Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto
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Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto
Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto societario٭ a cura di Paolo Flavio Mondini, Assegnista di ricerca di Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano INDICE SOMMARIO Sezione prima. Società per azioni 1. La struttura finanziaria………………………………………………………………………. 2. L’assemblea e le deliberazioni assembleari…………………………………………………. 3. Il diritto di recesso…………………………………………………………………………… 4. L’organo amministrativo…………………………………………………………………….. 5. Gli organi di controllo. Il procedimento ex art. 2409………………………………………... Sezione seconda. Società a responsabilità limitata 6. L’autonomia statutaria………………………………………………………………............. 7. La struttura finanziaria: quote sociali, finanziamenti dei soci e titoli di debito……………... 8. Le decisioni dei soci…………………………………………………………………………. 9. La convocazione dell’assemblea e l’applicabilità analogica dell’art. 2367………………… 10. Il recesso e l’esclusione di un socio………………………………………………………... 11. L’organo amministrativo…………………………………………………………………… 12. La revoca dell’amministratore ante causam……………………………………………….. 13. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori……………………………... 14. Il diritto di controllo dei soci ex art. 2476………………………………………………….. 15. Il procedimento ex art. 2409………………………………………………………………... Sezione terza. Società cooperative 16. Le caratteristiche fondamentali…………………………………………………………...... 17. La struttura finanziaria……………………………………………………………………... 18. L’organizzazione e i controlli……………………………………………………………… Sezione quarta. Disposizioni comuni: gruppi, scioglimento, liquidazione, operazioni straordinarie 19. I gruppi societari…………………………………………………………………………… 20. Lo scioglimento e la liquidazione. L’estinzione..………………………………………….. * p. p. p. p. p. 2 3 5 6 7 p. 9 p. 9 p. 11 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 19 p. 23 p. 25 p. 27 p. 27 p. 28 p. 28 p. 30 Desidero ringraziare per la cortese collaborazione ad una precedente edizione di questa rassegna la dott.ssa Costanza Russo, dottoranda di ricerca in “Economics, Markets, Institutions” presso l’Institute for Advanced Studies di Lucca. Si avverte che la sintetica descrizione dell’oggetto, che compare per ciascun provvedimento accanto alla indicazione dell’autorità giudicante, della data e del luogo di pubblicazione, ha mero carattere informativo e non vuole affatto costituire una massima della questione di diritto ivi considerata. Tra riquadri sono segnalati i provvedimenti che sono stati aggiunti rispetto alla precedente edizione di questa rassegna (ottobre 2008). Sono graditi commenti, osservazioni e critiche, nonché segnalazioni di nuove pronunce al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] Copyright © 2009 Associazione Disiano Preite. Tutti i diritti riservati. 2 Aggiornamento: dicembre 2009 21. Le operazioni straordinarie………………………………………………………………… Sezione quinta. Questioni di diritto transitorio 22. L’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni e le altre questioni di diritto transitorio………………………………………………………………………………………. p. 32 p. 34 SEZIONE PRIMA. SOCIETÀ PER AZIONI 1. La struttura finanziaria. Trib. Parma (ord.), 10 gennaio 2005, in Società, 2005, 1423: l’assemblea degli obbligazionisti è competente in via esclusiva a fissare il compenso del rappresentante comune, anche in caso di nomina ad opera del Tribunale App. Ancona (decr.), 9 marzo 2005, in Società, 2007, 492: difettano di legittimazione attiva in un procedimento ex art. 2409 c.c. i titolari di quote di un pacchetto azionario indiviso, in quanto la disciplina dell’art. 2347 prevede in base al principio inderogabile della indivisibilità delle azioni la legittimazione esclusiva del rappresentante comune Trib. Milano, 22 settembre 2005, in www.associazionepreite.it: difetta di legittimazione attiva in un’azione di revoca del liquidatore per giusta causa il titolare di una quota di azioni indivisa, in quanto la disciplina dell’art. 2347 c.c. prevede in base al principio inderogabile della indivisibilità delle azioni la legittimazione esclusiva del rappresentante comune Lodo arbitrale, 3 marzo 2006, in Riv. dir. soc., 2007/3, 64: deve ritenersi legittima ai sensi dell’art. 2355-bis la clausola statutaria che preveda un diritto di prelazione per gli altri soci per le azioni trasferite mortis causa, purchè il controvalore delle azioni per gli eredi e le modalità di pagamento siano determinate sulla base dei criteri di cui all’art. 2437-ter; l’introduzione di clausole di prelazione e di gradimento non è opponibile agli acquirenti mortis causa che siano succeduti nella titolarità delle azioni in data anteriore all’iscrizione nel registro delle imprese del nuovo statuto, anche se non ancora iscritti nel libro soci App. Milano (ord.), 4 ottobre 2006, in www.associazionepreite.it: difettano di legittimazione attiva in un procedimento ex art. 2409 c.c. i titolari di quote di azioni indivise, in quanto la disciplina dell’art. 2347 prevede in base al principio inderogabile della indivisibilità delle azioni la legittimazione esclusiva del rappresentante comune Trib. Salerno (decr.), 16 febbraio 2007, in Società, 2007, 719, e in Riv. not., 2008, II, 191: in caso di comproprietà di azioni i diritti di intervento e di voto competono esclusivamente al rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari e, in mancanza di accordo, dall’autorità giudiziaria; se tuttavia sussiste controversia sulla titolarità delle azioni deve essere nominato un custode ai sensi dell’art. 670 c.p.c. per la gestione temporanea delle quote Trib. Pistoia, 8-21 settembre 2008, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 191 e in Società, 2009, 1515: la postergazione del credito restitutorio di cui all’art. 2467 c.c. esprime una regola valevole in ogni caso in cui il prestito anomalo sia effettuato dal socio c.d. imprenditore, il quale, Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 3 a prescindere dal tipo sociale in concreto adottato, non operi come mero investitore, ma sia in grado di influenza la decisione di finanziamento 2. L’assemblea e le deliberazioni assembleari Trib. Santa Maria Capua Vetere (ord.), 16 marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 1949, che nega l’ammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. finalizzato a ottenere la sospensione della convocata assemblea (l’attore argomenta sulla base della limitazione all’impugnativa introdotta dall’art. 2377) Trib. Rimini (ord.), 27 ottobre 2004, in www.altalex.com: in un ricorso cautelare per sospensione degli effetti di una delibera assembleare ai sensi dell’art. 2378, il presidente del Tribunale può designare un magistrato anche per la trattazione della fase cautelare e l’emanazione dei provvedimenti d’urgenza di cui al comma 3 Trib. Verona, 31 dicembre 2004, in www.judicium.it: il vizio della delibera del mancato raggiungimento del quorum necessario per la sua approvazione non rientra nel controllo di legittimità formale proprio dell’omologazione e pertanto non può essere eccepito dal notaio rogante (nella specie erano state assunte delibere che, non rientrando tra quelle di mero adattamento ai sensi dell’art. 223-bis disp. att., dovevano essere approvate con le più elevate maggioranze previste dallo statuto) Trib. Verona, 8 aprile 2005, in Società, 2006, 335: le deliberazioni modificative dello statuto producono effetto dal momento dell’iscrizione nel R.I. anche per i soci che ne hanno avuta effettiva conoscenza in un momento anteriore Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), Giudice del Registro delle Imprese, 9 maggio 2005, in Notariato, 2006, 263: la delibera che modifichi una precedente deliberazione assembleare va iscritta nel registro delle imprese, essendo assimilabile alle deliberazioni ex art. 2436 Trib. Padova (ord.), 8 giugno 2005, in Corr. giur., 2006, 1285: in caso di impugnazione della delibera assembleare di nomina degli organi l’audizione degli amministratori e dei sindaci non è necessaria nel procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 2378 Trib. Milano, 22 ottobre 2005, in www.associazionepreite.it: la verifica dell’esercizio abusivo di un diritto non può prescindere dal considerare come l’esercizio del diritto si sia in concreto atteggiato rispetto agli interessi non solo dei soci di maggioranza e di minoranza, ma anche di quello della società e dei terzi Trib. Padova, 24 novembre 2005, in Società, 2007, 325, e in Riv. dir. comm., 2008, II, 83: l’assemblea sociale può legittimamente revocare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2377 le delibere viziate assunte dal consiglio di amministrazione sulla base di una delega della prima Trib. Reggio Emilia, 2 dicembre 2005, in Società, 2006, 1257, e Riv. not., 2007, II, 682: salvo espressa previsione contraria, la clausola statutaria che prevede maggioranze qualificate per determinate materie può essere modificata secondo le normali maggioranze legali Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 4 Trib. Milano, 18 gennaio 2006, in www.associazionepreite.it: i soci di s.p.a. non hanno diritto ad essere informati in assemblea con riguardo a specifiche operazioni gestionali o al controllo contabile Trib. Milano, 8 febbraio 2006, in Società, 2007, 1411: il singolo amministratore non è legittimato a impugnare la delibera assembleare con la quale viene decisa la sua revoca se non per i vizi di stretta legittimità, quali la regolare costituzione e la sussistenza del quorum necessario, mentre il controllo di validità del deliberato assembleare non può estendersi per esempio a un preteso vizio di abuso di maggioranza Trib. Milano, 5 aprile 2006, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, II, 201: la disposizione dell’art. 2434-bis non preclude ai soci l’impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio che sia stato predisposto in continuità redazionale rispetto ai precedenti Trib. Milano, 3 maggio 2006, in Giur. it., 2007, 131: deve ritenersi affetta da vizio di nullità la delibera assembleare la cui convocazione sia pervenuta a un socio in un termine inferiore rispetto a quello previsto statutariamente Trib. Torino (ord.), 30 giugno 2006, in RDS, 3/2008, 584: sono legittimati all’impugnazione di una delibera assembleare di riduzione e contestuale aumento di capitale i soci che hanno perso la qualità di socio per effetto della contestata delibera Trib. Napoli (ord.), 25 luglio 2006, in RDS, 1/2008, 112: è annullabile per abuso di potere la delibera assembleare con cui venga adottato il sistema monistico al solo fine di revocare i sindaci al di fuori delle ipotesi dell’art. 2400 c.c. Trib. Milano, 25 agosto 2006, in Riv. not., 2008, 671: il rinvio dell’assemblea su richiesta dei soci per insufficienza di informazione ai sensi dell’art. 2374 non è subordinato alla valutazione discrezionale del presidente o dei soci riuniti Trib. Pavia, 20 febbraio 2007, in www.ilcaso.it: ai fini dell’applicazione dell’art. 2434-bis, comma 1, non rileva l’eventuale approvazione del bilancio successivo nel corso del giudizio, ma si deve tenere conto solo della situazione al momento dell’instaurazione della causa Trib. Salerno, 16 aprile 2007, in Giur. comm., 2009, II, 716: dal verbale assembleare deve risultare l’elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, ma non necessariamente il nome del rappresentante del socio, essendo sufficiente che le deleghe siano conservate dalla società Trib. Catania, 10 agosto 2007, in Riv. dir. comm., 2009, II, 17, in Corr. giur., 2008, 397, e in Giur. comm., 2009, II, 197: l’esercizio da parte dei soci dell’azione di impugnazione per l’invalidazione della delibera assembleare è elemento pregiudiziale e non domanda alternativa rispetto all’azione risarcitoria; anche le delibere negative possono formare oggetto di impugnazione Trib. Napoli, 17 settembre 2007, in Corr. merito, 2007 145 (s.m.): deve considerarsi annullabile e non nulla la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale assunta sulla base di un bilancio nullo; la delibera è pertanto convalidata dai soci che pur essendo a conoscenza del vizio vi hanno dato puntuale esecuzione Trib. Napoli, 14 dicembre 2007, in Foro it., 2008, 2352: il mancato rispetto del termine di 120 giorni, o del più ampio termine di 180 giorni previsto per casi eccezionali, non determina invalidità della delibera di approvazione del bilancio, ma una irregolarità della stessa rilevante ai soli fini dell’eventuale responsabilità dell’organo amministrativo; il carattere analitico richiesto Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 5 per la redazione del verbale di assemblea è soddisfatto anche se l’identità dei partecipanti e delle modalità di voto è indicata soltanto in allegato Trib. Milano, 20 dicembre 2007, in Corr. merito, 2008, 420: in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare il socio può solo svolgere un intervento adesivo, non un intervento autonomo per resistere all’impugnativa Trib. Milano, 1° aprile 2008, in Società, 2008, 1130: non può qualificarsi come delibera, e pertanto non è soggetto al regime dell’invalidità previsto dal c.c., un atto qualificato come tale da un soggetto che si è auto attribuito la qualità di socio e si è autocostituito in assemblea ad insaputa degli organi sociali di amministrazione e controllo Trib. Milano, 9 aprile 2008, in Riv. dir. soc., 1/2009, 178: deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disposizione che limita la legittimazione attiva all’impugnazione delle delibere assembleari di società per azioni ai soli soci che possiedono una determinata quota del capitale sociale Trib. Napoli, 6 agosto 2009, in www.ilcaso.it: i poteri dei custodi giudiziari nominati dal giudice penale a seguito di sequestro delle partecipazioni sociali sono regolati dall’art. 2352 c.c. 3. Il diritto di recesso Trib. Milano (decr.), 27 ottobre 2004, in Giur. milanese, 2004, 476: è illegittima la clausola statutaria che per la determinazione del valore della quota di liquidazione spettante al socio in caso di recesso rinvia al valore del patrimonio netto dell’ultimo bilancio di esercizio approvato Trib. Varese, 26 novembre 2004, in Giur. comm., 2005, II, 473: ai sensi dell’art. 2437, comma 3°, spetta il diritto di recesso al socio di una s.p.a. che abbia una durata fino all’anno 2100, cioè una durata superiore a quella della vita media di un uomo Trib. Roma, 11 maggio 2005, in Riv. notariato, 2005, II, 1124, e in Società, 2006, 54: la dichiarazione di recesso è un atto unilaterale recettizio il quale produce effetti dal momento in cui è pervenuta al destinatario; da tale momento il socio non può essere più considerato facente parte del sodalizio societario potendo pretendere solamente la liquidazione delle azioni; la rinuncia dei soci receduti al diritto di recesso è efficace solo se perviene alla società entro il termine di novanta giorni dalla data della delibera Trib. Siena, 27 settembre 2006, in Giur. comm., 2008, II, 197: ai fini del calcolo del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente si deve tenere conto della situazione della società al momento della dichiarazione e, pertanto, la quota di capitale spettante al socio uscente deve essere misurata tenendo in considerazione l’aumento di capitale scindibile deliberato e sottoscritto, anche se non ancora eseguito Trib. Lanusei, 2 febbraio 2007, in Giur. comm., 2008, II, 430: non è legittimato all’impugnazione delle delibere consiliari l’amministratore che nella pendenza del giudizio abbia perso la carica di amministratore (salvo il caso in cui egli agisca per la tutela di interessi personali) Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 6 Trib. Milano, 5 marzo 2007, in Giur. it., 2007, 2775: l’atto di recesso rappresenta l’esercizio di un atto unilaterale recettizio e pertanto non può essere sottoposto a condizione App. Milano, 21 aprile 2007, in Società, 2008, 1121: il socio recedente è legittimato ad esercitare i diritti sociali, ivi compreso il diritto di voto e di impugnativa delle delibere Trib. Milano (ord.), 31 marzo 2008, in Società, 2008, 1373, e in Giur. it., 2009, 381: devono ritenersi invalide le clausole statutarie, come quelle di drag-along, che non garantiscano al socio costretto alla dismissione della partecipazione un valore di disinvestimento almeno pari a quello che gli spetterebbe in caso di recesso ai sensi dell’art. 2437-ter, commi 2 e 4, non essendo sufficiente in tal senso l’attribuzione di un diritto di prelazione sulla vendita della quota del socio di maggioranza Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Giur. it., 2008, 1944: è annullabile la delibera assembleare su materia che legittima l’esercizio del diritto di recesso dei soci se non è stato ottemperato l’adempimento preliminare necessario della determinazione del valore di liquidazione delle azioni Lodo arbitrale (Arbitro unico Mazzoni), 29 luglio 2008, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 493: le clausole statutarie di covendita devono ritenersi lecite, poiché non attribuiscono un diritto individuale, ma un diritto convenzionale di quota; inoltre la loro validità non è subordinata alla previsione di un valore di liquidazione minimo pari a quello dell’art. 2437-ter; tali clausole devono essere qualificate come mandato a vendere e pertanto sussiste reciprocamente tra i contraenti un obbligo fiduciario di agire secondo correttezza nella determinazione delle condizioni contrattuali con il terzo. Trib. Napoli, 10 dicembre 2008, in Notariato, 2009, 285: la assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la conseguente attribuzione ai soci della facoltà di recesso ad nutum, è prevista solo per le società di persone dall’art. 2285 c.c. e non può essere estesa alla diversa fattispecie delle società di capitali Lodo Arbitrale (Rescigno, Costi, De Nova), 14 marzo 2008, in Società, 2009, 1547: integra una modifica statutaria «introduttiva» di clausola compromissoria, rilevante ai fini dell’attribuzione del diritto di recesso ai sensi dell’art. 34, comma 6, d.lgs. 5/2003, la devoluzione alla cognizione arbitrale di una nuova controversia, non inclusa nella precedente formulazione della eventuale clausola compromissoria 4. L’organo amministrativo Trib. Viterbo, 4 novembre 2005, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 251: il presidente del consiglio di amministrazione può essere liberamente revocato dal consiglio; è illegittima una norma statutaria che ne escluda la sua revocabilità Trib. Napoli, 26 aprile 2006, in Corr. merito, 2006, 988: in applicazione della nuova disciplina del diritto societario, non può essere annullabile ex. art 2391 c.c., la delibera consiliare in cui vi sia una mera situazione di dissidio di interessi e non anche una concreta deviazione del potere dell’amministratore interessato, dalla finalità per la quale gli era stato conferito. Criterio Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 7 selettore speciale è da attribuirsi alla potenzialità del danno da valutarsi secondo un criterio di prognosi postuma App. Roma, 12 giugno 2006, in RDS, 2/2008, 324: gli amministratori deleganti hanno un costante potere-dovere di controllo sugli organi delegati in ragione del fatto che questi operano per conto dell’organo collegiale e che quindi devono uniformarsi ad ogni direttiva di questo Trib. Milano, 26 agosto 2006, in Società, 2007, 1404: costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. l’omettere di denunciare agli organi e nelle sedi competenti le irregolarità di cui sia a conoscenza Trib. Ferrara, 22 dicembre 2006, in RDS, 3/2008, 598: è giuridicamente inesistente, per la radicale deviazione dal modello legale, la delibera consiliare avente ad oggetto la revoca di alcuni consiglieri Trib. Milano, 19 settembre 2007, in Giur. it., 2008, 371, e in Riv. dir. soc., 1/2009, 174: il singolo socio è legittimato all’impugnazione della delibera assunta da un consiglio di amministrazione illegittimamente composto (nella specie mancante del consigliere di minoranza), in quanto lesiva dei suoi diritti ai sensi dell’art. 2388, comma 4 Trib. Mantova (ord.), 19 aprile 2008, in www.ilcaso.it: non è ammissibile la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. dei soci di minoranza – che anche rappresentino la quota di capitale prevista dall’art. 2393-bis – volta ad ottenere la revoca dell’amministratore convenuto in una instauranda azione di responsabilità Trib. Milano, 10 giugno 2008, , in Giur. it., 2009, 377: anche in presenza di una clausola simul stabunt, simul cadent, l’intero consiglio di amministrazione rimane in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi amministratori e, dunque, è legittimato a tal fine a provvedere alla convocazione dell’assemblea Trib. Mantova (ord.), 10 luglio 2008, in www.ilcaso.it e in Giur. merito, 2009, 716: non è ammissibile la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. dei soci di minoranza – che anche rappresentino la quota di capitale prevista dall’art. 2393-bis – volta ad ottenere la revoca dell’amministratore convenuto in una instauranda azione di responsabilità Trib. Milano, 12 marzo 2009, in Foro it., 2009, 2528, e in Società, 2009, 1269: non può considerarsi inesistente, ma semplicemente invalida, la delibera consiliare assunta in mancanza di convocazione rituale dei componenti dell’organo e nell’ipotesi di falsità del verbale; una delibera consiliare non può essere dichiarata nulla, ma solo annullata ai sensi e nei termini degli artt. 2377 e 2378, non trovando applicazione l’art. 2379 Trib. Mantova, 9 novembre 2009, in www.ilcaso.it : la società è litisconsorte necessario di un procedimento cautelare di sequestro dei beni dell’amministratore di s.p.a. promosso dal socio di minoranza strumentalmente all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393-bis c.c. 5. Gli organi di controllo. Il procedimento ex art. 2409 Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 8 App. Milano (decr.), 12 marzo 2004, in Giur. it., 2005, 2342: nell’ambito di una procedura ex art. 2409 relativa a irregolarità nella gestione che arrechino pregiudizio alle società controllate il tribunale non può emanare provvedimenti direttamente incidenti su queste ultime (nella specie il tribunale aveva disposto la sospensiva di una delibera assembleare di una società controllata) Trib. Trieste (decr.), 3 marzo 2006, in Società, 2007, 582, e in Giur. comm., 2007, II, 1123: in un procedimento ex art. 2409 il Tribunale può disporre la revoca degli amministratori e contestualmente la nomina non solo di un singolo amministratore giudiziario, ma anche di un organo collegiale, il quale provvederà al proprio interno alla nomina del legale rappresentante App. Trieste (decr.), 23-28 marzo 2006, in Società, 2007, 582, in Giur. comm., 2007, II, 1123, e in NGCC, 2007, 399: se il collegio sindacale rileva il compimento di irregolarità nella gestione sociale da parte degli amministratori, esso può presentare denunzia al tribunale per attivare il procedimento ex art. 2409, senza dover convocare previamente l’assemblea ai sensi dell’art. 2406, comma 2 Trib. Napoli (ord.), 25 luglio 2006, in RDS, 1/2008, 112: è annullabile per abuso di potere la delibera assembleare con cui venga adottato il sistema monistico al solo fine di revocare i sindaci al di fuori delle ipotesi dell’art. 2400 c.c. Trib. Ancona (ord.), 30 agosto 2006, in Società, 2007, 1399: in caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente del tribunale adito nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari, ivi compresa la revoca degli amministratori e dei sindaci, mediante decreto inaudita altera parte; il ricorso ex art. 2409 non si configura come strumento residuale e ben può essere invocato anche sulla base della invalidità di deliberazioni assembleari Trib. Milano, 22 novembre 2006, in Società, 2007, 729: non risulta incompatibile alla nomina alla carica di sindaco ai sensi dell’art. 2399 c.c. un professionista di uno studio associato, che annovera tra i propri clienti la stessa società, a condizione che l’attività di consulenza per la società venga prestata da un collega e il totale dei corrispettivi non superi le soglie indicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Trib. Firenze (decr.), 11 luglio 2007, in Società, 2008, 615: il ricorso ex art. 2409 c.c. deve essere presentato ai sensi degli artt. 25 e 33 d.lgs. 5/03 con il necessario patrocinio di un difensore legalmente abilitato e non può essere proposto dal collegio sindacale in proprio Trib. Verona (decr.), 13 luglio 2007, in Società, 2008, 1385: ai fini dell’accoglimento del ricorso ex art. 2409 occorre la prova specifica del danno derivante dall’irregolarità degli amministratori, non essendo sufficiente dunque la dimostrazione della violazione di puntuali disposizioni di legge (quali l’attuazione della pubblicità ex art. 2497-bis o la redazione del bilancio consolidato) o la denuncia della sussistenza di un conflitto di interessi in capo agli amministratori di società soggette ad attività di direzione e coordinamento Trib. Milano (ord.), 18 marzo 2008, in Società, 2009, 1540: il collegio sindacale può proporre al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. istanza per la revoca degli amministratori, colpevoli di gravi irregolarità nella gestione, e per la contestuale nomina di un amministratore giudiziario Trib. Napoli, 28 gennaio 2009, in Società, 2009, 1413: dopo la riforma delle società è onere dei sindaci acquisire le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico Trib. Vicenza (ord.), 30 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2721 e in www.ilcaso.it: il tribunale può sospendere il procedimento ex art. 2409 anche quando sono sostituiti i soli amministratori e non i sindaci, se di questi non viene richiesta la revoca dal ricorrente Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it 9 Aggiornamento: dicembre 2009 Trib. Mantova, 15 ottobre 2009, in www.ilcaso.it, 1913/2009: pur non essendovi una soccombenza in senso tecnico nel procedimento ex art. 2409 c.c., la società e gli amministratori possono essere condannati al pagamento delle spese processuali, ma non a quelle relative all’ispezione ai sensi del comma 2, se hanno resistito in giudizio alle richieste dei soci con argomenti in fatto e in diritto che rendano necessario un giudizio di lunga durata SEZIONE SECONDA. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 6. L’autonomia statutaria Trib. Perugia (decr.), 19 aprile 2004, in Riv. not., 2004, 1542, che in riforma di un provvedimento di rifiuto di iscrizione da parte dell’uff. reg. imprese, ha ordinato l’iscrizione dell’atto costitutivo di una s.r.l., che attribuiva ad alcuni soci diritti di voto non proporzionali alle rispettive partecipazioni Trib. Milano (decr.), 14 ottobre 2004, in Giur. milanese, 2004, 474: deve ritenersi legittima la previsione di particolari diritti a favore di taluni soci, anche se gli stessi non sono specificamente individuati nell’atto costitutivo, ma individuabili con riferimento alla titolarità di distinte quote di partecipazione, e a condizione che tale clausola sia introdotta nello statuto con delibera unanime Trib. Trento (decr.), 22 dicembre 2004, in Società, 2005, 1157: l’introduzione della clausola statutaria con la quale si prevede la modificabilità a maggioranza dei «particolari diritti» ai sensi dell’art. 2468 deve essere deliberata all’unanimità Trib. Napoli (decr.), 28 dicembre 2004, in Società, 2005, 375, in Riv. not., 2005, II, 627, e in Foro it., 2005, 1612: è in contrasto con l’art. 2482-bis, comma 2, c.c. una clausola statutaria che escluda ogni forma di previa informazione per i soci riguardo alla relazione sullo stato patrimoniale della società Lodo arbitrale di Napoli (Portale, Sacchi, Benatti), in Riv. dir. soc., 2007, II, 171: in mancanza di espressa previsione i patti parasociali pertinenti a una società a responsabilità limitata devono ritenersi di durata quinquiennale; il trasferimento di una partecipazione sociale non comporta di per sé l’automatico ingresso nei patti parasociali eventualmente esistenti 7. La struttura finanziaria: quote sociali, finanziamenti dei soci e titoli di debito Trib. Milano, 29 giugno 2005, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II, 627: possono legittimamente essere qualificati e iscritti nel bilancio come crediti le somme erogate da una società alle proprie controllate, restando irrilevanti le circostanze che tali prestiti sono gratuiti, non sono assistiti da garanzie e non è previsto un termine per la loro restituzione Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 10 Trib. Roma, 7 ottobre 2005, in Riv. not., 2006, II, 1101: la perdita rilevante ai fini dell’art. 2482bis deve essere calcolata al netto delle riserve e degli utili di esercizio, che emergono da una situazione patrimoniale redatta secondo gli stessi criteri del bilancio di esercizio e approvata dall’assemblea dei soci Trib. Milano, 22 ottobre 2005, in www.associazionepreite.it: non è censurabile la scelta gestionale della società controllante di finanziare le società controllate mediante prestiti gratuiti quando ciò sia realizzato senza danno dei terzi creditori e senza creare false apparenze nella situazione patrimoniale, né ciò implica che le somme versate debbano essere iscritte come “partecipazioni” in luogo di “crediti verso controllate” Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. fall., 2007, 159: è legittima la previsione statutaria che preveda la limitazione del trasferimento delle quote sociali sia inter vivos che mortis causa. In questo caso al socio compete il diritto di recesso ex lege. Trib. Milano, 21 dicembre 2005, pubblicata in Società, 2006, 1514: il finanziamento dei soci di cui all’art. 2467 nella situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto consente di costituire delle riserve che possono essere annullate per assorbire le perdite Trib. Messina (decr.), 30 dicembre 2005, in Dir. fall., 2006, II, 77: nel caso in cui la proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo preveda il pagamento parziale dei creditori chirografari non possono essere soddisfatti i crediti dei soci per finanziamenti effettuati a favore della società Trib. Milano, 19 gennaio 2006, in www.associazionepreite.it: la distinzione tra i finanziamenti a titolo di mutuo e i finanziamenti soci deve essere individuata nel fatto che per i primi è previsto un obbligo di restituzione mentre i secondi sono restituibili solo in caso di liquidazione o comunque di esistenza di un sufficiente saldo utile del capitale netto; valore interpretativo dirimente nel primo senso può assumere la collocazione nel passivo del bilancio fra i debiti di una posta denominata “verso soci per finanziamento” Trib. Napoli, 8 novembre 2006, in Notariato, 2008, 519: è illegittimo utilizzare in compensazione i crediti da finanziamenti soci alla società per la sottoscrizione di un aumento di capitale Trib. Milano, 10 gennaio 2007, in Società, 2007, 1118: il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2481-bis per la sottoscrizione delle quote in opzione non può essere escluso con decisione presa a maggioranza e la sua violazione determina la nullità della delibera di aumento di capitale Trib. Isernia (ord.), 30 marzo 2007, in Notariato, 2007, 635: la quota di partecipazione di s.r.l. è equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblici registri ai sensi dell’art. 812 c.c. e come tale è suscettibile di essere oggetto di un sequestro giudiziario Trib. Milano, 24 aprile 2007, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 610, e in Giur. it., 2007, 2500: i prestiti effettuati dal socio alla società sono esigibili durante societate se non risulta che la società versasse nelle condizioni di cui all’art. 2467, comma 2°, c.c. al momento dell’erogazione del finanziamento Trib. Milano, 30 aprile 2007, in Giur. it., 2007, 2499: la disciplina dell’art. 2467 deve ritenersi applicabile ai soli finanziamenti dei soci realizzati dopo l’entrata in vigore della riforma societaria Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 11 Trib. Bologna (ord.), 14 maggio 2007, in Società, 2008, 1409: non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c. nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la possibilità per il giudice, dopo il secondo incanto andato deserto, di escludere la società dalla facoltà di presentare un altro acquirente nel termine di dieci giorni dall’aggiudicazione in un nuovo incanto a prezzo ribassato Trib. Milano, 10 gennaio 2008, in Giur. it., 2008, 1717: è legittima la sottoscrizione da parte del socio di maggioranza anche della quota di aumento di capitale riservato al socio di minoranza, qualora tale operazione sia risolutivamente condizionata all’esercizio da parte di quest’ultimo del diritto di opzione Trib. Catanzaro, 23 aprile 2008, in Giur. merito, 2009, 708: in caso di comproprietà di una quota il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto competono in via esclusiva al rappresentante comune Corte Cost. (ord.), 30 maggio 2008, n. 186, in Giust. civ., 2008, 1843, e in Società, 2008, 1470: è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionle degli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c. nella parte in cui, in sede di vendita coattiva della quota, non consentono di escludere la facoltà per la società di presentare un altro aggiudicatario in applicazione della clausola statutaria di prelazione Trib. Monza (ord.), 8 ottobre 2008, in Società, 2009, 475: il sequestro conservativo su una quota di s.r.l. non è opponibile al creditore pignorante, a prescindere dalla sua effettiva conoscenza, se non è stato iscritto nel Registro delle imprese anteriormente alla iscrizione del pignoramento Trib. Napoli, 20 gennaio 2009, in Giur. it., 2009, 2230: l’iscrizione nel libro soci da parte degli amministratori degli acquirenti di quote che hanno provveduto tramite notaio al deposito presso il R.I. dell’atto di cessione costituisce atto dovuto e, in mancanza di termine previsto dalla legge (art. 2470 c.c. v.t.), deve avvenire «senza indugio» Trib. Salerno, 30 marzo 2009, in Giur. merito, 2009, 1605: qualora lo statuto di una s.r.l. preveda un vincolo di prelazione per la circolazione delle quote, il creditore pignoratizio della quota deve osservare la disciplina dell’art. 2471, comma 3, per procedere alla vendita coattiva ex art. 2797 c.c. Trib. Vicenza (decr.), 21 aprile 2009, in Società, 2009, 738, e in Riv. not., 2009, II, 1253: deve essere autenticata a cura del notaio la sottoscrizione con firma digitale dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l. di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c. Trib. Verona (decr.), 14 settembre 2009, in Società, 2009, 1497: non ha valore costitutivo, né efficacia sanante il deposito presso il R.I. dell’atto di trasferimento di quote sociali; deve ritenersi affetta da nullità per contrarietà alla norma imperativa dell’art. 2470, comma 1, c.c. la clausola statutaria che subordina l’esercizio dei diritti sociali del cessionario al momento dell’iscrizione nel libro dei soci volontariamente istituito dalla società 8. Le decisioni dei soci Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 12 Trib. Genova (ord.), 8 luglio 2004, in Società, 2004, 1265, e in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II, 236: la cessione di quote di una s.r.l. in violazione di una clausola di prelazione afferente a un patto parasociale è inefficace nei confronti della società; può essere ordinato al socio inadempiente di esprimere il voto in assemblea in conformità alle delibere adottate a maggioranza dagli aderenti al patto Trib. Roma, 3 settembre 2004, in www.judicium.it, il quale, sulla base del giudizio di comparazione degli interessi previsto dall’art. 2378 c.c., respinge l’istanza di sospensione degli effetti di una delibera (illegittima secondo le prospettazioni del ricorrente) di nomina di un nuovo amministratore in sostituzione di un amministratore precedentemente revocato Trib. Treviso (ord.), 2 dicembre 2004, in www.judicium.it: è rilevabile d’ufficio l’eccezione di carenza di interesse ad agire dell’attore conseguente all’approvazione del bilancio successivo a quello della delibera impugnata ai sensi dell’art. 2434-bis c.c. Trib. Milano (decr.), 1° aprile 2005, in www.associazionepreite.it: la delibera assembleare di cui all’art. 2482-ter non può essere iscritta nel R.I. finchè le perdite non siano coperte con un aumento di capitale effettivo, cioè sottoscritto per intero e con il versamento di almeno il 25% del capitale e dell’intero soprapprezzo Trib. Milano, 26 maggio 2005, in Corr. Merito, 2005, 883: deve ritenersi inesistente la delibera assembleare di una s.r.l. quando la convocazione sia stata effettuata da un soggetto privo di legittimazione Trib. Marsala (ord.), 7 giugno 2005, in Società, 2006, 1023: l’usufruttuario di quote societarie può esercitare liberamente il diritto di voto, purchè non comprometta la consistenza economica della partecipazione: ferma la validità del voto espresso in assemblea, l’autorità giudiziaria può pertanto ordinare il risarcimento del danno e disporre i provvedimenti previsti all’art.. 1015 c.c., qualora l’usufruttuario abbia determinato con la sua condotta abusiva l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e quindi la paralisi della società Trib. Marsala (ord.), 21 luglio 2005, in Riv. not., 2006, II, 1088: l’usufruttuario di quote societarie può esercitare liberamente il diritto di voto, purchè non comprometta la consistenza economica della partecipazione: l’autorità giudiziaria può pertanto disporre i provvedimenti di cui all’art.. 1015, comma 2, c.c., qualora l’usufruttuario abbia determinato con la sua condotta abusiva l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e quindi la paralisi della società Trib. Bologna, 18 agosto 2005, in Società, 2006, 1009: la spedizione dell’avviso di convocazione a indirizzo diverso da quello indicato a libro soci e con modalità non coincidenti con quelle previste in statuto non comporta nullità della delibera per «assenza assoluta di informazione» ai sensi dell’art. 2479 c.c.; la sostituzione della delibera invalida mediante altra delibera esente da vizi ai sensi dell’art. 2377, comma 8, può anche concretarsi espressamente in una delibera di rinnovazione e ratifica della prima assemblea Trib. Mantova, 6 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: è annullabile la delibera assembleare qualora la raccomandata contenente l’avviso di convocazione, inviata a un socio presso il domicilio risultante nel libro soci, sia stata restituita al mittente con l’annotazione “destinatario sconosciuto” Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. fall., 2007, 159: le delibere modificative dell’atto costitutivo che attribuiscano agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale sono adottate con il voto favorevole della metà del capitale sociale; se lo statuto prescrive che si deliberi in seconda convocazione nel caso in cui l’assemblea in prima convocazione non si sia Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it 13 Aggiornamento: dicembre 2009 regolarmente costituita per il mancato raggiungimento del quorum, in quella in seconda si applica il minor quorum previsto dalla legge o dallo statuto Trib. Bari, 28 novembre – 9 dicembre 2005, in Società, 2007, 223, e in RDS, 1/2007, 159: deve considerarsi inesistente e non semplicemente annullabile la delibera assembleare in cui tutti i soggetti che hanno partecipato alla decisione erano privi di legittimazione Trib. Milano, 25 agosto 2006, in Giur. it., 2006, che ritiene annullabile la delibera assembleare di s.r.l. assunta senza dar seguito alla richiesta di differimento per mancanza di informazione ai sensi dell’art. 2374 c.c. Trib. Napoli, 25 ottobre 2006, in Società, 2007, 1393: non può considerarsi invalida una delibera assembleare di una s.r.l. per il solo fatto di aver determinato modifiche sostanziali nella struttura societaria se essa viene assunta nel rispetto del metodo assembleare e del principio maggioritario e non risulti contraria al principio di correttezza e buona fede Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 255: è nulla la delibera che ha disposto l’azzeramento del capitale per perdite e la ricapitalizzazione della società non preceduta dal tempestivo deposito della relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2482-bis Trib. Milano, 8 marzo 2007, in Giur. it., 2007, 2773: la clausola statutaria di una s.r.l. che prevede maggioranze rafforzate per le modificazioni statutarie può essere modificata con le ordinarie maggioranze previste dalla legge Trib. Roma, 25 settembre 2007, in Riv. dir. comm., 2008, II, 1: l’amministratore revocato giudizialmente ai sensi dell’art. 2476 c.c. ha il potere-dovere di convocare l’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore Trib. Roma, 10 ottobre 2008, in Riv. dir. comm., 2009, II, 1: v. infra, n. 13 Trib. Milano, 8 gennaio 2009, in Giur. it., 2009, 372: il nuovo socio è legittimato a impugnare una delibera assembleare ai sensi dell’art. 2479-ter anche se il suo dante causa ha concorso all’approvazione della delibera impugnata; il socio rappresentato in assemblea non può lamentare il vizio di mancanza di informazione ex art. 2479-ter se il suo rappresentante, anche in violazione degli obblighi di mandato, non si è opposto alla trattazione dell’argomento nella sede dell’assemblea totalitaria 9. La convocazione dell’assemblea e l’applicabilità analogica dell’art. 2367 Trib. Verona (decr.), 20 luglio 2004, in www.judicium.it, che afferma l’applicabilità analogica dell’art. 2367 in materia di convocazione di assemblea di s.r.l. per via giudiziale Trib. Bologna (decr.), 21 ottobre 2004, in www.judicium.it, e in Società, 2005, 357, che nega l’applicabilità analogica dell’art. 2367 in materia di convocazione di assemblea di s.r.l. per via giudiziale Trib. Milano (decr.), 26 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 528: nel caso di decesso dell’unico liquidatore, la convocazione dell’assemblea per la nomina di un nuovo liquidatore può essere disposta secondo quanto previsto dall’art. 2487, comma 2°, per il caso di nomina del primo liquidatore a seguito di scioglimento della società Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 14 Trib. Roma (decr.), 30 novembre 2004, in www.judicium.it, che nega l’applicabilità analogica dell’art. 2367 in materia di convocazione di assemblea di s.r.l. per via giudiziale Trib. Milano, 14 gennaio 2005, in Giur. it., 2005, 523, secondo il quale non si pone un problema di applicazione analogica dell’art. 2367 nella s.r.l., poiché i soggetti che ai sensi dell’art. 2479, comma 1°, possono sottoporre ai soci determinate questioni, sono anche legittimati alla convocazione dell’assemblea o comunque di stimolare una decisione dei soci negli altri modi previsti dalla legge Trib. Napoli, 10 febbraio 2005, in Giur. comm., 2007, II, 459: qualora gli amministratori di una s.r.l. non procedano a convocare l’assemblea, i soci possono chiederne la convocazione al tribunale ai sensi dell’art. 2367 c.c. Trib Salerno, 28 febbraio 2005, in Giur. merito, 2007, 728: l'amministratore unico di s.r.l. che sia anche socio accomandatario e amministratore di una società avente lo stesso oggetto sociale e la stessa sede della prima, versa in una grave situazione di conflitto di interessi e deve essere revocato e sostituito da un amministratore giudiziario, essendo stato altresì violato il divieto di cui all'art. 2390 c.c., temporalmente applicabile alla fattispecie, di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrente o di svolgere comunque attività concorrenziale. Trib. Brescia, 8 marzo 2005, in Società, 2005, 1254: qualora gli amministratori di una s.r.l. non procedano a convocare l’assemblea, i soci possono chiederne la convocazione al tribunale ai sensi degli artt. 2367 c.c. e 30 ss., d.lgs. 5/2003, con esclusione quindi dell’esperibilità del rimedio residuale dell’art. 700 c.p.c. App. Napoli (decr.), 20 maggio 2005, in Giur. comm., 2006, II, 646: alla s.r.l. è applicabile in via analogica l’art. 2367 in materia di convocazione di assemblea per via giudiziale Trib. Milano (ord.), 23 maggio 2005, in www.associazionepreite.it: il socio di maggioranza, che si trova impossibilitato nei fatti all’esercizio del proprio di diritto di revocare gli amministratori per il comportamento ostruzionistico del socio di minoranza e del consiglio di amministrazione in carica, può chiedere con un ricorso ex art. 700 c.p.c. la convocazione dell’assemblea e la nomina del suo presidente App. Lecce (decr.), 23 giugno 2005, in Foro it., 2006, 1549: l’art. 2367, comma 2°, in materia di convocazione giudiziale dell’assemblea non è applicabile analogicamente alle s.r.l. Trib. Agrigento (decr.), 29 dicembre 2005, in Riv. not., 2006, 315: l’art. 2367, comma 2°, in materia di convocazione giudiziale dell’assemblea non è applicabile analogicamente alle s.r.l. Trib. Milano (decr.), 18 gennaio 2007, in Giur. it., 2007, 1694: l’art. 2367, comma 2°, in materia di convocazione giudiziale dell’assemblea non è applicabile analogicamente alle s.r.l.; in caso di omissione o inerzia degli amministratori l’assemblea di una s.r.l. può essere convocata da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale Trib. Milano, 12 marzo 2007, in Giur. it., 2008, 378, e in Società, 2008, 1149: nel caso di inerzia o mancanza dell’organo competente i soggetti che ai sensi dell’art. 2479, comma 1°, possono sottoporre ai soci determinate questioni, sono anche legittimati alla convocazione dell’assemblea o comunque di stimolare una decisione dei soci negli altri modi previsti dalla legge Trib. Cosenza, 19 giugno 2007, in Giur. it., 2008, 668: è legittima la convocazione dell’assemblea di s.r.l. da parte del presidente del collegio sindacale in caso di ingiustificata inerzia da parte dell’organo amministrativo Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 15 Trib. Milano, 19 dicembre 2008, in Giur. it., 2009, 1686: salvo diversa previsione dello statuto, il singolo amministratore non è legittimato a convocare l’assemblea di una società a responsabilità limitata Trib. Milano, 30 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2719: salvo diversa previsione dello statuto, il singolo amministratore non è legittimato a convocare l’assemblea di una società a responsabilità limitata 10. Il recesso e l’esclusione di un socio Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in www.judicium.it: deve ritenersi sufficientemente determinata ai sensi dell’art. 2473-bis una clausola statutaria di esclusione dei soci per la violazione del divieto dello svolgimento in via diretta o indiretta di attività concorrente con quella sociale; è illegittima la clausola che rinvia al valore contabile del patrimonio sociale secondo l’ultimo bilancio approvato per la determinazione della quota di rimborso spettante al socio in caso di esclusione Trib. Treviso, 17 giugno 2005, in Società, 2006, 1273, e in Riv. not., 2007, II, 452 (s.m.): deve ritenersi generica e quindi illegittima ai sensi dell’art. 2473-bis la clausola statutaria che preveda come causa di esclusione «lo svolgimento di attività atte ad arrecare pregiudizio alla vita sociale» Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. fall., 2007, 159: è legittima la previsione statutaria che preveda l’esclusione del socio nel caso in cui questi sia stato interdetto, inabilitato, condannato alla reclusione per un periodo superiore ad anni cinque ed in caso di fallimento; è legittima la previsione statutaria che sottoponga la validità dell’esercizio del diritto di recesso alla preventiva comunicazione agli amministratori, da effettuarsi entro 15 giorni dall’iscrizione nel registo delle imprese, della delibera dalla quale trae origine tale diritto in quanto misura non particolarmente gravosa per il socio Trib. Milano, 31 gennaio 2006, in Società, 2006, 1403: deve ritenersi legittima la clausola statutaria che collega l’esclusione del socio a comportamenti che compromettano il corretto funzionamento della società, tra i quali ben può essere compresa anche l’assenza ingiustificata a delibere assembleari essenziali (es.: approvazione del bilancio) App. Trento, 22 dicembre 2006, in Società, 2007, 1478: la facoltà di revocare la delibera che ha legittimato il recesso del socio può essere esercitata anche implicitamente purchè vengano meno integralmente gli effetti della modifica e sia ripristinata la situazione quo ante Lodo arbitrale di Milano (Ortolani, Savorana, D’Amora), in Società, 2007, 745: la revoca delle delibere, che legittimano l’esercizio del diritto di recesso, non impedisce in ogni caso l’esercizio dello stesso se essa interviene dopo il termine di 180 giorni previsto per il rimborso delle quote (o dopo 90 giorni dalla delibera se si ritiene di applicare analogicamente la disciplina della s.p.a.) Trib. Nocera Inf., 23 febbraio 2007, in Giur. it., 2007, 2783: nel caso di disaccordo sulla determinazione dell’importo della quota di liquidazione del socio recedente di s.r.l. la perizia effettuata dall’esperto nominato dal tribunale può essere impugnata solo per manifesta erroneità o iniquità e non può essere oggetto di revisione né da parte del tribunale, né da parte dello stesso perito Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 16 Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in Riv. dott. comm., 2007, 887: in difetto di una disciplina statutaria in ordine ai modi e ai termini di esercizio del diritto di recesso si deve applicare analogicamente la disciplina dettata per il recesso nella società per azioni Trib. Milano, 24 maggio 2007, in Giur. it., 2008, 1433: è legittima l’introduzione a maggioranza di una clausola di esclusione del socio consistente nell’esercizio di attività professionale concorrenziale con quella della società; è annullabile la delibera assembleare modificativa dell’atto costitutivo che introduca criteri di liquidazione della partecipazione del socio escluso peggiorativi rispetto a quelli legali Trib. Cosenza, 21 novembre 2007, in Riv. dir. comm., 2008, II, 41: in mancanza di specifica previsione statutaria sulle modalità di esclusione del socio per giusta causa, trova applicazione analogica l’art. 2287 c.c. dettato in tema di società di persone, e in particolare l’ultimo comma del predetto articolo, ai sensi del quale in presenza di due soli soci l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell’altro Trib. Milano, 5 febbraio 2009, in Giur. it., 2009, 1964: è illegittima la clausola statutaria che preveda l’esclusione del socio per lo svolgimento di attività in concorrenza con la società e per l’inadempimento agli obblighi sociali di correttezza e buona fede; è illegittima la previsione statutaria che impone al socio recedente la comunicazione a tutti i soci, a tutti gli amministratori e a tutti i componenti del collegio sindacale 11. L’organo amministrativo Trib. Milano (decr.), 21 ottobre 2004, in Corr. merito, 2005, 37: nel caso in cui l’amministrazione sia affidata a un consiglio di amministrazione, la relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata della società da sottoporre all’assemblea ai sensi dell’art. 2482-bis, comma 2, non può essere predisposta da singoli consiglieri (anche se tale delibera non è espressamente menzionata all’art. 2475 u.c.) Trib. Terni, 15 novembre 2004, in Foro it., 2005, I, 1626, e in Giur. comm., 2006, II, 168: le delibere consiliari delle società a responsabilità limitata possono essere impugnate, in analogia alla disciplina predisposta per le società per azioni, dagli amministratori assenti e dissenzienti e dal singolo socio leso nel suo diritto soggettivo; tale regola vale anche per le delibere adottate anteriormente al 1.1.2004, purchè l’azione sia stata iniziata successivamente Trib. Parma (ord.), 23 dicembre 2004, in www.judicium.it : l’impugnativa delle delibera consiliari di una srl è regolata dalle norme dettate per la spa in quanto compatibili Trib. Milano, 30 giugno 2008, in Giur. it., 2009, 396 (s.m.): è determinato dal giudice il compenso dell’amministratore non socio di una s.r.l., quando tale compenso, pur riconosciuto nella delibera di nomina, non sia stato quantitavamente fissato Trib. Lodi, 13 marzo 2009, in Corr. merito, 2009, 745: dopo la riforma societaria le delibere consiliari di una s.r.l. possono essere impugnate solo nell’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 2475-ter, comma 2 (nella specie gli attori contestavano il difetto di competenza del consiglio di amministrazione in ordine a materia di cui tanti soci che rappresentavano più di un terzo del capitale avevano sollecitato a norma di legge una decisione in sede assembleare) Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 17 12. La revoca cautelare dell’amministratore Trib. Roma (ord.), 31 marzo 2004, in Riv. not., 2004, II, 768, in Giur. merito, 2004, 2254, e in Corr. giur., 2005, 263: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Roma (ord.), 11-22 giugno 2004, in Corr. Giur., 2005, 262, e in Giur. merito, 2005, 95: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), 20 luglio 2004, in Società, 2004, 1545: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta solo nel contesto di una già promossa azione sociale di responsabilità Trib. Roma (ord.), 5 agosto 2004, in Società, 2004, 1542, in Corr. Giur., 2005, 261, e in Giur. merito, 2005, 306: la tutela introdotta dall’art. 2476, co. 3, non è in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza, trattandosi di misura volta a impedire la verificazione di ulteriori conseguenze dannose; l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Parma (ord.), 25 ottobre 2004, in Società, 758: è inammissibile l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta ante causam Trib. Pinerolo (ord.), 2 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 1660: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Roma (ord.), 12 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 308: la revoca dell’amministratore di s.r.l. non può essere pronunciata ante causam per sole irregolarità di gestione, se non è formulabile una prognosi favorevole al ricorrente in ordine all’espletanda azione di risarcimento danni Trib. S. Maria Capua Vetere (ord.), 15 novembre 2004, in Società, 2005, 477: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Treviso (ord.), 7 febbraio 2005, in Giur. it., 2005, 2107: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta solo nel contesto di una già promossa azione sociale di responsabilità Trib. Brescia, 8 marzo 2005, in Società, 2005, 1254: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta solo nel contesto di una già promossa azione sociale di responsabilità Trib. Marsala, 15 marzo 2005, in Giur. comm., 2007, II, 430: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Napoli, 22 marzo 2005, in Corr. giur., 2007, 704: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Verona, 8 aprile 2005, in Società, 2006, 335: la domanda di revoca deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione se in pendenza del procedimento la srl viene trasformata in spa Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 18 Trib. Milano, 27 aprile 2005, in Corr. Merito, 2005, 883: l’istanza cautelare di revoca dell’aministratore di s.r.l. può essere proposta solo nel contesto di una già promossa azione di responsabilità Trib. Genova (ord.), 6 settembre 2005, in Società, 2007, 77: è inammissibile l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta ante causam Trib. Vercelli (ord.), 28 settembre 2005, in Guida al diritto, 2005, f. 42, 58, e in Società, 2006, 885: è inammissibile l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta ante causam Trib. Napoli, 20 ottobre 2005, in Società, 2006, 625: l’istanza di revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. deve essere proposta con atto autonomo e non solamente formalizzata all’interno dell’atto di citazione, non potendo l’azione di revoca configurarsi come un’azione di merito costitutiva e a cognizione piena Trib. Genova (ord.), 4 novembre 2005, in Società, 2007, 76: deve ritenersi nullo per vizio di costituzione del rapporto processuale il giudizio di revoca dell’amministratore di s.r.l. in cui il ricorrente abbia citato la società nella persona dell’amministratore di cui chiedeva la revoca, anziché nella persona del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c. Trib. Milano (ord.), 30 novembre 2005, in Società, 2007, 1009: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Ravenna (ord.), 20 dicembre 2005, in www.associazionepreite.it: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Milano, 12-18 gennaio 2006, in Società, 2007, 1009: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Ravenna (ord.), 2 febbraio 2006, in Società, 2007, 1009: è inammissibile l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta ante causam Trib. Agrigento (ord.), 15 febbraio 2006, in Vita not., 2006, 316, in Società, 2007, 1009, e in Giur. comm., 2007, II, 910: è inammissibile l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta ante causam Trib. Macerata (ord.), 27 febbraio 2006, in Società, 2007, 58: il Tribunale non ha il potere di nominare un amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato, restando in potere dell’assemblea, convocata dal socio più diligente, la nomina del nuovo amministratore Trib. Salerno, 4 luglio 2006, in Corr. giur., 2007, 703: deve ritenersi ammissibile l’istanza di revoca dell’amministratoree di s.r.l. proposta anteriormente e indipendentemente dall’azione di responsabilità, poichè la prima a differenza della seconda non presuppone l’esistenza di un danno derivante dalle irregolarità commesse dall’amministratore Trib. Agrigento, 1 agosto 2006, in Dir. fall. 2007, 299: il ricorso ex art. 2476 è proponibile anche prima dell’azione di responsabilità al fine di impedire il verificarsi di conseguenze dannose determinate dalla gravi irregolarità. Tale provvedimento è privo dell’ultrattività caratterizzante i procedimenti d’urgenza ex art. 23 d. Lgs. 5/03 e non è idoneo ad anticipare gli effetti della successiva pronuncia di merito. Trib. Milano (ord.), 18 agosto 2006, in www.associazionepreite.it: è legittimato attivo in un’azione di revoca cautelare ex art 2476 anche il contitolare di una partecipazione sociale indivisa, in quanto in tale azione il comunista fa valere pretese inerenti la sua qualità di socio; Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it 19 Aggiornamento: dicembre 2009 l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Milano (ord.), 30 agosto 2006, in Notariato, 2007, 251, e in Giur. merito, 2007: è ammissibile la richiesta di revoca ante causam dell’amministratore unico esperita dal singolo socio. Tar Calabria, Catanzaro, 18 dicembre 2006, n. 1984, in Danno e resp., 2007, 482, in cui i giudici amministrativi dichiarano il proprio difetto di giurisdizione in tema di revoca di amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica essendo la posizione giuridica di tali amministratori qualificabile come diritto soggettivo e pertanto di competenza del giudice ordinario. Trib. S. Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2007, in Foro it., 2008, 331: la revoca cautelare dell’amministratore di srl richiesta dai soci ai sensi dell’art. 2476 c.c. può essere pronunciata anche successivamente alla rinuncia al mandato da parte dell’amministratore incolpato se non sia ancora intervenuta l’accettazione della nomina del nuovo amministratore Trib. S. Maria Capua Vetere, 8 maggio 2007, in Società, 2009, 1146: la revoca cautelare dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 non anticipa gli effetti della sentenza di merito in ordine all’azione di responsabilità, ma costituisce provvedimento a carattere conservativo, rispetto al quale occorre provare l’avvenuta realizzazione di un danno e il pericolo che gli amministratori, se non rimossi, possano produrre un aggravamento del pregiudizio Trib. Roma, 22 maggio 2007, in Foro it., 2008, 307: la revoca dell’amministratore ex art. 2476 è misura cautelare strumentale rispetto all’azione sociale di responsabilità e non può essere proposta autonomamente come azione di merito Trib. Lucca, 13 settembre 2007, in Giur. comm., 2009, II, 216: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam Trib. Napoli (ord.), 5 maggio 2008, in Società, 2009, 1525: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam; presupposto della revoca cautelare non è la produzione, anche solo potenziale, di un danno al patrimonio sociale causato dalla illegittima condotta degli amministratori, ma la sussistenza di «gravi irregolarità nella gestione», cioè qualunque inadempimento non lieve ai doveri posti a carico degli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, a prescindere dalla produzione di un danno; è precluso al tribunale la nomina di un amministratore giudiziario, restando in capo all’assemblea la facoltà di nominare nuovi amministratori in luogo di quello revocato 13. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Trib. Napoli, 16 aprile 2004, in Fall., 2005, 686, e in Società, 2005, 1015: le disposizioni di cui agli artt. 2394 e 2394-bis dettate in tema di società per azioni devono ritenersi applicabili in via analogica anche alle s.r.l. e dunque il curatore fallimentare può esercitare anche l’azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori Trib. Napoli, 28 aprile-12 maggio 2004, in Fall., 2005, 681, e in Società, 2005, 1013: anche dopo la riforma del diritto societario, il curatore fallimentare è legittimato a promuovere sia Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 20 l’azione sociale sia quella dei creditori sociali nei confronti degli amministratori delle società a responsabilità limitata Trib. Piacenza (ord.), 23 agosto 2004, in Corr. merito, 2005, 25: l’azione di responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. è esercitata dal singolo socio in qualità di sostituto processuale della società e quest’ultima è litisconsorte necessario nel relativo procedimento Trib. Napoli, 6 ottobre 2004, in Fall., 2006, 194: dopo la riforma del diritto societario il curatore fallimentare è legittimato a esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della s.r.l. fallita spettante a ciascun socio ai sensi dell’art. 2476, ma non l’azione prevista a favore dei creditori Trib. Catania (ord.), 14 ottobre 2004, in Dir. fall., 2005, II, 277: l’azione di responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. è esercitata dal singolo socio in qualità di sostituto processuale della società e il Tribunale non può nominare un amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato su istanza promossa in via cautelare dal socio Trib. Napoli, 11 novembre 2004, in Società, 2005, 1007: dopo la riforma delle società spetta al curatore fallimentare l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, ma non l’azione ai sensi dell’art. 2394, che compete invece ai soli creditori Trib. S. Maria Capua Vetere (ord.), 15 novembre 2004, in Società, 2005, 477: la società a responsabilità limitata è legittimata a promuovere l’azione di responsabilità verso gli amministratori mediante delibera assembleare o decisione dei soci presa in altra forma, i quali possono contestualmente decidere di revocare o meno gli amministratori (i giudici escludono, tuttavia, l’applicazione del meccanismo di revoca automatica dell’art. 2393, comma 4) Trib. Roma (ord.), 13 dicembre 2004, in www.associazionepreite.it: la società a responsabilità limitata chiamata in causa come litisconsorte necessario nell’azione di responsabilità promossa dal singolo socio nei confronti dell’amministratore non può essere rappresentata in giudizio dall’amministratore stesso, ma deve essere rappresentata da un curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c. Trib. S.Maria Capua Vetere (ord.), 4 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: la società è litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio promosso dal socio ex art. 2476; l’azione di responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. è esercitata dal singolo socio in qualità di sostituto processuale della società Trib. Milano (decr.), 10 gennaio 2005, in Giur. it., 2005, 523: anche la società è legittimata attiva nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una s.r.l. e tale decisione spetta alla compagine sociale, anche in fase di liquidazione Trib. Udine (ord.), 11 febbraio 2005, in Dir. fall., 2005, II, 808: deve ammettersi anche nelle società a responsabilità limitata l’azione di responsabilità dei creditori nei confronti degli organi gestori; in caso di fallimento tale azione spetta al curatore ai sensi dell’art. 2394-bis Trib. Napoli, 16 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: anche dopo la riforma legittimata all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è anche la società e non solo i singoli soci Trib. S.Maria Capua Vetere, 18 marzo 2005, in Fall., 2006, 190: dopo la riforma del diritto societario il curatore fallimentare non è legittimato a esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci della s.r.l. fallita Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 21 Trib. Marsala (ord.), 1° aprile 2005, in Società, 2006, 733: anche dopo la riforma sussiste la legittimazione della società all’esecizio dell’azione di responsabilità e alla revoca degli amministratori; decorso il periodo transitorio, non opera per le s.r.l. il meccanismo di revoca automatica degli amministratori previsto dall’art. 2393 per le sole s.p.a. Trib. Milano, 21 aprile 2005, in Corr. Merito, 2005, 882: ai sensi dell’art. 2476 deve ritenersi inammissibile l’azione di responsabilità promossa dal creditore di una s.r.l. nei confronti degli amministratori della società per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale Trib. Verona, 8 aprile 2005, in Società, 2006, 335: l’azione di responsabilità deve essere dichiarata inammissibile se in pendenza del procedimento sia venuta meno la legittimazione ad agire dell’attore per effetto della trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni Trib. Milano, 4 maggio 2005, in Giur. it., 2005: nel giudizio di responsabilità degli amministratori di una s.r.l. promosso da un singolo socio, non si configura alcun litisconsorzio necessario della società Trib. Marsala, 21 giugno 2005, in www.judicium.it: non è applicabile analogicamente alle s.r.l. il disposto dell’art. 2393, comma 2, che consente ai soci di deliberare sull’azione di responsabilità in ocassione dell’approvazione del bilancio Trib. Bologna, 12 settembre 2005, in Vita not., 2007, 215: anche la società è legittimata, in via concorrente con il singolo socio, ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. Trib. Mantova (ord.), 14 settembre 2005, in www.ilcaso.it: anche dopo la riforma del diritto societario, il curatore fallimentare è legittimato a promuovere l’azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori delle società a responsabilità limitata Trib. Napoli, 20 ottobre 2005, in Società, 2006, 625: nel giudizio di responsabilità degli amministratori di una s.r.l. non si configura alcun litisconsorzio necessario della società Trib. Milano, 15 dicembre 2005, in www.associazionepreite.it: anche dopo la riforma sussiste la legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Trib. Milano (ord.), 21 dicembre 2005, in Società, 2007, 193: la società a responsabilità limitata chiamata in causa come litisconsorte necessario nell’azione di responsabilità promossa dal singolo socio nei confronti dell’amministratore non può essere rappresentata in giudizio dall’amministratore stesso, ma deve essere rappresentata da un curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c Trib. Treviso (ord.), 16 gennaio 2006, in Giur. it., 2006, 1878: anche la società è legittimata, in via concorrente con il singolo socio, ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l.; la società, chiamata in causa in una azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., può essere rappresentata solo da un curatore speciale Trib. Milano, 25 gennaio 2006, in Società, 2007, 320: dopo la riforma del diritto societario i creditori di una s.r.l. non possono più esercitare l’azione di responsabilità verso gli organi sociali e, pertanto, il curatore fallimentare è legittimato a promuovere la sola azione sociale Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 22 Trib. Roma, 27 gennaio 2006, in Dir. fall., 2007, 465: anche dopo la riforma del diritto societario il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita Trib. Milano, 12 aprile 2006, in Giur. it., 2006, 2096: secondo la nuova disciplina della società a responsabilità limitata solo i singoli soci e non la società sono legittimati ad esercitare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Trib. S. Maria Capua Vetere, 10 ottobre 2006, in Dir. fall., 2007, 507, in Giur. it., 2007, 2511, e in Società, 2008, 486: l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2476, comma 6°, c.c. concerne, al pari della corrispondente previsione dell’art. 2395 c.c. per le s.p.a., le sole ipotesi di danno diretto al socio e al terzo, cioè non derivato da un pregiudizio al patrimonio sociale Trib. Milano, 2 novembre 2006, in Giur. it., 2007, 655: secondo la nuova disciplina della società a responsabilità limitata solo i singoli soci e non la società sono legittimati ad esercitare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Trib. Pescara, 15 novembre 2006, in Foro it., 2007, I, 2262: anche dopo la riforma l’art. 2394 deve ritenersi applicabile alle s.r.l. e dunque in caso di fallimento spetta al curatore l’esercizio della relativa azione di responsabilità Trib. Termini Imerese, 21 dicembre 2006, in Riv. dir. soc., 2007/4, 99: anche dopo la riforma sussiste la legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; trova applicazione in via analogica per le s.r.l. la disposizione dell’art. 2373, comma 2, c.c. secondo la quale gli amministratori non possono votare nella delibera avente ad oggetto una azione di responsabilità nei loro confronti Trib. Napoli, 10 gennaio 2007, in Fall., 2007, 948, e in Società, 2008, 1031: anche dopo la riforma del diritto societario l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. può essere promossa non solo dal singolo socio, ma anche dalla società e, in caso di fallimento di quest’ultima, dal curatore fallimentare Trib. Verona, 9 marzo 2007, in Società, 2007, 1368, e in Giur. comm., 2008, II, 1032: anche dopo la riforma sussiste la legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; dopo la riforma del diritto societario non trova applicazione per le s.r.l. la disposizione dell’art. 2373, comma 2, c.c. secondo la quale gli amministratori non possono votare nella delibera avente ad oggetto una azione di responsabilità nei loro confronti Trib. Roma, 22 maggio 2007, in Foro it., 2008, 307, in Riv. dir. soc., 1/2009, 112 e in Società, 2008, 1400: l’azione di responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. è esercitata dal singolo socio in nome proprio e nell’interesse della società, a cui solo vantaggio consegue pertanto l’eventuale condanna del convenuto; la società a responsabilità limitata chiamata in causa come litisconsorte necessario nell’azione di responsabilità promossa dal singolo socio nei confronti dell’amministratore non può essere rappresentata in giudizio dall’amministratore stesso, ma deve essere rappresentata da un curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c Trib. Napoli, 6 giugno 2007, in Società, 2008, 1433: la società è litisconsorte necessario nell’azione di responsabilità degli amministratori promossa dal socio ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. in qualità di sostituto processuale Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 23 Trib. Milano, 10 ottobre 2007, in Giur. it., 2008, 2511: anche dopo la riforma del diritto societario il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita Trib. Milano, 27 febbraio 2008, in Riv. dir. soc., 1/2009, 177 (s.m.): secondo la nuova disciplina della società a responsabilità limitata, solo i singoli soci e non la società sono legittimati ad esercitare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; i creditori sociali possono esperire azione di responsabilità verso gli amministratori per i soli danni direttamente ed individualmente provocati ma non per i danni da questi ultimi arrecati all’integrità del patrimonio sociale Trib. Napoli, 17 settembre 2008, in Società, 2009, 1289: la società è litisconsorte necessario nell’azione di responsabilità degli amministratori promossa dal socio ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. in qualità di sostituto processuale Trib. Roma, 10 ottobre 2008, in Riv. dir. comm., 2009, II, 1: è annullabile per abuso di maggioranza la delibera di nomina dell’amministratore di s.r.l. essenzialmente diretta allo scopo di far revocare la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. destinato a rappresentare la società nel giudizio risarcitorio promosso dai soci di minoranza Trib. Milano, 30 ottobre 2008, in Giur. it., 2009, 647: anche dopo la riforma del diritto societario il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita Trib. Roma, 17 dicembre 2008, in Giur. merito, 2009, 1585: anche dopo la riforma del diritto societario il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita; anche dopo la riforma sussiste la legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori 14. Il diritto di controllo dei soci ex art. 2476 Trib. Civitavecchia (ord.), 21 aprile 2004, in dircomm.it, 2004, n. 5: la società non può sindacare i motivi sottostanti alla richiesta del socio di consultare i documenti relativi all’amministrazione Trib. Bari (ord.), 10 maggio 2004, in Dir. fall., 2005, II, 149, e in Riv. dir. comm., 2004, II, 259: il diritto di controllo del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 2, deve ritenersi inderogabile, se non mediante clausola che preveda un trattamento più favorevole per il socio Trib. Roma (ord.), 27 settembre 2004, in www.associazionepreite.it: il diritto del singolo socio previsto dall’art. 2476 di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione comprende anche la possibilità di prendere appunti e di estrarre copia della documentazione a spese dell’istante sotto la vigilanza dell’amministrazione della società Trib. Parma (decr.), 25 ottobre 2004, in Società, 2005, 758: il diritto del singolo socio previsto dall’art. 2476 di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione non include il diritto di estrarne copia Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 24 Trib. Arezzo (ord.), 16 novembre 2004, in Corr. merito, 2005, 279, che nega al socio receduto di una s.r.l. la facoltà di consultare i libri e i documenti sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 2° Trib. Milano (ord.), 30 novembre 2004, in Giur. comm., 2006, II, 682: il diritto di controllo spettante al singolo socio ai sensi dell’art. 2476 , comma 2, concerne senza limitazioni ogni documento afferente alla gestione della società (anche se non implica il diritto di estrarne copia) e può essere azionato anche in via cautelare e anticipatoria a mezzo del provvedimento d’urgenza Trib. Biella (ord.), 18 maggio 2005, in Società, 2006, 50: ciascun socio di s.r.l. ha un vero e proprio diritto potestativo di consultare la documentazione sociale e di estrarne copie a proprie spese e per fare valere tale diritto può avvalersi dello strumento cautelare dell’art. 700 c.p.c. Trib. Chieti (ord.), 31 maggio 2005, in Giur. it., 2005, 1652: in una s.r.l. i soci che non sono amministratori hanno diritto di consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi all’amministrazione, ivi inclusi quelli avente funzione meramente interna, ma non possono estrarne copie Trib. Chieti (ord.), 25 agosto 2005, in Giur. it., 2006, 305: in una s.r.l. i soci che non sono amministratori hanno diritto di consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi all’amministrazione, ivi inclusi quelli avente funzione meramente interna, ma non possono estrarne copie Trib. Ivrea (ord.), 4 luglio 2005, in Società, 2005, 1542, in Giur. it., 2006, 306, e in Riv. dott. comm., 2007, 1109: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di estrarne copie, salvo il solo limite della buona fede, e, se ostacolato nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento cautelare atipico dell’art. 700 c.p.c. Trib. Napoli (ord.), 9 novembre 2005, in Società, 2006, 1406: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di consultare tutti i documenti relativi all’amministrazione, purché esercitato con modalità compatibili rispetto al regolare svolgimento dell’attività amministrativa, e, se ostacolato nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento cautelare atipico dell’art. 700 c.p.c. Trib. Catania (ord.), 3 marzo 2006, in Giur. comm., 2007, II, 920: il diritto di informazione e di consultazione dei documenti sociali spettante al socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede e trova pertanto un limite implicito nell’abuso del diritto Trib. Bologna (ord.), 6 dicembre 2006, in Giur. comm., 2008, II, 213: il diritto di informazione e di consultazione dei documenti sociali spettante al socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, ma nessuna limitazione, anche in ordine alla estrazione di copie, può derivare da esigenze di riservatezza aziendale e tutela della concorrenza Trib. Pavia (ord.), 29 giugno 2007, e Trib. Pavia (ord.), 1° agosto 2007, in Società, 2009, 503: il diritto di informazione e di consultazione dei documenti sociali spettante al socio implica la facoltà di estrarre copia della documentazione esaminata e nessuna limitazione può derivare da esigenze di riservatezza aziendale o di terzi Trib. Taranto (ord.), 13 luglio 2007, in Giur. it., 2008, 122: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di estrarne copie, salvo il solo limite della buona fede, e, se ostacolato nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento cautelare atipico dell’art. 700 c.p.c. Trib. Pavia, 1° agosto 2007, in Giur. Merito, 2008, 2273: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di estrarne copie Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 25 Trib. Roma (ord.), 4 dicembre 2007, in Riv. not., 2009, II, 668: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di consultare tutti i documenti relativi all’amministrazione e di estrarne copie, salvo il solo limite della buona fede, e, se ostacolato nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento cautelare atipico dell’art. 700 c.p.c. Trib. Roma (ord.), 16 gennaio 2008, in Riv. not., 2009, II, 668: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di consultare tutti i documenti relativi all’amministrazione, anche di data anteriore all’entrata in vigore della riforma societaria, e di estrarne copie, salvo il solo limite della buona fede, e, se ostacolato nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento cautelare atipico dell’art. 700 c.p.c. App. Milano, 13 febbraio 2008, in Società, 2009, 205: non è conforme ai principi generali dell’ordinamento di lealtà e buona fede, cui deve essere informato l’esercizio del diritto di controllo ai sensi dell’art. 2476, la richiesta del socio, avanzata in sede assembleare, di analizzare la documentazione contabile relativa al bilancio, già legittimamente e tempestivamente depositata presso la sede sociale; il socio ha diritto di esaminare la documentazione presso la sede sociale, non può invece pretendere l’invio al proprio domicilio di copia di tale documentazione Trib. Milano, 15 maggio 2008, in Giur. it., 2009, 656: il socio si una s.r.l. ha diritto di esaminare la documentazione presso la sede sociale, non può invece pretendere l’invio al proprio domicilio di copia di tale documentazione 15. Il procedimento ex art. 2409 App. Milano, 11 febbraio 2004, in Giur. merito, 2004, 1637: l’entrata in vigore della riforma non comporta l’improcedibilità dell’azione proposta dal p.m. anteriormente al 1° gennaio 2004 App. Milano, 10 marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 1632: nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 non possono essere adottate misure cautelari direttamente nei confronti di società controllate da quella sottoposta alla procedura Trib. Messina (ord.), 14 aprile 2004, in Dir. fall., 2004, II, 489: il procedimento ex art. 2409 avviato su denunzia del socio prima dell’entrata in vigore della riforma societaria deve essere rigettato per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, se era funzionale a ottenere un provvedimento di ispezione della società, spettando tale potere nella nuova disciplina a qualsiasi socio Trib. Palermo (decr.), 16 aprile 2004, in Società, 2005, 70, che esclude l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 alle s.r.l. a partire dal 1° gennaio 2004 a prescindere dall’esercizio della facoltà di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni entro il 30 settembre 2004 Trib. Isernia (decr.), 7 maggio 2004, in Dir. fall., 2004, II, 822, che ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa relativa ai controlli societari, con riferimento alla mancata previsione della utilizzabilità del procedimento di cui all’art. 2409 per le s.r.l. Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 26 Trib. Napoli (ord.), 4 giugno 2004, in Società, 2005, 69, che afferma l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 alle s.r.l. dotate di collegio sindacale fino all’esercizio della facoltà di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2004 Trib. Udine (ord.), 18 giugno 2004-1° luglio 2004, in www.judicium.it, che afferma l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 alle s.r.l. dotate di collegio sindacale Trib. Roma (decr.), 6 luglio 2004, in Società, 2005, 359, in Vita notarile, 2004, 1627, in Riv. dir. priv., 2005, 465, in Giur. comm., 2005, II, 435, e in Giur. merito, 2005, 312, che afferma l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 alle s.r.l. obbligatoriamente dotate di collegio sindacale Trib. Lecce (decr.), 16 luglio 2004, in Società, 2005, 358, e in Dir. fall., 2005, II, 276, che esclude l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 anche alle s.r.l. dotate di collegio sindacale Trib. Treviso (ord.), 26 settembre 2004, in Vita notarile, 2004, 1628, e in Dir. fall., 2005, II, 276, che afferma l’ammissibilità del procedimento ex art. 2409 per le s.r.l. obbligatoriamente dotate di collegio sindacale Trib. Bari (ord.), 27 settembre 2004, in www.judicium.it, che esclude l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 per le s.r.l. (anche nel periodo transitorio) App. Trieste (ord.), 5 novembre 2004, in Società, 2005, 355, in Giur. comm., 2005, II, 435, e in Dir fall., 2005, II, 275, che solleva questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 2409, nella parte in cui non ne è prevista l’applicazione alle s.r.l. Trib. Cagliari, 4 febbraio 2005, in Giur. it., 2006, 75: non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476 e 2477 nella parte in cui non prevedono anche per i soci la possibilità di ricorrere al procedimento previsto dall’art. 2409 App. Roma (decr.), 7-13 aprile 2005, in Giur. it., 2006, 75, che esclude l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 anche alle s.r.l. dotate di collegio sindacale Trib. Milano (ord.), 8 luglio 2005, in www.associazionepreite.it: è ammissibile il procedimento ex art. 2409 per le s.r.l. dotate di collegio sindacale App. Salerno, 19 luglio 2005, in Giur. merito, 2007, 729: che giustifica l’emissione del provvedimento di revoca dell’amministratore nell'ambito del procedimento ex art.2409 c.c. quando si rilevi un vero e proprio sistema di operazioni anomale atteso che le irregolarità accertate per essere gravi devono a) riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori; b)rivestire il carattere della attualità e c) essere dannose in quanto postesi in violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e di conseguenza agli interessi dei soci o dei creditori sociali o un grave turbamento della a attività sociale. Corte Cost., 29 dicembre 2005, n. 481, in Società, 2006, 451, in Giur. it., 2006, 2077, in Riv. dir. soc., 2007, 69: non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, commi primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo, c.c., in riferimento agli artt. 3 e 76 cost., nella parte in cui escludono l’ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziario sulla gestione nella società a responsabilità limitata Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in Società, 2009, 1019: è ammissibile il procedimento ex art. 2409 per le s.r.l. dotate di collegio sindacale Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 27 SEZIONE TERZA. SOCIETÀ COOPERATIVE 16. Le caratteristiche fondamentali. Trib. Sassari (decr.), 20 luglio 2004, in Riv. not., 2005, II, 377: l’atto costitutivo di una società cooperativa può optare per l’applicazione della disciplina della s.r.l. anche quando sussista uno solo dei due presupposti indicati dall’art. 2519, comma 2°, c.c. (numero di soci cooperatori inferiore a venti e attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro) Trib. Milano, 1° luglio 2005, in Società, 2006, 1014, e in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 478 ss.: è illegittima la clausola statutaria di una cooperativa che rimetta alla valutazione di un organo sociale la rilevanza dello svolgimento di attività concorrente degli aspiranti soci ai fini della loro ammissione Trib. Milano, 27 dicembre 2005, in Società, 2006, 1511, in Giur. it., 2006, 1198, e in Banca, borsa, tit. cred., 2008, II, 121: in una cooperativa di lavoro lo statuto può prevedere che la esclusione del socio durante il periodo di prova per mancato superamento della stessa avvenga senza preavviso ed obbligo di motivazione Trib. Salerno, 4 luglio 2006, in Corr. merito, 2006, 1123: è ammissibile l’esclusione dei soci di una cooperativa anche in fase di liquidazione della stessa, purchè questi si siano stati responsabili di gravi inadempienze rispetto ai doveri loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo. Trib. Verona (decr.), 20 luglio 2007, in Società, 2009, 777: anche in pendenza della procedura di conciliazione prevista statutariamente, è ammissibile la domanda cautelare al Tribunale di sospensione, proposta ante causam, della delibera di esclusione Trib. Como, 17 giugno 2008, in Società, 2009, 1302: in una cooperativa s.r.l. la domanda cautelare di sospensione della delibera consiliare di esclusione ex art. 2533 c.c. deve essere presentata nelle forme e nei modi dell’art. 2378, non essendo invocabile lo strumento residuale dell’art. 700 c.p.c. Lodo arb. Bologna, 21 novembre 2008, in Società, 2009, 981: costituiscono causa di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2533 c.c. non solo le inadempienze che possono dar luogo a una risoluzione contrattuale per inadempimento, ma anche le ipotesi di impossibilità sopravvenuta, ossia l’impossibilità di conservare quella collaborazione fra socio e collettività, riunita nella cooperative necessaria per il raggiungimento della finalità mutualistica. Trib. Bari, 15 luglio 2009, in Corr. merito, 2009, 961: salvo diversa previsione statutaria, la delibera di esclusione del socio da una società cooperativa non deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti 17. La struttura finanziaria Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it 28 Aggiornamento: dicembre 2009 Trib. Mantova (decr.), 22 febbraio 2005, in Riv. not., 2005, II, 401: è consentito per le società cooperative che adottano il tipo della s.r.l. l’emissione degli strumenti finanziari previsti dalla l. 59/92 e quindi la presenza di figure come quelle dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione, a ciò non ostando la disposizione dell’art. 2526, ult.comma, c.c. Trib. Perugia (decr.), 15 marzo 2005, in Riv. not., 2005, II, 401: deve ritenersi preclusa per le società cooperative che adottano il tipo della s.r.l. l’emissione di strumenti finanziari con diritti amministrativi, ivi inclusi quelli previsti dalla l. 59/92 18. L’organizzazione e i controlli Trib. Catania (decr.), 14 aprile 2005, in Giur. it., 2005, 2337: il procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 è ammissibile per tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata Trib. Roma (ord.), 9 maggio 2007, in Società, 2008, 739, e in RDS, 4/2008, 832: la disposizione di cui all’art. 2476 in tema di revoca cautelare ante causam è applicabile anche alle società cooperative, che per obbligo di legge o scelta statutaria hanno adottato il modello delle s.r.l., a ciò non ostando la applicabilità per queste società dell’art. 2409 in tema di controllo giudiziario Trib. Salerno (decr.), 26 febbraio 2008, in Foro it., 2008, I, 2650, e in Società, 2009, 625: il procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 è ammissibile per tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata SEZIONE QUARTA. DISPOSIZIONI COMUNI: GRUPPI, OPERAZIONI STRAORDINARIE SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, 19. I gruppi societari Trib. Biella, 17 novembre 2006, in www.ilcaso.it: il potere di direzione e coordinamento può essere esercitato per il solo fatto della esistenza di un gruppo di società e non è derivato né può essere limitato da una disposizione statutaria di una controllata; gli amministratori delle società controllate mantengono il potere-dovere di amministrare e non sono pertanto esonerati da responsabilità per le violazioni compiute nelle loro funzioni Trib. Torino (decr.), 4 aprile 2007, in Giur. it., 2007, 1442: l’art. 2361, comma 2, che prevede per la s.p.a. l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante responsabilità illimitata, è applicabile analogicamente anche alle s.r.l. Trib. Roma, 17 luglio 2007, in Riv. dir. comm., 2008, II, 211: l’art. 2497 ricalca lo schema della responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.; la società controllata è priva di Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 29 legittimazione passiva autonoma in un’azione di responsabilità per la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale; App. Torino (dec.), 30 luglio 2007, in Giur. it., 2007, 2219, e in Riv. dott. comm., 2008, 309: è inefficace l’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata se l’acquisto non è stato autorizzato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2361, comma 2 Trib. Forlì, 9 febbraio 2008, in Giur. it., 2008, 1425, e in Fall., 2008, 1328: la partecipazione di una società di capitali in una società di persone (anche di fatto) è valida ed efficace anche in mancanza della delibera assembleare di cui all’art. 2361, comma 2, essendo le conseguenze di tale violazione limitate al solo piano interno della responsabilità degli amministratori Trib. Milano, 13 febbraio 2008, in Corr. giur., 2008, 982, in Giur. comm., 2009, II, 762, in Riv. dir. soc., 1/2009, 175 (s.m.): non è legittimato ad agire ai sensi dell’art. 2497 c.c. il titolare di warrants azionari prima del loro esercizio, poiché non può vantare un danno attuale alla redditività e al valore della partecipazione che la norma è volta a tutelare Trib. Milano, 23 aprile 2008, in Società, 2009, 78, e in Riv. dir. soc., 1/2009, 180 (s.m.): la disciplina della responsabilità da attività di direzione e coordinamento non è applicabile a condotte poste in essere anteriormente all’entrata in vigore della riforma societaria; al fine dell’affermazione della responsabilità della capogruppo ai sensi dell’art. 2497 c.c. è onere dell’attore socio di minoranza della controllata provare l’imputabilità del fatto asseritamente pregiudizievole alla condotta, intenzionalmente orientata, degli amministratori della controllante e di quelli della controllata Trib. Napoli (decr.), 26 maggio 2008, in Fall., 2008, 1435, in Dir. Fall., 2009, II, 235 e in Foro it., 2009, I, 1960: è di natura extracontrattuale la responsabilità della capogruppo nei confronti dei creditori per la violazione del dovere di corretta gestione delle controllate; la responsabilità in questione si applica anche a fatti verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della riforma; il termine di prescrizione per l’azione decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio diviene percepibile dai creditori; ai fini dell’accertamento della responsabilità occorre provare l’esistenza dell’attività di direzione e coordinamento, il compimento di specifiche condotte da parte della controllante o delle controllate e il danno subito eziologicamente collegato alle condotte censurate App. Bologna, 11 giugno 2008, in Giur. it., 2009, 653, e in Fall., 2008, 1293: è inefficace l’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata se l’acquisto non è stato autorizzato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2361, comma 2 e dunque non è configurabile una società di fatto tra società di capitali Trib. S.M. Capua Vetere, 8 luglio 2008, in Fall., 2009, 89: è ammissibile ai sensi dell’art. 2361 c.c. e dell’art. 147 l.f. una società di fatto tra imprenditori individuali e società di capitali Trib. Napoli, 28 gennaio 2009, in Società, 2009, 1413: l’azione promossa dal curatore a norma dell’art. 146 l.f. e ai sensi dell’art. 2497 c.c. non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 24 l.f. ed è quindi sottratta alla competenza del tribunale fallimentare Trib. Pescara, 2 febbraio 2009, in Foro it., 2009, 2829: ha natura extracontrattuale la responsabilità da attività di direzione e coordinamento, con la conseguente applicazione del termine quinquiennale di prescrizione; il socio della società eterodiretta è legittimato ad agire ai sensi dell’art. 2497 anche se ha perso la qualità di socio al momento dell’esercizio dell’azione, purché sussistente al momento della consumazione del fatto illecito; la fattispecie della direzione Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 30 e coordinamento tra società secondo il disposto dell’art. 2497-septies può realizzarsi anche in ipotesi di controllo di tipo contrattuale ai sensi dell’art. 2359 20. Lo scioglimento e la liquidazione. L’estinzione. Trib. Biella (decr.), 4 giugno 2004, in Società, 2005, 893: in caso di omissione da parte degli amministratori ciascun sindaco può proporre istanza al tribunale per l’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento Trib. Avezzano (decr.), 2 dicembre 2004, in Riv. notariato, 2005, II, 1110: anche dopo la riforma lo spontaneo versamento di somme da parte di un socio a copertura delle perdite sociali è idoneo a rimuovere il presupposto della riduzione obbligatoria e a far venire quindi meno la causa di scioglimento dell’art. 2484, comma 1°, n. 4 App. Milano (decr.), 11 gennaio 2005, in Società, 2005, 992: il potere del tribunale di nomina del liquidatore in caso di inerzia dell’assemblea ex art. 2487 non viene meno per il fatto che è stata presentata denunzia ai sensi dell’art. 2409 Trib. Ravenna (ord.), 3 febbraio 2006, in Società, 2007, 607: su istanza di un socio il Tribunale può accertare la sussistenza di una causa di scioglimento e contestualmente provvedere alla nomina del liquidatore Trib. Napoli, 24 maggio – 16 giugno 2006, in Corr. merito, 2006, 987, e in Foro it., 2007, 2951: non è annullabile per abuso di potere dei soci di maggioranza la delibera di s.p.a. che ripete in via di rinnovazione e/o sostituzione delle precedenti delibere la messa in liquidazione della stessa. Tale delibera non è inutile ma si pone come “riferimento memorativo” a quella originaria ed è perciò finalizzata a porre fine ad una situazione di obiettiva incertezza App. Bologna (decr.), 31 maggio 2006, in Corr. merito, 2006, 989: anche nell’ipotesi di controversia tra i soci circa l’esistenza di una causa di scioglimento della società, il Tribunale può effettuare la nomina del liquidatore in sede di volontaria giurisdizione attraverso una pronuncia di accertamento, incidenter tantum, della causa di scioglimento stessa Trib. Salerno, 4 luglio 2006, in Società, 200, 591: l’esclusione di un socio (in una cooperativa) può essere deliberata anche durante la fase di liquidazione della società, fermo restando che la quota di liquidazione può essere pagata solo successivamente alla completa definizione dei rapporti sociali Cass. Civ., 28 agosto 2006, n. 18618, in Notariato, 2007, 10: il secondo comma dell’art. 2495 nella sua attuale formulazione, disciplinando solo gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e non anche le condizioni per la cancellazione, si applica anche a quelle avvenute prima della riforma societaria App. Bari, 6 settembre 2006, in Giur. comm., 2008, I, 128: su istanza di uno o più soci il Tribunale può accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, ma non può contestualmente provvedere alla nomina del liquidatore, spettando tale competenza all’assemblea dei soci Trib. Milano, 20 gennaio 2007, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 763: dopo la cancellazione dal registro imprese ai sensi dell’art. 2495 la società deve considerari definitivamente estinta e non può essere chiamata in giudizio nella persona del liquidatore dai creditori insoddisfatti Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 31 Trib. Brescia (decr.), 2 marzo 2007, in Riv. dott. comm., 2007, 695: la delibera assembleare con la quale si approva il bilancio finale di liquidazione non può essere adottata in una data anteriore all’iscrizione della delibera di nomina dei liquidatori; il conservatore del registro delle imprese può dunque legittimamente rifiutarsi di iscrivere la delibera di approvazione del bilancio di liquidazione, quando sia stata assunta contestualmente a quella di scioglimento della società Trib. Rimini (ord.), 21 marzo 2007, in Società, 2007, 1256: è inammissibile il ricorso cautelare proposto nelle forme dell’art. 700 c.p.c. volto a contestare la legittimità dell’accertamento della causa di scioglimento di una società di capitali se viene instaurato procedimento camerale per la nomina del liquidatore, anche successivamente al deposito del ricorso Trib. Milano, 12 aprile 2007, in Società, 2008, 1541: il liquidatore di nomina giudiziale, pur investito dei poteri assembleari, è tenuto ad assumere e pubblicare le decisioni prese in luogo dell’organo sociale, al fine di consentire ai soci il legittimo controllo e l’eventuale impugnazione Trib. Napoli, 18 aprile 2007, in Società, 2008, 1256: su istanza di un socio il Tribunale può accertare la sussistenza di una causa di scioglimento e contestualmente provvedere alla nomina del liquidatore Trib. Como (decr.), 24 aprile 2007, in Società, 2008, 889, in Riv. dott. comm., 2009, 133, e in Giur. comm., 2008, II, 1247: nel caso di scoperta di sopravvenienze attive di una società cancellata ai sensi dell’art. 2495 c.c. deve essere cancellata la iscrizione della cancellazione non potendosi in tale ipotesi ritenere compiuta la liquidazione dell’attivo Trib. Rimini (ord.), 21 giugno 2007, in Società, 2007, 1255: fino all’instaurazione del procedimento di volontaria giurisdizione ai sensi del d.lgs. 5/2003 per la nomina del liquidatore, deve ritenersi ammissibile il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per la contestazione della legittimità dell’accertamento degli amministratori sulla sussistenza della causa di scioglimento di una società di capitali Trib. Catania (decr.), 7 agosto 2007, in Giur. comm., 2008, II, 654: è ammissibile la nomina di una persona giuridica quale liquidatore di una società di capitali Trib. Milano, 14 novembre 2007, in Società, 2009, 633: non sussiste una responsabilità del liquidatore per il solo fatto di avere omesso di indicare un debito nel bilancio finale di liquidazione App. Milano, 20 novembre 2007, in Corr. merito, 2008, 295: la cancellazione della società dal registro imprese, anche se intervenuta in corso di causa, determina la perdita della legittimazione attiva in capo al liquidatore per le azioni spettanti alla società App. Milano, 5 dicembre 2007, in Corr. merito, 2008, 417: la cancellazione della società dal registro imprese, anche se intervenuta prima dell’entrata in vigore della riforma societaria, produce l’effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società; qualora in sede di liquidazione venga assegnato a un socio un credito verso terzi deve riternersi che il socio non abbia azione né verso la società, né verso gli altri soci per l’eventuale inesistenza del credito ceduto Trib. Napoli, 27 novembre 2007, in Foro it., 2008, I, 1708, e in Società, 2008, 883: qualora siano nominati più liquidatori a firma congiunta è inammissibile la revoca di uno soltanto di essi e/o la sua sostituzione giudiziale Trib. Salerno, 15 gennaio 2008, in Corr. merito, 2008, 413: il sequestro preventivo penale delle azioni e dei beni di una società e la contestuale nomina di un custode giudiziario non integra di Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 32 per sé la fattispecie dello scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare, essendo i poteri di amministrazione e gestione delle partecipazioni attribuiti all’organo nominato dal giudice penale Trib. Reggio Emilia, 5 febbraio 2008, in www.ilcaso.it: su istanza di un socio il Tribunale può accertare la sussistenza di una causa di scioglimento e contestualmente provvedere alla nomina del liquidatore Trib. Mantova, 23 giugno 2008, in www.ilcaso.it: la delibera di scioglimento della società produce effetti nei confronti dei soci dal momento dell’assunzione e non da quello successivo della sua iscrizione, sicchè deve ritenersi valida la delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione adottata in pendenza dell’iscrizione della delibera di scioglimento Cass., 15 ottobre 2008, n. 25192, in Notariato, 2009, 268: la disposizione del novellato art. 2495 c.c., per cui la cancellazione dal R.I. determina l’estinzione della società, ha funzione esegetica e pertanto deve essere applicata retroattivamente e in relazione ad ogni forma societaria, con la sola esclusione dei rapporti giuridici già esauriti e degli effetti già in precedenza irreversibilmente verificatisi 21. Le operazioni straordinarie Trib. Roma (ord.), 9 maggio 2004, in www.associazionepreite.it: l’efficacia sanante di cui all’art. 2500-bis opera solo con riguardo alla trasformazione e alle modifiche statutarie ad essa consequenziali, potendo invece essere dichiarata anche dopo l’iscrizione nel R.I. l’invalidità delle delibere aventi diverso oggetto Trib. Bergamo (ord.), 8 ottobre 2004, in Società, 2005, 645: l’opposizione proposta dai creditori in caso di riduzione di capitale di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2482, comma 2, introduce un giudizio di cognizione, da promuoversi, a pena di inammissibilità, con atto di citazione Trib. Milano (ord.), 11 dicembre 2004, in Riv. notariato, 2005, II, 1115: dal generico rinvio alle norme di legge contenuto nell’atto costitutivo di una s.a.s. non si può dedurre la necessità dell’approvazione all’unanimità della delibera di trasformazione in una s.r.l. in deroga al principio maggioritario previsto all’art. 2500-ter App. Roma (ord.), 27 gennaio 2005, in Società, 2006, 195: la fusione per incorporazione è causa di estinzione delle società che partecipano all’operazione Trib. Milano (decr.), 25 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: l’opposizione dei creditori alla fusione ai sensi dell’art. 2503 non può essere presentata nelle forme del ricorso per procedimento camerale Trib. Mantova (ord.), 9 giugno 2005, in Giur. it., 2005, 2308, e in Società, 2006, 46: anche alla luce del nuovo testo dell’art. 2504-bis deve ritenersi che l’operazione di fusione per incorporazione dia vita a una fattispecie estintiva, con la conseguenza che si impone l’interruzione e la prosecuzione del giudizio nei confronti del successore a titolo universale Trib. Milano (decr.), 8 luglio 2005, in Riv. dir. soc., 2007, 122: deve escludersi l’applicazione dell’art. 2500-ter c.c., che consente la trasformabilità a maggioranza delle società di persone in Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 33 società di capitali, alle società costituite prima dell’entrata in vigore della riforma societaria, quando nello statuto sia contenuta una clausola che fa rinvio, per quanto non espressamente previsto dalle parti, alle norme di legge vigenti; tale rinvio deve infatti intendersi come rinvio materiale recettizio alle disposizioni allora vigenti in materia Trib. Roma (decr.), 21 settembre 2005, in Giur. it., 2006, 1210, in Riv. not., 2006, II, 1098, in Riv. dott. comm., 2006, 1239, e in Notariato, 2008, 280: la trasformazione eterogenea di una società consortile in una società di capitali non richiede la redazione di una perizia di stima Trib. Reggio Emilia (ord.), 13 gennaio 2006, in Riv. not., 2006, II, 1603, e in Riv. dir. soc., 2007, 121: la norma di cui all’art. 2500-ter c.c., che consente la trasformabilità a maggioranza delle società di persone in società di capitali, ha natura sostanziale e carattere innovativo; pertanto tale disposizione può essere applicata alle sole società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma societaria Trib. Brescia (ord.), 16 gennaio 2006, in Riv. not., 2006, II, 771: l’opposizione dei creditori alla fusione di cui all’art. 2503 c.c. deve essere proposta in sede giudiziaria nelle forme di un giudizio di accertamento ed è quindi necessario computare nel termine anche il periodo di sospensione feriale Cass. S.U. (ord.), 8 febbraio 2006, n. 2637: la fusione di una società mediante incorporazione in un’altra società non comporta l’estinzione della prima società e dunque non determina l’effetto di interrompere il giudizio in cui questa sia parte Trib. Roma (decr.), 30 aprile - 2 maggio 2006, in Riv. not., 2007, II, 189, e in Riv. dir. comm., 2006, II, 95: la norma di cui all’art. 2500-ter c.c., che consente la trasformabilità a maggioranza delle società di persone in società di capitali, è applicabile anche alle società costituite prima dell’entrata in vigore della riforma societaria, a ciò non ostando il rinvio generico alle norme di legge per quanto non espressamente previsto dallo statuto Trib. Torino (ord.), 30 giugno 2006, in RDS, 3/2008, 584: l’intangibilità dell’atto di trasformazione non comporta che tale intangibilità possa essere estesa a tutte le delibere anteriori della società, che non siano strettamente finalizzate alla delibera di trasformazione Trib. Roma (ord.), 21 luglio 2006, in Riv. dir. comm., 2006, II, 96: l’applicazione del previgente principio di unanimità in luogo della attuale regola di maggioranza prevista per le decisioni di trasformazione di società di persone costituite precedentemente alla riforma può essere determinata, in mancanza di una espressa clausola statutaria, dall’interpretazione complessiva della comune volontà dei contraenti, che a sua volta può inferirsi dall’esame del contesto negoziale in cui è inserita una clausola di generico rinvio alle norme di legge, nonchè dalla lettura logico-sistematica dello statuto Trib. Torino, 14 maggio 2007, in RDS, 3/2008, 584: l’intangibilità dell’atto di trasformazione comporta che tale intangibilità sia estesa a tutte le delibere anteriori della società, prodromiche o semplicemente collegate sul piano effettuale alla delibera di trasformazione Trib. Catania (ord.), 21 luglio 2006, in Giur. comm., 2008, II, 1015 (s.m.): è inammissibile la richiesta di una sospensione cautelare ante causam della delibera di trasformazione di una società di persone in società di capitali dopo che siano stati eseguiti gli adempimenti pubblicitari ai sensi dell’art. 2500-bis Trib. Vicenza (decr.), 13 luglio 2007, in Giur. it., 2008, 665: in caso di trasformazione eterogenea da associazione riconosciuta in società per azioni il Presidente del Tribunale è Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 34 competente ad ordinare la cancellazione dal registro delle persone giuridiche senza necessità di disporre la liquidazione dell’ente Trib. Milano (ord.), 10 dicembre 2007, in Società, 2008, 875, e in Corr. giur., 2008, 1425: non può essere accolta un’istanza cautelare di sospensione di una delibera di fusione quando il ricorrente lamenti un pregiudizio derivante dall’operazione di natura meramente patrimoniale, che non sarebbe comunque eliminato per effetto della caducazione della delibera Trib. Monza, 15 aprile 2008, in www.ilcaso.it: una operazione di fusione può essere posta in essere anche da due società entrambe soggette a procedura concorsuale (nella specie amministrazione straordinaria), qualora l’operazione risulta idonea ad assicurare le finalità della procedura concorsuale App. Perugia, 16 dicembre 2008, in Fall., 2009, 1304: la fusione non comporta l’estinzione della società incorporata e dunque risultano inapplicabili le disposizioni degli artt. 10 e 11 l.f., sicché deve aversi riguardo alla nuova realtà societaria per verificare lo stato di insolvenza Trib. Milano, 5 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2228: il principio della irregredibilità degli effetti prodotti dall’iscrizione dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2504-quater si applica non solo ad ogni ipotesi di invalidità, ma anche alla categoria della inefficacia, alla quale deve essere ricondotta la conseguenza spiegata dall’opposizione dei creditori di cui all’art. 2503 c.c. SEZIONE QUINTA. QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO 22. L’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni e le altre questioni di diritto transitorio Trib. Milano (decr.), 12 febbraio 2004, in Giur. milanese, 2004, 475 : deve ritenersi pienamente legittima una modificazione statutaria adottata durante il periodo transitorio da una s.r.l. che non abbia ancora adeguato lo statuto alle nuove disposizioni Trib. Napoli (ord.), 28 aprile 2004, in Società, 2004, 1396 : durante il periodo transitorio (o almeno finchè non vi sia stato l’adeguamento statutario alla riforma) legittimata all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. è solamente la società e non i singoli soci App. Milano (decr.), 5 maggio 2004, in Impresa, 2005, 858: l’assunzione di partecipazione di una società di capitali in una società di persone in un momento anteriore alla riforma deve considerarsi nulla, non pontendosi applicare retroattivamente la nuova disciplina dell’art. 2361, comma 2°, c.c. Trib. Roma (ord.), 9 maggio 2004, in www.associazionepreite.it: con la maggioranza agevolata di cui all’art. 223-bis disp. att. trans. c.c. può essere esclusivamente deliberata la trasformazione e le modifiche statutarie strettamente necessarie e consequenziali, non invece l’adozione di un nuovo statuto organizzativo che muti assetti societari non incompatibili con la nuova veste giuridica Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 35 Trib. Bari (ord.), 10 maggio 2004, in Dir. fall., 2005, II, 149, e in Riv. dir. comm., 2004, II, 259: le previsioni statutarie e le disposizioni di legge vigenti alla data del 31.12.2003 trovano applicazione fino al momento dell’adeguamento dello statuto alla riforma (e comunque non oltre il 30 settembre 2004), anche se in contrasto con nuove disposizioni inderogabili Trib. Roma (decr.), 6 luglio 2004, in Società, 2004, 1385; in Riv. not., 2005, 179: in presenza di generico rinvio statutario alla legge vigente (nella specie all’art. 2370 in materia di modalità di deposito delle azioni per la partecipazione all’assemblea) devono ritenersi applicabili le nuove disposizioni anche nel periodo transitorio Trib. Milano (decr.), 15 luglio 2004, in Giur. milanese, 2004, 475: deve ritenersi legittima la delibera assemblare di revoca dello stato di liquidazione adottata a maggioranza, nonostante lo statuto sociale, non ancora adeguato alle nuove norme, preveda maggioranze più elevate (nella specie la clausola statutaria riproduceva pedissequamente le previgenti norme) Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), 20 luglio 2004, in Società, 2004, 1545: anche durante il periodo transitorio e a prescindere dall’adeguamento statutario alla riforma, legittimati all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. sono anche i singoli soci Trib. Napoli, 29 settembre 2004, in Notariato, 2005, 25: la società per azioni posta in liquidazione prima del 1° gennaio 2004 non può deliberare a maggioranza la revoca di tale stato, né l’adeguamento dello statuto ai sensi dell’art. 223-bis disp. att. Trib. Lanusei (ord.), 5 ottobre 2004, in Giur. it., 2005, 299: le maggioranze semplificate previste dalle disposizioni transitorie per la trasformazione di una s.r.l. in s.p.a. non possono trovare applicazione per l’eventuale delibera di aumento di capitale che si renda a tal fine necessaria Trib. Milano (decr.), 27 ottobre 2004, in Giur. milanese, 2004, 476: i quorum agevolativi previsti all’art. 223-bis disp. att. non trovano applicazione nel caso di modificazione statutaria con la quale sia escluso il diritto di recesso per le ipotesi dell’art. 2437, comma 2°, c.c. Trib. Rimini (ord.), 27 ottobre 2004,in www.altalex.com: in sede di trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a., deve ritenersi legittima l’introduzione con le maggioranze semplificate di cui all’art. 223-bis disp. att. di una clausola statutaria che rinvii per la determinazione dei quorum agli artt. 2368 e 2369, in luogo del precedente richiamo all’art. 2486 Trib. Brindisi (ord.), 3 novembre 2004, in Giur. comm., 2006, 341: il quorum agevolato previsto dall’art. 223-bis disp. att. c.c. è applicabile anche in relazione agli adeguamenti statutari ed agli aumenti di capitale conseguenti alla trasformazione da srl a spa. Trib. Varese, 26 novembre 2004, in Giur. comm., 2005, II, 473: deve ritenersi precluso il diritto di recesso del socio di una s.p.a. a tempo indeterminato, qualora la società introduca una durata determinata con una modifica statutaria approvata entro il termine del 30 settembre 2004 Trib. Napoli (decr.), 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260: le decisioni di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie e senza distinzione tra quorum costitutivo e deliberativo, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale Trib. Verona, 31 dicembre 2004, in www.judicium.it: il vizio della delibera del mancato raggiungimento del quorum necessario per la sua approvazione non rientra nel controllo di legittimità formale proprio dell’omologazione e pertanto non può essere eccepito dal notaio (nella specie erano state assunte delibere che, non rientrando tra quelle di mero adattamento ai sensi dell’art. 223-bis disp. att., dovevano essere approvate con le più elevate maggioranze previste dallo statuto) Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 36 Trib. Brescia (decr.), 31 gennaio 2005, in Riv. not., 2005, II, 617: a partire dal 1° ottobre 2004 le disposizioni statutarie, che derogano a norme di legge non imperative, possono essere modificate solo con le maggioranze richieste dallo statuto e non con la maggioranza semplificata prevista dall’art. 223-bis disp. att. Trib. Udine (ord.), 18 febbraio 2005, in www.judicium.it : la generica indicazione all’ordine del giorno dell’argomento «deliberazioni in merito all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alla riforma delle società di capitali» non consente l’introduzione nello statuto di clausole relative al diritto di prelazione, al trasferimento mortis causa della partecipazione, alle cause di esclusione del socio e alle modalità di convocazione dell’assemblea e quorum deliberativi Trib Salerno, 28 febbraio 2005, in Giur. merito, 2007, 728: non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere per i procedimenti ex art. 2409 c.c. incardinati anteriormente al 1 gennaio 2004 come previsto dal comma 2, art. 223-bis disp. att. c.c, nel caso in cui le irregolarità accertate abbiano carattere attualmente pregiudizievole per la società Trib. Roma (decr.), 14 giugno 2005, in Riv. not., 2006, II, 1584: con le maggioranze agevolate di cui all’art. 223-bis, comma 3, disp. att., possono essere approvate solo le modificazioni attinenti l’adeguamento dello statuto a nuove norme di legge inderogabili, dovendo per le altre modificazioni sussistere il quorum richiesto dallo statuto; in presenza di generico rinvio statutario alla legge vigente (nella specie ai quorum per l’assemblea ordinaria e straordinaria) devono ritenersi applicabili le nuove disposizioni anche nel periodo transitorio Trib. Milano (decr.), 8 luglio 2005, in www.associazionepreite.it: la previsione statutaria di una società di persone secondo cui «per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alle norme dettate in materia dal vigente codice civile e alle leggi speciali» deve essere intesa come un rinvio recettizio alle norme previgenti e, pertanto, preclude l’applicazione della regola della trasformazione a maggioranza ai sensi del nuovo art. 2500-ter Trib. Roma (ord.), 21 luglio 2006, in Riv. dir. comm., 2006, II, 96: l’applicazione del previgente principio di unanimità in luogo della attuale regola di maggioranza prevista per le decisioni di trasformazione di società di persone costituite precedentemente alla riforma può essere determinata, in mancanza di una espressa clausola statutaria, dall’interpretazione complessiva della comune volontà dei contraenti, che a sua volta può inferirsi dall’esame del contesto negoziale in cui è inserita una clausola di generico rinvio alle norme di legge, nonchè dalla lettura logico-sistematica dello statuto Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in Riv. dott. comm., 2007, 887, e in Giur. comm., 2009, II, 524: in mancanza di clausole statutarie difformi la nuova disciplina legale trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2004; pertanto se lo statuto di una s.r.l. nulla prevede in materia di recesso, le nuove disposizioni circa il termine per l’esercizio dello stesso trovano applicazione con l’entrata in vigore della riforma societaria e a prescindere dall’adeguamento dello statuto App. Milano, 21 aprile 2007, in Società, 2008, 1121: la modifica statutaria con la quale viene ridotta la durata originariamente assai lunga di una s.p.a. non attribuisce ai soci il diritto di recesso se è stata adottata ai sensi dell’art. 223-bis entro il termine del 30 settembre 2004 Trib. Cosenza, 19 giugno 2007, in Giur. it., 2008, 668, e in Giur. comm., 2008, II, 691: la previsione statutaria di una s.r.l. secondo cui «le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono valide se prese con le presenze e le maggioranze dell’art. 2486 c.c.» deve essere intesa come rinvio formale alle disposizioni vigenti al tempo in cui le delibere sono assunte e non come rinvio materiale recettizio del contenuto dispositivo delle norme richiamate non più in vigore Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it Aggiornamento: dicembre 2009 37 App. Milano, 22 ottobre 2007, in Società, 2008, 986, e in Giur. comm., 2008, II, 691: non è applicabile alle s.r.l. la disposizione transitoria dell’art. 223-sexies disp. att. c.c. che estende al 31 marzo 2004 il termine per l’impugnativa delle delibere assembleari, qualora tale termine venga a scadenza tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2004 Trib. Verona (decr.), 7 dicembre 2007, in www.ilcaso.it: decorso il termine del 30 settembre 2004, in mancanza di una manifestazione di volontà da parte dei soci di segno contrario non trovano più applicazione le clausole statutarie difformi dalle nuove disposizioni, siano queste ultime di natura derogabile o inderogabile App. Trento, 15 febbraio 2008, in Società, 2008, 1237: la modifica statutaria con la quale viene ridotta la durata originariamente assai lunga di una s.p.a. non attribuisce ai soci il diritto di recesso se è stata adottata ai sensi dell’art. 223-bis entro il termine del 30 settembre 2004 Trib. Belluno (ord.), 11 luglio 2008, in Corr. merito, 2008, 1133 (s.m.): in presenza di una clausola di rinvio alla normativa vigente contenuta nello statuto di una società di persone costituita anteriormente all’entrata in vigore della riforma delle società, si deve ritenere applicabile il principio unanimistico espresso dall’art. 2252 in luogo del quorum ora previsto dall’art. 2500-ter Associazione Disiano Preite www.associazionepreite.it