mobilità - scheda

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mobilità - scheda
Il lavoratore straniero percettore di un'indennità legata allo stato di disoccupazione,
può spostarsi all'estero senza perdere il diritto all'indennità?
Il lavoratore subordinato che perde il lavoro (per licenziamento o per fine contratto a
termine) può avere diritto a due tipi di indennità:
1. indennità di mobilità: spetta al lavoratore licenziato per riduzione di personale
(collettiva) da azienda con più di 15 dipendenti. Il lavoratore, a seguito del licenziamento,
viene iscritto nelle liste di mobilità, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione a
queste liste dura 12, 24 o 36 mesi, a seconda dell'età anagrafica del lavoratore e dà diritto
al lavoratore ad una indennità mensile per tutta la durata dell'iscrizione alla lista.
2. indennità di disoccupazione (AspI): è una prestazione economica a cui hanno diritto i
lavoratori subordinati, che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. L'INPS fissa
determinati requisiti per poter chiedere questa indennità, che può durare dagli 8 ai 16 mesi
(http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID
%3b0%3b5673%3b8127%3b&lastMenu=8127&iMenu=1&iNodo=8127&p4=2),
Il lavoratore in mobilità o percettore di AspI, qualora venga assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, mantiene l'iscrizione alle liste (se in mobilità) e
l'indennità viene sospesa per le giornate di lavoro svolte. Il lavoratore che si rioccupa,
deve comunicarlo entro 5 giorni dall'assunzione, alla sede INPS competente. In caso
contrario il lavoratore viene cancellato dalle liste (se in mobilità) e decade dall'indennità.
Il messaggio INPS n. 656 del 11/01/2013, ha chiarito che il lavoratore, qualora si rechi
all'estero, di regola decade dalle indennità di cui è percettore, fatta eccezione per le
seguenti ipotesi:
− quando si rechi in un Paese dell'Unione Europea in cerca di occupazione (in questo
caso l'indennità viene mantenuta per un periodo massimo di tre mesi;
− quando si rechi in un Paese dell'Unione Europea o extra europeo per brevi periodi
opportunamente documentati;
− quando si rechi all'estero per il periodo relativo al mantenimento delle licenze e
delle abilitazioni di volo (solo per il personale pilota).
Di conseguenza, il lavoratore che si trasferisce definitivamente all'estero, perde il diritto
all'indennità.
Queste disposizioni trovano applicazione anche nel caso che il lavoratore si rioccupi
all'estero, con contratto a tempo determinato. Il lavoratore in questo caso dovrà:
− comunicare obbligatoriamente la rioccupazione entro 5 giorni alla struttura INPS
competente;
− rispettare il divieto di trasferimento definitivo all'estero.