Cambio di sesso senza intervento le novità
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Cambio di sesso senza intervento le novità
Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 Diritto in diretta dal 6 marzo ogni venerdì alle ore 9,00 l'avv. Daniela Bardoni risponderà ai quesiti degli ascoltatori. Per aiutarvi nelle controversie grandi e piccole della vita quotidiana Partecipa in diretta ✆ 06 899291 Sms/Wapp ✆ 393 8992913 Rettificazione di sesso senza intervento chirurgico: a Messina si può : Tribunale Messina, sentenza 04.11.2014 Il Tribunale di Messina si è interrogato sulla questione, se per ottenere la rettificazione anagrafica del sesso sia richiesto, alla persona interessata, di sottoporsi necessariamente all'intervento medicochirurgico demolitivo-ricostruttivo degli organi sessuali. Ponendosi in netto contrasto con una quasi contestuale sentenza del Tribunale di Vercelli riguardante la medesima questione, il Tribunale di Messina giunge alla conclusione che il legislatore ha inteso demandare al giudice la valutazione ultima sulla necessità del ricorso all'intervento chirurgico nel caso concreto. Di qui, l'autorizzazione alla rettificazione e alla modifica del nome a seguito di semplice cura ormonale. Nell’ultimo episodio riguardante l’interpretazione della norma centrale della legge sulla rettificazione dell’attribuzione di sesso che sottopone l’autorizzazione del giudice alla rettificazione anagrafica di sesso all’avvenuta modifica dei caratteri sessuali (Legge 14.4.1982, n. 164 e successive modificazioni ex art. 31 D.Lgs. 1.9.2011, n. 150), alla protagonista era stato opposto un secco «no». Era stato il Tribunale di Vercelli, nella sua sentenza del 12.12.2014, ad affermare l’«indefettibilità dell’intervento chirurgico» e a negare così alla ricorrente, una persona transessuale Male-to-Female (M2F), la rettificazione anagrafica, concessa in subordine soltanto una volta effettuato detto intervento. Pur mostrandosi empatici con la ricorrente, i giudici vercellesi avevano ritenuto che «la soluzione di tale problematica non può passare attraverso la forzatura, in via interpretativa, di una norma di legge». Per il Tribunale, insomma, «lo spazio di manovra del giudice italiano pare, de jure condito, drasticamente ridotto». Di opposto avviso è, invece, il Tribunale di Messina. Anche qui la ricorrente, pure F2M, chiedeva la rettificazione anagrafica e il mutamento del nome senza essersi sottoposta all’intervento chirurgico Studio Legale BARDONI PATROCI NI O GI URI SDI ZIONI SUPERI ORI 00195 Roma - Via Emilio Faà di Bruno, 4 - Tel. 06 37511570 - Fax 06 37359792 email: [email protected] - Facebook: Studio Legale Bardoni www.studiolegalebardoni.com 1 Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 (né intendendo sottoporvisi), bensì al solo trattamento ormonale, altra fase necessaria del percorso di transizione. A tale proposito, se da un lato «la percezione psicologica del sesso da parte dell’istante era sicuramente quella femminile», dall’altro «un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali sarebbe risultato inopportuno e rischioso rispetto al raggiungimento dell’equilibrio nella sua vita sessuoaffettiva». Le norme di riferimento, e dunque gli art. 1 e 3 L. 164/1982 e l’art. 31, co. 4, D.Lgs. 150/2011, pur non eccellendo in chiarezza, prevedono che la rettificazione chiesta dal ricorrente debba avvenire con sentenza del giudice «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Inoltre, tali norme dispongono che, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». Quindi, «dalla lettera della legge non si ricava immediatamente quali siano i caratteri sessuali da modificare». Per il collegio messinese «[tale] disciplina, com’è stato giustamente evidenziato, è fumosa e generica». Sotto un profilo generale, essa risulta eccessivamente concentrata sull’aspetto anagrafico e trascura invece la narrazione intrinsecamente «umana» del percorso di transizione (in tal senso, da ultimo, Corte cost., 11.6.2014, n. 170, ove afferma che la disciplina in questione esprime la «tutela esclusiva dell’interesse statuale […], restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi delle persone coinvolte, consistente nella necessità, per usare le belle parole di una risalente pronuncia della Corte costituzionale, di «far coincidere il soma con la psiche» attraverso un intervento del giudice rivolto «alla tutela della salute, anche psichica», della persona (Corte cost., 24.5.1985, n. 161). Infatti, se ammettiamo che l’attuale disciplina in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso obbedisca a esigenze di tutela della salute quale diritto costituzionalmente garantito ( Corte cost. n. 161/1985), allora è giocoforza affermare l’inammissibilità di un obbligo di sottoporsi a intervento chirurgico, qualora esso si riveli dannoso o anche solamente non necessario per il raggiungimento del pieno benessere psico-fisico della persona interessata. Optando per la prima delle due alternative prospettate, e dunque per la libertà del giudice di valutare la necessità o meno dell’intervento chirurgico, il Tribunale di Messina osserva in primo luogo che «il legislatore non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili Studio Legale BARDONI PATROCI NI O GI URI SDI ZIONI SUPERI ORI 00195 Roma - Via Emilio Faà di Bruno, 4 - Tel. 06 37511570 - Fax 06 37359792 email: [email protected] - Facebook: Studio Legale Bardoni www.studiolegalebardoni.com 2 Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 attinenti alla rettificazione dell’attribuzione di sesso, trascurando tutti gli altri. Anzi sembra che la legge non guardi immediatamente alla realtà del transessualismo». Facendo leva sulla locuzione per cui l’intervento va autorizzato solo quando ritenuto «necessario» — ovviamente previa verifica delle condizioni della persona interessata e delle relative perizie mediche —, il collegio rileva inoltre che «il legislatore ha rimesso esclusivamente al giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale», sicché «il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre sfocia nella scelta di sottoporsi a intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo». « » Infine, si tratta di un diritto che non conosce bilanciamenti rispetto all’interesse pubblico, nella questione che qui ci occupa, discendendo direttamente dal diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost. per il Tribunale «non vi sono interessi superiori da tutelare, non potendosi considerare tali né la certezza delle relazioni giuridiche, che comunque sarebbe salvaguardata dalle risultanze anagrafiche, né la necessaria diversità sessuale delle relazioni famigliari, dal momento che la diversità di sesso non è più considerata […] un presupposto naturalistico del negozio matrimoniale» ( Cass. civ., sez. I, 9.2.2015, n. 2400). La sentenza del Tribunale di Messina consolida dunque un orientamento che ha trovato la sua massima espressione nella recente ordinanza del Tribunale di Trento (20.8.2014), che ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale proprio in rela ione all’obbligo dell’intervento medicochirurgico in base alla valuta ione che sembra che non vi sia ragionevole a n logicità nel condi ionare il riconoscimento del diritto della personalità in esame, ad un incommensurabile prezzo per la salute della persona». A questo punto non resta che attendere la pronuncia della Consulta. Vedremo se la Corte costituzionale, ora investita della questione già sottoposta ai giudici di Messina, avrà il coraggio di fare davvero giustizia senza appiattirsi sul freddo dato normativo ma affermando una volta per tutte il diritto fondamentale delle persone transessuali di stabilire la propria identità di genere, aspetto inscindibile dell’identità personale. Studio Legale BARDONI PATROCI NI O GI URI SDI ZIONI SUPERI ORI 00195 Roma - Via Emilio Faà di Bruno, 4 - Tel. 06 37511570 - Fax 06 37359792 email: [email protected] - Facebook: Studio Legale Bardoni www.studiolegalebardoni.com 3 Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 Studio Legale BARDONI PATROCI NI O GI URI SDI ZIONI SUPERI ORI 00195 Roma - Via Emilio Faà di Bruno, 4 - Tel. 06 37511570 - Fax 06 37359792 email: [email protected] - Facebook: Studio Legale Bardoni www.studiolegalebardoni.com 4