B02 Legislazione federale 2016
Transcript
B02 Legislazione federale 2016
Pirotecnica FWB Legislazione federale Legislazione sugli esplosivi § Versione: 10.02.2016 Copyright © 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB Pirotecnica FWB Legislazione federale Indice 1 Introduzione 2 2 Le basi più importanti per la legislazione esplosivi 3 Validità della Legge sugli esplosivi (articolo 1 e articolo 3 LEspl) .................................... 3 2.1 Prescrizioni di protezione e di sicurezza (articolo 17 LEspl) ...................................... 3 2.2 Definizioni (articolo 7a OEspl) ........................................................................................ 3 2.3 Responsabilità ................................................................................................................. 3 3 Estratti legge federale sugli esplosivi (LEspl; SR 941.41) 4 3.1 Art. 7 Pezzi pirotecnici ...................................................................................................... 4 3.2 Art. 8a Principio di commercializzazione .................................................................... 4 3.3 Art. 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera ............................................................. 4 3.4 Art. 15 Commercio vietato ............................................................................................ 4 3.5 Art. 22 Sicurezza ............................................................................................................ 4 3.6 Art. 23 Protezione dei lavoratori .................................................................................. 4 3.7 Art. 26 Restituzione / Distruzione ................................................................................ 5 3.8 Art. 27 Responsabilità civile ......................................................................................... 5 3.9 Art. 30 Perdita, infortuni ................................................................................................ 5 3.10 Art. 31 Obbligo d’informare ........................................................................................ 5 3.11 Art. 32 Organi d’esecuzione ....................................................................................... 5 3.12 Art. 37 Disposizioni penali "Commercio non autorizzato" ...................................... 5 3.13 Art. 38 Disposizioni penali "Altre infrazioni" ............................................................ 5 3.14 Art. 42 Esecuzione ....................................................................................................... 5 4. Estratti ordinanza sugli esplosivi (OEspl; SR 941.411) 6 4.1 Art. 5 Pezzi pirotecnici ...................................................................................................... 6 4.2 Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali ............................................................. 6 4.3 Art. 7 Fuochi d’artificio (allegato 1 dell'ordinanza) ........................................................ 6 4.4 Art. 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni .......................................................... 6 4.5 Art. 31 Autorizzazione d’importazione ........................................................................ 6 4.6 Art. 47 Permesso per l’acquisto di pezzi pirotecnici ................................................. 7 4.7 Art. 58 Durata della validità del permesso d'uso........................................................ 7 4.8 Art. 87 Deposito ............................................................................................................. 7 4.9 Art. 88 Prescrizioni d’esercizio per depositi ............................................................... 7 4.10 Art. 105 Tempi d'attesa ............................................................................................... 8 4.11 Art. 110 Registri ........................................................................................................... 8 Copyright © 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB 1 Pirotecnica FWB 1 Legislazione federale Introduzione Le basi giuridiche rilevanti per i temi pirotecnici si formano in Svizzera, - Legge federale sulle sostanze esplosive (Legge federale sugli esplosivi LEspl SR 941.41) come pure - Norme sulle sostanze esplosive (Ordinanza sugli esplosivi Espl; SR 941.411) Suggerimento: Nelle pagine seguenti vengono spiegati i principali articoli della legge sugli esplosivi (LEspl) e la rispettiva ordinanza (Oespl) per pirotecnici. Le prescrizioni di legge sono riportate in parte nei contenuti e non nella loro formulazione originaria. Ai fini legali è valido solo il testo originario. Come futuro titolare di un permesso deve conoscere le disposizioni di legge e applicarle correttamente. L'annotazione FWB abilita: a) alla pianificazione e all'accensione autonoma di fuochi d'artificio all'aperto secondo le regole generali riconosciute dalla tecnica; b) al trasporto di fuochi d'artificio e pezzi pirotecnici in conformità alle prescrizioni ADR/SDR oltre il limite libero, per l'utilizzo in fuochi d'artificio. I titolari del permesso sono in grado di valutare il luogo dell'accensione all'aperto, stimare correttamente i rischi e adottare le misure necessarie in modo da escludere una situazione di pericolo per le persone e le cose. Copyright © 2016 by UCEP 2 Pirotecnica FWB Legislazione federale 2 Le basi più importanti per la legislazione esplosivi Attenzione : La seguente discussione mette in risalto le più rilevanti norme di legge , con particolare attenzione alle regole per la pirotecnica in relazione al permesso FWB . Le disposizioni di legge riportate sono solo per analogia e non vengono riprodotte nella lingua originale . Legalmente vincolanti solo il testo originale delle disposizioni di legge . Validità della Legge sugli esplosivi (articolo 1 e articolo 3 LEspl) La presente legge disciplina il commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici. Il commercio ai sensi della legge non comprende ciò che normalmente viene inteso come "traffico" (trasporto con l'automobile, la ferrovia ecc.), bensì qualsiasi operazione con esplosivi e pezzi pirotecnici. In particolare rientrano nel commercio la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione di esplosivi e pezzi pirotecnici. Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all’importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. Non è applicabile per l'utilizzo di fuochi d'artificio professionali (fuochi d'artificio della categoria 4). 2.1 Prescrizioni di protezione e di sicurezza (articolo 17 LEspl) Chiunque commercia con pezzi pirotecnici, deve, per la sicurezza di quest’ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere (sbarramenti, distanze di sicurezza, messa in sicurezza di fuochi inesplosi, ecc.). E' vietato fumare o accendere fuochi liberi nelle immediate vicinanze o durante qualsiasi operazione con fuochi d'artificio. I liquidi e le sostanze facilmente infiammabili vanno tenuti lontano dai fuochi d'artificio. 2.2 Definizioni (articolo 7a OEspl) I pezzi pirotecnici della categoria 4 (fuochi d'artificio) sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. (articolo 7 e allegato 1 OEspl) Le persone con conoscenze specialistiche sono persone titolari di un permesso d’uso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LEspl. 2.3 Responsabilità Quando si manipolano fuochi d'artificio delle categorie 4 e T2 deve essere designata una persona responsabile (direttore del posto durante l'esecuzione dei fuochi d'artificio). Questa persona deve essere in possesso di un attestato che dimostri la sua formazione in materia, conoscere le prescrizioni legali e, in caso di esplosione o d’incendio, essere in grado di prendere i necessari provvedimenti di sicurezza. Copyright © 2016 by UCEP 3 Pirotecnica FWB Legislazione federale 3 Estratti legge federale sugli esplosivi (LEspl; SR 941.41) Estratti della legislazione concernenti i pezzi pirotecnici. La legge può essere consultata sul sito web delle autorità federali. 3.1 Art. 7 Pezzi pirotecnici I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all’uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d’innesco che non servono al brillamento ma ad altri fini oppure sono destinati al semplice divertimento, come i fuochi d'artificio. 3.2 Art. 8a Principio di commercializzazione I pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. 3.3 Art. 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera Chiunque, in Svizzera, commercia pezzi pirotecnici deve essere titolare di un’autorizzazione. L'autorizzazione vale in tutta la Svizzera. Per il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l’ha rilasciata. 3.4 Art. 15 Commercio vietato È vietato consegnare pezzi pirotecnici della categoria 4 a persone minori di 18 anni. I fuochi d'artificio della categoria 4 acquistati per uso personale non possono essere consegnati a terzi. È vietato l’uso al fine di spettacolo di pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. 3.5 Art. 22 Sicurezza Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. 3.6 Art. 23 Protezione dei lavoratori I proprietari di aziende e imprese che commerciano con esplosivi o pezzi pirotecnici sono inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti protettivi dettati dall’esperienza, applicabili secondo l’evoluzione tecnologica e adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’impresa. Copyright © 2016 by UCEP 4 Pirotecnica FWB Legislazione federale 3.7 Art. 26 Restituzione / Distruzione Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti. I pezzi pirotecnici destinati a un uso professionale (categoria 4) possono essere distrutti esclusivamente dal produttore, dall'importatore o da una persona con conoscenze specialistiche. 3.8 Art. 27 Responsabilità civile Il proprietario di un’azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. 3.9 Art. 30 Perdita, infortuni Chiunque cui vengano a mancare pezzi pirotecnici oppure qualora si sia verificato un incidente che abbia coinvolto delle persone - o arrecato un grave danno a cose, deve immediatamente segnalarlo alla polizia. 3.10 Art. 31 Obbligo d’informare Chiunque commercia con pezzi pirotecnici deve informare gli organi incaricati dell’esecuzione della legge e consentire loro la consultazione dei documenti. 3.11 Art. 32 Organi d’esecuzione Gli organi d’esecuzione possono, durante le ore di lavoro, entrare senza preavviso nei locali di aziende e depositi per ispezionarli, esaminare inventari e rispettivi documenti nonché chiedere o prelevare campioni. Essi mettono al sicuro il materiale che può servire come mezzo di prova. 3.12 Art. 37 Disposizioni penali "Commercio non autorizzato" Chiunque, senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, commercia con pezzi pirotecnici commette un reato. 3.13 Art. 38 Disposizioni penali "Altre infrazioni" Chiunque disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge o da una ordinanza d’esecuzione, commette un reato. 3.14 Art. 42 Esecuzione Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge compete ai Cantoni. Copyright © 2016 by UCEP 5 Pirotecnica FWB Legislazione federale 4. Estratti ordinanza sugli esplosivi (OEspl; SR 941.411) Estratti della legislazione concernenti i pezzi pirotecnici. L'ordinanza può essere consultata sul sito web delle autorità federali. 4.1 Art. 5 Pezzi pirotecnici I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi. 4.2 Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali I pezzi pirotecnici per scopi professionali sono classificati nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 (si veda l'allegato 1 dell'ordinanza). 4.3 Art. 7 Fuochi d’artificio (allegato 1 dell'ordinanza) I fuochi d’artificio sono classificati nelle categorie 1–4 in base alla loro pericolosità. I fuochi d'artificio della categoria 1 hanno un grado di pericolosità molto ridotto, mentre quelli della categoria 4 sono molto pericolosi. I fuochi d’artificio della categoria 4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. 4.4 Art. 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell’ADR/SDR. Le etichette dei fuochi d'artificio devono contenere le indicazioni e descrizioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 26. 4.5 Art. 31 Autorizzazione d’importazione Chiunque vuole importare pezzi pirotecnici in Svizzera, necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio centrale Esplosivi e Pirotecnica. L’autorizzazione non è necessaria per l’importazione di fuochi d’artificio delle categorie 1–3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg. Non possono essere importati fuochi d’artificio che scoppiano a terra. Copyright © 2016 by UCEP 6 Pirotecnica FWB Legislazione federale 4.6 Art. 47 Permesso per l’acquisto di pezzi pirotecnici Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4 è necessario un permesso. Il permesso d’acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un’autorizzazione per l’accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e 4 compatibile con il presente articolo e se quest’ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall’autorizzazione. Permesso per l'acquisto Autorizzazione per l'accensione 4.7 Art. 58 Durata della validità del permesso d'uso Il permesso ha una durata di validità illimitata. Ogni 5 anni dall'ultima abilitazione è necessario partecipare a un corso complementare. 4.8 Art. 87 Deposito I locali destinati al deposito di fuochi d’artificio in quantità superiore a 300 kg di peso lordo sono considerati grandi depositi. Per quanto possibile, vanno sistemati in edifici isolati e sono utilizzati esclusivamente per detti prodotti. Gli edifici non devono trovarsi in una zona d’abitazione e non devono essere occupati né permanentemente né temporaneamente da molte persone. Esempio: container con chiusura Per il deposito a breve scadenza oppure per la preparazione di grandi fuochi d’artificio prima della loro accensione, è sufficiente che i locali (è consentito il deposito in container) non servano nello stesso tempo ad altri scopi. Per ulteriori prescrizioni si veda la direttiva antincendio VKF "sostanze pericolose" 4.9 Art. 88 Prescrizioni d’esercizio per depositi Nei locali adibiti a deposito possono essere eseguiti soltanto lavori generali di immagazzinamento. Cartelli ben visibili devono ricordare il divieto di fumare e di utilizzare fiamme e luci libere. I pezzi pirotecnici vanno depositati in luogo fresco e asciutto e, per quanto possibile, nel loro imballaggio di spedizione o di confezione. Le prescrizioni antincendio stabiliscono i requisiti di immagazzinamento dei pezzi pirotecnici, salvo diversamente previsto dalle ordinanze dei Cantoni o della Confederazione elvetica. La versione aggiornata delle prescrizioni antincendio "sostanze pericolose" è consultabile in internet all'indirizzo http://www.praever.ch/it/bs/vs/richtlinien/seiten/26-15_web.pdf . Copyright © 2016 by UCEP 7 Pirotecnica FWB 4.10 Art. 105 Legislazione federale Tempi d'attesa Se non sono esplosi tutti i fuochi d'artificio si deve attendere 15 minuti prima di avvicinarsi. 4.11 Art. 110 Registri Chi utilizza pezzi pirotecnici delle categorie 4 e T2 è obbligato a tenere un registro. I registri, i permessi d’acquisto nonché le autorizzazioni per l’accensione vanno conservati in modo ordinato per almeno dieci anni Nei registri degli utilizzatori devono essere annotate tutte le tipologie di fuochi d'artificio delle categorie 4 e T2: a. le entrate, le uscite e le giacenze; b. il nome e l’indirizzo dei fornitori e dei clienti nonché le date delle operazioni commerciali; Gli elenchi forniscono informazioni sulle mutazioni quotidiane e sulla ricapitolazione mensile. Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire in qualsiasi momento le fatture, i permessi d’acquisto o le autorizzazioni per l'accensione. Gli utilizzatori devono inoltre poter presentare le attestazioni per tutte le forniture giornaliere destinate ai cantieri, firmate da una persona con conoscenze specialistiche. Le prescrizioni cantonali sui fuochi d'artificio possono essere consultate presso gli uffici di polizia cantonali. Gli indirizzi esatti e i link sono disponibili su http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/themen/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik/kantonale_sprengstoffbueros.html Ufficio federale di polizia (fedpol) CH Ufficio federale di polizia Tel: 058 464 20 27 /23 Ufficio centrale Esplosivi e Pirotecnica (UCEP) 3003 Berna Fax: 058 464 79 48 E-mail: [email protected] Internet: http://www.fedpol.admin.ch Copyright © 2016 by UCEP 8