Unità immobiliari urbane. Servitù di acquedotto/scarico per
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Unità immobiliari urbane. Servitù di acquedotto/scarico per
Servitù prediali Unità immobiliari urbane. Servitù di acquedotto/scarico per destinazione del padre di famiglia. Percezione dell’asservimento del fondo di Vittorio Santarsiere ________________________________________________________________ La fattispecie concerne una servitù di acquedotto/scarico per destinazione d.p.f. tra due unità urbane, parti di un immobile, dismesse dall’unico proprietario a seguito di alienazione ad acquirenti vari. La servitù consegue alla risalente, inusuale costruzione del solaio tra i due fondi soprapposti, privo del sottofondo destinato a contenere gli impianti idrici-sanitari, elettrici e di riscaldamento. Il costruttore, per economizzare, costruì un solaio esile, allestì le tubazioni di adduzione e scarico delle acque bianche e nere del piano soprastante al di sotto dell’intradosso del solaio, invadendo, perciò, il fondo sottostante. Di poi, le tubature stesse vennero nascoste alla visibilità, con la copertura di cannicciato. Alla dismissione degli appartamenti scaturì la servitù per destinazione, la cui esistenza si inferiva sin dall’acquisto per esservi nel fondo asservito il rumore delle acque in movimento, circostanza che determinò la lite fra le parti. Ora, la norma dell’art. 1061 c.c. non va interpretata unicamente nel senso letterale, la servitù può evidenziarsi tramite la vista, ma, pure, altrimenti. La sola interpretazione letterale di essa bene può adattarsi alla ipotesi “normale” dei fondi rustici, ma, con riferimento agli immobili urbani, porterebbe ad assurde conclusioni. _________________________________________________________________ Nozione La sentenza 11 giugno 2014 n. 2173 della Corte di Appello di Milano apporta un qualificato contributo per districare un caso singolare di servitù di acquedotto/scarico per destinazione del padre di famiglia, interessante due unità immobiliari urbane soprapposte, costruite nel lontano 1922. L’intero immobile appartenne dalla edificazione al 2001 ad un ente pubblico, di poi, fu alienato ad una società, che provvide alla dismissione del complesso residenziale, con la vendita delle singole unità. Una S.r.l., acquirente di unità immobiliare al piano terra, convenne in tribunale la proprietaria del piano soprastante, domandando l’accertamento e la dichiarazione che la convenuta non vantasse qualsivoglia diritto - di natura personale o reale - di mantenere opere ed impianti, quali tubazioni orizzontali e -2braga di collegamento alla tubazione verticale, poste sotto l’intradosso del solaio. Alla edificazione dell’immobile il costruttore aveva “badato a spese”, allestendo un solaio privo del sottofondo per garantire la funzionalità del sistema di pavimentazione, all’interno del quale porre gli impianti idrici sanitari, di riscaldamento ed elettrico. Si trattò di caratteristiche di edificazione peculiari ed inusuali e il costruttore, inoltre, allestì le tubazioni di adduzione/scarico delle acque sotto il solaio coperte solo con cannicciato, anziché nel sottofondo, del tutto mancante. Circostanze dei luoghi queste accertate dal CTU e il tribunale ha osservato che la stratigrafia del solaio impediva l’allocazione degli impianti nell’intradosso di separazione tra i due piani soprapposti. Lo spazio al di sotto del solaio e nell’intradosso del solaio del piano rialzato appartiene al proprietario del piano sottostante. Accertato, invece, che le tubazioni ivi apposte sono della proprietaria soprastante in quanto poste al servizio dei servizi sanitari del suo immobile. La convenuta sostiene di avere acquistato per usucapione il diritto di servitù di acquedotto/scarico, ma il tribunale va di diverso avviso. Le servitù non apparenti, cioè senza opere visibili, non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del p. d. f. Poiché le tubazioni e la braga non visibili dall’appartamento del piano terra, ma chiuse con cannette intonacate, il giudice del primo grado ha escluso che la servitù sia stata usucapita od acquistata per destinazione d. p. f. Accolta, invece, la domanda di rimozione proposta dalla parte attrice, avendo anche il CTU evidenziata la possibilità di spostare le tubazioni all’appartamento soprastante. La proprietaria del primo piano propose appello. Sosteneva costei di avere usucapito, non già il diritto di servitù valutato in primo grado, ma il diritto di proprietà sullo spazio preso dalle tubature per effetto della successione nel possesso. A prescindere dalla inammissibilità, il motivo non ha pregio per la corte territoriale. -3Norme di legge Sancisce l’art. 1061 c.c. che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Si legge nella Relazione del Guardasigilli al codice che l’esistenza di opere apparenti e permanenti, destinate all’esercizio della servitù, rende a tutti manifesto il processo acquisitivo. Il requisito dell’apparenza è di per se solo idoneo ad eliminare il pericolo che le servitù si stabiliscano clandestinamente (504). Come osservato in giurisprudenza, la visibilità delle opere destinate all’esercizio della servitù deve essere verificata caso per caso, nella realtà sociale specifica, nei costumi, negli usi e nelle consuetudini propri di un determinato luogo in una epoca precisa. Un segno esteriore può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luogo, di ambiente sociale, di tempo. La visibilità deve poi riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa funzione. Allo scopo rileva che nel contesto siano manifeste al possessore del fondo servente le opere che di fatto asservano il fondo medesimo a quello altrui (1). Col che l’interpretazione meramente letterale della norma posta dall’art. 1061 c.c. si dimostra insufficiente. In materia di servitù per destinazione del padre di famiglia, recita l’art. 1062 c.c. che la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza disposizione alcuna relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei due fondi separati. Notato in dottrina che si tratta di un modo di costituzione di servitù a titolo derivativo, perché la servitù sovviene sulla base del diritto più ampio di proprietà, che il proprietario dei due fondi vantava. Ha molta importanza pratica specie negli acquisti di appartamenti, costruiti dall’unico proprietario costruttore dell’intero edificio. La costituzione della servitù per destinazione del (1) Cass. 17 febbraio 2004 n. 2994, in Rep. Foro it., 2004, v. Servitù n. 21. -4p.d.f. avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente fra un fondo e l’altro al momento della loro separazione. La giurisprudenza esattamente ha riportato la materia del fatto oggettivo, indipendentemente dalla indagine su una volontà espressa o tacita del proprietario, diretta alla costituzione della servitù o almeno sulla consapevolezza del comportamento da parte di esso (2). Oggetto La Corte di appello milanese, adìta dalla proprietaria del piano alto, riconosce nella fattispecie una servitù apparente costituita per destinazione del padre di famiglia. Tale servitù si acquista a titolo originario dice altro autore, a seguito di rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario. Se i due fondi cessassero di appartenere all’unico proprietario (perché ne ha venduto uno o, morendo, ha lasciato i due fondi ad eredi diversi), il preesistente rapporto di servizio si trasforma in servitù di un fondo a favore dell’altro (3). E, ai fini dell’accertamento dell’acquisto di una servitù di scolo non risulta decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, essendo, per contro, necessario che le stesse siano a servizio e rispondano ad una effettiva utilità del fondo preteso dominante (4). Sulla base di pronunzie giurisprudenziali, si rileva in dottrina che la servitù per destinazione del p.d.f. è fattispecie non negoziale. Viene ad esistenza ope legis per il solo fatto che, all’epoca della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato, per opere e segni manifesti ed univoci, in una situazione di subordinazione o di servizio, integrante, di fatto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario (5). (2) M. Comporti, Le servitù prediali, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 8, Torino, 2002, 219 s. Circa la natura dell’acquisto a titolo derivativo conf. Branca, Servitù prediali, in Comm, Scialoia, Branca, artt. 1027 - 1099, Bologna Roma, 1987, 545. (3) F. Galgano, Diritto privato, Padova, 2013, 176. (4) Cass. 13 marzo 2013 n. 6387, in Rep. Giust. civ., 2013, v. Servitù n. 67. (5) M. Petri, Commento art. 1061 c.c., in Codice civile a cura di Rescigno, Milano, 2014, 1997. -5Ancora, la lettera della legge porterebbe a concludere che la servitù può sorgere per destinazione del p.d.f. solo se i due fondi cessino di appartenere allo stesso proprietario, senza disposizione alcuna relativamente alla servitù medesima (6). Evidenzia una risalente pronunzia che il requisito dell’apparenza della servitù deve risultare in modo chiaro, senza necessità di ricerche particolari od indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa. Il concetto di apparenza viene configurato dalla giurisprudenza di legittimità quale esistenza di “segni visibili”, che indicano un collegamento immediato tra l’esercizio della servitù e le opere costituenti il mezzo necessario. Del tutto estranei a tale concetto sono i rumori dello scarico e i segni di umidità provenienti dalla conduttura. Rumori e tracce di umidità non sono identificabili con i segni visibili dell’esercizio della servitù, ma potrebbero tutto al più costituire manifestazioni esteriori dell’esercizio della servitù stessa (7). Ora, la costante esegesi fatta dagli interpreti circa l’apparenza della servitù, prescritta dall’art. 1061 c.c. per l’usucapione o per la destinazione del p.d.f., viene posta in dubbio. Il principio assoluto che l’apparenza trovi la propria base su opera visibile non è più tanto condiviso, si è aperto un varco in direzione di percorsi meno dogmatici. Uno scotimento alla giurisprudenza unanimemente rifacentesi alle opere apparenti, visibili della servitù per destinazione del p.d.f., si potrebbe fare risalire ad una pronunzia di legittimità. Si è prospettato in essa che circa il tema delle opere visibili destinate alla servitù stessa non è sufficiente accertare la presenza di segni visibili, ma occorre verificare anche se le opere siano destinate o siano concretamente servite ad esercitarla. La esistenza fisica delle acque ne assicura l’apparenza, la visibilità e la non precarietà. L’accertamento di queste condizioni è riservato alla indagine da compiersi dal giudice di merito, le cui conclusioni potrebbero essere censurate in Cassazione soltanto se raggiunte senza motivazione adeguata o se fossero state frutto di un iter interpretativo contraddittorio e illogico (8). Ancora, il requisito dell’apparenza indispensabile, a norma dell’art. 1061 c.c, per l’acquisto della servitù, comporta - nella ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all’esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente (6) R. Triola, Le servitù, in Il codice civile Commentario, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Milano, 2008, 436. (7) Cass. 12 luglio 1979 n. 4044, inedita. (8) Cass. 11 maggio 2007 n. 10861, in Imm. dir., 2008, 3, 98. -6sul fondo servente - la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico, ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza come quelle esistano anche in funzione della utilità di questo (9). Isolate, timide pronunzie circa le opere visibili per configurare la servitù vi sono state negli anni, ma non hanno avuto molta rilevanza e scarso ne è stato il favore presso gli interpreti. Quando, come nella fattispecie, “la realtà superasse ogni fantasia” l’indagine dell’interprete non può limitarsi alla lettera della legge. Nella evenienza sembra potersi ricorrere ad ogni elemento utile, anche andando al di la del testo di legge. Si passerebbe alla interpretazione funzionale con riferimento alla ragione della norma, cioè all’interesse specifico da questa tutelato. Rilevato in giurisprudenza che una interpretazione meramente letterale dell’art. 1061 c.c. porterebbe a conclusioni, per quanto attiene agli immobili urbani, veramente assurde. Sicché occorre considerare che il legislatore si è riferito alla ipotesi “normale” della servitù costituita per destinazione del p.d.f. tra fondi rustici, nei quali certo è necessario che le opere possano essere almeno “scorte” dal fondo servente. Invece, tra due appartamenti, che, per la loro stessa natura, non consentono “normalmente” di poter vedere dall’uno cosa c’è nell’altro, non è “possibile” riscontrare dal fondo servente le opere del fondo dominante. Ciò porterebbe ad escludere la possibilità di costituzione di servitù per destinazione del p.d.f. tra appartamenti contigui: conclusione assurda posto che la realtà di comune ricorrenza ci dimostra come la civiltà e la vita hanno dimostrato l’utilità della predetta costituzione di servitù (10). Fondamento giuridico Le servitù possono acquistarsi in via convenzionale, inoltre per usucapione o per destinazione del p.d.f. se apparenti, cioè annoveranti opere visibili e stabili per il loro compimento al fine di precluderne l’acquisto in modo clandestino. Il contenuto di esse ha estensione limitata e, come rilevato in dottrina, gli atti di esercizio corrispondenti, anche se compiuti alla luce del sole, potrebbero sfuggire. La costituzione della servitù in parola realizza delle utilità senza (9) Cass. 15 ottobre 2007 n. 21597, in Rep. Foro it., 2007, v. Servitù n. 20. (10) Pret. Taranto 17 marzo 1992, in Arch. civ., 1992, 577. -7convenzione, ma mediante rapporti di vicinato: ciò che si rifiuterebbe ad un estraneo non si nega tra vicini. Certe utilizzazioni parziali di un fondo a favore del fondo vicino possono considerarsi atti tollerati iure familiaritatis. E, per eliminare il dubbio di atti clandestini, ambigui, la legge richiede la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù. La permanenza dell’opera di utilizzo del fondo gravato rende manifesto che si tratta di onere preciso, a carattere stabile, corrispondente ad una servitù, non ad un’attività precaria (11). Nelle servitù sussistono condizioni di speciali necessità di un fondo, che, per la soddisfazione di interessi particolari, come il godimento del fondo, ed interessi più generali della collettività, come l’aumento della produzione industriale ed agricola, esigono l’imposizione di una servitù a carico di altro fondo. La necessità suddetta, tale valutata del legislatore nel momento in cui ha configurato le tipiche figure delle servitù coattive, giustifica il diritto e l’obbligo alla servitù stessa in presenza dei presupposti specificamente previsti dalla legge (12). Tutela giurisdizionale Come osservato in una sentenza di legittimità, l’accertamento dell’apparenza della servitù al fine di stabilire se possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del p.d.f. è una quaestio facti, rimessa alla valutazione del giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione congrua ed immune da visi logici e giuridici (13). A tal fine, la Corte giudicante svolge un esame minuto delle circostanze caratterizzanti la vicenda. La visibilità delle opere destinate all’esercizio delle servitù apparenti deve essere verificata caso per caso, tenendo conto della realtà sociale specifica, degli usi e consuetudini propri di un determinato luogo in un’epoca precisa. Tale visibilità può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luoghi, di ambiente sociale e di tempo, essa deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa (11) Triola, in op. cit., 398. (12 Comporti, in op. cit., 204. (13) Cass. 25 gennaio 2001 n. 1043, in rep. Foro it., v. Servitù n. 7. -8funzione. Per chi possegga il fondo servente importa essenzialmente che le opere asserventi di esso siano manifeste e visibili nel loro insieme. Nella fattispecie le tubature, coperte da cannicciato, non erano apparenti, ma lo stato dei luoghi ne consentiva la percezione come poste sopra la esile struttura di canne diretta a nasconderle alla vista. Sussistono manifeste circostanze atte a rilevare le tubazioni, quali peso gravante sull’immobile di sotto al servizio di quello soprastante. La percezione del rumore costituisce altro indice dell’animus utendi iure servitutis da parte del proprietario di sopra, che esclude la clandestinità del possesso, affermando la conoscenza del peso in capo al proprietario del fondo asservito. Osservato, ancora in giurisprudenza, che la visibilità delle opere destinate all’esercizio della servitù deve constatarsi caso per caso, nella realtà specifica, nei costumi, negli usi e consuetudini propri di un determinato luogo in una epoca precisa; un segno esteriore può assumere diversa rilevanza espressiva in condizioni differenti di luogo, ambiente sociale, tempo; la visibilità, poi, deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa funzione. Allo scopo è rilevante che, nel peculiare contesto siano obbiettivamente manifeste, per chi possegga il fondo servente, le opere che di fatto asservino il fondo medesimo a quello altrui (14). L’interpretazione della norma per cui non sono apparenti le servitù interessanti unità immobiliari urbane quando mancassero di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio non deve limitarsi al solo tenore letterale. La univoca destinazione delle opere all’esercizio della servitù può rendersi evidente dalla sua percezione non solo tramite la vista, ma, pure, altrimenti. Nella specie, la presenza di tubature in unità immobiliare, destinate allo scarico delle acque del piano superiore, era percepibile sin dall’acquisto dell’immobile, stante che il rumore fastidioso dell’acqua in movimento nei tubi determinò il motivo di lite tra i proprietari dei due fondi. (14) Cass. 17 febbraio 2004 n. 2994, in Riv. not., 2005, II, 137.