Il trattamento fiscale dei dividendi transfrontalieri, in
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Focus di pratica professionale di Fabio Giommoni Il trattamento fiscale dei dividendi transfrontalieri La recente sentenza della CTR dell'Aquila n.390/12, in materia di rimborso delle ritenute sui dividendi da parte di società comunitarie, offre lo spunto per illustrare le modalità di tassazione dei dividendi in entrata e in uscita dal territorio nazionale, come risulta dopo la c.d. riforma delle rendite finanziarie ad opera del D.L. n.138/11, che con decorrenza 1° gennaio 2012 ha uniformato al 20% le precedenti aliquote del 12,5% e 27% delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria. La tassazione dei dividendi in entrata Come è noto, i dividendi costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art.44, co.1, lett. e) del Tuir, salvo che gli stessi siano percepiti nell’ambito di attività di impresa, perché in tale ipotesi concorrono alla formazione del reddito di impresa. In entrambi i casi si applica comunque il principio di cassa, ovvero i dividendi sono tassati al momento in cui sono percepiti. La normativa italiana prevede per i dividendi provenienti da partecipazioni estere le stesse regole di tassazione applicabili ai dividendi erogati da soggetti residenti, salvo che la società estera partecipata non risieda in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, nel qual caso è prevista la tassazione per trasparenza degli utili della società estera ai sensi della disciplina sulle c.d. controlled foreign companies (CFC) di cui agli artt.167 e art.168 del Tuir.14 La tassazione dei dividendi esteri percepiti da persone fisiche non esercenti attività di impresa Le regole di tassazione dei dividendi di fonte estera sono contenute nell’art.27 del DPR n.600/73, il quale prevede un diverso regime di tassazione a seconda che la partecipazione estera sia qualificata o non qualificata, ai sensi dell'art.67, co.1, lett.c), del Tuir.15 Per quanto riguarda i dividendi derivanti da partecipazioni estere non qualificate percepiti da persone fisiche16, il co.4 dell’art.27 del DPR n.600/73 stabilisce che i sostituti di imposta di cui all’art.23 dello stesso DPR n.600/73, che intervengono nella riscossione del dividendo estero (nel caso specifico si tratta essenzialmente di banche e altri intermediari finanziari), devono applicare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% (fino al 31/12/11 del 12,5%), con obbligo di rivalsa sui percettori residenti. A norma del successivo co.4-bis la ritenuta è operata sul dividendo al netto delle eventuali imposte e ritenute applicate nello Stato estero (c.d. “netto frontiera”)17. Essendo detta ritenuta a titolo di imposta il percettore residente non deve indicare i dividendi di fonte estera nella dichiarazione dei redditi. 14 15 16 17 Come si dirà in seguito, se non risulta applicabile la disciplina delle Cfc, per i dividendi derivanti da società black list è comunque prevista la tassazione nella misura del 100% del loro ammontare in capo al percettore residente, salvo interpello. Si ricorda che sono “qualificate” le partecipazioni, i diritti o i titoli che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Sono invece non qualificate le partecipazioni che attribuiscono diritti di voto inferiori alle soglie suindicate. Lo stesso regime delle persone fisiche si applica alle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art.5 del Tuir, agli enti non commerciali, compresi i trust ad essi equiparati. In tale caso, a differenza di quanto si dirà in seguito per quanto riguarda le partecipazioni qualificate, non è possibile, per il percipiente, recuperare la ritenuta subita con il meccanismo del credito di imposta. Si viene dunque a produrre una parziale doppia imposizione giuridica del dividendo, per l’impossibilità di recuperare la ritenuta applicata dallo Stato estero. È tuttavia possibile chiedere a rimborso nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria estera l’eventuale eccedenza della ritenuta applicata rispetto alla misura massima prevista dalla eventuale convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato estero di riferimento. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.40 del 22 ottobre 2012 20 Se, invece, i dividendi sono percepiti senza l’intervento di un intermediario residente, gli stessi (non potendo essere assoggettati alla predette ritenuta) devono essere dichiarati nel quadro RM del modello Unico, nel loro ammontare lordo, e assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (fino al 31/12/11 del 12,5%) a cura del contribuente stesso. Anche se il dividendo è relativo ad una partecipazione estera qualificata si applica la ritenuta del 20% (fino al 31/12/11 del 12,5%) a cura dell’intermediario che interviene nella riscossione, ma in tal caso la stessa è a titolo di acconto ed è applicata solo sulla quota imponibile dei dividendi (ossia sul 40% o sul 49,72% del loro ammontare18), al netto delle eventuali ritenute applicate nello Stato estero. Il percipiente è poi tenuto a indicare i dividendi percepiti nella dichiarazione dei redditi e a far concorrere il 40% o il 49,72% degli stessi (al lordo di tutte le imposte eventualmente applicate all’estero) alla formazione della base imponibile Irpef, scomputando la ritenuta a titolo di acconto dall’imposta dovuta. Come accennato in precedenza, i dividendi distribuiti da società non residenti possono essere assoggettati a ritenute fiscali nel Paese di residenza della società che li distribuisce. Le imposte pagate all’estero sul dividendo “qualificato” costituiscono per il percipiente italiano un credito d’imposta ai sensi dell’art.165 del Tuir. Tuttavia, poiché il dividendo estero relativo a partecipazioni qualificate concorre solo parzialmente alla formazione della base imponibile del percettore italiano (ovvero per il 49,72% o per il 40%), il credito di imposta spettante a fronte della ritenuta applicata all’estero sarà limitato a detta percentuale. Inoltre, il credito di imposta spetta limitatamente alla ritenuta estera applicata in misura non superiore all’aliquota prevista dall’eventuale trattato contro le doppie imposizioni stipulato con l’Italia. Se la società estera che distribuisce i dividendi applica una ritenuta interna superiore alla ritenuta convenzionale il percipiente italiano può però ottenere il rimborso della tassazione applicata in eccedenza. Pertanto, la ritenuta estera applicata entro il limite previsto dalla convenzione può essere recuperata mediante il meccanismo del credito di imposta, mentre l’eventuale eccedenza rispetto alla misura convenzionale può essere recuperata solo mediante richiesta di rimborso all’Amministrazione Finanziaria del Paese in cui risiede la società che distribuisce i dividendi. La tassazione dei dividendi esteri percepiti nell’esercizio di impresa I dividendi di fonte estera percepiti da soggetti esercenti attività d’impresa (imprenditori individuali, società di persone e società di capitali) non scontano alcuna ritenuta alla fonte. Per i soggetti Irpef (imprenditori individuali e società di persone) i dividendi concorrono alla formazione del reddito di impresa nella misura del 49,72% (o del 40%) ai sensi dell’art.59 del Tuir, mentre per i soggetti Ires concorrono alla formazione del reddito di impresa nella misura del 5% ai sensi dell’art.89 del Tuir. Sui dividendi esteri percepiti da soggetti esenti da Ires, ai sensi dell’art.27, co.5, del DPR n.600/73, viene invece operata una ritenuta del 20% a titolo d’imposta (del 27% fino al 31/12/11). La tassazione dei dividendi relativi a società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata Per quanto riguarda le modalità di tassazione dei dividendi provenienti, anche indirettamente, da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, per le quali non si rende applicabile la disciplina sulle CFC19, occorre distinguere le seguenti tre fattispecie: 18 19 La tassazione per il 49,72% dell’ammontare del dividendo si applica ai dividendi formati con utili prodotti dopo il 31 dicembre 2007, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2008 che ha innalzato la soglia di tassazione rispetto alla precedente misura del 40% in conseguenza della riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5% operata dalla L. n.244/07, (Finanziaria 2008), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Qualora infatti si renda applicabile il regime Cfc di cui agli art.167 e 168 del Tuir, che prevede la tassazione del reddito prodotto per trasparenza in capo al socio residente, i dividendi erogati dalla società black list sono esclusi da tassazione in quanto imputabili a utili già tassati per trasparenza. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.40 del 22 ottobre 2012 21 dividendi relativi a una partecipazione qualificata; dividendi relativi a una partecipazione non qualificata i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati; dividendi relativi a una partecipazione non qualificata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se la partecipazione è qualificata i dividendi concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo Irpef del socio persona fisica (anziché nei limiti del 49,72% o del 40%), nonché per l’intero ammontare alla formazione del reddito di impresa, se il percipiente è un imprenditore soggetto ad Irpef (anziché nei limiti del 49,72% o del 40%) o ad Ires (anziché nei limiti del 5%). Se nella riscossione dei dividendi interviene un intermediario residente in Italia, questi tratterrà una ritenuta a titolo d’acconto del 20%, secondo quanto previsto dall’art.27, co.4, del DPR n.600/73, ma solo nel caso in cui la partecipazione non sia relativa all’impresa, secondo quanto previsto dall’art.65 del Tuir. Anche i dividendi relativi ad una partecipazione non qualificata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati concorrono per il 100% del loro ammontare alla formazione del reddito complessivo del percettore residente. Se sono percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa e se nella riscossione interviene un intermediario residente in Italia, sono inoltre assoggettati a una ritenuta d’acconto del 20% sull’intero ammontare. In entrambi i casi il contribuente può tuttavia proporre un apposito interpello ai sensi dell’art.167 del Tuir allo scopo di dimostrare che la partecipazione qualificata non consegue l’effetto di localizzare i relativi redditi in uno Stato a fiscalità privilegiata.20 Nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria dia esito positivo all’interpello, ai dividendi percepiti verrà applicata: la ritenuta del 20% a titolo di imposta sull’intero ammontare dei dividendi (i quali non concorreranno dunque alla formazione del reddito imponibile del percipiente) se la partecipazione è non qualificata la ritenuta del 20% a titolo di acconto sul 49,72% dell’ammontare del dividendo (che concorrerà in tale misura alla formazione del reddito imponibile del percipiente) la partecipazione è qualificata. Infine, i dividendi relativi a una partecipazione non qualificata i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati non concorrono alla formazione della base imponibile del percipiente in quanto soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% sull’intero ammontare, se relativi a partecipazioni non detenute nell’ambito di imprese. Nel caso in cui la ritenuta non sia effettuata dall’intermediario o il dividendo sia percepito direttamente all’estero, il contribuente sarà tenuto a compilare e presentare il quadro RM del modello Unico. La tassazione dei dividendi in uscita I dividendi corrisposti da società residenti in Italia a soggetti non residenti risultano imponibili (anche) in Italia ai sensi dell’art.23, co.1, lett.b), del Tuir, in base al quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Le modalità di tassazione dei dividendi in uscita dipendono dalla natura del soggetto percettore estero. 20 In particolare dovrà essere dimostrato che oltre il 75% del reddito del soggetto black list è prodotto in uno Stato a fiscalità ordinaria. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.40 del 22 ottobre 2012 22 La tassazione dei dividendi in uscita secondo la disciplina ordinaria Ai sensi dell’art.27, co.3, del DPR n.600/73 i dividendi erogati a soggetti non residenti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% ai sensi del co.3 dell’art.27 del DPR n.600/73 (fino al 31/12/11 nella misura del 27%, ridotta al 12,5% in caso di azioni di risparmio). La ritenuta si applica anche sui dividendi corrisposti a soggetti esteri che esercitano attività di impresa (e dunque anche se il percettore è una società). Tuttavia, se il soggetto non residente ha una stabile organizzazione in Italia e la partecipazione per la quale è percepito il dividendo è effettivamente connessa a detta stabile organizzazione, i dividendi percepiti non sono soggetti a ritenuta e concorrono alla determinazione del reddito d’impresa della stabile organizzazione, soggetto a tassazione in Italia, nella misura del 5% del loro ammontare ai sensi dell’art.89 del Tuir.21 Con la riforma delle rendite finanziarie è stata confermata la ritenuta nella misura dell’11% prevista per i dividendi di fonte interna corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea, nonché membri dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo, inclusi nella c.d. “white list”. I soggetti esteri che subiscono la ritenuta a titolo di imposta del 20% hanno il diritto di richiedere il rimborso fino a concorrenza dell’importo di 1/4 della ritenuta subita (dei 4/9 fino al 31/12/11), ma solo a condizione che dimostrino di aver pagato sui medesimi dividendi le imposte nel Paese di loro residenza, attraverso il rilascio di un’apposita certificazione da parte dell’Amministrazione Fiscale estera. La misura della ritenuta applicata sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti può essere ridotta nel caso in cui sia esistente una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Paese di residenza del percettore (di norma le convenzioni prevedono una ritenuta in uscita in misura compresa tra il 5% e il 15%). L’applicazione della normativa convenzionale deve essere richiesta dal beneficiario dei proventi, il quale deve produrre la documentazione necessaria per ottenere il rimborso dell’imposta o, quando è consentito, la diretta applicazione della minor ritenuta prevista dalla Convenzione22. Il regime della direttiva c.d. “madre-figlia” Con riferimento ai dividendi in uscita deve essere menzionato anche il c.d. regime “madrefiglia” previsto dall’art.27-bis del DPR n.600/73, in base al quale sono esclusi da ritenuta gli utili distribuiti ad una società dell’Unione Europea che soddisfa i seguenti requisiti: riveste una delle forme previste nell’allegato alla Direttiva Cee “madre-figlia” (n.90/435/Cee); risiede ai fini fiscali in uno Stato membro della UE; è soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell’allegato alla predetta direttiva; possiede una partecipazione diretta nella società erogante gli utili non inferiore al 20% del capitale per un periodo ininterrotto di almeno un anno. Per il rimborso della ritenuta eventualmente applicata è richiesta la presentazione di un’apposita istanza, unitamente alla seguente documentazione: una certificazione rilasciata dalle Autorità fiscali dello Stato di residenza che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla società percipiente; 21 22 Si ricorda, tuttavia che se il dividendo è relativo ad una partecipazione detenuta da un soggetto che adotta i principi contabili internazionali e tale partecipazione è classificata in bilancio tra i titoli “detenuti per la negoziazione”, il dividendo concorre alla formazione del reddito di impresa di detti soggetti nella misura del 100% anziché del 5%. Per l’applicazione immediata della misura convenzionale il soggetto erogante i dividendi deve acquisire la seguente documentazione: - la dichiarazione del soggetto non residente di essere l’effettivo beneficiario degli utili; - la dichiarazione che esso sia come tale debitamente identificato; - l’attestazione che siano rispettate le condizioni e gli altri elementi richiesti dalle singole convenzioni; - l’attestazione dell’autorità fiscale estera circa la residenza fiscale del beneficiario, attestazione che avrà valore fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.40 del 22 ottobre 2012 23 una dichiarazione della società stessa attestante la sussistenza del requisito di possesso per almeno un anno23. Gli intermediari che intervengono nel pagamento del dividendo non applicano le ritenute previste dall’art.27 del DPR n.600/1973, previa acquisizione della predetta documentazione, che deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta di non applicazione della ritenuta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. La tassazione dei dividendi erogati a soggetti residenti nella Ue o nello See Al fine di rendere compatibile la disciplina di tassazione dei dividendi in uscita con i principi comunitari di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali24, la L. n.244/07, (Finanziaria 2008) ha stabilito che per i dividendi corrisposti a soggetti residenti nell’Unione Europea e nei Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, inclusi nella c.d. “white list”, la ritenuta a titolo di imposta è operata con l’aliquota dell’1,375% (anziché nella misura ordinaria attuale del 20%).25 In tal modo la tassazione effettiva in capo alle società comunitarie è stata equiparata a quella dei soggetti Ires, per i quali i dividendi risultano esenti nella misura del 95% del loro ammontare (infatti, la tassazione con aliquota Ires del 27,5% sul 5% del dividendo equivale ad una tassazione complessiva dell’1,375%). Tuttavia, la stessa Finanziaria 2008 stabiliva che detta nuova disciplina si rendesse applicabile unicamente agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, dunque, la riduzione della ritenuta non poteva trovare applicazione riguardo agli utili generati negli esercizi precedenti, per i quali continuava a valere la maggiore ritenuta all’epoca pari al 27%26. L’impossibilità di applicare retroattivamente la riduzione della ritenuta prevista dalla Finanziaria 2008 risultava evidentemente in contrasto con gli obblighi comunitari, ed infatti la Corte di Giustizia Comunitaria con la sentenza causa C-540/07 del 19 novembre 2009 prendendo le mosse dal ricorso di un’impresa norvegese concernente il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da una società italiana, metteva in evidenza che la norma nazionale, seppur modificata dal Legislatore, rimaneva in contrasto con i principi comunitari, non avendo stabilito l’applicabilità retroattiva della ritenuta nella misura ridotta. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria italiana, sulla base dell’obiezione di irretroattività della predetta modifica normativa, opponeva un sistematico diniego alle richieste di rimborso delle ritenute presentate da parte delle società percettrici estere, generando un cospicuo contenzioso. L’Amministrazione Finanziaria italiana ha preso atto di questa ulteriore censura comunitaria e con la C.M. n.32/E/11 ha chiarito che anche per i dividendi formatisi prima del 1° gennaio 2008 debba essere esclusa l’applicazione della ritenuta ordinaria di cui all’art.27, co.3 del DPR n.600/73 in favore di quella minore che è stata introdotta successivamente con il co.3-ter del medesimo articolo. Di conseguenza, le ritenute con aliquota del 27% applicate sugli utili ante 1° gennaio 2008 possono essere chieste a rimborso per la differenza rispetto all’aliquota dell’1,65% (in quanto ante 2008 l’aliquota Ires era pari al 33% e dunque la tassazione del 33% sul 5% equivale ad una tassazione netta dell’1,65%). 23 24 25 26 Qualora non sia ancora decorso l’holding period di un anno, la ritenuta deve essere applicata e poi richiesta a rimborso al momento di maturazione del periodo minimo. Tale adeguamento si è reso necessario dopo la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea a carico dell’Italia relativamente al trattamento discriminatorio applicato nei confronti dei dividendi distribuiti a società residenti in Stati membri dell’Unione Europea rispetto alla tassazione degli stessi prevista per i soggetti Ires residenti. In particolare, l’art.1, co.67, della Finanziaria 2008 ha aggiunto il nuovo co.3-ter all’art.27 del DPR n.600/73. In tal senso C.M. n.26/E/09. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.40 del 22 ottobre 2012 24 In particolare, la C.M. n.32/E/11 ha chiarito che il rimborso può essere richiesto al ricorrere dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi: partecipazioni diverse da quelle per le quali si applica la direttiva “madre-figlia” (in quanto qualora i soggetti Ue beneficiari dei dividendi posseggano i requisiti previsti per l’applicazione della “madre-figlia”, la disciplina di cui all’art.27-bis del DPR n.600/73 prevale rispetto a quella di cui al nuovo comma 3-ter dell’art.27); rimborso di ritenute su dividendi applicate dopo il 1° gennaio 2004 (in quanto è con la riforma dell’Ires, in vigore dal 2004, che è stato introdotto il regime della c.d. participation exemption cui è correlata la detassazione dei dividendi); presentazione dell’istanza di rimborso entro il termine, previsto dall’art.38 del DPR n.602/73, di 48 mesi, decorrenti dall’effettuazione della ritenuta; assoggettabilità del percipiente estero, che richiede il rimborso, alla locale imposta sul reddito delle società (in quanto solo se il dividendo è tassato anche all’estero si verifica la condizione di pregiudizio rispetto alla minore tassazione prevista per i soggetti Ires residenti). Con riferimento a detta ultima condizione, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’assoggettabilità all’imposta estera deve avere carattere generale, ovvero attiene a tutte quelle società potenzialmente soggette alle imposte estere equivalenti all’Ires, indipendentemente dalla circostanza che tali società godano, di fatto, di agevolazioni fiscali o benefici comunque compatibili con la normativa comunitaria. Pertanto la condizione non risulta verificata solo se la società estera percipiente non è soggetta alle imposte sul reddito nello Stato di residenza. Al riguardo, la predetta C.M. n.32/E/11 ha chiarito che i rimborsi delle ritenute applicate in misura eccedente sono subordinati alla dimostrazione, da parte delle società interessate, di essere soggetti passivi nel proprio Stato di residenza di un’imposta sul reddito delle società analoga all’Ires, circostanza attestabile grazie ad apposita certificazione dell’Autorità fiscale del proprio Stato di residenza. La Circolare ha inoltre sostenuto che la società estera istante deve altresì provare che la struttura partecipativa estera non realizza una “costruzione di puro artificio” ovverosia che non vi siano fenomeni di interposizione reale realizzati, secondo l’Amministrazione Finanziaria, attraverso: “insediamenti” (“società conduit”) caso che ricorre quando lo stabilimento in uno Stato UE della società titolare della partecipazione nella società italiana sia connotato dall’assenza di una effettiva attività e di una reale struttura; “transazioni” (“operazioni conduit”) caso che ricorre quando la società percettrice dei dividendi abbia acquistato il titolo, da cui i medesimi dividendi provengono, tramite operazioni di trasferimento temporaneo consistenti nell’acquisto delle azioni cum cedola e nella successiva retrocessione delle medesime azioni ex cedola e, esplicitamente o implicitamente, dei relativi frutti (manufactured dividend) a vantaggio di un’identificata controparte non legittimata a godere del trattamento fiscale dei dividendi intracomunitari. Di notevole rilievo è la precisazione della C.M. n.32/E/11 secondo cui la predetta condizione attiene ad ipotesi di illecito commesso dal contribuente, nella forma dell’“abuso di forme giuridiche” per cui ne consegue che, diversamente da quanto osservato a proposito delle precedenti condizioni oggettive, l’onere di provare che lo stabilimento in altro Stato UE della società titolare delle partecipazioni o che le transazioni aventi ad oggetto le medesime partecipazioni costituiscono una costruzione di mero artificio grava in linea di principio sull’Amministrazione Finanziaria. In merito alla dimostrazione delle condizioni soggettive ed oggettive, per ottenere il rimborso deve essere segnalata proprio la recente sentenza della CTR dell'Aquila La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.40 del 22 ottobre 2012 25 n.390/12, la quale ha precisato che il soggetto estero che richiede il rimborso non è tenuto a fornire la prova di non aver potuto recuperare le imposte subite in Italia tramite l'assoggettamento a ritenute, né nella propria dichiarazione dei redditi né con altre procedure (come invece sostenuto dal Centro Operativo di Pescara, destinatario della richiesta di rimborso), ma è sufficiente che dimostri di essere un soggetto passivo di imposta nello Stato estero di residenza. I dividendi transfrontalieri relativi ad azioni in deposito accentrato Ai sensi dell’art.27-ter del DPR n.600/73, i dividendi relativi ad azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli Spa sono soggetti, in luogo delle ritenute previste dall’art.27 del DPR n.600/73, ad imposta sostitutiva secondo la stessa misura della ritenuta (ovvero 20% dal 1° gennaio 2012), a cura dei soggetti presso i quali i titoli sono depositati, nonché dei soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. Gli intermediari non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia, che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per gli intermediari residenti in Italia, il quale deve: versare l’imposta sostitutiva; conservare la documentazione richiesta nel caso in cui gli utili siano corrisposti a soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione o nei confronti dei quali si applica la direttiva “madre-figlia”; fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l’applicazione dell’imposta sostitutiva. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.40 del 22 ottobre 2012 26