Il trattamento fiscale dei dividendi transfrontalieri, in

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Il trattamento fiscale dei dividendi transfrontalieri, in
Focus di pratica professionale
di Fabio Giommoni
Il trattamento fiscale dei dividendi transfrontalieri
La recente sentenza della CTR dell'Aquila n.390/12, in materia di rimborso delle ritenute
sui dividendi da parte di società comunitarie, offre lo spunto per illustrare le modalità di
tassazione dei dividendi in entrata e in uscita dal territorio nazionale, come risulta dopo la
c.d. riforma delle rendite finanziarie ad opera del D.L. n.138/11, che con decorrenza 1°
gennaio 2012 ha uniformato al 20% le precedenti aliquote del 12,5% e 27% delle ritenute
ed imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria.
La tassazione dei dividendi in entrata
Come è noto, i dividendi costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art.44, co.1, lett. e)
del Tuir, salvo che gli stessi siano percepiti nell’ambito di attività di impresa, perché in tale
ipotesi concorrono alla formazione del reddito di impresa.
In entrambi i casi si applica comunque il principio di cassa, ovvero i dividendi sono tassati
al momento in cui sono percepiti.
La normativa italiana prevede per i dividendi provenienti da partecipazioni estere le
stesse regole di tassazione applicabili ai dividendi erogati da soggetti residenti, salvo che
la società estera partecipata non risieda in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, nel
qual caso è prevista la tassazione per trasparenza degli utili della società estera ai sensi
della disciplina sulle c.d. controlled foreign companies (CFC) di cui agli artt.167 e art.168
del Tuir.14
 La tassazione dei dividendi esteri percepiti da persone fisiche non esercenti attività di
impresa
Le regole di tassazione dei dividendi di fonte estera sono contenute nell’art.27 del DPR
n.600/73, il quale prevede un diverso regime di tassazione a seconda che la partecipazione
estera sia qualificata o non qualificata, ai sensi dell'art.67, co.1, lett.c), del Tuir.15
Per quanto riguarda i dividendi derivanti da partecipazioni estere non qualificate percepiti
da persone fisiche16, il co.4 dell’art.27 del DPR n.600/73 stabilisce che i sostituti di
imposta di cui all’art.23 dello stesso DPR n.600/73, che intervengono nella riscossione
del dividendo estero (nel caso specifico si tratta essenzialmente di banche e altri
intermediari finanziari), devono applicare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del
20% (fino al 31/12/11 del 12,5%), con obbligo di rivalsa sui percettori residenti.
A norma del successivo co.4-bis la ritenuta è operata sul dividendo al netto delle
eventuali imposte e ritenute applicate nello Stato estero (c.d. “netto frontiera”)17.
Essendo detta ritenuta a titolo di imposta il percettore residente non deve indicare i
dividendi di fonte estera nella dichiarazione dei redditi.
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Come si dirà in seguito, se non risulta applicabile la disciplina delle Cfc, per i dividendi derivanti da società black list è comunque
prevista la tassazione nella misura del 100% del loro ammontare in capo al percettore residente, salvo interpello.
Si ricorda che sono “qualificate” le partecipazioni, i diritti o i titoli che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%,
a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Sono invece non qualificate le
partecipazioni che attribuiscono diritti di voto inferiori alle soglie suindicate.
Lo stesso regime delle persone fisiche si applica alle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art.5 del Tuir, agli enti
non commerciali, compresi i trust ad essi equiparati.
In tale caso, a differenza di quanto si dirà in seguito per quanto riguarda le partecipazioni qualificate, non è possibile, per il
percipiente, recuperare la ritenuta subita con il meccanismo del credito di imposta. Si viene dunque a produrre una parziale doppia
imposizione giuridica del dividendo, per l’impossibilità di recuperare la ritenuta applicata dallo Stato estero. È tuttavia possibile
chiedere a rimborso nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria estera l’eventuale eccedenza della ritenuta applicata rispetto alla
misura massima prevista dalla eventuale convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato estero di riferimento.
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Se, invece, i dividendi sono percepiti senza l’intervento di un intermediario residente, gli
stessi (non potendo essere assoggettati alla predette ritenuta) devono essere dichiarati
nel quadro RM del modello Unico, nel loro ammontare lordo, e assoggettati ad imposta
sostitutiva del 20% (fino al 31/12/11 del 12,5%) a cura del contribuente stesso.
Anche se il dividendo è relativo ad una partecipazione estera qualificata si applica la
ritenuta del 20% (fino al 31/12/11 del 12,5%) a cura dell’intermediario che interviene nella
riscossione, ma in tal caso la stessa è a titolo di acconto ed è applicata solo sulla quota
imponibile dei dividendi (ossia sul 40% o sul 49,72% del loro ammontare18), al netto delle
eventuali ritenute applicate nello Stato estero.
Il percipiente è poi tenuto a indicare i dividendi percepiti nella dichiarazione dei redditi e a
far concorrere il 40% o il 49,72% degli stessi (al lordo di tutte le imposte eventualmente
applicate all’estero) alla formazione della base imponibile Irpef, scomputando la ritenuta a
titolo di acconto dall’imposta dovuta.
Come accennato in precedenza, i dividendi distribuiti da società non residenti possono
essere assoggettati a ritenute fiscali nel Paese di residenza della società che li distribuisce.
Le imposte pagate all’estero sul dividendo “qualificato” costituiscono per il percipiente
italiano un credito d’imposta ai sensi dell’art.165 del Tuir. Tuttavia, poiché il dividendo
estero relativo a partecipazioni qualificate concorre solo parzialmente alla formazione
della base imponibile del percettore italiano (ovvero per il 49,72% o per il 40%), il credito
di imposta spettante a fronte della ritenuta applicata all’estero sarà limitato a detta
percentuale. Inoltre, il credito di imposta spetta limitatamente alla ritenuta estera applicata
in misura non superiore all’aliquota prevista dall’eventuale trattato contro le doppie
imposizioni stipulato con l’Italia.
Se la società estera che distribuisce i dividendi applica una ritenuta interna superiore alla
ritenuta convenzionale il percipiente italiano può però ottenere il rimborso della
tassazione applicata in eccedenza.
Pertanto, la ritenuta estera applicata entro il limite previsto dalla convenzione può essere
recuperata mediante il meccanismo del credito di imposta, mentre l’eventuale eccedenza
rispetto alla misura convenzionale può essere recuperata solo mediante richiesta di rimborso
all’Amministrazione Finanziaria del Paese in cui risiede la società che distribuisce i dividendi.
 La tassazione dei dividendi esteri percepiti nell’esercizio di impresa
I dividendi di fonte estera percepiti da soggetti esercenti attività d’impresa (imprenditori
individuali, società di persone e società di capitali) non scontano alcuna ritenuta alla fonte.
Per i soggetti Irpef (imprenditori individuali e società di persone) i dividendi concorrono
alla formazione del reddito di impresa nella misura del 49,72% (o del 40%) ai sensi
dell’art.59 del Tuir, mentre per i soggetti Ires concorrono alla formazione del reddito di
impresa nella misura del 5% ai sensi dell’art.89 del Tuir.
Sui dividendi esteri percepiti da soggetti esenti da Ires, ai sensi dell’art.27, co.5, del DPR
n.600/73, viene invece operata una ritenuta del 20% a titolo d’imposta (del 27% fino al
31/12/11).
 La tassazione dei dividendi relativi a società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata
Per quanto riguarda le modalità di tassazione dei dividendi provenienti, anche
indirettamente, da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, per le quali non si
rende applicabile la disciplina sulle CFC19, occorre distinguere le seguenti tre fattispecie:
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La tassazione per il 49,72% dell’ammontare del dividendo si applica ai dividendi formati con utili prodotti dopo il 31 dicembre 2007,
ai sensi di quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2008 che ha innalzato la soglia di tassazione rispetto alla precedente misura del 40% in
conseguenza della riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5% operata dalla L. n.244/07, (Finanziaria 2008), a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Qualora infatti si renda applicabile il regime Cfc di cui agli art.167 e 168 del Tuir, che prevede la tassazione del reddito prodotto per
trasparenza in capo al socio residente, i dividendi erogati dalla società black list sono esclusi da tassazione in quanto imputabili a
utili già tassati per trasparenza.
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 dividendi relativi a una partecipazione qualificata;
 dividendi relativi a una partecipazione non qualificata i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati;
 dividendi relativi a una partecipazione non qualificata i cui titoli non sono negoziati in
mercati regolamentati.
Se la partecipazione è qualificata i dividendi concorrono per l’intero ammontare alla
formazione del reddito complessivo Irpef del socio persona fisica (anziché nei limiti del
49,72% o del 40%), nonché per l’intero ammontare alla formazione del reddito di
impresa, se il percipiente è un imprenditore soggetto ad Irpef (anziché nei limiti del
49,72% o del 40%) o ad Ires (anziché nei limiti del 5%).
Se nella riscossione dei dividendi interviene un intermediario residente in Italia, questi
tratterrà una ritenuta a titolo d’acconto del 20%, secondo quanto previsto dall’art.27, co.4,
del DPR n.600/73, ma solo nel caso in cui la partecipazione non sia relativa all’impresa,
secondo quanto previsto dall’art.65 del Tuir.
Anche i dividendi relativi ad una partecipazione non qualificata i cui titoli non sono
negoziati in mercati regolamentati concorrono per il 100% del loro ammontare alla
formazione del reddito complessivo del percettore residente. Se sono percepiti da
persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa e se nella riscossione interviene un
intermediario residente in Italia, sono inoltre assoggettati a una ritenuta d’acconto del
20% sull’intero ammontare.
In entrambi i casi il contribuente può tuttavia proporre un apposito interpello ai sensi
dell’art.167 del Tuir allo scopo di dimostrare che la partecipazione qualificata non
consegue l’effetto di localizzare i relativi redditi in uno Stato a fiscalità privilegiata.20 Nel
caso in cui l’Amministrazione Finanziaria dia esito positivo all’interpello, ai dividendi
percepiti verrà applicata:
la ritenuta del 20% a titolo di imposta sull’intero ammontare dei
dividendi (i quali non concorreranno dunque alla formazione del
reddito imponibile del percipiente)

se la partecipazione
è non qualificata
la ritenuta del 20% a titolo di acconto sul 49,72%
dell’ammontare del dividendo (che concorrerà in tale misura alla
formazione del reddito imponibile del percipiente)

la partecipazione è
qualificata.
Infine, i dividendi relativi a una partecipazione non qualificata i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati non concorrono alla formazione della base imponibile del
percipiente in quanto soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% sull’intero
ammontare, se relativi a partecipazioni non detenute nell’ambito di imprese.
Nel caso in cui la ritenuta non sia effettuata dall’intermediario o il dividendo sia percepito
direttamente all’estero, il contribuente sarà tenuto a compilare e presentare il quadro RM
del modello Unico.
La tassazione dei dividendi in uscita
I dividendi corrisposti da società residenti in Italia a soggetti non residenti risultano
imponibili (anche) in Italia ai sensi dell’art.23, co.1, lett.b), del Tuir, in base al quale si
considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti
non residenti.
Le modalità di tassazione dei dividendi in uscita dipendono dalla natura del soggetto
percettore estero.
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In particolare dovrà essere dimostrato che oltre il 75% del reddito del soggetto black list è prodotto in uno Stato a fiscalità ordinaria.
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 La tassazione dei dividendi in uscita secondo la disciplina ordinaria
Ai sensi dell’art.27, co.3, del DPR n.600/73 i dividendi erogati a soggetti non residenti
sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% ai sensi del co.3 dell’art.27
del DPR n.600/73 (fino al 31/12/11 nella misura del 27%, ridotta al 12,5% in caso di
azioni di risparmio).
La ritenuta si applica anche sui dividendi corrisposti a soggetti esteri che esercitano
attività di impresa (e dunque anche se il percettore è una società). Tuttavia, se il soggetto
non residente ha una stabile organizzazione in Italia e la partecipazione per la quale è
percepito il dividendo è effettivamente connessa a detta stabile organizzazione, i
dividendi percepiti non sono soggetti a ritenuta e concorrono alla determinazione del
reddito d’impresa della stabile organizzazione, soggetto a tassazione in Italia, nella
misura del 5% del loro ammontare ai sensi dell’art.89 del Tuir.21
Con la riforma delle rendite finanziarie è stata confermata la ritenuta nella misura
dell’11% prevista per i dividendi di fonte interna corrisposti ai fondi pensione istituiti negli
Stati membri dell’Unione europea, nonché membri dell’accordo sullo Spazio Economico
Europeo, inclusi nella c.d. “white list”.
I soggetti esteri che subiscono la ritenuta a titolo di imposta del 20% hanno il diritto di
richiedere il rimborso fino a concorrenza dell’importo di 1/4 della ritenuta subita (dei 4/9
fino al 31/12/11), ma solo a condizione che dimostrino di aver pagato sui medesimi
dividendi le imposte nel Paese di loro residenza, attraverso il rilascio di un’apposita
certificazione da parte dell’Amministrazione Fiscale estera.
La misura della ritenuta applicata sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti può
essere ridotta nel caso in cui sia esistente una convenzione contro le doppie imposizioni
stipulata tra l’Italia e il Paese di residenza del percettore (di norma le convenzioni prevedono
una ritenuta in uscita in misura compresa tra il 5% e il 15%). L’applicazione della normativa
convenzionale deve essere richiesta dal beneficiario dei proventi, il quale deve produrre la
documentazione necessaria per ottenere il rimborso dell’imposta o, quando è consentito, la
diretta applicazione della minor ritenuta prevista dalla Convenzione22.
 Il regime della direttiva c.d. “madre-figlia”
Con riferimento ai dividendi in uscita deve essere menzionato anche il c.d. regime “madrefiglia” previsto dall’art.27-bis del DPR n.600/73, in base al quale sono esclusi da ritenuta gli
utili distribuiti ad una società dell’Unione Europea che soddisfa i seguenti requisiti:
 riveste una delle forme previste nell’allegato alla Direttiva Cee “madre-figlia”
(n.90/435/Cee);
 risiede ai fini fiscali in uno Stato membro della UE;
 è soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell’allegato alla
predetta direttiva;
 possiede una partecipazione diretta nella società erogante gli utili non inferiore al
20% del capitale per un periodo ininterrotto di almeno un anno.
Per il rimborso della ritenuta eventualmente applicata è richiesta la presentazione di
un’apposita istanza, unitamente alla seguente documentazione:
 una certificazione rilasciata dalle Autorità fiscali dello Stato di residenza che attesti la
sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla società percipiente;
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Si ricorda, tuttavia che se il dividendo è relativo ad una partecipazione detenuta da un soggetto che adotta i principi contabili
internazionali e tale partecipazione è classificata in bilancio tra i titoli “detenuti per la negoziazione”, il dividendo concorre alla
formazione del reddito di impresa di detti soggetti nella misura del 100% anziché del 5%.
Per l’applicazione immediata della misura convenzionale il soggetto erogante i dividendi deve acquisire la seguente documentazione:
- la dichiarazione del soggetto non residente di essere l’effettivo beneficiario degli utili;
- la dichiarazione che esso sia come tale debitamente identificato;
- l’attestazione che siano rispettate le condizioni e gli altri elementi richiesti dalle singole convenzioni;
- l’attestazione dell’autorità fiscale estera circa la residenza fiscale del beneficiario, attestazione che avrà valore fino al 31 marzo
dell’anno successivo a quello di presentazione.
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 una dichiarazione della società stessa attestante la sussistenza del requisito di
possesso per almeno un anno23.
Gli intermediari che intervengono nel pagamento del dividendo non applicano le ritenute
previste dall’art.27 del DPR n.600/1973, previa acquisizione della predetta documentazione,
che deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente
alla richiesta di non applicazione della ritenuta, fino a quando non siano decorsi i termini
per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento dei
dividendi e, comunque, fino quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
 La tassazione dei dividendi erogati a soggetti residenti nella Ue o nello See
Al fine di rendere compatibile la disciplina di tassazione dei dividendi in uscita con i
principi comunitari di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera circolazione
dei capitali24, la L. n.244/07, (Finanziaria 2008) ha stabilito che per i dividendi corrisposti
a soggetti residenti nell’Unione Europea e nei Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio
Economico Europeo, inclusi nella c.d. “white list”, la ritenuta a titolo di imposta è operata
con l’aliquota dell’1,375% (anziché nella misura ordinaria attuale del 20%).25
In tal modo la tassazione effettiva in capo alle società comunitarie è stata equiparata a
quella dei soggetti Ires, per i quali i dividendi risultano esenti nella misura del 95% del
loro ammontare (infatti, la tassazione con aliquota Ires del 27,5% sul 5% del dividendo
equivale ad una tassazione complessiva dell’1,375%). Tuttavia, la stessa Finanziaria
2008 stabiliva che detta nuova disciplina si rendesse applicabile unicamente agli utili
formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e,
dunque, la riduzione della ritenuta non poteva trovare applicazione riguardo agli utili
generati negli esercizi precedenti, per i quali continuava a valere la maggiore ritenuta
all’epoca pari al 27%26.
L’impossibilità di applicare retroattivamente la riduzione della ritenuta prevista dalla
Finanziaria 2008 risultava evidentemente in contrasto con gli obblighi comunitari, ed
infatti la Corte di Giustizia Comunitaria con la sentenza causa C-540/07 del 19
novembre 2009 prendendo le mosse dal ricorso di un’impresa norvegese concernente il
trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da una società italiana, metteva in evidenza
che la norma nazionale, seppur modificata dal Legislatore, rimaneva in contrasto con i
principi comunitari, non avendo stabilito l’applicabilità retroattiva della ritenuta nella
misura ridotta. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria italiana, sulla base
dell’obiezione di irretroattività della predetta modifica normativa, opponeva un sistematico
diniego alle richieste di rimborso delle ritenute presentate da parte delle società percettrici
estere, generando un cospicuo contenzioso.
L’Amministrazione Finanziaria italiana ha preso atto di questa ulteriore censura
comunitaria e con la C.M. n.32/E/11 ha chiarito che anche per i dividendi formatisi prima
del 1° gennaio 2008 debba essere esclusa l’applicazione della ritenuta ordinaria di cui
all’art.27, co.3 del DPR n.600/73 in favore di quella minore che è stata introdotta
successivamente con il co.3-ter del medesimo articolo.
Di conseguenza, le ritenute con aliquota del 27% applicate sugli utili ante 1° gennaio
2008 possono essere chieste a rimborso per la differenza rispetto all’aliquota
dell’1,65% (in quanto ante 2008 l’aliquota Ires era pari al 33% e dunque la
tassazione del 33% sul 5% equivale ad una tassazione netta dell’1,65%).
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Qualora non sia ancora decorso l’holding period di un anno, la ritenuta deve essere applicata e poi richiesta a rimborso al momento
di maturazione del periodo minimo.
Tale adeguamento si è reso necessario dopo la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea a carico dell’Italia
relativamente al trattamento discriminatorio applicato nei confronti dei dividendi distribuiti a società residenti in Stati membri
dell’Unione Europea rispetto alla tassazione degli stessi prevista per i soggetti Ires residenti.
In particolare, l’art.1, co.67, della Finanziaria 2008 ha aggiunto il nuovo co.3-ter all’art.27 del DPR n.600/73.
In tal senso C.M. n.26/E/09.
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In particolare, la C.M. n.32/E/11 ha chiarito che il rimborso può essere richiesto al
ricorrere dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:
 partecipazioni diverse da quelle per le quali si applica la direttiva “madre-figlia”
(in quanto qualora i soggetti Ue beneficiari dei dividendi posseggano i requisiti previsti
per l’applicazione della “madre-figlia”, la disciplina di cui all’art.27-bis del DPR
n.600/73 prevale rispetto a quella di cui al nuovo comma 3-ter dell’art.27);
 rimborso di ritenute su dividendi applicate dopo il 1° gennaio 2004 (in quanto è con la
riforma dell’Ires, in vigore dal 2004, che è stato introdotto il regime della c.d.
participation exemption cui è correlata la detassazione dei dividendi);
 presentazione dell’istanza di rimborso entro il termine, previsto dall’art.38 del DPR
n.602/73, di 48 mesi, decorrenti dall’effettuazione della ritenuta;
 assoggettabilità del percipiente estero, che richiede il rimborso, alla locale imposta sul
reddito delle società (in quanto solo se il dividendo è tassato anche all’estero si
verifica la condizione di pregiudizio rispetto alla minore tassazione prevista per i
soggetti Ires residenti).
Con riferimento a detta ultima condizione, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che
l’assoggettabilità all’imposta estera deve avere carattere generale, ovvero attiene a tutte
quelle società potenzialmente soggette alle imposte estere equivalenti all’Ires,
indipendentemente dalla circostanza che tali società godano, di fatto, di agevolazioni
fiscali o benefici comunque compatibili con la normativa comunitaria.
Pertanto la condizione non risulta verificata solo se la società estera percipiente non è
soggetta alle imposte sul reddito nello Stato di residenza.
Al riguardo, la predetta C.M. n.32/E/11 ha chiarito che i rimborsi delle ritenute applicate in
misura eccedente sono subordinati alla dimostrazione, da parte delle società interessate,
di essere soggetti passivi nel proprio Stato di residenza di un’imposta sul reddito delle
società analoga all’Ires, circostanza attestabile grazie ad apposita certificazione dell’Autorità
fiscale del proprio Stato di residenza.
La Circolare ha inoltre sostenuto che la società estera istante deve altresì provare che la
struttura partecipativa estera non realizza una “costruzione di puro artificio” ovverosia che
non vi siano fenomeni di interposizione reale realizzati, secondo l’Amministrazione
Finanziaria, attraverso:
“insediamenti”
(“società conduit”)
caso che ricorre quando lo stabilimento in uno Stato UE della società
titolare della partecipazione nella società italiana sia connotato
dall’assenza di una effettiva attività e di una reale struttura;
“transazioni”
(“operazioni conduit”)
caso che ricorre quando la società percettrice dei dividendi abbia
acquistato il titolo, da cui i medesimi dividendi provengono, tramite
operazioni di trasferimento temporaneo consistenti nell’acquisto delle
azioni cum cedola e nella successiva retrocessione delle medesime
azioni ex cedola e, esplicitamente o implicitamente, dei relativi frutti
(manufactured dividend) a vantaggio di un’identificata controparte non
legittimata a godere del trattamento fiscale dei dividendi intracomunitari.
Di notevole rilievo è la precisazione della C.M. n.32/E/11 secondo cui la predetta
condizione attiene ad ipotesi di illecito commesso dal contribuente, nella forma
dell’“abuso di forme giuridiche” per cui ne consegue che, diversamente da quanto
osservato a proposito delle precedenti condizioni oggettive, l’onere di provare che lo
stabilimento in altro Stato UE della società titolare delle partecipazioni o che le
transazioni aventi ad oggetto le medesime partecipazioni costituiscono una costruzione di
mero artificio grava in linea di principio sull’Amministrazione Finanziaria.
In merito alla dimostrazione delle condizioni soggettive ed oggettive, per ottenere il
rimborso deve essere segnalata proprio la recente sentenza della CTR dell'Aquila
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n.390/12, la quale ha precisato che il soggetto estero che richiede il rimborso non è tenuto
a fornire la prova di non aver potuto recuperare le imposte subite in Italia tramite
l'assoggettamento a ritenute, né nella propria dichiarazione dei redditi né con altre
procedure (come invece sostenuto dal Centro Operativo di Pescara, destinatario della
richiesta di rimborso), ma è sufficiente che dimostri di essere un soggetto passivo di
imposta nello Stato estero di residenza.
I dividendi transfrontalieri relativi ad azioni in deposito accentrato
Ai sensi dell’art.27-ter del DPR n.600/73, i dividendi relativi ad azioni immesse nel
sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli Spa sono soggetti, in luogo delle
ritenute previste dall’art.27 del DPR n.600/73, ad imposta sostitutiva secondo la stessa
misura della ritenuta (ovvero 20% dal 1° gennaio 2012), a cura dei soggetti presso i quali
i titoli sono depositati, nonché dei soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di
deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
Gli intermediari non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia, che risponde
negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per gli intermediari residenti in
Italia, il quale deve:
 versare l’imposta sostitutiva;
 conservare la documentazione richiesta nel caso in cui gli utili siano corrisposti a
soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia
imposizione o nei confronti dei quali si applica la direttiva “madre-figlia”;
 fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, ogni notizia o
documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti
l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
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