Comunicato stampa – sentenza Trib. Rovereto n. 194/2013 Maggiori

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Comunicato stampa – sentenza Trib. Rovereto n. 194/2013 Maggiori
Comunicato stampa – sentenza Trib. Rovereto n. 194/2013
Maggiori spazi di tutela per l’identità di genere
Riattribuzione del genere anagrafico senza operazione né sterilizzazione
Con una sentenza depositata il 3 maggio 2013 e passata in giudicato a fine luglio il Tribunale di Rovereto ha
compiuto un passo importante per la tutela delle persone trans. Dal 1997 ad oggi si registrano solo tre
sentenze che riconoscono ad una persona che non intende sottoporsi ad un’operazione chirurgica e senza
che sia accertata la sterilità della stessa il diritto ad ottenere il cambio del genere anagrafico. I tre
precedenti del 1997, 2011 e 2012 erano, tuttavia, una giurisprudenza isolata del Tribunale di Roma. La
decisione roveretana è a quanto consti la prima che fa proprio questo indirizzo fuori dalla capitale. Essa
presenta due elementi di rilievo rispetto ai precedenti in materia.
Da una parte fa proprio il principio di diritto secondo cui «nei casi di transessualismo accertato il
trattamento medico chirurgico previsto dalla legge 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre
assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra
psicosessualità ed il sesso anatomico determini nel soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei
confronti dei propri organi genitali, chiarendo che laddove non sussista tale conflittualità non è necessario
l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita». Dirimente diviene finalmente il
benessere psicofisico del soggetto: un intervento chirurgico è necessario solo dove sia utile per rimediare
alla eventuale conflittualità vissuta dalla persona.
Il secondo elemento di rilievo rispetto alle precedenti statuizioni consiste nell’ancorare l’interpretazione
della legge allo stesso dato costituzionale. Sostiene il collegio di giudici, infatti che «[t]ale condivisa
interpretazione poggia, per un verso, sulla considerazione che il dato letterale della legge 164/1982
legittima una rettificazione di sesso anche in assenza di preventivo intervento chirurgico, e ciò in quanto
prevede solo che debba essere autorizzato quando necessario, (senza peraltro precisare i termini dello
stato di necessità e nemmeno specificare se per caratteri sessuali debbano intendersi quelli primari o
secondari e fino a che punto debbano essere modificati) e, per altro verso, su una lettura
costituzionalmente orientata della normativa in parola, ponendosi sulla scia della pronuncia della Corte
costituzionale n. 161/1985 che ha identificato un concetto ampio di identità sessuale ex art. 2 e 32
Costituzione».
Le disposizioni pertinenti devono essere interpretate letteralmente, senza, cioè, esigere condizioni che in
esse non appaiono. Soprattutto, una tale interpretazione – e qui si colloca la più importante novità di
questa sentenza – s’impone perché dettata dalla stessa Costituzione e, in particolare, dagli articoli 2 e 32.
Appare manifesta in questo approccio del tribunale l’influenza del dibattito internazionale sui diritti umani,
di cui è stato protagonista anche il Commissario per i diritti umani del Consiglio di Europa. Questi aveva già
nel 2008 criticato la sterilizzazione quale condizione imposta ancora in molti ordinamenti alle persone trans
per ottenere la riattribuzione del genere anagrafico.
Questa sentenza favorevole maturata fuori dalle mura capitoline appare consolidare un chiaro revirement
giurisprudenziale: imporre l’azzeramento permanente della capacità riproduttiva delle persone trans
costituisce violazione dei loro diritti fondamentali ed è inconferente con la tutela della loro identità
sessuale. Una chiara speranza per quelle persone trans che fino ad oggi hanno desistito dall’ottenere la
«rettificazione del sesso» per i rischi e le complicazioni imposte da operazioni chirurgiche assai complesse e
spesso onerose.
In allegato il testo della sentenza Tribunale di Rovereto, n. 194 dd. 3 maggio 2013.
Trento, 1° agosto 2013
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