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SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – UFFICIO VINCOLI
Prot. n. 52932/14
Prat. amb. n. 1297
Formia, lì 09.06.2015
Al Sig. Di Russo Mario
Via Acquatraversa snc
04023 - Formia (LT)
DETERMINAZIONE N. 1128/N
ai sensi della L.R. n. 8/2012 e LL.RR.
nn. 24 e 25/98.
IL DIRIGENTE
 Visto il D.M. 22.05.1985 del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;
 Visto il D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni della Legge 08.08.1985 n. 431;
 Vista la delibera di G.R. n. 3910/96 - Atto d’indirizzo e direttive per l’attuazione della subdelega
ai Comuni in materia di tutela ambientale;
 Viste le circolari esplicative del Ministero BB.CC.AA. n. 7457 del 22.03.1996 e n. 17831 del
15.07.1996;
 Visto l'art. 95 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 come modificato dall'art. 4 – comma 1- lett. b)
della L.R. n. 8/2012;
 Visto il Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 recante il “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” che ha abrogato il precedente D.Lgs. n. 490/99;
 Vista la Legge Regionale 06.07.98 n. 24, pubblicata sul S.O. n. 1 del Bollettino Ufficiale
della Regione n. 21 del 30.07.98 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono stati
definitivamente approvati i piani territoriali paesistici in particolare il P.T.P. ambito
territoriale n. 14 “Cassino, Gaeta, Ponza” adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2281 del 28.04.1987 e il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione
approvato con deliberazione G.R. 30.07.1999 n. 4485;
 Vista la D.G.R. Lazio n. 556 del 25.07.2007 – Adozione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della Legge Regionale 06.07.1998 n. 24 e
successiva modifica, integrazione e rettifica D.G.R. 1025 del 21.12.2007 - con cui è stato
adottato il P.T.P.R. e le conseguenti misure di salvaguardia contestualmente alla
pubblicazione sul B.U.R.L. n. 6 s.o. n. 14 del 14.02.2008;
 Vista la L.R. 22 giugno 2012, n. 8, a modifica della L.R. n.59/95, con la quale vengono subdelegate ai Comuni alcune funzioni amministrative in materia di tutela ambientale;
 Vista la domanda prot. n. 52932 presentata in data 28.11.2014 dal Sig. Di Russo Mario
nato a Formia il 26.04.1948 ed ivi residente in Via Acquatraversa snc, intesa ad ottenere
l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Decreto legislativo n. 42/04 e smi- con
procedura semplificata di cui al DPR n.139/10- per l’installazione di impianto fotovoltaico,
sistemazione esterna e modifiche aperture al piano seminterrato del fabbricato ubicato in loc.
Acquatraversa, in catasto al F. 29 Mar part.lla 75 sub 1-2;
 Rilevato che trattasi di opera ricadente tra le fattispecie di cui all’art.1 -comma 1- lett. “ a ”della
L.R. n. 8/2012 a modifica della L.R. n. 59/95 ;
 Considerato che trattasi di intervento ricadente in zona vincolata ai fini paesaggistici ai sensi
della legge n. 1497/39 dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 17/05/1956 ;
 Rilevato dagli atti d’Ufficio che non sussistono in merito al progetto in questione precedenti
autorizzazioni paesaggistiche ex art. 7 legge 1497/39 o art. 151 Decreto Legislativo 490/99 o
art. 146 D.Lgs n. 42/04;
 Rilevato, dall’esame istruttorio eseguito in data 10.04.2015 che le opere
previste in progetto ricadono nel contesto paesaggistico e panoramico
vincolato dal P.T.P. n. 14 approvato dalla Giunta Regionale con LL.RR.
24 e 25 del 1998 e relative N.T.A. che classifica la zona in esame come:
Ir : Tessuti urbani storici o consolidati in tratti costieri di alto valore
paesistico – art. 37 delle N.T.A. e vincolata dal P.T.P.R. adottato D.G.R.
Lazio n. 556 del 25/07/2007 e succ. modifica, integrazione e rettifica
D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007 che classifica la zona in esame come:
Sistemi ed ambiti di Paesaggio : Paesaggio degli insediamenti urbani
(art. 27 delle Norme);
 Rilevato altresì che lo stesso intervento risulta conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente
strumentazione paesaggistica costituita dal PTP 14 approvato con L.R. 24/1998 e s.m.i. e dal
PTPR adottato con D.G.R.L. 556/2007 e D.G.R.L. 1025/2007;
 Ritenuto peraltro necessario prescrivere specifiche condizioni per l'esecuzione dei lavori al fine
di garantire un migliore inserimento delle opere nel contesto vincolato, contenute nella relazione
tecnica istruttoria dell'Ufficio-Vincoli del 10.04.2015, di seguito riportate :
-
a condizione che i pannelli fotovoltaici siano installati a piano di falda e che la pavimentazione
esterna sia del tipo drenante ai sensi della legge reg. n. 6/2008. E’ ammessa la sola trasformazione
di una delle finestre a nastro in porta/finestra nel rispetto dei fili esterni della corrispondente apertura
al piano superiore, mentre non si consentono modifiche alle dimensioni dell’altra finestra che deve
rimanere a nastro costituendo la stessa apertura di un vano non residenziale (garage). Il tutto come
da grafici corretti in rosso;
 Considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di
Roma-Frosinone–Latina-Rieti e Viterbo non si è espressa sulla conformità paesaggistica
dell'intervento in questione nel termine di 25 giorni di cui al comma 6 dell'art. 4 del DPR 9
luglio 2010, n. 139, richiesta di parere pervenuta alla medesima Soprintendenza in data
23.04.2015 ;
 Visto il D.Lgs. n. 267/00;
 Ritenuta la propria competenza;
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s. m. e i. -con procedura semplificata di cui
al D.P.R. n. 139/10- l’esecuzione delle opere previste nel progetto descritto nelle premesse nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione tecnica istruttoria dell'Ufficio-Vincoli del
10.04.2015, di seguito riportate: “a condizione che i pannelli fotovoltaici siano installati a piano di
falda e che la pavimentazione esterna sia del tipo drenante ai sensi della legge reg. n. 6/2008. E’
ammessa la sola trasformazione di una delle finestre a nastro in porta/finestra nel rispetto dei fili
esterni della corrispondente apertura al piano superiore, mentre non si consentono modifiche alle
dimensioni dell’altra finestra che deve rimanere a nastro costituendo la stessa apertura di un vano
non residenziale (garage). Il tutto come da grafici corretti in rosso”.
La presente autorizzazione viene rilasciata - ai soli fini ambientali e paesaggistici - lasciando
impregiudicati gli autonomi accertamenti della Sezione Urbanistica Comunale circa l’ammissibilità o
meno del progetto in ordine alle vigenti norme di urbanistica ed edilizia ed ai vincoli di altra natura,
nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati e/o adottati
vigenti.
Restano fermi gli obblighi previsti dal titolo I del Decreto legislativo n. 42/04.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune secondo il disposto
dell’art. 1 - comma 3 - della L.R. 8/2012 a modifica della L.R. n. 59/95.
La stessa è immediatamente efficace al suo rilascio ed è valida 5 anni (a norma del D.P.R.
n.139/2010 art.4-comma 11) e verrà trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla
Regione ovvero agli altri Enti pubblici territoriali eventualmente interessati dall'intervento.
Sull’allegata copia del progetto e della relazione tecnica sarà fatta annotazione della presente
determinazione.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla legge del 06.12.1971, n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 24.11.1971, n. 1199,
rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
f.to Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Erasmo Cannavale)
f.to Il Dirigente
(Arch. Sisto Astarita)