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Sentenza n. 6397/2016 pubbl. il 20/05/2016 RG n. 13228/2015 Repert. n. 5116/2016 del 20/05/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Paola Maria Gandolfi Presidente rel. Dott. Silvia Giani Giudice Dott. Pierluigi Perrotti Giudice SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13228/2015 R.G. promossa da: COMUNE MILANO (c.f. 01199250158 ), con il patrocinio degli avv. e MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO; PAGLIOSA SARA (PGLSRA71D59E379Z) Indirizzo Telematico; , ATTORE OPPONENTE; contro: pagina http://bit.ly/2bBbRmS 1 di 5 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 ha pronunciato la seguente Sentenza n. 6397/2016 pubbl. il 20/05/2016 RG n. 13228/2015 Repert. n. 5116/2016 del 20/05/2016 GUERRATO SPA (C.F. 00099440299 ), con il patrocinio dell’avv. GIOMO FRANCO e CONVENUTA OPPOSTA CONVENUTO Conclusioni delle parti: venivano precisate all’udienza del 13/1/16, l’opposta CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI MILANO nella causa promossa da COMUNE DI MILANO, (CF 01199250158) in persona del Sindaco pro tempore Giuliano Pisapia, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano e Sara Pagliosa, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, negli Uffici dell’Avvocatura Comunale ATTORE – OPPONENTE contro GUERRATO S.p.A., (P.IVA 00099440299), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Giomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Sara Luppi, in Milano, via Besana n. 11 CONVENUTA – OPPOSTA In punto: opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 43517/2014, Ruolo n. 65354/2014 del Tribunale di Milano, notificato in data 19.01.2015, per il pagamento della somma di Euro 98.317,55 -oltre interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e ss. del D.Lgs. n. 231/2002 e spese di giudizio- richiesta a titolo di corrispettivo per lavori di impiantisca nell’appalto per la realizzazione del nuovo edificio da adibire ad Uffici giudiziari, nell’area sita fra Via San Barnaba e Via Pace. *** *** *** Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, deduzione disattesa e respinta, così GIUDICARE IN VIA PRELIMINARE IN RITO: - Dichiarare l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 642 c. p. c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per l’effetto sospenderla, ai sensi dell’art. 649 c. p. c.; - Dichiarare l’inammissibilità del procedimento d’ingiunzione, per mancanza delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e conseguentemente pagina http://bit.ly/2bBbRmS 2 di 5 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 richiamandosi alla comparsa di risposta Sentenza n. 6397/2016 pubbl. il 20/05/2016 RG n. 13228/2015 Repert. n. 5116/2016 del 20/05/2016 annullare/revocare/dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - Accertata l’inesigibilità della pretesa avversaria nei confronti del Comune di Milano, azionata con il procedimento di ingiunzione, dichiarare non dovuta, a qualsiasi titolo, dal Comune di Milano a Guerrato S.p.A. la somma di euro 98.317,55 e qualunque altra somma a qualsiasi titolo; dichiarare, altresì, non dovute eventuali ulteriori somme a titolo di interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e ss. del D.Lgs. n. 231/2002 e legali e/o moratori fino all’effettivo saldo o ad altro titolo; - per l’effetto, revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 27/2/15 il Comune di Milano proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 43517/14, con cui il Presidente del Tribunale di Milano, su ricorso di Guerrato s.p.a., gli intimava il pagamento di euro 93.317,55, oltre interessi ex art. 4 e segg. D.Lvo 231/02, a titolo di corrispettivo per lavori di appalto. Narrava l’Ente opponente che Guerrato fondava le proprie richieste sulle risultanze dello stato finale redatto il 17/1/13 dalla Direzione Lavori ed era relativo al SAL 8, di competenza dell’ATI costituita da COM.ER s.p.a. (capogruppo mandataria), Redilcom e Guerrato. Essendo intervenuta da parte di COM.ER la perdita dei requisiti di qualificazione, in data 15/11/11 era intervenuta novazione soggettiva nel contratto d’appalto, sicchè all’ATI originaria contraente era subentrata Guerrato, a far tempo dai lavori di cui al SAL 9 e seguenti, tutti regolarmente pagati. Come accennato, il credito azionato in via monitoria riguarda l’ultimo SAL di competenza dell’ATI ed il relativo pagamento era stato sospeso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118,III D.lvo 163/06, non avendo l’appaltatrice presentato le fatture quietanziate dai subappaltatori. Nel frattempo, in data 18/7/12, era intervenuto il fallimento di COM.ER s.p.a., dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano 673/12 ed anche la Curatela aveva inoltrato istanza di pagamento delle somme ancora dovute all’ATI, sicchè alla luce dell’art. 118 cit. il credito doveva ritenersi inesigibile. Inoltre il Comune rilevava come, effettuate le opportune rideterminazioni, il credito residuo di Guerrato ammontasse ad euro 91.187,10. Si costituiva l’opposta contestando l’inesigibilità del credito ex art. 118,III cit., sottolineando come tutti i subappaltatori di Guerrato fossero stati pagati ed affermando pagina http://bit.ly/2bBbRmS 3 di 5 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 **** come la somma ingiunta risultasse dallo stato finale dei lavori, sottoscritto dal DL, dal collaudatore e dal RUP. Interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c. la Procedura fallimentare COME.ER. Il G.I. sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 649 c.p.c., quindi separava le domande proposte dal Fallimento COM.ER s.p.a. ed infine, all’udienza del 16/1/16, rimetteva la causa in decisione. Pare al Collegio che la questione della dedotta inesigibilità del credito per mancato ricevimento delle fatture quietanziate dai subappaltatori possa essere risolta in limine, richiamando i principi della Legge Fallimentare. Risulta infatti pacifico tra le parti che i subappaltatori di cui non sono state trasmesse le fatture quietanziate siano quelli di COM.ER, mentre quelli di Guerrato sono stati tutti pagati. Ora, certamente il SAL 8 era di competenza dell’ATI, di cui COM.ER era mandataria, ma non va dimenticato che, ex art. 78,II L.F. il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. La norma trova la sua ratio nel rapporto fiduciario che lega il mandatario al mandante e dal venir meno della garanzia patrimoniale per la responsabilità del mandatario stesso (essendo il patrimonio divenuto indisponibile). La disposizione trova applicazione, per le medesime ragioni anche nei casi di mandato in rem propriam, essendosi da tempo superata l’opinione che lo stesso perduri in quanto i relativi poteri sarebbero entrati a far parte del suo patrimonio (su cui Cass. 4057/56). Tale conclusione trova applicazione anche nel caso di ATI, non essendo possibile ritenere che l’esecuzione del mandato da parte del Curatore, soggetto diverso, possa soddisfare l’interesse della procedura senza ledere quello del mandatario e del mandante. Pertanto, non essendo ancora stato eseguito il pagamento dell’VIII SAL alla mandataria, lo scioglimento determina la possibilità della mandante di ottenere il pagamento delle proprie prestazioni. Non a caso, lo stesso Curatore del Fallimento COM.ER non ha chiesto il pagamento, a favore della procedura, dell’intero credito portato dal SAL 8, bensì solo della quota di spettanza della fallita (doc. 8 conv.). Pertanto, ogni questione in relazione alle modalità di applicazione del disposto dell’art. 118,III D.lvo 163/06 in caso di fallimento dell’appaltatore sarà affrontato in sede di accertamento del credito della procedura e quindi nella causa separata. Quanto all’entità del credito azionato, dalla Determinazione dirigenziale n. 40, del 28/11/11 risulta un credito della odierna opposta di euro 122,127,70, da cui va dedotto l’importo di euro 30.329,96, ottenendo euro 91.798,34, da cui va pure dedotta la ritenuta dello 0,50%, (art. 3 DPR 207/10) pari ad euro 458,99, ottenendo l’importo di euro 91.339,35, oltre IVA Pertanto, il decreto ingiuntivo, emesso per una somma di fatto inferiore (su cui era stata calcolata l’IVA) può essere confermato in tutte le sue statuizioni. pagina http://bit.ly/2bBbRmS 4 di 5 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 6397/2016 pubbl. il 20/05/2016 RG n. 13228/2015 Repert. n. 5116/2016 del 20/05/2016 Sentenza n. 6397/2016 pubbl. il 20/05/2016 RG n. 13228/2015 Repert. n. 5116/2016 del 20/05/2016 Le spese seguono la soccombenza ed il Comune di Milano deve quindi essere condannato a rifonderle a Guerrato, nella misura qui liquidata di euro 7.000,00, oltre accessori di legge e 15% spese generali. Non sussistono i presupposti per considerare la temerarietà della lite. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: rigetta l’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta con atto di citazione notificato il 27/2/15 dal Comune di Milano avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 43517/14, con cui il Presidente del Tribunale di Milano, su ricorso di Guerrato s.p.a., gli intimava il pagamento di euro 93.317,55, oltre interessi ex art. 4 e segg. D.Lvo 231/02, e per l’effetto conferma il decreto opposto in tutte le sue statuizioni; condanna il Comune di Milano a rifondere a Guerrato s.p.a. le spese di lite, come sopra liquidate in euro 7.000,00, oltre accessori di legge e 15% spese generali. Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 14/4/16 pagina http://bit.ly/2bBbRmS 5 di 5 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Il Pres. est. Dott. Paola Gandolfi