Circ4 / 20 gennaio 2015

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Circ4 / 20 gennaio 2015
SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI
Circolare n. 4 MEL/cc
20 gennaio 2015
ANNO 2015
Si rammenta che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9
febbraio del 2013 n. L 39 è stato pubblicato il Regolamento 98/2013,
relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei precursori di esplosivi. (all.
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PRECURSORI DI ESPLOSIVI - DIVULGA- Il predetto Regolamento si applica a decorrere dal 2 settembre 2014.
ZIONE DEL POSTER E
Il Regolamento ha inteso regolamentare l'introduzione, la detenzione e
DELL'OPUSCOLO.
l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente
utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la
disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di
transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. La
finalità principale del regolamento è quella di contrastare l'eventuale uso
distorto di determinate sostanze chimiche in quanto "precursori" per la
fabbricazione illecita di esplosivi artigianali, quelli usati più spesso per gli
attacchi terroristici.
Gli allegati I e II del Regolamento contengono gli elenchi di tali sostanze
che, nell'uso comune, in formula libera o in composti, possono essere
facilmente reperite. Si pensi, ad esempio, alle sostanze contenute nei
cosmetici, nei fertilizzanti e nei prodotti per la pulizia.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento i "precursori di esplosivi soggetti a
restrizioni" sono quelle sostanze elencate nell'allegato I, quando la loro
concentrazione sia superiore al corrispondente valore limite ivi indicato. Per
una più chiara individuazione delle suddette sostanze si riporta, di seguito,
l'all. I del Regolamento:
•
Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1)12 % p/p ( es: candeggina,
sbiancante per capelli, disinfettante per capelli)
•
Nitrometano [CAS RN 75-52-5) 30 % p/p (es. carburante per motorini
da modellismo)
•
Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3 % p/p (es. Agente per incisioni,
trattamento dei metalli)
•
Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) 40 % p/p (es. Kit pirotecnici)
•
Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) 40 % p/p (es. Kit
pirotecnici)
•
Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40 % p/p(es. Kit pirotecnici)
•
Perclorato di sodio (CAS RN 760!-89-0) 40 % p/p (es.Kit pirotecnici).
Secondo il regolamento non sono considerati dei "precursori di esplosivi" e
ad essi non si applica il Regolamento :
• gli articoli secondo la definizione data dall'articolo 3, paragrafo 3, del
Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero quegli oggetti a cui, durante la
produzione, vengono dati una forma, una superficie o un disegno
particolari che ne determinano la funzione, in misura prevalente rispetto
alla sua composizione chimica;
• gli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della
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ANNO 2015
direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici,
gli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali,
conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità
incaricate dell'applicazione della legge o dai vigili del fuoco, gli articoli
pirotecnici da impiegarsi come equipaggiamento marittimo o
nell'industria aerospaziale o le capsule a percussione da impiegarsi nei
giocattoli;
• i medicinali, resi disponibili a un privato sulla base di una prescrizione
medica, conformemente al diritto nazionale applicabile.
L'art. 4 del Regolamento stabilisce che, dal 2 settembre 2014, ai privati
ovvero a "qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla
sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale" è vietata la
messa a disposizione, l'introduzione e l'uso dei precursori soggetti a
restrizioni, nelle concentrazioni indicate nell'Allegato I. Secondo l'articolo
16 del Regolamento, inerente le “Misure transitorie”, i soggetti privati che
detengono o usano tali sostanze dovranno procedere all'esaurimento o alla
distruzione delle stesse entro il 2 marzo 2016.
Il Regolamento 98/2013 individua, poi, nell'allegato II, un elenco di
sostanze, di difficile controllo, che potrebbero essere utilizzate anche per
fini illeciti, in quanto, oltre ad un uso professionale, esse sono ampiamente
utilizzate nei prodotti di consumo comune, all'interno di un vasta filiera.
Si riporta di seguito l'Allegato II al Regolamento:
• Esammina (es. Carburante solido per fornelli da campo e motorini a
vapore da modellismo)
•
Acido solforico Detergenti per tubature di scarico, acido per batterie da
automobile (venduto come tale)
• Acetone (es. Solventi per smalto da unghie)
• Nitrato di potassio (es. Fertilizzanti, conservanti alimentari venduti come
tali)
• Nitrato di sodio (es. Fertilizzanti, conservanti alimentari venduti come
tali)
• Nitrato di calcio (es. Fertilizzanti, conservanti alimentari venduti come
tali)
• Calcio nitrato di ammonio ( es. Fertilizzanti)
• Nitrato di ammonio (es. Fertilizzanti)
Con riferimento alle sostanze indicate negli Allegati I e II, il
Regolamento impone agli operatori economici di segnalare tutte le
movimentazioni con carattere di "operazione sospetta", per cui vi
siano ragionevoli motivi per ritenere che la sostanza o la miscela sia
destinata alla fabbricazione illecita dì esplosivi.
Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione
sospetta, segnalando la transazione o il tentativo di transazione al punto di
contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata
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conclusa o tentata; devono inoltre essere segnalate sparizioni e furti
significativi di tali sostanze.
Proprio in virtù del fatto che la vigilanza dei rivenditori svolge un ruolo
fondamentale nel consentire alle Autorità di individuare e sventare attività
criminose, l'Unione Europea, nell'ambito del progetto denominato
"Security of Sales High risk chemicals" (Sicurezza sulla vendita di sostanze
chimiche ad alto rischio), ha elaborato del materiale informativo (il
poster e l'opuscolo) sui precursori esplosivi. ( all. 2 e 3)
L' "opuscolo" contiene una guida pratica su come individuare con maggior
chiarezza i luoghi in cui possono essere rinvenute le sostanze chimiche
soggette a segnalazione, elenca tutta una serie di passaggi necessari per
una vendita responsabile, individua una serie di indicatori di
comportamento sospetto e fornisce le istruzioni su cosa fare in caso di
sospetto.
Il "poster" è, invece, una versione sintetica che deve essere utilizzato dal
personale predisposto alla vendita.
In entrambi i documenti sono stati inseriti i riferimenti del punto di contatto
Nazionale destinatario delle segnalazioni sospette.
Tutti gli Stati membri sono stati invitati a seguire il contenuto dei suddetti
documenti e le aziende interessate (ad. esempio dettaglianti di sostanze
chimiche, negozi di bricolage, modellismo e Consorzi agrari) dovranno
stampare, su carta, i due documenti per poi distribuirli al personale addetto
alla vendita.
volantino
Reg 98/2013
poster
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