lingua originale . Legalmente vincolanti solo il testo originale delle disposizioni di legge .
Validità della Legge sugli esplosivi (articolo 1 e articolo 3 LEspl)
La presente legge disciplina il commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici.
Il commercio ai sensi della legge non comprende ciò che normalmente viene inteso come "traffico" (trasporto con l'automobile, la ferrovia ecc.), bensì qualsiasi operazione
con esplosivi e pezzi pirotecnici. In particolare rientrano nel commercio la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la
distruzione di esplosivi e pezzi pirotecnici.
Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al
fabbricante, all’importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. Non è applicabile
per l'utilizzo di fuochi d'artificio professionali (fuochi d'artificio della categoria 4).
2.1 Prescrizioni di protezione e di sicurezza (articolo 17 LEspl)
Chiunque commercia con pezzi pirotecnici, deve, per la sicurezza di
quest’ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti
che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere (sbarramenti, distanze di sicurezza, messa in sicurezza di fuochi inesplosi, ecc.).
E' vietato fumare o accendere fuochi liberi nelle immediate vicinanze o durante qualsiasi
operazione con fuochi d'artificio. I liquidi e le sostanze facilmente infiammabili vanno tenuti lontano dai fuochi d'artificio.
2.2 Definizioni (articolo 7a OEspl)
I pezzi pirotecnici della categoria 4 (fuochi d'artificio) sono destinati unicamente a un uso
professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze
specialistiche. (articolo 7 e allegato 1 OEspl)
Le persone con conoscenze specialistiche sono persone titolari di un permesso
d’uso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LEspl.
2.3 Responsabilità
Quando si manipolano fuochi d'artificio delle categorie 4 e T2 deve essere designata una
persona responsabile (direttore del posto durante l'esecuzione dei fuochi d'artificio).
Questa persona deve essere in possesso di un attestato che dimostri la sua formazione
in materia, conoscere le prescrizioni legali e, in caso di esplosione o d’incendio, essere in
grado di prendere i necessari provvedimenti di sicurezza.
Copyright © 2016 by UCEP
3
Pirotecnica FWB
Legislazione federale
3 Estratti legge federale sugli esplosivi (LEspl; SR 941.41)
Estratti della legislazione concernenti i pezzi pirotecnici. La legge può essere consultata
sul sito web delle autorità federali.
3.1 Art. 7 Pezzi pirotecnici
I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all’uso, comprendenti un elemento esplosivo o
un dispositivo d’innesco che non servono al brillamento ma ad altri fini oppure sono destinati al semplice divertimento, come i fuochi d'artificio.
3.2 Art. 8a Principio di commercializzazione
I pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono
in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente
alle prescrizioni e con le dovute precauzioni.
3.3 Art. 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera
Chiunque, in Svizzera, commercia pezzi pirotecnici deve essere titolare di
un’autorizzazione.
L'autorizzazione vale in tutta la Svizzera. Per il commercio al dettaglio
di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l’ha rilasciata.
3.4 Art. 15 Commercio vietato
È vietato consegnare pezzi pirotecnici della categoria 4 a persone minori di
18 anni. I fuochi d'artificio della categoria 4 acquistati per uso personale non possono
essere consegnati a terzi. È vietato l’uso al fine di spettacolo di pezzi pirotecnici destinati
ad altri scopi.
3.5 Art. 22 Sicurezza
Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal
fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati.
3.6 Art. 23 Protezione dei lavoratori
I proprietari di aziende e imprese che commerciano con esplosivi o pezzi pirotecnici sono
inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti protettivi dettati
dall’esperienza, applicabili secondo l’evoluzione tecnologica e adeguati alle condizioni
dell’azienda o dell’impresa.
Copyright © 2016 by UCEP
4
Pirotecnica FWB
Legislazione federale
3.7 Art. 26 Restituzione / Distruzione
Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo
stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti. I
pezzi pirotecnici destinati a un uso professionale (categoria 4) possono essere distrutti
esclusivamente dal produttore, dall'importatore o da una persona con conoscenze specialistiche.
3.8 Art. 27 Responsabilità civile
Il proprietario di un’azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati
pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione.
3.9 Art. 30 Perdita, infortuni
Chiunque cui vengano a mancare pezzi pirotecnici oppure qualora si sia verificato un
incidente che abbia coinvolto delle persone - o arrecato un grave danno a cose, deve
immediatamente
segnalarlo alla polizia.
3.10 Art. 31
Obbligo d’informare
Chiunque commercia con pezzi pirotecnici deve informare gli organi incaricati
dell’esecuzione della legge e consentire loro la consultazione dei documenti.
3.11 Art. 32
Organi d’esecuzione
Gli organi d’esecuzione possono, durante le ore di lavoro, entrare senza preavviso nei
locali di aziende e depositi per ispezionarli, esaminare inventari e rispettivi documenti
nonché chiedere o prelevare campioni. Essi mettono al sicuro il materiale che può
servire come mezzo di prova.
3.12 Art. 37
Disposizioni penali "Commercio non autorizzato"
Chiunque, senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, commercia con
pezzi pirotecnici commette un reato.
3.13 Art. 38
Disposizioni penali "Altre infrazioni"
Chiunque disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla
presente legge o da una ordinanza d’esecuzione, commette un reato.
3.14 Art. 42
Esecuzione
Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge compete ai Cantoni.
Copyright © 2016 by UCEP
5
Pirotecnica FWB
Legislazione federale
4. Estratti ordinanza sugli esplosivi (OEspl; SR 941.411)
Estratti della legislazione concernenti i pezzi pirotecnici. L'ordinanza può essere consultata sul sito web delle autorità federali.
4.1 Art. 5 Pezzi pirotecnici
I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva.
La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi.
4.2 Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali
I pezzi pirotecnici per scopi professionali sono classificati nelle categorie T1,
T2, P1, P2 o P3 (si veda l'allegato 1 dell'ordinanza).
4.3 Art. 7 Fuochi d’artificio (allegato 1 dell'ordinanza)
I fuochi d’artificio sono classificati nelle categorie 1–4 in base alla loro pericolosità. I fuochi d'artificio della categoria 1 hanno un grado di pericolosità molto ridotto, mentre quelli
della categoria 4 sono molto pericolosi.
I fuochi d’artificio della categoria 4 sono destinati
unicamente a un uso professionale. Essi possono
essere utilizzati esclusivamente da persone con
conoscenze specialistiche. Non possono essere
venduti nel commercio al dettaglio.
4.4 Art. 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni
Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati ed essere
conformi alle prescrizioni dell’ADR/SDR.
Le etichette dei fuochi d'artificio devono contenere le indicazioni e descrizioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 26.
4.5 Art. 31 Autorizzazione d’importazione
Chiunque vuole importare pezzi pirotecnici in Svizzera, necessita di un'autorizzazione
dell'Ufficio centrale Esplosivi e Pirotecnica. L’autorizzazione non è necessaria per
l’importazione di fuochi d’artificio delle categorie 1–3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg.
Non possono essere importati fuochi d’artificio che scoppiano a terra.
Copyright © 2016 by UCEP
6
Pirotecnica FWB
Legislazione federale
4.6 Art. 47 Permesso per l’acquisto di pezzi pirotecnici
Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2,
P2 e 4 è necessario un permesso. Il permesso
d’acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un’autorizzazione per
l’accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e
4 compatibile con il presente articolo e se quest’ultimi
sono utilizzati nei limiti fissati
dall’autorizzazione.
Permesso per l'acquisto
Autorizzazione per l'accensione
4.7 Art. 58 Durata della validità del permesso d'uso
Il permesso ha una durata di validità illimitata. Ogni 5
anni dall'ultima abilitazione è necessario partecipare
a un corso complementare.
4.8 Art. 87 Deposito
I locali destinati al deposito di fuochi d’artificio in quantità superiore a 300 kg di
peso lordo sono considerati grandi depositi. Per quanto possibile, vanno sistemati in
edifici isolati e sono utilizzati esclusivamente per detti prodotti. Gli edifici non devono trovarsi in una zona d’abitazione e non devono essere occupati né permanentemente né
temporaneamente da molte persone.
Esempio: container con chiusura
Per il deposito a breve scadenza oppure per la preparazione di grandi fuochi d’artificio prima della loro accensione, è
sufficiente che i locali (è consentito il deposito in container)
non servano nello stesso tempo ad altri scopi. Per ulteriori
prescrizioni si veda la direttiva antincendio VKF "sostanze
pericolose"
4.9 Art. 88 Prescrizioni d’esercizio per depositi
Nei locali adibiti a deposito possono essere eseguiti soltanto lavori generali di
immagazzinamento. Cartelli ben visibili devono ricordare il divieto
di fumare e di utilizzare fiamme e luci libere. I pezzi pirotecnici vanno depositati in luogo fresco e asciutto e, per quanto possibile, nel loro imballaggio di
spedizione o di confezione.
Le prescrizioni antincendio stabiliscono i requisiti di immagazzinamento dei
pezzi pirotecnici, salvo diversamente previsto dalle ordinanze dei Cantoni o
della Confederazione elvetica. La versione aggiornata delle prescrizioni antincendio "sostanze pericolose" è consultabile in internet all'indirizzo
http://www.praever.ch/it/bs/vs/richtlinien/seiten/26-15_web.pdf
.
Copyright © 2016 by UCEP
7
Pirotecnica FWB
4.10 Art. 105
Legislazione federale
Tempi d'attesa
Se non sono esplosi tutti i fuochi d'artificio si deve attendere 15 minuti prima di avvicinarsi.
4.11 Art. 110
Registri
Chi utilizza pezzi pirotecnici delle categorie 4 e T2 è obbligato a tenere un registro. I registri, i permessi d’acquisto nonché le autorizzazioni per l’accensione vanno conservati in
modo ordinato per almeno dieci anni
Nei registri degli utilizzatori devono essere annotate tutte le tipologie di fuochi d'artificio
delle categorie 4 e T2:
a. le entrate, le uscite e le giacenze;
b. il nome e l’indirizzo dei fornitori e dei clienti nonché le date delle operazioni commerciali;
Gli elenchi forniscono informazioni sulle mutazioni quotidiane e sulla ricapitolazione
mensile.
Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire in qualsiasi momento le fatture, i permessi d’acquisto o le autorizzazioni per l'accensione.
Gli utilizzatori devono inoltre poter presentare le
attestazioni per tutte le forniture giornaliere destinate ai cantieri, firmate da una persona
con conoscenze specialistiche.
Le prescrizioni cantonali sui fuochi d'artificio possono essere consultate presso gli uffici di
polizia cantonali. Gli indirizzi esatti e i link sono disponibili su
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/themen/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik/kantonale_sprengstoffbueros.html
Ufficio federale di polizia (fedpol)
CH
Ufficio federale di polizia
Tel: 058 464 20 27 /23
Ufficio centrale Esplosivi e
Pirotecnica (UCEP)
3003 Berna
Fax: 058 464 79 48
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.fedpol.admin.ch
Copyright © 2016 by UCEP
8