Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto

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Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto
Rassegna di giurisprudenza sul nuovo diritto societario‫٭‬
a cura di Paolo Flavio Mondini,
Assegnista di ricerca di Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
INDICE SOMMARIO
Sezione prima. Società per azioni
1. La struttura finanziaria……………………………………………………………………….
2. L’assemblea e le deliberazioni assembleari………………………………………………….
3. Il diritto di recesso……………………………………………………………………………
4. L’organo amministrativo……………………………………………………………………..
5. Gli organi di controllo. Il procedimento ex art. 2409………………………………………...
Sezione seconda. Società a responsabilità limitata
6. L’autonomia statutaria……………………………………………………………….............
7. La struttura finanziaria: quote sociali, finanziamenti dei soci e titoli di debito……………...
8. Le decisioni dei soci………………………………………………………………………….
9. La convocazione dell’assemblea e l’applicabilità analogica dell’art. 2367…………………
10. Il recesso e l’esclusione di un socio………………………………………………………...
11. L’organo amministrativo……………………………………………………………………
12. La revoca dell’amministratore ante causam………………………………………………..
13. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori……………………………...
14. Il diritto di controllo dei soci ex art. 2476…………………………………………………..
15. Il procedimento ex art. 2409………………………………………………………………...
Sezione terza. Società cooperative
16. Le caratteristiche fondamentali…………………………………………………………......
17. La struttura finanziaria……………………………………………………………………...
18. L’organizzazione e i controlli………………………………………………………………
Sezione quarta. Disposizioni comuni: gruppi, scioglimento, liquidazione, operazioni straordinarie
19. I gruppi societari……………………………………………………………………………
20. Lo scioglimento e la liquidazione. L’estinzione..…………………………………………..
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Desidero ringraziare per la cortese collaborazione ad una precedente edizione di questa rassegna la dott.ssa
Costanza Russo, dottoranda di ricerca in “Economics, Markets, Institutions” presso l’Institute for Advanced Studies
di Lucca.
Si avverte che la sintetica descrizione dell’oggetto, che compare per ciascun provvedimento accanto alla indicazione
dell’autorità giudicante, della data e del luogo di pubblicazione, ha mero carattere informativo e non vuole affatto
costituire una massima della questione di diritto ivi considerata. Tra riquadri sono segnalati i provvedimenti che
sono stati aggiunti rispetto alla precedente edizione di questa rassegna (ottobre 2008).
Sono graditi commenti, osservazioni e critiche, nonché segnalazioni di nuove pronunce al seguente indirizzo di
posta elettronica: [email protected]
Copyright © 2009 Associazione Disiano Preite. Tutti i diritti riservati.
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21. Le operazioni straordinarie…………………………………………………………………
Sezione quinta. Questioni di diritto transitorio
22. L’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni e le altre questioni di diritto
transitorio……………………………………………………………………………………….
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SEZIONE PRIMA.
SOCIETÀ PER AZIONI
1. La struttura finanziaria.
Trib. Parma (ord.), 10 gennaio 2005, in Società, 2005, 1423: l’assemblea degli obbligazionisti è
competente in via esclusiva a fissare il compenso del rappresentante comune, anche in caso di
nomina ad opera del Tribunale
App. Ancona (decr.), 9 marzo 2005, in Società, 2007, 492: difettano di legittimazione attiva in
un procedimento ex art. 2409 c.c. i titolari di quote di un pacchetto azionario indiviso, in quanto
la disciplina dell’art. 2347 prevede in base al principio inderogabile della indivisibilità delle
azioni la legittimazione esclusiva del rappresentante comune
Trib. Milano, 22 settembre 2005, in www.associazionepreite.it: difetta di legittimazione attiva in
un’azione di revoca del liquidatore per giusta causa il titolare di una quota di azioni indivisa, in
quanto la disciplina dell’art. 2347 c.c. prevede in base al principio inderogabile della
indivisibilità delle azioni la legittimazione esclusiva del rappresentante comune
Lodo arbitrale, 3 marzo 2006, in Riv. dir. soc., 2007/3, 64: deve ritenersi legittima ai sensi
dell’art. 2355-bis la clausola statutaria che preveda un diritto di prelazione per gli altri soci per le
azioni trasferite mortis causa, purchè il controvalore delle azioni per gli eredi e le modalità di
pagamento siano determinate sulla base dei criteri di cui all’art. 2437-ter; l’introduzione di
clausole di prelazione e di gradimento non è opponibile agli acquirenti mortis causa che siano
succeduti nella titolarità delle azioni in data anteriore all’iscrizione nel registro delle imprese del
nuovo statuto, anche se non ancora iscritti nel libro soci
App. Milano (ord.), 4 ottobre 2006, in www.associazionepreite.it: difettano di legittimazione
attiva in un procedimento ex art. 2409 c.c. i titolari di quote di azioni indivise, in quanto la
disciplina dell’art. 2347 prevede in base al principio inderogabile della indivisibilità delle azioni
la legittimazione esclusiva del rappresentante comune
Trib. Salerno (decr.), 16 febbraio 2007, in Società, 2007, 719, e in Riv. not., 2008, II, 191: in
caso di comproprietà di azioni i diritti di intervento e di voto competono esclusivamente al
rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari e, in mancanza di
accordo, dall’autorità giudiziaria; se tuttavia sussiste controversia sulla titolarità delle azioni
deve essere nominato un custode ai sensi dell’art. 670 c.p.c. per la gestione temporanea delle
quote
Trib. Pistoia, 8-21 settembre 2008, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 191 e in Società, 2009,
1515: la postergazione del credito restitutorio di cui all’art. 2467 c.c. esprime una regola
valevole in ogni caso in cui il prestito anomalo sia effettuato dal socio c.d. imprenditore, il quale,
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a prescindere dal tipo sociale in concreto adottato, non operi come mero investitore, ma sia in
grado di influenza la decisione di finanziamento
2. L’assemblea e le deliberazioni assembleari
Trib. Santa Maria Capua Vetere (ord.), 16 marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 1949, che nega
l’ammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. finalizzato a ottenere la
sospensione della convocata assemblea (l’attore argomenta sulla base della limitazione
all’impugnativa introdotta dall’art. 2377)
Trib. Rimini (ord.), 27 ottobre 2004, in www.altalex.com: in un ricorso cautelare per sospensione
degli effetti di una delibera assembleare ai sensi dell’art. 2378, il presidente del Tribunale può
designare un magistrato anche per la trattazione della fase cautelare e l’emanazione dei
provvedimenti d’urgenza di cui al comma 3
Trib. Verona, 31 dicembre 2004, in www.judicium.it: il vizio della delibera del mancato
raggiungimento del quorum necessario per la sua approvazione non rientra nel controllo di
legittimità formale proprio dell’omologazione e pertanto non può essere eccepito dal notaio
rogante (nella specie erano state assunte delibere che, non rientrando tra quelle di mero
adattamento ai sensi dell’art. 223-bis disp. att., dovevano essere approvate con le più elevate
maggioranze previste dallo statuto)
Trib. Verona, 8 aprile 2005, in Società, 2006, 335: le deliberazioni modificative dello statuto
producono effetto dal momento dell’iscrizione nel R.I. anche per i soci che ne hanno avuta
effettiva conoscenza in un momento anteriore
Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), Giudice del Registro delle Imprese, 9 maggio 2005, in
Notariato, 2006, 263: la delibera che modifichi una precedente deliberazione assembleare va
iscritta nel registro delle imprese, essendo assimilabile alle deliberazioni ex art. 2436
Trib. Padova (ord.), 8 giugno 2005, in Corr. giur., 2006, 1285: in caso di impugnazione della
delibera assembleare di nomina degli organi l’audizione degli amministratori e dei sindaci non è
necessaria nel procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 2378
Trib. Milano, 22 ottobre 2005, in www.associazionepreite.it: la verifica dell’esercizio abusivo di
un diritto non può prescindere dal considerare come l’esercizio del diritto si sia in concreto
atteggiato rispetto agli interessi non solo dei soci di maggioranza e di minoranza, ma anche di
quello della società e dei terzi
Trib. Padova, 24 novembre 2005, in Società, 2007, 325, e in Riv. dir. comm., 2008, II, 83:
l’assemblea sociale può legittimamente revocare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2377 le
delibere viziate assunte dal consiglio di amministrazione sulla base di una delega della prima
Trib. Reggio Emilia, 2 dicembre 2005, in Società, 2006, 1257, e Riv. not., 2007, II, 682: salvo
espressa previsione contraria, la clausola statutaria che prevede maggioranze qualificate per
determinate materie può essere modificata secondo le normali maggioranze legali
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Trib. Milano, 18 gennaio 2006, in www.associazionepreite.it: i soci di s.p.a. non hanno diritto ad
essere informati in assemblea con riguardo a specifiche operazioni gestionali o al controllo
contabile
Trib. Milano, 8 febbraio 2006, in Società, 2007, 1411: il singolo amministratore non è
legittimato a impugnare la delibera assembleare con la quale viene decisa la sua revoca se non
per i vizi di stretta legittimità, quali la regolare costituzione e la sussistenza del quorum
necessario, mentre il controllo di validità del deliberato assembleare non può estendersi per
esempio a un preteso vizio di abuso di maggioranza
Trib. Milano, 5 aprile 2006, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, II, 201: la disposizione dell’art.
2434-bis non preclude ai soci l’impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio che
sia stato predisposto in continuità redazionale rispetto ai precedenti
Trib. Milano, 3 maggio 2006, in Giur. it., 2007, 131: deve ritenersi affetta da vizio di nullità la
delibera assembleare la cui convocazione sia pervenuta a un socio in un termine inferiore
rispetto a quello previsto statutariamente
Trib. Torino (ord.), 30 giugno 2006, in RDS, 3/2008, 584: sono legittimati all’impugnazione di
una delibera assembleare di riduzione e contestuale aumento di capitale i soci che hanno perso la
qualità di socio per effetto della contestata delibera
Trib. Napoli (ord.), 25 luglio 2006, in RDS, 1/2008, 112: è annullabile per abuso di potere la
delibera assembleare con cui venga adottato il sistema monistico al solo fine di revocare i
sindaci al di fuori delle ipotesi dell’art. 2400 c.c.
Trib. Milano, 25 agosto 2006, in Riv. not., 2008, 671: il rinvio dell’assemblea su richiesta dei
soci per insufficienza di informazione ai sensi dell’art. 2374 non è subordinato alla valutazione
discrezionale del presidente o dei soci riuniti
Trib. Pavia, 20 febbraio 2007, in www.ilcaso.it: ai fini dell’applicazione dell’art. 2434-bis,
comma 1, non rileva l’eventuale approvazione del bilancio successivo nel corso del giudizio, ma
si deve tenere conto solo della situazione al momento dell’instaurazione della causa
Trib. Salerno, 16 aprile 2007, in Giur. comm., 2009, II, 716: dal verbale assembleare deve
risultare l’elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, ma non necessariamente il
nome del rappresentante del socio, essendo sufficiente che le deleghe siano conservate dalla
società
Trib. Catania, 10 agosto 2007, in Riv. dir. comm., 2009, II, 17, in Corr. giur., 2008, 397, e in
Giur. comm., 2009, II, 197: l’esercizio da parte dei soci dell’azione di impugnazione per
l’invalidazione della delibera assembleare è elemento pregiudiziale e non domanda alternativa
rispetto all’azione risarcitoria; anche le delibere negative possono formare oggetto di
impugnazione
Trib. Napoli, 17 settembre 2007, in Corr. merito, 2007 145 (s.m.): deve considerarsi annullabile
e non nulla la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale assunta sulla base di un
bilancio nullo; la delibera è pertanto convalidata dai soci che pur essendo a conoscenza del vizio
vi hanno dato puntuale esecuzione
Trib. Napoli, 14 dicembre 2007, in Foro it., 2008, 2352: il mancato rispetto del termine di 120
giorni, o del più ampio termine di 180 giorni previsto per casi eccezionali, non determina
invalidità della delibera di approvazione del bilancio, ma una irregolarità della stessa rilevante ai
soli fini dell’eventuale responsabilità dell’organo amministrativo; il carattere analitico richiesto
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per la redazione del verbale di assemblea è soddisfatto anche se l’identità dei partecipanti e delle
modalità di voto è indicata soltanto in allegato
Trib. Milano, 20 dicembre 2007, in Corr. merito, 2008, 420: in un giudizio di impugnazione di
una deliberazione assembleare il socio può solo svolgere un intervento adesivo, non un
intervento autonomo per resistere all’impugnativa
Trib. Milano, 1° aprile 2008, in Società, 2008, 1130: non può qualificarsi come delibera, e
pertanto non è soggetto al regime dell’invalidità previsto dal c.c., un atto qualificato come tale
da un soggetto che si è auto attribuito la qualità di socio e si è autocostituito in assemblea ad
insaputa degli organi sociali di amministrazione e controllo
Trib. Milano, 9 aprile 2008, in Riv. dir. soc., 1/2009, 178: deve ritenersi manifestamente
infondata la questione di costituzionalità della disposizione che limita la legittimazione attiva
all’impugnazione delle delibere assembleari di società per azioni ai soli soci che possiedono una
determinata quota del capitale sociale
Trib. Napoli, 6 agosto 2009, in www.ilcaso.it: i poteri dei custodi giudiziari nominati dal giudice
penale a seguito di sequestro delle partecipazioni sociali sono regolati dall’art. 2352 c.c.
3. Il diritto di recesso
Trib. Milano (decr.), 27 ottobre 2004, in Giur. milanese, 2004, 476: è illegittima la clausola
statutaria che per la determinazione del valore della quota di liquidazione spettante al socio in
caso di recesso rinvia al valore del patrimonio netto dell’ultimo bilancio di esercizio approvato
Trib. Varese, 26 novembre 2004, in Giur. comm., 2005, II, 473: ai sensi dell’art. 2437, comma
3°, spetta il diritto di recesso al socio di una s.p.a. che abbia una durata fino all’anno 2100, cioè
una durata superiore a quella della vita media di un uomo
Trib. Roma, 11 maggio 2005, in Riv. notariato, 2005, II, 1124, e in Società, 2006, 54: la
dichiarazione di recesso è un atto unilaterale recettizio il quale produce effetti dal momento in
cui è pervenuta al destinatario; da tale momento il socio non può essere più considerato facente
parte del sodalizio societario potendo pretendere solamente la liquidazione delle azioni; la
rinuncia dei soci receduti al diritto di recesso è efficace solo se perviene alla società entro il
termine di novanta giorni dalla data della delibera
Trib. Siena, 27 settembre 2006, in Giur. comm., 2008, II, 197: ai fini del calcolo del valore di
liquidazione delle azioni del socio recedente si deve tenere conto della situazione della società al
momento della dichiarazione e, pertanto, la quota di capitale spettante al socio uscente deve
essere misurata tenendo in considerazione l’aumento di capitale scindibile deliberato e
sottoscritto, anche se non ancora eseguito
Trib. Lanusei, 2 febbraio 2007, in Giur. comm., 2008, II, 430: non è legittimato
all’impugnazione delle delibere consiliari l’amministratore che nella pendenza del giudizio abbia
perso la carica di amministratore (salvo il caso in cui egli agisca per la tutela di interessi
personali)
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Trib. Milano, 5 marzo 2007, in Giur. it., 2007, 2775: l’atto di recesso rappresenta l’esercizio di
un atto unilaterale recettizio e pertanto non può essere sottoposto a condizione
App. Milano, 21 aprile 2007, in Società, 2008, 1121: il socio recedente è legittimato ad
esercitare i diritti sociali, ivi compreso il diritto di voto e di impugnativa delle delibere
Trib. Milano (ord.), 31 marzo 2008, in Società, 2008, 1373, e in Giur. it., 2009, 381: devono
ritenersi invalide le clausole statutarie, come quelle di drag-along, che non garantiscano al socio
costretto alla dismissione della partecipazione un valore di disinvestimento almeno pari a quello
che gli spetterebbe in caso di recesso ai sensi dell’art. 2437-ter, commi 2 e 4, non essendo
sufficiente in tal senso l’attribuzione di un diritto di prelazione sulla vendita della quota del socio
di maggioranza
Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Giur. it., 2008, 1944: è annullabile la delibera assembleare su
materia che legittima l’esercizio del diritto di recesso dei soci se non è stato ottemperato
l’adempimento preliminare necessario della determinazione del valore di liquidazione delle
azioni
Lodo arbitrale (Arbitro unico Mazzoni), 29 luglio 2008, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 493:
le clausole statutarie di covendita devono ritenersi lecite, poiché non attribuiscono un diritto
individuale, ma un diritto convenzionale di quota; inoltre la loro validità non è subordinata alla
previsione di un valore di liquidazione minimo pari a quello dell’art. 2437-ter; tali clausole
devono essere qualificate come mandato a vendere e pertanto sussiste reciprocamente tra i
contraenti un obbligo fiduciario di agire secondo correttezza nella determinazione delle
condizioni contrattuali con il terzo.
Trib. Napoli, 10 dicembre 2008, in Notariato, 2009, 285: la assimilabilità della società con
durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la
conseguente attribuzione ai soci della facoltà di recesso ad nutum, è prevista solo per le società
di persone dall’art. 2285 c.c. e non può essere estesa alla diversa fattispecie delle società di
capitali
Lodo Arbitrale (Rescigno, Costi, De Nova), 14 marzo 2008, in Società, 2009, 1547: integra una
modifica statutaria «introduttiva» di clausola compromissoria, rilevante ai fini dell’attribuzione
del diritto di recesso ai sensi dell’art. 34, comma 6, d.lgs. 5/2003, la devoluzione alla cognizione
arbitrale di una nuova controversia, non inclusa nella precedente formulazione della eventuale
clausola compromissoria
4. L’organo amministrativo
Trib. Viterbo, 4 novembre 2005, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 251: il presidente del
consiglio di amministrazione può essere liberamente revocato dal consiglio; è illegittima una
norma statutaria che ne escluda la sua revocabilità
Trib. Napoli, 26 aprile 2006, in Corr. merito, 2006, 988: in applicazione della nuova disciplina
del diritto societario, non può essere annullabile ex. art 2391 c.c., la delibera consiliare in cui vi
sia una mera situazione di dissidio di interessi e non anche una concreta deviazione del potere
dell’amministratore interessato, dalla finalità per la quale gli era stato conferito. Criterio
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selettore speciale è da attribuirsi alla potenzialità del danno da valutarsi secondo un criterio di
prognosi postuma
App. Roma, 12 giugno 2006, in RDS, 2/2008, 324: gli amministratori deleganti hanno un
costante potere-dovere di controllo sugli organi delegati in ragione del fatto che questi operano
per conto dell’organo collegiale e che quindi devono uniformarsi ad ogni direttiva di questo
Trib. Milano, 26 agosto 2006, in Società, 2007, 1404: costituisce giusta causa di revoca
dell’amministratore ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. l’omettere di denunciare agli organi e
nelle sedi competenti le irregolarità di cui sia a conoscenza
Trib. Ferrara, 22 dicembre 2006, in RDS, 3/2008, 598: è giuridicamente inesistente, per la
radicale deviazione dal modello legale, la delibera consiliare avente ad oggetto la revoca di
alcuni consiglieri
Trib. Milano, 19 settembre 2007, in Giur. it., 2008, 371, e in Riv. dir. soc., 1/2009, 174: il
singolo socio è legittimato all’impugnazione della delibera assunta da un consiglio di
amministrazione illegittimamente composto (nella specie mancante del consigliere di
minoranza), in quanto lesiva dei suoi diritti ai sensi dell’art. 2388, comma 4
Trib. Mantova (ord.), 19 aprile 2008, in www.ilcaso.it: non è ammissibile la domanda cautelare
ex art. 700 c.p.c. dei soci di minoranza – che anche rappresentino la quota di capitale prevista
dall’art. 2393-bis – volta ad ottenere la revoca dell’amministratore convenuto in una instauranda
azione di responsabilità
Trib. Milano, 10 giugno 2008, , in Giur. it., 2009, 377: anche in presenza di una clausola simul
stabunt, simul cadent, l’intero consiglio di amministrazione rimane in carica in regime di
prorogatio fino alla nomina dei nuovi amministratori e, dunque, è legittimato a tal fine a
provvedere alla convocazione dell’assemblea
Trib. Mantova (ord.), 10 luglio 2008, in www.ilcaso.it e in Giur. merito, 2009, 716: non è
ammissibile la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. dei soci di minoranza – che anche
rappresentino la quota di capitale prevista dall’art. 2393-bis – volta ad ottenere la revoca
dell’amministratore convenuto in una instauranda azione di responsabilità
Trib. Milano, 12 marzo 2009, in Foro it., 2009, 2528, e in Società, 2009, 1269: non può
considerarsi inesistente, ma semplicemente invalida, la delibera consiliare assunta in mancanza
di convocazione rituale dei componenti dell’organo e nell’ipotesi di falsità del verbale; una
delibera consiliare non può essere dichiarata nulla, ma solo annullata ai sensi e nei termini degli
artt. 2377 e 2378, non trovando applicazione l’art. 2379
Trib. Mantova, 9 novembre 2009, in www.ilcaso.it : la società è litisconsorte necessario di un
procedimento cautelare di sequestro dei beni dell’amministratore di s.p.a. promosso dal socio di
minoranza strumentalmente all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art.
2393-bis c.c.
5. Gli organi di controllo. Il procedimento ex art. 2409
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App. Milano (decr.), 12 marzo 2004, in Giur. it., 2005, 2342: nell’ambito di una procedura ex
art. 2409 relativa a irregolarità nella gestione che arrechino pregiudizio alle società controllate il
tribunale non può emanare provvedimenti direttamente incidenti su queste ultime (nella specie il
tribunale aveva disposto la sospensiva di una delibera assembleare di una società controllata)
Trib. Trieste (decr.), 3 marzo 2006, in Società, 2007, 582, e in Giur. comm., 2007, II, 1123: in un
procedimento ex art. 2409 il Tribunale può disporre la revoca degli amministratori e
contestualmente la nomina non solo di un singolo amministratore giudiziario, ma anche di un
organo collegiale, il quale provvederà al proprio interno alla nomina del legale rappresentante
App. Trieste (decr.), 23-28 marzo 2006, in Società, 2007, 582, in Giur. comm., 2007, II, 1123, e
in NGCC, 2007, 399: se il collegio sindacale rileva il compimento di irregolarità nella gestione
sociale da parte degli amministratori, esso può presentare denunzia al tribunale per attivare il
procedimento ex art. 2409, senza dover convocare previamente l’assemblea ai sensi dell’art.
2406, comma 2
Trib. Napoli (ord.), 25 luglio 2006, in RDS, 1/2008, 112: è annullabile per abuso di potere la
delibera assembleare con cui venga adottato il sistema monistico al solo fine di revocare i
sindaci al di fuori delle ipotesi dell’art. 2400 c.c.
Trib. Ancona (ord.), 30 agosto 2006, in Società, 2007, 1399: in caso di eccezionale e motivata
urgenza il presidente del tribunale adito nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 può
disporre gli opportuni provvedimenti cautelari, ivi compresa la revoca degli amministratori e dei
sindaci, mediante decreto inaudita altera parte; il ricorso ex art. 2409 non si configura come
strumento residuale e ben può essere invocato anche sulla base della invalidità di deliberazioni
assembleari
Trib. Milano, 22 novembre 2006, in Società, 2007, 729: non risulta incompatibile alla nomina
alla carica di sindaco ai sensi dell’art. 2399 c.c. un professionista di uno studio associato, che
annovera tra i propri clienti la stessa società, a condizione che l’attività di consulenza per la
società venga prestata da un collega e il totale dei corrispettivi non superi le soglie indicate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Trib. Firenze (decr.), 11 luglio 2007, in Società, 2008, 615: il ricorso ex art. 2409 c.c. deve
essere presentato ai sensi degli artt. 25 e 33 d.lgs. 5/03 con il necessario patrocinio di un
difensore legalmente abilitato e non può essere proposto dal collegio sindacale in proprio
Trib. Verona (decr.), 13 luglio 2007, in Società, 2008, 1385: ai fini dell’accoglimento del ricorso
ex art. 2409 occorre la prova specifica del danno derivante dall’irregolarità degli amministratori,
non essendo sufficiente dunque la dimostrazione della violazione di puntuali disposizioni di
legge (quali l’attuazione della pubblicità ex art. 2497-bis o la redazione del bilancio consolidato)
o la denuncia della sussistenza di un conflitto di interessi in capo agli amministratori di società
soggette ad attività di direzione e coordinamento
Trib. Milano (ord.), 18 marzo 2008, in Società, 2009, 1540: il collegio sindacale può proporre al
Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. istanza per la revoca degli amministratori, colpevoli di gravi
irregolarità nella gestione, e per la contestuale nomina di un amministratore giudiziario
Trib. Napoli, 28 gennaio 2009, in Società, 2009, 1413: dopo la riforma delle società è onere dei
sindaci acquisire le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico
Trib. Vicenza (ord.), 30 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2721 e in www.ilcaso.it: il tribunale può
sospendere il procedimento ex art. 2409 anche quando sono sostituiti i soli amministratori e non
i sindaci, se di questi non viene richiesta la revoca dal ricorrente
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Trib. Mantova, 15 ottobre 2009, in www.ilcaso.it, 1913/2009: pur non essendovi una
soccombenza in senso tecnico nel procedimento ex art. 2409 c.c., la società e gli amministratori
possono essere condannati al pagamento delle spese processuali, ma non a quelle relative
all’ispezione ai sensi del comma 2, se hanno resistito in giudizio alle richieste dei soci con
argomenti in fatto e in diritto che rendano necessario un giudizio di lunga durata
SEZIONE SECONDA.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
6. L’autonomia statutaria
Trib. Perugia (decr.), 19 aprile 2004, in Riv. not., 2004, 1542, che in riforma di un
provvedimento di rifiuto di iscrizione da parte dell’uff. reg. imprese, ha ordinato l’iscrizione
dell’atto costitutivo di una s.r.l., che attribuiva ad alcuni soci diritti di voto non proporzionali alle
rispettive partecipazioni
Trib. Milano (decr.), 14 ottobre 2004, in Giur. milanese, 2004, 474: deve ritenersi legittima la
previsione di particolari diritti a favore di taluni soci, anche se gli stessi non sono specificamente
individuati nell’atto costitutivo, ma individuabili con riferimento alla titolarità di distinte quote
di partecipazione, e a condizione che tale clausola sia introdotta nello statuto con delibera
unanime
Trib. Trento (decr.), 22 dicembre 2004, in Società, 2005, 1157: l’introduzione della clausola
statutaria con la quale si prevede la modificabilità a maggioranza dei «particolari diritti» ai sensi
dell’art. 2468 deve essere deliberata all’unanimità
Trib. Napoli (decr.), 28 dicembre 2004, in Società, 2005, 375, in Riv. not., 2005, II, 627, e in
Foro it., 2005, 1612: è in contrasto con l’art. 2482-bis, comma 2, c.c. una clausola statutaria che
escluda ogni forma di previa informazione per i soci riguardo alla relazione sullo stato
patrimoniale della società
Lodo arbitrale di Napoli (Portale, Sacchi, Benatti), in Riv. dir. soc., 2007, II, 171: in mancanza di
espressa previsione i patti parasociali pertinenti a una società a responsabilità limitata devono
ritenersi di durata quinquiennale; il trasferimento di una partecipazione sociale non comporta di
per sé l’automatico ingresso nei patti parasociali eventualmente esistenti
7. La struttura finanziaria: quote sociali, finanziamenti dei soci e titoli di debito
Trib. Milano, 29 giugno 2005, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II, 627: possono legittimamente
essere qualificati e iscritti nel bilancio come crediti le somme erogate da una società alle proprie
controllate, restando irrilevanti le circostanze che tali prestiti sono gratuiti, non sono assistiti da
garanzie e non è previsto un termine per la loro restituzione
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Trib. Roma, 7 ottobre 2005, in Riv. not., 2006, II, 1101: la perdita rilevante ai fini dell’art. 2482bis deve essere calcolata al netto delle riserve e degli utili di esercizio, che emergono da una
situazione patrimoniale redatta secondo gli stessi criteri del bilancio di esercizio e approvata
dall’assemblea dei soci
Trib. Milano, 22 ottobre 2005, in www.associazionepreite.it: non è censurabile la scelta
gestionale della società controllante di finanziare le società controllate mediante prestiti gratuiti
quando ciò sia realizzato senza danno dei terzi creditori e senza creare false apparenze nella
situazione patrimoniale, né ciò implica che le somme versate debbano essere iscritte come
“partecipazioni” in luogo di “crediti verso controllate”
Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. fall., 2007, 159: è legittima la previsione statutaria che
preveda la limitazione del trasferimento delle quote sociali sia inter vivos che mortis causa. In
questo caso al socio compete il diritto di recesso ex lege.
Trib. Milano, 21 dicembre 2005, pubblicata in Società, 2006, 1514: il finanziamento dei soci di
cui all’art. 2467 nella situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio
netto consente di costituire delle riserve che possono essere annullate per assorbire le perdite
Trib. Messina (decr.), 30 dicembre 2005, in Dir. fall., 2006, II, 77: nel caso in cui la proposta di
ammissione alla procedura di concordato preventivo preveda il pagamento parziale dei creditori
chirografari non possono essere soddisfatti i crediti dei soci per finanziamenti effettuati a favore
della società
Trib. Milano, 19 gennaio 2006, in www.associazionepreite.it: la distinzione tra i finanziamenti a
titolo di mutuo e i finanziamenti soci deve essere individuata nel fatto che per i primi è previsto
un obbligo di restituzione mentre i secondi sono restituibili solo in caso di liquidazione o
comunque di esistenza di un sufficiente saldo utile del capitale netto; valore interpretativo
dirimente nel primo senso può assumere la collocazione nel passivo del bilancio fra i debiti di
una posta denominata “verso soci per finanziamento”
Trib. Napoli, 8 novembre 2006, in Notariato, 2008, 519: è illegittimo utilizzare in
compensazione i crediti da finanziamenti soci alla società per la sottoscrizione di un aumento di
capitale
Trib. Milano, 10 gennaio 2007, in Società, 2007, 1118: il termine di trenta giorni previsto
dall’art. 2481-bis per la sottoscrizione delle quote in opzione non può essere escluso con
decisione presa a maggioranza e la sua violazione determina la nullità della delibera di aumento
di capitale
Trib. Isernia (ord.), 30 marzo 2007, in Notariato, 2007, 635: la quota di partecipazione di s.r.l. è
equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblici registri ai sensi dell’art. 812 c.c. e come tale
è suscettibile di essere oggetto di un sequestro giudiziario
Trib. Milano, 24 aprile 2007, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 610, e in Giur. it., 2007, 2500:
i prestiti effettuati dal socio alla società sono esigibili durante societate se non risulta che la
società versasse nelle condizioni di cui all’art. 2467, comma 2°, c.c. al momento dell’erogazione
del finanziamento
Trib. Milano, 30 aprile 2007, in Giur. it., 2007, 2499: la disciplina dell’art. 2467 deve ritenersi
applicabile ai soli finanziamenti dei soci realizzati dopo l’entrata in vigore della riforma
societaria
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Trib. Bologna (ord.), 14 maggio 2007, in Società, 2008, 1409: non è manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c. nella parte in cui
tali disposizioni non prevedono la possibilità per il giudice, dopo il secondo incanto andato
deserto, di escludere la società dalla facoltà di presentare un altro acquirente nel termine di dieci
giorni dall’aggiudicazione in un nuovo incanto a prezzo ribassato
Trib. Milano, 10 gennaio 2008, in Giur. it., 2008, 1717: è legittima la sottoscrizione da parte del
socio di maggioranza anche della quota di aumento di capitale riservato al socio di minoranza,
qualora tale operazione sia risolutivamente condizionata all’esercizio da parte di quest’ultimo
del diritto di opzione
Trib. Catanzaro, 23 aprile 2008, in Giur. merito, 2009, 708: in caso di comproprietà di una quota
il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto competono in via esclusiva al
rappresentante comune
Corte Cost. (ord.), 30 maggio 2008, n. 186, in Giust. civ., 2008, 1843, e in Società, 2008, 1470: è
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionle degli artt. 2471 c.c. e 538
c.p.c. nella parte in cui, in sede di vendita coattiva della quota, non consentono di escludere la
facoltà per la società di presentare un altro aggiudicatario in applicazione della clausola
statutaria di prelazione
Trib. Monza (ord.), 8 ottobre 2008, in Società, 2009, 475: il sequestro conservativo su una quota
di s.r.l. non è opponibile al creditore pignorante, a prescindere dalla sua effettiva conoscenza, se
non è stato iscritto nel Registro delle imprese anteriormente alla iscrizione del pignoramento
Trib. Napoli, 20 gennaio 2009, in Giur. it., 2009, 2230: l’iscrizione nel libro soci da parte degli
amministratori degli acquirenti di quote che hanno provveduto tramite notaio al deposito presso
il R.I. dell’atto di cessione costituisce atto dovuto e, in mancanza di termine previsto dalla legge
(art. 2470 c.c. v.t.), deve avvenire «senza indugio»
Trib. Salerno, 30 marzo 2009, in Giur. merito, 2009, 1605: qualora lo statuto di una s.r.l.
preveda un vincolo di prelazione per la circolazione delle quote, il creditore pignoratizio della
quota deve osservare la disciplina dell’art. 2471, comma 3, per procedere alla vendita coattiva ex
art. 2797 c.c.
Trib. Vicenza (decr.), 21 aprile 2009, in Società, 2009, 738, e in Riv. not., 2009, II, 1253: deve
essere autenticata a cura del notaio la sottoscrizione con firma digitale dell’atto di trasferimento
di quote di s.r.l. di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c.
Trib. Verona (decr.), 14 settembre 2009, in Società, 2009, 1497: non ha valore costitutivo, né
efficacia sanante il deposito presso il R.I. dell’atto di trasferimento di quote sociali; deve
ritenersi affetta da nullità per contrarietà alla norma imperativa dell’art. 2470, comma 1, c.c. la
clausola statutaria che subordina l’esercizio dei diritti sociali del cessionario al momento
dell’iscrizione nel libro dei soci volontariamente istituito dalla società
8. Le decisioni dei soci
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Trib. Genova (ord.), 8 luglio 2004, in Società, 2004, 1265, e in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II,
236: la cessione di quote di una s.r.l. in violazione di una clausola di prelazione afferente a un
patto parasociale è inefficace nei confronti della società; può essere ordinato al socio
inadempiente di esprimere il voto in assemblea in conformità alle delibere adottate a
maggioranza dagli aderenti al patto
Trib. Roma, 3 settembre 2004, in www.judicium.it, il quale, sulla base del giudizio di
comparazione degli interessi previsto dall’art. 2378 c.c., respinge l’istanza di sospensione degli
effetti di una delibera (illegittima secondo le prospettazioni del ricorrente) di nomina di un
nuovo amministratore in sostituzione di un amministratore precedentemente revocato
Trib. Treviso (ord.), 2 dicembre 2004, in www.judicium.it: è rilevabile d’ufficio l’eccezione di
carenza di interesse ad agire dell’attore conseguente all’approvazione del bilancio successivo a
quello della delibera impugnata ai sensi dell’art. 2434-bis c.c.
Trib. Milano (decr.), 1° aprile 2005, in www.associazionepreite.it: la delibera assembleare di cui
all’art. 2482-ter non può essere iscritta nel R.I. finchè le perdite non siano coperte con un
aumento di capitale effettivo, cioè sottoscritto per intero e con il versamento di almeno il 25%
del capitale e dell’intero soprapprezzo
Trib. Milano, 26 maggio 2005, in Corr. Merito, 2005, 883: deve ritenersi inesistente la delibera
assembleare di una s.r.l. quando la convocazione sia stata effettuata da un soggetto privo di
legittimazione
Trib. Marsala (ord.), 7 giugno 2005, in Società, 2006, 1023: l’usufruttuario di quote societarie
può esercitare liberamente il diritto di voto, purchè non comprometta la consistenza economica
della partecipazione: ferma la validità del voto espresso in assemblea, l’autorità giudiziaria può
pertanto ordinare il risarcimento del danno e disporre i provvedimenti previsti all’art.. 1015 c.c.,
qualora l’usufruttuario abbia determinato con la sua condotta abusiva l’impossibilità di
funzionamento dell’assemblea e quindi la paralisi della società
Trib. Marsala (ord.), 21 luglio 2005, in Riv. not., 2006, II, 1088: l’usufruttuario di quote
societarie può esercitare liberamente il diritto di voto, purchè non comprometta la consistenza
economica della partecipazione: l’autorità giudiziaria può pertanto disporre i provvedimenti di
cui all’art.. 1015, comma 2, c.c., qualora l’usufruttuario abbia determinato con la sua condotta
abusiva l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e quindi la paralisi della società
Trib. Bologna, 18 agosto 2005, in Società, 2006, 1009: la spedizione dell’avviso di
convocazione a indirizzo diverso da quello indicato a libro soci e con modalità non coincidenti
con quelle previste in statuto non comporta nullità della delibera per «assenza assoluta di
informazione» ai sensi dell’art. 2479 c.c.; la sostituzione della delibera invalida mediante altra
delibera esente da vizi ai sensi dell’art. 2377, comma 8, può anche concretarsi espressamente in
una delibera di rinnovazione e ratifica della prima assemblea
Trib. Mantova, 6 ottobre 2005, in www.ilcaso.it: è annullabile la delibera assembleare qualora la
raccomandata contenente l’avviso di convocazione, inviata a un socio presso il domicilio
risultante nel libro soci, sia stata restituita al mittente con l’annotazione “destinatario
sconosciuto”
Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. fall., 2007, 159: le delibere modificative dell’atto
costitutivo che attribuiscano agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale sono
adottate con il voto favorevole della metà del capitale sociale; se lo statuto prescrive che si
deliberi in seconda convocazione nel caso in cui l’assemblea in prima convocazione non si sia
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regolarmente costituita per il mancato raggiungimento del quorum, in quella in seconda si
applica il minor quorum previsto dalla legge o dallo statuto
Trib. Bari, 28 novembre – 9 dicembre 2005, in Società, 2007, 223, e in RDS, 1/2007, 159: deve
considerarsi inesistente e non semplicemente annullabile la delibera assembleare in cui tutti i
soggetti che hanno partecipato alla decisione erano privi di legittimazione
Trib. Milano, 25 agosto 2006, in Giur. it., 2006, che ritiene annullabile la delibera assembleare
di s.r.l. assunta senza dar seguito alla richiesta di differimento per mancanza di informazione ai
sensi dell’art. 2374 c.c.
Trib. Napoli, 25 ottobre 2006, in Società, 2007, 1393: non può considerarsi invalida una delibera
assembleare di una s.r.l. per il solo fatto di aver determinato modifiche sostanziali nella struttura
societaria se essa viene assunta nel rispetto del metodo assembleare e del principio maggioritario
e non risulti contraria al principio di correttezza e buona fede
Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 255: è nulla la delibera che
ha disposto l’azzeramento del capitale per perdite e la ricapitalizzazione della società non
preceduta dal tempestivo deposito della relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2482-bis
Trib. Milano, 8 marzo 2007, in Giur. it., 2007, 2773: la clausola statutaria di una s.r.l. che
prevede maggioranze rafforzate per le modificazioni statutarie può essere modificata con le
ordinarie maggioranze previste dalla legge
Trib. Roma, 25 settembre 2007, in Riv. dir. comm., 2008, II, 1: l’amministratore revocato
giudizialmente ai sensi dell’art. 2476 c.c. ha il potere-dovere di convocare l’assemblea per la
nomina di un nuovo amministratore
Trib. Roma, 10 ottobre 2008, in Riv. dir. comm., 2009, II, 1: v. infra, n. 13
Trib. Milano, 8 gennaio 2009, in Giur. it., 2009, 372: il nuovo socio è legittimato a impugnare
una delibera assembleare ai sensi dell’art. 2479-ter anche se il suo dante causa ha concorso
all’approvazione della delibera impugnata; il socio rappresentato in assemblea non può
lamentare il vizio di mancanza di informazione ex art. 2479-ter se il suo rappresentante, anche in
violazione degli obblighi di mandato, non si è opposto alla trattazione dell’argomento nella sede
dell’assemblea totalitaria
9. La convocazione dell’assemblea e l’applicabilità analogica dell’art. 2367
Trib. Verona (decr.), 20 luglio 2004, in www.judicium.it, che afferma l’applicabilità analogica
dell’art. 2367 in materia di convocazione di assemblea di s.r.l. per via giudiziale
Trib. Bologna (decr.), 21 ottobre 2004, in www.judicium.it, e in Società, 2005, 357, che nega
l’applicabilità analogica dell’art. 2367 in materia di convocazione di assemblea di s.r.l. per via
giudiziale
Trib. Milano (decr.), 26 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 528: nel caso di decesso dell’unico
liquidatore, la convocazione dell’assemblea per la nomina di un nuovo liquidatore può essere
disposta secondo quanto previsto dall’art. 2487, comma 2°, per il caso di nomina del primo
liquidatore a seguito di scioglimento della società
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Trib. Roma (decr.), 30 novembre 2004, in www.judicium.it, che nega l’applicabilità analogica
dell’art. 2367 in materia di convocazione di assemblea di s.r.l. per via giudiziale
Trib. Milano, 14 gennaio 2005, in Giur. it., 2005, 523, secondo il quale non si pone un problema
di applicazione analogica dell’art. 2367 nella s.r.l., poiché i soggetti che ai sensi dell’art. 2479,
comma 1°, possono sottoporre ai soci determinate questioni, sono anche legittimati alla
convocazione dell’assemblea o comunque di stimolare una decisione dei soci negli altri modi
previsti dalla legge
Trib. Napoli, 10 febbraio 2005, in Giur. comm., 2007, II, 459: qualora gli amministratori di una
s.r.l. non procedano a convocare l’assemblea, i soci possono chiederne la convocazione al
tribunale ai sensi dell’art. 2367 c.c.
Trib Salerno, 28 febbraio 2005, in Giur. merito, 2007, 728: l'amministratore unico di s.r.l. che
sia anche socio accomandatario e amministratore di una società avente lo stesso oggetto sociale
e la stessa sede della prima, versa in una grave situazione di conflitto di interessi e deve essere
revocato e sostituito da un amministratore giudiziario, essendo stato altresì violato il divieto di
cui all'art. 2390 c.c., temporalmente applicabile alla fattispecie, di assumere la qualità di socio
illimitatamente responsabile in società concorrente o di svolgere comunque attività
concorrenziale.
Trib. Brescia, 8 marzo 2005, in Società, 2005, 1254: qualora gli amministratori di una s.r.l. non
procedano a convocare l’assemblea, i soci possono chiederne la convocazione al tribunale ai
sensi degli artt. 2367 c.c. e 30 ss., d.lgs. 5/2003, con esclusione quindi dell’esperibilità del
rimedio residuale dell’art. 700 c.p.c.
App. Napoli (decr.), 20 maggio 2005, in Giur. comm., 2006, II, 646: alla s.r.l. è applicabile in via
analogica l’art. 2367 in materia di convocazione di assemblea per via giudiziale
Trib. Milano (ord.), 23 maggio 2005, in www.associazionepreite.it: il socio di maggioranza, che
si trova impossibilitato nei fatti all’esercizio del proprio di diritto di revocare gli amministratori
per il comportamento ostruzionistico del socio di minoranza e del consiglio di amministrazione
in carica, può chiedere con un ricorso ex art. 700 c.p.c. la convocazione dell’assemblea e la
nomina del suo presidente
App. Lecce (decr.), 23 giugno 2005, in Foro it., 2006, 1549: l’art. 2367, comma 2°, in materia di
convocazione giudiziale dell’assemblea non è applicabile analogicamente alle s.r.l.
Trib. Agrigento (decr.), 29 dicembre 2005, in Riv. not., 2006, 315: l’art. 2367, comma 2°, in
materia di convocazione giudiziale dell’assemblea non è applicabile analogicamente alle s.r.l.
Trib. Milano (decr.), 18 gennaio 2007, in Giur. it., 2007, 1694: l’art. 2367, comma 2°, in materia
di convocazione giudiziale dell’assemblea non è applicabile analogicamente alle s.r.l.; in caso di
omissione o inerzia degli amministratori l’assemblea di una s.r.l. può essere convocata da tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
Trib. Milano, 12 marzo 2007, in Giur. it., 2008, 378, e in Società, 2008, 1149: nel caso di inerzia
o mancanza dell’organo competente i soggetti che ai sensi dell’art. 2479, comma 1°, possono
sottoporre ai soci determinate questioni, sono anche legittimati alla convocazione dell’assemblea
o comunque di stimolare una decisione dei soci negli altri modi previsti dalla legge
Trib. Cosenza, 19 giugno 2007, in Giur. it., 2008, 668: è legittima la convocazione
dell’assemblea di s.r.l. da parte del presidente del collegio sindacale in caso di ingiustificata
inerzia da parte dell’organo amministrativo
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Trib. Milano, 19 dicembre 2008, in Giur. it., 2009, 1686: salvo diversa previsione dello statuto,
il singolo amministratore non è legittimato a convocare l’assemblea di una società a
responsabilità limitata
Trib. Milano, 30 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2719: salvo diversa previsione dello statuto, il
singolo amministratore non è legittimato a convocare l’assemblea di una società a responsabilità
limitata
10. Il recesso e l’esclusione di un socio
Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in www.judicium.it: deve ritenersi sufficientemente determinata ai
sensi dell’art. 2473-bis una clausola statutaria di esclusione dei soci per la violazione del divieto
dello svolgimento in via diretta o indiretta di attività concorrente con quella sociale; è illegittima
la clausola che rinvia al valore contabile del patrimonio sociale secondo l’ultimo bilancio
approvato per la determinazione della quota di rimborso spettante al socio in caso di esclusione
Trib. Treviso, 17 giugno 2005, in Società, 2006, 1273, e in Riv. not., 2007, II, 452 (s.m.): deve
ritenersi generica e quindi illegittima ai sensi dell’art. 2473-bis la clausola statutaria che preveda
come causa di esclusione «lo svolgimento di attività atte ad arrecare pregiudizio alla vita
sociale»
Trib. Ragusa, 21 novembre 2005, in Dir. fall., 2007, 159: è legittima la previsione statutaria che
preveda l’esclusione del socio nel caso in cui questi sia stato interdetto, inabilitato, condannato
alla reclusione per un periodo superiore ad anni cinque ed in caso di fallimento; è legittima la
previsione statutaria che sottoponga la validità dell’esercizio del diritto di recesso alla preventiva
comunicazione agli amministratori, da effettuarsi entro 15 giorni dall’iscrizione nel registo delle
imprese, della delibera dalla quale trae origine tale diritto in quanto misura non particolarmente
gravosa per il socio
Trib. Milano, 31 gennaio 2006, in Società, 2006, 1403: deve ritenersi legittima la clausola
statutaria che collega l’esclusione del socio a comportamenti che compromettano il corretto
funzionamento della società, tra i quali ben può essere compresa anche l’assenza ingiustificata a
delibere assembleari essenziali (es.: approvazione del bilancio)
App. Trento, 22 dicembre 2006, in Società, 2007, 1478: la facoltà di revocare la delibera che ha
legittimato il recesso del socio può essere esercitata anche implicitamente purchè vengano meno
integralmente gli effetti della modifica e sia ripristinata la situazione quo ante
Lodo arbitrale di Milano (Ortolani, Savorana, D’Amora), in Società, 2007, 745: la revoca delle
delibere, che legittimano l’esercizio del diritto di recesso, non impedisce in ogni caso l’esercizio
dello stesso se essa interviene dopo il termine di 180 giorni previsto per il rimborso delle quote
(o dopo 90 giorni dalla delibera se si ritiene di applicare analogicamente la disciplina della
s.p.a.)
Trib. Nocera Inf., 23 febbraio 2007, in Giur. it., 2007, 2783: nel caso di disaccordo sulla
determinazione dell’importo della quota di liquidazione del socio recedente di s.r.l. la perizia
effettuata dall’esperto nominato dal tribunale può essere impugnata solo per manifesta erroneità
o iniquità e non può essere oggetto di revisione né da parte del tribunale, né da parte dello stesso
perito
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Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in Riv. dott. comm., 2007, 887: in difetto di una disciplina
statutaria in ordine ai modi e ai termini di esercizio del diritto di recesso si deve applicare
analogicamente la disciplina dettata per il recesso nella società per azioni
Trib. Milano, 24 maggio 2007, in Giur. it., 2008, 1433: è legittima l’introduzione a maggioranza
di una clausola di esclusione del socio consistente nell’esercizio di attività professionale
concorrenziale con quella della società; è annullabile la delibera assembleare modificativa
dell’atto costitutivo che introduca criteri di liquidazione della partecipazione del socio escluso
peggiorativi rispetto a quelli legali
Trib. Cosenza, 21 novembre 2007, in Riv. dir. comm., 2008, II, 41: in mancanza di specifica
previsione statutaria sulle modalità di esclusione del socio per giusta causa, trova applicazione
analogica l’art. 2287 c.c. dettato in tema di società di persone, e in particolare l’ultimo comma
del predetto articolo, ai sensi del quale in presenza di due soli soci l’esclusione di uno di essi è
pronunciata dal Tribunale su domanda dell’altro
Trib. Milano, 5 febbraio 2009, in Giur. it., 2009, 1964: è illegittima la clausola statutaria che
preveda l’esclusione del socio per lo svolgimento di attività in concorrenza con la società e per
l’inadempimento agli obblighi sociali di correttezza e buona fede; è illegittima la previsione
statutaria che impone al socio recedente la comunicazione a tutti i soci, a tutti gli amministratori
e a tutti i componenti del collegio sindacale
11. L’organo amministrativo
Trib. Milano (decr.), 21 ottobre 2004, in Corr. merito, 2005, 37: nel caso in cui
l’amministrazione sia affidata a un consiglio di amministrazione, la relazione sulla situazione
patrimoniale aggiornata della società da sottoporre all’assemblea ai sensi dell’art. 2482-bis,
comma 2, non può essere predisposta da singoli consiglieri (anche se tale delibera non è
espressamente menzionata all’art. 2475 u.c.)
Trib. Terni, 15 novembre 2004, in Foro it., 2005, I, 1626, e in Giur. comm., 2006, II, 168: le
delibere consiliari delle società a responsabilità limitata possono essere impugnate, in analogia
alla disciplina predisposta per le società per azioni, dagli amministratori assenti e dissenzienti e
dal singolo socio leso nel suo diritto soggettivo; tale regola vale anche per le delibere adottate
anteriormente al 1.1.2004, purchè l’azione sia stata iniziata successivamente
Trib. Parma (ord.), 23 dicembre 2004, in www.judicium.it : l’impugnativa delle delibera
consiliari di una srl è regolata dalle norme dettate per la spa in quanto compatibili
Trib. Milano, 30 giugno 2008, in Giur. it., 2009, 396 (s.m.): è determinato dal giudice il
compenso dell’amministratore non socio di una s.r.l., quando tale compenso, pur riconosciuto
nella delibera di nomina, non sia stato quantitavamente fissato
Trib. Lodi, 13 marzo 2009, in Corr. merito, 2009, 745: dopo la riforma societaria le delibere
consiliari di una s.r.l. possono essere impugnate solo nell’ipotesi di conflitto di interessi di cui
all’art. 2475-ter, comma 2 (nella specie gli attori contestavano il difetto di competenza del
consiglio di amministrazione in ordine a materia di cui tanti soci che rappresentavano più di un
terzo del capitale avevano sollecitato a norma di legge una decisione in sede assembleare)
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12. La revoca cautelare dell’amministratore
Trib. Roma (ord.), 31 marzo 2004, in Riv. not., 2004, II, 768, in Giur. merito, 2004, 2254, e in
Corr. giur., 2005, 263: l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente
proposta anche ante causam
Trib. Roma (ord.), 11-22 giugno 2004, in Corr. Giur., 2005, 262, e in Giur. merito, 2005, 95:
l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante
causam
Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), 20 luglio 2004, in Società, 2004, 1545: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta solo nel contesto di una già
promossa azione sociale di responsabilità
Trib. Roma (ord.), 5 agosto 2004, in Società, 2004, 1542, in Corr. Giur., 2005, 261, e in Giur.
merito, 2005, 306: la tutela introdotta dall’art. 2476, co. 3, non è in contrasto con il principio
costituzionale di ragionevolezza, trattandosi di misura volta a impedire la verificazione di
ulteriori conseguenze dannose; l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere
legittimamente proposta anche ante causam
Trib. Parma (ord.), 25 ottobre 2004, in Società, 758: è inammissibile l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. proposta ante causam
Trib. Pinerolo (ord.), 2 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 1660: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam
Trib. Roma (ord.), 12 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 308: la revoca dell’amministratore di
s.r.l. non può essere pronunciata ante causam per sole irregolarità di gestione, se non è
formulabile una prognosi favorevole al ricorrente in ordine all’espletanda azione di risarcimento
danni
Trib. S. Maria Capua Vetere (ord.), 15 novembre 2004, in Società, 2005, 477: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam
Trib. Treviso (ord.), 7 febbraio 2005, in Giur. it., 2005, 2107: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta solo nel contesto di una già
promossa azione sociale di responsabilità
Trib. Brescia, 8 marzo 2005, in Società, 2005, 1254: l’istanza di revoca dell’amministratore di
s.r.l. può essere legittimamente proposta solo nel contesto di una già promossa azione sociale di
responsabilità
Trib. Marsala, 15 marzo 2005, in Giur. comm., 2007, II, 430: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam
Trib. Napoli, 22 marzo 2005, in Corr. giur., 2007, 704: l’istanza di revoca dell’amministratore di
s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam
Trib. Verona, 8 aprile 2005, in Società, 2006, 335: la domanda di revoca deve essere dichiarata
inammissibile per carenza di legittimazione se in pendenza del procedimento la srl viene
trasformata in spa
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Trib. Milano, 27 aprile 2005, in Corr. Merito, 2005, 883: l’istanza cautelare di revoca
dell’aministratore di s.r.l. può essere proposta solo nel contesto di una già promossa azione di
responsabilità
Trib. Genova (ord.), 6 settembre 2005, in Società, 2007, 77: è inammissibile l’istanza cautelare
di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta ante causam
Trib. Vercelli (ord.), 28 settembre 2005, in Guida al diritto, 2005, f. 42, 58, e in Società, 2006,
885: è inammissibile l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta ante
causam
Trib. Napoli, 20 ottobre 2005, in Società, 2006, 625: l’istanza di revoca cautelare
dell’amministratore di s.r.l. deve essere proposta con atto autonomo e non solamente
formalizzata all’interno dell’atto di citazione, non potendo l’azione di revoca configurarsi come
un’azione di merito costitutiva e a cognizione piena
Trib. Genova (ord.), 4 novembre 2005, in Società, 2007, 76: deve ritenersi nullo per vizio di
costituzione del rapporto processuale il giudizio di revoca dell’amministratore di s.r.l. in cui il
ricorrente abbia citato la società nella persona dell’amministratore di cui chiedeva la revoca,
anziché nella persona del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
Trib. Milano (ord.), 30 novembre 2005, in Società, 2007, 1009: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam
Trib. Ravenna (ord.), 20 dicembre 2005, in www.associazionepreite.it: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam
Trib. Milano, 12-18 gennaio 2006, in Società, 2007, 1009: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam
Trib. Ravenna (ord.), 2 febbraio 2006, in Società, 2007, 1009: è inammissibile l’istanza cautelare
di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta ante causam
Trib. Agrigento (ord.), 15 febbraio 2006, in Vita not., 2006, 316, in Società, 2007, 1009, e in
Giur. comm., 2007, II, 910: è inammissibile l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore di
s.r.l. proposta ante causam
Trib. Macerata (ord.), 27 febbraio 2006, in Società, 2007, 58: il Tribunale non ha il potere di
nominare un amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato, restando in potere
dell’assemblea, convocata dal socio più diligente, la nomina del nuovo amministratore
Trib. Salerno, 4 luglio 2006, in Corr. giur., 2007, 703: deve ritenersi ammissibile l’istanza di
revoca dell’amministratoree di s.r.l. proposta anteriormente e indipendentemente dall’azione di
responsabilità, poichè la prima a differenza della seconda non presuppone l’esistenza di un
danno derivante dalle irregolarità commesse dall’amministratore
Trib. Agrigento, 1 agosto 2006, in Dir. fall. 2007, 299: il ricorso ex art. 2476 è proponibile anche
prima dell’azione di responsabilità al fine di impedire il verificarsi di conseguenze dannose
determinate dalla gravi irregolarità. Tale provvedimento è privo dell’ultrattività caratterizzante i
procedimenti d’urgenza ex art. 23 d. Lgs. 5/03 e non è idoneo ad anticipare gli effetti della
successiva pronuncia di merito.
Trib. Milano (ord.), 18 agosto 2006, in www.associazionepreite.it: è legittimato attivo in
un’azione di revoca cautelare ex art 2476 anche il contitolare di una partecipazione sociale
indivisa, in quanto in tale azione il comunista fa valere pretese inerenti la sua qualità di socio;
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l’istanza di revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante
causam
Trib. Milano (ord.), 30 agosto 2006, in Notariato, 2007, 251, e in Giur. merito, 2007: è
ammissibile la richiesta di revoca ante causam dell’amministratore unico esperita dal singolo
socio.
Tar Calabria, Catanzaro, 18 dicembre 2006, n. 1984, in Danno e resp., 2007, 482, in cui i giudici
amministrativi dichiarano il proprio difetto di giurisdizione in tema di revoca di amministratori
di s.p.a. a partecipazione pubblica essendo la posizione giuridica di tali amministratori
qualificabile come diritto soggettivo e pertanto di competenza del giudice ordinario.
Trib. S. Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2007, in Foro it., 2008, 331: la revoca cautelare
dell’amministratore di srl richiesta dai soci ai sensi dell’art. 2476 c.c. può essere pronunciata
anche successivamente alla rinuncia al mandato da parte dell’amministratore incolpato se non
sia ancora intervenuta l’accettazione della nomina del nuovo amministratore
Trib. S. Maria Capua Vetere, 8 maggio 2007, in Società, 2009, 1146: la revoca cautelare
dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 non anticipa gli effetti della sentenza di merito in
ordine all’azione di responsabilità, ma costituisce provvedimento a carattere conservativo,
rispetto al quale occorre provare l’avvenuta realizzazione di un danno e il pericolo che gli
amministratori, se non rimossi, possano produrre un aggravamento del pregiudizio
Trib. Roma, 22 maggio 2007, in Foro it., 2008, 307: la revoca dell’amministratore ex art. 2476 è
misura cautelare strumentale rispetto all’azione sociale di responsabilità e non può essere
proposta autonomamente come azione di merito
Trib. Lucca, 13 settembre 2007, in Giur. comm., 2009, II, 216: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam
Trib. Napoli (ord.), 5 maggio 2008, in Società, 2009, 1525: l’istanza di revoca
dell’amministratore di s.r.l. può essere legittimamente proposta anche ante causam; presupposto
della revoca cautelare non è la produzione, anche solo potenziale, di un danno al patrimonio
sociale causato dalla illegittima condotta degli amministratori, ma la sussistenza di «gravi
irregolarità nella gestione», cioè qualunque inadempimento non lieve ai doveri posti a carico
degli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, a prescindere dalla produzione di un
danno; è precluso al tribunale la nomina di un amministratore giudiziario, restando in capo
all’assemblea la facoltà di nominare nuovi amministratori in luogo di quello revocato
13. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Trib. Napoli, 16 aprile 2004, in Fall., 2005, 686, e in Società, 2005, 1015: le disposizioni di cui
agli artt. 2394 e 2394-bis dettate in tema di società per azioni devono ritenersi applicabili in via
analogica anche alle s.r.l. e dunque il curatore fallimentare può esercitare anche l’azione dei
creditori sociali nei confronti degli amministratori
Trib. Napoli, 28 aprile-12 maggio 2004, in Fall., 2005, 681, e in Società, 2005, 1013: anche
dopo la riforma del diritto societario, il curatore fallimentare è legittimato a promuovere sia
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l’azione sociale sia quella dei creditori sociali nei confronti degli amministratori delle società a
responsabilità limitata
Trib. Piacenza (ord.), 23 agosto 2004, in Corr. merito, 2005, 25: l’azione di responsabilità degli
amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. è esercitata dal singolo socio in qualità di
sostituto processuale della società e quest’ultima è litisconsorte necessario nel relativo
procedimento
Trib. Napoli, 6 ottobre 2004, in Fall., 2006, 194: dopo la riforma del diritto societario il curatore
fallimentare è legittimato a esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli
amministratori e dei sindaci della s.r.l. fallita spettante a ciascun socio ai sensi dell’art. 2476, ma
non l’azione prevista a favore dei creditori
Trib. Catania (ord.), 14 ottobre 2004, in Dir. fall., 2005, II, 277: l’azione di responsabilità degli
amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. è esercitata dal singolo socio in qualità di
sostituto processuale della società e il Tribunale non può nominare un amministratore giudiziario
in sostituzione di quello revocato su istanza promossa in via cautelare dal socio
Trib. Napoli, 11 novembre 2004, in Società, 2005, 1007: dopo la riforma delle società spetta al
curatore fallimentare l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei
sindaci, ma non l’azione ai sensi dell’art. 2394, che compete invece ai soli creditori
Trib. S. Maria Capua Vetere (ord.), 15 novembre 2004, in Società, 2005, 477: la società a
responsabilità limitata è legittimata a promuovere l’azione di responsabilità verso gli
amministratori mediante delibera assembleare o decisione dei soci presa in altra forma, i quali
possono contestualmente decidere di revocare o meno gli amministratori (i giudici escludono,
tuttavia, l’applicazione del meccanismo di revoca automatica dell’art. 2393, comma 4)
Trib. Roma (ord.), 13 dicembre 2004, in www.associazionepreite.it: la società a responsabilità
limitata chiamata in causa come litisconsorte necessario nell’azione di responsabilità promossa
dal singolo socio nei confronti dell’amministratore non può essere rappresentata in giudizio
dall’amministratore stesso, ma deve essere rappresentata da un curatore speciale nominato ai
sensi dell’art. 78 c.p.c.
Trib. S.Maria Capua Vetere (ord.), 4 gennaio 2005, in www.ilcaso.it: la società è litisconsorte
necessario nel giudizio risarcitorio promosso dal socio ex art. 2476; l’azione di responsabilità
degli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. è esercitata dal singolo socio in
qualità di sostituto processuale della società
Trib. Milano (decr.), 10 gennaio 2005, in Giur. it., 2005, 523: anche la società è legittimata
attiva nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una s.r.l. e tale decisione
spetta alla compagine sociale, anche in fase di liquidazione
Trib. Udine (ord.), 11 febbraio 2005, in Dir. fall., 2005, II, 808: deve ammettersi anche nelle
società a responsabilità limitata l’azione di responsabilità dei creditori nei confronti degli organi
gestori; in caso di fallimento tale azione spetta al curatore ai sensi dell’art. 2394-bis
Trib. Napoli, 16 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: anche dopo la riforma legittimata
all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è anche la società e non solo i
singoli soci
Trib. S.Maria Capua Vetere, 18 marzo 2005, in Fall., 2006, 190: dopo la riforma del diritto
societario il curatore fallimentare non è legittimato a esercitare l’azione di responsabilità dei
creditori sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci della s.r.l. fallita
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Trib. Marsala (ord.), 1° aprile 2005, in Società, 2006, 733: anche dopo la riforma sussiste la
legittimazione della società all’esecizio dell’azione di responsabilità e alla revoca degli
amministratori; decorso il periodo transitorio, non opera per le s.r.l. il meccanismo di revoca
automatica degli amministratori previsto dall’art. 2393 per le sole s.p.a.
Trib. Milano, 21 aprile 2005, in Corr. Merito, 2005, 882: ai sensi dell’art. 2476 deve ritenersi
inammissibile l’azione di responsabilità promossa dal creditore di una s.r.l. nei confronti degli
amministratori della società per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del
patrimonio sociale
Trib. Verona, 8 aprile 2005, in Società, 2006, 335: l’azione di responsabilità deve essere
dichiarata inammissibile se in pendenza del procedimento sia venuta meno la legittimazione ad
agire dell’attore per effetto della trasformazione della società a responsabilità limitata in società
per azioni
Trib. Milano, 4 maggio 2005, in Giur. it., 2005: nel giudizio di responsabilità degli
amministratori di una s.r.l. promosso da un singolo socio, non si configura alcun litisconsorzio
necessario della società
Trib. Marsala, 21 giugno 2005, in www.judicium.it: non è applicabile analogicamente alle s.r.l. il
disposto dell’art. 2393, comma 2, che consente ai soci di deliberare sull’azione di responsabilità
in ocassione dell’approvazione del bilancio
Trib. Bologna, 12 settembre 2005, in Vita not., 2007, 215: anche la società è legittimata, in via
concorrente con il singolo socio, ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori di s.r.l.
Trib. Mantova (ord.), 14 settembre 2005, in www.ilcaso.it: anche dopo la riforma del diritto
societario, il curatore fallimentare è legittimato a promuovere l’azione dei creditori sociali nei
confronti degli amministratori delle società a responsabilità limitata
Trib. Napoli, 20 ottobre 2005, in Società, 2006, 625: nel giudizio di responsabilità degli
amministratori di una s.r.l. non si configura alcun litisconsorzio necessario della società
Trib. Milano, 15 dicembre 2005, in www.associazionepreite.it: anche dopo la riforma sussiste la
legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori
Trib. Milano (ord.), 21 dicembre 2005, in Società, 2007, 193: la società a responsabilità limitata
chiamata in causa come litisconsorte necessario nell’azione di responsabilità promossa dal
singolo socio nei confronti dell’amministratore non può essere rappresentata in giudizio
dall’amministratore stesso, ma deve essere rappresentata da un curatore speciale nominato ai
sensi dell’art. 78 c.p.c
Trib. Treviso (ord.), 16 gennaio 2006, in Giur. it., 2006, 1878: anche la società è legittimata, in
via concorrente con il singolo socio, ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori di s.r.l.; la società, chiamata in causa in una azione di responsabilità ex art. 2476
c.c., può essere rappresentata solo da un curatore speciale
Trib. Milano, 25 gennaio 2006, in Società, 2007, 320: dopo la riforma del diritto societario i
creditori di una s.r.l. non possono più esercitare l’azione di responsabilità verso gli organi sociali
e, pertanto, il curatore fallimentare è legittimato a promuovere la sola azione sociale
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Trib. Roma, 27 gennaio 2006, in Dir. fall., 2007, 465: anche dopo la riforma del diritto
societario il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità
dei creditori nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita
Trib. Milano, 12 aprile 2006, in Giur. it., 2006, 2096: secondo la nuova disciplina della società a
responsabilità limitata solo i singoli soci e non la società sono legittimati ad esercitare un’azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori
Trib. S. Maria Capua Vetere, 10 ottobre 2006, in Dir. fall., 2007, 507, in Giur. it., 2007, 2511, e
in Società, 2008, 486: l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2476, comma 6°, c.c. concerne,
al pari della corrispondente previsione dell’art. 2395 c.c. per le s.p.a., le sole ipotesi di danno
diretto al socio e al terzo, cioè non derivato da un pregiudizio al patrimonio sociale
Trib. Milano, 2 novembre 2006, in Giur. it., 2007, 655: secondo la nuova disciplina della società
a responsabilità limitata solo i singoli soci e non la società sono legittimati ad esercitare
un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Trib. Pescara, 15 novembre 2006, in Foro it., 2007, I, 2262: anche dopo la riforma l’art. 2394
deve ritenersi applicabile alle s.r.l. e dunque in caso di fallimento spetta al curatore l’esercizio
della relativa azione di responsabilità
Trib. Termini Imerese, 21 dicembre 2006, in Riv. dir. soc., 2007/4, 99: anche dopo la riforma
sussiste la legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori; trova applicazione in via analogica per le s.r.l. la disposizione dell’art.
2373, comma 2, c.c. secondo la quale gli amministratori non possono votare nella delibera
avente ad oggetto una azione di responsabilità nei loro confronti
Trib. Napoli, 10 gennaio 2007, in Fall., 2007, 948, e in Società, 2008, 1031: anche dopo la
riforma del diritto societario l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l.
può essere promossa non solo dal singolo socio, ma anche dalla società e, in caso di fallimento
di quest’ultima, dal curatore fallimentare
Trib. Verona, 9 marzo 2007, in Società, 2007, 1368, e in Giur. comm., 2008, II, 1032: anche
dopo la riforma sussiste la legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori; dopo la riforma del diritto societario non trova applicazione
per le s.r.l. la disposizione dell’art. 2373, comma 2, c.c. secondo la quale gli amministratori non
possono votare nella delibera avente ad oggetto una azione di responsabilità nei loro confronti
Trib. Roma, 22 maggio 2007, in Foro it., 2008, 307, in Riv. dir. soc., 1/2009, 112 e in Società,
2008, 1400: l’azione di responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c.
è esercitata dal singolo socio in nome proprio e nell’interesse della società, a cui solo vantaggio
consegue pertanto l’eventuale condanna del convenuto; la società a responsabilità limitata
chiamata in causa come litisconsorte necessario nell’azione di responsabilità promossa dal
singolo socio nei confronti dell’amministratore non può essere rappresentata in giudizio
dall’amministratore stesso, ma deve essere rappresentata da un curatore speciale nominato ai
sensi dell’art. 78 c.p.c
Trib. Napoli, 6 giugno 2007, in Società, 2008, 1433: la società è litisconsorte necessario
nell’azione di responsabilità degli amministratori promossa dal socio ai sensi dell’art. 2476,
comma 3°, c.c. in qualità di sostituto processuale
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Trib. Milano, 10 ottobre 2007, in Giur. it., 2008, 2511: anche dopo la riforma del diritto
societario il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità
dei creditori nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita
Trib. Milano, 27 febbraio 2008, in Riv. dir. soc., 1/2009, 177 (s.m.): secondo la nuova disciplina
della società a responsabilità limitata, solo i singoli soci e non la società sono legittimati ad
esercitare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; i creditori sociali
possono esperire azione di responsabilità verso gli amministratori per i soli danni direttamente
ed individualmente provocati ma non per i danni da questi ultimi arrecati all’integrità del
patrimonio sociale
Trib. Napoli, 17 settembre 2008, in Società, 2009, 1289: la società è litisconsorte necessario
nell’azione di responsabilità degli amministratori promossa dal socio ai sensi dell’art. 2476,
comma 3°, c.c. in qualità di sostituto processuale
Trib. Roma, 10 ottobre 2008, in Riv. dir. comm., 2009, II, 1: è annullabile per abuso di
maggioranza la delibera di nomina dell’amministratore di s.r.l. essenzialmente diretta allo scopo
di far revocare la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. destinato a rappresentare la
società nel giudizio risarcitorio promosso dai soci di minoranza
Trib. Milano, 30 ottobre 2008, in Giur. it., 2009, 647: anche dopo la riforma del diritto societario
il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei
creditori nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita
Trib. Roma, 17 dicembre 2008, in Giur. merito, 2009, 1585: anche dopo la riforma del diritto
societario il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità
dei creditori nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita; anche dopo la riforma sussiste
la legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori
14. Il diritto di controllo dei soci ex art. 2476
Trib. Civitavecchia (ord.), 21 aprile 2004, in dircomm.it, 2004, n. 5: la società non può sindacare
i motivi sottostanti alla richiesta del socio di consultare i documenti relativi all’amministrazione
Trib. Bari (ord.), 10 maggio 2004, in Dir. fall., 2005, II, 149, e in Riv. dir. comm., 2004, II, 259:
il diritto di controllo del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 2, deve ritenersi inderogabile, se
non mediante clausola che preveda un trattamento più favorevole per il socio
Trib. Roma (ord.), 27 settembre 2004, in www.associazionepreite.it: il diritto del singolo socio
previsto dall’art. 2476 di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione
comprende anche la possibilità di prendere appunti e di estrarre copia della documentazione a
spese dell’istante sotto la vigilanza dell’amministrazione della società
Trib. Parma (decr.), 25 ottobre 2004, in Società, 2005, 758: il diritto del singolo socio previsto
dall’art. 2476 di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione non include il
diritto di estrarne copia
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Trib. Arezzo (ord.), 16 novembre 2004, in Corr. merito, 2005, 279, che nega al socio receduto di
una s.r.l. la facoltà di consultare i libri e i documenti sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 2°
Trib. Milano (ord.), 30 novembre 2004, in Giur. comm., 2006, II, 682: il diritto di controllo
spettante al singolo socio ai sensi dell’art. 2476 , comma 2, concerne senza limitazioni ogni
documento afferente alla gestione della società (anche se non implica il diritto di estrarne copia)
e può essere azionato anche in via cautelare e anticipatoria a mezzo del provvedimento
d’urgenza
Trib. Biella (ord.), 18 maggio 2005, in Società, 2006, 50: ciascun socio di s.r.l. ha un vero e
proprio diritto potestativo di consultare la documentazione sociale e di estrarne copie a proprie
spese e per fare valere tale diritto può avvalersi dello strumento cautelare dell’art. 700 c.p.c.
Trib. Chieti (ord.), 31 maggio 2005, in Giur. it., 2005, 1652: in una s.r.l. i soci che non sono
amministratori hanno diritto di consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi
all’amministrazione, ivi inclusi quelli avente funzione meramente interna, ma non possono
estrarne copie
Trib. Chieti (ord.), 25 agosto 2005, in Giur. it., 2006, 305: in una s.r.l. i soci che non sono
amministratori hanno diritto di consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi
all’amministrazione, ivi inclusi quelli avente funzione meramente interna, ma non possono
estrarne copie
Trib. Ivrea (ord.), 4 luglio 2005, in Società, 2005, 1542, in Giur. it., 2006, 306, e in Riv. dott.
comm., 2007, 1109: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di consultare i documenti relativi
all’amministrazione e di estrarne copie, salvo il solo limite della buona fede, e, se ostacolato
nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento cautelare atipico dell’art. 700 c.p.c.
Trib. Napoli (ord.), 9 novembre 2005, in Società, 2006, 1406: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di
consultare tutti i documenti relativi all’amministrazione, purché esercitato con modalità
compatibili rispetto al regolare svolgimento dell’attività amministrativa, e, se ostacolato
nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento cautelare atipico dell’art. 700 c.p.c.
Trib. Catania (ord.), 3 marzo 2006, in Giur. comm., 2007, II, 920: il diritto di informazione e di
consultazione dei documenti sociali spettante al socio deve essere esercitato nei limiti della
buona fede e trova pertanto un limite implicito nell’abuso del diritto
Trib. Bologna (ord.), 6 dicembre 2006, in Giur. comm., 2008, II, 213: il diritto di informazione e
di consultazione dei documenti sociali spettante al socio deve essere esercitato nei limiti della
buona fede, ma nessuna limitazione, anche in ordine alla estrazione di copie, può derivare da
esigenze di riservatezza aziendale e tutela della concorrenza
Trib. Pavia (ord.), 29 giugno 2007, e Trib. Pavia (ord.), 1° agosto 2007, in Società, 2009, 503: il
diritto di informazione e di consultazione dei documenti sociali spettante al socio implica la
facoltà di estrarre copia della documentazione esaminata e nessuna limitazione può derivare da
esigenze di riservatezza aziendale o di terzi
Trib. Taranto (ord.), 13 luglio 2007, in Giur. it., 2008, 122: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di
consultare i documenti relativi all’amministrazione e di estrarne copie, salvo il solo limite della
buona fede, e, se ostacolato nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento cautelare
atipico dell’art. 700 c.p.c.
Trib. Pavia, 1° agosto 2007, in Giur. Merito, 2008, 2273: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di
consultare i documenti relativi all’amministrazione e di estrarne copie
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Trib. Roma (ord.), 4 dicembre 2007, in Riv. not., 2009, II, 668: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di
consultare tutti i documenti relativi all’amministrazione e di estrarne copie, salvo il solo limite
della buona fede, e, se ostacolato nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento
cautelare atipico dell’art. 700 c.p.c.
Trib. Roma (ord.), 16 gennaio 2008, in Riv. not., 2009, II, 668: ciascun socio di s.r.l. ha diritto di
consultare tutti i documenti relativi all’amministrazione, anche di data anteriore all’entrata in
vigore della riforma societaria, e di estrarne copie, salvo il solo limite della buona fede, e, se
ostacolato nell’esercizio del suo diritto, può avvalersi dello strumento cautelare atipico dell’art.
700 c.p.c.
App. Milano, 13 febbraio 2008, in Società, 2009, 205: non è conforme ai principi generali
dell’ordinamento di lealtà e buona fede, cui deve essere informato l’esercizio del diritto di
controllo ai sensi dell’art. 2476, la richiesta del socio, avanzata in sede assembleare, di
analizzare la documentazione contabile relativa al bilancio, già legittimamente e
tempestivamente depositata presso la sede sociale; il socio ha diritto di esaminare la
documentazione presso la sede sociale, non può invece pretendere l’invio al proprio domicilio di
copia di tale documentazione
Trib. Milano, 15 maggio 2008, in Giur. it., 2009, 656: il socio si una s.r.l. ha diritto di esaminare
la documentazione presso la sede sociale, non può invece pretendere l’invio al proprio domicilio
di copia di tale documentazione
15. Il procedimento ex art. 2409
App. Milano, 11 febbraio 2004, in Giur. merito, 2004, 1637: l’entrata in vigore della riforma non
comporta l’improcedibilità dell’azione proposta dal p.m. anteriormente al 1° gennaio 2004
App. Milano, 10 marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 1632: nell’ambito di un procedimento ex
art. 2409 non possono essere adottate misure cautelari direttamente nei confronti di società
controllate da quella sottoposta alla procedura
Trib. Messina (ord.), 14 aprile 2004, in Dir. fall., 2004, II, 489: il procedimento ex art. 2409
avviato su denunzia del socio prima dell’entrata in vigore della riforma societaria deve essere
rigettato per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, se era funzionale a ottenere un
provvedimento di ispezione della società, spettando tale potere nella nuova disciplina a qualsiasi
socio
Trib. Palermo (decr.), 16 aprile 2004, in Società, 2005, 70, che esclude l’applicabilità del
procedimento ex art. 2409 alle s.r.l. a partire dal 1° gennaio 2004 a prescindere dall’esercizio
della facoltà di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni entro il 30 settembre 2004
Trib. Isernia (decr.), 7 maggio 2004, in Dir. fall., 2004, II, 822, che ritiene manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa relativa ai controlli societari,
con riferimento alla mancata previsione della utilizzabilità del procedimento di cui all’art. 2409
per le s.r.l.
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Trib. Napoli (ord.), 4 giugno 2004, in Società, 2005, 69, che afferma l’applicabilità del
procedimento ex art. 2409 alle s.r.l. dotate di collegio sindacale fino all’esercizio della facoltà di
adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2004
Trib. Udine (ord.), 18 giugno 2004-1° luglio 2004, in www.judicium.it, che afferma
l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 alle s.r.l. dotate di collegio sindacale
Trib. Roma (decr.), 6 luglio 2004, in Società, 2005, 359, in Vita notarile, 2004, 1627, in Riv. dir.
priv., 2005, 465, in Giur. comm., 2005, II, 435, e in Giur. merito, 2005, 312, che afferma
l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 alle s.r.l. obbligatoriamente dotate di collegio
sindacale
Trib. Lecce (decr.), 16 luglio 2004, in Società, 2005, 358, e in Dir. fall., 2005, II, 276, che
esclude l’applicabilità del procedimento ex art. 2409 anche alle s.r.l. dotate di collegio sindacale
Trib. Treviso (ord.), 26 settembre 2004, in Vita notarile, 2004, 1628, e in Dir. fall., 2005, II,
276, che afferma l’ammissibilità del procedimento ex art. 2409 per le s.r.l. obbligatoriamente
dotate di collegio sindacale
Trib. Bari (ord.), 27 settembre 2004, in www.judicium.it, che esclude l’applicabilità del
procedimento ex art. 2409 per le s.r.l. (anche nel periodo transitorio)
App. Trieste (ord.), 5 novembre 2004, in Società, 2005, 355, in Giur. comm., 2005, II, 435, e in
Dir fall., 2005, II, 275, che solleva questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega
dell’art. 2409, nella parte in cui non ne è prevista l’applicazione alle s.r.l.
Trib. Cagliari, 4 febbraio 2005, in Giur. it., 2006, 75: non è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476 e 2477 nella parte in cui non
prevedono anche per i soci la possibilità di ricorrere al procedimento previsto dall’art. 2409
App. Roma (decr.), 7-13 aprile 2005, in Giur. it., 2006, 75, che esclude l’applicabilità del
procedimento ex art. 2409 anche alle s.r.l. dotate di collegio sindacale
Trib. Milano (ord.), 8 luglio 2005, in www.associazionepreite.it: è ammissibile il procedimento
ex art. 2409 per le s.r.l. dotate di collegio sindacale
App. Salerno, 19 luglio 2005, in Giur. merito, 2007, 729: che giustifica l’emissione del
provvedimento di revoca dell’amministratore nell'ambito del procedimento ex art.2409 c.c.
quando si rilevi un vero e proprio sistema di operazioni anomale atteso che le irregolarità
accertate per essere gravi devono a) riguardare la sfera societaria e non quella personale degli
amministratori; b)rivestire il carattere della attualità e c) essere dannose in quanto postesi in
violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al
patrimonio sociale e di conseguenza agli interessi dei soci o dei creditori sociali o un grave
turbamento della a attività sociale.
Corte Cost., 29 dicembre 2005, n. 481, in Società, 2006, 451, in Giur. it., 2006, 2077, in Riv. dir.
soc., 2007, 69: non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, commi
primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo, c.c., in riferimento agli artt. 3 e 76
cost., nella parte in cui escludono l’ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo
giudiziario sulla gestione nella società a responsabilità limitata
Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in Società, 2009, 1019: è ammissibile il procedimento ex art.
2409 per le s.r.l. dotate di collegio sindacale
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SEZIONE TERZA.
SOCIETÀ COOPERATIVE
16. Le caratteristiche fondamentali.
Trib. Sassari (decr.), 20 luglio 2004, in Riv. not., 2005, II, 377: l’atto costitutivo di una società
cooperativa può optare per l’applicazione della disciplina della s.r.l. anche quando sussista uno
solo dei due presupposti indicati dall’art. 2519, comma 2°, c.c. (numero di soci cooperatori
inferiore a venti e attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro)
Trib. Milano, 1° luglio 2005, in Società, 2006, 1014, e in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 478
ss.: è illegittima la clausola statutaria di una cooperativa che rimetta alla valutazione di un
organo sociale la rilevanza dello svolgimento di attività concorrente degli aspiranti soci ai fini
della loro ammissione
Trib. Milano, 27 dicembre 2005, in Società, 2006, 1511, in Giur. it., 2006, 1198, e in Banca,
borsa, tit. cred., 2008, II, 121: in una cooperativa di lavoro lo statuto può prevedere che la
esclusione del socio durante il periodo di prova per mancato superamento della stessa avvenga
senza preavviso ed obbligo di motivazione
Trib. Salerno, 4 luglio 2006, in Corr. merito, 2006, 1123: è ammissibile l’esclusione dei soci di
una cooperativa anche in fase di liquidazione della stessa, purchè questi si siano stati
responsabili di gravi inadempienze rispetto ai doveri loro imposti dalla legge o dall’atto
costitutivo.
Trib. Verona (decr.), 20 luglio 2007, in Società, 2009, 777: anche in pendenza della procedura di
conciliazione prevista statutariamente, è ammissibile la domanda cautelare al Tribunale di
sospensione, proposta ante causam, della delibera di esclusione
Trib. Como, 17 giugno 2008, in Società, 2009, 1302: in una cooperativa s.r.l. la domanda
cautelare di sospensione della delibera consiliare di esclusione ex art. 2533 c.c. deve essere
presentata nelle forme e nei modi dell’art. 2378, non essendo invocabile lo strumento residuale
dell’art. 700 c.p.c.
Lodo arb. Bologna, 21 novembre 2008, in Società, 2009, 981: costituiscono causa di esclusione
del socio ai sensi dell’art. 2533 c.c. non solo le inadempienze che possono dar luogo a una
risoluzione contrattuale per inadempimento, ma anche le ipotesi di impossibilità sopravvenuta,
ossia l’impossibilità di conservare quella collaborazione fra socio e collettività, riunita nella
cooperative necessaria per il raggiungimento della finalità mutualistica.
Trib. Bari, 15 luglio 2009, in Corr. merito, 2009, 961: salvo diversa previsione statutaria, la
delibera di esclusione del socio da una società cooperativa non deve essere preceduta dalla
contestazione degli addebiti
17. La struttura finanziaria
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Trib. Mantova (decr.), 22 febbraio 2005, in Riv. not., 2005, II, 401: è consentito per le società
cooperative che adottano il tipo della s.r.l. l’emissione degli strumenti finanziari previsti dalla l.
59/92 e quindi la presenza di figure come quelle dei soci sovventori e degli azionisti di
partecipazione, a ciò non ostando la disposizione dell’art. 2526, ult.comma, c.c.
Trib. Perugia (decr.), 15 marzo 2005, in Riv. not., 2005, II, 401: deve ritenersi preclusa per le
società cooperative che adottano il tipo della s.r.l. l’emissione di strumenti finanziari con diritti
amministrativi, ivi inclusi quelli previsti dalla l. 59/92
18. L’organizzazione e i controlli
Trib. Catania (decr.), 14 aprile 2005, in Giur. it., 2005, 2337: il procedimento di denuncia al
tribunale ex art. 2409 è ammissibile per tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a
responsabilità limitata
Trib. Roma (ord.), 9 maggio 2007, in Società, 2008, 739, e in RDS, 4/2008, 832: la disposizione
di cui all’art. 2476 in tema di revoca cautelare ante causam è applicabile anche alle società
cooperative, che per obbligo di legge o scelta statutaria hanno adottato il modello delle s.r.l., a
ciò non ostando la applicabilità per queste società dell’art. 2409 in tema di controllo giudiziario
Trib. Salerno (decr.), 26 febbraio 2008, in Foro it., 2008, I, 2650, e in Società, 2009, 625: il
procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 è ammissibile per tutte le società cooperative,
ivi comprese quelle a responsabilità limitata
SEZIONE QUARTA.
DISPOSIZIONI COMUNI: GRUPPI,
OPERAZIONI STRAORDINARIE
SCIOGLIMENTO,
LIQUIDAZIONE,
19. I gruppi societari
Trib. Biella, 17 novembre 2006, in www.ilcaso.it: il potere di direzione e coordinamento può
essere esercitato per il solo fatto della esistenza di un gruppo di società e non è derivato né può
essere limitato da una disposizione statutaria di una controllata; gli amministratori delle società
controllate mantengono il potere-dovere di amministrare e non sono pertanto esonerati da
responsabilità per le violazioni compiute nelle loro funzioni
Trib. Torino (decr.), 4 aprile 2007, in Giur. it., 2007, 1442: l’art. 2361, comma 2, che prevede
per la s.p.a. l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante responsabilità illimitata,
è applicabile analogicamente anche alle s.r.l.
Trib. Roma, 17 luglio 2007, in Riv. dir. comm., 2008, II, 211: l’art. 2497 ricalca lo schema della
responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.; la società controllata è priva di
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legittimazione passiva autonoma in un’azione di responsabilità per la violazione dei principi di
corretta gestione societaria e imprenditoriale;
App. Torino (dec.), 30 luglio 2007, in Giur. it., 2007, 2219, e in Riv. dott. comm., 2008, 309: è
inefficace l’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata se l’acquisto non è
stato autorizzato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2361, comma 2
Trib. Forlì, 9 febbraio 2008, in Giur. it., 2008, 1425, e in Fall., 2008, 1328: la partecipazione di
una società di capitali in una società di persone (anche di fatto) è valida ed efficace anche in
mancanza della delibera assembleare di cui all’art. 2361, comma 2, essendo le conseguenze di
tale violazione limitate al solo piano interno della responsabilità degli amministratori
Trib. Milano, 13 febbraio 2008, in Corr. giur., 2008, 982, in Giur. comm., 2009, II, 762, in Riv.
dir. soc., 1/2009, 175 (s.m.): non è legittimato ad agire ai sensi dell’art. 2497 c.c. il titolare di
warrants azionari prima del loro esercizio, poiché non può vantare un danno attuale alla
redditività e al valore della partecipazione che la norma è volta a tutelare
Trib. Milano, 23 aprile 2008, in Società, 2009, 78, e in Riv. dir. soc., 1/2009, 180 (s.m.): la
disciplina della responsabilità da attività di direzione e coordinamento non è applicabile a
condotte poste in essere anteriormente all’entrata in vigore della riforma societaria; al fine
dell’affermazione della responsabilità della capogruppo ai sensi dell’art. 2497 c.c. è onere
dell’attore socio di minoranza della controllata provare l’imputabilità del fatto asseritamente
pregiudizievole alla condotta, intenzionalmente orientata, degli amministratori della controllante
e di quelli della controllata
Trib. Napoli (decr.), 26 maggio 2008, in Fall., 2008, 1435, in Dir. Fall., 2009, II, 235 e in Foro
it., 2009, I, 1960: è di natura extracontrattuale la responsabilità della capogruppo nei confronti
dei creditori per la violazione del dovere di corretta gestione delle controllate; la responsabilità
in questione si applica anche a fatti verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della riforma;
il termine di prescrizione per l’azione decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio
diviene percepibile dai creditori; ai fini dell’accertamento della responsabilità occorre provare
l’esistenza dell’attività di direzione e coordinamento, il compimento di specifiche condotte da
parte della controllante o delle controllate e il danno subito eziologicamente collegato alle
condotte censurate
App. Bologna, 11 giugno 2008, in Giur. it., 2009, 653, e in Fall., 2008, 1293: è inefficace
l’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata se l’acquisto non è stato
autorizzato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2361, comma 2 e dunque non è configurabile una
società di fatto tra società di capitali
Trib. S.M. Capua Vetere, 8 luglio 2008, in Fall., 2009, 89: è ammissibile ai sensi dell’art. 2361
c.c. e dell’art. 147 l.f. una società di fatto tra imprenditori individuali e società di capitali
Trib. Napoli, 28 gennaio 2009, in Società, 2009, 1413: l’azione promossa dal curatore a norma
dell’art. 146 l.f. e ai sensi dell’art. 2497 c.c. non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 24 l.f. ed
è quindi sottratta alla competenza del tribunale fallimentare
Trib. Pescara, 2 febbraio 2009, in Foro it., 2009, 2829: ha natura extracontrattuale la
responsabilità da attività di direzione e coordinamento, con la conseguente applicazione del
termine quinquiennale di prescrizione; il socio della società eterodiretta è legittimato ad agire ai
sensi dell’art. 2497 anche se ha perso la qualità di socio al momento dell’esercizio dell’azione,
purché sussistente al momento della consumazione del fatto illecito; la fattispecie della direzione
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e coordinamento tra società secondo il disposto dell’art. 2497-septies può realizzarsi anche in
ipotesi di controllo di tipo contrattuale ai sensi dell’art. 2359
20. Lo scioglimento e la liquidazione. L’estinzione.
Trib. Biella (decr.), 4 giugno 2004, in Società, 2005, 893: in caso di omissione da parte degli
amministratori ciascun sindaco può proporre istanza al tribunale per l’accertamento del
verificarsi di una causa di scioglimento
Trib. Avezzano (decr.), 2 dicembre 2004, in Riv. notariato, 2005, II, 1110: anche dopo la
riforma lo spontaneo versamento di somme da parte di un socio a copertura delle perdite sociali
è idoneo a rimuovere il presupposto della riduzione obbligatoria e a far venire quindi meno la
causa di scioglimento dell’art. 2484, comma 1°, n. 4
App. Milano (decr.), 11 gennaio 2005, in Società, 2005, 992: il potere del tribunale di nomina
del liquidatore in caso di inerzia dell’assemblea ex art. 2487 non viene meno per il fatto che è
stata presentata denunzia ai sensi dell’art. 2409
Trib. Ravenna (ord.), 3 febbraio 2006, in Società, 2007, 607: su istanza di un socio il Tribunale
può accertare la sussistenza di una causa di scioglimento e contestualmente provvedere alla
nomina del liquidatore
Trib. Napoli, 24 maggio – 16 giugno 2006, in Corr. merito, 2006, 987, e in Foro it., 2007, 2951:
non è annullabile per abuso di potere dei soci di maggioranza la delibera di s.p.a. che ripete in
via di rinnovazione e/o sostituzione delle precedenti delibere la messa in liquidazione della
stessa. Tale delibera non è inutile ma si pone come “riferimento memorativo” a quella originaria
ed è perciò finalizzata a porre fine ad una situazione di obiettiva incertezza
App. Bologna (decr.), 31 maggio 2006, in Corr. merito, 2006, 989: anche nell’ipotesi di
controversia tra i soci circa l’esistenza di una causa di scioglimento della società, il Tribunale
può effettuare la nomina del liquidatore in sede di volontaria giurisdizione attraverso una
pronuncia di accertamento, incidenter tantum, della causa di scioglimento stessa
Trib. Salerno, 4 luglio 2006, in Società, 200, 591: l’esclusione di un socio (in una cooperativa)
può essere deliberata anche durante la fase di liquidazione della società, fermo restando che la
quota di liquidazione può essere pagata solo successivamente alla completa definizione dei
rapporti sociali
Cass. Civ., 28 agosto 2006, n. 18618, in Notariato, 2007, 10: il secondo comma dell’art. 2495
nella sua attuale formulazione, disciplinando solo gli effetti della cancellazione della società dal
registro delle imprese e non anche le condizioni per la cancellazione, si applica anche a quelle
avvenute prima della riforma societaria
App. Bari, 6 settembre 2006, in Giur. comm., 2008, I, 128: su istanza di uno o più soci il
Tribunale può accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, ma non può contestualmente
provvedere alla nomina del liquidatore, spettando tale competenza all’assemblea dei soci
Trib. Milano, 20 gennaio 2007, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 763: dopo la cancellazione
dal registro imprese ai sensi dell’art. 2495 la società deve considerari definitivamente estinta e
non può essere chiamata in giudizio nella persona del liquidatore dai creditori insoddisfatti
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Trib. Brescia (decr.), 2 marzo 2007, in Riv. dott. comm., 2007, 695: la delibera assembleare con
la quale si approva il bilancio finale di liquidazione non può essere adottata in una data anteriore
all’iscrizione della delibera di nomina dei liquidatori; il conservatore del registro delle imprese
può dunque legittimamente rifiutarsi di iscrivere la delibera di approvazione del bilancio di
liquidazione, quando sia stata assunta contestualmente a quella di scioglimento della società
Trib. Rimini (ord.), 21 marzo 2007, in Società, 2007, 1256: è inammissibile il ricorso cautelare
proposto nelle forme dell’art. 700 c.p.c. volto a contestare la legittimità dell’accertamento della
causa di scioglimento di una società di capitali se viene instaurato procedimento camerale per la
nomina del liquidatore, anche successivamente al deposito del ricorso
Trib. Milano, 12 aprile 2007, in Società, 2008, 1541: il liquidatore di nomina giudiziale, pur
investito dei poteri assembleari, è tenuto ad assumere e pubblicare le decisioni prese in luogo
dell’organo sociale, al fine di consentire ai soci il legittimo controllo e l’eventuale impugnazione
Trib. Napoli, 18 aprile 2007, in Società, 2008, 1256: su istanza di un socio il Tribunale può
accertare la sussistenza di una causa di scioglimento e contestualmente provvedere alla nomina
del liquidatore
Trib. Como (decr.), 24 aprile 2007, in Società, 2008, 889, in Riv. dott. comm., 2009, 133, e in
Giur. comm., 2008, II, 1247: nel caso di scoperta di sopravvenienze attive di una società
cancellata ai sensi dell’art. 2495 c.c. deve essere cancellata la iscrizione della cancellazione non
potendosi in tale ipotesi ritenere compiuta la liquidazione dell’attivo
Trib. Rimini (ord.), 21 giugno 2007, in Società, 2007, 1255: fino all’instaurazione del
procedimento di volontaria giurisdizione ai sensi del d.lgs. 5/2003 per la nomina del liquidatore,
deve ritenersi ammissibile il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per la contestazione della
legittimità dell’accertamento degli amministratori sulla sussistenza della causa di scioglimento
di una società di capitali
Trib. Catania (decr.), 7 agosto 2007, in Giur. comm., 2008, II, 654: è ammissibile la nomina di
una persona giuridica quale liquidatore di una società di capitali
Trib. Milano, 14 novembre 2007, in Società, 2009, 633: non sussiste una responsabilità del
liquidatore per il solo fatto di avere omesso di indicare un debito nel bilancio finale di
liquidazione
App. Milano, 20 novembre 2007, in Corr. merito, 2008, 295: la cancellazione della società dal
registro imprese, anche se intervenuta in corso di causa, determina la perdita della legittimazione
attiva in capo al liquidatore per le azioni spettanti alla società
App. Milano, 5 dicembre 2007, in Corr. merito, 2008, 417: la cancellazione della società dal
registro imprese, anche se intervenuta prima dell’entrata in vigore della riforma societaria,
produce l’effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società; qualora in sede di
liquidazione venga assegnato a un socio un credito verso terzi deve riternersi che il socio non
abbia azione né verso la società, né verso gli altri soci per l’eventuale inesistenza del credito
ceduto
Trib. Napoli, 27 novembre 2007, in Foro it., 2008, I, 1708, e in Società, 2008, 883: qualora
siano nominati più liquidatori a firma congiunta è inammissibile la revoca di uno soltanto di essi
e/o la sua sostituzione giudiziale
Trib. Salerno, 15 gennaio 2008, in Corr. merito, 2008, 413: il sequestro preventivo penale delle
azioni e dei beni di una società e la contestuale nomina di un custode giudiziario non integra di
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per sé la fattispecie dello scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’organo
assembleare, essendo i poteri di amministrazione e gestione delle partecipazioni attribuiti
all’organo nominato dal giudice penale
Trib. Reggio Emilia, 5 febbraio 2008, in www.ilcaso.it: su istanza di un socio il Tribunale può
accertare la sussistenza di una causa di scioglimento e contestualmente provvedere alla nomina
del liquidatore
Trib. Mantova, 23 giugno 2008, in www.ilcaso.it: la delibera di scioglimento della società
produce effetti nei confronti dei soci dal momento dell’assunzione e non da quello successivo
della sua iscrizione, sicchè deve ritenersi valida la delibera di approvazione del bilancio finale di
liquidazione adottata in pendenza dell’iscrizione della delibera di scioglimento
Cass., 15 ottobre 2008, n. 25192, in Notariato, 2009, 268: la disposizione del novellato art. 2495
c.c., per cui la cancellazione dal R.I. determina l’estinzione della società, ha funzione esegetica e
pertanto deve essere applicata retroattivamente e in relazione ad ogni forma societaria, con la
sola esclusione dei rapporti giuridici già esauriti e degli effetti già in precedenza
irreversibilmente verificatisi
21. Le operazioni straordinarie
Trib. Roma (ord.), 9 maggio 2004, in www.associazionepreite.it: l’efficacia sanante di cui all’art.
2500-bis opera solo con riguardo alla trasformazione e alle modifiche statutarie ad essa
consequenziali, potendo invece essere dichiarata anche dopo l’iscrizione nel R.I. l’invalidità
delle delibere aventi diverso oggetto
Trib. Bergamo (ord.), 8 ottobre 2004, in Società, 2005, 645: l’opposizione proposta dai creditori
in caso di riduzione di capitale di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2482, comma 2, introduce un
giudizio di cognizione, da promuoversi, a pena di inammissibilità, con atto di citazione
Trib. Milano (ord.), 11 dicembre 2004, in Riv. notariato, 2005, II, 1115: dal generico rinvio alle
norme di legge contenuto nell’atto costitutivo di una s.a.s. non si può dedurre la necessità
dell’approvazione all’unanimità della delibera di trasformazione in una s.r.l. in deroga al
principio maggioritario previsto all’art. 2500-ter
App. Roma (ord.), 27 gennaio 2005, in Società, 2006, 195: la fusione per incorporazione è causa
di estinzione delle società che partecipano all’operazione
Trib. Milano (decr.), 25 febbraio 2005, in www.associazionepreite.it: l’opposizione dei creditori
alla fusione ai sensi dell’art. 2503 non può essere presentata nelle forme del ricorso per
procedimento camerale
Trib. Mantova (ord.), 9 giugno 2005, in Giur. it., 2005, 2308, e in Società, 2006, 46: anche alla
luce del nuovo testo dell’art. 2504-bis deve ritenersi che l’operazione di fusione per
incorporazione dia vita a una fattispecie estintiva, con la conseguenza che si impone
l’interruzione e la prosecuzione del giudizio nei confronti del successore a titolo universale
Trib. Milano (decr.), 8 luglio 2005, in Riv. dir. soc., 2007, 122: deve escludersi l’applicazione
dell’art. 2500-ter c.c., che consente la trasformabilità a maggioranza delle società di persone in
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società di capitali, alle società costituite prima dell’entrata in vigore della riforma societaria,
quando nello statuto sia contenuta una clausola che fa rinvio, per quanto non espressamente
previsto dalle parti, alle norme di legge vigenti; tale rinvio deve infatti intendersi come rinvio
materiale recettizio alle disposizioni allora vigenti in materia
Trib. Roma (decr.), 21 settembre 2005, in Giur. it., 2006, 1210, in Riv. not., 2006, II, 1098, in
Riv. dott. comm., 2006, 1239, e in Notariato, 2008, 280: la trasformazione eterogenea di una
società consortile in una società di capitali non richiede la redazione di una perizia di stima
Trib. Reggio Emilia (ord.), 13 gennaio 2006, in Riv. not., 2006, II, 1603, e in Riv. dir. soc., 2007,
121: la norma di cui all’art. 2500-ter c.c., che consente la trasformabilità a maggioranza delle
società di persone in società di capitali, ha natura sostanziale e carattere innovativo; pertanto tale
disposizione può essere applicata alle sole società costituite dopo l’entrata in vigore della
riforma societaria
Trib. Brescia (ord.), 16 gennaio 2006, in Riv. not., 2006, II, 771: l’opposizione dei creditori alla
fusione di cui all’art. 2503 c.c. deve essere proposta in sede giudiziaria nelle forme di un
giudizio di accertamento ed è quindi necessario computare nel termine anche il periodo di
sospensione feriale
Cass. S.U. (ord.), 8 febbraio 2006, n. 2637: la fusione di una società mediante incorporazione in
un’altra società non comporta l’estinzione della prima società e dunque non determina l’effetto
di interrompere il giudizio in cui questa sia parte
Trib. Roma (decr.), 30 aprile - 2 maggio 2006, in Riv. not., 2007, II, 189, e in Riv. dir. comm.,
2006, II, 95: la norma di cui all’art. 2500-ter c.c., che consente la trasformabilità a maggioranza
delle società di persone in società di capitali, è applicabile anche alle società costituite prima
dell’entrata in vigore della riforma societaria, a ciò non ostando il rinvio generico alle norme di
legge per quanto non espressamente previsto dallo statuto
Trib. Torino (ord.), 30 giugno 2006, in RDS, 3/2008, 584: l’intangibilità dell’atto di
trasformazione non comporta che tale intangibilità possa essere estesa a tutte le delibere anteriori
della società, che non siano strettamente finalizzate alla delibera di trasformazione
Trib. Roma (ord.), 21 luglio 2006, in Riv. dir. comm., 2006, II, 96: l’applicazione del previgente
principio di unanimità in luogo della attuale regola di maggioranza prevista per le decisioni di
trasformazione di società di persone costituite precedentemente alla riforma può essere
determinata, in mancanza di una espressa clausola statutaria, dall’interpretazione complessiva
della comune volontà dei contraenti, che a sua volta può inferirsi dall’esame del contesto
negoziale in cui è inserita una clausola di generico rinvio alle norme di legge, nonchè dalla
lettura logico-sistematica dello statuto
Trib. Torino, 14 maggio 2007, in RDS, 3/2008, 584: l’intangibilità dell’atto di trasformazione
comporta che tale intangibilità sia estesa a tutte le delibere anteriori della società, prodromiche o
semplicemente collegate sul piano effettuale alla delibera di trasformazione
Trib. Catania (ord.), 21 luglio 2006, in Giur. comm., 2008, II, 1015 (s.m.): è inammissibile la
richiesta di una sospensione cautelare ante causam della delibera di trasformazione di una
società di persone in società di capitali dopo che siano stati eseguiti gli adempimenti pubblicitari
ai sensi dell’art. 2500-bis
Trib. Vicenza (decr.), 13 luglio 2007, in Giur. it., 2008, 665: in caso di trasformazione
eterogenea da associazione riconosciuta in società per azioni il Presidente del Tribunale è
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competente ad ordinare la cancellazione dal registro delle persone giuridiche senza necessità di
disporre la liquidazione dell’ente
Trib. Milano (ord.), 10 dicembre 2007, in Società, 2008, 875, e in Corr. giur., 2008, 1425: non
può essere accolta un’istanza cautelare di sospensione di una delibera di fusione quando il
ricorrente lamenti un pregiudizio derivante dall’operazione di natura meramente patrimoniale,
che non sarebbe comunque eliminato per effetto della caducazione della delibera
Trib. Monza, 15 aprile 2008, in www.ilcaso.it: una operazione di fusione può essere posta in
essere anche da due società entrambe soggette a procedura concorsuale (nella specie
amministrazione straordinaria), qualora l’operazione risulta idonea ad assicurare le finalità della
procedura concorsuale
App. Perugia, 16 dicembre 2008, in Fall., 2009, 1304: la fusione non comporta l’estinzione della
società incorporata e dunque risultano inapplicabili le disposizioni degli artt. 10 e 11 l.f., sicché
deve aversi riguardo alla nuova realtà societaria per verificare lo stato di insolvenza
Trib. Milano, 5 marzo 2009, in Giur. it., 2009, 2228: il principio della irregredibilità degli effetti
prodotti dall’iscrizione dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2504-quater si applica non solo ad
ogni ipotesi di invalidità, ma anche alla categoria della inefficacia, alla quale deve essere
ricondotta la conseguenza spiegata dall’opposizione dei creditori di cui all’art. 2503 c.c.
SEZIONE QUINTA.
QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO
22. L’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni e le altre questioni di
diritto transitorio
Trib. Milano (decr.), 12 febbraio 2004, in Giur. milanese, 2004, 475 : deve ritenersi pienamente
legittima una modificazione statutaria adottata durante il periodo transitorio da una s.r.l. che non
abbia ancora adeguato lo statuto alle nuove disposizioni
Trib. Napoli (ord.), 28 aprile 2004, in Società, 2004, 1396 : durante il periodo transitorio (o
almeno finchè non vi sia stato l’adeguamento statutario alla riforma) legittimata all’azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. è solamente la società e non i singoli
soci
App. Milano (decr.), 5 maggio 2004, in Impresa, 2005, 858: l’assunzione di partecipazione di
una società di capitali in una società di persone in un momento anteriore alla riforma deve
considerarsi nulla, non pontendosi applicare retroattivamente la nuova disciplina dell’art. 2361,
comma 2°, c.c.
Trib. Roma (ord.), 9 maggio 2004, in www.associazionepreite.it: con la maggioranza agevolata
di cui all’art. 223-bis disp. att. trans. c.c. può essere esclusivamente deliberata la trasformazione
e le modifiche statutarie strettamente necessarie e consequenziali, non invece l’adozione di un
nuovo statuto organizzativo che muti assetti societari non incompatibili con la nuova veste
giuridica
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Trib. Bari (ord.), 10 maggio 2004, in Dir. fall., 2005, II, 149, e in Riv. dir. comm., 2004, II, 259:
le previsioni statutarie e le disposizioni di legge vigenti alla data del 31.12.2003 trovano
applicazione fino al momento dell’adeguamento dello statuto alla riforma (e comunque non oltre
il 30 settembre 2004), anche se in contrasto con nuove disposizioni inderogabili
Trib. Roma (decr.), 6 luglio 2004, in Società, 2004, 1385; in Riv. not., 2005, 179: in presenza di
generico rinvio statutario alla legge vigente (nella specie all’art. 2370 in materia di modalità di
deposito delle azioni per la partecipazione all’assemblea) devono ritenersi applicabili le nuove
disposizioni anche nel periodo transitorio
Trib. Milano (decr.), 15 luglio 2004, in Giur. milanese, 2004, 475: deve ritenersi legittima la
delibera assemblare di revoca dello stato di liquidazione adottata a maggioranza, nonostante lo
statuto sociale, non ancora adeguato alle nuove norme, preveda maggioranze più elevate (nella
specie la clausola statutaria riproduceva pedissequamente le previgenti norme)
Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), 20 luglio 2004, in Società, 2004, 1545: anche durante il
periodo transitorio e a prescindere dall’adeguamento statutario alla riforma, legittimati all’azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. sono anche i singoli soci
Trib. Napoli, 29 settembre 2004, in Notariato, 2005, 25: la società per azioni posta in
liquidazione prima del 1° gennaio 2004 non può deliberare a maggioranza la revoca di tale stato,
né l’adeguamento dello statuto ai sensi dell’art. 223-bis disp. att.
Trib. Lanusei (ord.), 5 ottobre 2004, in Giur. it., 2005, 299: le maggioranze semplificate previste
dalle disposizioni transitorie per la trasformazione di una s.r.l. in s.p.a. non possono trovare
applicazione per l’eventuale delibera di aumento di capitale che si renda a tal fine necessaria
Trib. Milano (decr.), 27 ottobre 2004, in Giur. milanese, 2004, 476: i quorum agevolativi
previsti all’art. 223-bis disp. att. non trovano applicazione nel caso di modificazione statutaria
con la quale sia escluso il diritto di recesso per le ipotesi dell’art. 2437, comma 2°, c.c.
Trib. Rimini (ord.), 27 ottobre 2004,in www.altalex.com: in sede di trasformazione di una s.r.l. in
una s.p.a., deve ritenersi legittima l’introduzione con le maggioranze semplificate di cui all’art.
223-bis disp. att. di una clausola statutaria che rinvii per la determinazione dei quorum agli artt.
2368 e 2369, in luogo del precedente richiamo all’art. 2486
Trib. Brindisi (ord.), 3 novembre 2004, in Giur. comm., 2006, 341: il quorum agevolato previsto
dall’art. 223-bis disp. att. c.c. è applicabile anche in relazione agli adeguamenti statutari ed agli
aumenti di capitale conseguenti alla trasformazione da srl a spa.
Trib. Varese, 26 novembre 2004, in Giur. comm., 2005, II, 473: deve ritenersi precluso il diritto
di recesso del socio di una s.p.a. a tempo indeterminato, qualora la società introduca una durata
determinata con una modifica statutaria approvata entro il termine del 30 settembre 2004
Trib. Napoli (decr.), 20 dicembre 2004, in Società, 2005, 1260: le decisioni di trasformazione di
s.r.l. in s.p.a. possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole
statutarie e senza distinzione tra quorum costitutivo e deliberativo, con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale
Trib. Verona, 31 dicembre 2004, in www.judicium.it: il vizio della delibera del mancato
raggiungimento del quorum necessario per la sua approvazione non rientra nel controllo di
legittimità formale proprio dell’omologazione e pertanto non può essere eccepito dal notaio
(nella specie erano state assunte delibere che, non rientrando tra quelle di mero adattamento ai
sensi dell’art. 223-bis disp. att., dovevano essere approvate con le più elevate maggioranze
previste dallo statuto)
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Trib. Brescia (decr.), 31 gennaio 2005, in Riv. not., 2005, II, 617: a partire dal 1° ottobre 2004 le
disposizioni statutarie, che derogano a norme di legge non imperative, possono essere modificate
solo con le maggioranze richieste dallo statuto e non con la maggioranza semplificata prevista
dall’art. 223-bis disp. att.
Trib. Udine (ord.), 18 febbraio 2005, in www.judicium.it : la generica indicazione all’ordine del
giorno dell’argomento «deliberazioni in merito all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello
statuto alla riforma delle società di capitali» non consente l’introduzione nello statuto di clausole
relative al diritto di prelazione, al trasferimento mortis causa della partecipazione, alle cause di
esclusione del socio e alle modalità di convocazione dell’assemblea e quorum deliberativi
Trib Salerno, 28 febbraio 2005, in Giur. merito, 2007, 728: non può esservi declaratoria di
cessazione della materia del contendere per i procedimenti ex art. 2409 c.c. incardinati
anteriormente al 1 gennaio 2004 come previsto dal comma 2, art. 223-bis disp. att. c.c, nel caso
in cui le irregolarità accertate abbiano carattere attualmente pregiudizievole per la società
Trib. Roma (decr.), 14 giugno 2005, in Riv. not., 2006, II, 1584: con le maggioranze agevolate di
cui all’art. 223-bis, comma 3, disp. att., possono essere approvate solo le modificazioni attinenti
l’adeguamento dello statuto a nuove norme di legge inderogabili, dovendo per le altre
modificazioni sussistere il quorum richiesto dallo statuto; in presenza di generico rinvio
statutario alla legge vigente (nella specie ai quorum per l’assemblea ordinaria e straordinaria)
devono ritenersi applicabili le nuove disposizioni anche nel periodo transitorio
Trib. Milano (decr.), 8 luglio 2005, in www.associazionepreite.it: la previsione statutaria di una
società di persone secondo cui «per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti fanno
espresso riferimento alle norme dettate in materia dal vigente codice civile e alle leggi speciali»
deve essere intesa come un rinvio recettizio alle norme previgenti e, pertanto, preclude
l’applicazione della regola della trasformazione a maggioranza ai sensi del nuovo art. 2500-ter
Trib. Roma (ord.), 21 luglio 2006, in Riv. dir. comm., 2006, II, 96: l’applicazione del previgente
principio di unanimità in luogo della attuale regola di maggioranza prevista per le decisioni di
trasformazione di società di persone costituite precedentemente alla riforma può essere
determinata, in mancanza di una espressa clausola statutaria, dall’interpretazione complessiva
della comune volontà dei contraenti, che a sua volta può inferirsi dall’esame del contesto
negoziale in cui è inserita una clausola di generico rinvio alle norme di legge, nonchè dalla
lettura logico-sistematica dello statuto
Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in Riv. dott. comm., 2007, 887, e in Giur. comm., 2009, II, 524: in
mancanza di clausole statutarie difformi la nuova disciplina legale trova applicazione a partire
dal 1° gennaio 2004; pertanto se lo statuto di una s.r.l. nulla prevede in materia di recesso, le
nuove disposizioni circa il termine per l’esercizio dello stesso trovano applicazione con l’entrata
in vigore della riforma societaria e a prescindere dall’adeguamento dello statuto
App. Milano, 21 aprile 2007, in Società, 2008, 1121: la modifica statutaria con la quale viene
ridotta la durata originariamente assai lunga di una s.p.a. non attribuisce ai soci il diritto di
recesso se è stata adottata ai sensi dell’art. 223-bis entro il termine del 30 settembre 2004
Trib. Cosenza, 19 giugno 2007, in Giur. it., 2008, 668, e in Giur. comm., 2008, II, 691: la
previsione statutaria di una s.r.l. secondo cui «le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e
straordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono valide se prese con le presenze e le
maggioranze dell’art. 2486 c.c.» deve essere intesa come rinvio formale alle disposizioni vigenti
al tempo in cui le delibere sono assunte e non come rinvio materiale recettizio del contenuto
dispositivo delle norme richiamate non più in vigore
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App. Milano, 22 ottobre 2007, in Società, 2008, 986, e in Giur. comm., 2008, II, 691: non è
applicabile alle s.r.l. la disposizione transitoria dell’art. 223-sexies disp. att. c.c. che estende al
31 marzo 2004 il termine per l’impugnativa delle delibere assembleari, qualora tale termine
venga a scadenza tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2004
Trib. Verona (decr.), 7 dicembre 2007, in www.ilcaso.it: decorso il termine del 30 settembre
2004, in mancanza di una manifestazione di volontà da parte dei soci di segno contrario non
trovano più applicazione le clausole statutarie difformi dalle nuove disposizioni, siano queste
ultime di natura derogabile o inderogabile
App. Trento, 15 febbraio 2008, in Società, 2008, 1237: la modifica statutaria con la quale viene
ridotta la durata originariamente assai lunga di una s.p.a. non attribuisce ai soci il diritto di
recesso se è stata adottata ai sensi dell’art. 223-bis entro il termine del 30 settembre 2004
Trib. Belluno (ord.), 11 luglio 2008, in Corr. merito, 2008, 1133 (s.m.): in presenza di una
clausola di rinvio alla normativa vigente contenuta nello statuto di una società di persone
costituita anteriormente all’entrata in vigore della riforma delle società, si deve ritenere
applicabile il principio unanimistico espresso dall’art. 2252 in luogo del quorum ora previsto
dall’art. 2500-ter
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