apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 6397/2016 pubbl. il 20/05/2016
RG n. 13228/2015
Repert. n. 5116/2016 del 20/05/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Paola Maria Gandolfi
Presidente rel.
Dott. Silvia Giani
Giudice
Dott. Pierluigi Perrotti
Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13228/2015 R.G. promossa da:
COMUNE MILANO (c.f. 01199250158 ), con il patrocinio degli avv.
e
MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y) VIA ANDREANI, 10 20122
MILANO; PAGLIOSA SARA (PGLSRA71D59E379Z) Indirizzo Telematico; ,
ATTORE OPPONENTE;
contro:
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ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 6397/2016 pubbl. il 20/05/2016
RG n. 13228/2015
Repert. n. 5116/2016 del 20/05/2016
GUERRATO SPA (C.F. 00099440299 ), con il patrocinio dell’avv. GIOMO FRANCO
e
CONVENUTA OPPOSTA
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: venivano precisate all’udienza del 13/1/16, l’opposta
CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI MILANO
nella causa promossa da
COMUNE DI MILANO, (CF 01199250158) in persona del Sindaco pro tempore
Giuliano Pisapia, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano e Sara
Pagliosa, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6,
negli Uffici dell’Avvocatura Comunale
ATTORE – OPPONENTE
contro
GUERRATO S.p.A., (P.IVA 00099440299), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Giomo ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Sara Luppi, in Milano, via Besana n. 11
CONVENUTA – OPPOSTA
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
43517/2014, Ruolo n. 65354/2014 del Tribunale di Milano, notificato in data
19.01.2015, per il pagamento della somma di Euro 98.317,55 -oltre interessi al tasso
previsto dagli artt. 4 e ss. del D.Lgs. n. 231/2002 e spese di giudizio- richiesta a titolo di
corrispettivo per lavori di impiantisca nell’appalto per la realizzazione del nuovo
edificio da adibire ad Uffici giudiziari, nell’area sita fra Via San Barnaba e Via Pace.
*** *** ***
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione,
deduzione disattesa e respinta, così
GIUDICARE
IN VIA PRELIMINARE IN RITO:
- Dichiarare l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 642 c. p. c. per la
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per l’effetto
sospenderla, ai sensi dell’art. 649 c. p. c.;
- Dichiarare l’inammissibilità del procedimento d’ingiunzione, per mancanza delle
condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e conseguentemente
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richiamandosi alla comparsa di risposta
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RG n. 13228/2015
Repert. n. 5116/2016 del 20/05/2016
annullare/revocare/dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Accertata l’inesigibilità della pretesa avversaria nei confronti del Comune di
Milano, azionata con il procedimento di ingiunzione, dichiarare non dovuta, a
qualsiasi titolo, dal Comune di Milano a Guerrato S.p.A. la somma di euro
98.317,55 e qualunque altra somma a qualsiasi titolo; dichiarare, altresì, non
dovute eventuali ulteriori somme a titolo di interessi al tasso previsto dagli artt. 4
e ss. del D.Lgs. n. 231/2002 e legali e/o moratori fino all’effettivo saldo o ad altro
titolo;
- per l’effetto, revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo
opposto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27/2/15 il Comune di Milano proponeva opposizione
ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 43517/14,
con cui il Presidente del Tribunale di Milano, su ricorso di Guerrato s.p.a., gli intimava il
pagamento di euro 93.317,55, oltre interessi ex art. 4 e segg. D.Lvo 231/02, a titolo di
corrispettivo per lavori di appalto.
Narrava l’Ente opponente che Guerrato fondava le proprie richieste sulle risultanze dello
stato finale redatto il 17/1/13 dalla Direzione Lavori ed era relativo al SAL 8, di
competenza dell’ATI costituita da COM.ER s.p.a. (capogruppo mandataria), Redilcom e
Guerrato. Essendo intervenuta da parte di COM.ER la perdita dei requisiti di
qualificazione, in data 15/11/11 era intervenuta novazione soggettiva nel contratto
d’appalto, sicchè all’ATI originaria contraente era subentrata Guerrato, a far tempo dai
lavori di cui al SAL 9 e seguenti, tutti regolarmente pagati.
Come accennato, il credito azionato in via monitoria riguarda l’ultimo SAL di
competenza dell’ATI ed il relativo pagamento era stato sospeso dalla stazione appaltante
ai sensi dell’art. 118,III D.lvo 163/06, non avendo l’appaltatrice presentato le fatture
quietanziate dai subappaltatori. Nel frattempo, in data 18/7/12, era intervenuto il
fallimento di COM.ER s.p.a., dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano 673/12 ed
anche la Curatela aveva inoltrato istanza di pagamento delle somme ancora dovute
all’ATI, sicchè alla luce dell’art. 118 cit. il credito doveva ritenersi inesigibile.
Inoltre il Comune rilevava come, effettuate le opportune rideterminazioni, il credito
residuo di Guerrato ammontasse ad euro 91.187,10.
Si costituiva l’opposta contestando l’inesigibilità del credito ex art. 118,III cit.,
sottolineando come tutti i subappaltatori di Guerrato fossero stati pagati ed affermando
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come la somma ingiunta risultasse dallo stato finale dei lavori, sottoscritto dal DL, dal
collaudatore e dal RUP.
Interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c. la Procedura fallimentare COME.ER.
Il G.I. sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 649 c.p.c., quindi
separava le domande proposte dal Fallimento COM.ER s.p.a. ed infine, all’udienza del
16/1/16, rimetteva la causa in decisione.
Pare al Collegio che la questione della dedotta inesigibilità del credito per mancato
ricevimento delle fatture quietanziate dai subappaltatori possa essere risolta in limine,
richiamando i principi della Legge Fallimentare.
Risulta infatti pacifico tra le parti che i subappaltatori di cui non sono state trasmesse le
fatture quietanziate siano quelli di COM.ER, mentre quelli di Guerrato sono stati tutti
pagati.
Ora, certamente il SAL 8 era di competenza dell’ATI, di cui COM.ER era mandataria,
ma non va dimenticato che, ex art. 78,II L.F. il contratto di mandato si scioglie per il
fallimento del mandatario. La norma trova la sua ratio nel rapporto fiduciario che lega il
mandatario al mandante e dal venir meno della garanzia patrimoniale per la
responsabilità del mandatario stesso (essendo il patrimonio divenuto indisponibile). La
disposizione trova applicazione, per le medesime ragioni anche nei casi di mandato in
rem propriam, essendosi da tempo superata l’opinione che lo stesso perduri in quanto i
relativi poteri sarebbero entrati a far parte del suo patrimonio (su cui Cass. 4057/56).
Tale conclusione trova applicazione anche nel caso di ATI, non essendo possibile
ritenere che l’esecuzione del mandato da parte del Curatore, soggetto diverso, possa
soddisfare l’interesse della procedura senza ledere quello del mandatario e del mandante.
Pertanto, non essendo ancora stato eseguito il pagamento dell’VIII SAL alla mandataria,
lo scioglimento determina la possibilità della mandante di ottenere il pagamento delle
proprie prestazioni. Non a caso, lo stesso Curatore del Fallimento COM.ER non ha
chiesto il pagamento, a favore della procedura, dell’intero credito portato dal SAL 8,
bensì solo della quota di spettanza della fallita (doc. 8 conv.).
Pertanto, ogni questione in relazione alle modalità di applicazione del disposto dell’art.
118,III D.lvo 163/06 in caso di fallimento dell’appaltatore sarà affrontato in sede di
accertamento del credito della procedura e quindi nella causa separata.
Quanto all’entità del credito azionato, dalla Determinazione dirigenziale n. 40, del
28/11/11 risulta un credito della odierna opposta di euro 122,127,70, da cui va dedotto
l’importo di euro 30.329,96, ottenendo euro 91.798,34, da cui va pure dedotta la ritenuta
dello 0,50%, (art. 3 DPR 207/10) pari ad euro 458,99, ottenendo l’importo di euro
91.339,35, oltre IVA
Pertanto, il decreto ingiuntivo, emesso per una somma di fatto inferiore (su cui era stata
calcolata l’IVA) può essere confermato in tutte le sue statuizioni.
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Le spese seguono la soccombenza ed il Comune di Milano deve quindi essere
condannato a rifonderle a Guerrato, nella misura qui liquidata di euro 7.000,00, oltre
accessori di legge e 15% spese generali.
Non sussistono i presupposti per considerare la temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
rigetta l’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta con atto di citazione notificato il 27/2/15
dal Comune di Milano avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
43517/14, con cui il Presidente del Tribunale di Milano, su ricorso di Guerrato s.p.a., gli
intimava il pagamento di euro 93.317,55, oltre interessi ex art. 4 e segg. D.Lvo 231/02, e
per l’effetto conferma il decreto opposto in tutte le sue statuizioni;
condanna il Comune di Milano a rifondere a Guerrato s.p.a. le spese di lite, come sopra
liquidate in euro 7.000,00, oltre accessori di legge e 15% spese generali.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 14/4/16
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