Indennità di Mobilità

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Indennità di Mobilità
Febbraio - Marzo 2012
Indennità di Mobilità
E’ una prestazione che spetta ai
lavoratori che sono stati collocati
in mobilità dalla loro azienda a
seguito di:
 esaurimento
della cassa
integrazione straordinari;
 licenziamento per riduzione di
personale o trasformazione di
attività o di lavoro;
 licenziamento per cessazione
dell'attività da parte
dell'azienda.
LA DOMANDA E LA DECORRENZA
La domanda di indennità va trasmessa
I REQUISITI
Il lavoratore ne ha diritto quando: all'INPS in via telematica e presentata
al Centro per l'impiego entro 68 giorni
 è iscritto nelle liste di mobilità
compilate dai Centri per dal licenziamento.
L’indennità di mobilità decorre:
l'impiego;
 dall'8° giorno dal licenziamento se la
 ha un'anzianità aziendale
domanda è stata presentata entro i
complessiva di almeno 12
primi 7 giorni;
mesi;
 dal 5° giorno successivo alla
 può far valere almeno 6 mesi
presentazione della domanda, negli
di effettivo lavoro, comprese
altri casi.
ferie, festività, infortuni.
Non spetta la mobilità in caso di
rapporto di lavoro a tempo
determinato o di apprendistato.
La durata varia in relazione all'età
del lavoratore al momento del
licenziamento e all’ubicazione
dell’azienda.
Età del lavoratore
A cura di G.Toffanin
& G.Marcante
Fino a 39 anni
da 40 a 49 anni
50 anni e oltre
Se al lavoratore è pagata l’indennità
sostitutiva del preavviso, l’indennità di
mobilità decorre dall’ottavo giorno
successivo alla scadenza del periodo
corrispondente al mancato preavviso.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1. Codice fiscale
2. Documento di identità in corso di
validità
Aziende del Aziende del
centro-nord mezzogiorno
12 mesi
24 mesi
24 mesi
36 mesi
36 mesi
48 mesi
CGIL Vicenza
3. Codice IBAN per accredito della
prestazione su c/c bancario o postale
4. Lettera di licenziamento
5. Accordo mobilità sottoscritto da RSU,
organizzazioni sindacali e azienda
6. Ultimo prospetto paga.
L'IMPORTO
Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento
di Cassa integrazione straordinaria percepito
o che sarebbe spettato nel periodo
immediatamente
precedente
il
licenziamento, nei limiti di un importo
massimo mensile.
Per i periodi successivi: 80% del predetto
importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può
superare un importo massimo mensile
determinato di anno in anno, importo che dal
1° gennaio 2012 è:
 € 931,28 lordi mensili (al netto del
contributo INPS € 876,89),
 € 1.119,32 lordi mensili (al netto del
contributo INPS € 1.053,95) per i
lavoratori che possano far valere una
retribuzione mensile lorda superiore ad €
2.014,77.
1° Massimale 2012
Retribuzione mensile lorda fino a € 2.014,77
(anno 2011: 1.961,80 €)
anno 2012
Anno 2011
Indennità
mensile lorda
931,28 €
906,80 €
Indennità
mensile netta
876,89 €
853,84 €
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Dal 13° mese in avanti l’indennità di mobilità
subisce una riduzione nella misura del 20% ma
non trova più applicazione la ritenuta
previdenziale del 5,84%. L’indennità da
corrispondersi è quindi pari all’indennità
mensile lorda, indicata nei massimali contenuti
nelle tabelle che precedono, ridotta della
predetta aliquota del 20%.
Generalmente l’indennità non può essere
corrisposta per un periodo superiore
all’anzianità aziendale del lavoratore.
Quando viene sospesa
L’indennità viene sospesa quando il lavoratore
viene assunto con contratto a tempo
determinato per un periodo non superiore al
periodo di diritto alla fruizione dell’indennità.
In questo caso il lavoratore al termine del
contratto di lavoro a tempo determinato avrà il
diritto di recuperare l’intero periodo mancante.
Identico trattamento è stabilito per quei
lavoratori che, assunti a tempo indeterminato,
non dovessero superare il periodo di prova.
ESEMPIO:
Lavoratore con diritto teorico a 12 mesi di
mobilità; beneficia di 4 mesi (di mobilità),
assume e presta attività lavorativa per 15
mesi:
 12 mesi spettanti “meno” 4 mesi già goduti
= 8 mesi di residuo teorico;
 dal residuo teorico vanno detratti 3 mesi di
lavoro eccedenti la durata della mobilità
(15mm lavoro “meno” 12mm di diritto teorico
= 3 mesi);
 Mesi ancora indennizzabili = 5 mesi di
mobilità (8 - 3 = 5).
Quando cessa
2° Massimale 2012
Retribuzione mensile lorda superiore a
2.014,77 €. (anno 2011: 1.961,80 €.)
anno 2012
Anno 2011
Indennità
mensile lorda
1.119,32 €
1.089,89 €
Indennità
mensile netta
1.053,95 €
1.026,24 €
Il lavoratore viene cancellato dalle liste di
mobilità, con la conseguente perdita della
relativa indennità, nei seguenti casi:
 sia stato assunto con contratto a tempo
pieno e indeterminato;
 abbia percepito in una unica soluzione
l’indennità di mobilità;
 raggiunga il diritto alla pensione di vecchiaia,
o divenga titolare di pensione di anzianità o
anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di
assegno di invalidità senza aver optato per
l'indennità di mobilità;
CGIL Vicenza
 nel caso abbia superato i periodi previsti dalla




legge (12, 24 e 36 mesi);
nel caso rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione professionale autorizzato dalla
Regione;
nel caso non accetti l’offerta di un lavoro che
sia professionalmente equivalente, ovvero in
mancanza di questo, di un lavoro in cui sia
inquadrato in un livello retributivo non inferiore
del 20% rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;
nel caso non accetti, in mancanza di un lavoro
avente le caratteristiche di cui al punto
precedente, di essere impiegato in opere o
servizi di pubblica utilità (lavori socialmente
utili);
non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla competente sede dell’INPS
di svolgere lavoro subordinato a tempo
parziale o determinato.
Mobilità e altre prestazioni
accessorie
Mobilità e prestazione di malattia
L’indennità di mobilità sostituisce le prestazioni
di malattia.
Mobilità e infortunio sul lavoro
Nel caso in cui il periodo di infortunio coincida
con quello di mobilità, il pagamento della
relativa indennità dovrà essere sospeso per
tutto il periodo in cui viene indennizzato
l’infortunio da parte dell’INAIL e ripreso, per la
parte residua, alla data di riacquisto della
capacità lavorativa.
Mobilità e congedo di maternità
Qualora la lavoratrice si trovi, all’inizio
dell’astensione obbligatoria o durante il periodo di
interdizione dal lavoro disposto dall’Ispettorato
del Lavoro, in godimento dell’indennità di
mobilità, quest’ultima sarà sostituita dall’indennità
di maternità.
Tuttavia non si darà luogo a un prolungamento
del trattamento economico di mobilità al termine
dei periodi stabiliti dalla legge.
Al contrario, non sarà computato il periodo di
astensione obbligatoria ai fini della permanenza
nelle liste di mobilità, cioè la sola iscrizione
slitterà dei mesi relativi all’astensione
obbligatoria.
Infine la lavoratrice durante il periodo di
astensione obbligatoria per maternità può rifiutare
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…. non sai che pesci pigliare???
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA
CGIL
PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152
Recapiti telefonici:
 Vicenza:
Via Maganza, n. 96 - 0444 56 48 44
Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16
 Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33
 Arzignano - 0444 67 57 61
 Camisano V. - 0444 41 05 81
 Chiampo - 0444 62 51 60
 Lonigo - 0444 83 08 53
 Noventa V. - 0444 78 71 03
 Recoaro T. - 0445 78 04 90
 Valdagno - 0445 40 23 18
 Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54
 Schio - 0445 53 06 62
 Thiene - 0445 36 89 05
 Asiago - 0424 46 33 03
senza perdere alcun diritto, eventuali
offerte di lavoro, in opere o servizi di
pubblica utilità o l’avviamento a corsi di
formazione professionale.
Mobilità e assegno per il nucleo
familiare
L’assegno per il nucleo familiare è
dovuto in misura intera durante i periodi
di percezione dell’indennità di mobilità.
Mobilità e riflessi sulla
pensione
Retribuzione figurativa e sua
rivalutazione
La misura dell’indennità di mobilità deve
essere determinata con riferimento al
trattamento straordinario di integrazione
salariale percepito da lavoratore, ovvero
CGIL Vicenza
che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo
di paga settimanale precedente la risoluzione
del rapporto di lavoro.
Con circolare n. 148 del 13.05.1994 l'INPS ha
precisato che, per la determinazione del
trattamento straordinario di integrazione
salariale, sono da prendere in considerazione
tutti gli elementi retributivi assoggettati a
contribuzione, corrisposti con carattere di
continuità e non collegati alla effettiva
presenza al lavoro, con esclusione, quindi,
delle somme pagate a titolo di straordinario, di
indennità di turno, di incentivi relativi al lavoro
svolto, di premio di risultato, ecc.
Alla retribuzione così determinata deve essere
aggiunta la quota di 13^ e, ove prevista dal
contratto collettivo, la quota di 14^.
Dal 1997 è stato regolamentato un nuovo
sistema di calcolo: in conseguenza a tale
metodo l'INPS rivaluta la contribuzione
figurativa in base a degli indici, rilevati
annualmente dall'ISTAT, relativi alla
variazione delle retribuzioni contrattuali del
settore di appartenenza.
Tale rivalutazione si applica nei casi di
percezione dell'indennità di mobilità per
periodi continuativi superiori alle 52 settimane.
Con messaggio 18/11/1997 n. 32011 la
Direzione Centrale per le pensioni INPS ha
impartito le disposizioni alle sedi per dare
definitiva applicazione al criterio della
rivalutazione.
Stabilita la retribuzione iniziale di riferimento
(ultima retribuzione percepita), tale valore
dovrà essere rivalutato con un coefficiente
che si ottiene dalla divisione degli indici
mensili di variazione delle retribuzioni
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contrattuali del settore di appartenenza,
rilevati annualmente dall'ISTAT.
Per poter calcolare tale rivalutazione è quindi
necessario individuare il contratto di
appartenenza del lavoratore e la sua
qualifica (se operaio o impiegato). Le
retribuzioni così ricostruite saranno
accreditate nei vari anni di percezione
dell'indennità.
All'atto del calcolo della pensione tali
retribuzioni saranno rivalutate in base agli
indici normalmente utilizzati per la
determinazione delle retribuzioni pensionabili
(circolare INPS n. 160/1997).
Copertura assicurativa
I contributi figurativi sono utili per il diritto e
per la misura di tutte le pensioni compresa la
pensione di anzianità.
Periodo massimo accreditabile
In via generale la legge non pone alcun limite
all’estensione temporale dei periodi figurativi
accreditabili.
Tuttavia per i lavoratori (dipendenti ed
autonomi) che hanno iniziato a versare
contribuzione obbligatoria a partire dal 1°
gennaio 1993 ed entro il 31 dicembre 1995
(e che, quindi, non possono far valere periodi
di contribuzione precedenti il 1° gennaio
1993), i contributi figurativi:
 ai fini del diritto alla pensione di anzianità,
non possono coprire più di 5 anni
complessivi (260 settimane);
 possono essere utilizzati senza limitazione
ai fini del diritto e della misura di qualsiasi
altro tipo di pensione.
ATTENZIONE!
L’art. 1 quinquies della L. nr. 291/2004 ha stabilito la decadenza dai trattamenti di
mobilità, CIG e disoccupazione qualora il beneficiario:
 rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del
lavoro ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti
regolarmente;
 non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del
20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
La norma si applica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di
riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 km dalla residenza o
comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
CGIL Vicenza
Anticipazione indennità di mobilità
CHE COS’E’ - A CHI SPETTA
E’
un
trattamento
previdenziale
che
garantisce
un
trattamento
economico
sostitutivo della retribuzione da lavoro e che
spetta al lavoratore che intende:

avviare un’attività in proprio

associarsi in cooperativa
durante il periodo in cui percepisce l’indennità di
mobilità.
L'anticipazione spetta anche ai lavoratori che,
alla data in cui sono collocati in mobilità,
svolgono già un'attività autonoma (compreso
lavoro a progetto) con la finalità di favorire
lo
sviluppo dell’attività autonoma iniziata
durante il rapporto di lavoro dipendente.
REQUISITI
I requisiti sono quelli previsti per la richiesta
dell’indennità di mobilità integrati dalla iniziativa
del lavoratore di avviare un’attività in proprio o
di associarsi in cooperativa.
TERMINI – MODULI
La
domanda
deve
essere
presentata
all’INPS entro 60 giorni dall’inizio dell’attività
di
lavoro autonomo o di associazione in
cooperativa di nuova costituzione
o già
costituita.
Alla richiesta occorre allegare:
 fotocopia del documento di riconoscimento;
 documentazione necessaria per attestare
l'attività lavorativa autonoma, intrapresa o
che si intende intraprendere, ovvero la
costituzione di una cooperativa o
l'associazione ad una cooperativa già
costituita.
MISURA
Il trattamento in argomento viene corrisposto
dall’INPS in un'unica soluzione ed è pari all’
ammontare dell’indennità di mobilità di cui il
beneficiario ha diritto, diminuito del numero
delle mensilità eventualmente già godute.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Per il periodo in relazione al quale viene
concesso il trattamento anticipato di mobilità
non spetta l’accredito della corrispondente
contribuzione figurativa.
PAGAMENTO
L'indennità è pagata in un'unica soluzione dall'
INPS direttamente al lavoratore con bonifico sul
proprio conto corrente bancario o postale; nel
caso di accredito in conto corrente bancario
o postale devono essere indicati anche gli
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estremi dell'ufficio presso cui si intende riscuotere la
prestazione, nonché le coordinate bancarie postali
(IBAN) e il numero di conto corrente che deve
essere intestato necessariamente all’assicurato
beneficiario.
PERDITA del trattamento anticipato di mobilità
I beneficiari del trattamento in argomento devono
restituire all’I.N.P.S. l’importo percepito nel caso in
cui si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti
nei 24 mesi successivi alla data di erogazione
dell’anticipazione.
IL LAVORATORE CHE, DOPO AVER
USUFRUITO DELL'ANTICIPAZIONE
DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ, SI RIOCCUPA
ALLE ALTRUI DIPENDENZE ENTRO 24 MESI
DALLA CORRESPONSIONE DELLE SOMME È
TENUTO A RESTITUIRLE PER INTERO
La Corte di Cassazione fa presente che l'art. 7,
comma 5, legge n. 223/91, nel prevedere che i
lavoratori in mobilità possano fare richiesta
dell'anticipazione dell'indennità per intraprendere
un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa,
risponde alla finalità di indirizzare il più possibile il
disoccupato in mobilità verso attività autonome,
perdendo la connotazione di tipica prestazione
sociale e configurandosi come un contributo
finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di
un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in
proprio.
Pertanto se l'erogazione in un'unica soluzione e in
via anticipata non è più funzionale a sostenere lo
stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione,
risulterebbe contrario alla ratio legis ritenere che, in
ipotesi di temporanea rioccupazione quale lavoratore
subordinato, durante i 24 mesi successivi
all'erogazione, le somme percepite debbano essere
restituite non già per intero, ma solo in proporzione
alla durata dell'occupazione svolta come dipendente
(Cassazione, Sentenza 25/5/2010, n. 12746).
RICORSO
Nel caso in cui la domanda sia respinta è possibile
presentare ricorso in carta libera al Comitato
Provinciale dell’ INPS entro 90 giorni dalla data di
ricezione della lettera con la quale l’INPS comunica
il rifiuto all’interessato.
CGIL Vicenza
Indennità di disoccupazione e di
mobilità: espatrio e soggiorno in
paesi extracomunitari
Nel caso in cui il lavoratore espatri per periodi
di lunga durata per rientro nel paese di
origine, per accettazione di un lavoro
all’estero, per obiettive circostanze di tempo e
di luogo, che consentono di escludere una
pronta disponibilità del lavoratore a svolgere
attività lavorativa nel territorio nazionale,
ricorrono le circostanze cui la legge riconnette
la perdita dello stato di disoccupazione o la
cancellazione dalle liste di mobilità e si
decade dalla concessione della prestazione di
disoccupazione e di mobilità.
E’ compatibile l’allontanamento del lavoratore
dal luogo di residenza per brevi periodi con
la conservazione del diritto all’indennità di
disoccupazione o di mobilità?
Con messaggio n. 17576 del 4 agosto 2008
l’INPS ha fornito alcune direttive da adottare
per i lavoratori che si rechino in paesi
extracomunitari per brevi periodi.
1) Nel caso in cui il lavoratore, titolare di una
qualsiasi
delle
prestazioni
di
disoccupazione, soggiorni per "brevi
periodi" all’estero, motivati da gravi e
comprovati motivi di salute, personale o di
un familiare, o da altri motivi familiari (ad
esempio, matrimonio, lutto), si precisa che
lo stesso conserva il diritto alle prestazioni
stesse,
presentando
idonea
documentazione
attestante
i
motivi
dell'espatrio (certificati di matrimonio,
certificati medici, certificato di morte, ecc.).
L’INPS indica le ipotesi più significative di
soggiorno per brevi periodi:
 soggiorno per matrimonio nel limite di 15
giorni, periodo normalmente previsto per
il congedo matrimoniale;
 soggiorno per motivi di salute propria o
di un familiare;
 soggiorno per il lutto di un familiare
all'estero nel limite di 3 giorni di
permesso normalmente previsti (più i
giorni necessari per il viaggio).
Infine, occorre citare l'articolo 2 del decreto
legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in
materia di immigrazione), che, sotto il
profilo delle prestazioni assicurative sociali,
prevede l'equiparazione dei lavoratori
pag. 6
extracomunitari,
regolarmente
soggiornanti in Italia, ai cittadini italiani: ne
consegue che le istruzioni sopra indicate
valgono anche per tali lavoratori, nel caso
in cui rientrino, con le stesse modalità e
per gli stessi motivi sopra indicati, nei
Paesi d'origine.
2) Nel caso in cui il lavoratore soggiorni
all’estero per un breve periodo per
turismo, lo stesso conserva il diritto alla
prestazione di disoccupazione e di
mobilità, ove tale assenza dal territorio
nazionale
non
abbia
comportato
l’inosservanza delle prescrizioni alla
disponibilità all’impiego ovvero a quelle
che lo obbligano a partecipare a corsi di
formazione
e
riqualificazione
professionale.
…. non sai che pesci pigliare???
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA
CGIL
PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152
Recapiti telefonici:
 Vicenza:
Via Maganza, n. 96 - 0444 56 48 44
Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16
 Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33
 Arzignano - 0444 67 57 61
 Camisano V. - 0444 41 05 81
 Chiampo - 0444 62 51 60
 Lonigo - 0444 83 08 53
 Noventa V. - 0444 78 71 03
 Recoaro T. - 0445 78 04 90
 Valdagno - 0445 40 23 18
 Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54
 Schio - 0445 53 06 62
 Thiene - 0445 36 89 05
 Asiago - 0424 46 33 03