Testo completo della sentenza n. 790/06 del 05/05/06

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Testo completo della sentenza n. 790/06 del 05/05/06
Servitù – Servitù coattive: di passaggio – Servitù volontaria – Contatori di acqua e gas collocati nel fondo servente Recinzione del fondo servente – Limitazione alla servitù di passaggio – Adozione di mezzi idonei a consentire il
comodo esercizio della servitù - Trascurabile disagio per i titolari del diritto di servitù – Spoglio – Esclusione - Rif.Leg.
artt.841, 1051 cc;
Sentenza n. 790/06
Pronunziata il 13/04/2006
Depositata il 05/05/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALEDIMODENA
(Sezione II° civile)
in composizione monocratica
nella persona del giudice dr. Roberto Masoni
ha pronunciato la seguente sentenza:
nella causa iscritta nel Ruolo generale affari contenziosi n.2870/2001
promossa da XX1, XX2 e XX3 rappresentate e difese per procura speciale in calce al
ricorso dall'avv. Andrea Testi
contro YY rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso notificato
dall'avv. Lucia Bocchi.
sulla base delle seguenti conclusioni:
per l'attore: "contrariis reiectis, accertate e dichiarata l'intervenuta lesione, nell'ambito di
esercizio della facoltà di cui all'art. 841 c.c., della servitù di passaggio costituita tramite
rogito notar Cristiano del 27.4.1999; in via principale, ordinare la reintegrazione delle
istanti, quali comproprietarie dell'immobile sito a Mirandola, via (omissis), nel possesso di
detta servitù gravante su contigua proprietà della sig. YY, al fine di potere accedere ai
contatori delle proprie utenze acqua e gas, statuendo al riguardo quali siano le misure più
idonee a contemperare l'esercizio dei reciproci diritti ed obblighi; in via subordinata,
disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio"
per la convenuta: "contrariis reiectis, voglia il giudicante respingere ogni domanda
formulata dai ricorrenti perché infondata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di
giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.9.2001, XX1, XX2 e XX3 chiedevano di essere
reintegrate nel possesso della servitù di passaggio sulla limitrofa proprietà YY,
ripristinando lo stato dei luoghi tramite l'abbattimento del muretto costruito sulla sua
proprietà.
Esponevano che, nel rogito di acquisto, era stata costituita servitù volontaria di passaggio
a favore del fondo acquistato, gravante sul fondo limitrofo per accedere ai contatori di
acqua e gas; che tale servitù era stata limitata notevolmente, avendo la resistente
costruito muro di recinzione dell'area cortiliva ove sono collocati i contatori.
Concludeva, pertanto, come in epigrafe.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente concludeva per il rigetto della domanda.
Con ordinanza riservata in data 17.12.2001, la richiesta di interdetto veniva reietta.
Si dava quindi luogo alla fase di merito senza istruzione, le parti precisavano le
conclusioni all'udienza del 3.2.2006, quindi, la causa veniva assunta in decisione dal
Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la tutela possessoria della servitù di passo spettante al fondo di
loro proprietà onde accedere ai contatori di acqua e gas collocati all'interno del fondo
servente (area cortiliva) di proprietà YY.
Trattasi di servitù volontaria costituita per atto notar Cristiano del 27.4.1999, ove si legge
che: "le unità immobiliari in oggetto godono di servitù attiva di passaggio sulla proprietà
minimo e trascurabile disagio al titolare della servitù" (Cass. 10.5.1957, n. 1647; Cass.
6.6.1963, n. 1511; Cass. 17.3.1975, n. 1021; Cass. 18.12.2001, n. 15.977).
In concreto, è escluso che il diritto di servitù sia limitato per effetto dell'apposizione di
recinzione al fondo servente con consegna delle chiavi del cancello al proprietario del
fondo dominante, ovvero con predisposizione di apertura automatica.
Specificamente, si insegna che: "l'installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù
di passaggio non costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non
impedisce l'ingresso e il transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce
apprezzabilmente l’"utilitas" della servitù, perché rientra nelle facoltà del proprietario del fondo
servente quella di chiuderlo" (Cass. 29.9.2000, n. 12.949; Cass. 25.1.2000, n. 825; Cass.
18.2.2000, n. 1825; Cass. 24.11.2003, n. 17.875).
Nella specie, i ricorrenti non sopportano neppure il "disagio del tutto trascurabile, collegato
alla necessità di custodire la chiave e di servirsene per l'apertura e la chiusura del cancello" (cui
accenna Cass. 30.3.1995, n. 3804), tenuto conto che gli stessi non devono servirsi di
chiave di accesso, ma, ancora più semplicemente, limitarsi a premere il pulsante di
apertura automatica.
Si è addirittura al di fuori del "minimo e trascurabile disagio", cui accenna la Corte
Suprema, per ammettere la legittimità della recinzione del fondo gravato di servitù.
Da quanto precede, consegue, il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da
dispositivo, gli onorari di difesa circa nel mezzo tra minimo e massimo di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o
eccezione disattesa, nella causa promossa da XX1, XX2 e XX3 con ricorso depositato in
data 13.9.2001,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna le ricorrenti al rimborso delle spese processuali che si
liquidano in complessivi € 8.936 (di cui € 436 per anticipazioni; € 2.000 per diritti; €
6.500 per onorari), oltre ad IVA e CAP, come per legge e spese generali.
Modena, 13.4.2006
Il Giudice
(Dr. Roberto Masoni)
Minuta depositata in cancelleria in data 14.4.2006 e pubblicata nelle forme di legge in
data 5 - 5 - 2006
Il collaboratore di cancelleria